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venerdì 9 gennaio 2015

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-03222 presentata da DANIELA DONNO giovedì 8 gennaio 2015, seduta n.370 DONNO, BERTOROTTA, PUGLIA, SERRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, ENDRIZZI, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON - Ai Ministri della difesa e della salute - Premesso che: nel territorio nazionale molti nuclei familiari, i cui componenti fanno parte delle forze armate e di polizia, vivono una situazione di disagio dovuta al distacco e alla conseguente impossibilità di assistere adeguatamente familiari affetti da patologie gravi ed invalidanti;..



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-03222
presentata da
DANIELA DONNO
giovedì 8 gennaio 2015, seduta n.370
DONNO, BERTOROTTA, PUGLIA, SERRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, ENDRIZZI, SIMEONI, SANTANGELO, MARTON - Ai Ministri della difesa e della salute - Premesso che:
nel territorio nazionale molti nuclei familiari, i cui componenti fanno parte delle forze armate e di polizia, vivono una situazione di disagio dovuta al distacco e alla conseguente impossibilità di assistere adeguatamente familiari affetti da patologie gravi ed invalidanti;
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 104 del 1992, «La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata»;
ai sensi dell'art. 33, comma 5, il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, «ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»;
con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità;
lo scorso 15 ottobre 2014, a seguito dell'audizione informale dell'Istituto nazionale di statistica nella persona del direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati, è emerso che metà della popolazione giovane e adulta con gravi disabilità non riceve aiuti dai servizi pubblici, non si avvale di servizi a pagamento, né può contare sull'aiuto di familiari non conviventi. Il carico dell'assistenza grava dunque completamente sui familiari conviventi;
la situazione economica dei disabili gravi è spesso critica e i familiari rappresentano il solo sostegno assistenziale di cui possono fruire;
considerato che:
il volontario in servizio permanente G. A. ha prestato servizio nell'Esercito italiano per 17 anni svolgendo 5 missioni all'estero, una in Albania, una in Macedonia, una in Afghanistan e 2 in Kosovo, e ricevendo diverse onorificenze;
il militare è coniugato con la signora G. C. affetta da sclerosi multipla, dichiarata disabile in condizione di gravità con determinazione del mese di settembre 1997, e costretta sulla sedia a rotelle a causa di gravi problemi di deambulazione. La coppia ha un figlio di 3 anni che necessita di cure e assistenza che la madre, non autonomamente deambulante, non può assicurargli;
il 9 dicembre 2011, il militare è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato giacché risultato affetto da "disturbo depressivo". Conseguentemente il signor A. è transitato nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa ed è stato assegnato all'ufficio Polimanteo, sito a Roma in via Angelico 19. Tuttavia, la coniuge ed il figlio minore del signor A. vivono e risiedono in Sardegna a Sorso (Sassari);
la lontananza dal coniuge crea notevoli disagi alla moglie, la quale è costretta a non seguire tutte le cure mediche necessarie, a svolgere una vita reclusa, a preoccuparsi che il bimbo non necessiti di alcuna cura medica, a non poter fare quotidianamente la spesa. Per tale ragione il signor A., attesa la grave situazione familiare, ha chiesto più volte di essere trasferito in una sede di servizio che gli consenta di prestare assistenza alla moglie disabile e di accudire il figlio minore,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno accogliere le urgenti richieste che provengono dai soggetti di cui in premessa che hanno la necessità di assistere i propri familiari;
quali provvedimenti di competenza intendano assumere al fine di risolvere o attenuare i gravi disagi cui sono sottoposti i nuclei familiari in difficoltà, in un'ottica di tutela dell'unità familiare, della salute dei componenti affetti da gravi patologie nonché di protezione dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità.

(4-03222)

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