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mercoledì 18 luglio 2018

N. 155 ORDINANZA 20 giugno - 11 luglio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Disposizioni varie in materia di ambiente (funzioni comunali esercitate in forma associata: servizio idrico integrato) e di impiego pubblico (assunzione di personale dirigenziale con contratto a tempo indeterminato per l'attivazione della Centrale unica di risposta al NUE 112). - Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), artt. 7, comma 1; 12, comma 1, lettera b); e 51, comma 2. - (GU n.29 del 18-7-2018 )





N. 155 ORDINANZA 20 giugno - 11 luglio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Disposizioni  varie  in  materia  di  ambiente   (funzioni   comunali
  esercitate in forma associata:  servizio  idrico  integrato)  e  di
  impiego  pubblico  (assunzione  di   personale   dirigenziale   con
  contratto a tempo indeterminato per  l'attivazione  della  Centrale
  unica di risposta al NUE 112).
- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno  2016,
  n.  10  (Modifiche  a  disposizioni  concernenti  gli  enti  locali
  contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n.
  26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n.
  9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale  n.
  34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n.
  3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale  n.
  23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n.
  27/2012), artt. 7, comma 1; 12, comma 1, lettera b); e 51, comma 2.


(GU n.29 del 18-7-2018 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,   Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO',

     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7,  comma
1; 12, comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016,  n.  10  (Modifiche  a
disposizioni  concernenti  gli  enti  locali  contenute  nella  legge
regionale n. 1/2006, nella legge regionale n.  26/2014,  nella  legge
regionale n. 18/2007, nella legge regionale n.  9/2009,  nella  legge
regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015,  nella  legge
regionale n. 18/2015, nella legge regionale n.  3/2016,  nella  legge
regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007,  nella  legge
regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promosso dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  ricorso  notificato  il
19-24 agosto 2016, depositato  in  cancelleria  il  22  agosto  2016,
iscritto al n. 51  del  registro  ricorsi  2016  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2016.
    Visto   l'atto   di   costituzione   della    Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
    udito nell'udienza pubblica del  20  giugno  2018  il  Presidente
Giorgio Lattanzi, il quale, sentiti  il  Giudice  relatore  Giancarlo
Coraggio,  l'avvocato  dello  Stato  Pio  Giovanni  Marrone  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Daniela Iuri  per
la Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  dispone  sia  omessa  la
relazione.
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato il 19-24 agosto 2016, depositato nella cancelleria
di questa Corte il successivo  22  agosto,  iscritto  al  n.  51  del
registro ricorsi 2016, ha impugnato gli artt. 7, comma 1;  12,  comma
1, lettera b); e 51, comma 2,  della  legge  della  Regione  autonoma
Friuli-  Venezia  Giulia  28  giugno  2016,  n.   10   (Modifiche   a
disposizioni  concernenti  gli  enti  locali  contenute  nella  legge
regionale n. 1/2006, nella legge regionale n.  26/2014,  nella  legge
regionale n. 18/2007, nella legge regionale n.  9/2009,  nella  legge
regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015,  nella  legge
regionale n. 18/2015, nella legge regionale n.  3/2016,  nella  legge
regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007,  nella  legge
regionale  n.  2/2016  e  nella  legge  regionale  n.  27/2012),   in
riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97 e  117,  secondo  comma,
lettere e) ed s), e terzo comma,  della  Costituzione,  nonche'  agli
artt. 4, punti 1, 1-bis  e  9,  e  5,  punti  7  e  14,  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia);
    che l'art. 7, comma 1, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del
2016 ha sostituito l'art.  27  della  legge  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino  del  sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative), ed e' impugnato nella parte in cui il novellato art.
27 prevede, al comma 1: «Nell'ambito di  ciascuna  Unione,  i  Comuni
esercitano in forma associata le funzioni comunali  nelle  materie  e
attivita' e  con  le  decorrenze  di  seguito  indicate  [...]  b)  a
decorrere dal 1° gennaio  2017,  [...]  nonche'  almeno  due  tra  le
seguenti: [...] 4) organizzazione dei servizi pubblici  di  interesse
economico  generale»,  e  al  successivo  comma  3:  «Nell'ambito  di
ciascuna Unione le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono
esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione inferiore  a
15.000 abitanti, ridotti a 5.000  se  appartenenti  o  appartenuti  a
Comunita' montane, mediante convenzione, in modo  da  raggiungere  la
medesima  soglia  demografica   complessiva,   o,   in   alternativa,
avvalendosi degli uffici dell'Unione»;
    che l'art. 12, comma 1, lettera  b),  legge  reg.  Friuli-Venezia
Giulia n. 10 del 2016, ha aggiunto il comma 1-bis all'art.  40  legge
reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2014, che stabilisce: «Entro  il
31 dicembre 2016 i Comuni  facenti  parte  di  convenzioni  attuative
aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli articoli 26 e 27
possono  mantenerle  operative  fino  al  conferimento  all'Unione  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017 adeguandone e integrandone  il
contenuto. La competenza a  deliberare  in  ordine  all'aggiornamento
delle convenzioni attuative e' attribuita alle Giunte comunali»;
    che la difesa dello Stato censura l'art. 7, comma 1, e l'art. 12,
comma 1, lettera b), legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016,
in quanto non  hanno  escluso  il  servizio  idrico  integrato  dalle
funzioni  comunali  da  esercitare  in   forma   associata   mediante
convenzione ovvero con l'avvalimento degli uffici dell'Unione, con la
conseguente cessazione  delle  convenzioni  in  corso  attuative  del
servizio, cosi' esorbitando dalle competenze  legislative  attribuite
alla Regione dallo  statuto  di  autonomia,  e  contrastando  con  la
disciplina  adottata  dallo  Stato  nell'esercizio   della   potesta'
legislativa esclusiva in  materia  di  ambiente  e  di  tutela  della
concorrenza;
    che l'art. 51, comma 2, legge reg. Friuli-Venezia  Giulia  n.  10
del 2016, per l'attivazione  della  Centrale  unica  di  risposta  al
numero unico di emergenza (NUE) 112, ha previsto che l'assunzione  di
personale regionale  di  qualifica  dirigenziale,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, non rileva ai fini del  rispetto  delle
vigenti disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa  di
personale e di limiti assunzionali;
    che ad avviso della difesa dello Stato  tale  disposizione  esula
dalla potesta' legislativa regionale e lede l'art. 117, terzo  comma,
Cost., con riguardo ai principi fondamentali dettati dal  legislatore
statale nella  materia  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,
nonche'   il   principio   di   eguaglianza    e    buon    andamento
dell'amministrazione;
    che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si e' costituita il
22 settembre 2016, deducendo l'inammissibilita' e la  non  fondatezza
del ricorso; e successivamente ha chiesto il rinvio della trattazione
gia' fissata all'udienza pubblica del 20 giugno 2017;
    che in prossimita' dell'udienza pubblica del 20  giugno  2018  la
Regione resistente  ha  prospettato  l'intervenuta  cessazione  della
materia del contendere a seguito dello  ius  superveniens  costituito
dall'art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia
21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province  e
altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di  committenza
regionale,  personale  del  Comparto  unico  del   pubblico   impiego
regionale e locale, trasporti  e  infrastrutture),  e  dall'art.  11,
comma 17, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  4
agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni  2017-2019
ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre  2015,  n.
26);
    che  la  difesa  dello  Stato,  in  sede  di  udienza   pubblica,
riconosceva  che  erano  intervenute  sopravvenienze  normative   con
carattere satisfattivo, ma insisteva comunque  nell'impugnazione  non
risultando se le norme regionali avessero avuto o meno attuazione;
    che in proposito l'avvocatura regionale ha precisato che le norme
impugnate non hanno avuto attuazione medio tempore.
    Considerato che occorre valutare se sussistano le condizioni  per
una pronuncia di cessazione della  materia  del  contendere  riguardo
all'impugnazione degli artt. 7, comma 1; 12, comma 1, lettera  b);  e
51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli  enti
locali  contenute  nella  legge  regionale  n.  1/2006,  nella  legge
regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007,  nella  legge
regionale n. 9/2009, nella legge regionale n.  19/2013,  nella  legge
regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015,  nella  legge
regionale n. 3/2016, nella legge regionale n.  13/2015,  nella  legge
regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e  nella  legge
regionale n. 27/2012);
    che  secondo  l'orientamento  costante  della  giurisprudenza  di
questa Corte  «la  materia  del  contendere  cessa  solo  se  lo  ius
superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con  il
ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio  tempore
applicazione» (tra le molte, le sentenze n. 68 e n. 5 del 2018; nello
stesso senso, sentenze n. 33 e n. 8 del 2017);
    che l'art. 2 della legge della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia 21 aprile 2017, n.  9  (Funzioni  onorifiche  delle  soppresse
Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale  unica  di
committenza regionale, personale  del  Comparto  unico  del  pubblico
impiego  regionale  e  locale,  trasporti   e   infrastrutture),   ha
sostituito il comma 3 dell'art. 27 della legge della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino  del  sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative), prevedendo, per quanto qui rileva, che: «Nell'ambito
di ciascuna Unione [...] le funzioni nelle materie di cui al comma 1,
lettera b), possono essere esercitate in  forma  singola  dai  Comuni
turistici  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  e  dai  Comuni  con
popolazione  superiore  a  10.000  abitanti  ridotti   a   5.000   se
appartenuti a Comunita' montane.  I  restanti  Comuni  esercitano  le
funzioni di cui al comma 1,  lettera  b),  avvalendosi  degli  uffici
dell'Unione oppure mediante convenzione in  modo  da  raggiungere  la
medesima soglia demografica richiesta per l'esercizio delle  funzioni
in forma singola»;
    che tale modifica normativa, di per  se',  non  soddisferebbe  la
doglianza della difesa dello Stato, in quanto non esclude il servizio
idrico integrato dall'esercizio delle relative funzioni  comunali  in
forma associata;
    che, tuttavia, ancor prima della legge reg. Friuli-Venezia Giulia
n. 9 del 2017,  richiamata  dalla  Regione  autonoma  nella  memoria,
l'art. 23, comma 1, lettera a), della legge  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre  2016,  n.  20  (Soppressione  delle
Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alla L.R. n.  11/1988,
alla L.R. n. 18/2005, alla L.R. n. 7/2008, alla L.R. n. 9/2009,  alla
L.R. n. 5/2012, alla L.R. n. 26/2014, alla L.R. n. 13/2015, alla L.R.
n. 18/2015 e alla L.R. n. 10/2016), ha apportato  all'art.  27  legge
reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2014, come sostituito  dall'art.
7, comma 1, legge reg. Friuli-Venezia  Giulia  n.  10  del  2016,  la
seguente modifica: «al punto 4) della lettera b) del comma 1 dopo  le
parole "di interesse economico generale" sono aggiunte  le  seguenti:
", ferme restando le  discipline  di  settore,  ivi  comprese  quelle
relative al servizio idrico  integrato  e  al  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani"»;
    che tale ius superveniens ha espressamente  previsto  che  tra  i
servizi di interesse pubblico generale che  i  Comuni  esercitano  in
forma  associata  non  vanno  ricompresi   quelli   disciplinati   da
specifiche normative di settore, come il servizio  idrico  integrato,
che e' disciplinato dalla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle  funzioni  relative
al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata  dei
rifiuti urbani);
    che la novella, da ultimo  indicata,  pertanto,  e'  satisfattiva
delle doglianze prospettate dalla difesa dello Stato, ed a  tal  fine
e' stata  adottata  dal  legislatore  regionale  come  risulta  dalla
relazione illustrativa al relativo disegno di legge;
    che lo ius superveniens ha carattere satisfattivo anche in ordine
all'impugnazione del comma 3 del richiamato art. 27,  come  novellato
dall'art. 7, comma 1, legge reg.  Friuli-Venezia  Giulia  n.  10  del
2016, nonche' dell'art. 12, comma  1,  lettera  b),  di  quest'ultima
legge, poiche' gli stessi sono stati  censurati  in  quanto  connessi
all'esercizio  in  forma  associata  anche  delle  funzioni  comunali
relative al servizio idrico integrato;
    che  con  l'abrogazione  dell'art.  51,  comma  2,   legge   reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, disposta  dall'art.  11,  comma
17, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto
2017, n. 31 (Assestamento del bilancio  per  gli  anni  2017-2019  ai
sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26),
il legislatore regionale si e' adeguato ai rilievi governativi;
    che la difesa regionale ha dedotto nell'udienza pubblica  che  le
norme impugnate non hanno avuto  medio  tempore  attuazione,  e  cio'
trova riscontro,  peraltro,  nella  indicazione  della  data  del  31
dicembre  2016  -  successiva  all'entrata  in  vigore  della   legge
regionale n. 20 del 2016 - come termine per  mantenere  operative  le
convenzioni in atto fino al conferimento  all'Unione  delle  funzioni
comunali da esercitare in forma associata di cui  all'art.  27  legge
reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2014, di tal  che'  la  modifica
delle modalita' di esercizio delle suddette funzioni  non  coincideva
con l'entrata in vigore delle norme impugnate;
    che si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia  del
contendere.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara  la  cessazione  della  materia  del  contendere   della
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 1,  12;
comma 1, lettera b);  e  51,  comma  2,  della  legge  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016,  n.  10  (Modifiche  a
disposizioni  concernenti  gli  enti  locali  contenute  nella  legge
regionale n. 1/2006, nella legge regionale n.  26/2014,  nella  legge
regionale n. 18/2007, nella legge regionale n.  9/2009,  nella  legge
regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015,  nella  legge
regionale n. 18/2015, nella legge regionale n.  3/2016,  nella  legge
regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007,  nella  legge
regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


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