TAR 2018: “Il
Comitato di Verifica per le cause di servizio esprimeva parere
negativo in ordine all’accertamento della richiesta dipendenza per
la infermità “
Pubblicato il
14/05/2018
N. 05307/2018
REG.PROV.COLL.
N. 03896/2009
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 3896 del 2009, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Pini, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 82 Int. 2;
contro
Ministero
dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto del Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n. 1653
n. 333-H/5660, emesso in luogo del suddetto dal Direttore la
Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di
Pensione e Previdenza - Divisione III^, del Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 12.11.2008 e
notificato al ricorrente in data 20.02.2009, con il quale è stata
respinta la richiesta di equo indennizzo per le patologie
di:-OMISSIS-e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018 il dott. Salvatore
Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno
ricorrente, ispettore superiore della Polizia di Stato, di aver
chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”
all’uopo rappresentando la gravosità del servizio svolto nei
compiti di istituto. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio
esprimeva parere negativo in ordine all’accertamento della
richiesta dipendenza per la infermità “-OMISSIS-”, di contro
riconoscendo la dipendenza da causa di servizio per l’infermità
“-OMISSIS-” e l’infermità “-OMISSIS-”.
Il decreto
ministeriale dunque adottato sulla scorta del citato parere ha
concesso al ricorrente l’equo indennizzo con riguardo alla
infermità “-OMISSIS-”, mentre lo ha negato con riguardo alle
altre due infermità, segnatamente per la “-OMISSIS-” perché non
riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica
e per la “-OMISSIS-” , pur riconosciuta invece dipendente da
causa di servizio dal Comitato di verifica, per essere intempestiva
la relativa domanda.
A sostegno del
proposto ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dei
principi generali in materia di invalidità per cause di servizio e
dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, motivazione insufficiente
e carente; violazione e falsa applicazione sotto più profili del DPR
686 del 1957 e del DPR n. 737 del 1981.
Si è costituita in
giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del
proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto. In
particolare, il Ministero dell’economia ha chiesto la estromissione
dal giudizio del Comitato di verifica.
Alla pubblica
udienza del 17 aprile 2018 il ricorso viene ritenuto per la
decisione.
Il ricorso è
fondato in parte e va, pertanto, accolto in parte, segnatamente con
riferimento a quanta parte dell’avversato decreto rigetta la
domanda di concessione dell’equo indennizzo per la infermità
“-OMISSIS-” per essere intempestiva l’istanza rivolta
all’amministrazione.
Devesi tuttavia , in
via preliminare, accogliere l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in quanto il
parere rilasciato da tale organo tecnico costituisce un atto
endoprocedimentale, non immediatamente lesivo: “Il Comitato per la
Verifica delle Cause di servizio e il Ministero, nel cui ambito il
primo è incardinato, sono privi di legittimazione passiva nelle
controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio, per particolari condizioni ambientali ed operative
di missione, delle infermità o lesioni sofferte dal pubblico
dipendente, atteso che il parere reso dal suddetto organo consultivo
è atto infraprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma
capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto
dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo
proprio” (TAR Trieste, Sez. I, 5.5.2015 n. 207; TAR Campobasso Sez.
I 4.5.2015 n. 187; Cons. Stato Sez. IV 6.5.2008 n. 2028);
Tanto premesso, ai
sensi della disciplina di settore, il dipendente che abbia contratto
infermità, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio
deve produrre domanda scritta all’Amministrazione di appartenenza
entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso
o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità.
Circa il “dies a
quo” dal quale cominciano a decorrere i sei mesi, previsti a pena
di decadenza, per la presentazione della domanda, è ormai
consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il termine
stesso inizia a decorrere da quando l’impiegato abbia conoscenza
dell’infermità, nel senso di conoscenza della natura della
malattia, delle circostanze che vi concorsero, delle cause che la
produssero e delle conseguenze della stessa sulla sua integrità
fisica.
Tale conoscenza deve
essere, oltre che piena e sicura in ordine alla natura e gravità
della malattia, anche precisa, non potendosi ammettere una cognizione
inesatta e approssimativa dell’infermità da parte del dipendente.
E’ interessante
notare, in proposito, che il C.S., Sez. V, n.1994 del 31.12.1998, in
linea peraltro con il riportato indirizzo giurisprudenziale, ha
ulteriormente ribadito che detto termine comincia a decorrere dalla
data in cui il dipendente abbia avuto la percezione delle conseguenze
della malattia sulla sua capacità di attendere alle normali
occupazioni, ossia dal momento in cui abbia avuto precisa e sicura
notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti, cioè da
quando l’infermità, nella sua oggettività in qualche modo
accertabile, si sia manifestata (o abbia avuto un ulteriore
aggravamento), e non dal momento, di per sé notevolmente difficile
da determinare, nel quale sia successivamente sorto il dubbio o sia
maturata la sicura conoscenza che l’infermità sia stata causata da
motivi di servizio.
Ad avviso
dell’amministrazione la tardività della domanda (prodotta in data
18 ottobre 2002) intesa al riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio delle due infermità “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”
discende dalla circostanza per cui in data 10 aprile 2002 le stesse
sarebbero state accertate, all’uopo richiamando a comprova del
superamento del prescritto termine semestrale il certificato medico
dell’azienda ospedaliera San Camillo – Forlanini, appunto datato
10 aprile 2002. Si tratta di una radiografia del torace che certifica
una “-OMISSIS-”.
Nella specie, è da
poter accogliere quindi l’assunto del ricorrente in ordine alla
insufficienza del referto di una radiografia, dunque neppure
trattandosi di certificazione medica in senso proprio, a far ritenere
sussistente quella conoscenza della infermità e delle cause della
sua insorgenza utile e sufficiente a far decorrere dalla relativa
data il dies a quo per proporre l’istanza all’amministrazione.
Per questa parte,
quindi, il ricorso è fondato e va, in parte qua, annullato
l’avversato decreto ministeriale.
Per il resto il
ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Va necessariamente
premesso, al fine di delimitare correttamente il campo oggetto
dell’odierna disamina, che, secondo il costante orientamento della
giurisprudenza amministrativa, il giudizio medico legale espresso dal
Comitato di verifica per le cause di servizio circa la dipendenza di
infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni
scientifiche e su dati di esperienza di carattere
tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al
sindacato di legittimità del giudice amministrativo, “salvi i
poteri di questi di valutarne ab externo l’irragionevolezza,
l’incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività”
(ex multis, C.G.A., 27 marzo 2012, n. 341; C. Stato, VI, 1° dicembre
2009, n. 7516; 31 marzo 2009, n. 1889).
Ne consegue che il
giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione
riservata al Comitato di verifica per le cause di servizio, né tanto
meno può sostituire la propria valutazione a quella del predetto
Comitato (C. Stato, IV, 23 marzo 2010, n. 1702 e 16 ottobre 2009, n.
6352), ma può solo censurare la valutazione sul piano della carenza
della motivazione ovvero del difetto d’istruttoria.
Ancora, stavolta con
riferimento all’accertamento svolto dalla Commissione medica
ospedaliera, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa è
granitica nell’osservare che sussiste un netto riparto di
competenze tra la Commissione stessa, alla quale compete
esclusivamente la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento
della sussistenza o meno di una infermità, e il Comitato di verifica
per le cause di servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo
medico legale in merito al legame causale tra un certo tipo di lavoro
e una data patologia insorta sulla persona del richiedente (tra
altre, Tar Lecce, Puglia, 11 aprile 2014, n. 939).
In altre parole, il
Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 11,
D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve fare riferimento all'accertamento
eseguito dalla Commissione medica, ma ciò esclusivamente con
riguardo alla diagnosi, essendo, per il resto, l'unico organo
competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o
meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (in
tema, Tar Calabria, Catanzaro, I, 25 luglio 2015, n. 1265; 23
febbraio 2015, n. 303).
Ne consegue che
l’accertamento della C.M.O. nulla comporta in termini di
riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di
servizio.
Il giudizio del
Comitato svolge invero funzione di sintesi e di composizione dei
diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento,
attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte
dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è
configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le
valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri
organi, dato che l'ordinamento affida a un solo organo, il Comitato
di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche
sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti (C.
Stato, IV, 18 settembre 2012, n. 4950; VI, 24 febbraio 2011, n. 1149;
IV, 25 maggio 2005, n. 2676; Tar Lazio, Roma, I-bis, 3 giugno 2008,
n. 5398).
E’ stato anche
rilevato come il Comitato di verifica per le cause di servizio sia
l'organo tecnico munito di speciale competenza tecnica, di variegata
composizione professionale, a cui è affidato dal vigente ordinamento
(artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) il giudizio
imparziale e oggettivo sul piano medico legale circa il carattere
professionale della patologia denunciata ai fini dell'ottenimento
dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata dal pubblico
dipendente, nonché l’inconfigurabilità, in tema di causa di
servizio, di contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del
Comitato (C. Stato, III, 6 agosto 2015, n. 3878).
Tanto osservato, si
rileva che il Comitato di verifica ha motivato il diniego di
dipendenza dell’infermità di cui si discute da causa di servizio
ritenendo trattarsi, nel caso di specie, di “..-OMISSIS-..”
quindi escludendo qualsivoglia nesso causale o concausale efficiente
e determinante con il servizio.
Nel delineato
contesto fattuale, e in applicazione delle coordinate ermeneutiche di
cui sopra, il predetto parere, nonché il decreto del Ministero
dell’interno che allo stesso si è sul punto integralmente
conformato (il riferimento è alla infermità “-OMISSIS-”),
riproducendone integralmente il contenuto, risultano immuni dalle
dedotte censure di carenza di motivazione e di istruttoria.
In particolare, il
giudizio del Comitato di verifica si profila indenne dalle denunziate
mende, trattandosi di conclusioni fondate su argomentazioni assistite
da chiarezza e logicità, raggiunte sulla base di un percorso
argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di
esperienza propria della disciplina tecnica applicata.
Ne consegue che
anche il provvedimento conclusivo del procedimento avviatosi a
seguito della presentazione da parte del ricorrente dell’istanza
per il riconoscimento della infermità in parola come dipendente da
causa di servizio si profila scevro di vizi invalidanti, nella parte
in cui richiama per relationem il parere del Comitato di verifica.
Neanche può dirsi
che il procedimento evidenzi una carente valutazione dei fatti come
attestati dal ricorrente nella propria istanza.
Si è infatti visto,
nel riportare le conclusioni del Comitato di verifica sulla
esclusione della dipendenza della causa di servizio della patologia
per cui è causa, come esse abbiano preso in considerazione gli
elementi acquisiti al procedimento, e, specificamente, il servizio
prestato dal ricorrente, sul quale si è fondata l’istanza dal
medesimo presentata, il quale è stato apprezzato specificamente come
scevro da eventi idonei a favorire l’insorgenza dell’infermità.
Inoltre, lo stesso
parere del Comitato di verifica dà atto del previo esame e
valutazione di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del
servizio da parte del dipendente e di tutti i precedenti di servizio
derivanti dagli atti.
Né, sul punto,
possono valorizzarsi le contrarie considerazioni svolte dal
ricorrente, che si profilano inidonee a sovvertire quanto acclarato
dal Comitato di verifica.
Consolidata
giurisprudenza, infatti, ritiene, per un verso, che nella nozione di
concausa efficiente e determinante della genesi o dell'aggravamento
di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi
concreti e individuati in modo specifico, e non anche circostanze e
condizioni generali e connaturate ai disagi propri di qualsiasi
attività lavorativa (Tar Puglia, Lecce, I, 7 maggio 2003, n. 2941;
Tar Lazio, Roma, III, 30 novembre 1991, n. 2119; II, 30 marzo 1989,
n. 461), tenuto naturalmente conto delle connotazioni specifiche
della stessa, e, per altro verso, che il giudizio che riconduce le
infermità a fattori endogeni dell’interessato rientra nella
discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, e, come tale, è
sindacabile solo per illogicità e contraddittorietà (C. Stato, VI,
18 aprile 2007, n. 1769), vizi nella specie non emergenti.
E nessun elemento
emergente dal ricorso, nel quale il ricorrente si limita a descrivere
situazioni connaturali alla specifica tipologia del servizio
prestato, induce a ritenere che nel corso dello stesso si sia
verificato un evento traumatico specifico suscettibile di determinare
l’insorgenza della patologia, che, laddove esistente, era onere del
ricorrente dedurre.
Il giudizio gravato
risulta, per questa parte, per tutto quanto sopra, esente dalle
censure dedotte.
Alle rassegnate
conclusioni consegue l’accoglimento in parte del ricorso con
annullamento in parte qua del decreto impugnato, quanto alla ritenuta
tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio della infermità “-OMISSIS-”, per il resto essendo da
respingere.
Il Collegio ravvisa
giusti motivi, attesa anche la parziale soccombenza, per disporre la
compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dispone l’estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione
passiva, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato
di Verifica per le Cause di Servizio; accoglie in parte, ai sensi e
nei limiti di cui in motivazione, il ricorso e, per l’effetto,
annulla in parte qua il decreto impugnato, quanto alla ritenuta
tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio della infermità “-OMISSIS-”, per il resto
respingendolo.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,
Presidente, Estensore
Donatella Scala,
Consigliere
Fabio Mattei,
Consigliere
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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