Consiglio di Stato
2018: “..Il sig. -OMISSIS-, assistente della Polizia penitenziaria,
ha radicato giudizio avanti il T.a.r. per la Toscana avverso l’atto
prot. n. 0141313 del 26 aprile 2016 con cui l’Amministrazione ha
respinto la sua istanza di trasferimento ex lege n. 104 del 1992
dalla Casa circondariale di xxx (xxx) a quella di xxx (xxx)...”
Pubblicato il
04/04/2018
N.
02100/2018REG.PROV.COLL.
N. 03518/2017
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di
Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 3518 del 2017, proposto da -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente
Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Emilia, 81;
contro
Ministero della
Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del
T.a.r. per la Toscana, Sezione I n. 494 del 31 marzo 2017, resa tra
le parti, concernente silenzio su istanza di accesso in relazione a
ricorso avverso diniego di trasferimento ex lege n. 104 del 1992.
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 29 marzo 2018 il consigliere Luca
Lamberti e udito per la parte ricorrente l’avvocato Stefano Monti
su delega dell’avv. Parente, mentre nessuno è comparso per parte
resistente;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig.
-OMISSIS-, assistente della Polizia penitenziaria, ha radicato
giudizio avanti il T.a.r. per la Toscana avverso l’atto prot. n.
0141313 del 26 aprile 2016 con cui l’Amministrazione ha respinto la
sua istanza di trasferimento ex lege n. 104 del 1992 dalla Casa
circondariale di xxx (xxx) a quella di xxx (xxx).
1.1. Il ricorso è
stato allibrato al n.r.g. 2016/01044.
2. Costituitasi
l’Amministrazione, l’istanza cautelare è stata rigettata per
difetto di fumus con ordinanza n. 440 del 9 settembre 2016, non
impugnata.
3. Il ricorrente,
quindi, ha dapprima rivolto all’Amministrazione, in via
stragiudiziale, istanza di accesso agli atti in data 20 ottobre 2016
seguita da sollecito in data 23 novembre 2016; in seguito, stante la
perdurante inerzia serbata dal Ministero, ha svolto istanza di
accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., spedita per la
notifica in data 6 dicembre 2016 e depositata il successivo 13
dicembre 2016.
4. Con la sentenza
in questa sede impugnata, tuttavia, il Tribunale ha dichiarato
l’istanza inammissibile in quanto, ad avviso dei Giudici di prime
cure, formulata con atto non notificato.
5. Il ricorrente ha
interposto appello, sostenendo:
a) che l’istanza
in questione sia stata debitamente notificata e che, in proposito,
l’Amministrazione abbia svolto difese;
b) che sia errato il
ricorso alla sentenza, prevedendo il codice la mera ordinanza;
c) che sia parimenti
errato il regolamento delle spese di lite.
6. Il ricorrente ha,
altresì, precisato che, con nota del 13 dicembre 2016 (ribadita in
data 9 gennaio 2017), ossia nelle more della notificazione
dell’istanza ma comunque prima della camera di consiglio del 22
marzo 2017 in cui il Tribunale ha introitato l’affare per la
decisione, l’accesso è stato alfine consentito.
7. Si è costituita
l’Amministrazione, che ha depositato gli atti già prodotti in
primo grado.
8. Il ricorso,
trattato alla camera di consiglio del 29 marzo 2018, merita
accoglimento.
9. Con riferimento
ai motivi di appello articolati dal ricorrente, il Collegio rileva
quanto segue.
a) Contrariamente a
quanto asserito dal Tribunale, l’istanza ex art. 116, comma 2,
c.p.a. risulta debitamente notificata all’Amministrazione, come
evincibile per tabulas dagli atti del giudizio: palesemente errata,
pertanto, si presenta la sentenza impugnata.
b) E’, tuttavia,
irrilevante la forma dell’atto: se è vero, infatti, che per la
definizione dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è prevista
l’adozione di una mera ordinanza, è altrettanto vero che, di per
sé, l’erronea veste di sentenza non danneggia il ricorrente.
c) Il regolamento
delle spese di lite è errato in conseguenza dell’errata
impostazione della sentenza, tutta fondata su un presupposto di fatto
(la mancata notificazione dell’istanza) smentito per tabulas dagli
atti di cui disponevano i Giudici di prime cure.
10. L’appello,
pertanto, merita accoglimento quanto ai motivi sub a) e c) e,
conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata;
tuttavia, posto che consta che l’Amministrazione abbia, nelle more,
soddisfatto le istanze ostensive del ricorrente, l’istanza di
accesso svolta in primo grado deve essere contestualmente dichiarata
improcedibile.
11. Il Collegio,
peraltro, precisa che il giudizio radicato avanti il T.a.r. per la
Toscana ed allibrato al n.r.g. 2016/01044, nell’ambito del quale è
stato avanzato l’incidente ostensivo in questa sede trattato, è
tuttora pendente e, pertanto, deve essere proseguito e definito nel
merito.
12. La natura lato
sensu incidentale del presente giudizio, il peculiare andamento del
processo in primo grado e la parziale novità delle questioni di
fatto giustificano la compensazione delle spese del doppio grado,
ferma restando la statuizione finale che il Tribunale assumerà, sul
punto, a conclusione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie
ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, dichiara contestualmente improcedibile
l’istanza di accesso formulata in primo grado.
Spese del doppio
grado compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, d.lgs.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Vito Poli,
Presidente
Leonardo
Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia,
Consigliere
Luca Lamberti,
Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico,
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Luca Lamberti
Vito Poli
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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