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sabato 19 dicembre 2015

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-07191 presentato da DADONE Fabiana testo di Mercoledì 16 dicembre 2015, seduta n. 537   DADONE, DIENI e NESCI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:    con l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 334 del 2000 è stato istituito il ruolo direttivo speciale della polizia di Stato;    il nuovo ruolo direttivo avrebbe dovuto essere costituito, a partire dal 2001 e fino al 2005, secondo le previsioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo medesimo;    le suddette disposizioni di legge sono rimaste inattuate, in quanto, a partire dal 2001, non è stato bandito alcun concorso per la copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, che invece è stato regolarmente costituito nelle altre forze di polizia ad ordinamento militare e nella polizia penitenziaria, con grave danno soltanto per il personale della polizia di Stato;



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07191
presentato da
DADONE Fabiana
testo di
Mercoledì 16 dicembre 2015, seduta n. 537

DADONE, DIENI e NESCI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 334 del 2000 è stato istituito il ruolo direttivo speciale della polizia di Stato;
   il nuovo ruolo direttivo avrebbe dovuto essere costituito, a partire dal 2001 e fino al 2005, secondo le previsioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo medesimo;
   le suddette disposizioni di legge sono rimaste inattuate, in quanto, a partire dal 2001, non è stato bandito alcun concorso per la copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, che invece è stato regolarmente costituito nelle altre forze di polizia ad ordinamento militare e nella polizia penitenziaria, con grave danno soltanto per il personale della polizia di Stato;
   ad aggravare la situazione di disparità si è aggiunto l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale, da ultimo, è stato stabilito che «fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni»;
   a seguito della sospensione dell'applicazione dell'articolo 24 citato, con il medesimo articolo 1, comma 261, della legge 266 del 2005, il legislatore ha previsto, in via transitoria, che «alle esigenze di carattere funzionale» si dovesse provvedere, in particolare, «mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza “sostituti commissari”, delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni», ossia «le funzioni di vice dirigente di Uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale»;
   ai sensi del citato articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 335 del 1982, «gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza», sono individuati «con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza»;
   il legislatore del 2005, pur sospendendo l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 334 del 2000, ha previsto una disciplina transitoria che l'amministrazione era tenuta ad attuare nell'attesa dell'emanazione delle nuove norme di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate;
   le predette disposizioni legislative, anche in questo caso, non hanno mai avuto attuazione, con la conseguenza che in molti uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi sono altri funzionari del ruolo dei commissari, per quanto normativamente previsti, gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono costretti a svolgere – di fatto e in maniera non occasionale o temporanea come previsto dalla legge – non soltanto le funzioni proprie del ruolo direttivo, ma, nei casi di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, anche quelle di vice-dirigente o addirittura di dirigente; e ciò senza che l'ufficio sia stato previamente individuato – in considerazione dell'importanza delle funzioni predette – «con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza»;
   pertanto, da dieci anni a questa parte, il Ministero dell'interno sta provvedendo «alle esigenze di carattere funzionale» conseguenti alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 334 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni di fatto in maniera non conforme alla legge;
   a fronte di tale prolungata inerzia, in data 3 ottobre 2014, il «Comitato per la tutela degli ispettori della polizia di Stato» (identificato anche con l'acronimo Co.T.I.Pol.) ha formalmente chiesto al Ministero dell'interno di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 261, lettera a), della legge 266 del 2005;
   in mancanza di un'adeguata risposta da parte dell'amministrazione, il Co.T.I.Pol. ha adito il T.A.R. del Lazio, che ha accolto il ricorso con sentenza 8328/2015, ordinando al Ministero dell'interno di provvedere entro 90 giorni, con decreto del Capo della polizia, alla formale individuazione degli uffici nell'ambito dei quali le funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 335 del 1982 possono essere affidate, così come previsto dall'articolo 1, comma 261, della legge 266 del 2005;
   a seguito dell'impugnazione del Ministero, di recente si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 5251/2015, il quale, in accoglimento dell'appello, ha osservato che nella fattispecie «non si ravvisa l'obbligo dell'Amministrazione, nella specie il Ministero dell'interno, di provvedere nei confronti del privato in quanto nel caso in esame l'amministrazione anzidetta se pure vincolata nell’“an” ad assumere l'invocato provvedimento non lo è nel ‘quando’; di conseguenza, essendo la materia riservata al potere discrezionale dell'amministrazione, nessun vincolo almeno nel ‘quando’, sussisterebbe in capo al Ministero dell'interno di emissione dell'invocato provvedimento»;
   ciò nondimeno, il Consiglio di Stato ha precisato che, «logicamente, ciò non vuol dire che l'amministrazione possa “sine die” rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge»;
   il personale interessato rappresenta la quasi totalità dei comandanti degli uffici delle specialità della polizia di Stato, ossia della polizia stradale, ferroviaria e postale, e dei responsabili delle sezioni della squadra mobile, della digos e dei commissariati, che da oltre 10 anni stanno subendo intollerabili disparità di trattamento, sia sul piano economico che professionale, rispetto agli omologhi delle altre forze di polizia e tali disparità sono generate in primis da un'amministrazione a giudizio degli interroganti disattenta nei confronti del proprio personale;
   il Capo della polizia, nonostante una specifica richiesta di incontro da parte del Co.T.I.Pol., riconosciuto dal TAR del Lazio come soggetto unitario di rappresentanza degli appartenenti all'intero ruolo degli ispettori, a quanto risulta agli interroganti continua a rimanere silente –:
   se vi siano particolari ragioni per cui il Ministero dell'interno ha ritenuto di poter dare attuazione, negli anni, soltanto al disposto di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 261, della legge 266 del 2005 e non anche al disposto di cui alla lettera a), quantunque dall'attuazione di quest'ultima non sarebbero derivati maggiori oneri per lo Stato, a differenza della prima; 
   se, a fronte dell'obbligo di legge e alla luce della citata pronuncia del Consiglio di Stato, il Ministro ritenga di porre fine allo stato di inerzia, ormai protrattosi per ben dieci anni, e dare finalmente attuazione all'articolo 1, comma 261, lettera a), della legge 266 del 2005, previa attuazione dell'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 335 del 1982;
   se, in vista delle ormai imminenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 121 del 1981, come stabilito dalla legge-delega 124 del 2015, sia intenzione del Ministro assumere iniziative per provvedere alla previa costituzione del ruolo direttivo speciale della polizia di Stato, in attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 334 del 2000, al fine di riallineare le qualifiche apicali del ruolo degli ispettori alle omologhe qualifiche degli appartenenti alle altre forze di polizia. (5-07191)

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