I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 21-10-2013 n. 16879
INVCIV verifiche straordinarie, sospensione d'ufficio per assenza a visita.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale assistenza e invalidità civile, Coordinamento generale medico legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Msg. 21 ottobre 2013, n. 16879 (1).
INVCIV verifiche straordinarie, sospensione d'ufficio per assenza a visita.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale assistenza e invalidità civile, Coordinamento generale medico legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Con decorrenza novembre 2013 è stata disposta la sospensione d'ufficio di un gruppo di prestazioni INVCIV i cui titolari sono risultati assenti alla visita di verifica straordinaria (INVER).
La sospensione - effettuata con ricostituzione lavorata dal centro, come previsto al punto 5.1 della Circ. 22 giugno 2010, n. 76 - riguarda le posizioni, dei soggetti assenti a visita (con visita programmata fino al 31 luglio 2013) per le quali l'esito Postel è stato: "consegnata raccomandata", "compiuta giacenza", "respinta al mittente" e "PEC".
Le liste degli assenti sono state preventivamente inviate alle Direzioni Regionali per l'aggiornamento della procedura INVER, con la registrazione da parte delle Strutture competenti di eventuali operazioni effettuate manualmente.
Sono stati esclusi dalla sospensione i nominativi, segnalati dalle Sedi, per i quali è prevista una nuova convocazione a visita ambulatoriale o domiciliare.
Le prestazioni sospese sono consultabili nelle liste amministrative presenti nella procedura INVER.
Gli interessati sono informati della sospensione con una lettera, inviata tramite la procedura INVER, che contiene anche l'invito a rivolgersi all'UOC/UOS competente per fissare una nuova visita.
Trattandosi di prestazione sospesa, la convocazione dovrà essere stabilita con priorità assoluta.
Le prestazioni resteranno comunque sospese fino all'esito della visita.
Si potrà procedere al ripristino immediato del pagamento, su segnalazione dei responsabili UOC/UOS medico legali, esclusivamente nel caso in cui venga accertato che la mancata presentazione a visita era stata determinata da:
- degenza in strutture sanitarie protette;
- ricovero in strutture ospedaliere;
- ricorrenza di condizioni che comportano l'esonero dalla visita secondo le norme vigenti (D.M. 2 agosto 2007);
- condizioni di intrasportabilità.
Le Strutture territoriali dovranno informare le associazioni di categoria ENS, ANMIC, UIC delle sospensioni, affinché tali associazioni possano collaborare nella comunicazione agli interessati delle iniziative dell'Istituto e nel fornire i dati e le notizie necessari per una nuova convocazione a visita.
Il presente messaggio è stato preceduto dall'invio di una e-mail di avviso ai Direttori regionali, con allegato: l'elenco delle posizioni sospese; l'elenco delle posizioni sospese con delega alle associazioni di categoria (suddivisi per associazione); le liste delle posizioni scartate da ricostituire manualmente.
Per queste ultime posizioni si precisa che, prima di procedere manualmente all'acquisizione della ricostituzione, è necessario che le Strutture provvedano tempestivamente alla correzione dell'errore di scarto presente sul DIARIO GAPNE.
Il Direttore generale
Nori
Circ. 22 giugno 2010, n. 76
D.M. 2 agosto 2007
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