TAR giugno 2018:
“agente scelto della polizia di stato, chiede che il Ministero
dell’Interno venga condannato al risarcimento del danno per
illegittimi comportamenti nei suoi confronti.”
Pubblicato il
25/06/2018
N. 00453/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00297/2006
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 297 del 2006, proposto da:
xxx, rappresentato e
difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo e Barbara Schiadà, con
domicilio eletto presso lo studio Avv. Maurizio Discepolo in Ancona,
via Matteotti, 99;
contro
Ministero
dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per ottenere
l'accertamento e la
declaratoria della responsabilità del Ministero dell’Interno in
relazione ai fatti di causa per violazione dei principi generali di
correttezza, logicità ed equità nell'esercizio della funzione
amministrativa, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento
dei danni sofferti in conseguenza di tale inadempimento dal sig. xxx,
danni quantificati nell' importo di euro 50.000, ovvero in quello
maggiore o minore che dovesse risultare congruo nel corso del
giudizio, ovvero secondo equità.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Giovanni
Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente
ricorso il Sig. xxx, agente scelto della polizia di stato, chiede che
il Ministero dell’Interno venga condannato al risarcimento del
danno per illegittimi comportamenti nei suoi confronti.
Si è costituito il
Ministero dell’Interno, sostenendo la parziale inammissibilità del
ricorso e comunque la sua infondatezza.
Il ricorso è stato
trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018.
1 Non si procede
alla trattazione delle eccezioni preliminari dedotte
dall’Amministrazione, in quanto ricorso è infondato e deve essere
respinto.
1.1 Il ricorrente
espone, in particolare, di aver impugnato innanzi a questo Tribunale
con ricorso n. 338 del 1996 (dichiarato improcedibile con sentenza n.
25 del 2000, a causa degli eventi successivi) la propria sospensione
dal servizio in relazione ad un procedimento penale.
1.2 In data 22
maggio 1997 il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 181 del 1997, ha
assolto il ricorrente relativamente al procedimento di cui sopra con
la formula "il fatto non sussiste". Ne è conseguita la
revoca della sospensione cautelare dal servizio, la rideterminazione
trattamento del Sig. B. e la corresponsione degli arretrati e delle
spese sostenute per il giudizio penale.
1.3 Inoltre, il
ricorrente avrebbe subito in data 13 maggio 1998 la sanzione
disciplinare del richiamo scritto. Successivamente, la Commissione
per il personale del ruolo degli agenti ha assegnato al ricorrente il
giudizio complessivo di mediocre per l’anno 1996. Come ulteriore
conseguenza del giudizio negativo, il ricorrente è stato escluso
dallo scrutinio per il conferimento della qualifica di agente scelto
della Polizia di Stato. Sia il giudizio complessivo per l’anno
1996, sia la successiva esclusione sono state oggetto di impugnazione
con ricorsi a questo Tribunale, rispettivamente n. 387 e n. 620 del
1999.
1.4 Il Tar ha
accolto entrambi i ricorsi con la sentenza n. 14 del 2005, passata in
giudicato.
1.5 Con il presente
ricorso il ricorrente, senza impugnare atti specifici, deduce la
violazione e falsa applicazione dei principi in materia di
correttezza e trasparenza ed equità nell’azione amministrativa, la
violazione dell’articolo 2043 codice civile, l’errato
apprezzamento dei presupposti in fatto e diritto nonché
l’ingiustizia e l’arbitrarietà manifesta dei comportamenti della
PA.
1.6 Si afferma che
il comportamento negligente dell’Amministrazione, il quale ha
portato agli atti ritenuti illegittimi da questo Tribunale, avrebbe
causato danni al ricorrente. In particolare, il sig. B. sarebbe stato
gravemente pregiudicato nelle sue prospettive di carriera e di
avanzamento professionale.
1.7 Inoltre le
accuse nei suoi confronti, che hanno portato ad un procedimento
penale e alla successiva assoluzione, avrebbero causato ulteriore
disagio del ricorrente, provocando in particolare, a causa dello
stress, un fenomeno di psoriasi del cuoio capelluto in giovane età.
1.8 Si sostiene
quindi la responsabilità dell’Amministrazione per danno
patrimoniale e biologico, quantificato in euro 50.000.
2 Il Collegio non
può che affermare l’infondatezza del ricorso vista la genericità
degli elementi esposti dal ricorrente. Con riguardo al danno
patrimoniale, lo stesso non è in alcun modo provato. Infatti, come
risulta in atti, a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 14
del 2005, l’Amministrazione, in data 27 marzo 2006, ha deliberato,
per l'anno 1996, l'attribuzione del giudizio complessivo di “buono”
con punti 29. Non è contestato dal ricorrente che la medesima
Amministrazione abbia altresì disposto, ora per allora, la
ricostruzione della carriera e la promozione del medesimo con
decorrenza 1 luglio 2002.
2.1 Il ricorrente
non precisa nel ricorso quale sarebbe stato il danno subito per la
ritardata promozione, data la retroattività della medesima, se non
facendo riferimento in maniera del tutto generica alla perdita di
occasioni di carriera relative allo svolgimento degli scrutini
interni (si afferma nelle memorie conclusive, senza alcun elemento in
proposito, che il ricorrente avrebbe potuto ottenere la qualifica fin
dal 1995). Alla luce di ciò, in mancanza dell’effettiva prova del
danno, è irrilevante l’accertamento di una responsabilità
dell’Amministrazione in relazione all’illegittimità dei
provvedimenti annullati.
2.2 La sanzione del
richiamo scritto inflitta in data 13 maggio 1998 non è stata
impugnata o contestata dal ricorrente e il disagio da questi subito a
seguito della vicenda penale che l’ha coinvolto non è oggetto del
presente giudizio.
2.3 Allo stesso modo
non è fornita alcuna prova del collegamento tra gli atti
dell’Amministrazione (peraltro non è chiaro se il ricorso si
riferisca ai provvedimenti annullati da questo tribunale o alle
vicende penali e disciplinari che hanno interessato il ricorrente) e
la patologia sorta nel ricorrente, dato che il medesimo produce un
semplice certificato diagnostico in data 14 marzo 2006.
2.4 Sul punto, per
giurisprudenza costante, nell'azione di responsabilità verso
l'Amministrazione, occorre sia la prova rigorosa del nesso eziologico
fra l'asserito illecito provvedimentale ed il danno subito dal
pubblico dipendente (Cons. Stato, Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2),
sia la puntuale allegazione e dimostrazione del danno: in materia,
invero, riacquista piena espansione il principio dispositivo, di
talché l'interessato è onerato di dare piena prova delle proprie
affermazioni, non potendo a ciò supplire con la richiesta di una
consulenza tecnica d'ufficio, (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2015, n.
675), né, a fortiori, con la produzione di una perizia di parte.
2.5 Nel caso in
esame parte ricorrente non fornisce alcuna prova del danno subito in
conseguenza dei provvedimenti annullati da questo Tribunale. Né è
fornita alcuna prova, scrutinabile in questa sede, di altri atti e
comportamenti dell’Amministrazione che abbiano danneggiato il
ricorrente.
3 Alla luce degli
elementi di cui sopra, il ricorso deve essere respinto perché
infondato.
3.1 Le spese possono
comunque essere compensate, considerata la complessità delle vicende
procedimentali che hanno interessato il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.lgs. n.
196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi
ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento
delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo
stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in
Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Maddalena
Filippi, Presidente
Tommaso
Capitanio, Consigliere
Giovanni
Ruiu, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Giovanni
Ruiu Maddalena Filippi
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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