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martedì 22 ottobre 2013

Ministero dello sviluppo economico Nota 8-10-2013 n. 164029 Quesito su start-up innovative. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione,


Ministero dello sviluppo economico
Nota 8-10-2013 n. 164029
Quesito su start-up innovative.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.

Nota 8 ottobre 2013, n. 164029 (1).

Quesito su start-up innovative.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.



Al
   

Conservatore del registro delle imprese della CCIAA di Rimini
     

(tramite PEC)
   



Con nota e - mail del 29 marzo 2013, codesta Camera ha sottoposto il caso di una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall'art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. n. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda».


In particolare codesta Camera evidenzia che:


- l'imprenditore Tizio deposita in data 7 ottobre 2010 un brevetto industriale (un aggeggio da applicare alle forche dei muletti, per evitare lo scivolamento dei carichi ed il loro danneggiamento) che inizialmente promuove con la sua impresa individuale. L'impresa individuale era esistente fin dal 2008, ma inizialmente aveva un'attività completamente diversa che nulla aveva a che vedere con il brevetto di cui sopra. Il 25 ottobre 2010, quindi una ventina di giorni dopo il deposito del brevetto, l'attività prevalente dell'impresa diventa in effetti la fabbricazione di attrezzature per il sollevamento e la movimentazione di carichi. Circa un anno dopo, il 19 ottobre 2011 Tizio decide di dare una struttura più solida alla sua impresa e costituisce una SRL unipersonale: la XYZ SRL. La costituzione della società avviene tramite conferimento in denaro, ma essa acquisisce poi il requisito di "start-up" tramite l'atto di cessione del 21 dicembre 2011 con il quale l'azienda dell'individuale viene trasferita alla società neocostituita. Osservazione a margine: stante l'impossibilità di trasformare in società una impresa individuale, la cessione di azienda - o il suo conferimento in sede di costituzione, il che ai nostri fini è lo stesso - rimane l'unico modo a disposizione per cambiare la forma giuridica garantendo la piena continuità ai rapporti giuridici preesistenti. Il 12 marzo 2013 la XYZ SRL presenta al Registro delle Imprese di Rimini la sua istanza di iscrizione come start-up innovativa, lasciando però la pratica sprovvista della dichiarazione sostitutiva prescritta, volutamente, per evitare il rischio di mentire in relazione alla lettera g) del modello ministeriale; e di fronte alla nostra esplicita richiesta di regolarizzazione chiede una nostra valutazione prima di procedere alla dichiarazione, o di rinunciare all'iscrizione.

Per rispondere al quesito si deve preliminarmente evidenziare lo spirito della norma di cui trattasi, che si inserisce nel più generale quadro del D.L. n. 179 del 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese". In particolare la Sezione IX del provvedimento normativo (in cui l'art. 25 è iscritto) è rubricata "Misure per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative".

È evidente che la volontà del legislatore è ben diretta alla creazione del maggior numero di start-up innovative, destinate al rilancio delle eccellenze imprenditoriali e di conseguenza alla crescita del sistema Paese.

Certamente la norma pone dei limiti (oggettivi e soggettivi) all'accesso al regime speciale dettato dalla Sezione IX, tra cui quello evidenziato alla lett. g) sopra richiamata.

Detti limiti devono essere considerati e valutati dalla Camera ricevente la domanda, ma sempre nello spirito generale della norma (rilancio dell'economia e crescita del Paese) e nell'ambito della prescrizione generale di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica".

Venendo alla specificità del caso, e fermo quanto premesso, si deve osservare quanto segue.

Come opportunamente osservato da codesta Camera essendo il titolare della privativa industriale un soggetto individuale (l'impresa individuale Tizio, regolarmente iscritta al registro delle imprese) e volendo questi avviare l'attività in forma societaria (con limitazione della responsabilità) non ha potuto seguire altra strada che quella della creazione ex novo della SRL uni personale, alla quale ha successivamente trasmesso il proprio patrimonio aziendale (comprensivo del know-how oggetto della privativa) con separato atto di cessione.

Non ha in sostanza potuto garantire una continuità di effetti attivi e passivi tra soggetti giuridici autonomi, assicurata nel nostro ordinamento positivo dall'istituto della trasformazione. È solo il caso di evidenziare che la trasformazione (a differenza della scissione, fusione e cessione d'azienda - o ramo di essa) non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di cui all'art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.

Tuttavia, anche la dottrina più avanzata, esclude che anche nell'ambito delle aperture formulate verso le forme di trasformazione atipica dalla riforma del diritto societario, sia ammissibile una forma di trasformazione da impresa individuale in società, fondando tale convinzione nella ben più pregnante garanzia offerta a tutela delle pretese dei terzi creditori, dalla revocatoria ordinaria e dal regime particolare individuato nell'art. 2560 del Codice civile, rispetto al mero "diritto d'opposizione" previsto in caso di trasformazione eterogenea dall'art. 2500-nonies.

Tuttavia, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall'art. 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società, per le ragioni anzi esaminate.

Ne conseguirebbe la estromissione di soggetti che non potendo beneficiare del regime speciale, non concorrerebbero al rilancio produttivo del Paese e potrebbero essere costretti ad emigrare all'estero per lo sviluppo del know-how.

Da tutto quanto precede, e nel limite delle condizioni sopra esposte, si ritiene che possa consentirsi al soggetto di cui trattasi di accedere al regime della Sezione IX del D.L. n. 179 del 2012, volendo questi precisare a margine della domanda l'iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui si darà evidenza in sede di certificazione.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



c.c. art. 2560
c.c. art. 2500-nonies
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 25 e segg.
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 1

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