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venerdì 7 settembre 2018

Corte dei Conti 2018:”..Con atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha adito questa Corte per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 267 del 2.10.2013, con il quale il Ministero della difesa ha rettificato, con riferimento alla decorrenza effettiva del trattamento pensionistico, il provvedimento n. 221 del 3.7.2012; e l’annullamento, previsa sospensiva, della nota-provvedimento n. 3402 del 29.1.2014 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanza ha chiesto in ripetizione la somma di € 10.830,00 comunicando la ritenuta cautelativa di 100,00 euro al mese a decorrere dal rateo pensionistico di marzo 2014...” SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CALABRIA SENTENZA 38 2018 PENSIONI 23/03/2018


Corte dei Conti 2018:”..Con atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha adito questa Corte per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 267 del 2.10.2013, con il quale il Ministero della difesa ha rettificato, con riferimento alla decorrenza effettiva del trattamento pensionistico, il provvedimento n. 221 del 3.7.2012;  e l’annullamento, previsa sospensiva,  della nota-provvedimento n. 3402 del 29.1.2014 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanza  ha chiesto in ripetizione la somma di € 10.830,00 comunicando la ritenuta cautelativa di  100,00 euro al mese a decorrere dal rateo pensionistico di marzo 2014...”


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA  SENTENZA 38 2018 PENSIONI 23/03/2018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la regione Calabria

Il Giudice Unico delle Pensioni

Ha emesso la seguente:

sentenza ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 38/2018

Sul ricorso in materia di pensioni militari , iscritto al n. 20352 del registro di segreteria,  proposto da xxx

(c.f. Omissis)  ed ivi residente in v. Omissis, elettivamente domiciliato in v. Grazioli Lante 16 presso e nello studio legale dell’avv. Domenico Bonaiuti che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Paolo Bonaiuti, avverso il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e Finanza

FATTO

Con atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha adito questa Corte per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 267 del 2.10.2013, con il quale il Ministero della difesa ha rettificato, con riferimento alla decorrenza effettiva del trattamento pensionistico, il provvedimento n. 221 del 3.7.2012;  e l’annullamento, previsa sospensiva,  della nota-provvedimento n. 3402 del 29.1.2014 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanza  ha chiesto in ripetizione la somma di € 10.830,00 comunicando la ritenuta cautelativa di  100,00 euro al mese a decorrere dal rateo pensionistico di marzo 2014.

Dall'esame degli atti di causa è dato evincere che questa Corte dei conti, con la sentenza n. 85/2012 ha riconosciuto all’odierno ricorrente la pensione di 7^ categoria dalla domanda di scadenza dell’assegno rinnovabile e della 6^ categoria dalla domanda di aggravamento (2002) salvo quanto già fruito a titolo di indennità una tantum e di pensione di 8^, e nei limiti della prescrizione quinquennale, per come si evince dal dispositivo della suddetta decisione.

Il Ministero della Difesa in esecuzione della pronuncia testè richiamata, ha emesso il decreto n. 221 del 3.7.2012 concessivo del trattamento privilegiato di 7^ categoria dal 19.7.1998 al 28.2.2002 e di 6^ categoria dall’1.3.2002 a vita.

Per errore, tuttavia, riconosceva ed erogava  i ratei dichiarati prescritti dalla  sentenza n. 85/2012 di questa Corte dei conti.

Con il provvedimento impugnato, preso atto della mancata applicazione della prescrizione, il Ministero della Difesa per rettifica del decreto n. 221, riconosceva al R.  esattamente quanto disposto dalla pronuncia della Corte dei conti; e con la nota n. 3402,  il Ministero dell’Economia e Finanza accertava l’indebita erogazione di € 10.830,00 che chiedeva in ripetizione.

All’esito dell’udienza camera del   22.9.2014  questo giudice, non ritenendo sussistenti  entrambi i presupposti normativi , respingeva l’istanza cautelare.

Veniva fissata alla data dell’ 11.2.2015 l’udienza per la discussione del merito del ricorso.

Con istanza del 19.11.2014, i difensori del ricorrente formulavano istanza di rinvio rilevando che  la sentenza n. 85/2012 era stata impugnata proprio sotto il profilo della decorrenza della prescrizione e che il giudizio d’appello pendeva al n. 44259 /III Sez Centrale d’appello. La difesa istante s’impegnava, invero, a comunicare lo stato del citato giudizio in appello non appena sarebbe prevenuta la data della fissazione d’udienza da parte della Sezione adita.

Il giudice, ritenuto opportuno attendere la decisione del gravame proprio sulla decorrenza della prescrizione, rinviava la causa a nuovo ruolo.

Nonostante nessuna comunicazione da parte della difesa sia  pervenuta in segreteria, si è provveduto a fissare l’odierna udienza

DIRITTO

La questione posta all’esame del Collegio riguarda esclusivamente la ripetibilità delle maggiori somme erroneamente erogate dall’Istituto previdenziale in esecuzione della sentenza n. 85/2012.

Ebbene,  la legittimità dei provvedimenti di recupero,  sotto il profilo della irripetibilità delle somme indebitamente erogate,  costituisce un argomento sovente trattato nei giudizi pensionistici  e vede il contrapporsi di diversi e fondamentali interessi quali l’esigenza della pubblica amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte e la tutela dell’affidamento che s’ingenera nel pensionato con un comportamento proveniente dalla stessa  p.a., e quindi la tutela  della buona fede.

A contemperare tale contrasto è intervenuto innanzitutto  il legislatore, seppure per ipotesi limitate e circoscritte,  con la disposizione contenuta nell’art. 206 del T.U. n. 1092/1973, secondo la quale: “nei casi in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità risultate non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato”.

La suddetta disposizione   è stata oggetto di  interpretazione autentica  ed il legislatore, con l’art. 3 della l. 428/85, ha interpretato detta disposizione estendendo la portata dell’art. 206  anche alle ipotesi in cui,  verificandosi le condizioni stabilite dall’art. 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

L’art. 206, dunque,  riguarda tutti gli indebiti conseguenti a revoca o modifica nei casi disciplinati dai precedenti art. 203,204,205 del T.U. 1093/73.

Ritiene questo giudice che la fattispecie all’esame rientra nell’ipotesi contemplata dall’art. 204 del d.p.r. 1092/1973 poiché il Ministero  ha rettificato un provvedimento definitivo su un trattamento di quiescenza  in ragione di un errore  commesso sulla decorrenza del trattamento stesso.

In ogni caso, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale,  la irripetibilità delle somme indebitamente erogate, configura un principio generale e quindi  valido per tutte le fattispecie  di indebito pensionistico non disciplinate da norme specifiche, e purché in presenza di taluni presupposti tra i quali l’assenza di dolo  nella condotta del pensionato.

E’ indubbio che, nella fattispecie in esame,  il ricorrente non ha agito con dolo, né l’amministrazione convenuta ha contestato alcun nesso causale tra la condotta del R.  e la corresponsione della somma indebita.

Tanto premesso, deve essere accolto il ricorso e per l’effetto deve essere dichiarata l’irripetibilità delle somme indebite erogate con il provvedimento n.221 del 3.7.2012.

Per l’effetto, si ordina all’Amministrazione previdenziale la restituzione di quanto sin ora trattenuto; alle somme restituende dovranno essere aggiunti gli emolumenti accessori nelle modalità indicate dalle SS.RR. e quindi come maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

la  Corte  dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,  il Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando,

Accoglie

il ricorso proposto dal R. S. A. e per l’effetto dichiara l’irripetibilità della  somma indebitamente corrisposta al ricorrente. Ordina al Ministero dell’Economia e Finanze la restituzione di quanto già ripetuto maggiorato degli interessi e della rivalutazione.

Condanna il Ministero della Difesa  al rimborso delle spese legali in favore del ricorrente che liquida in € 500,00 ( cinquecento/00).

Così  deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del  22 marzo 2018.

Il giudice

Ida Contino



Depositato in Segreteria il 22/03/2018



Il  Responsabile della Segreteria Pensioni

                                                       f.to Dott.ssa Francesca Deni

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