TAR 2018: “per
l’accertamento del “diritto del ricorrente al riconoscimento del
danno esistenziale”.”
Pubblicato il
09/05/2018
N. 00154/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00257/2017
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di
Bolzano
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avv. Mariapaola Marro, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Milano, via Primaticcio, n. 8;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento,
Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione
dell’efficacia
dell'atto avente
protocollo n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, adottato dallo Stato
Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale -
Ufficio Impiego Sottufficiali e notificato al ricorrente in
data-OMISSIS-,
nonché di ogni
altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
e per l’accertamento
del “diritto del
ricorrente al riconoscimento del danno esistenziale”.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatrice
nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-la consigliere Lorenza
Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone
di essere un militare in servizio effettivo presso il -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS-, come attestato dall’ASL di -OMISSIS-, e di
avere in passato già beneficiato di un’assegnazione temporanea ai
sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992 per assistere
la -OMISSIS-, revocata dall’Amministrazione con provvedimento del
-OMISSIS-, a seguito della sua richiesta di partecipare al concorso
per l’ammissione al -OMISSIS-(doc.ti 2 e 3 del ricorrente). Al
termine del corso di formazione, con provvedimento del -OMISSIS-, il
ricorrente espone di essere stato trasferito d’autorità presso il
-OMISSIS- con l’incarico di-OMISSIS-(doc. 1 dell’Amministrazione).
In data -OMISSIS-il
ricorrente presentava una nuova istanza di assegnazione temporanea,
ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992,
indicando come scelta le sedi di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, che veniva
rigettata dall’Amministrazione con provvedimento definitivo del
-OMISSIS- (doc.ti 4 e 5 del ricorrente). Il provvedimento di rigetto,
notificato al ricorrente il -OMISSIS-(doc. 8 dell’Amministrazione),
non veniva impugnato dall’odierno ricorrente.
In data -OMISSIS-il
ricorrente presentava all’Amministrazione una nuova istanza, sempre
volta a ottenere l’assegnazione temporanea presso le sedi di
-OMISSIS- o di -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- (doc. 11
dell’Amministrazione).
Con nota del
-OMISSIS-l’Amministrazione comunicava al ricorrente i motivi
ostativi all’accoglimento della sua domanda (doc. 12
dell’Amministrazione).
In data -OMISSIS-il
ricorrente presentava all’Amministrazione le proprie osservazioni
ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990 (doc.13
dell’Amministrazione).
Con provvedimento
del -OMISSIS- anche questa istanza veniva definitivamente rigettata
(doc. 14 dell’Amministrazione).
A fondamento del
ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Il rigetto
sarebbe lesivo degli interessi del disabile, nonché affetto da
carenza motivazionale per non aver contemperato entrambi gli
interessi.
Violazione e falsa
applicazione di legge (art. 33, comma 5, della L. 104/1992; art. 2, 3
e 32 Cost.). Difetto di istruttoria, di motivazione e di ponderazione
dei contrapposti interessi: Genericità, contraddittorietà,
irrazionalità manifesta. Art. 97 Cost.”;
2. “Carenza e
genericità nella motivazione del rigetto, che non sarebbe
adeguatamente supportata da valutazione oggettiva e completa circa le
situazioni lavorative nonché personali degli altri familiari del
disabile. Errata valutazione dei contrapposti interessi in gioco.
Disparità di trattamento.
Violazione di legge
(errata applicazione art. 33, comma 5, della L. 104/1992; art. 3
della L. 41/1990; art. 1046 D.P.R. 90/2010) - Eccesso di potere per
difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza,
incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di
potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di
fatto, assenza e/o travisamento della situazione di fatto, assenza
e/o carenza dei presupposti per mancata valutazione dei contrapposti
interessi e disparità di trattamento. Violazione art. 97 Cost.”;
3. “Illogicità ed
incoerenza del preavviso di rigetto. Incongruenza manifesta.
Violazione del principio di partecipazione al procedimento
amministrativo.
Violazione di legge
(artt. 9, 10 e 10 bis della L. 241/1990; art. 1046 D.P.R. 90/2010) -
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Manifesta
ingiustizia - Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione
art. 97 Costituzione”.
Il ricorrente, oltre
all’annullamento degli atti impugnati, ha chiesto anche
l’accertamento “del diritto… di ottenere l’assegnazione
temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/92 nella sede
richiesta”, nonché del riconoscimento del danno esistenziale.
Si è costituita in
giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo in via pregiudiziale
che sia dichiarata l’inammissibilità dell’azione di accertamento
e, per il resto, il rigetto del ricorso, siccome infondato, previa
reiezione dell’istanza cautelare.
All’udienza in
camera di consiglio del -OMISSIS-, su richiesta della parte
ricorrente, la discussione dell’istanza cautelare è stata rinviata
all’udienza di merito, fissata il -OMISSIS-.
All’udienza
pubblica del -OMISSIS-il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La pronuncia sul
merito della controversia fa venire meno le esigenze cautelari
prospettate dal ricorrente nell’istanza cautelare, la cui
trattazione era stata rinviata alla discussione di merito.
2. La domanda di
annullamento degli atti impugnati è infondata.
Con il primo motivo
il ricorrente lamenta che la motivazione del diniego dell’istanza
di assegnazione temporanea sarebbe basata esclusivamente sulle
esigenze di servizio della attuale sua sede di appartenenza e sulla
presenza di altri familiari che, a giudizio dell’Amministrazione,
non sarebbero oggettivamente impossibilitati ad accudire il disabile.
In particolare, con
riferimento a questo secondo motivo di rigetto, il ricorrente afferma
che il -OMISSIS-, -OMISSIS-, sarebbe impiegato in un call-center e
impossibilitato ad assistere la -OMISSIS-, svolgendo turni alternati
mattino-pomeriggio, anche tenuto conto della gravità dell’handicap
da cui è affetta nel caso specifico la disabile, tale da richiedere
un’assistenza permanente e continuativa. Ugualmente impossibilitati
a prestare la necessaria assistenza sarebbero i -OMISSIS-, dato che
il -OMISSIS- è invalido al 100%, mentre-OMISSIS-non sarebbe in grado
di assistere -OMISSIS-a causa delle patologie di cui soffre,
certificate dal medico legale il -OMISSIS-.
Con il secondo
motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione:
l’Amministrazione non avrebbe effettuato alcuna valutazione delle
effettive condizioni lavorative e personali degli altri familiari
della disabile, né dell’interesse preminente di quest’ultima.
Anche rispetto alle
asserite esigenze organizzative e occupazionali dell’Amministrazione
il provvedimento impugnato non sarebbe sufficientemente motivato:
mancherebbe una valutazione adeguata circa l’impiego del ricorrente
presso la sua attuale sede di servizio e ogni valutazione
sull’eventuale nocumento che potrebbe in concreto derivare
all’Amministrazione dall’assenza del ricorrente.
Il provvedimento
impugnato si limiterebbe a rilevare l’esistenza di una scopertura
di organico nella sede attuale pari a cinque (recte: sei) unità nel
ruolo di -OMISSIS-, senza fare alcun cenno sulla situazione
occupazionale nelle sedi scelte di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
Inoltre
l’Amministrazione avrebbe operato una disparità di trattamento, in
quanto dalla documentazione prodotta in giudizio risulterebbe che un
-OMISSIS- con lo stesso incarico del ricorrente sarebbe stato
trasferito a -OMISSIS-.
Infine il ricorrente
lamenta contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione,
che il-OMISSIS-, a distanza di soli 27 giorni dal provvedimento
definitivo di rigetto, avrebbe incongruamente ed illogicamente
disposto la sua partecipazione all’operazione militare -OMISSIS-per
i mesi di -OMISSIS-, con contestuale suo trasferimento presso la
-OMISSIS-.
Con il terzo motivo
il ricorrente si duole che l’Amministrazione non avrebbe preso in
alcuna considerazione le osservazioni da lui presentate in seguito
alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua
istanza, in violazione dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990,
e che avrebbe concluso il procedimento oltre i 180 giorni dalla data
di presentazione della domanda, in violazione dell’art. 1046, comma
1, lett. p), n. 8 del D.P.R. n. 90 del 2010.
Le censure - che si
prestano a un esame congiunto - sono infondate.
L’art. 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (nell’attuale formulazione,
risultante dalle modifiche da ultimo introdotte dall’art. 24
novembre 2010, n. 183 e dall’art. 6 della legge 18 luglio 2011, n.
119), ai commi 3 e 5, così recita: “3. A condizione che la persona
handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo
grado, ovvero entro il terzo grado qualora i -OMISSIS- o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto
i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto
diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in
situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con
handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad
entrambi i -OMISSIS-, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei
confronti di più persone in situazione di handicap grave, a
condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro
il primo grado o entro il secondo grado qualora i -OMISSIS- o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti……5. Il
lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”.
Per effetto delle
modifiche legislative, la facoltà di scegliere la sede più vicina
al domicilio della persona da assistere viene ora riconosciuta al
lavoratore che assista una persona con handicap in situazione di
gravità, anche nel caso in cui difettino i requisiti della
“continuità” e della “esclusività” dell’assistenza.
Secondo
l’orientamento del Consiglio di Stato, le modifiche legislative
sopra richiamate sono da ritenersi immediatamente applicabili anche
ai rapporti di lavoro degli appartenenti alle Forze armate e di
Polizia, a ciò non ostando l’art. 19, comma 1, della legge 4
novembre 2010, n. 183 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 aprile
2013, n. 2162, 5 aprile 2013, n. 1903; 9 luglio 2012, n. 4047, 30
luglio 2012, n. 4291 e 18 ottobre 2012, n. 5378).
L’art. 981 del D.
Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) ha
chiarito che “al personale militare, compatibilmente con il proprio
stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme…b) articolo 33,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni..”.
Rileva ancora il
Collegio che il sopra citato comma 5 dell’art. 33 prevede la
possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio
della persona da assistere “ove possibile”, cioè tenuto conto
delle esigenze organizzative dell’Amministrazione in relazione alla
fattispecie concreta.
Con specifico
riferimento ai lavoratori appartenenti alle Forze dell’ordine, il
Consiglio di Stato ha di recente affermato quanto segue:
“L'Amministrazione militare, nel vagliare istanze di trasferimento
per assistenza a disabile, mantiene un margine di discrezionalità
per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative;
discrezionalità che trova il proprio addentellato normativo nella
espressione ove possibile, inserita in via incidentale nella
disposizione dell' art. 33, comma 5, L. n. 104/1992” (cfr. Sez. IV,
3 gennaio 2018, n. 29; nello stesso senso ).
Dunque,
l'aspettativa a vedersi assegnati ad una struttura lavorativa più
prossima al luogo di assistenza della persona disabile è
suscettibile di soddisfazione solo se compatibile con le specifiche
esigenze funzionali dell'Amministrazione di appartenenza, cui si può
ben chiedere di tenere in debito conto i bisogni, personali e
familiari, dei suoi dipendenti, ma non certo di subordinare agli
stessi la realizzazione dei propri compiti istituzionali,
contraddistinti - nel bilanciamento - da priorità assoluta, in
quanto preordinati a quella cura di interessi pubblici che non
tollera soluzione di continuità, con la conseguenza che si è
coerentemente rinvenuta una condizione preclusiva del beneficio
nell'inesistenza di un posto disponibile corrispondente alla
qualifica e al profilo professionale del dipendente nella pianta
organica della sede cui egli chiede di essere trasferito (vedi, tra
le altre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2005 n. 5218),
così da restarne esclusa la pretesa all'assegnazione in posizione
soprannumeraria (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 13 marzo 2000 n.
2069).
Nel caso di specie
il trasferimento è stato negato sulla base della seguente
motivazione: “Recente assegnazione del -OMISSIS- (-OMISSIS-) presso
l’attuale sede di servizio, al termine della frequenza del corso di
formazione per-OMISSIS-, per soddisfare specifiche esigenze di P.A.
tuttora presenti. Infatti, a fronte di 11 P.O. previste da -OMISSIS-,
ne sono attualmente ricoperte solamente 6. Peraltro, in merito alle
osservazioni pervenute a seguito della comunicazione dei motivi
ostativi, si rappresenta che recentemente la giurisprudenza ha
affermato che l’esistenza di altri familiari può costituire
circostanza fattuale oggetto di apprezzamento da parte
dell’Amministrazione, pur dopo la riforma operata dalla legge
183/10. Pertanto la posizione del familiare non è sottratta ad una
valutazione discrezionale del datore di lavoro alla stregua del
generale principio di bilanciamento degli interessi. Nel caso che ci
occupa, il -OMISSIS- non ha opposto un’impossibilità oggettiva da
parte di suo -OMISSIS- a prestare assistenza al soggetto disabile, ma
un mero riferimento alla possibilità di scelta tra gli aventi
diritto, che non può escludere quest’ultimo, nel concorrere a
prestare assistenza alla -OMISSIS-, così da farla gravare
esclusivamente sull’istante”.
In relazione alla
prima parte della motivazione, l’Amministrazione ha evidenziato la
situazione di carenza di organico (di fronte a 11 posti previsti per
“-OMISSIS-” sulla pianta organica, solo 6 sono coperti) e
sottolineato la circostanza che il ricorrente è stato di recente
trasferito d’ufficio dall’Amministrazione presso l’attuale
sede, dopo aver frequentato volontariamente il corso di formazione
per-OMISSIS-, per fare fronte al deficit di personale con la sua
specializzazione.
Esaminando un caso
analogo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare quanto
segue: “L'eventuale reimpiego del D.S. presso uno dei reparti
menzionati nella sentenza impugnata comporterebbe, infatti, un
duplice onere per l'Amministrazione, peraltro difficilmente
sopportabile in un momento di particolare carenza di risorse
finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio della Difesa
riservati alla formazione e all'addestramento del personale: da un
lato, si disperderebbe (potenzialmente per sempre, dal momento che
l'esigenza assistenziale potrebbe durare per decenni) una risorsa
professionale già formata a seguito di corsi che sono costati
ingenti investimenti in termini di risorse finanziarie/umane e
strumentali; dall'altro, si dovrebbe riqualificare il D.S. in uno
degli incarichi presso i succitati reparti dislocati in Calabria, con
frequentazione di un ulteriore corso formativo.
Tale linea d'azione,
finirebbe per determinare un'evidente disfunzionalità dello
strumento militare, costretto a formare continuamente il proprio
personale in funzione non delle proprie esigenze operative, ma di
quelle dei familiari di volta in volta rappresentate e, su larga
scala, finirebbe per provocare criticità in termini di mantenimento
di un'adeguata capacità di intervento della Forza Armata e delle sue
articolazioni, stante la necessità di rimpiazzare continuamente le
professionalità (momentaneamente) perdute con altre parimenti
formate.
A tale riguardo,
occorre evidenziare l'importante incarico ricoperto dal D.S.
("Addetto ai mezzi di erogazione del fuoco, al radar e ai Posti
Comando Sistema Skyguard") . Tale pregiata professionalità, di
cui egli dispone, è la risultante di specifici corsi formativi, la
cui partecipazione è riservata al personale che la Forza Armata
ritiene indicato per l'esecuzione delle mansioni connesse allo
specifico incarico e non è, quindi, una comune professionalità.
In pratica, ad
avviso del Collegio, il reimpiego dell'istante nella sede richiesta:
1) non deve
comportare specifiche criticità funzionali nell'ambito del reparto
di appartenenza, tanto più se il reparto di appartenenza del
militare non ha a disposizione risorse umane, in possesso della
medesima professionalità, in grado di supplire alla perdita di forza
del militare in parola;
2) il suddetto
reimpiego deve essere temporalmente limitato; in particolare, nel
caso dei benefici di cui alla L. n. 104 del 1992 , la Forza Armata
prevede un'assegnazione temporanea del militare istante fintantoché
sussistono le esigenze assistenziali;
3) il militare deve
trovare utile collocazione organica nell'ambito della sede chiesta,
in ragione dell'incarico posseduto; in sostanza, se il militare è
stato formato per svolgere un determinato incarico (nel caso di
specie, "Addetto ai mezzi di erogazione del fuoco, ai radar e ai
Posti Comando Sistema Skyguard") l'istanza potrà essere accolta
solo se nella sede chiesta può essere impiegabile in ragione della
formazione ricevuta e dell'esperienza posseduta” (cfr. Sez. IV, 31
marzo 2015, n. 1678).
Ad avviso del
Collegio la motivazione riferita alla carenza di organico nella sede
di appartenenza in relazione al posto di-OMISSIS-(coperto solo al
54%) appare adeguata, tenuto conto dei principi affermati dal
costante orientamento della giurisprudenza.
Né può rilevare la
circostanza che il ricorrente sia attualmente impiegato come
-OMISSIS- nell’attività propedeutica alla missione internazionale
-OMISSIS-in -OMISSIS- e non come “-OMISSIS-”: si tratta infatti
di un incarico temporaneo, destinato a terminare con l’ultimazione
della fase addestrativa in svolgimento a -OMISSIS-, non di un esonero
dall’incarico di -OMISSIS-.
Non coglie nel segno
neppure la censura di disparità di trattamento.
Va ribadito che il
ricorrente ha scelto volontariamente di partecipare al corso di
formazione per-OMISSIS- ed era a conoscenza che, una volta ultimato
il corso, l’Amministrazione lo avrebbe trasferito “d’autorità”,
in base alle esigenze organizzative dell’Amministrazione (cfr. art.
15 del bando, doc. 17 dell’Amministrazione); di talché non può
ora far valere pretese e doglianze riferite ad un atto di
trasferimento diverso da quello, “su domanda”, oggetto della
presente controversia.
Ad abundantiam va
detto che, nell’ambito di quel diverso trasferimento, non vi è
stata alcuna disparità di trattamento, posto che il militare al
quale fa riferimento il ricorrente si era classificato alla fine del
corso al -OMISSIS- allievi nella graduatoria generale e al
-OMISSIS-in quella di specializzazione, mentre il ricorrente si era
classificato al -OMISSIS-nella graduatoria generale e al -OMISSIS-in
quella riferita alla posizione organica (la circostanza è pacifica,
non essendo neppure smentita dal ricorrente). Di conseguenza, tenuto
conto della graduatoria finale di merito, spettava a quel militare il
trasferimento a -OMISSIS-, in cui vi era un unico posto da colmare in
pianta organica.
Si tratta in ogni
caso di censure, come anche quella relativa alle ordinarie procedure
di trasferimento, che attengono a procedimenti amministrativi del
tutto diversi da quello sub iudice.
Per quanto concerne
la seconda parte della motivazione, riferita alla situazione dei
familiari in grado di assistere la persona disabile, va rilevato che
si tratta solo di un motivo di carattere secondario rispetto a quello
principale riferito alla carenza di organico nella sede attuale, che
è stato aggiunto nel prendere posizione sulle osservazioni svolte
dallo stesso ricorrente in seguito al c.d. preavviso di rigetto.
Vero è che
l’Amministrazione si è limitata a rilevare che il -OMISSIS- del
ricorrente, residente a -OMISSIS-, non era oggettivamente
impossibilitato a prestare assistenza alla -OMISSIS-, come aveva
affermato il ricorrente. La circostanza che il -OMISSIS- presti la
propria attività lavorativa in un call-center non può infatti
escluderlo a priori dalle persone tenute a prestare assistenza, non
essendo più necessario che l’assistenza da prestare dal lavoratore
ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 abbia carattere
continuativo ed esclusivo, come già evidenziato.
Va disattesa anche
la censura riferita alla omessa valutazione delle osservazioni
presentate dal ricorrente nell’ambito del procedimento
amministrativo, posto che lo stesso provvedimento finale impugnato
non solo afferma espressamente che “anche le osservazioni scritte
pervenute in conseguenza della comunicazione inoltrata ai sensi
dell’art. 10 bis della legge 241/90 con lettera a seguito, non
confutano i motivi ostativi già rappresentati”, ma entra nel
merito delle stesse osservazioni nella seconda parte della
motivazione, come già sopra sottolineato.
E’ parimenti
infondata la censura di mancato rispetto del termine di conclusione
del procedimento.
Risulta agli atti
che il ricorrente ha presentato la sua domanda di assegnazione
temporanea in data -OMISSIS-(cfr. doc. 6 dell’Amministrazione) e
che in data -OMISSIS-l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente
i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda (cfr. doc. 12
dell’Amministrazione).
E’ noto che la
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda
interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano di
nuovo a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
(cfr. TRGA Bolzano 22 aprile 2016, n. 143 e 24 aprile 2017, n. 140;
Cassazione civile, Sez. Un. 17 marzo 2017, n. 6955 e Consiglio di
Stato, Sez. III, 5 novembre 2014, n. 5455).
Nel caso di specie
il ricorrente ha presentato le sue osservazioni all’Amministrazione
in data -OMISSIS-(cfr. doc. 13 dell’Amministrazione) e, quindi, il
termine per la conclusione del procedimento è iniziato nuovamente a
decorrere da tale data. Pertanto il provvedimento finale di rigetto
del -OMISSIS- (cfr. doc. 14 dell’Amministrazione) è stato adottato
tempestivamente.
3. La domanda di
accertamento dell’asserito diritto del ricorrente ad ottenere
l’assegnazione provvisoria nella sede richiesta, formulata dal
ricorrente nell’epigrafe del ricorso, ma non nelle conclusioni, è
comunque inammissibile, come eccepito dall’Amministrazione
resistente, oltreché infondata per le ragioni già sopra espresse.
Invero,
l’assegnazione provvisoria di cui al l’art. 33, comma 5, della
legge n. 104 del 1992 non attiene a un diritto soggettivo, ma a un
interesse legittimo, essendo riconosciuto al datore di lavoro un
margine di discrezionalità amministrativa nella valutazione, in
ragione delle esigenze organizzative del lavoro: il legislatore parla
di scelta della sede di servizio “ove possibile” (cfr. comma 5
dell’art. 33) e anche la giurisprudenza ha pacificamente ritenuto
che l’assegnazione alla sede prescelta è suscettibile di
soddisfazione solo se compatibile con le specifiche esigenze
funzionali dell’Amministrazione di appartenenza.
4. Infine va
rigettata la domanda di riconoscimento dell’asserito danno
esistenziale subito dal ricorrente, legata agli effetti degli atti
impugnati, dato che tali atti sono stati giudicati legittimi e,
quindi, non idonei a integrare una fattispecie di danno illecito.
In conclusione il
ricorso, con tutte le sue domande va rigettato, perché infondato e
in parte inammissibile, con riferimento alla domanda di accertamento.
Le spese di lite
seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo rigetta come da motivazione.
Condanna il
ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di
lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre
IVA, CPA e altri oneri accessori di legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare
-OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in
Bolzano nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-con
l'intervento dei magistrati:
Edith
Engl, Presidente
Terenzio Del
Gaudio, Consigliere
Margit Falk
Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi
Lerjefors, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Lorenza Pantozzi
Lerjefors Edith Engl
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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