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lunedì 24 novembre 2014

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06951 presentato da RICCIATTI Lara testo di Giovedì 20 novembre 2014, seduta n. 335   RICCIATTI e PLACIDO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:    il decreto-legge n. 201 del 2011, denominato «decreto Salva Italia», convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 pubblicata sul supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011 n. 300, reca «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;    l'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 suddetto disciplina la materia dell'equo indennizzo e pensioni privilegiate prevedendo che: «Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio..



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06951
presentato da
RICCIATTI Lara
testo di
Giovedì 20 novembre 2014, seduta n. 335
RICCIATTI e PLACIDO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 201 del 2011, denominato «decreto Salva Italia», convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 pubblicata sul supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011 n. 300, reca «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;
   l'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 suddetto disciplina la materia dell'equo indennizzo e pensioni privilegiate prevedendo che: «Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data»;
   per causa di servizio si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, nonché alle altre categorie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1973;
   la previsione mira evidentemente ad equiparare la posizione dei dipendenti pubblici a quelli privati eliminando l'istituto della causa di servizio;
   le forze di polizia locale (municipale e provinciale) non rientrano nelle forze di polizia ex articolo 24 della legge 121 del 1981 che ne elenca espressamente i Corpi appartenenti;
   l'articolo in esame si applica, pertanto, anche nei confronti del personale della polizia locale;
   le evoluzioni e gli impieghi di tali forze di polizia, in diverse aree del Paese, sono notevolmente mutate dal 1986, anno della legge quadro 7 marzo 1986 n. 65, che regola attribuzioni e competenze del Corpo, tant’è che oggi le forze suddette vengono impiegate in attività di polizia amministrativa, preventiva e repressiva, quali: polizia urbana, rurale e demaniale, polizia sanitaria e veterinaria, polizia stradale, polizia annonaria e amministrativa locale, polizia tributaria per quanto attiene ai tributi e alle imposte stabilite dagli enti locali (comune, provincia, regione), polizia edilizia ed ambientale, polizia mortuaria, polizia giudiziaria, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e protezione civile in caso di calamità naturali ed emergenziali;
   la polizia locale, svolge come detto, anche attività di polizia giudiziaria, di propria iniziativa o su delega della procura della Repubblica, con particolare riguardo alle violazioni penali relative ai settori di competenza della polizia locale stessa e al contrasto della microcriminalità;
   gli agenti della polizia locale rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre i sottoufficiali e gli ufficiali rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, pur se limitata al territorio di competenza e all'orario di servizio;
   nello svolgimento delle funzioni di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, la polizia locale dipende – dal punto di vista operativo – dall'autorità giudiziaria, svolgendo attività come indagini, perquisizioni, sequestri, arresti e fermi di polizia giudiziaria intervenendo in casi di maltrattamenti in famiglia, abusi nei confronti di donne e bambini, sfruttamento della prostituzione minorile, evasione scolastica, controllo dei campi nomadi e altro;
   le polizie locali vengono inoltre impiegate in attività di pubblica sicurezza, in ausilio alle altre forze dell'ordine (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza) all'interno del territorio di competenza, con lo scopo di garantire l'ordine pubblico. Anche in questo caso vi è una mutazione di dipendenza funzionale che passa dal sindaco al questore o a prefetto; il personale appartenente al corpo di polizia locale riveste, in quella circostanza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, rilasciata dallo stesso prefetto;
   in particolare dato il sottodimensionamento delle piante organiche delle forze di polizia ex articolo 24 legge 121 del 1981, a causa del cosiddetto blocco del turnover, la polizia locale è impegnata quasi quotidianamente in attività di contrasto dei fenomeni di microcriminalità (disturbo della quiete pubblica, degrado urbano, spaccio di stupefacenti), dei reati contro la persona e la pubblica amministrazione, nel controllo del territorio (con attività di pattugliamento), e altresì, nelle attività di contrasto alla immigrazione clandestina;
   le diverse attività sin qui riportate espongono evidentemente il personale della polizia locale, al pari delle altre forze di polizia, a «rischi professionali» evidenti, ma esso non beneficia tuttavia – dal 2011 – dell'istituto della «causa di servizio» –:
   se il Governo non, ritenga di intervenire, con apposite iniziative di natura normativa, per modificare l'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 ripristinando l'istituto della causa di servizio per il personale della polizia locale. (4-06951)

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