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mercoledì 3 settembre 2014

Reg. (CE) 1-9-2014 n. 934/2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante duecentodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda. Pubblicato nella G.U.U.E. 2 settembre 2014, n. L 262.



Commissione
Reg. (CE) 1-9-2014 n. 934/2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante duecentodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda.
Pubblicato nella G.U.U.E. 2 settembre 2014, n. L 262.

Reg. (CE) 1 settembre 2014, n. 934/2014   (1) (2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante duecentodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 2 settembre 2014, n. L 262.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 3 settembre 2014.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda , in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 26 agosto 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato una richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009).

(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera



Allegato

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan [alias a) Wa'il Hamza Julaidan; b) Wa'el Hamza Jalaidan; c) Wa'il Hamza Jalaidan; d) Wa'el Hamza Jaladin; e) Wa'il Hamza Jaladin; f) Wail H.A. Jlidan; g) Abu Al-Hasan al Madani]. Data di nascita: a) 22.1.1958; b) 20.1.1958. Luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: a) A-992535 (passaporto dell'Arabia Saudita); b) B 524420 (rilasciato il 15.7.1998, scaduto il 22.5.2003). Altre informazioni: direttore esecutivo del Rabita Trust. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.9.2002.» 

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