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lunedì 25 giugno 2018

TAR giugno 2018: “agente scelto della polizia di stato, chiede che il Ministero dell’Interno venga condannato al risarcimento del danno per illegittimi comportamenti nei suoi confronti.”



TAR giugno 2018: “agente scelto della polizia di stato, chiede che il Ministero dell’Interno venga condannato al risarcimento del danno per illegittimi comportamenti nei suoi confronti.”


Pubblicato il 25/06/2018
N. 00453/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00297/2006 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2006, proposto da:
xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo e Barbara Schiadà, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;
contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per ottenere

l'accertamento e la declaratoria della responsabilità del Ministero dell’Interno in relazione ai fatti di causa per violazione dei principi generali di correttezza, logicità ed equità nell'esercizio della funzione amministrativa, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di tale inadempimento dal sig. xxx, danni quantificati nell' importo di euro 50.000, ovvero in quello maggiore o minore che dovesse risultare congruo nel corso del giudizio, ovvero secondo equità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso il Sig. xxx, agente scelto della polizia di stato, chiede che il Ministero dell’Interno venga condannato al risarcimento del danno per illegittimi comportamenti nei suoi confronti.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, sostenendo la parziale inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018.

1 Non si procede alla trattazione delle eccezioni preliminari dedotte dall’Amministrazione, in quanto ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1 Il ricorrente espone, in particolare, di aver impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso n. 338 del 1996 (dichiarato improcedibile con sentenza n. 25 del 2000, a causa degli eventi successivi) la propria sospensione dal servizio in relazione ad un procedimento penale.

1.2 In data 22 maggio 1997 il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 181 del 1997, ha assolto il ricorrente relativamente al procedimento di cui sopra con la formula "il fatto non sussiste". Ne è conseguita la revoca della sospensione cautelare dal servizio, la rideterminazione trattamento del Sig. B. e la corresponsione degli arretrati e delle spese sostenute per il giudizio penale.

1.3 Inoltre, il ricorrente avrebbe subito in data 13 maggio 1998 la sanzione disciplinare del richiamo scritto. Successivamente, la Commissione per il personale del ruolo degli agenti ha assegnato al ricorrente il giudizio complessivo di mediocre per l’anno 1996. Come ulteriore conseguenza del giudizio negativo, il ricorrente è stato escluso dallo scrutinio per il conferimento della qualifica di agente scelto della Polizia di Stato. Sia il giudizio complessivo per l’anno 1996, sia la successiva esclusione sono state oggetto di impugnazione con ricorsi a questo Tribunale, rispettivamente n. 387 e n. 620 del 1999.

1.4 Il Tar ha accolto entrambi i ricorsi con la sentenza n. 14 del 2005, passata in giudicato.

1.5 Con il presente ricorso il ricorrente, senza impugnare atti specifici, deduce la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di correttezza e trasparenza ed equità nell’azione amministrativa, la violazione dell’articolo 2043 codice civile, l’errato apprezzamento dei presupposti in fatto e diritto nonché l’ingiustizia e l’arbitrarietà manifesta dei comportamenti della PA.

1.6 Si afferma che il comportamento negligente dell’Amministrazione, il quale ha portato agli atti ritenuti illegittimi da questo Tribunale, avrebbe causato danni al ricorrente. In particolare, il sig. B. sarebbe stato gravemente pregiudicato nelle sue prospettive di carriera e di avanzamento professionale.

1.7 Inoltre le accuse nei suoi confronti, che hanno portato ad un procedimento penale e alla successiva assoluzione, avrebbero causato ulteriore disagio del ricorrente, provocando in particolare, a causa dello stress, un fenomeno di psoriasi del cuoio capelluto in giovane età.

1.8 Si sostiene quindi la responsabilità dell’Amministrazione per danno patrimoniale e biologico, quantificato in euro 50.000.

2 Il Collegio non può che affermare l’infondatezza del ricorso vista la genericità degli elementi esposti dal ricorrente. Con riguardo al danno patrimoniale, lo stesso non è in alcun modo provato. Infatti, come risulta in atti, a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 14 del 2005, l’Amministrazione, in data 27 marzo 2006, ha deliberato, per l'anno 1996, l'attribuzione del giudizio complessivo di “buono” con punti 29. Non è contestato dal ricorrente che la medesima Amministrazione abbia altresì disposto, ora per allora, la ricostruzione della carriera e la promozione del medesimo con decorrenza 1 luglio 2002.

2.1 Il ricorrente non precisa nel ricorso quale sarebbe stato il danno subito per la ritardata promozione, data la retroattività della medesima, se non facendo riferimento in maniera del tutto generica alla perdita di occasioni di carriera relative allo svolgimento degli scrutini interni (si afferma nelle memorie conclusive, senza alcun elemento in proposito, che il ricorrente avrebbe potuto ottenere la qualifica fin dal 1995). Alla luce di ciò, in mancanza dell’effettiva prova del danno, è irrilevante l’accertamento di una responsabilità dell’Amministrazione in relazione all’illegittimità dei provvedimenti annullati.

2.2 La sanzione del richiamo scritto inflitta in data 13 maggio 1998 non è stata impugnata o contestata dal ricorrente e il disagio da questi subito a seguito della vicenda penale che l’ha coinvolto non è oggetto del presente giudizio.

2.3 Allo stesso modo non è fornita alcuna prova del collegamento tra gli atti dell’Amministrazione (peraltro non è chiaro se il ricorso si riferisca ai provvedimenti annullati da questo tribunale o alle vicende penali e disciplinari che hanno interessato il ricorrente) e la patologia sorta nel ricorrente, dato che il medesimo produce un semplice certificato diagnostico in data 14 marzo 2006.

2.4 Sul punto, per giurisprudenza costante, nell'azione di responsabilità verso l'Amministrazione, occorre sia la prova rigorosa del nesso eziologico fra l'asserito illecito provvedimentale ed il danno subito dal pubblico dipendente (Cons. Stato, Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2), sia la puntuale allegazione e dimostrazione del danno: in materia, invero, riacquista piena espansione il principio dispositivo, di talché l'interessato è onerato di dare piena prova delle proprie affermazioni, non potendo a ciò supplire con la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio, (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2015, n. 675), né, a fortiori, con la produzione di una perizia di parte.

2.5 Nel caso in esame parte ricorrente non fornisce alcuna prova del danno subito in conseguenza dei provvedimenti annullati da questo Tribunale. Né è fornita alcuna prova, scrutinabile in questa sede, di altri atti e comportamenti dell’Amministrazione che abbiano danneggiato il ricorrente.

3 Alla luce degli elementi di cui sopra, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

3.1 Le spese possono comunque essere compensate, considerata la complessità delle vicende procedimentali che hanno interessato il ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ruiu Maddalena Filippi
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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