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giovedì 21 giugno 2018

TAR 2018: ‘accertamento diritto ricorrenti corresponsione trattamento economico previsto l. 100/87 e conseguente condanna Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con rivalutazione monetaria e interessi legali.



TAR 2018: ‘accertamento diritto ricorrenti corresponsione trattamento economico previsto l. 100/87 e conseguente condanna Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con rivalutazione monetaria e interessi legali.



Pubblicato il 17/05/2018

N. 05481/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03128/2005 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3128 del 2005, proposto da
xxxxxx, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla l. 100/87 e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, premesso di essere stati immessi, previo concorso, nel ruolo dei Volontari Truppa in Servizio Permanente dell'Aeronautica, e promossi al grado di aviere in capo in servizio permanente, hanno dedotto che, dopo il trasferimento presso la Scuola Perfezionamento Sottufficiali di Loreto per la frequenza del relativo corso di aggiornamento, al termine del corso erano stati ritrasferiti presso l’ente per cui prestavano servizio in precedenza; quindi, pochi giorni dopo il rientro, erano stati notificati loro i provvedimenti di trasferimento presso la nuova sede di servizio, ma l’Amministrazione aveva negato loro la corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 100/1987.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti, in unico motivo, la violazione dell’art. 1 della legge n. 100/1987 e l’eccesso di potere, per vari profili, in quanto l’indennità di cui alla norma citata era prevista a fronte del trasferimento d’autorità, come doveva qualificarsi il trasferimento disposto nei confronti dei ricorrenti dopo la prima assegnazione alla Scuola Perfezionamento Sottufficiali di Loreto.

I ricorrenti hanno concluso chiedendo l’accertamento del loro diritto alla corresponsione delle somme dovute ai sensi della legge citata e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di tali somme.

Si è costituito il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto n. 6348 del 27 maggio 2015 il ricorso è stato dichiarato perento, non essendo stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza nel termine e nel modo previsti dall’art. 1, co. 1, dell’All. 3 (Norme Transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Con decreto n. 368 del 2 marzo 2016 il decreto di perenzione è stato revocato limitatamente ai ricorrenti xxxx i quali, con atto depositato il 24.12.2015, hanno dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa.

All’esito dell’udienza pubblica del 19 gennaio 2018, con ordinanza n. 907 del 25 gennaio 2018, è stata disposta l’acquisizione dall’amministrazione resistente degli atti del procedimento e di una relazione in ordine alla posizione dei ricorrenti, anche con riferimento alla permanenza in servizio degli stessi.

Alla pubblica udienza del giorno 4 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

La fattispecie dedotta in giudizio è già stata esaminata dalla giurisprudenza, che, con un costante orientamento - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi - ha affermato che al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100, ora legge 29.3.2001, n. 86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio (T.A.R. Lazio, sez. I bis, 13.1.2017, n. 577; T.A.R. Marche, 10.2.2012, n. 110; Cons. Stato, Sez. IV, 5.11.2004, n. 7204).

Invero, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso proprio, per cui, al termine di tale fase, la successiva destinazione va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 della l. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (Cons. Stato, Sez. IV, 23.10.2008 n. 5257).

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei confronti dei soli ricorrenti, sopra indicati, con riferimento ai quali è stato revocato il decreto di perenzione a seguito della dichiarazione di interesse alla trattazione della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

condanna i ricorrenti nei cui confronti è stato revocato il decreto di perenzione, indicati in motivazione, alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

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