TAR 2018: “violazione degli artt. 1, 3, 8, 12-16 della L. 104/92,
di varie norme internazionali e applicative della predetta legge
104/92, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi
profili.”
Pubblicato il 10/05/2018
N. 03140/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01609/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale
1609 del 2018, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio e per conto del figlio minore
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Russo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
avv.cirorusso@legalmail.it;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr
Campania, Circolo Didattico XXX 2, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
del provvedimento emesso , in data 03 gennaio 2018 prot. n.XXX avente
ad oggetto il verbale del 18 gennaio 2018 relativo all'assegnazione
di h. 10 di sostegno con h.3 di assistenza specialistica settimanali
,che ha sostituito in peius il precedente provvedimento del 03
ottobre 2017 prot. 5760 b/29 avente ad oggetto il verbale del
20-09-2017 relativo all'assegnazione di h. 19 di sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr Campania e
di Circolo Didattico XXX 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 la
dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
1.Con ricorso ritualmente proposto i ricorrenti, esercenti la potestà
sul minore in epigrafe, hanno impugnato il provvedimento emesso
dall’Amministrazione scolastica, con cui è stato assegnato al
predetto minore (già riconosciuto portatore di handicap con
connotazione di gravità ai sensi della L. 104\1992, come da
certificati allegati al ricorso), per l’anno scolastico 2017/2018,
un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (10)
ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta
affetto, così come risulta dalla documentazione in atti, dalla quale
emerge la necessità di un rapporto 1:1.
Il provvedimento è frutto di una revisione peggiorativa del
precedente atto di assegnazione ore, dell’ottobre 2017, che
attribuiva 19 ore e non era stato oggetto di contestazione da parte
dei ricorrenti, mentre lo è la gravata decisione diminuitiva.
Pertanto hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del
provvedimento suddetto nonché l’accertamento, per l’anno in
corso, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione
Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno
per un numero di ore adeguato alla sua patologia, ritenuto dai
ricorrenti stessi pari a 25 ore.
Hanno altresì richiesto il risarcimento dal danno subito e subendo.
2. Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge sub
specie di violazione dei principi costituzionali di cui agli artt.
3,32 e 38 Cost. nonché di violazione degli artt. 1, 3, 8, 12-16
della L. 104/92, di varie norme internazionali e applicative della
predetta legge 104/92, oltre che a varie censure di eccesso di potere
sotto diversi profili.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con
memoria formale.
4. In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione
dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che
il Presidente ha dato avviso alle parti della sussistenza dei
requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art.
60 c.p.a.
Tale decisione si giustifica in ragione della manifesta fondatezza
della questione di merito sottoposta all’esame del collegio, anche
alla luce delle recenti decisioni di questa Sezione.
5. La presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici
servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., come questa Sezione
ha stabilito a partire dalla sentenza 1330 del 26 febbraio 2015,
nella quale ha ribadito che in tale materia rientra a pieno titolo il
servizio scolastico (Cass. SS. UU. Ordinanze 19 gennaio 2007 n. 111 e
29 aprile 2009, n. 9954).
In questi casi spetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva la
tutela dei diritti cd. fondamentali tutelati dalla Costituzione,
anche se la relativa lesione sia dedotta come effetto di un
comportamento materiale, che sia però espressione di poteri
autoritativi e conseguente ad atti autoritativi della p.a. (Cass.
Civ. SS.UU. 5 marzo 2010 n. 5290; id. 28 dicembre 2007, n. 27187; id.
29 aprile 2009, n. 9956).
6. Il ricorso va accolto.
Il limitato numero di ore di sostegno è stato assegnato nonostante
ad ottobre 2017 ne fossero state riconosciute un numero (19) che
appare congruo rispetto alla documentazione in atti.
Pertanto, a prescindere dal fatto che in atti non si rinviene un PEI
che chiarisca quante ore spettino al minore, il comportamento
dell’Amministrazione è di per sé sintomatico di contraddittorietà
e difetto di istruttoria, posto che dalla documentazione sanitaria
versata in atti, e a conoscenza della scuola, venga indiscutibilmente
messa in evidenza la condizione dell’alunno, determinata dalla
riconosciuta patologia, e tenuto altresì conto che la diminuzione di
cui è stato vittima l’alunno sembra essere determinata da ragioni
di distribuzione dell’organico e non da motivi collegati ai bisogni
del minore.
Pertanto, nel caso concreto, l’attribuzione al minore, da parte
dell’Amministrazione scolastica, di un numero ore di sostegno allo
stato insufficienti (e comunque non confermate né da un PEI né da
altro documento similare) comporta la declaratoria di illegittimità
del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione
scolastica alla attribuzione alla persona disabile di un insegnante
di sostegno per il numero di ore adeguate alla gravità della
patologia riportata.
Tale numero dovrà essere determinato con la massima urgenza tenuto
conto della imminente fine dell’anno scolastico, durante il quale
l’alunno non ha potuto, in parte, beneficiare del sostegno
scolastico necessario. In ogni caso non può essere inferiore a 19
come stabilito nel provvedimento del 3 ottobre 2017.
7. Va pertanto dichiarata l’illegittimità, in parte qua, dei
provvedimenti impugnati che, per l’effetto, ne determina
l’annullamento e va altresì riconosciuto il diritto del minore ad
essere assistito da un insegnante di sostegno almeno per 19 ore
settimanali, come da provvedimento del 3 ottobre 2017.
8. Quanto alla domanda risarcitoria del cd. danno non patrimoniale,
il Collegio rileva che la tempestiva decisione di questo Tribunale in
ordine alla domanda giudiziale nei tempi in cui essa è stata
incardinata dalla parte, è tale da elidere il danno per il prosieguo
dell’anno in corso e ciò è tanto più vero considerando che, come
si vedrà infra, il Collegio ha deciso di adottare misure ai sensi
dell’art. 34 comma 1 lett. E) c.p.a.
Per altro verso, non è ipotizzabile la sussistenza di alcun danno
risarcibile per la porzione di anno scolastico svolta sino ad ora.
Occorre, in tal senso, aderire all’orientamento del giudice di
appello (C.d.S. n. 4291/2015) che richiede una prova rigorosa del cd.
danno conseguenza, il cui ristoro è, appunto, in concreto possibile
solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in ordine alla
sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa
desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) ed in
ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto
asseritamente danneggiato (cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, n.
26792; Cass. Sez. III, 24 settembre 2013, n. 21865; Cons. Stato, sez.
VI, 9 gennaio 2014, n. 34).
Nel caso di specie - in rapporto alla relativa brevità del periodo
in cui tali danni si sarebbero potuti generare e in mancanza del
P.E.I. o di altra documentazione tecnica (es. perizia)- non può
dirsi raggiunta la prova del nesso causale tra il minor numero di ore
assegnate (rispetto al necessario) e uno danno specifico in termini
di deficit formativo o su altri piani (es. danno alla salute).
In proposito va soggiunto che è anche lecito dubitare della
sussistenza della colpa dell’amministrazione, da intendersi come
ulteriore elemento necessario per riconoscere il risarcimento (C.d.S.
n. 05428/2015) e ciò in rapporto alla notoria difficoltà di
adeguare la provvista di insegnanti di sostegno alle effettive
esigenze.
9. Si precisa che, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. c) ed e)
c.p.a., il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, dispone le
misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle
pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta,
che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla
scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.
Le due previsioni, in tal senso, prefigurano un potere di condanna
senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno
differenziato emerso in giudizio.
9.1. Nel caso oggetto del presente giudizio, tale misura si rende
necessaria ai fini di assicurare l’effettività della tutela
giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti
ed alla necessità di provvedere alla assegnazione delle ore di
sostegno come individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte
del ricorrente, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente
oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento”.
9.2. L'Amministrazione darà esecuzione alla predetta sentenza entro
giorni dieci dalla notificazione ad istanza di parte o dalla
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin
d'ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del
MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio.
Il Commissario entro quindici giorni dalla scadenza del termine
precedente darà corso agli adempimenti necessari ad assicurare
l’esecuzione della presente sentenza, compiendo tutti gli atti
necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e
spese dell'Amministrazione inadempiente; le spese per l'eventuale
funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione
inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella
onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la
disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come
introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata
per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge
n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre
condanne al pagamento di somme di denaro.
10. In ragione della soccombenza effettiva, le Amministrazioni
resistenti sono condannate al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate come in dispositivo, oltre alla rifusione
dell’importo del contributo unificato, se effettivamente versato, e
agli altri accessori dovuti per legge, tenuto altresì conto del
fatto che le questioni dedotte sono oggetto di costante e pacifica
giurisprudenza alla quale le parti resistenti avrebbero dovuto
adeguarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
a) dichiara l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella
parte in cui ha assegnato al minore in epigrafe un insegnante di
sostegno per un numero di ore settimanali non adeguato rispetto alla
patologia;
b) per l’effetto, accerta il diritto del predetto minore ad essere
assistito da insegnanti di sostegno secondo quanto stabilito sub a);
c) condanna l’Amministrazione scolastica alla attribuzione
all’alunno disabile di un insegnante per il numero di ore di
sostegno scolastico ritenute necessarie in relazione alla patologia e
comunque non inferiori a 19;
d) qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro dieci
giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente
sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le
Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro
dirigente dell'Ufficio che, previa verifica di tutti i presupposti
indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al
compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente
sentenza;
e) rigetta tutte le altre domande;
f) condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese
processuali, che liquida in complessivi euro 1500,00
(millecinquecento/00), oltre alla rifusione dell’importo del
contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2
e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di
procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi
dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone
comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio
2018 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Barbara Cavallo Anna Pappalardo
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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