MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 luglio 2018
Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze
individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di
notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni
connesse e di violazioni del codice della strada. (18A05817)
(GU n.208 del 7-9-2018)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: «Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio», come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58: «Attuazione della direttiva
2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato
interno dei servizi postali della Comunita'» (di seguito «decreto
legislativo n. 261/1999»);
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: «Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale
e' stata disposta la soppressione dell'Agenzia di regolamentazione
del settore postale e il trasferimento delle funzioni e delle
inerenti risorse finanziarie e strumentali all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni (di seguito «l'Autorita'»);
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
20 aprile 2000: «Contributi per le licenze individuali e per le
autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi
postali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera n. 129/15/CONS dell'11 marzo 2015 dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni con la quale e' stato approvato
il «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al
pubblico dei servizi postali» riportato nell'allegato A di detta
delibera, pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 23 marzo 2015 (di
seguito «Regolamento generale»);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29
luglio 2015 concernente il «Disciplinare delle procedure per il
rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi
postali»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e in particolare l'art. 1,
comma 57, lettera b) che ha disposto a decorrere dal 10 settembre
2017 l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261/1999
che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale Poste
Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti
giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 e delle violazioni del
codice della strada di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», ed in particolare l'art. 201;
Visto l'art. 1, commi 56 e 57, della legge 4 agosto 2017, n. 205
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la delibera n. 77/18/CONS dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni del 20 febbraio 2018 con la quale e' stato
approvato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per
svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti
giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890)
e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)» (di seguito «Regolamento»);
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito
«Ministero») e' competente al rilascio dei titoli abilitativi in
materia di servizi postali ed a disciplinarne le relative procedure;
Decreta:
Art. 1
Procedura di rilascio delle licenza individuale speciale
1. Le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera
AGCOM 77/18/CONS con la quale e' stato approvato il «Regolamento in
materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di
notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni
connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice
della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285)» - di seguito «Regolamento» - sono classificate nelle seguenti
tipologie:
A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e
delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e
delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale;
B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice
della strada, in ambito nazionale;
B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice
della strada, in ambito regionale.
2. Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1 sono
presentate alla Divisione VI - servizi postali - della Direzione
generale per i servizi di comunicazione elettronica di
radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo div.06.pec@mise.gov.it - in
base agli appositi modelli disponibili sul sito internet
ministeriale.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o
per il rifiuto della stessa e' di quarantacinque giorni, decorrenti
dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.
4. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al
comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dal
Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta comporta la rinuncia alla domanda.
5. L'offerta del servizio non puo' essere avviata prima del
rilascio della licenza individuale speciale.
6. Il rilascio della licenza individuale speciale e' soggetto al
pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per
l'istruttoria e di un contributo, da versare entro trenta giorni dal
ricevimento del provvedimento, dovuto per verifiche e controlli sulla
permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al primo
anno di decorrenza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n.
261/1999.
Art. 2
Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale
1. I requisiti e le situazioni ostative per il rilascio della
licenza individuale speciale sono previsti dall'art. 5 del
Regolamento generale in materia di titoli abilitativi (di cui alla
delibera n. 129/15/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dell'11 marzo 2015) e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del
Regolamento.
2. La licenza speciale puo' essere rilasciata anche all'operatore
capogruppo per il servizio di notificazione svolto in modo
continuativo e stabile con il medesimo segno distintivo e con
un'organizzazione unitaria di piu' operatori postali che siano
titolari di licenza individuale rilasciata in base al Regolamento
generale.
Al momento della presentazione della domanda l'operatore capogruppo
indica gli operatori postali, titolari di licenza individuale, che
compongono l'organizzazione unitaria, incluse le sedi mandatarie, e
presenta la documentazione di natura contrattuale richiesta dall'art.
5, comma 4, del Regolamento per comprovare l'unitarieta' di tale
organizzazione.
L'operatore capogruppo titolare della licenza individuale speciale
comunica ogni variazione dell'organizzazione unitaria fornendo gli
estremi degli operatori che entrano a far parte della rete e di
quelli che ne escono.
3. I soggetti che intendono presentare la domanda devono inoltre
provare il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, a titolo di
rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativo
al primo anno dal quale decorre la licenza speciale;
b) fornire, con riferimento all'attivita' di notifica per la
quale si chiede il rilascio della licenza, le informazioni di cui
all'art. 5, commi 8 e 9, del Regolamento generale di cui alla
delibera 129/15/CONS e trasmettere i segni distintivi (marchio e
logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio;
c) affidabilita'.
1 - Per la licenza del tipo A1 tale requisito si attesta tramite
fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un
importo pari ad euro 100.000,00 rilasciata da banche, societa'
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa' di revisione.
2 - Per la licenza del tipo A2 tale requisito si attesta tramite la
fideiussione di cui al punto 1, per un importo pari ad euro 20.000,00
con il limite di euro 100.000,00 ove sia chiesto il rilascio di piu'
licenze a livello regionale.
3 - Per la licenza del tipo A1 occorre la presentazione di bilanci
depositati nel registro delle imprese ovvero, per i soggetti non
obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il
suddetto registro, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, sul fatturato globale
d'impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui ammontare non
risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 1.000.000,00.
4 - Per la licenza del tipo A2 occorre la presentazione di bilanci
di cui al punto 3, ovvero, la dichiarazione sul fatturato globale
d'impresa il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima
stabilita in euro 200.000,00.
5 - Per le licenze di tipo A1 e A2 occorre una dichiarazione
relativa alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del decreto
legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti:
a) l'assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art. 30,
comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito
«Codice degli appalti»);
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuita' aziendale, o di non avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'art. 110 del Codice degli appalti;
c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo
all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto,
previste dalla lettera l), del medesimo art. 80, comma 5, del Codice
degli appalti;
d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio
precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della
licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di
esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarita'
contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.
6 - Per la licenza del tipo B1 il richiedente attesta unicamente il
requisito indicato dalla lettera c), punto 3.
7 - Per la licenza del tipo B2 il richiedente attesta unicamente il
requisito indicato dalla lettera c), punto 4.
8 - Con specifico riferimento al procedimento di notifica a mezzo
posta, tutti i richiedenti la licenza speciale sono tenuti a
dimostrare, comunque entro e non oltre un anno dal rilascio della
licenza, il possesso delle certificazioni di qualita' ISO 9001 e ISO
27001, anche in modalita' multisito ove ne ricorrano le condizioni ai
sensi della specifica normativa tecnica;
d) professionalita'.
Per tutte le tipologie di licenza speciale deve essere dimostrata
con la produzione di dati di bilancio del biennio precedente da cui
risulti l'attivita' svolta nel settore postale relativa ad invii
certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non
inferiore al 10% del biennio; ovvero, l'attivita' svolta attraverso
messi notificatori comprovata da almeno tre attestazioni positive
qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale
nel biennio. Per attestazioni qualificate si intendono quelle
relative ad affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti
locali, compagnie di servizi di pubblica utilita' e, piu' in
generale, grandi utenti;
e) onorabilita'.
1 - Per tutte le tipologie di licenza speciale i richiedenti
forniscono le seguenti dichiarazioni previste dall'art. 8 del
Regolamento e richiamate anche nel presente disciplinare:
non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel
triennio anteriore alla data della domanda per il rilascio della
licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
risiedono;
non aver subito, nel triennio anteriore alla domanda,
l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione;
aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
non aver commesso una grave negligenza nell'esecuzione delle
prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel triennio
anteriore alla data della domanda;
non versare in stato di interdizione legale o di interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese ovvero di incapacita' a contrarre con le pubbliche
amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di
durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
non essere stato e non essere sottoposto a misure di prevenzione
personale o reale, anche in forza di un provvedimento non ancora
definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi
dell'art. 178 c.p.;
essere in regola con il pagamento, ove dovuto, dei contributi
alle spese di funzionamento dell'Autorita'; al finanziamento del
costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999; alle spese per
l'istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all'art. 15, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 261/1999.
2 - I richiedenti forniscono apposita documentazione attestante
l'adozione di una struttura amministrativa che espleti il controllo
di conformita' delle attivita' aziendali a disposizioni normative
applicabili all'impresa ovvero di un modello organizzativo ai sensi
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 3
Obblighi
1. I soggetti titolari di licenza individuale speciale sono tenuti
al rispetto degli obblighi connessi al rilascio della licenza
individuale di cui all'art. 6 del Regolamento generale e di quelli in
materia di personale dipendente e di qualita' del servizio previsti
dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
2. Ogni variazione delle informazioni di cui all'art. 5, commi 8 e
9, del Regolamento generale e di cui all'art. 2, comma 6, del
Disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico
del 29 luglio 2015 che sia intervenuta successivamente al rilascio
della licenza speciale, e' comunicata al Ministero entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione. Il Ministero, entro i successivi
trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza.
Art. 4
Validita' della licenza speciale, modalita' di rinnovo
e cessione a terzi
1. La licenza speciale, sia in ambito nazionale che regionale, ha
una validita' non superiore a sei anni, ed e' rinnovabile previa
richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.
2. La licenza speciale non puo' essere ceduta a terzi senza il
previo consenso del Ministero. Il soggetto interessato al subentro
deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei
documenti di cui al precedente art. 2 e presentare la relativa
documentazione.
Art. 5
Procedure di diffida, sospensione
e revoca della licenza
1. Qualora l'Autorita', ai sensi dell'art. 11 del Regolamento,
accerti nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi
di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento stesso, il Ministero,
previa richiesta dell'Autorita' stessa, diffida il licenziatario dal
violare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo che un'ulteriore
violazione integrera' i presupposti della sospensione e della revoca.
2. Le violazioni degli obblighi di cui al comma 1 comportano la
sospensione o la revoca della licenza ove risultino accertate con
provvedimento sanzionatorio dell'Autorita' o con atto di
contestazione qualora il destinatario si sia avvalso dell'istituto
del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).
3. Il Ministero, su proposta dell'Autorita', dispone:
a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni in caso di
violazione per tre volte, nell'arco di tre anni, degli obblighi di
frequenza al corso di formazione nonche' di quelli di realizzazione
del piano di gestione digitale del procedimento di notificazione e di
realizzazione del programma per l'associazione dei codici relativi a
tutti gli invii raccomandati, di cui rispettivamente agli articoli 9,
comma 1, lettera c), e 10, comma 1, lettere e) e g), del Regolamento;
b) la revoca della licenza in caso di violazione per tre volte,
nell'arco di tre anni, degli obblighi di sottoscrivere esclusivamente
contratti di lavoro subordinato e di impiegare un numero di
dipendenti non inferiore ai limiti previsti, di cui all'art. 9, comma
1, lettere a) e b), del Regolamento. La revoca e' parimenti disposta
per le violazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), c),
d), f) ed h) del Regolamento, relative rispettivamente alla carta di
servizi; agli obiettivi di qualita'; alla sicurezza nella gestione
dei dati; ai locali per le lavorazioni degli invii postali; alla
garanzia di tracciabilita' dell'invio ed alla realizzazione e
gestione di un adeguato numero di punti di giacenza o modalita'
alternative per la consegna degli invii inesitati al destinatario.
4. Il Ministero, previa proposta dell'Autorita', avvia il
procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e
delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241.
5. Il termine per l'adozione del procedimento di sospensione o
revoca e' di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della
comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario puo'
presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso
inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
Art. 6
Decadenza dalla licenza speciale
1. Il Ministero, su proposta dell'Autorita', dispone la decadenza
dalla licenza speciale quando venga meno uno dei requisiti previsti
dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento.
2. La decadenza dalla licenza speciale e' disposta dal Ministero
nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al
procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche a
seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di cui
all'art. 14, comma 1, del Regolamento.
3. La decadenza e' disposta dal Ministero nei casi di mancata
richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente art. 4,
comma 1.
4. Il termine per l'adozione del procedimento di decadenza e' di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione
di avvio del procedimento. Il licenziatario puo' presentare memorie
scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale
termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
5. Nel caso di decadenza dalla licenza i contributi versati ai
sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999
rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 7
Contributi
1. Il titolare di licenza speciale e' tenuto, ai sensi dell'art. 15
del decreto legislativo n. 261/1999, al pagamento del contributo a
titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero per
l'istruttoria per il rilascio della licenza individuale ed a quello
annuale per l'attivita' di controllo e verifica sulla permanenza dei
requisiti richiesti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2018
Il Ministro: Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 707
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venerdì 7 settembre 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 luglio 2018 Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada. (18A05817) (GU n.208 del 7-9-2018)
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