TAR 2018:
‘accertamento diritto ricorrenti corresponsione trattamento
economico previsto l. 100/87 e conseguente condanna Amministrazione
al pagamento delle somme dovute, con rivalutazione monetaria e
interessi legali.
Pubblicato il
17/05/2018
N. 05481/2018
REG.PROV.COLL.
N. 03128/2005
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 3128 del 2005, proposto da
xxxxxx,
rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Viglione, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei
Mellini, 17;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto dei
ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico previsto
dalla l. 100/87 e la conseguente condanna dell’Amministrazione al
pagamento delle somme dovute, con rivalutazione monetaria e interessi
legali.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2018 la dott.ssa
Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in
epigrafe i ricorrenti, premesso di essere stati immessi, previo
concorso, nel ruolo dei Volontari Truppa in Servizio Permanente
dell'Aeronautica, e promossi al grado di aviere in capo in servizio
permanente, hanno dedotto che, dopo il trasferimento presso la Scuola
Perfezionamento Sottufficiali di Loreto per la frequenza del relativo
corso di aggiornamento, al termine del corso erano stati ritrasferiti
presso l’ente per cui prestavano servizio in precedenza; quindi,
pochi giorni dopo il rientro, erano stati notificati loro i
provvedimenti di trasferimento presso la nuova sede di servizio, ma
l’Amministrazione aveva negato loro la corresponsione del
trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 100/1987.
A sostegno del
ricorso sono stati dedotti, in unico motivo, la violazione dell’art.
1 della legge n. 100/1987 e l’eccesso di potere, per vari profili,
in quanto l’indennità di cui alla norma citata era prevista a
fronte del trasferimento d’autorità, come doveva qualificarsi il
trasferimento disposto nei confronti dei ricorrenti dopo la prima
assegnazione alla Scuola Perfezionamento Sottufficiali di Loreto.
I ricorrenti hanno
concluso chiedendo l’accertamento del loro diritto alla
corresponsione delle somme dovute ai sensi della legge citata e la
condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di tali somme.
Si è costituito il
Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto n. 6348
del 27 maggio 2015 il ricorso è stato dichiarato perento, non
essendo stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza nel
termine e nel modo previsti dall’art. 1, co. 1, dell’All. 3
(Norme Transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
Con decreto n. 368
del 2 marzo 2016 il decreto di perenzione è stato revocato
limitatamente ai ricorrenti xxxx i quali, con atto depositato il
24.12.2015, hanno dichiarato di avere ancora interesse alla
trattazione della causa.
All’esito
dell’udienza pubblica del 19 gennaio 2018, con ordinanza n. 907 del
25 gennaio 2018, è stata disposta l’acquisizione
dall’amministrazione resistente degli atti del procedimento e di
una relazione in ordine alla posizione dei ricorrenti, anche con
riferimento alla permanenza in servizio degli stessi.
Alla pubblica
udienza del giorno 4 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
Il ricorso deve
essere respinto in quanto infondato.
La fattispecie
dedotta in giudizio è già stata esaminata dalla giurisprudenza,
che, con un costante orientamento - dal quale il Collegio non ha
motivo di discostarsi - ha affermato che al militare, in caso di
assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di
trasferimento prevista dall'art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100,
ora legge 29.3.2001, n. 86, in favore del personale militare ed
estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta
assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la
medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di
addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare
di una sede di servizio in senso proprio (T.A.R. Lazio, sez. I bis,
13.1.2017, n. 577; T.A.R. Marche, 10.2.2012, n. 110; Cons. Stato,
Sez. IV, 5.11.2004, n. 7204).
Invero, la sede alla
quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può
essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso
proprio, per cui, al termine di tale fase, la successiva destinazione
va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non
trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei
presupposti per l'applicazione dell'art. 1 della legge 10 marzo 1987
n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13
della l. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia
"trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di
permanenza nella sede" (Cons. Stato, Sez. IV, 23.10.2008 n.
5257).
Pertanto il ricorso
deve essere respinto.
Le spese di lite
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei
confronti dei soli ricorrenti, sopra indicati, con riferimento ai
quali è stato revocato il decreto di perenzione a seguito della
dichiarazione di interesse alla trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge;
condanna i
ricorrenti nei cui confronti è stato revocato il decreto di
perenzione, indicati in motivazione, alla rifusione in favore
dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che si
liquidano in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Carmine Volpe,
Presidente
Francesca
Petrucciani, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza,
Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Francesca
Petrucciani
Carmine Volpe
IL SEGRETARIO
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