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mercoledì 18 luglio 2018

N. 153 SENTENZA 20 giugno - 11 luglio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Amministrazione degli affari esteri - Determinazione del trattamento pensionistico del personale appartenente alla carriera diplomatica in servizio all'estero alla data del collocamento a riposo - Computo della retribuzione di posizione nella "misura minima prevista dalle disposizioni applicabili". - Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), art. 170, primo comma. - (GU n.29 del 18-7-2018 )





N. 153 SENTENZA 20 giugno - 11 luglio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego  pubblico   -   Amministrazione   degli   affari   esteri   -
  Determinazione  del   trattamento   pensionistico   del   personale
  appartenente alla carriera diplomatica in servizio all'estero  alla
  data del collocamento a riposo  -  Computo  della  retribuzione  di
  posizione  nella  "misura  minima   prevista   dalle   disposizioni
  applicabili".
- Decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18
  (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),  art.  170,
  primo comma.


(GU n.29 del 18-7-2018 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
 

     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  170,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri),  promossi
dalla Corte dei  conti,  sezione  giurisdizionale  regionale  per  il
Lazio, giudice unico delle pensioni, con ordinanze del 10 maggio 2017
e del 3 maggio 2017, iscritte rispettivamente al n. 164 del  registro
ordinanze 2017 e al n. 9 del registro  ordinanze  2018  e  pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  47,  prima   serie
speciale, dell'anno 2017 e n.  5,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2018.
    Visti gli atti  di  costituzione  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS), di Giuseppe Magno e  di  Mario  Fugazzola,
nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e di Giovanni Ferrero;
    udito  nell'udienza  pubblica  del  20  giugno  2018  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra;
    uditi l'avvocato  Raffaella  Chiummiento  per  Giovanni  Ferrero,
l'avvocato Eugenio Picozza per  Giuseppe  Magno  e  Mario  Fugazzola,
l'avvocato  Luigi  Caliulo  per  l'INPS  e  l'avvocato  dello   Stato
Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per  il
Lazio, giudice unico delle pensioni, con ordinanze iscritte al n. 164
del registro ordinanze 2017 e al n. 9 del registro ordinanze 2018, ha
sollevato, in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,  identica
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170, primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), «nella  parte
in cui prevede che, nei  confronti  del  soggetto  appartenente  alla
carriera diplomatica il quale alla  data  di  collocamento  a  riposo
risulti assegnato  ad  una  sede  di  servizio  all'estero,  ai  fini
pensionistici la retribuzione di posizione venga  computata  soltanto
nella  "misura  minima  prevista  dalle   disposizioni   applicabili"
anziche' in misura correlata al  grado  rivestito  da  quel  medesimo
soggetto e alle funzioni a lui conferibili avuto  riguardo  al  grado
stesso».
    1.1.- Il giudice a quo espone di dover decidere sui ricorsi di un
consigliere di ambasciata (reg.  ord.  n.  164  del  2017)  e  di  un
ministro plenipotenziario (reg. ord. n.  9  del  2018),  collocati  a
riposo quando erano in servizio presso  una  sede  estera  e  percio'
beneficiari di una  pensione  di  vecchiaia  e  di  un'indennita'  di
buonuscita notevolmente inferiori a quelle che  avrebbero  conseguito
se fossero stati in servizio a Roma nell'ultima parte della carriera.
    I ricorrenti nei giudizi principali hanno chiesto di calcolare  a
fini pensionistici l'indennita' di posizione in misura corrispondente
a quella spettante al personale di pari grado e funzioni in  servizio
in Italia o, in subordine, in misura  corrispondente  alla  posizione
funzionale di rango meno elevato che  puo'  essere  attribuita  a  un
funzionario di pari rango, o, in  via  ulteriormente  gradata,  nella
misura percepita prima della partenza per l'estero.
    I  ricorrenti  hanno  eccepito  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del  1967,  interpretato
nel senso che la misura minima dell'indennita' di posizione,  sancita
per il periodo in cui il rapporto di impiego  si  svolge  all'estero,
opera anche ai fini pensionistici.
    Nei giudizi principali si e' costituito il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale (d'ora in  avanti,  anche:
MAECI)  e  ha  eccepito  la  carenza  di  giurisdizione  del  giudice
contabile a favore del giudice amministrativo e la prescrizione delle
pretese.
    Quanto al merito, il Ministero  ha  evidenziato  che  l'eventuale
computo dell'indennita' di posizione in  misura  superiore  a  quella
minima sarebbe sfornito di contribuzione previdenziale e  che  per  i
ricorrenti sarebbe stata computata  anche  l'indennita'  di  servizio
all'estero, negata a chi presti servizio presso la sede centrale.
    Nei giudizi a quibus si e' costituito l'Istituto nazionale  della
previdenza sociale (INPS), che ha eccepito in  linea  preliminare  la
carenza di giurisdizione del giudice contabile a favore  del  giudice
amministrativo,  il  difetto   di   legittimazione   passiva   e   la
prescrizione delle pretese.
    Nel merito, l'INPS ha ricordato che non sono efficaci statuizioni
in materia pensionistica che non siano precedute dalla  condanna  del
datore di lavoro al pagamento degli importi retributivi.
    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, adita  con  istanza
di regolamento di giurisdizione dalle parti  ricorrenti  nei  giudizi
principali, ha dichiarato  la  giurisdizione  del  giudice  contabile
(ordinanze 19 luglio 2016, n. 14795 e n. 14796)  e,  dinanzi  a  tale
giudice, le cause sono state tempestivamente riassunte nel termine di
tre mesi, con ricorsi notificati il 7  ottobre  e  depositati  il  14
ottobre 2016.
    Il rimettente osserva che e' stata acclarata la giurisdizione del
giudice  contabile  e  che  non   sussiste   alcuna   necessita'   di
pronunciarsi  preliminarmente  sul  rapporto   di   impiego.   Quanto
all'eccezione di prescrizione, non  potrebbe  elidere  del  tutto  il
diritto dei ricorrenti alle differenze pensionistiche.
    1.2.- In punto di rilevanza,  il  rimettente,  dopo  avere  cosi'
sgombrato il campo dalle eccezioni  pregiudiziali,  argomenta  che  i
ricorrenti,  in  servizio  all'estero,  percepivano  l'indennita'  di
posizione nella misura minima e che l'ammontare della retribuzione di
posizione ha determinato una «sperequazione sul piano pensionistico»,
che si riflette anche sull'indennita' di buonuscita.
    Il  giudice  a  quo  ricorda  che  la  prassi  del  ministero   e
l'orientamento della giurisprudenza contabile (in particolare,  Corte
dei  conti,  sezione  seconda  giurisdizionale  centrale   d'appello,
sentenza 22 febbraio 2017,  n.  112)  hanno  computato  nella  misura
minima - anche ai fini pensionistici - la retribuzione  di  posizione
di chi concluda all'estero la carriera.
    Il rimettente, pertanto,  reputa  inevitabile,  a  fronte  di  un
orientamento  giurisprudenziale,  «enunciato  oltretutto   in   grado
d'appello»,  sollevare  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967.
    1.3.- Il giudice a quo assume  che  la  «rilevante  sperequazione
(concettuale e quantitativa) tra un funzionario diplomatico che abbia
svolto a Roma l'ultima tranche del servizio presso il  MAECI  ed  uno
che invece abbia lavorato in una sede estera  quell'estremo  segmento
temporale», pur legittima in costanza del rapporto  di  impiego,  sia
irragionevole oltre la data del  pensionamento,  allorche'  viene  in
rilievo soltanto il  grado  rivestito  nell'ambito  di  una  carriera
diplomatica che e' ispirata al principio di unitarieta'.
    Il  rimettente  denuncia  l'irragionevolezza  della   scelta   di
attribuire  a  due  appartenenti  all'unitaria  carriera  diplomatica
«trattamenti   pensionistici    quantitativamente    assai    diversi
semplicemente in relazione ad una circostanza di fatto  non  piu'  in
essere».
    Peraltro, basterebbe rientrare in Italia  anche  solo  per  poche
settimane  prima  del  collocamento  a  riposo  per  godere   di   un
trattamento pensionistico  commisurato  all'indennita'  di  posizione
nell'ammontare piu' alto. Vi sarebbe, dunque, anche un'ingiustificata
disparita' di trattamento  «tra  due  diplomatici  gia'  in  servizio
all'estero,  qualora  uno   di   essi   venisse   richiamato   presso
l'Amministrazione centrale poco tempo prima del collocamento a riposo
[...] e l'altro invece rimanesse a lavorare all'estero».
    L'irragionevolezza  della  disciplina  pensionistica  applicabile
alla retribuzione di posizione emergerebbe anche dal raffronto con il
trattamento riservato all'indennita' integrativa speciale. Tale voce,
pur negata in costanza del rapporto di lavoro a chi  presti  servizio
all'estero (art. 1-bis, comma 1,  lettera  a,  del  decreto-legge  13
agosto 2011,  n.  138,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria  e  per  lo  sviluppo»,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge  14  settembre  2011,  n.  148),  sarebbe
computata nel trattamento  di  quiescenza  e  tornerebbe  dunque  «ad
espandersi alla misura normale».
    La disparita' di trattamento non potrebbe dirsi giustificata  sul
presupposto che l'eventuale computo dell'indennita' di  posizione  in
misura eccedente quella  minima  non  sia  coperto  da  contribuzione
previdenziale. Il ricorrente, ove fosse rientrato in servizio a  Roma
un  mese  prima   del   collocamento   a   riposo,   avrebbe   goduto
dell'indennita'  di  posizione  nella  misura  piu'   favorevole,   a
prescindere da ogni  valutazione  sulla  contribuzione  eventualmente
versata.
    L'indennita'  di  servizio  all'estero,  sprovvista   di   natura
retributiva, non avrebbe alcuna rilevanza ai fini pensionistici e non
potrebbe pertanto bilanciare la denunciata sperequazione.
    2.- Nel giudizio iscritto al reg. ord. n.  164  del  2017  si  e'
costituito Giuseppe Magno, con atto depositato l'11 dicembre 2017,  e
ha chiesto di accogliere la questione di legittimita'  costituzionale
sollevata dalla Corte dei conti. Nel giudizio iscritto al  reg.  ord.
n. 9 del 2018, si e' costituito Mario Fugazzola, con atto  depositato
il 16 febbraio 2018, e ha rassegnato le medesime conclusioni.
    Le  parti  costituite  hanno  evidenziato  che  la   disposizione
censurata prescrive di corrispondere  l'indennita'  di  posizione  al
minimo durante il periodo di servizio all'estero e  non  riguarda  il
trattamento previdenziale, poiche' disciplina soltanto il trattamento
retributivo.
    La sperequazione, prodotta dall'interpretazione prevalente  della
disposizione in esame, sarebbe ancora piu'  irragionevole  alla  luce
del fatto che la permanenza all'estero o il richiamo  in  Italia  non
derivano da una libera scelta dell'interessato, ma  da  provvedimenti
unilaterali del ministero,  che  decide  discrezionalmente  anche  il
momento del rientro in Italia.
    La  carriera  diplomatica  si  caratterizzerebbe   per   la   sua
unitarieta' e  per  l'obbligo  di  alternare,  ai  fini  del  normale
progresso in carriera, periodi di permanenza all'estero  con  periodi
di permanenza  in  Italia.  In  questo  quadro,  sarebbero  prive  di
giustificazione  differenze  di   trattamento   previdenziale   cosi'
marcate, legate al dato accidentale del luogo in cui si  conclude  il
servizio attivo.
    L'irragionevolezza della disciplina sarebbe avvalorata anche  dal
raffronto con  l'indennita'  integrativa  speciale.  Tale  voce,  pur
sospesa durante il periodo di servizio all'estero, sarebbe  computata
ai fini del trattamento pensionistico.  Alle  stesse  conclusioni  si
dovrebbe giungere per la retribuzione di posizione.
    Non rivestirebbe una valenza compensativa l'erogazione  di  altri
emolumenti, come l'indennita' di servizio all'estero, in quanto  essi
sarebbero privi di natura retributiva e non entrerebbero a  comporre,
pertanto, il trattamento pensionistico.
    Non rileverebbe l'argomento che, per giustificare il  trattamento
deteriore  riservato  ai  diplomatici  che  concludono  il   servizio
all'estero, fa  leva  sui  contributi  versati.  Sarebbe  sufficiente
considerare, a tale riguardo, che basta il rientro  anticipato  anche
di  pochi  giorni  per  giovarsi,   a   fini   pensionistici,   della
retribuzione di  posizione  nella  misura  piena,  corrispondente  al
grado. E' dunque ininfluente, in tale ipotesi, che i contributi siano
stati pagati solo sulla retribuzione di posizione  corrisposta  nella
misura minima.
    3.- In entrambi i giudizi  si  e'  costituito  l'INPS,  con  atti
depositati il 12 dicembre 2017 e il 16 febbraio 2018, e ha chiesto di
dichiarare  inammissibile  o  comunque  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale sollevata  dalla  Corte  dei
conti.
    L'ente previdenziale individua un profilo di inammissibilita' nel
fatto  che  il  rimettente  si  prefigga  di   ottenere   un   avallo
dell'interpretazione prescelta,  che  si  discosta  dall'orientamento
espresso dal giudice del gravame.
    La questione sollevata sarebbe  inammissibile  anche  perche'  il
giudice a quo non avrebbe individuato correttamente  la  disposizione
applicabile  alla  fattispecie  controversa.  Nel  caso  di   specie,
difatti, non verrebbe in rilievo l'art. 170  del  d.P.R.  n.  18  del
1967, che si limita a regolamentare il trattamento  retributivo,  ma,
in primo luogo, l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico  delle  norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari  dello
Stato).
    Quanto al merito, l'INPS osserva che, in virtu'  di  tale  ultima
disposizione, la base pensionabile utile ai fini della determinazione
del trattamento previdenziale e' costituita dall'ultimo  stipendio  e
dagli   emolumenti   tassativamente   indicati   dalla    legge    ed
effettivamente percepiti, cosi' da garantire all'ente  che  eroga  la
pensione l'acquisizione dei  contributi  assicurativi  necessari  per
finanziarla.
    Peraltro,  lo  stesso  rimettente   reputerebbe   legittima   una
disciplina retributiva  differenziata  dei  dipendenti  che  prestano
servizio in Italia  rispetto  ai  dipendenti  che  prestano  servizio
all'estero. Il diverso trattamento pensionistico non sarebbe  che  la
conseguenza ineludibile di «quei  diversi  assetti  retributivi».  Da
tali  considerazioni  discenderebbe  l'infondatezza  dei   dubbi   di
legittimita' costituzionale.
    4.- In entrambi i giudizi e' intervenuto, con atti depositati  il
12 dicembre 2017 e il 13 febbraio 2018, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile e comunque  infondata
la questione di legittimita' costituzionale.
    La questione sarebbe inammissibile, poiche' coinvolgerebbe scelte
rimesse all'apprezzamento discrezionale del legislatore.
    Nel merito, la questione non sarebbe fondata.
    Non potrebbero  essere  poste  a  raffronto  la  prestazione  del
servizio presso l'amministrazione centrale a Roma  e  la  prestazione
del  servizio  all'estero.  L'unitarieta'  di  ruolo  della  carriera
diplomatica non cancellerebbe la peculiarita' della  prestazione  del
servizio   all'estero,   idonea   a   giustificare   una   disciplina
previdenziale differente, che  tenga  conto  delle  diverse  funzioni
esercitate e del diverso contesto di riferimento.
    Nel periodo  di  servizio  all'estero  il  personale  diplomatico
percepirebbe,  in  aggiunta  allo  stipendio  e   all'indennita'   di
posizione,  l'indennita'  di  servizio  all'estero,  che  ha   natura
onnicomprensiva  e  carattere   esclusivo   e   include   una   quota
dell'indennita' di base computata anche a fini previdenziali.
    Peraltro, secondo la  difesa  dell'interveniente,  anche  per  la
dirigenza  contrattualizzata  e  per  la  dirigenza  scolastica,   la
retribuzione di posizione e' corrisposta a  chi  svolga  le  funzioni
all'estero  soltanto  nella  parte  fissa,  non  anche  nella   parte
variabile.
    5.- Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 164 del 2017, con  atto
depositato il 12  dicembre  2017,  ha  spiegato  intervento  Giovanni
Ferrero, cessato dal servizio il 24 giugno 2005 come  ambasciatore  a
Santiago del Cile, con il grado di ministro plenipotenziario.
    La  parte  interveniente  ha  dedotto  di  vantare  un  interesse
qualificato alla declaratoria di illegittimita' costituzionale  della
disposizione  censurata  e  ha  concluso  per  l'accoglimento   della
questione sollevata dalla Corte dei conti.
    6.-  In  prossimita'  dell'udienza,  hanno   depositato   memorie
illustrative l'INPS, il  29  maggio  2018,  e,  il  30  maggio  2018,
Giuseppe Magno, Mario Fugazzola e Giovanni Ferrero.
    6.1.- L'INPS ha ribadito le conclusioni rassegnate nella  memoria
di costituzione e ha richiamato, in particolare, la sentenza  n.  304
del 2013, che ha analizzato la peculiarita' del trattamento economico
e funzionale del personale diplomatico, che non e' uguale per tutti i
dipendenti appartenenti al  medesimo  grado.  Nell'ordinamento  della
carriera   diplomatica   non   si   riscontrerebbe    un'obbligatoria
corrispondenza tra  grado  e  funzioni  e  tra  grado  e  trattamento
economico correlato all'esercizio delle funzioni.
    Anche tali elementi, oltre alla specificita' e  all'eterogeneita'
delle    rispettive    situazioni    di    lavoro,    confermerebbero
l'impossibilita' di istituire un raffronto  tra  il  personale  della
carriera diplomatica che opera in Italia e il personale che svolge le
funzioni all'estero.
    Quanto ai ricorrenti nei  giudizi  principali,  titolari  di  una
retribuzione di posizione nella misura minima, avrebbero gia'  goduto
dell'indennita' di servizio all'estero, che non spetta  a  chi  operi
presso  l'amministrazione  centrale  ed  e'   valorizzata   ai   fini
pensionistici nella misura del 50 per cento della quota base.
    6.2.- Giuseppe Magno e Mario  Fugazzola  hanno  chiesto,  in  via
istruttoria, di acquisire, per il periodo dal 1° gennaio 2000  al  31
maggio  2018,  l'elenco  dei  funzionari  diplomatici   in   missione
all'estero richiamati anticipatamente presso la sede italiana  almeno
tre mesi prima rispetto al collocamento a riposo e hanno chiesto, nel
merito, di rigettare le eccezioni pregiudiziali di  inammissibilita',
di accogliere la  questione  di  legittimita'  costituzionale  e,  in
subordine, di dichiararla infondata alla luce  di  un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 170, primo comma,  del  d.P.R.
n. 18 del 1967.
    Le parti costituite negano che  il  rimettente  intenda  ottenere
dalla Corte costituzionale l'avallo dell'interpretazione prescelta  e
affermano  che  l'incidente  di  costituzionalita',   a   fronte   di
un'interpretazione accreditata  dalle  sezioni  centrali  di  appello
della  Corte  dei  conti,  risponde   all'esigenza   di   «assicurare
effettivita' alla tutela giurisdizionale», oltre  che  «al  superiore
principio di equita'».
    Non sarebbe fondata neppure l'eccezione di  aberratio  ictus,  in
quanto la questione  di  legittimita'  costituzionale  verte  proprio
sulla disposizione censurata e sulla disciplina della retribuzione di
posizione. Non verrebbe in rilievo, nel caso di specie, la  normativa
generale dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973,  che  riguarda  in
generale dipendenti pubblici che prestano il servizio interamente  in
Italia e non gia' diplomatici che alternino obbligatoriamente periodi
di servizio in Italia e all'estero.
    Questa  Corte  potrebbe,  con  una  sentenza  interpretativa   di
rigetto, optare per un'interpretazione adeguatrice della disposizione
censurata, che eviti «la meccanica  trasposizione»  della  disciplina
retributiva   dell'indennita'    di    posizione    al    trattamento
previdenziale.
    Ove   non   si   reputasse   praticabile   tale   interpretazione
costituzionalmente orientata, si dovrebbe  giungere  all'accoglimento
della questione, alla luce  dell'unicita'  strutturale  e  funzionale
della carriera e del ruolo del personale diplomatico.  In  tal  senso
militerebbe  anche  l'esigenza  di  impedire  che  una  disposizione,
preordinata a favorire  il  trattamento  retributivo  di  chi  presti
servizio all'estero, si risolva in ultima analisi in  un  pregiudizio
da un punto di vista previdenziale.
    L'irragionevolezza della disciplina sarebbe ancora piu' evidente,
poiche'  la  permanenza  in   Italia   o   all'estero   non   sarebbe
riconducibile a una libera scelta dell'interessato.
    In via istruttoria, viene chiesto a questa Corte di acquisire  la
documentazione inerente al richiamo  anticipato  dei  diplomatici  in
servizio all'estero, poco prima della  maturazione  del  termine  del
collocamento in  quiescenza.  Solo  per  quindici  diplomatici,  tale
prassi sarebbe stata disattesa.
    6.3.-  La  parte  interveniente  ha  chiesto  di  accogliere   la
questione     di     legittimita'     costituzionale,      lamentando
l'irragionevolezza della disposizione censurata.
    7.- All'udienza del 20 giugno 2018, le parti  hanno  ribadito  le
conclusioni formulate negli scritti difensivi.

                       Considerato in diritto

    1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per  il
Lazio, giudice unico delle pensioni, con le ordinanze iscritte al  n.
164 del registro ordinanze 2017 e al  n.  9  del  registro  ordinanze
2018, dubita, in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 170, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18  (Ordinamento
dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),  nella  parte  in   cui
prevede, ai fini pensionistici, che l'indennita' o la retribuzione di
posizione del «personale dell'Amministrazione  degli  affari  esteri»
sia  computata  «nella  misura  minima  prevista  dalle  disposizioni
applicabili» e non gia' nella misura intera attribuita a  chi  lavori
in Italia.
    Tale previsione condurrebbe a riconoscere al personale  collocato
a riposo quando e' in servizio all'estero una pensione  di  vecchiaia
notevolmente inferiore rispetto a quella proporzionata all'indennita'
o alla retribuzione di posizione calcolate nella misura piena.
    Una tale disparita' di trattamento si porrebbe in  contrasto  con
il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), poiche' sarebbe priva  di
ogni giustificazione apprezzabile.
    L'unitarieta'  di  ruolo  della  carriera  diplomatica,   sancita
dall'art. 101, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967,  confermerebbe
«la totale irragionevolezza insita nell'attribuire a due appartenenti
alla carriera diplomatica trattamenti pensionistici quantitativamente
assai diversi semplicemente in relazione ad una circostanza di  fatto
non piu' in essere», ovvero la permanenza  all'estero  al  tempo  del
collocamento a riposo. Con il pensionamento, difatti, cesserebbero le
differenze  legate  allo  svolgimento  delle  funzioni  in  Italia  o
all'estero e verrebbe in rilievo soltanto il grado rivestito.
    L'irragionevolezza della disciplina in esame emergerebbe anche in
una diversa prospettiva.
    Il rimettente  argomenta  che  basterebbe  «rientrare  in  Italia
finanche  poche  settimane  prima  del  collocamento  a  riposo»  per
beneficiare di un  trattamento  pensionistico  ancorato  alla  misura
massima dell'indennita' di posizione.  Si  riscontrerebbe,  pertanto,
una sperequazione tra due diplomatici gia'  in  servizio  all'estero,
qualora uno  di  essi  venisse  richiamato  presso  l'Amministrazione
centrale poco tempo prima del collocamento a riposo [...]  e  l'altro
invece rimanesse a lavorare all'estero».
    La violazione del principio di eguaglianza si apprezzerebbe anche
sulla  scorta  del  raffronto   con   la   disciplina   pensionistica
applicabile  all'indennita'  integrativa  speciale.  Tale  voce,  pur
negata a chi presti servizio all'estero, concorrerebbe, nondimeno,  a
determinare il trattamento di quiescenza.
    Alla disparita' di trattamento denunciata  non  porrebbe  rimedio
l'attribuzione dell'indennita' di servizio all'estero, che «non viene
minimamente conservata nel  trattamento  di  quiescenza»,  in  quanto
sarebbe sfornita di natura retributiva.
    2.- I giudizi vertono sulla medesima disposizione ed evocano,  in
termini coincidenti, la violazione del  medesimo  parametro  (art.  3
Cost.). E'  quindi  opportuno  che  siano  riuniti  e  congiuntamente
decisi.
    3.- Si deve considerare, preliminarmente,  che  nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale originato  dall'ordinanza  di  rimessione
iscritta al n. 164 del registro  ordinanze  2017  e'  intervenuto  ad
adiuvandum   Giovanni   Ferrero,   aderendo    alle    argomentazioni
dell'ordinanza  di  rimessione  e  chiedendo   l'accoglimento   della
questione di legittimita' costituzionale.
    Deve essere ribadita l'inammissibilita' di tale  intervento,  per
le ragioni esposte nell'ordinanza emessa all'udienza  del  20  giugno
2018.
    Per costante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione al
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e'  circoscritta,
di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente  del
Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al  Presidente
della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale).
    A tale disciplina e' possibile derogare -  senza  contraddire  il
carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' - «soltanto a
favore  di  soggetti  terzi  che  siano  titolari  di  un   interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale  dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato,  al  pari  di  ogni  altro,
dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (fra le molte, sentenza
n. 77 del 2018, punto 4. del Considerato in diritto).
    Nel caso di specie, Giovanni Ferrero, che si limita ad affermare,
senza  altre  specificazioni,  la   sussistenza   di   un   interesse
qualificato all'intervento, e' titolare di una situazione  soggettiva
regolata dalla norma oggetto di censura,  al  pari  delle  situazioni
soggettive dei ricorrenti nei giudizi a  quibus.  Da  tali  elementi,
tuttavia,  non  e'  possibile  desumere  un  interesse   direttamente
riconducibile all'oggetto dei giudizi  principali  e  allo  specifico
rapporto sostanziale in essi dedotto.
    4.- L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  ha
eccepito, in linea preliminare,  l'inammissibilita'  della  questione
per inesatta individuazione della disciplina applicabile.
    4.1.- Le censure, in particolare, si indirizzerebbero  contro  la
disposizione che regolamenta il trattamento retributivo del personale
diplomatico in servizio all'estero. Nel  caso  di  specie,  tuttavia,
verrebbe in rilievo  la  disciplina  del  trattamento  pensionistico,
dettata dall'art. 43 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme  sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato) e, nella  successiva  evoluzione,  dall'art.  13  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento  del
sistema previdenziale dei lavoratori  privati  e  pubblici,  a  norma
dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)  e  dall'art.  2
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema  pensionistico
obbligatorio e complementare).
    4.2.- Nelle memorie illustrative depositate in vista dell'udienza
i ricorrenti nei giudizi a quibus replicano che l'art. 43 del  d.P.R.
n. 1092 del 1973 e' norma generale, «pensata per dipendenti  pubblici
che prestano il loro servizio interamente in Italia»  e  non  per  la
peculiare posizione dei diplomatici, e soggiungono che la  previsione
richiamata comunque non  preclude  una  piu'  favorevole  valutazione
previdenziale della retribuzione di posizione per i  diplomatici  che
conseguano all'estero il diritto alla pensione.
    5.- L'eccezione e' fondata.
    5.1.- La vicenda sottoposta al vaglio del rimettente  investe  il
trattamento previdenziale del personale diplomatico che  conclude  la
carriera all'estero, sotto il peculiare profilo  della  rilevanza  ai
fini pensionistici della retribuzione di posizione.
    Il giudice a quo censura l'art. 170, primo comma, del  d.P.R.  n.
18 del 1967, che per il  personale  in  servizio  all'estero  dispone
l'attribuzione dell'indennita' o  retribuzione  di  posizione  «nella
misura minima prevista dalle disposizioni applicabili» e  assume  che
tale disciplina sia foriera di una  considerevole  sperequazione  sul
versante previdenziale.
    Lo  stesso  rimettente,  con  argomentazioni  riprese  anche  dai
ricorrenti nei giudizi principali, da' conto della  puntuale  portata
precettiva della previsione censurata, che  concerne  il  trattamento
retributivo e «ha soltanto l'effetto di limitare alla  misura  minima
il  quantum  della  retribuzione   di   posizione   fintantoche'   il
funzionario diplomatico presti servizio all'estero» (punto 13.  delle
ordinanze di rimessione).
    Il giudice a quo, peraltro,  nel  ripercorrere  l'interpretazione
propugnata dalla Corte dei conti in fase di gravame (Corte dei conti,
sezione  seconda  giurisdizionale  centrale  d'appello,  sentenza  22
febbraio 2017, n. 112),  si  premura  di  specificare  che  e'  stata
proprio  l'applicazione  della   disciplina   previdenziale   e,   in
particolare, dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, a condurre  al
rigetto  delle  pretese  pensionistiche  del  personale   diplomatico
collocato a riposo mentre era in servizio all'estero (punto 14. delle
ordinanze di rimessione).
    5.2.-  Nella  prospettiva  del  rimettente,  sarebbe  dunque   la
disciplina previdenziale, in correlazione  con  la  disciplina  delle
diverse  voci  del  trattamento  retributivo,  a  recare  il   vulnus
denunciato.
    In una controversia che attiene al trattamento  pensionistico  il
giudice a quo, per contro, censura le  sole  previsioni  in  tema  di
trattamento  retributivo,  senza  coglierne  le  implicazioni   sulla
disciplina previdenziale ratione  temporis  applicabile,  anche  alla
luce dell'evoluzione del quadro normativo e delle deduzioni svolte  a
tale riguardo dalle parti.
    Gli argomenti  addotti  dai  ricorrenti  nei  giudizi  a  quibus,
incentrati sulla specificita' del regime pensionistico del  personale
diplomatico e sul ruolo cruciale della normativa  sulla  retribuzione
di posizione, avvalorano la necessita' di individuare e censurare  la
disciplina  previdenziale,   in   connessione   con   la   disciplina
retributiva che ne costituisce il necessario presupposto.
    5.3.- L'erronea  individuazione  della  disciplina  censurata  ha
portata dirimente e implica l'inammissibilita' della  questione,  nei
termini in cui e' stata prospettata.
     

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 170, primo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   5   gennaio    1967,    n.    18    (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), sollevata, in  riferimento
all'art.  3  della  Costituzione,  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                     Silvana SCIARRA, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

                                                            Allegato:
                       Ordinanza letta all'udienza del 20 giugno 2018

                              ORDINANZA

    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale   promosso   dalla   Corte    dei    conti,    sezione
giurisdizionale regionale per il Lazio, con ordinanza del  10  maggio
2017 (reg. ord. n. 164 del 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale. del 22 novembre 2017.
    Rilevato che nel giudizio e' intervenuto ad  adiuvandum  Giovanni
Ferrero, con atto depositato il 12 dicembre 2017;
    che l'interveniente ha dedotto di essere stato collocato a riposo
- con il grado di ministro plenipotenziario - allorche' era assegnato
a una sede estera e di percepire, pertanto, al  pari  del  ricorrente
nel giudizio a quo, un trattamento previdenziale  proporzionato  alla
misura minima dell'indennita' di posizione, corrisposta al  personale
della carriera diplomatica che lavori all'estero;
    che l'interveniente fonda  l'ammissibilita'  dell'intervento  sul
presupposto di «un interesse qualificato a che la  norma  oggetto  di
censura venga dichiarata incostituzionale».
    Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte
(fra le molte, sentenza n. 77 del 2018, punto 4. del  Considerato  in
diritto), «la partecipazione al giudizio incidentale di  legittimita'
costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del  giudizio  a
quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e,  nel  caso
di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale)» e che a tale disciplina e' possibile derogare, senza
contraddire   il    carattere    incidentale    del    giudizio    di
costituzionalita', «soltanto a favore di  soggetti  terzi  che  siano
titolari di un  interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura»;
    che l'interveniente e'  titolare  di  una  situazione  soggettiva
regolata dalla norma oggetto di censura e  non  vanta,  tuttavia,  un
interesse  direttamente  riconducibile   all'oggetto   del   giudizio
principale e allo specifico rapporto sostanziale che vi e' dedotto;
    che l'intervento spiegato in giudizio da  Giovanni  Ferrero  deve
essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara  inammissibile  l'intervento  di  Giovanni  Ferrero  nel
giudizio di legittimita' costituzionale di cui al reg.  ord.  n.  164
del 2017.

                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

     

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