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giovedì 29 ottobre 2015

N. 207 ORDINANZA 23 settembre - 22 ottobre 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Assistenza - Somme erogate indebitamente ai sensi dell'art. 1, commi 331 e 333, della legge n. 266 del 2005 (c.d. "bonus bebe'") in favore di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana o comunitaria - Prevista non ripetibilita'. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1287. - (GU n.43 del 28-10-2015 )



 N. 207 ORDINANZA 23 settembre - 22 ottobre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Assistenza - Somme erogate indebitamente ai sensi dell'art. 1,  commi
  331 e 333, della legge n. 266 del  2005  (c.d.  "bonus  bebe'")  in
  favore  di  soggetti  sprovvisti  della  cittadinanza  italiana   o
  comunitaria - Prevista non ripetibilita'. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  −  legge  finanziaria
  2007), art. 1, comma 1287. 
-   
(GU n.43 del 28-10-2015 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
1287, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007), promosso dal  Giudice  di  pace  di  Verbania  nel
procedimento vertente tra R.M.T. e il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria territoriale dello  Stato  di  Novara,  Verbano,
Cusio-Ossola, con ordinanza del 14 agosto 2014, iscritta  al  n.  252
del registro ordinanze 2014 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 14 agosto  2014,  il  Giudice  di
pace di Verbania  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,
comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007), nella  parte  in  cui  non  estende  ai  cittadini
italiani il beneficio della irripetibilita'  delle  somme  erogate  a
norma dell'art. 1, commi 331 e 333, della legge 23 dicembre 2005,  n.
266  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato -  legge  finanziaria  2006),  «ovvero  nella
parte in cui non  ammette  la  ripetibilita'  di  somme  da  chiunque
indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza»; 
    che il  giudice  rimettente  deduce  di  essere  stato  investito
dell'opposizione  ad  una  ingiunzione  di  pagamento  «emessa  dalla
Ragioneria  Generale  dello  Stato   di   Novara/Verbania»   per   la
restituzione, in mancanza dei previsti requisiti, della somma di euro
1.000,00 oltre accessori, relativa  alla  percezione  del  cosiddetto
"bonus bebe'", di cui all'art. 1, comma 331, della legge n.  266  del
2005; 
    che l'opponente eccepiva l'irripetibilita' della somma sulla base
della  norma  denunciata,  deducendo  che  la  relativa   previsione,
ancorche' stabilita per i soli  cittadini  extracomunitari,  dovesse,
invece, trovare applicazione anche nei suoi confronti; 
    che,   escludendo   la   possibilita'    di    un'interpretazione
adeguatrice, il giudice a quo riteneva di  dover,  dunque,  sollevare
questione di legittimita' costituzionale, in quanto  la  disposizione
denunciata   determinerebbe   «una    disparita'    di    trattamento
ingiustificata e illogica» nei confronti dei cittadini italiani  che,
come  tali,  «devono  invece  restituire  le  somme  eventualmente  e
indebitamente percepite»; 
    che  la  questione  sarebbe  rilevante  in  quanto,  in  caso  di
accoglimento, il giudice dovrebbe  «ritenere  irripetibile  la  somma
richiesta con l'ingiunzione impugnata e accogliere  il  ricorso.  Nel
caso contrario, invece, il ricorso dovrebbe essere rigettato»; 
    che, quanto alla non manifesta infondatezza, la norma  censurata,
oltre  a  generare  una  disparita'  di  trattamento  in  favore  dei
cittadini extracomunitari, risulterebbe, a  contrario,  irragionevole
per il fatto che il soggetto che  abbia  percepito  indebitamente  il
contributo   «non   debba   restituirlo    perche'    e'    cittadino
extracomunitario, cosi' privando lo Stato  di  recuperare  una  somma
erogata indebitamente a soggetto che non ne  aveva  i  requisiti  per
percepirla, in violazione di specifiche norme di legge»; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello
Stato, la quale ha chiesto dichiararsi  manifestamente  infondata  la
proposta questione; 
    che, come  si  evince  dalla  lettura  degli  atti  parlamentari,
essendo le comunicazioni per la riscossione del "bonus  bebe'"  state
inviate anche a soggetti extracomunitari ed avendo gli uffici postali
provveduto a consegnare le somme relative anche a questi,  alcuni  di
essi furono sottoposti a procedimento penale per i  reati  di  truffa
aggravata e di falso ideologico in atto pubblico; 
    che la norma sarebbe stata,  dunque,  introdotta  allo  scopo  di
«porre  fine  alla  situazione  che,  a   causa   delle   difficolta'
applicative della disciplina, si era venuta a  creare  nei  confronti
dei soggetti extracomunitari»; 
    che  sarebbe,  pertanto,  da  escludere  qualsiasi  irragionevole
discriminazione, apparendo la scelta del legislatore fondata su  «una
causa "normativa" non irrazionale ne', certamente, arbitraria»; 
    che, d'altra parte, malgrado la  genericita'  della  formulazione
della norma denunciata, non sarebbe persuasiva la  tesi,  prospettata
dal giudice rimettente, nel senso «di  una  assoluta  irripetibilita'
delle somme quando il soggetto extracomunitario difetti (anche) di un
requisito  diverso  dalla  cittadinanza»,  ponendosi   tale   opzione
ermeneutica  «in  contrasto  con  il  diritto-dovere  della  Pubblica
amministrazione di ripetere, ai sensi dell'art. 2033 c.c.,  le  somme
indebitamente erogate». 
    Considerato che il Giudice di pace di Verbania ha  sollevato,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui
non estende ai cittadini italiani il beneficio della  irripetibilita'
delle somme erogate a norma dell'art. 1, commi 331 e 333, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006),  «ovvero
nella parte in cui non ammette la ripetibilita' di somme da  chiunque
indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza»; 
    che, nel sollevare la questione, il giudice rimettente si  limita
a riferire, in  punto  di  fatto,  che  la  ricorrente  ha  impugnato
un'ingiunzione di pagamento relativa alla  restituzione  della  somma
erogata ai sensi di cui all'art. 1, comma 331, della richiamata legge
n. 266 del 2005, senza nulla precisare a proposito, sia delle ragioni
per le quali la  ricorrente  medesima  sarebbe  priva  dei  requisiti
prescritti, sia delle pretese sulla cui  base  il  ricorso  e'  stato
proposto, venendo  cosi'  meno  all'obbligo  di  fornire  un'adeguata
descrizione dei fatti di causa  e  delle  motivazioni  della  domanda
fatta valere, indispensabile ai fini dello scrutinio in  ordine  alla
rilevanza della questione sollevata (ex plurimis, ordinanze n. 52 del
2015, n. 183 e n. 176 del 2014); 
    che,  d'altra  parte,  l'ordinanza  di  rimessione  prospetta  il
petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da  un  nesso
di irrisolta alternativita'; 
    che, infatti, sollecitando una  pronuncia  additiva,  il  giudice
rimettente censura la disposizione, da un lato, «nella parte  in  cui
non estende ai cittadini italiani il beneficio della  irripetibilita'
delle somme erogate a norma dell'art. 1 commi 331 e 333  della  Legge
266/2005» e, dall'altro lato, in alternativa («ovvero»), «nella parte
in  cui  non  ammette  la  ripetibilita'   di   somme   da   chiunque
indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza»; 
    che le due soluzioni additate risultano, peraltro, oltre che  fra
loro alternative, addirittura concettualmente antitetiche; 
    che, infatti, adottando la prima soluzione,  il  beneficio  della
irripetibilita'  verrebbe  esteso  anche  nei  confronti   dei   "non
stranieri" e, adottando la seconda, esso verrebbe, invece,  eliminato
nei confronti di tutti, dunque anche degli stranieri, senza,  per  di
piu', in questo secondo caso, che la soluzione possa risultare  utile
nel giudizio principale, essendo stata la  ricorrente  verosimilmente
intimata della restituzione  per  ragioni  diverse  da  quelle  della
cittadinanza; 
    che, d'altra parte, la disposizione  oggetto  di  censura  appare
adottata,  in  deroga  al  generale   principio   della   ripetizione
dell'indebito di cui all'art. 2033 del codice civile,  allo  scopo  -
come traspare dai lavori parlamentari -  di  salvaguardare  la  buona
fede di quanti, pur privi del  requisito  della  cittadinanza,  erano
stati indotti a richiedere la concessione del beneficio sulla base di
una lettera del Presidente del Consiglio dei ministri nella quale  si
segnalava il diritto alla percezione del relativo "bonus"; 
    che, secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  non
possono essere assunte quali tertia comparationis  -  come  e'  stato
fatto dal giudice rimettente in riferimento  all'unico  parametro  di
cui all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole  disparita'
di trattamento tra cittadini e stranieri - disposizioni eccezionali o
derogatorie di principi generali (fra le tante, la  sentenza  n.  225
del 2014 e l'ordinanza n. 49 del 2013), quale, nella specie, il  gia'
richiamato principio sancito all'art. 2033 cod. civ.; 
    che, pertanto,  la  questione  proposta  deve  essere  dichiarata
manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, della norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1287, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2007),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Giudice
di pace di Verbania con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 

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