Translate

giovedì 20 novembre 2014

Agenzia delle Entrate Ris. 19-11-2014 n. 102/E Consulenza giuridica - L’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, comma 5, della L. 13 maggio 1999, n. 133, trova applicazione anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco.



Agenzia delle Entrate
Ris. 19-11-2014 n. 102/E
Consulenza giuridica - L’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, comma 5, della L. 13 maggio 1999, n. 133, trova applicazione anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Ris. 19 novembre 2014, n. 102/E (1).
Consulenza giuridica - L’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, comma 5, della L. 13 maggio 1999, n. 133, trova applicazione anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Quesito
Con la richiesta di consulenza specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 25, comma 5, della L. n. 133 del 1999, è stato esposto il seguente


Quesito


ALFA chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti/versamenti di importo superiore ad euro 516,46 di cui all’articolo 25, comma 5, della L. 13 maggio 1999, n. 133, a tutti i soggetti che beneficiano del regime agevolativo di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398.
In particolare, viene fatto presente che, attualmente, l’istante ha fornito istruzioni operative ai propri uffici territoriali volte a circoscrivere l’adempimento della tracciabilità alle società/associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù della L. n. 350 del 2003, ai soggetti ad esse assimilate, escludendo quindi le proloco e le altre associazioni senza scopo di lucro.
A parere dell’istante, tale orientamento scaturisce, innanzitutto, dal dettato dell’articolo 25, comma 1-bis, della L. n. 133 del 1999, il quale prevede espressamente l’estensione dell’applicazione della disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo alle associazioni proloco.
Pertanto, la circostanza che il legislatore abbia ritenuto di specificare l’estensione del comma 2 alle proloco lascia intendere, ad avviso dell’istante, che, in via di principio, la norma in questione non si applichi alle stesse associazioni per i restanti commi.
Per altro verso, l’articolo 25, comma 5, della L. n. 133 del 1999 pone l’obbligo di tracciabilità unicamente in capo a "società, enti e associazioni sportive dilettantistiche" (estensibili agli enti assimilati dalla L. n. 350 del 2003) e non anche alle proloco e alle altre associazioni senza scopo di lucro.
Analoga considerazione emerge, secondo l’istante, dall’articolo 4 del D.M. 26 novembre 1999, n. 473 (regolamento attuativo dell’articolo 25 della L. n. 133 del 1999).
Ciò posto, tenuto conto dei rilevanti riflessi per gli organizzatori che derivano dalla mancata osservanza della tracciabilità, l’istante chiede chiarimenti in merito al fine di confermare o meno le istruzioni impartite ai propri uffici dipendenti.
Viene, altresì, chiesto di conoscere il momento in cui decorrono gli effetti della decadenza dal regime di cui alla L. n. 389 del 1991 laddove venga meno il requisito della tracciabilità.

Soluzione interpretativa prospettata
In merito al primo quesito non viene prospettata alcuna soluzione interpretativa.
In riferimento al secondo, invece, l'istante ritiene che la decadenza intervenga a partire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti, così come previsto dal punto 6.9 della Circ. n. 247/E del 1999, poi modificata dal punto 7 della Circ. n. 43/E del 2000. Tale criterio è del resto già previsto dal D.M. 18 maggio 1995, Allegato E, punto 2, in relazione al superamento del plafond.

Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 25, comma 5, della L. n. 133 del 1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a lire 1.000.000 [euro 516,46], "sono eseguiti (...) tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze (...)".
In attuazione del citato articolo 25, comma 5, della L. n. 133 del 1999, il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, ha individuato, all'articolo 4, le modalità di effettuazione dei versamenti effettuati dagli enti sopra richiamati, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi, i contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative ed i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, stabilendo che tali versamenti possono essere eseguiti, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o bancomat. Analoghe modalità devono essere utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti a favore dei medesimi enti (sempre che siano di importo superiore alla soglia normativamente prevista).
Con Circ. n. 43/E datata 8 marzo 2000 è stato chiarito che i predetti versamenti e pagamenti possono essere operati anche attraverso "altri sistemi (...) che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria (...)".
In sostanza, l’articolo 25, comma 5, della L. n. 133 del 1999 impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. La stessa disposizione ricollega chiaramente la previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla L. n. 398 del 1991.
Deve quindi dedursi la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo agli enti che abbiano optato per l’applicazione della L. n. 398 del 1991, in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge.
Pertanto, la disposizione dell’articolo 25, comma 5, della L. n. 133 del 1999 si applica agli enti che siano destinatari delle disposizioni di cui alla L. n. 398 del 1991, a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle "altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche".
In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della L. n. 133 del 1999 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le "altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche" (ovvero le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’articolo 90, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della L. 24 dicembre 2003, n. 350), ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla L. n. 398 del 1991.
Quanto poi alla seconda questione, si ritiene che, in linea con quanto sostenuto dall’istante, qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla L. n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti (cfr. Circ. n. 247/E del 1999, come modificata dalla Circ. n. 43/E del 2000, nonché la Ris. n. 123/E del 2006).


Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


Il Direttore centrale


Nessun commento: