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mercoledì 18 luglio 2018
N. 155 ORDINANZA 20 giugno - 11 luglio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Disposizioni varie in materia di ambiente (funzioni comunali esercitate in forma associata: servizio idrico integrato) e di impiego pubblico (assunzione di personale dirigenziale con contratto a tempo indeterminato per l'attivazione della Centrale unica di risposta al NUE 112). - Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), artt. 7, comma 1; 12, comma 1, lettera b); e 51, comma 2. - (GU n.29 del 18-7-2018 )
N. 155 ORDINANZA 20 giugno - 11 luglio 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Disposizioni varie in materia di ambiente (funzioni comunali
esercitate in forma associata: servizio idrico integrato) e di
impiego pubblico (assunzione di personale dirigenziale con
contratto a tempo indeterminato per l'attivazione della Centrale
unica di risposta al NUE 112).
- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016,
n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali
contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n.
26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n.
9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n.
34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n.
3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n.
23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n.
27/2012), artt. 7, comma 1; 12, comma 1, lettera b); e 51, comma 2.
-
(GU n.29 del 18-7-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni
AMOROSO, Francesco VIGANO',
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma
1; 12, comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a
disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge
regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge
regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge
regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge
regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge
regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge
regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il
19-24 agosto 2016, depositato in cancelleria il 22 agosto 2016,
iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2016 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 2016.
Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Presidente
Giorgio Lattanzi, il quale, sentiti il Giudice relatore Giancarlo
Coraggio, l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il
Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Daniela Iuri per
la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dispone sia omessa la
relazione.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso notificato il 19-24 agosto 2016, depositato nella cancelleria
di questa Corte il successivo 22 agosto, iscritto al n. 51 del
registro ricorsi 2016, ha impugnato gli artt. 7, comma 1; 12, comma
1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma
Friuli- Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a
disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge
regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge
regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge
regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge
regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge
regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge
regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), in
riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma,
lettere e) ed s), e terzo comma, della Costituzione, nonche' agli
artt. 4, punti 1, 1-bis e 9, e 5, punti 7 e 14, della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia);
che l'art. 7, comma 1, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del
2016 ha sostituito l'art. 27 della legge della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative), ed e' impugnato nella parte in cui il novellato art.
27 prevede, al comma 1: «Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni
esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e
attivita' e con le decorrenze di seguito indicate [...] b) a
decorrere dal 1° gennaio 2017, [...] nonche' almeno due tra le
seguenti: [...] 4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
economico generale», e al successivo comma 3: «Nell'ambito di
ciascuna Unione le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono
esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti a
Comunita' montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere la
medesima soglia demografica complessiva, o, in alternativa,
avvalendosi degli uffici dell'Unione»;
che l'art. 12, comma 1, lettera b), legge reg. Friuli-Venezia
Giulia n. 10 del 2016, ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 40 legge
reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2014, che stabilisce: «Entro il
31 dicembre 2016 i Comuni facenti parte di convenzioni attuative
aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli articoli 26 e 27
possono mantenerle operative fino al conferimento all'Unione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017 adeguandone e integrandone il
contenuto. La competenza a deliberare in ordine all'aggiornamento
delle convenzioni attuative e' attribuita alle Giunte comunali»;
che la difesa dello Stato censura l'art. 7, comma 1, e l'art. 12,
comma 1, lettera b), legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016,
in quanto non hanno escluso il servizio idrico integrato dalle
funzioni comunali da esercitare in forma associata mediante
convenzione ovvero con l'avvalimento degli uffici dell'Unione, con la
conseguente cessazione delle convenzioni in corso attuative del
servizio, cosi' esorbitando dalle competenze legislative attribuite
alla Regione dallo statuto di autonomia, e contrastando con la
disciplina adottata dallo Stato nell'esercizio della potesta'
legislativa esclusiva in materia di ambiente e di tutela della
concorrenza;
che l'art. 51, comma 2, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10
del 2016, per l'attivazione della Centrale unica di risposta al
numero unico di emergenza (NUE) 112, ha previsto che l'assunzione di
personale regionale di qualifica dirigenziale, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, non rileva ai fini del rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di
personale e di limiti assunzionali;
che ad avviso della difesa dello Stato tale disposizione esula
dalla potesta' legislativa regionale e lede l'art. 117, terzo comma,
Cost., con riguardo ai principi fondamentali dettati dal legislatore
statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica,
nonche' il principio di eguaglianza e buon andamento
dell'amministrazione;
che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si e' costituita il
22 settembre 2016, deducendo l'inammissibilita' e la non fondatezza
del ricorso; e successivamente ha chiesto il rinvio della trattazione
gia' fissata all'udienza pubblica del 20 giugno 2017;
che in prossimita' dell'udienza pubblica del 20 giugno 2018 la
Regione resistente ha prospettato l'intervenuta cessazione della
materia del contendere a seguito dello ius superveniens costituito
dall'art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e
altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza
regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale, trasporti e infrastrutture), e dall'art. 11,
comma 17, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4
agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019
ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.
26);
che la difesa dello Stato, in sede di udienza pubblica,
riconosceva che erano intervenute sopravvenienze normative con
carattere satisfattivo, ma insisteva comunque nell'impugnazione non
risultando se le norme regionali avessero avuto o meno attuazione;
che in proposito l'avvocatura regionale ha precisato che le norme
impugnate non hanno avuto attuazione medio tempore.
Considerato che occorre valutare se sussistano le condizioni per
una pronuncia di cessazione della materia del contendere riguardo
all'impugnazione degli artt. 7, comma 1; 12, comma 1, lettera b); e
51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti
locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge
regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge
regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge
regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge
regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge
regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge
regionale n. 27/2012);
che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di
questa Corte «la materia del contendere cessa solo se lo ius
superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il
ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore
applicazione» (tra le molte, le sentenze n. 68 e n. 5 del 2018; nello
stesso senso, sentenze n. 33 e n. 8 del 2017);
che l'art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse
Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di
committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico
impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), ha
sostituito il comma 3 dell'art. 27 della legge della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative), prevedendo, per quanto qui rileva, che: «Nell'ambito
di ciascuna Unione [...] le funzioni nelle materie di cui al comma 1,
lettera b), possono essere esercitate in forma singola dai Comuni
turistici di cui all'articolo 13, comma 3, e dai Comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti ridotti a 5.000 se
appartenuti a Comunita' montane. I restanti Comuni esercitano le
funzioni di cui al comma 1, lettera b), avvalendosi degli uffici
dell'Unione oppure mediante convenzione in modo da raggiungere la
medesima soglia demografica richiesta per l'esercizio delle funzioni
in forma singola»;
che tale modifica normativa, di per se', non soddisferebbe la
doglianza della difesa dello Stato, in quanto non esclude il servizio
idrico integrato dall'esercizio delle relative funzioni comunali in
forma associata;
che, tuttavia, ancor prima della legge reg. Friuli-Venezia Giulia
n. 9 del 2017, richiamata dalla Regione autonoma nella memoria,
l'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle
Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alla L.R. n. 11/1988,
alla L.R. n. 18/2005, alla L.R. n. 7/2008, alla L.R. n. 9/2009, alla
L.R. n. 5/2012, alla L.R. n. 26/2014, alla L.R. n. 13/2015, alla L.R.
n. 18/2015 e alla L.R. n. 10/2016), ha apportato all'art. 27 legge
reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2014, come sostituito dall'art.
7, comma 1, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, la
seguente modifica: «al punto 4) della lettera b) del comma 1 dopo le
parole "di interesse economico generale" sono aggiunte le seguenti:
", ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle
relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani"»;
che tale ius superveniens ha espressamente previsto che tra i
servizi di interesse pubblico generale che i Comuni esercitano in
forma associata non vanno ricompresi quelli disciplinati da
specifiche normative di settore, come il servizio idrico integrato,
che e' disciplinato dalla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative
al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani);
che la novella, da ultimo indicata, pertanto, e' satisfattiva
delle doglianze prospettate dalla difesa dello Stato, ed a tal fine
e' stata adottata dal legislatore regionale come risulta dalla
relazione illustrativa al relativo disegno di legge;
che lo ius superveniens ha carattere satisfattivo anche in ordine
all'impugnazione del comma 3 del richiamato art. 27, come novellato
dall'art. 7, comma 1, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del
2016, nonche' dell'art. 12, comma 1, lettera b), di quest'ultima
legge, poiche' gli stessi sono stati censurati in quanto connessi
all'esercizio in forma associata anche delle funzioni comunali
relative al servizio idrico integrato;
che con l'abrogazione dell'art. 51, comma 2, legge reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, disposta dall'art. 11, comma
17, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto
2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai
sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26),
il legislatore regionale si e' adeguato ai rilievi governativi;
che la difesa regionale ha dedotto nell'udienza pubblica che le
norme impugnate non hanno avuto medio tempore attuazione, e cio'
trova riscontro, peraltro, nella indicazione della data del 31
dicembre 2016 - successiva all'entrata in vigore della legge
regionale n. 20 del 2016 - come termine per mantenere operative le
convenzioni in atto fino al conferimento all'Unione delle funzioni
comunali da esercitare in forma associata di cui all'art. 27 legge
reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2014, di tal che' la modifica
delle modalita' di esercizio delle suddette funzioni non coincideva
con l'entrata in vigore delle norme impugnate;
che si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia del
contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la cessazione della materia del contendere della
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 1, 12;
comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a
disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge
regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge
regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge
regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge
regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge
regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge
regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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