N. 207 ORDINANZA 23 settembre - 22 ottobre
2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Assistenza - Somme erogate indebitamente ai sensi dell'art. 1, commi 331 e 333, della legge n. 266 del 2005 (c.d. "bonus bebe'") in favore di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana o comunitaria - Prevista non ripetibilita'. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1287. -(GU n.43 del 28-10-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Alessandro CRISCUOLO;
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), promosso dal Giudice di pace di Verbania nel
procedimento vertente tra R.M.T. e il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Novara, Verbano,
Cusio-Ossola, con ordinanza del 14 agosto 2014, iscritta al n. 252
del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2015.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice
relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con ordinanza del 14 agosto 2014, il Giudice di
pace di Verbania ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), nella parte in cui non estende ai cittadini
italiani il beneficio della irripetibilita' delle somme erogate a
norma dell'art. 1, commi 331 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), «ovvero nella
parte in cui non ammette la ripetibilita' di somme da chiunque
indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza»;
che il giudice rimettente deduce di essere stato investito
dell'opposizione ad una ingiunzione di pagamento «emessa dalla
Ragioneria Generale dello Stato di Novara/Verbania» per la
restituzione, in mancanza dei previsti requisiti, della somma di euro
1.000,00 oltre accessori, relativa alla percezione del cosiddetto
"bonus bebe'", di cui all'art. 1, comma 331, della legge n. 266 del
2005;
che l'opponente eccepiva l'irripetibilita' della somma sulla base
della norma denunciata, deducendo che la relativa previsione,
ancorche' stabilita per i soli cittadini extracomunitari, dovesse,
invece, trovare applicazione anche nei suoi confronti;
che, escludendo la possibilita' di un'interpretazione
adeguatrice, il giudice a quo riteneva di dover, dunque, sollevare
questione di legittimita' costituzionale, in quanto la disposizione
denunciata determinerebbe «una disparita' di trattamento
ingiustificata e illogica» nei confronti dei cittadini italiani che,
come tali, «devono invece restituire le somme eventualmente e
indebitamente percepite»;
che la questione sarebbe rilevante in quanto, in caso di
accoglimento, il giudice dovrebbe «ritenere irripetibile la somma
richiesta con l'ingiunzione impugnata e accogliere il ricorso. Nel
caso contrario, invece, il ricorso dovrebbe essere rigettato»;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, la norma censurata,
oltre a generare una disparita' di trattamento in favore dei
cittadini extracomunitari, risulterebbe, a contrario, irragionevole
per il fatto che il soggetto che abbia percepito indebitamente il
contributo «non debba restituirlo perche' e' cittadino
extracomunitario, cosi' privando lo Stato di recuperare una somma
erogata indebitamente a soggetto che non ne aveva i requisiti per
percepirla, in violazione di specifiche norme di legge»;
che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha chiesto dichiararsi manifestamente infondata la
proposta questione;
che, come si evince dalla lettura degli atti parlamentari,
essendo le comunicazioni per la riscossione del "bonus bebe'" state
inviate anche a soggetti extracomunitari ed avendo gli uffici postali
provveduto a consegnare le somme relative anche a questi, alcuni di
essi furono sottoposti a procedimento penale per i reati di truffa
aggravata e di falso ideologico in atto pubblico;
che la norma sarebbe stata, dunque, introdotta allo scopo di
«porre fine alla situazione che, a causa delle difficolta'
applicative della disciplina, si era venuta a creare nei confronti
dei soggetti extracomunitari»;
che sarebbe, pertanto, da escludere qualsiasi irragionevole
discriminazione, apparendo la scelta del legislatore fondata su «una
causa "normativa" non irrazionale ne', certamente, arbitraria»;
che, d'altra parte, malgrado la genericita' della formulazione
della norma denunciata, non sarebbe persuasiva la tesi, prospettata
dal giudice rimettente, nel senso «di una assoluta irripetibilita'
delle somme quando il soggetto extracomunitario difetti (anche) di un
requisito diverso dalla cittadinanza», ponendosi tale opzione
ermeneutica «in contrasto con il diritto-dovere della Pubblica
amministrazione di ripetere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., le somme
indebitamente erogate».
Considerato che il Giudice di pace di Verbania ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui
non estende ai cittadini italiani il beneficio della irripetibilita'
delle somme erogate a norma dell'art. 1, commi 331 e 333, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), «ovvero
nella parte in cui non ammette la ripetibilita' di somme da chiunque
indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza»;
che, nel sollevare la questione, il giudice rimettente si limita
a riferire, in punto di fatto, che la ricorrente ha impugnato
un'ingiunzione di pagamento relativa alla restituzione della somma
erogata ai sensi di cui all'art. 1, comma 331, della richiamata legge
n. 266 del 2005, senza nulla precisare a proposito, sia delle ragioni
per le quali la ricorrente medesima sarebbe priva dei requisiti
prescritti, sia delle pretese sulla cui base il ricorso e' stato
proposto, venendo cosi' meno all'obbligo di fornire un'adeguata
descrizione dei fatti di causa e delle motivazioni della domanda
fatta valere, indispensabile ai fini dello scrutinio in ordine alla
rilevanza della questione sollevata (ex plurimis, ordinanze n. 52 del
2015, n. 183 e n. 176 del 2014);
che, d'altra parte, l'ordinanza di rimessione prospetta il
petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da un nesso
di irrisolta alternativita';
che, infatti, sollecitando una pronuncia additiva, il giudice
rimettente censura la disposizione, da un lato, «nella parte in cui
non estende ai cittadini italiani il beneficio della irripetibilita'
delle somme erogate a norma dell'art. 1 commi 331 e 333 della Legge
266/2005» e, dall'altro lato, in alternativa («ovvero»), «nella parte
in cui non ammette la ripetibilita' di somme da chiunque
indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza»;
che le due soluzioni additate risultano, peraltro, oltre che fra
loro alternative, addirittura concettualmente antitetiche;
che, infatti, adottando la prima soluzione, il beneficio della
irripetibilita' verrebbe esteso anche nei confronti dei "non
stranieri" e, adottando la seconda, esso verrebbe, invece, eliminato
nei confronti di tutti, dunque anche degli stranieri, senza, per di
piu', in questo secondo caso, che la soluzione possa risultare utile
nel giudizio principale, essendo stata la ricorrente verosimilmente
intimata della restituzione per ragioni diverse da quelle della
cittadinanza;
che, d'altra parte, la disposizione oggetto di censura appare
adottata, in deroga al generale principio della ripetizione
dell'indebito di cui all'art. 2033 del codice civile, allo scopo -
come traspare dai lavori parlamentari - di salvaguardare la buona
fede di quanti, pur privi del requisito della cittadinanza, erano
stati indotti a richiedere la concessione del beneficio sulla base di
una lettera del Presidente del Consiglio dei ministri nella quale si
segnalava il diritto alla percezione del relativo "bonus";
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non
possono essere assunte quali tertia comparationis - come e' stato
fatto dal giudice rimettente in riferimento all'unico parametro di
cui all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole disparita'
di trattamento tra cittadini e stranieri - disposizioni eccezionali o
derogatorie di principi generali (fra le tante, la sentenza n. 225
del 2014 e l'ordinanza n. 49 del 2013), quale, nella specie, il gia'
richiamato principio sancito all'art. 2033 cod. civ.;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, della norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1287, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice
di pace di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
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