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lunedì 25 giugno 2018

TAR 2018: “per l’accertamento del “diritto del ricorrente al riconoscimento del danno esistenziale”.”



TAR 2018: “per l’accertamento del “diritto del ricorrente al riconoscimento del danno esistenziale”.”

Pubblicato il 09/05/2018
N. 00154/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00257/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio, n. 8;
contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, adottato dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale - Ufficio Impiego Sottufficiali e notificato al ricorrente in data-OMISSIS-,

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

e per l’accertamento

del “diritto del ricorrente al riconoscimento del danno esistenziale”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente espone di essere un militare in servizio effettivo presso il -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, come attestato dall’ASL di -OMISSIS-, e di avere in passato già beneficiato di un’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992 per assistere la -OMISSIS-, revocata dall’Amministrazione con provvedimento del -OMISSIS-, a seguito della sua richiesta di partecipare al concorso per l’ammissione al -OMISSIS-(doc.ti 2 e 3 del ricorrente). Al termine del corso di formazione, con provvedimento del -OMISSIS-, il ricorrente espone di essere stato trasferito d’autorità presso il -OMISSIS- con l’incarico di-OMISSIS-(doc. 1 dell’Amministrazione).

In data -OMISSIS-il ricorrente presentava una nuova istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, indicando come scelta le sedi di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, che veniva rigettata dall’Amministrazione con provvedimento definitivo del -OMISSIS- (doc.ti 4 e 5 del ricorrente). Il provvedimento di rigetto, notificato al ricorrente il -OMISSIS-(doc. 8 dell’Amministrazione), non veniva impugnato dall’odierno ricorrente.

In data -OMISSIS-il ricorrente presentava all’Amministrazione una nuova istanza, sempre volta a ottenere l’assegnazione temporanea presso le sedi di -OMISSIS- o di -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- (doc. 11 dell’Amministrazione).

Con nota del -OMISSIS-l’Amministrazione comunicava al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda (doc. 12 dell’Amministrazione).

In data -OMISSIS-il ricorrente presentava all’Amministrazione le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990 (doc.13 dell’Amministrazione).

Con provvedimento del -OMISSIS- anche questa istanza veniva definitivamente rigettata (doc. 14 dell’Amministrazione).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Il rigetto sarebbe lesivo degli interessi del disabile, nonché affetto da carenza motivazionale per non aver contemperato entrambi gli interessi.

Violazione e falsa applicazione di legge (art. 33, comma 5, della L. 104/1992; art. 2, 3 e 32 Cost.). Difetto di istruttoria, di motivazione e di ponderazione dei contrapposti interessi: Genericità, contraddittorietà, irrazionalità manifesta. Art. 97 Cost.”;

2. “Carenza e genericità nella motivazione del rigetto, che non sarebbe adeguatamente supportata da valutazione oggettiva e completa circa le situazioni lavorative nonché personali degli altri familiari del disabile. Errata valutazione dei contrapposti interessi in gioco. Disparità di trattamento.

Violazione di legge (errata applicazione art. 33, comma 5, della L. 104/1992; art. 3 della L. 41/1990; art. 1046 D.P.R. 90/2010) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti per mancata valutazione dei contrapposti interessi e disparità di trattamento. Violazione art. 97 Cost.”;

3. “Illogicità ed incoerenza del preavviso di rigetto. Incongruenza manifesta. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.

Violazione di legge (artt. 9, 10 e 10 bis della L. 241/1990; art. 1046 D.P.R. 90/2010) - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Manifesta ingiustizia - Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione art. 97 Costituzione”.

Il ricorrente, oltre all’annullamento degli atti impugnati, ha chiesto anche l’accertamento “del diritto… di ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/92 nella sede richiesta”, nonché del riconoscimento del danno esistenziale.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo in via pregiudiziale che sia dichiarata l’inammissibilità dell’azione di accertamento e, per il resto, il rigetto del ricorso, siccome infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.

All’udienza in camera di consiglio del -OMISSIS-, su richiesta della parte ricorrente, la discussione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di merito, fissata il -OMISSIS-.

All’udienza pubblica del -OMISSIS-il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La pronuncia sul merito della controversia fa venire meno le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente nell’istanza cautelare, la cui trattazione era stata rinviata alla discussione di merito.

2. La domanda di annullamento degli atti impugnati è infondata.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la motivazione del diniego dell’istanza di assegnazione temporanea sarebbe basata esclusivamente sulle esigenze di servizio della attuale sua sede di appartenenza e sulla presenza di altri familiari che, a giudizio dell’Amministrazione, non sarebbero oggettivamente impossibilitati ad accudire il disabile.

In particolare, con riferimento a questo secondo motivo di rigetto, il ricorrente afferma che il -OMISSIS-, -OMISSIS-, sarebbe impiegato in un call-center e impossibilitato ad assistere la -OMISSIS-, svolgendo turni alternati mattino-pomeriggio, anche tenuto conto della gravità dell’handicap da cui è affetta nel caso specifico la disabile, tale da richiedere un’assistenza permanente e continuativa. Ugualmente impossibilitati a prestare la necessaria assistenza sarebbero i -OMISSIS-, dato che il -OMISSIS- è invalido al 100%, mentre-OMISSIS-non sarebbe in grado di assistere -OMISSIS-a causa delle patologie di cui soffre, certificate dal medico legale il -OMISSIS-.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione: l’Amministrazione non avrebbe effettuato alcuna valutazione delle effettive condizioni lavorative e personali degli altri familiari della disabile, né dell’interesse preminente di quest’ultima.

Anche rispetto alle asserite esigenze organizzative e occupazionali dell’Amministrazione il provvedimento impugnato non sarebbe sufficientemente motivato: mancherebbe una valutazione adeguata circa l’impiego del ricorrente presso la sua attuale sede di servizio e ogni valutazione sull’eventuale nocumento che potrebbe in concreto derivare all’Amministrazione dall’assenza del ricorrente.

Il provvedimento impugnato si limiterebbe a rilevare l’esistenza di una scopertura di organico nella sede attuale pari a cinque (recte: sei) unità nel ruolo di -OMISSIS-, senza fare alcun cenno sulla situazione occupazionale nelle sedi scelte di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.

Inoltre l’Amministrazione avrebbe operato una disparità di trattamento, in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio risulterebbe che un -OMISSIS- con lo stesso incarico del ricorrente sarebbe stato trasferito a -OMISSIS-.

Infine il ricorrente lamenta contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione, che il-OMISSIS-, a distanza di soli 27 giorni dal provvedimento definitivo di rigetto, avrebbe incongruamente ed illogicamente disposto la sua partecipazione all’operazione militare -OMISSIS-per i mesi di -OMISSIS-, con contestuale suo trasferimento presso la -OMISSIS-.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole che l’Amministrazione non avrebbe preso in alcuna considerazione le osservazioni da lui presentate in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, in violazione dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, e che avrebbe concluso il procedimento oltre i 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, in violazione dell’art. 1046, comma 1, lett. p), n. 8 del D.P.R. n. 90 del 2010.

Le censure - che si prestano a un esame congiunto - sono infondate.

L’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (nell’attuale formulazione, risultante dalle modifiche da ultimo introdotte dall’art. 24 novembre 2010, n. 183 e dall’art. 6 della legge 18 luglio 2011, n. 119), ai commi 3 e 5, così recita: “3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i -OMISSIS- o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i -OMISSIS-, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i -OMISSIS- o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti……5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”.

Per effetto delle modifiche legislative, la facoltà di scegliere la sede più vicina al domicilio della persona da assistere viene ora riconosciuta al lavoratore che assista una persona con handicap in situazione di gravità, anche nel caso in cui difettino i requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza.

Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, le modifiche legislative sopra richiamate sono da ritenersi immediatamente applicabili anche ai rapporti di lavoro degli appartenenti alle Forze armate e di Polizia, a ciò non ostando l’art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2162, 5 aprile 2013, n. 1903; 9 luglio 2012, n. 4047, 30 luglio 2012, n. 4291 e 18 ottobre 2012, n. 5378).

L’art. 981 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) ha chiarito che “al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme…b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni..”.

Rileva ancora il Collegio che il sopra citato comma 5 dell’art. 33 prevede la possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere “ove possibile”, cioè tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione in relazione alla fattispecie concreta.

Con specifico riferimento ai lavoratori appartenenti alle Forze dell’ordine, il Consiglio di Stato ha di recente affermato quanto segue: “L'Amministrazione militare, nel vagliare istanze di trasferimento per assistenza a disabile, mantiene un margine di discrezionalità per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative; discrezionalità che trova il proprio addentellato normativo nella espressione ove possibile, inserita in via incidentale nella disposizione dell' art. 33, comma 5, L. n. 104/1992” (cfr. Sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 29; nello stesso senso ).

Dunque, l'aspettativa a vedersi assegnati ad una struttura lavorativa più prossima al luogo di assistenza della persona disabile è suscettibile di soddisfazione solo se compatibile con le specifiche esigenze funzionali dell'Amministrazione di appartenenza, cui si può ben chiedere di tenere in debito conto i bisogni, personali e familiari, dei suoi dipendenti, ma non certo di subordinare agli stessi la realizzazione dei propri compiti istituzionali, contraddistinti - nel bilanciamento - da priorità assoluta, in quanto preordinati a quella cura di interessi pubblici che non tollera soluzione di continuità, con la conseguenza che si è coerentemente rinvenuta una condizione preclusiva del beneficio nell'inesistenza di un posto disponibile corrispondente alla qualifica e al profilo professionale del dipendente nella pianta organica della sede cui egli chiede di essere trasferito (vedi, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2005 n. 5218), così da restarne esclusa la pretesa all'assegnazione in posizione soprannumeraria (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 13 marzo 2000 n. 2069).

Nel caso di specie il trasferimento è stato negato sulla base della seguente motivazione: “Recente assegnazione del -OMISSIS- (-OMISSIS-) presso l’attuale sede di servizio, al termine della frequenza del corso di formazione per-OMISSIS-, per soddisfare specifiche esigenze di P.A. tuttora presenti. Infatti, a fronte di 11 P.O. previste da -OMISSIS-, ne sono attualmente ricoperte solamente 6. Peraltro, in merito alle osservazioni pervenute a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, si rappresenta che recentemente la giurisprudenza ha affermato che l’esistenza di altri familiari può costituire circostanza fattuale oggetto di apprezzamento da parte dell’Amministrazione, pur dopo la riforma operata dalla legge 183/10. Pertanto la posizione del familiare non è sottratta ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro alla stregua del generale principio di bilanciamento degli interessi. Nel caso che ci occupa, il -OMISSIS- non ha opposto un’impossibilità oggettiva da parte di suo -OMISSIS- a prestare assistenza al soggetto disabile, ma un mero riferimento alla possibilità di scelta tra gli aventi diritto, che non può escludere quest’ultimo, nel concorrere a prestare assistenza alla -OMISSIS-, così da farla gravare esclusivamente sull’istante”.

In relazione alla prima parte della motivazione, l’Amministrazione ha evidenziato la situazione di carenza di organico (di fronte a 11 posti previsti per “-OMISSIS-” sulla pianta organica, solo 6 sono coperti) e sottolineato la circostanza che il ricorrente è stato di recente trasferito d’ufficio dall’Amministrazione presso l’attuale sede, dopo aver frequentato volontariamente il corso di formazione per-OMISSIS-, per fare fronte al deficit di personale con la sua specializzazione.

Esaminando un caso analogo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare quanto segue: “L'eventuale reimpiego del D.S. presso uno dei reparti menzionati nella sentenza impugnata comporterebbe, infatti, un duplice onere per l'Amministrazione, peraltro difficilmente sopportabile in un momento di particolare carenza di risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio della Difesa riservati alla formazione e all'addestramento del personale: da un lato, si disperderebbe (potenzialmente per sempre, dal momento che l'esigenza assistenziale potrebbe durare per decenni) una risorsa professionale già formata a seguito di corsi che sono costati ingenti investimenti in termini di risorse finanziarie/umane e strumentali; dall'altro, si dovrebbe riqualificare il D.S. in uno degli incarichi presso i succitati reparti dislocati in Calabria, con frequentazione di un ulteriore corso formativo.

Tale linea d'azione, finirebbe per determinare un'evidente disfunzionalità dello strumento militare, costretto a formare continuamente il proprio personale in funzione non delle proprie esigenze operative, ma di quelle dei familiari di volta in volta rappresentate e, su larga scala, finirebbe per provocare criticità in termini di mantenimento di un'adeguata capacità di intervento della Forza Armata e delle sue articolazioni, stante la necessità di rimpiazzare continuamente le professionalità (momentaneamente) perdute con altre parimenti formate.

A tale riguardo, occorre evidenziare l'importante incarico ricoperto dal D.S. ("Addetto ai mezzi di erogazione del fuoco, al radar e ai Posti Comando Sistema Skyguard") . Tale pregiata professionalità, di cui egli dispone, è la risultante di specifici corsi formativi, la cui partecipazione è riservata al personale che la Forza Armata ritiene indicato per l'esecuzione delle mansioni connesse allo specifico incarico e non è, quindi, una comune professionalità.

In pratica, ad avviso del Collegio, il reimpiego dell'istante nella sede richiesta:

1) non deve comportare specifiche criticità funzionali nell'ambito del reparto di appartenenza, tanto più se il reparto di appartenenza del militare non ha a disposizione risorse umane, in possesso della medesima professionalità, in grado di supplire alla perdita di forza del militare in parola;

2) il suddetto reimpiego deve essere temporalmente limitato; in particolare, nel caso dei benefici di cui alla L. n. 104 del 1992 , la Forza Armata prevede un'assegnazione temporanea del militare istante fintantoché sussistono le esigenze assistenziali;

3) il militare deve trovare utile collocazione organica nell'ambito della sede chiesta, in ragione dell'incarico posseduto; in sostanza, se il militare è stato formato per svolgere un determinato incarico (nel caso di specie, "Addetto ai mezzi di erogazione del fuoco, ai radar e ai Posti Comando Sistema Skyguard") l'istanza potrà essere accolta solo se nella sede chiesta può essere impiegabile in ragione della formazione ricevuta e dell'esperienza posseduta” (cfr. Sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1678).

Ad avviso del Collegio la motivazione riferita alla carenza di organico nella sede di appartenenza in relazione al posto di-OMISSIS-(coperto solo al 54%) appare adeguata, tenuto conto dei principi affermati dal costante orientamento della giurisprudenza.

Né può rilevare la circostanza che il ricorrente sia attualmente impiegato come -OMISSIS- nell’attività propedeutica alla missione internazionale -OMISSIS-in -OMISSIS- e non come “-OMISSIS-”: si tratta infatti di un incarico temporaneo, destinato a terminare con l’ultimazione della fase addestrativa in svolgimento a -OMISSIS-, non di un esonero dall’incarico di -OMISSIS-.

Non coglie nel segno neppure la censura di disparità di trattamento.

Va ribadito che il ricorrente ha scelto volontariamente di partecipare al corso di formazione per-OMISSIS- ed era a conoscenza che, una volta ultimato il corso, l’Amministrazione lo avrebbe trasferito “d’autorità”, in base alle esigenze organizzative dell’Amministrazione (cfr. art. 15 del bando, doc. 17 dell’Amministrazione); di talché non può ora far valere pretese e doglianze riferite ad un atto di trasferimento diverso da quello, “su domanda”, oggetto della presente controversia.

Ad abundantiam va detto che, nell’ambito di quel diverso trasferimento, non vi è stata alcuna disparità di trattamento, posto che il militare al quale fa riferimento il ricorrente si era classificato alla fine del corso al -OMISSIS- allievi nella graduatoria generale e al -OMISSIS-in quella di specializzazione, mentre il ricorrente si era classificato al -OMISSIS-nella graduatoria generale e al -OMISSIS-in quella riferita alla posizione organica (la circostanza è pacifica, non essendo neppure smentita dal ricorrente). Di conseguenza, tenuto conto della graduatoria finale di merito, spettava a quel militare il trasferimento a -OMISSIS-, in cui vi era un unico posto da colmare in pianta organica.

Si tratta in ogni caso di censure, come anche quella relativa alle ordinarie procedure di trasferimento, che attengono a procedimenti amministrativi del tutto diversi da quello sub iudice.

Per quanto concerne la seconda parte della motivazione, riferita alla situazione dei familiari in grado di assistere la persona disabile, va rilevato che si tratta solo di un motivo di carattere secondario rispetto a quello principale riferito alla carenza di organico nella sede attuale, che è stato aggiunto nel prendere posizione sulle osservazioni svolte dallo stesso ricorrente in seguito al c.d. preavviso di rigetto.

Vero è che l’Amministrazione si è limitata a rilevare che il -OMISSIS- del ricorrente, residente a -OMISSIS-, non era oggettivamente impossibilitato a prestare assistenza alla -OMISSIS-, come aveva affermato il ricorrente. La circostanza che il -OMISSIS- presti la propria attività lavorativa in un call-center non può infatti escluderlo a priori dalle persone tenute a prestare assistenza, non essendo più necessario che l’assistenza da prestare dal lavoratore ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 abbia carattere continuativo ed esclusivo, come già evidenziato.

Va disattesa anche la censura riferita alla omessa valutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo, posto che lo stesso provvedimento finale impugnato non solo afferma espressamente che “anche le osservazioni scritte pervenute in conseguenza della comunicazione inoltrata ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 con lettera a seguito, non confutano i motivi ostativi già rappresentati”, ma entra nel merito delle stesse osservazioni nella seconda parte della motivazione, come già sopra sottolineato.

E’ parimenti infondata la censura di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Risulta agli atti che il ricorrente ha presentato la sua domanda di assegnazione temporanea in data -OMISSIS-(cfr. doc. 6 dell’Amministrazione) e che in data -OMISSIS-l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda (cfr. doc. 12 dell’Amministrazione).

E’ noto che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano di nuovo a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni (cfr. TRGA Bolzano 22 aprile 2016, n. 143 e 24 aprile 2017, n. 140; Cassazione civile, Sez. Un. 17 marzo 2017, n. 6955 e Consiglio di Stato, Sez. III, 5 novembre 2014, n. 5455).

Nel caso di specie il ricorrente ha presentato le sue osservazioni all’Amministrazione in data -OMISSIS-(cfr. doc. 13 dell’Amministrazione) e, quindi, il termine per la conclusione del procedimento è iniziato nuovamente a decorrere da tale data. Pertanto il provvedimento finale di rigetto del -OMISSIS- (cfr. doc. 14 dell’Amministrazione) è stato adottato tempestivamente.

3. La domanda di accertamento dell’asserito diritto del ricorrente ad ottenere l’assegnazione provvisoria nella sede richiesta, formulata dal ricorrente nell’epigrafe del ricorso, ma non nelle conclusioni, è comunque inammissibile, come eccepito dall’Amministrazione resistente, oltreché infondata per le ragioni già sopra espresse.

Invero, l’assegnazione provvisoria di cui al l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 non attiene a un diritto soggettivo, ma a un interesse legittimo, essendo riconosciuto al datore di lavoro un margine di discrezionalità amministrativa nella valutazione, in ragione delle esigenze organizzative del lavoro: il legislatore parla di scelta della sede di servizio “ove possibile” (cfr. comma 5 dell’art. 33) e anche la giurisprudenza ha pacificamente ritenuto che l’assegnazione alla sede prescelta è suscettibile di soddisfazione solo se compatibile con le specifiche esigenze funzionali dell’Amministrazione di appartenenza.

4. Infine va rigettata la domanda di riconoscimento dell’asserito danno esistenziale subito dal ricorrente, legata agli effetti degli atti impugnati, dato che tali atti sono stati giudicati legittimi e, quindi, non idonei a integrare una fattispecie di danno illecito.

In conclusione il ricorso, con tutte le sue domande va rigettato, perché infondato e in parte inammissibile, con riferimento alla domanda di accertamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta come da motivazione.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-con l'intervento dei magistrati:

Edith Engl, Presidente

Terenzio Del Gaudio, Consigliere

Margit Falk Ebner, Consigliere

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenza Pantozzi Lerjefors Edith Engl
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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