Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-03058
presentata da Interrogazione a risposta scritta 4-03058
BARTOLOMEO PEPE
giovedì 20 novembre 2014, seduta n.357
giovedì 20 novembre 2014, seduta n.357
nella direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), all'articolo 26, al comma 2, stabilisce che gli Stati UE garantiscono che «le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ricevano adeguata risposta» e nel comma 3 che «Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante»;
inoltre, al comma 4, stabilisce che «Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112"»;
nella direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, tale articolo 26 viene riscritto e viene aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo»;
al novello comma 5 è indicato che «Gli Stati membri provvedono affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112". Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazione competenti definiscono i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante»;
nel gennaio 2009 la settima sezione della Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per non aver ottemperato alla direttiva del codice delle comunicazioni che istituisce il "112" come numero di emergenza europeo. Il Governo italiano ha deciso quindi di affidare ad un gruppo tecnico la redazione di una nuova proposta;
nel giugno 2010 vede l'avvio una sperimentazione di call center laico sulla provincia di Varese, poi esteso alle province di Como, Lecco e Bergamo e l'avvio di un secondo call center laico a Milano (comprensivo della provincia di Monza Brianza) nel 2013 e del terzo call center laico a dicembre 2014 con la copertura totale del territorio regionale lombardo, ciò anche in preparazione dell'Expo 2015;
le statistiche di ricezione e gestione delle chiamate di emergenza sono pubblicate nel sito dell'agenzia di emergenza e urgenza della Regione Lombardia, relativamente alle centrali sinora attivate, indicanti un tempo di risposta medio alle chiamate di 6,6 secondi;
nel corso del 2014 il Ministero dell'intero ha avviato una diversa sperimentazione nelle province di Rimini e Biella in cui il modello organizzativo assunto è completamente differente, tale da far ricadere le sole chiamate al 112 in maniera equa tra le centrali operative di Polizia di Stato e Carabinieri (simile a quanto era stato fatto a Salerno nel 2006);
il sistema "eCall", in fase di test anche in altri Paesi comunitari che verrà implementato tra il 2015 e il 2017, richiederà un importante investimento preventivo, relativamente ai software delle centrali operative (PSAP) che in Italia potranno ricevere tali chiamate (tecnicamente diversificate dalle chiamate da telefono fisso o mobile), in particolare nel regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione del 26 novembre 2012 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile, viene indicato quali siano i requisiti dei PSAP che dovranno trattare tali chiamate (art. 3) e viene richiesta al Governo italiano una relazione (art. 8);
tuttavia l'organizzazione della risposta alle chiamate al 112 è tuttora variegata e in molti piccoli centri del Paese è rimasta organizzata a livello di distretto telefonico (o sub-distrettuale), ove la presenza di un solo carabiniere deve garantire gli standard espressi nelle direttive della Comunità europea, in maniera particolare la localizzazione del chiamante e la futura capacità di pronta risposta all'eCall,
si chiede di sapere:
se, alla luce delle recenti attuazioni in merito all'organizzazione del 112 in Lombardia, il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno fare chiarezza sul modello organizzativo che intende attuare in maniera organica nel Paese e con quali tempi certi, evidenziando eventuali squilibri nella modalità di trattamento delle chiamate di emergenza al 112;
se intenda dare immediata comunicazione ai cittadini, relativamente alle zone di risposta attualmente in grado di localizzare immediatamente (nei primi 4 secondi dalla risposta alla chiamata, come è indicato nelle statistiche della Regione Lombardia da assumere a "misura tecnicamente fattibile") il chiamante al 112;
se intenda stabilire, con chiarezza, criteri per rilevare le eventuali responsabilità dovute alla mancata localizzazione del chiamante, nei casi appunto in cui non sia immediatamente disponibile o totalmente non disponibile ai PSAP (presumibilmente quelli presenti in zone a minor densità abitativa);
quali misure siano state adottate per garantire agli utenti disabili (ad esempio sordomuti) un adeguato accesso ai servizi di emergenza ed in particolare al numero di emergenza europeo 112;
quale sarà l'investimento previsto per adeguare i PSAP di primo livello che gestiranno le chiamate eCall al numero 112 ed i tempi di realizzazione di tali adeguamenti;
se e con quali misure intenda pubblicizzare ai cittadini italiani il numero di emergenza europeo 112, così come richiesto dalla direttiva comunitaria del 2002, e che a tutt'oggi resta sconosciuto al 95 per cento della popolazione italiana.
(4-03058)
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