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giovedì 29 ottobre 2015

N. 209 ORDINANZA 7 - 22 ottobre 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Trasferimento del personale ANAS in servizio al 31 maggio 2012 presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA), prima all'Agenzia per le infrastrutture stradali e poi alla Struttura di vigilanza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - art. 36; decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 - art. 11; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 12. - (GU n.43 del 28-10-2015 )



 N. 209 ORDINANZA 7 - 22 ottobre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Trasferimento del personale ANAS in servizio al 31
  maggio 2012 presso l'Ispettorato  di  vigilanza  sulle  concessioni
  autostradali  (IVCA),  prima  all'Agenzia  per  le   infrastrutture
  stradali e poi alla Struttura  di  vigilanza  presso  il  Ministero
  delle infrastrutture e dei trasporti. 
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  la
  stabilizzazione  finanziaria)  -  convertito,  con   modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - art. 36;
  decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti
  da  disposizioni  legislative)  -  convertito,  con  modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n.  14  -  art.
  11; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la
  revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
  cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale   delle
  imprese del settore  bancario)  -  convertito,  con  modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 12. 
-   
(GU n.43 del 28-10-2015 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  36  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con    modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.  111;  dell'art.
11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216  (Proroga  di  termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;  dell'art.
12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti  per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135,  promossi  dal  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza,  con  ordinanza
del 18 marzo 2014 e dalla Corte d'appello di Roma con  ordinanza  del
18 febbraio 2015, rispettivamente iscritte al  n.  138  del  registro
ordinanze 2014 e al n. 64 del registro ordinanze  2015  e  pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37,  prima   serie
speciale, dell'anno 2014 e n. 17,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2015. 
    Visti l'atto di costituzione  di  Capomolla  Domenico  ed  altri,
nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2015 e nella camera  di
consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato Fabio Cintioli per Capomolla Domenico ed altri e
l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,
sezione terza, e la Corte d'appello di Roma,  con  due  ordinanze  di
analogo tenore, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97
della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
urgenti  per  la  stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio  2011,  n.
111, dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga
di termini previsti da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n.
14,  e  dell'art.  12  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
135; 
    che entrambe le ordinanze censurano le suddette norme nella parte
in cui hanno disposto il trasferimento del  personale  dipendente  di
ANAS  spa,  in  servizio  presso  l'Ispettorato  di  vigilanza  sulle
concessionarie autostradali (IVCA) alla  data  del  31  maggio  2012,
dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e
poi alla Struttura di vigilanza  sulle  concessionarie  autostradali,
istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    che innanzi al TAR Lazio e' impugnato il decreto 1° ottobre 2012,
n. 341,  con  il  quale  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ha istituito la Struttura di vigilanza sulle concessionarie
autostradali,  nonche'  tutti  gli  atti  presupposti,   connessi   e
conseguenti, e tra questi la nota datata 27 settembre  2012  con  cui
ANAS spa ha individuato,  anche  nelle  persone  dei  ricorrenti,  il
personale da trasferire alle dipendenze di tale organismo; 
    che il giudice rimettente espone che ANAS spa  e'  gestore  della
rete stradale ed autostradale italiana  di  interesse  nazionale,  ha
assunto la veste di societa' per azioni interamente  partecipata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed e' sottoposta al controllo
ed alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    che ANAS spa ha svolto, fino al 30 settembre 2012, le funzioni di
concedente della rete autostradale a pedaggio e  di  vigilanza  sulle
societa' concessionarie, proprio attraverso l'IVCA, presso  il  quale
prestavano servizio i ricorrenti nel giudizio a quo, tutti inquadrati
con la qualifica di dirigenti; 
    che l'art. 36 del d.l.  n.  98  del  2011,  come  convertito,  ha
previsto,  al  comma  1,  l'istituzione  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con decorrenza dal 1°  gennaio  2012,
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (d'ora  in
avanti anche «Agenzia»), disponendo, al comma 4, che «Entro  la  data
del 30 settembre  2012,  l'Agenzia  subentra  ad  Anas  s.p.a.  nelle
funzioni di concedente per  le  convenzioni  in  essere  alla  stessa
data»; 
    che il comma  5  del  medesimo  art.  36  prevede  che  l'Agenzia
eserciti ogni competenza gia' attribuita in  materia  all'IVCA  e  ad
altri uffici di ANAS spa ovvero ad uffici  di  amministrazioni  dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012; 
    che il medesimo comma prevede altresi'  che  il  personale  degli
uffici  soppressi  con  rapporto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
indeterminato,  in  servizio  alla  data  del  31  maggio  2012,  sia
trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo  ruolo  organico,  e
che a  tale  personale  trasferito  si  applichi  la  disciplina  dei
contratti collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
dell'Area I della dirigenza; 
    che, inoltre, sempre il comma  in  questione  stabilisce  che  il
personale trasferito mantenga il trattamento  economico  fondamentale
ed  accessorio,  limitatamente  alle  voci  fisse   e   continuative,
corrisposto al momento  del  trasferimento,  nonche'  l'inquadramento
previdenziale, e  che,  nel  caso  in  cui  il  predetto  trattamento
economico risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello  previsto,  sia
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; 
    che, infine, il comma in  esame  prevede  che,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda all'individuazione
delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia e alla  riduzione
delle dotazioni organiche e  delle  strutture  delle  amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni, in misura corrispondente
al personale effettivamente trasferito; 
    che tuttavia,  espone  il  rimettente,  i  termini  previsti  per
l'adozione  dello  statuto  dell'Agenzia  sono   stati   piu'   volte
prorogati, dapprima fino al 31 marzo 2012 (ai sensi dell'art. 11  del
d.l. n. 216 del 2011, nel testo originario), poi fino  al  31  luglio
2012 (per effetto della modifica del citato art. 11  ad  opera  della
legge di conversione n. 14  del  2012)  e,  da  ultimo,  fino  al  30
settembre 2012 (ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 95 del  2012,  come
convertito); 
    che l'art. 11 del d.l. n. 216  del  2011,  come  convertito,  nel
testo modificato dal d.l. n. 95 del 2012, come convertito, ha  infine
previsto, al comma 5, che in  caso  di  mancata  adozione,  entro  il
termine del 30 settembre  2012,  dello  statuto  e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Agenzia sia soppressa  e  le
attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima siano  trasferiti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 1°
ottobre 2012, con  contestuale  trasferimento  a  quest'ultimo  delle
risorse finanziarie umane e strumentali relative  all'Ispettorato  di
vigilanza sulle concessionarie autostradali; 
    che, essendo mancata, nonostante i  ripetuti  rinvii,  l'adozione
dello statuto dell'Agenzia ed  approssimandosi  il  termine  previsto
dalla legge  per  il  trasferimento  al  competente  Ministero  delle
funzioni e dei dipendenti in servizio  presso  l'IVCA,  ANAS  spa  ha
inviato a questi ultimi la nota datata  27  settembre  2012,  con  la
quale ha comunicato il trasferimento della titolarita' del  contratto
di lavoro, ex lege e senza  soluzioni  di  continuita',  in  capo  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    che, con  il  decreto  ministeriale  1°  ottobre  2012,  n.  341,
impugnato nel giudizio a quo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha istituito, al suo interno,  la  Struttura  di  vigilanza
sulle concessionarie autostradali  (piu'  avanti  «Struttura»),  alla
quale sono state affidate le funzioni  che  avrebbero  dovuto  essere
svolte dall'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali; 
    che, sempre con tale decreto, alle dipendenze della Struttura  e'
stato trasferito il  personale  ex  ANAS  a  tempo  indeterminato  in
servizio presso l'IVCA alla data del 31 maggio 2012, con applicazione
della disciplina  dei  contratti  collettivi  nazionali  relativi  al
comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza, secondo le modalita'
previste dalla legge; 
    che il giudice rimettente evidenzia come le disposizioni di legge
descritte abbiano infine comportato il trasferimento tout  court,  in
ruoli ministeriali, di parte del personale dipendente  da  ANAS  spa,
senza il previo superamento di un pubblico concorso, in contrasto con
i principi di  eguaglianza,  buon  andamento  e  imparzialita'  della
pubblica amministrazione, nonche' con il  principio  dell'accesso  ai
pubblici impieghi mediante pubblico concorso, in violazione,  quindi,
dell'art. 97 Cost., oltre che degli artt. 3 e 51 Cost.; 
    che si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio a quo,  i  quali
hanno  diffusamente  ripercorso  le  vicende  normative   che   hanno
interessato l'ufficio IVCA e che  si  porrebbero  tutte  in  frontale
contrasto  con  la  regola  dell'accesso  nei  ruoli  della  pubblica
amministrazione mediante pubblico concorso; 
    che, ad avviso dei ricorrenti,  il  trasferimento  del  personale
gia' allocato presso l'ufficio IVCA di ANAS spa avrebbe dovuto essere
strettamente   collegato   all'istituzione   dell'Agenzia   per    le
infrastrutture stradali e autostradali, creata allo scopo di  evitare
la commistione, in capo ad ANAS spa, delle funzioni, da un  lato,  di
concedente della rete autostradale e, dall'altro,  di  concessionario
ex lege della rete stradale di interesse nazionale; 
    che, invece, secondo  la  difesa  delle  parti  costituite,  tale
obbiettivo di  interesse  pubblico  generale  -  che  avrebbe  potuto
giustificare una deroga alla regola  dell'accesso  mediante  concorso
nei ranghi della pubblica amministrazione - risulterebbe di fatto non
perseguito,  come  dimostrerebbe  il  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  11  febbraio  2014,  n.  72  (Regolamento  di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi dell'articolo  2  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135),
impugnato con separato ricorso innanzi al TAR Lazio, con il  quale  i
ricorrenti sono stati inquadrati in una Direzione generale che non si
occupa  dell'esercizio  delle  funzioni  di  concedente  della   rete
autostradale, cioe' proprio delle funzioni in vista del cui esercizio
il loro allontanamento da ANAS spa era stato disposto; 
    che,  inoltre,  le  disposizioni  censurate,  attraverso  univoci
riferimenti,  identificherebbero  nominativamente   i   soggetti   da
trasferire, palesando la  propria  natura  di  norme  sostanzialmente
provvedimentali, che non potrebbero superare lo stretto scrutinio  di
costituzionalita' imposto dalla giurisprudenza di  questa  Corte  per
tale genere di norme; 
    che la Corte d'appello di Roma (r.o. n. 64 del 2015) ha sollevato
le questioni  di  legittimita'  costituzionale  gia'  sopra  indicate
nell'ambito  del  giudizio  introdotto  da  un  reclamo  avverso  una
sentenza  di  condanna  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  alla  costituzione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato in favore di un ex dipendente a  tempo  determinato  di
ANAS spa, addetto, all'epoca del licenziamento, all'ufficio IVCA; 
    che il rimettente ha premesso, in  punto  di  rilevanza,  che  la
decisione della pregiudiziale eccezione di difetto di  legittimazione
passiva,  sollevata  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dipende dalla risoluzione delle questioni di  legittimita'
costituzionale  delle  medesime  norme  censurate   dal   TAR   Lazio
nell'ordinanza di rimessione r.o. n. 138 del 2014; 
    che, quanto alla non manifesta infondatezza delle  questioni,  la
Corte d'appello  di  Roma  ha  ripercorso  integralmente  i  passaggi
motivazionali dell'ordinanza del TAR Lazio; 
    che, in entrambi i giudizi  e  con  analoghe  argomentazioni,  e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    sostenendo
l'infondatezza   delle   sollevate    questioni    di    legittimita'
costituzionale; 
    che, sostiene l'Avvocatura generale,  in  tema  di  procedure  di
mobilita' nel pubblico impiego sarebbe possibile superare  la  regola
generale dell'assunzione  di  personale  tramite  pubblico  concorso,
laddove ci si trovi in presenza di  disposizioni  normative  speciali
che espressamente prevedano  il  trasferimento  di  risorse  umane  e
strumentali da un ente ad un altro, in virtu' di un  dislocamento  di
funzioni; 
    che esattamente questo sarebbe avvenuto nel caso  di  specie,  in
particolare per la necessita' di  eliminare  la  sovrapposizione,  in
capo ad ANAS spa, dei ruoli di concedente e concessionario  pubblico,
nonche' di organo di vigilanza su altri concessionari; 
    che, in  particolare,  la  fattispecie  rientrerebbe  nell'ambito
applicativo dell'art. 31 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche),  che  assoggetta  alla  disciplina   del
trasferimento di azienda ex art. 2112 del codice  civile  le  vicende
relative al trasferimento  o  conferimento  di  attivita'  svolte  da
pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici,  o  loro   aziende   o
strutture, ad altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  con  passaggio
automatico al cessionario dei  rapporti  di  lavoro  concernenti  gli
addetti all'attivita' ceduta, per effetto di successione  legale  che
non  necessita  del  consenso  del  contraente  ceduto   (ossia   del
dipendente trasferito); 
    che l'Avvocatura generale dello Stato ha inoltre sottolineato che
il personale in questione era stato  assunto  da  ANAS  spa  mediante
esperimento di  procedura  concorsuale  e/o  di  selezione  pubblica,
sicche' sarebbe improprio  ragionare  di  costituzione  di  un  nuovo
rapporto di impiego, trattandosi, piuttosto, di trasformazione di  un
gia' esistente rapporto di natura  pubblicistica  in  altro  rapporto
avente caratteristiche analoghe; 
    che, con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica,
i ricorrenti nel giudizio iscritto al n. 138 del  registro  ordinanze
2014 hanno replicato alle difese spiegate  dall'Avvocatura  generale,
richiamando, quanto alla prospettata applicabilita' dell'art. 31  del
d.lgs.  n.  165  del  2001  (da  cui  discenderebbe  la  superfluita'
dell'espletamento di un pubblico concorso), la  giurisprudenza  della
Corte costituzionale, secondo cui tale norma non  si  riferisce  alla
cessione di funzioni da parte di soggetti privati in favore  di  enti
pubblici, in quanto, in tal caso, si verificherebbe un  passaggio  di
status - da dipendenti privati a dipendenti  pubblici  (ancorche'  in
regime di lavoro privatizzato) - che richiede una  prova  concorsuale
aperta al pubblico; 
    che,  quanto  all'argomentazione  fondata   sul   gia'   avvenuto
superamento di un pubblico concorso da parte dei  ricorrenti,  questi
ultimi l'hanno  contrastata  rilevando  che  «nessuno  degli  odierni
deducenti ha all'epoca sostenuto alcuna selezione per  il  ruolo  che
attualmente ricopre, ne'  tantomeno  partecipato  ad  alcun  concorso
pubblico, per l'accesso alla dirigenza in Anas». 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sezione terza, e la Corte d'appello di Roma, con due ordinanze
di analogo tenore, dubitano  della  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della  Costituzione,  dell'art.  36
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la
stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con    modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.  111,  dell'art.
11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216  (Proroga  di  termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma  1,  della  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e
dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    che i due giudizi hanno ad oggetto le stesse norme, censurate con
riferimento agli stessi parametri, sotto gli stessi profili e in gran
parte  con  le  stesse  argomentazioni,  sicche',  ponendo  identiche
questioni, vanno riuniti e decisi con un'unica pronuncia; 
    che, ad avviso dei rimettenti, le suddette norme, nella parte  in
cui hanno disposto il trasferimento del personale dipendente di  ANAS
spa,  in   servizio   presso   l'Ispettorato   di   vigilanza   sulle
concessionarie autostradali (IVCA) alla  data  del  31  maggio  2012,
dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e
poi alla Struttura di vigilanza  sulle  concessionarie  autostradali,
istituita  all'interno  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, senza il previo superamento di un  pubblico  concorso,  si
porrebbero in contrasto con i principi di eguaglianza, buon andamento
e  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione,  nonche'  con  il
principio  dell'accesso  ai  pubblici  impieghi   mediante   pubblico
concorso, con conseguente violazione dell'art. 97  Cost.,  oltre  che
degli artt. 3 e 51 Cost.; 
    che, preliminarmente, va osservato come la censura proposta dalle
parti private costituite,  con  riferimento  all'asserita  natura  di
legge-provvedimento della normativa impugnata, non sia stata  accolta
da alcuna delle due ordinanze di rimessione; 
    che, per costante giurisprudenza di  questa  Corte,  non  possono
essere presi in considerazione questioni o profili di  illegittimita'
costituzionale  dedotti  esclusivamente  dalle  parti,   sia   quando
eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia quando  volti  ad
ampliare o modificare successivamente il contenuto delle ordinanze di
rimessione (ex multis, sentenze n. 83, n. 56, n. 37 e n. 34 del 2015;
ordinanze n. 122 e n. 24 del 2015); 
    che,  pertanto,  l'oggetto  del  presente  giudizio  deve  essere
limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di
rimessione; 
    che  nessuna   delle   due   ordinanze   motiva   in   punto   di
applicabilita', alla fattispecie in esame, dell'art. 31  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  che
assoggetta alla disciplina del trasferimento di azienda ex art.  2112
del  codice  civile  -  con  conseguente  passaggio   automatico   di
personale,  senza  necessita'  di  pubblico  concorso  -  le  vicende
relative al trasferimento  o  conferimento  di  attivita'  svolte  da
pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici  (o  loro   aziende   o
strutture) ad altri soggetti, pubblici o privati; 
    che tale carenza di motivazione e' conseguenza del  fatto  che  i
giudici rimettenti non hanno valutato se ANAS spa debba  considerarsi
o non "pubblica amministrazione", appunto, ai fini  dell'applicazione
del citato art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001; 
    che, d'altra  parte,  la  valutazione  sull'applicabilita'  della
norma da  ultimo  menzionata  alla  fattispecie  in  esame  risultava
logicamente pregiudiziale rispetto a qualunque motivazione  in  punto
di  non  manifesta  infondatezza   della   specifica   questione   di
legittimita' costituzionale sollevata; 
    che tale valutazione risultava tanto piu' necessaria in  presenza
di  pronunce  giurisprudenziali,  le  quali,  ciascuna  in   funzione
dell'applicazione di una  specifica  porzione  di  disciplina,  hanno
affermato che la trasformazione di ANAS in  societa'  per  azioni  ne
avrebbe lasciato inalterata la natura pubblica (Consiglio  di  Stato,
sezione quarta, sentenze 12 luglio 2013, n. 3753; 24 maggio 2013,  n.
2829; 8 novembre 2011, n. 5904; 24  febbraio  2011,  n.  1230,  tutte
anteriori all'ordinanza  di  rimessione  del  TAR  Lazio),  essendosi
tradotta nella mera adozione di una  formula  organizzativa  che  non
impedisce di  ritenere  che  ANAS  spa  abbia  «conservato  connotati
essenziali di un ente pubblico» (Corte di cassazione,  sezioni  unite
civili, sentenze 9 luglio 2014, n. 15594, e 16 luglio 2014, n. 16240,
entrambe anteriori all'ordinanza di rimessione della Corte  d'appello
di Roma); 
    che  la  rilevata  carenza  conduce  ad   una   declaratoria   di
inammissibilita' delle questioni,  per  incompleta  ricostruzione,  e
conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento
(sentenza n. 60 del  2015,  relativa  a  fattispecie  riguardante  un
trasferimento di attivita' previsto e disciplinato proprio  dall'art.
31 del d.lgs. n. 165 del 2001; ordinanze n. 115 e n.  90  del  2015),
con conseguente compromissione dell'«iter logico argomentativo  posto
a fondamento della sollevata censura» (sentenza n. 18 del 2015); 
    che, inoltre, le ordinanze di rimessione non hanno chiarito se il
personale di cui si tratta sia stato originariamente assunto da  ANAS
spa mediante esperimento di concorso e/o di selezione  pubblica,  con
specifico riferimento alla tipologia  e  al  livello  delle  funzioni
svolte (sentenze n. 225 del 2010 e n. 293 del 2009),  successivamente
trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    che, avendo i giudici rimettenti prospettato il  contrasto  delle
norme di legge con l'art. 97 Cost., a causa del  mancato  esperimento
di idonei concorsi e/o selezioni  per  l'inserimento  negli  organici
ministeriali,  il  mancato  chiarimento  sulla  circostanza  se  tali
procedure siano state espletate all'atto  dell'originaria  assunzione
alle dipendenze  di  ANAS  spa  (cosi'  da  renderne,  eventualmente,
superflua una  loro  ripetizione)  costituisce  ulteriore  motivo  di
inammissibilita' della questione di legittimita'  costituzionale,  in
quanto la motivazione dell'ordinanza di rimessione -  alla  luce  del
principio della sua autosufficienza in relazione alle  condizioni  di
ammissibilita' della questione  di  legittimita'  costituzionale  (ex
multis, sentenza n. 120 del 2015; ordinanza n. 52 del  2015)  -  deve
contenere  tutte  le  indicazioni  indispensabili  per  una  corretta
ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, richiesta
anche al fine di valutare la non manifesta infondatezza (ex plurimis,
da ultimo, sentenze n. 56 del 2015 e n. 128 del 2014); 
    che  tale  carenza,  infine,  non  e'  emendabile  attraverso  le
deduzioni delle parti, le quali, sul punto specifico, hanno  comunque
esibito,   nelle   rispettive   memorie,   allegazioni   frontalmente
contrastanti, senza dotarle di alcun supporto probatorio. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 36 del decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'art. 12 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7
agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e  97
della Costituzione, dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sezione terza,  e  dalla  Corte  d'appello  di  Roma,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 

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