S.33/2018 del 08/11/2017
Udienza Pubblica del 07/11/2017, Presidente GROSSI, Redattore MODUGNO
Norme impugnate: Art. 12 sexies, c. 1°, del decreto-legge 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 07/08/1992, n. 356.
Oggetto: Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata - Confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 [confisca c.d. allargata] - Applicazione dell'istituto nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 648 codice penale [ricettazione].
Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi: ord. 154/2015
Sentenza 33/2018 (ECLI:IT:COST:2018:33)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GROSSI - Redattore: MODUGNO
Udienza Pubblica del 07/11/2017; Decisione del 08/11/2017
Deposito del 21/02/2018; Pubblicazione in G. U. 28/02/2018 n. 9
Norme impugnate: Art. 12 sexies, c. 1°, del decreto-legge 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 07/08/1992, n. 356.
Massime:
Atti decisi: ord. 154/2015
SENTENZA N. 33
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, nel procedimento a carico di R. V., con ordinanza del 17 marzo 2015, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visti l’atto di costituzione R. V., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice relatore Franco Modugno;
udito l’avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 17 marzo 2015, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è sempre disposta la speciale confisca prevista dal medesimo art. 12-sexies.
La Corte rimettente riferisce che, con ordinanza depositata l’11 dicembre 2013, essa Corte d’appello, in veste di giudice dell’esecuzione, aveva disposto, inaudita altera parte, la confisca, ai sensi della norma censurata, di vari cespiti mobiliari (buoni postali, titoli e un libretto postale), intestati a una persona condannata con sentenza irrevocabile del 14 luglio 2009 per il delitto di ricettazione e a due suoi congiunti: cespiti il cui valore (pari, nel complesso, ad oltre 170.000 euro) appariva, alla luce degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, sproporzionato rispetto alla capacità reddituale del condannato e del suo nucleo familiare (attestatasi, nel periodo compreso tra il 1990 e il 2011, attorno a una media di 12.000 euro anni lordi, ossia a livelli di mera sussistenza).
Avverso il provvedimento avevano proposto opposizione, a norma degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., il condannato e i terzi interessati, assumendo che i redditi del nucleo familiare – ricostruiti in modo incompleto dalla polizia giudiziaria, essendo rappresentati, per una considerevole parte, anche da poste non oggetto di dichiarazione fiscale – erano, in realtà, del tutto compatibili con la disponibilità dei beni oggetto di confisca.
Ciò premesso, la Corte rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, nella parte in cui riconnette la speciale misura ablativa anche alla condanna (o al “patteggiamento”) per il delitto di ricettazione.
La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, giacché, anche riconoscendo «valenza implementativa» ad alcuni degli apporti finanziari evidenziati dagli opponenti, non considerati dalla polizia giudiziaria, il provvedimento opposto dovrebbe essere confermato «pressoché integralmente». Le deduzioni difensive risulterebbero, infatti, inidonee a sovvertire la valutazione di manifesta sproporzione tra i flussi reddituali degli interessati e il valore dei beni confiscati (sostanzialmente, denaro contante): ciò, tenuto conto anche del fatto che nel medesimo torno di tempo erano stati operati dagli opponenti consistenti investimenti immobiliari (non oggetto di confisca), atti ad erodere ulteriormente la loro capacità di risparmio.
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, la Corte calabrese osserva che, per far luogo alla misura ablativa in questione, è necessario – ma anche sufficiente – che sussista una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore dei beni di cui è titolare o ha la disponibilità, anche per interposta persona, e che non venga, altresì, fornita una giustificazione credibile in ordine alla provenienza dei beni stessi. Come chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 17 dicembre 2003-19 gennaio 2004, n. 920, dirimendo un pregresso contrasto di giurisprudenza, non è invece richiesta la dimostrazione che i beni da confiscare derivino dal singolo reato per cui la condanna è intervenuta, o da una più ampia attività criminosa del condannato; né, d’altra parte, il provvedimento ablativo resta escluso dal fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto, o che il loro valore superi il provento di quest’ultimo.
Alla stregua di tale lettura della norma, qualificabile ormai come «ius receptum», il condannato e il suo nucleo familiare dovrebbero subire, nel caso di specie, l’ablazione forzosa di un cospicuo patrimonio mobiliare – che, per una considerevole parte, potrebbe anche essere frutto dell’accaparramento di risorse finanziarie provenienti dalla liquidazione di cespiti appartenenti ad un affine premorto, in danno degli altri coeredi (punto sul quale è mancata, peraltro, «un’autentica e piena allegazione difensiva») – in ragione di un’unica condanna definitiva per la ricettazione di un’autovettura, commessa in epoca prossima alla data del furto (8 aprile 2003) e accertata il 31 agosto 2004.
Occorrerebbe considerare, tuttavia, che l’istituto si basa sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dall’accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre: accumulazione ritenuta socialmente pericolosa, a fronte della possibile utilizzazione delle risorse per il finanziamento di ulteriori delitti o del loro reimpiego nel circuito economico-finanziario, con effetti distorsivi del sistema economico legale; donde l’esigenza di sottrarle all’interessato.
Il giudice rimettente si dichiara consapevole del fatto che la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole la predetta presunzione, escludendo conseguentemente che la confisca cosiddetta “allargata” si ponga in contrasto con il principio di eguaglianza e il diritto di difesa, anche in riferimento all’art. 42 Cost. (ordinanza n. 18 del 1996).
Ma, se questo vale per l’istituto «globalmente considerato», non altrettanto potrebbe dirsi – secondo il giudice a quo – con riguardo alla sua applicabilità alle condanne per ricettazione.
Come posto in evidenza anche nella richiamata sentenza delle sezioni unite, la ragionevolezza della presunzione di cui si discute rimarrebbe collegata alla circostanza che ci si trovi al cospetto di delitti usualmente perpetrati «in forma quasi professionale» e che si pongano come fonte ordinaria di un illecito accumulo di ricchezza.
Simili connotati non sarebbero riscontrabili in rapporto al delitto di ricettazione. Alla luce dell’esperienza giudiziaria, infatti, tale reato risulta non solo ampiamente diffuso, ma presenta, altresì, una casistica estremamente varia, «sia sul piano della criminogenesi che sul piano del modello di agente tipo».
Mentre i condannati per ognuno degli altri delitti cui la norma denunciata riconnette la presunzione – ad esempio, l’associazione di tipo mafioso, il traffico di stupefacenti, l’estorsione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’usura, la corruzione o il riciclaggio – apparirebbero razionalmente omologabili tra loro ai fini considerati, altrettanto non avverrebbe riguardo ai condannati per ricettazione. Accanto al condannato corrispondente «ad un modello di agente tipico […] abbastanza delineato», assimilabile sostanzialmente all’autore del reato di cui all’art. 648-bis del codice penale (riciclaggio), rispetto al quale la presunzione legale di accumulo di ricchezza illecita manterrebbe un «certo fondamento», si porrebbe la «stragrande maggioranza» dei condannati per il delitto in questione, costituita da soggetti in rapporto ai quali la presunzione non avrebbe ragione di operare. Si tratterebbe, infatti, di persone che hanno commesso il reato «estemporaneamente», procurandosi cose provenienti da delitto sul «mercato nero» solo per realizzare un risparmio di spesa o per acquisire beni fuori dalla loro portata economica o legale, o «per altre innumerevoli ragioni».
Né, al fine di contenere in limiti accettabili siffatta eterogeneità di situazioni, basterebbe la circostanza che all’ambito applicativo della confisca cosiddetta “allargata” sia espressamente sottratta la fattispecie attenuata di ricettazione prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen. Per consolidata giurisprudenza, l’ipotesi del fatto «di particolare tenuità», cui fa riferimento tale disposizione, sarebbe ravvisabile solo entro ristretti limiti, venendo al riguardo in rilievo precipuamente il valore della cosa ricettata, con esclusione di qualsiasi valutazione della personalità del reo e della sua pericolosità sociale.
In questa prospettiva, la norma censurata violerebbe, in parte qua, l’art. 3 Cost. sotto un duplice profilo.
In primo luogo, per l’irragionevole assimilazione del delitto di ricettazione agli altri gravi delitti indicati dalla norma denunciata, rispetto ai quali la presunzione di illecito accumulo di ricchezza potrebbe ritenersi legittimata dalle caratteristiche della condotta incriminata.
In secondo luogo, per la ingiustificata equiparazione del trattamento dei condannati per il reato in questione. Il riferimento alla condanna per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. come presupposto della misura, senza ulteriori specificazioni che consentano o impongano al giudice una valutazione della effettiva riconducibilità del fatto per cui è intervenuta condanna al «modello» atto a fondare la presunzione legale di arricchimento illecito, si risolverebbe, infatti, nell’omologazione «di situazioni ontologicamente affatto diverse ed esplicanti una diversa significatività in termini di ragionevole presunzione di pericolosità sociale».
A quanto precede non gioverebbe opporre che la norma censurata non autorizza il giudice ad espropriare un patrimonio quando sia di ingente valore, ma solo ove se ne accerti la sproporzione rispetto ai redditi e alle attività economiche del condannato. Alla verifica della sproporzione si procede, comunque sia, in forza e a motivo di una presunzione che non troverebbe adeguata giustificazione in rapporto all’esperienza applicativa del delitto di ricettazione.
D’altra parte, tenuto conto anche dell’eventualità che l’indagine sulla sproporzione investa periodi di tempo ampiamente anteriori a quello dell’accertamento del reato, con conseguente difficoltà per gli interessati di recuperare gli elementi dimostrativi della provenienza lecita dei beni, apparirebbe evidente come il rischio che la confisca “allargata” colpisca anche beni lecitamente acquisiti resti circoscritto in limiti tollerabili solo ove la presunzione di illecito arricchimento che sta alla base dell’istituto mantenga un fondamento razionale.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
La questione coinvolgerebbe, infatti, scelte discrezionali spettanti in via esclusiva al legislatore, quali quelle attinenti all’individuazione delle condotte punibili e alla determinazione del relativo trattamento sanzionatorio: scelte che – per costante giurisprudenza della Corte costituzionale – possono formare oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, solo ove trasmodino nell’irragionevolezza manifesta o nell’arbitrio.
La speciale ipotesi di confisca regolata dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 configurerebbe una misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata sulla falsariga della similare misura di prevenzione prevista dalla legislazione antimafia, della quale mutua la finalità preventiva. Il legislatore avrebbe individuato, in specie, delitti particolarmente allarmanti, potenzialmente idonei a creare un’accumulazione di ricchezza, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, traendone una presunzione iuris tantum di origine illecita del patrimonio a disposizione del condannato per tali delitti, non proporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o all’attività economica svolta: presunzione che può essere vinta dal condannato tramite l’allegazione di elementi che attestino la legittima provenienza dei beni.
Nel corso degli anni, vi è stato un progressivo ampliamento dei delitti ricompresi nell’ambito di operatività della norma, derivante dalla maggiore attenzione del legislatore per gli strumenti di aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati.
La questione apparirebbe inammissibile, o comunque sia infondata, anche in considerazione della contraddittorietà della motivazione posta a suo sostegno. Lo stesso giudice rimettente avrebbe, infatti, riconosciuto che il delitto di ricettazione è potenzialmente idoneo a creare un’accumulazione economica, possibile strumento di ulteriori delitti, nel caso del condannato che risponda «ad un modello di agente tipico», analogamente all’autore del delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio).
Al fine di riportare nell’ambito della ragionevolezza la disciplina della confisca “allargata” per i casi di condanna per ricettazione, il rimettente avrebbe chiesto, in sostanza, alla Corte costituzionale un intervento modificativo che consenta al giudice una concreta verifica della riconducibilità del fatto per cui è intervenuta condanna al «modello di ricettazione fondante la presunzione legale di arricchimento illecito»: intervento che risulterebbe, tuttavia, precluso, non potendo la Corte sostituire la sua valutazione a quella spettante al legislatore.
3.– Si è costituita, altresì, R. V., opponente nel giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento della questione.
Secondo la parte privata, la norma censurata si porrebbe in contrasto – oltre che con l’art. 3 Cost., per le condivisibili considerazioni svolte nell’ordinanza di rimessione – anche con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, paragrafo 2, del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Pur avendo manifestato in più occasioni un atteggiamento di favore nei confronti degli strumenti di confisca “allargata”, previsti da diversi ordinamenti per contrastare il crimine organizzato, e in particolare nei confronti della confisca di prevenzione, la Corte di Strasburgo ha, tuttavia, affermato – con giurisprudenza costante – che ogni interferenza con il diritto di proprietà deve esprimere un «giusto equilibrio» tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e quelle di tutela dei diritti fondamentali della persona: equilibrio non riscontrabile, per converso, nell’ipotesi in esame.
4.– Con successiva memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.
L’Avvocatura generale dello Stato osserva come lo stesso giudice a quo abbia sottolineato l’evidente sproporzione tra il denaro contante nella disponibilità del nucleo familiare del condannato e le entrate di detto nucleo familiare: ciò, tenuto conto del fatto che erano stati operati anche notevoli investimenti immobiliari, non interessati dal provvedimento di confisca, i quali avevano diminuito il montante della liquidità.
In tale prospettiva, la questione sollevata si risolverebbe in una mera quaestio facti, attinente all’interpretazione e all’applicazione della norma censurata, senza toccarne la coerenza con i principi costituzionali.
Considerato in diritto
1.– La Corte d’appello di Reggio Calabria dubita della legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è sempre disposta la speciale confisca – cosiddetta “allargata” – prevista dal medesimo art. 12-sexies.
Il giudice a quo rileva come, rispetto al delitto di ricettazione, la presunzione legale di provenienza illecita del patrimonio del condannato, sottesa all’istituto, risulti priva di giustificazione razionale, non trattandosi, alla luce dell’esperienza giudiziaria, di reato normalmente commesso «in forma quasi professionale» e costituente «fonte ordinaria di illecito accumulo di ricchezza».
In questa prospettiva, la norma censurata violerebbe l’art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo.
Da un lato, per l’irragionevole assimilazione del predetto reato agli altri gravi delitti indicati dalla norma censurata, rispetto ai quali la presunzione apparirebbe invece razionalmente giustificata alla luce delle caratteristiche della condotta incriminata.
Dall’altro lato, per l’irragionevole equiparazione del trattamento delle diverse ipotesi riconducibili al paradigma punitivo considerato, fortemente eterogenee tra loro sul piano dell’idoneità a fondare una presunzione di pericolosità sociale.
2.– In via preliminare, va rilevato che resta estranea all’odierno scrutinio l’ulteriore censura formulata dalla parte privata costituita, la quale ha denunciato anche la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., conseguente all’asserito contrasto della norma in esame con l’art. 1, paragrafo 2, del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non è consentito alle parti ampliare – con la deduzione di ulteriori questioni e profili di costituzionalità – il thema decidendum del giudizio incidentale, che resta limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell’ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 e n. 83 del 2015).
3.– Sempre in via preliminare, si deve osservare come, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma censurata sia stata oggetto di ben cinque interventi novellistici.
I primi tre – operati rispettivamente dall’art. 1, comma 4, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), dall’art. 5 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo) e dall’art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202 (Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea) – si sono esauriti in un (ulteriore) ampliamento dell’elenco dei reati cui accede la confisca “allargata”, apparendo perciò chiaramente ininfluenti sull’odierno giudizio.
Ben più ampie ed articolate risultano, invece, le modifiche introdotte dall’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate). Oltre a riscrivere integralmente il denunciato comma 1 dell’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, inserendo in esso l’intiero elenco dei reati presupposto, prima scisso nei commi 1 e 2 (elenco che, nell’occasione, è stato ancora rimaneggiato), la novella legislativa ha anche apportato consistenti innovazioni alla disciplina della misura patrimoniale recata dai commi successivi dello stesso art. 12-sexies.
Neppure tali modifiche giustificano, tuttavia, la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. Le innovazioni si muovono, infatti, nella direzione del potenziamento e dell’ampliamento del campo di operatività della confisca “allargata” – dunque, in direzione antitetica rispetto all’intervento auspicato dall’ordinanza di rimessione, di segno riduttivo – lasciando, comunque sia, inalterate tanto le condizioni di applicabilità dell’istituto, quanto l’inclusione della ricettazione tra i reati presupposto, contro cui specificamente si rivolgono le censure del rimettente.
Da ultimo, il comma 1 dell’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 è stato novamente sostituito dall’art. 13-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ma al solo fine di reinserire nella lista dei reati presupposto le figure criminose che, già aggiunte dall’art. 5 del d.lgs. n. 202 del 2016 in attuazione della normativa dell’Unione europea, ne erano state espunte in sede di riscrittura della disposizione ad opera dell’art. 31 della legge n. 161 del 2017. Anche in questo caso, dunque, l’ininfluenza della sopravvenienza normativa sul presente giudizio è palese.
4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità della questione sotto vari profili. Nessuna delle eccezioni è, tuttavia, fondata.
L’Avvocatura generale dello Stato evoca, anzitutto, la discrezionalità del legislatore nell’individuazione delle condotte punibili e nella determinazione del relativo trattamento sanzionatorio: rilievo che attiene, però, più propriamente al merito della questione.
Viene prospettata, poi, la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza di rimessione, avendo lo stesso rimettente riconosciuto che il delitto di ricettazione è idoneo a creare un’accumulazione economica, possibile strumento di ulteriori delitti, nel caso del condannato che risponda «ad un modello di agente tipico», analogamente all’autore del delitto di cui all’art. 648-bis del codice penale (riciclaggio). La denunciata contraddittorietà si rivela, tuttavia, insussistente, posto che il giudice a quo basa il dubbio di costituzionalità proprio sulla considerazione che quella ora indicata non rappresenterebbe una costante, ma una mera eventualità, per di più marginale nell’esperienza applicativa della figura delittuosa in questione.
L’Avvocatura generale dello Stato assume, ancora, che il rimettente avrebbe chiesto, nella sostanza, una modifica della norma censurata che consenta al giudice di verificare se il fatto di ricettazione per cui è intervenuta condanna giustifichi, in concreto, la presunzione legale di arricchimento illecito: intervento che risulterebbe precluso, tuttavia, alla Corte costituzionale, implicando una manipolazione della disciplina dell’istituto rimessa alla discrezionalità del legislatore. Anche tale eccezione – che fa leva su alcuni passaggi argomentativi dell’ordinanza di rimessione – non coglie nel segno. Il giudice a quo non invoca una pronuncia di tipo additivo, ma formula – inequivocamente – un petitum di segno meramente ablativo, richiedendo la rimozione pura e semplice del delitto di ricettazione dal catalogo dei reati cui accede la misura patrimoniale in discussione.
Da ultimo, va escluso che le considerazioni svolte dal giudice a quo in sede di motivazione sulla rilevanza, riguardo alla sproporzione, nel caso di specie, delle disponibilità economiche del nucleo familiare del condannato rispetto alle sue capacità reddituali, trasformino l’odierno incidente di costituzionalità in una «quaestio facti» attinente all’interpretazione e all’applicazione della norma censurata, così come sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato nella memoria illustrativa.
5.– Sotto diverso profilo, nessun problema di ammissibilità della questione si pone in ragione del fatto che la Corte rimettente sia stata chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità della confisca “allargata” in veste di giudice dell’esecuzione.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza, dopo l’intervento chiarificatore delle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 30 maggio-17 luglio 2001, n. 29022, che la confisca prevista dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 possa essere disposta dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., qualora non vi abbia provveduto il giudice della cognizione. La competenza del giudice dell’esecuzione si ricollega, infatti, alla natura obbligatoria della confisca, senza che possa operarsi alcuna distinzione tra la fattispecie generale descritta dall’art. 240 cod. pen. e le fattispecie speciali introdotte da altre disposizioni.
La giurisprudenza è, altresì, unanime nel ritenere che la confisca “allargata” possa essere disposta senza formalità con ordinanza, a norma del combinato disposto degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. (cosiddetta procedura de plano): ipotesi nella quale l’iniziale deficit di garanzie verrebbe colmato dalla facoltà dell’interessato di attivare, mediante opposizione, il procedimento di esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., che assicura il contraddittorio e l’acquisizione delle prove, così come è avvenuto nel procedimento a quo. Tale soluzione giurisprudenziale risulta ora normativamente recepita dal nuovo comma 4-sexies dell’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, aggiunto dall’art. 31 della legge n. 161 del 2017.
6.– Nel merito, la questione non è fondata.
La misura patrimoniale prevista dalla norma censurata si colloca nell’alveo delle forme “moderne” di confisca alle quali, già da tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i limiti di efficacia della confisca penale “classica”: limiti legati all’esigenza di dimostrare l’esistenza di un nesso di pertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca “tradizionale” si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell’accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato.
Di qui, dunque, la diffusa tendenza ad introdurre speciali tipologie di confisca, caratterizzate sia da un allentamento del rapporto tra l’oggetto dell’ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa.
Tra i diversi modelli di intervento in tale direzione, il più diffuso nel panorama europeo è quello della cosiddetta confisca dei beni di sospetta origine illecita: modello al quale è riconducibile anche la confisca “allargata” prevista dalla norma oggi censurata. Esso poggia, nella sostanza, su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone.
Il ricorso a forme di confisca congegnate in questa chiave è caldeggiato anche a livello sovranazionale. Sollecitazioni a prevedere inversioni dell’onere della prova riguardo all’origine illecita dei beni suscettibili di confisca si rivengono, in specie, nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988, ratificata e resa esecutiva con legge 5 novembre 1990, n. 328 (art. 5, paragrafo 7), e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo il 15 dicembre 2000, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2006, n. 146 (art. 12, paragrafo 7).
Assai più puntuali e stringenti risultano, peraltro, al riguardo, le indicazioni promananti dalla normativa dell’Unione europea. Nella cornice del generale processo di valorizzazione degli strumenti patrimoniali di lotta alla criminalità organizzata, da tempo in atto a livello dell’Unione, dapprima la decisione quadro 24 febbraio 2005, n. 2005/212/GAI del Consiglio, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (art. 3), e indi la direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, hanno, infatti, specificamente richiesto agli Stati membri di riconoscere all’autorità giudiziaria poteri di «confisca estesa», collocabili chiaramente all’interno del ricordato genus della confisca dei beni di sospetta origine illecita.
L’art. 5, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce, in particolare, che gli Stati membri devono adottare «le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da attività criminose». Diversamente dalla decisione quadro 2005/212/GAI, la direttiva non limita l’applicazione della confisca estesa ai soli reati di criminalità organizzata o collegati al terrorismo, ma la richiede anche in relazione ad una serie di altri reati previsti da strumenti normativi dell’Unione, benché non commessi nel quadro di organizzazioni criminali.
7.– Per quanto più specificamente attiene alla misura prevista dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, essa è nata storicamente come “sostituto” del delitto di «possesso ingiustificato di valori», già previsto dall’art. 12-quinquies, comma 2, del medesimo decreto-legge. Tale disposizione puniva la persona sottoposta a procedimento penale per il delitto di associazione mafiosa o per altre ipotesi delittuose ritenute tipiche delle organizzazioni criminali – compresa la ricettazione – o nei cui confronti fosse in corso di applicazione o si procedesse per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, la quale, anche per interposta persona, avesse la disponibilità di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica e dei quali non potesse giustificare la legittima provenienza. Era altresì prevista la confisca dei beni, del denaro o di altre utilità.
La norma incriminatrice fu dichiarata illegittima da questa Corte, dopo un breve periodo di vigenza, con la sentenza n. 48 del 1994, per violazione della presunzione di non colpevolezza sancita all’art. 27, secondo comma, Cost. Si rilevò, infatti, che la previsione punitiva, «ispirandosi con fin troppa chiarezza a modelli tipici del procedimento di prevenzione» – e così agglomerando in un «confuso ordito normativo […] settori dell’ordinamento del tutto eterogenei» – fondava sulla qualità di indagato o di imputato il presupposto soggettivo che rendeva punibile un dato di fatto – la sproporzione non giustificata tra beni e redditi – che altrimenti non sarebbe stato perseguito: col risultato che la persona indagata o imputata, ancorché presunta non colpevole, veniva sottoposta a pena per una condotta che rimaneva invece penalmente indifferente ove posta in essere da qualsiasi altro soggetto.
A fronte di tale declaratoria, il legislatore introdusse, con il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 501, non già una nuova figura criminosa diversamente strutturata, ma una speciale ipotesi di confisca, disciplinata in un articolo aggiunto, immediatamente successivo a quello caducato (il 12-sexies).
La formulazione della norma fu motivata con la necessità di creare un nuovo strumento che fosse in grado, per un verso, di realizzare le medesime finalità che si volevano raggiungere con la disposizione dichiarata illegittima (permettere, cioè, dinanzi ad una situazione di evidente sproporzione tra beni e reddito, di aggredire, nel corso del processo penale per reati di criminalità organizzata o a questi collegati, i patrimoni illecitamente costituiti); per altro verso, di recepire le indicazioni offerte da questa Corte con la citata sentenza n. 48 del 1994 (venendo la misura ablativa collegata alla condanna per il reato presupposto, e non già al semplice avvio del procedimento penale).
In tale ottica, la norma prevedeva – e tuttora prevede, per questa parte – che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei delitti in essa indicati, è «sempre disposta» (si tratta, dunque, di confisca speciale obbligatoria) «la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».
La norma denunciata riconnette, dunque, a due elementi – la qualità di condannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica – la presunzione che il patrimonio stesso derivi da attività criminose che non è stato possibile accertare: presunzione, peraltro, solo relativa, potendo il condannato vincerla giustificando la provenienza dei beni.
La confisca “allargata” italiana si caratterizza, quindi, rispetto al modello di confisca “estesa” prefigurato dalla direttiva 2014/42/UE (la quale si limita, peraltro, a stabilire «norme minime», senza impedire agli Stati membri di adottare soluzioni più rigorose), per il diverso e più ridotto standard probatorio. La sproporzione tra il valore dei beni e i redditi legittimi del condannato – che in base all’art. 5 della direttiva costituisce uno dei «fatti specifici» e degli «elementi di prova» dai quali il giudice può trarre la convinzione che i beni da confiscare «derivino da condotte criminose» – vale, invece, da sola a fondare la misura ablativa in esame, allorché il condannato non giustifichi la provenienza dei beni, senza che occorra alcuna ulteriore dimostrazione della loro origine delittuosa.
8.– Al riguardo, costituisce, in effetti, approdo ermeneutico ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità – specie dopo l’intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 17 dicembre 2003-19 gennaio 2004, n. 920 – che, in presenza delle condizioni indicate dalla norma, il giudice non debba ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata condanna, e neppure tra i medesimi beni e una più generica attività criminosa del condannato.
Si rileva, infatti, che, se fosse richiesto il nesso di “pertinenzialità” al reato per cui si è proceduto, la norma risulterebbe priva di “valore aggiunto” rispetto alla generale previsione dell’art. 240 cod. pen., limitandosi a rendere obbligatoria la confisca di alcune cose che la disposizione del codice configura come facoltativa (senza considerare, peraltro, che in rapporto a plurimi delitti inseriti nella lista dei reati presupposto – quali, ad esempio, l’associazione mafiosa o l’usura – la confisca dei beni derivati dal reato è già prevista, in generale, come obbligatoria). L’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 risulterebbe, anzi, paradossalmente più restrittivo della norma del codice, col richiedere anche la prova del carattere “sproporzionato” del patrimonio del condannato (si tratterebbe, in pratica, di una interpretatio abrogans). Né le cose cambierebbero ove il nesso di derivazione fosse rapportato ad una più ampia attività delittuosa del condannato. Parlare di attività delittuosa non significa altro che fare riferimento, sia pur generico, a reati commessi dal condannato: sicché il vincolo di derivazione andrebbe accertato per i singoli reati che compongono la serie, con le incongrue conseguenze in precedenza poste in evidenza.
Di qui la conclusione per cui la confiscabilità non è esclusa dal fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto, o che il loro valore superi il provento di tale reato.
In questa prospettiva – come ulteriormente rilevato dalle sezioni unite nella sentenza da ultimo citata – la disposizione in esame si presenta espressiva di una «scelta di politica criminale del legislatore, operata con l’individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio “sproporzionato” a disposizione del condannato per tali delitti»: presunzione che trova «base nella nota capacità dei delitti individuati dal legislatore […] ad essere perpetrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza».
Si tratta di presunzione che questa Corte ha avuto già modo di ritenere, in termini generali, non irragionevole, all’indomani dell’introduzione della misura, con l’ordinanza n. 18 del 1996.
9.– Dichiarandosi di ciò consapevole, il giudice a quo non censura, tuttavia, l’istituto in sé, ma l’articolazione dell’elenco dei reati presupposto della misura, dolendosi segnatamente del fatto che in esso figuri (peraltro, fin dalle origini) anche il delitto di ricettazione: delitto che – a suo avviso – sarebbe privo, sul piano socio-criminologico, delle connotazioni che rendono razionalmente giustificabile la presunzione in parola.
Secondo la Corte calabrese, a differenza dei condannati per ciascuno degli altri delitti inclusi nella lista – i quali dovrebbero ritenersi tutti parimente espressivi di un «modello di agente tipico», consentaneo alla presunzione di illecita accumulazione di ricchezza sottesa alla misura ablatoria – i condannati per ricettazione rappresenterebbero una platea tanto vasta quanto eterogenea, costituita, comunque sia, in modo preponderante da soggetti rivoltisi estemporaneamente al «mercato nero» dei beni provenienti da delitto per realizzare risparmi di spesa o per altre analoghe ragioni, e dunque da delinquenti meramente “occasionali”. Annettere alla condanna per un simile reato la presunzione di origine illecita dell’intero patrimonio “sproporzionato” del condannato, salvo che questi ne dimostri la legittima provenienza – onere il cui assolvimento può risultare oltremodo problematico, specie allorché si discuta di beni acquisiti molti anni prima – costituirebbe soluzione ineluttabilmente contrastante con il principio di eguaglianza: e ciò sia per l’indebita assimilazione della ricettazione agli altri delitti elencati dalla norma, di diversa caratura ai fini considerati; sia per l’altrettanto irragionevole omologazione dell’intera platea dei condannati per il delitto in questione, composta da “tipi d’autore” marcatamente differenziati in punto di idoneità a fondare una presunzione di pericolosità sociale.
10.– A questo proposito, occorre peraltro osservare come la visione della Corte rimettente – secondo la quale il delitto di ricettazione rappresenterebbe, per le sue caratteristiche, un “unicum” nell’ambito della lista dei reati presupposto, sul piano dell’asserito difetto di correlazione con la ratio della misura – non trovi, in realtà, conforto dall’analisi di detta lista.
Sebbene l’obiettivo della confisca “allargata” fosse stato esplicitamente individuato nel contrasto all’accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata, e mafiosa in specie, e alla loro infiltrazione massiccia nel circuito economico, la scelta dei “reati matrice” è risultata fin dal principio non rigorosamente sintonica rispetto a tale dichiarazione d’intenti.
A fianco di figure criminose che postulano un’organizzazione stabile e strutturata, diretta al conseguimento di profitti illeciti, quali l’associazione di tipo mafioso o l’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, la norma censurata richiamava, infatti, sin dall’origine, una serie di altri delitti – quali l’estorsione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’usura, il riciclaggio, il reimpiego, l’intestazione fittizia di beni, il traffico illecito di stupefacenti, il contrabbando aggravato (oltre, appunto, alla ricettazione, esclusa l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen.) – i quali, pur essendo considerati tipici della criminalità organizzata (e mafiosa in particolare), in fatto ben possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi da questa e che neppure implicano, in modo assoluto e indefettibile, la qualità di delinquente “seriale” del loro autore.
Lo stesso delitto di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) – che la Corte rimettente addita, in opposto alla ricettazione, come uniformemente evocativo di un «modello di agente tipico» sintonico con la presunzione espressa dalla norma denunciata – abbraccia, in realtà, anch’esso fattispecie eterogenee sotto il profilo considerato. L’analisi della casistica giurisprudenziale rivela, in effetti, come una significativa porzione delle condanne pronunciate per tale delitto riguardi, non necessariamente la “ripulitura” di “denaro sporco” derivante dalle attività del crimine organizzato, ma pure fatti di manomissione di autoveicoli di provenienza illecita, volti ad ostacolare l’accertamento di quest’ultima, che possono risultare anche affatto episodici per il loro autore, allo stesso modo di quelli di ricettazione.
In prosieguo di tempo, peraltro, il catalogo dei reati presupposto è stato arricchito, in modo progressivo ed “alluvionale”, da una serie di interventi novellistici. Tale processo di implementazione – proseguito, senza soluzione di continuità anche dopo l’odierna ordinanza di rimessione – si è ispirato, in più d’un caso, a logiche chiaramente estranee a quella primigenia dell’istituto.
Emblematica, in tale direzione, appare l’estensione della confisca “allargata” ad una ampia platea di delitti contro la pubblica amministrazione, disposta dall’art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». Come è stato da più parti osservato, si tratta di una categoria di reati che – specie in rapporto ad alcune figure (vengono citati, ad esempio, il peculato e il peculato mediante profitto dell’errore altrui, la malversazione a danno dello Stato, l’utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio) – risulta del tutto priva di diretta attinenza con la criminalità organizzata, e che neppure denota, nell’autore del singolo fatto, una necessaria “professionalità” o dedizione all’illecito.
11.– Ciò posto, va peraltro rilevato che – come lo stesso rimettente, del resto, riconosce – la ricettazione (reato contro il patrimonio, integrato dal fatto di chi, a fini di profitto, «acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare») resta, per sua natura, un delitto idoneo a determinare un’illecita accumulazione di ricchezza e suscettibile, secondo l’osservazione “sociologica”, di essere perpetrato in forma “professionale” o, comunque sia, continuativa.
La presunzione di origine illecita dei beni del condannato insorge, d’altro canto, non per effetto della mera condanna, ma unicamente ove si appuri – con onere probatorio a carico della pubblica accusa – la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso: sproporzione che – secondo i correnti indirizzi giurisprudenziali – non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni.
La presunzione, d’altra parte, è solo relativa, rimanendo confutabile dal condannato tramite la giustificazione della provenienza dei cespiti. Per giurisprudenza costante – almeno a partire dalla citata sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 920 del 2004 – non si tratta neppure di una vera e propria inversione dell’onere della prova, ma di un semplice onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni (per la valorizzazione di analogo elemento, al fine di escludere l’illegittimità costituzionale della presunzione di destinazione illecita di determinati oggetti da parte del condannato per delitti contro il patrimonio – tra cui anche la ricettazione – si veda già la sentenza n. 225 del 2008).
Occorre rilevare, inoltre, che secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, emerso già prima dell’intervento delle sezioni unite (Corte di cassazione, sezione prima penale, 5 febbraio-21 marzo 2001, n. 11049; sezione quinta penale, 23 aprile-30 luglio 1998, n. 2469) e ribadito anche in recenti pronunce (Corte di cassazione, sezione prima penale, 16 aprile-3 ottobre 2014, n. 41100; sezione quarta penale, 7 maggio-28 agosto 2013, n. 35707; sezione prima penale, 11 dicembre 2012-17 gennaio 2013, n. 2634) – indirizzo che il giudice a quo non ha preso in considerazione, anche solo per contestarne la validità – la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale». Il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna. Si tratta di una delimitazione temporale corrispondente, mutatis mutandis, a quella che le stesse sezioni unite hanno ritenuto operante con riferimento alla misura affine della confisca di prevenzione antimafia, già prevista dall’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e attualmente disciplinata dall’art. 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), anch’essa imperniata sull’elemento della sproporzione tra redditi e disponibilità del soggetto: misura che si è ritenuta trovare un limite temporale nella stessa pericolosità sociale del soggetto, presupposto indefettibile per la sua applicazione (Corte di cassazione, sezioni unite, 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880).
La ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti, all’esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca “allargata”, il quale legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all’intiera vita del condannato. Risultato che – come la Corte rimettente pure denuncia – rischierebbe di rendere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l’acquisto del bene da confiscare.
In una simile prospettiva, la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria.
Nella medesima ottica di valorizzazione della ratio legis, può ritenersi, peraltro, che – quando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un programma criminoso dilatato nel tempo (com’è per la ricettazione) e che non risultino altresì commessi, comunque sia, in un ambito di criminalità organizzata – il giudice conservi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato.
12.– Alla luce di quanto precede, i denunciati profili di violazione del principio di eguaglianza si rivelano, dunque, insussistenti, sicché la questione va dichiarata non fondata.
A fronte del ricordato processo di accrescimento della compagine dei reati cui è annessa la misura ablativa speciale, questa Corte non può astenersi, peraltro, dal formulare l’auspicio che la selezione dei “delitti matrice” da parte del legislatore avvenga, fin tanto che l’istituto conservi la sua attuale fisionomia, secondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente restrittivi. Ad evitare, infatti, evidenti tensioni sul piano delle garanzie che devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale, non può non sottolinearsi l’esigenza che la rassegna dei reati presupposto si fondi su tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente annettere il patrimonio “sproporzionato” e “ingiustificato” di cui l’agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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