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giovedì 20 novembre 2014

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 19-11-2014 n. 8881 L. 10 ottobre 2014, n. 147: nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cd. sesta salvaguardia).



I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 19-11-2014 n. 8881
L. 10 ottobre 2014, n. 147: nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cd. sesta salvaguardia).
Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate.
Msg. 19 novembre 2014, n. 8881 (1).
L. 10 ottobre 2014, n. 147: nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cd. sesta salvaguardia).
(1) Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate.

Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 è stata pubblicata la L. 10 ottobre 2014, n. 147, entrata in vigore il 6 novembre 2014 che, agli articoli 1, 2 e 3, e 4 reca ulteriori disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (allegato n. 1).
In particolare l'articolo 1 apporta delle modifiche all'articolo 22, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 11, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.
L'articolo 2 prevede l'applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
L'articolo 3 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria delle nuove disposizioni recate dalla legge in argomento.

1. Articolo 1: modifiche all'articolo 22, comma 1, della L. 7 agosto 2012, n. 135 (cd. seconda salvaguardia), e all'articolo 11, comma 2, della L. 28 ottobre 2013, n. 124 (cd. quarta salvaguardia)
1.1 Modifiche all'articolo 22, comma 1, della L. n. 135 del 2012 (cd. seconda salvaguardia)
In considerazione del limitato utilizzo della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. seconda salvaguardia), l'art. 1, lettera a) della L. n. 147 del 2014 prevede una modifica del citato art. 22, comma 1, mediante la riduzione del contingente numerico dei lavoratori,a cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, da 55.000 soggetti a 35.000 soggetti.
In particolare, la predetta modifica interessa la categoria dei lavoratori collocati in mobilità di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, lettera b) della legge in esame, è così ridefinita:
"Ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta L. n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata".
L'articolo 1, comma 3, della legge in esame prevede, per effetto di quanto disposto dal comma 1, lettera a), del medesimo articolo, che è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico da 40.000 unità a 20.000 unità della categoria dei lavoratori collocati in mobilità di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), della L. n. 135 del 2012.
L'articolo 1, comma 2, della L. n. 147 del 2014 prevede altresì una corrispondente riduzione delle risorse stanziate all'articolo 1, comma 235, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
Ciò posto, a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014), continuano ad accedere alla cd. seconda salvaguardia di cui alla L. n. 135 del 2012 i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 1, lettera b) della L. n. 147 del 2014.
Quanto alle modalità di accesso alla salvaguardia da parte dei lavoratori in argomento, continua a trovare applicazione la procedura di cui all'art. 3 del D.I. dell'8 ottobre 2012, attuativo della cd. seconda salvaguardia di cui alla L. n. 135 del 2012 (v. Msg. n. 4678 del 2013, punto 2.1).
Il riferimento ai lavoratori percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, deve intendersi nel senso che la percezione del trattamento di cigs è condizione per l'accesso alla salvaguardia; in particolare, il trattamento di cigs deve sussistere al momento dell'entrata in vigore della L. n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014) ovvero iniziare entro 15 giorni dalla predetta data (entro il 21 novembre 2014). Tale trattamento dovrà essere goduto senza soluzione di continuità fino alla data di licenziamento che non può essere successiva al 30 dicembre 2016.
In relazione a quanto sopra ai menzionati lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2014 al 30 dicembre 2016 non si applicherà l'art. 2, comma 46, della L. 28 giugno 2012, n. 92 - come modificato dall'art 46 bis, comma 1, lettera e) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell'indennità di mobilità ordinaria (vedi Circ. n. 2 del 2013). In tal caso i lavoratori avranno la durata della prestazione calcolata ai sensi dell'articolo 7, commi da 1 a 4, della L. n. 223 del 1991; al riguardo si fa riserva di un successivo messaggio da parte della DC Prestazioni a sostegno del reddito.

Lavoratori di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), della L. n. 135 del 2012, come modificato dall'art. 1, lettera b) della L. n. 147 del 2014.
Criteri di ammissione alla salvaguardia
N. 20.000 lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali.
- Siano già percettori al 6 novembre 2014, ovvero, entro i quindici giorni successivi a detta data (21 novembre 2014), del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e il cui rapporto di lavoro cessi - senza soluzione di continuità con il predetto trattamento di cigs - entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. I predetti lavoratori dovranno essere presenti negli elenchi inviati all'Inps dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del 8 ottobre 2012 del predetto Ministero.
ovvero
- siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012. -Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della L. n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della L. n. 223 del 1991.





1.2 Modifiche all'articolo 11, comma 2, della L. n. 124 del 2013 (cd. quarta salvaguardia)
Con riferimento alla categoria dei soggetti cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, l'articolo 1, comma 4, della L. n. 147 del 2014modifica l'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, riducendo sia il contingente numerico dei beneficiari da 6.500 unità a 2.500 unità che le corrispondenti risorse finanziarie dall'anno 2014 all'anno 2019.
Ciò posto, restano invariate le condizioni e le modalità di accesso alla salvaguardia in parola già illustrate nel messaggio n. 522 del 2014 con riferimento a tale categoria di lavoratori.

Lavoratori di cui all'articoli 11 del D.L. n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 4 della L. n. 147 del 2014.
Criteri di ammissione alla salvaguardia
n. 2.500 lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro intervenuta tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.
Anche se abbiano svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito per tale attività, un reddito annuo lordo non superiore a € 7.500,00.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.




2. Articolo 2: nuove disposizioni di salvaguardia
L'art. 2 della L. n. 147 del 2014, ferme restando le precedenti disposizioni di salvaguardia pensionistica, reca nuove misure di salvaguardia in favore di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge in esame, i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022.
Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni in oggetto.


2.1 Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, della L. n. 147 del 2014 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:





2.2 Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (articolo 2, comma 1, della L. n. 147 del 2014).


2.2.1 Lavoratori collocati in mobilità (art. 2, comma 1, lettera a)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.500 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, ovvero - anche mediante il versamento di contributi volontari - entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 201 del 2011.
Si evidenzia che il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, entro il quale riscontrare la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 6 novembre 2014, data di entrata in vigore della L. n. 147 del 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità, successivi al 6 novembre 2014, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Il predetto versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità.
L'art. 2, comma 2, della L. n. 147 del 2014, precisa che per i lavoratori in argomento, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della stessa legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, come specificato nel medesimo articolo al comma 1.
La norma riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore della L. n. 147 del 2014 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla L. n. 147 del 2014 e che perfezionino anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223.
Ai sopra citati lavoratori è limitata l'applicazione della deroga stabilita dall'articolo due, comma 1, lettera a), della L. n. 147 del 2014 alle disposizioni previste dalla art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Si precisa che, all'atto dell'istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la possibilità, in capo all'assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.


2.2.2 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 2, comma 1, lettera b)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 12.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati:
1) Articolo 1, comma 194, lettera a), L. n. 147 del 2013
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
2) Articolo 1, comma 194, lettera f), legge n. 147 del 2013
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Come disposto dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L. n. 147 del 2014, i lavoratori di cui alle predette lettere a) e f) possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.
Al riguardo si rammenta che la L. n. 147 del 2013 prevede, quale condizione per l'accesso al beneficio della c.d. quinta salvaguardia per le categorie di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro 6 gennaio 2015.


2.2.3 Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 2, comma 1, lett. c)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 8.800 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.


1) Articolo 1, comma 194, lettera b), L. n. 147 del 2013
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.


2) Articolo 1, comma 194, lettera c), L. n. 147 del 2013
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.


3) Articolo 1, comma 194, lettera d), L. n. 147 del 2013
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Come disposto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L. n. 147 del 2014, i lavoratori di cui alle predette lettere b), c) e d) possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.
Al riguardo si rammenta che la L. n. 147 del 2013 prevede, quale condizione per l'accesso al beneficio della c.d. quinta salvaguardia per le categorie di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro 6 gennaio 2015.


2.2.4 Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lett. d)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Come disposto dall'art. 2, comma 1, lettera d) della L. n. 147 del 2014, i lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.
Al riguardo si rammenta che la lettera e-ter), del comma 14, dell'art. 24, della L. n. 214 del 2011, introdotta dall'art. 11 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 prevede, quale condizione per l'accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla L. n. 214 del 2011 per la categoria di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.
Con riferimento alle modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, si fa rinvio a quanto illustrato al punto 2.3 del presente messaggio.
Al riguardo si precisa che, coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all'art. 11 bis della L. n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L'Istituto, infatti, provvederà ad individuare d'ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla L. n. 147 del 2014 sulla base del criterio ordinatorio illustrato al punto 2.4 del presente messaggio.
Si precisa altresì che, i soggetti che per un qualsiasi motivo non abbiano presentato entro il termine del 26 febbraio 2014 istanza di accesso al beneficio della salvaguardia di cui al dalla L. n. 124 del 2013, art. 11 bis, hanno facoltà di presentare entro il previsto termine del 5 gennaio 2015 istanza per accedere alla salvaguardia in esame.


2.2.5 Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art. 2, comma 1, lett. e)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 4.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.


2.3 Modalità e termine di presentazione delle istanze
L'articolo 2, comma 4, della L. n. 147 del 2014 ha previsto che, i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima L. (il 06 novembre 2014), vale a dire entro il 5 gennaio 2015.
Il art. 2 dalla L. n. 147 del 2014, comma 4 dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.


a) Soggetti che devono presentare istanza all'Inps.
I lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) (soggetti in mobilità e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all'INPS entro il 5 gennaio 2015.
Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.


b) Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.
I lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circ. n. 27 del 7 novembre 2014 (Allegato n. 2).
Con riferimento alla presentazione delle istanze da parte della categoria di lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) (in congedo o fruitori di permessi) si richiama quanto già illustrato al punto 2.2.4 del presente messaggio.


2.4 Criterio ordinatorio e monitoraggio
Con riferimento al criterio ordinatorio, l'articolo 2 comma 4, della L. n. 147 del 2014 prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al medesimo articolo, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per la sola categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) (soggetti in congedo o fruitori di permessi) continua a trovare applicazione il criterio adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (v. Msg. n. 13343 del 2012, punto 2.6.1 e Msg. n. 522 del 2013, punto 1.2.2).
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari, di cui ai commi 1 e 6 del art. 2 dalla L. n. 147 del 2014, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.
Si precisa, infine, che l'inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla L. n. 147 del 2014 delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 5 gennaio 2015, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.


2.5 Decorrenza dei trattamenti pensionistici
L'articolo 2, comma 3, della L. n. 147 del 2014 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della stessa legge, vale a dire non anteriore al 6 novembre 2014.


2.6 Rinvio a precedenti istruzioni fornite con messaggio
Con riferimento alle istruzioni relative a:
- Commissioni competenti istituite presso le DTL;
- Punto di consulenza Sportello Amico;
- Sinergie,
si rinvia a quanto precisato da ultimo con Msg. n. 4373 del 2 maggio 2014, per quanto compatibili.


2.7 Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
Come più volte precisato, da ultimo con Msg. n. 4373 del 2 maggio 2014, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.


2.8 Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti
Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano da parte dei soggetti interessati richieste di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, le Sedi avranno cura di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici della salvaguardia in argomento.
Quanto sopra dovrà essere effettuato in attesa dell'acquisizione delle istanze di accesso al beneficio da parte dell'Inps per le categorie dei soggetti collocati in mobilità e dei prosecutori volontari.
Analoghi adempimenti, in attesa dell'acquisizione dei provvedimenti di accoglimento da parte delle DTL, dovranno essere effettuati nei confronti dei soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato.

3. Articolo 3: interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (lavoratori in mobilità e autorizzati al versamento dei contributi volontari)
L'articolo 3, della legge in esame reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. quinta salvaguardia), relativo alla categoria dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, perfezionano, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del più volte citato D.L. n. 201 del 2011. Il versamento volontario in parola, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184 del 1997, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.
In particolare, il citato articolo 3, al comma 1, prevede che; "L'articolo 1, comma 194, lettera e), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011".
Il predetto articolo 3, al comma 2 dispone che, per i lavoratori di cui al comma 1 del medesimo articolo, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
Restano confermate, per quanto compatibili, le istruzioni fornite al punto 3.5 del Msg. n. 4373 del 2014, relativo alla categoria di lavoratori in argomento.

4. Caselle di posta elettronica
I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l'applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla casella di posta elettronica, priva di rilevanza esterna, salvaguardia32100@inps.it.
Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.


Il Direttore generale
Nori

Allegato 1


L. 10 ottobre 2014, n. 147


Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Vigente al: 6-11-2014


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


Il presidente della repubblica


Promulga
la seguente legge:


Art. 1
Modifiche all'articolo 22, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 11, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.
1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, al medesimo articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "ulteriori 55.000 soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori 35.000 soggetti";
b) alla lettera a), le parole: "alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013".
2. All'articolo 1, comma 235, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico indicato nella prima voce della tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013.
4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo 11, comma 2, le parole: "nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019". Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.


Art. 2
Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201 del 2011;
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201 del 2011;
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilit come specificato nel medesimo comma 1.
3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.


Art. 3
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della L. 27 dicembre 2013, n. 147\
1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.


Art. 4
Copertura finanziaria
1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: "a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022".
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.
3. All'onere derivante dall'articolo 2 e dal comma 2 del presente articolo, pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle economie derivanti dall'articolo 1;
b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 2014


Napolitano


Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri


Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato 2




Alle
Direzioni territoriali del lavoro


E-mail:


DL-DirezioniProvincialiLavoro@lavoro.gov.it

Alle
Direzioni regionali del lavoro


E-mail:


DL-DirezioniRegionaliLavoro@lavoro.gov.it
e, p.c.:
All'
INPS


Direzione centrale pensioni


Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma


PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

Alla
Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD


PEC: dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it

Alla
Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione


PEC: dgcomunicazione@mailcert.lavoro.gov.it

Al
Capo di gabinetto


PEC: gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

All'
Ufficio legislativo


PEC: ufficiolegislativo@mailcert.lavoro.gov.it

Al
Segretario generale


PEC: SegretarioGenerale@mailcert.lavoro.gov.it

Alla
Regione Siciliana


Ispettorato regionale del lavoro


E-mail: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it

Alla
Provincia autonoma di Bolzano


E-mail: sieghart.flader@provincia.bz.it

Alla
Provincia autonoma di Trento


E-mail: serv.lavoro@provincia.tn.it






Oggetto: Sesta procedura di salvaguardia: L. 10 ottobre 2014, n. 147 in Gazzetta UfficialeSerie Generale - n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80) - Costituzione Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.


È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80), la L. 10 ottobre 2014, n. 147 recante "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (c.d. sesta salvaguardia).
In particolare, l'articolo 2 della legge citata prevede le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori nello stesso riportate - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Per gli aspetti di competenza delle Direzioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati dalle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147 e di seguito riportati:
- lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201 del 2011 [articolo 2, comma 1, lettera c), della L. n. 147 del 2014];
- lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 [articolo 2, comma 1, lettera d), della L. n. 147 del 2014];
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 [articolo 2, comma 1, lettera e), della L. n. 147 del 2014];
I lavoratori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147, devono presentare le richieste di accesso al beneficio nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 4, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 10 ottobre 2014, n. 147 (vigente a decorrere dal 6 novembre 2014) e, dunque, entro il 5 gennaio 2015, nonché secondo le seguenti modalità.
In ordine alle categorie di soggetti di cui alla lettera c):
- l’ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- l'ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.
In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera d):
- l'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell'istante.
In relazione alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):
- l'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
Si segnala che il richiamato comma 4 dell'articolo 2 della L. 10 ottobre 2014, n. 147 stabilisce, tra l'altro, che "Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze ingenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. ...(omissis)".
Al riguardo, si rammenta che per quanto concerne l'esame delle ISTANZE di concessione del beneficio, il D.I. 14 febbraio 2014 innanzi indicato prevede, all'art. 6, comma 1, che lo stesso compete alle Commissioni di cui:
- all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, del 1° giugno 2012;
- all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012;
- all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 aprile 2013.
Pertanto, in ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto contenuto nei suddetti DD.II. rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014.
Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della L. 10 ottobre 2014, n. 147, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, a seguito di intese intercorse con le Direzioni Generali che leggono per conoscenza, i dirigenti responsabili delle singole DTL si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre procedure di salvaguardia, le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.
Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.
Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.
Al riguardo, i Direttori delle Direzioni regionali del lavoro trasmetteranno alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, i nominativi dei componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nella Regione.
Per contro, alla Scrivente Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative dovrà essere inviato, il 9 dicembre p.v., all'indirizzo PEC dgpoliticheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it, nonché di posta elettronica della Divisione V - DG Previdenza Div05Previdenza@lavoro.gov.it, parimenti a cura dei Direttori responsabili delle Direzioni regionali del lavoro, un primo report completo dei dati forniti da tutte le singole strutture territoriali di appartenenza, relativo alle ISTANZE di cui alla presente Circolare, pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere al beneficio; il report dovrà essere aggiornato e trasmesso, secondo le modalità sopra descritte, nel rispetto della tempistica che sarà successivamente comunicata.
Fermo restando quanto sopra, ai dirigenti ed al personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, è richiesta la cortese, apprezzata collaborazione già mostrata nelle altre procedure di salvaguardia al fine di assicurare ogni necessario ed utile supporto, informazione, chiarimento per facilitare l'utenza alla agevole attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi.
Al fine dell'uniforme procedimentalizzazione delle relative attività, si trasmettono in allegato le "Fasi e modalità operative" connesse all'attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:
- modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- modello di decisione di accoglimento della Commissione;
- modello di decisione di non accoglimento della Commissione.
La presente Circolare, che ha acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero, è pubblicata sul sito internet e sulla intranet ministeriale.
La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf editabile.


Il Direttore generale
Dott.ssa Concetta Ferrari


Fasi e modalità operative


- Avvio del procedimento
I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell'art. 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147, devono produrre ISTANZA alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, pubblicata in GURI - Serie Generale - n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80).


- Modalità di trasmissione
Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.


- Presentazione dell'ISTANZA
L'ISTANZA di accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.
I soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147, [lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (soggetti il cui rapporto dì lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale)], unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:
- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
I lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147 conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 5, comma 2, del D.I. 14 febbraio 2014, come richiamato dall'art. 2, comma 4 della L. 10 ottobre 2014, n. 147.
I soggetti di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147, [lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (soggetti risultanti, nell'anno 2011, in congedo straordinario di cui all'art. 42, c. 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, ovvero fruitori dei permessi ai sensi dell'art. 33, c. 3, della L. n. 104 del 1992)], unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:
- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 o al provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.
I soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147, [lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato (soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato)], unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:
- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
Nelle ISTANZE i lavoratori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147 dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.


- Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE
Nelle ipotesi di cui alla lettera c) dell'art 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:
DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali;
residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell'ipotesi di accordi collettivi.
Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2, comma 1, della L. 10 ottobre 2014, n. 147, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla residenza degli istanti.


- Commissioni per l'esame delle ISTANZE
Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le relative decisioni di accoglimento o di non accoglimento.
- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.
- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dalla DTL.
- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.
- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.
- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE;
- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione;
- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA.
Resta inteso che nel caso in cui sia già occorsa la definizione del processo organizzativo ministeriale, anche del territorio (ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121), l'istanza di riesame dovrà essere proposta innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro che risulterà competente per il medesimo ambito provinciale.


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