Translate

domenica 24 giugno 2018

Consiglio di Stato giugno 2018: “rigetto del ricorso gerarchico..per l’annullamento del provvedimento del commissariato di pubblica sicurezza di xxx .., di diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia.”



Consiglio di Stato giugno 2018: “rigetto del ricorso gerarchico..per l’annullamento del provvedimento del commissariato di pubblica sicurezza di xxx .., di diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia.”

Numero 01614/2018 e data 21/06/2018 Spedizione

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 aprile 2018


NUMERO AFFARE 00469/2018

OGGETTO:

Ministero dell’interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-e residente a xxx, contro il decreto del prefetto di xxx 20 luglio 2017 n. 84229, di rigetto del ricorso gerarchico da lui proposto per l’annullamento del provvedimento del commissariato di pubblica sicurezza di xxx del 17 marzo 2017, di diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

LA SEZIONE

Vista la relazione 20 febbraio 2018 n. 557/PAS/E/000174/10100.A.55l, con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento per la pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, datato 17 novembre 2017;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


Premesso.

Con provvedimento del 17 marzo 2017 n. DIV. P.A.S. CAT. 6.F/17 il commissariato di pubblica sicurezza di xxx (questura di xxx) ha rigettato l’istanza del signor-OMISSIS-volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto fucile per uso di caccia, sulla scorta delle informazioni fornite dal Comando provinciale dei carabinieri di xxx, in considerazione del fatto che l’interessato era inserito in un “contesto familiare caratterizzato dalla presenza di persone gravate da pregiudizi”. Pertanto la questura ha ritenuto l’interessato non in possesso dei “requisiti idonei al rinnovo del titolo di polizia richiesto, intesi nel caso specifico non riferibili alla persona bensì all’ambiente socio familiare in cui era inserito” (cfr. preambolo provvedimento della questura di xxx).

Il signor-OMISSIS-ha proposto ricorso gerarchico al prefetto di xxx, il quale, esperita l’istruttoria di rito e acquisite, in particolare, le controdeduzioni della questura di xxx al riguardo, lo ha respinto con decreto n. 84229 del 20 luglio 2017.

Contro quest’ultimo provvedimento l’interessato ha proposto il ricorso in esame, sostenendo che il provvedimento di diniego è privo “di un giudizio sintetico – valutativo che investa nel complesso la condotta di vita del richiedente con riguardo all’osservanza sia di regole di comune convivenza sociale che di quelle tradotte in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell’ordinamento”, asserendo, inoltre, che “l’esistenza di una parentela (già esistente e non ostativa di un rilascio di analoga autorizzazione) con persona che è stata sospettata di gravi reati, non può, da sola bastare a sorreggere un diniego opposto alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione del porto d’armi uso caccia”.

Il Ministero riferente rileva, in generale, che la licenza di portare armi non costituisce un diritto assoluto ma è un’eccezione al generale divieto di circolare armati. Detta eccezione può concedersi soltanto alle persone di cui esiste completa e perfetta sicurezza circa il corretto uso delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica e della tranquilla convivenza della collettività.

L’Amministrazione sostiene che, nel caso di specie, “il Prefetto di xxx ha respinto il ricorso gerarchico proposto sulla base di un giudizio sintetico valutativo riferibile al contesto socio-familiare in cui è inserito l’interessato, caratterizzato dalla presenza di soggetti, con cui il richiedente ha legami di parentela, e, dunque, frequentazione, gravati da importanti pregiudizi penali, circostanza ritenuta idonea a sostenere l’atto impugnato e giustificativa ai fini della decisione presa dal Questore di denegare il rinnovo dell’autorizzazione richiesta”.


Considerato.

Ai sensi degli artt. 11 e 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, d’approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (spesso indicato con ‘T.U.L.P.S.’), l’autorità di pubblica sicurezza può valutare discrezionalmente qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca dell’autorizzazione al porto d’armi, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi. Tale valutazione deve però avvenire sulla base di un’istruttoria esauriente e di una motivazione congrua e coerente che tenga anche conto dei presupposti che hanno dato luogo al precedente rilascio, evidenziando quale sia il cambiamento intervenuto rispetto alle circostanze di fatto che l’avevano già indotta a rilasciare il suddetto titolo (cfr. Cons. Stato, sez. I, n. 766/2013).

Nel caso di specie sia il questore, nel disporre il rigetto dell’istanza di rinnovo, sia il prefetto nel respingere il ricorso gerarchico contro l’atto del questore, hanno addotto a fondamento dei rispettivi provvedimenti la circostanza, desunta da una segnalazione del Comando provinciale dei carabinieri, che il ricorrente - che non ha precedenti penali - è inserito in un contesto socio-familiare caratterizzato dalla presenza di soggetti, con cui egli medesimo ha legami di parentela e perciò anche di frequentazione, gravati da pregiudizi penali, senza aggiungere nessun elemento relativo alla gravità indiziaria dei fatti o ad altri riscontri oggettivi, che l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire attraverso un adeguato approfondimento istruttorio, stante la genericità degli elementi desumibili da quella segnalazione: frequentazione di persone “gravate di pregiudizi penali” è espressione, verosimilmente di gergo, che, mancando il riferimento a fatti o a provvedimenti sanzionatori specifici, non significa nulla, come non significa nulla il fatto che l’interessato, già titolare di porto d’armi, sia o si sia inserito nel “contesto socio-familiare” di persone “gravate di pregiudizi penali.

Il ricorso è quindi fondato, per l’assorbente fondatezza della censura di carenza d’istruttoria e di motivazione, e va accolto, annullando il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, annullando il provvedimento impugnato.


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antimo Prosperi Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

Nessun commento: