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venerdì 7 settembre 2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 luglio 2018 Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada. (18A05817) (GU n.208 del 7-9-2018)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 luglio 2018
Disciplinare  delle  procedure  per   il   rilascio   delle   licenze
individuali  speciali  per  l'offerta  al  pubblico  dei  servizi  di
notificazione a  mezzo  posta  di  atti  giudiziari  e  comunicazioni
connesse e di violazioni del codice della strada. (18A05817)
(GU n.208 del 7-9-2018)



                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261:  «Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni  per  lo  sviluppo
del  mercato  interno  dei  servizi  postali  comunitari  e  per   il
miglioramento della  qualita'  del  servizio»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58: «Attuazione della direttiva
2008/6/CE, per quanto riguarda il  pieno  completamento  del  mercato
interno dei servizi postali della  Comunita'»  (di  seguito  «decreto
legislativo n. 261/1999»);
  Visto il decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201:  «Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici», convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale
e' stata disposta la soppressione  dell'Agenzia  di  regolamentazione
del settore  postale  e  il  trasferimento  delle  funzioni  e  delle
inerenti risorse  finanziarie  e  strumentali  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni (di seguito «l'Autorita'»);
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di  concerto  con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
20 aprile 2000: «Contributi per  le  licenze  individuali  e  per  le
autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi
postali» e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la delibera n. 129/15/CONS dell'11 marzo 2015  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni con la quale e'  stato  approvato
il «Regolamento in materia di titoli  abilitativi  per  l'offerta  al
pubblico dei servizi postali»  riportato  nell'allegato  A  di  detta
delibera, pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 23 marzo 2015 (di
seguito «Regolamento generale»);
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  29
luglio 2015 concernente  il  «Disciplinare  delle  procedure  per  il
rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi
postali»;
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e  in  particolare  l'art.  1,
comma 57, lettera b) che ha disposto a  decorrere  dal  10  settembre
2017 l'abrogazione dell'art. 4 del decreto  legislativo  n.  261/1999
che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale  Poste
Italiane S.p.a. i servizi  di  notifica  a  mezzo  posta  degli  atti
giudiziari di cui alla legge  n.  890/1982  e  delle  violazioni  del
codice della strada di cui all'art. 201 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285;
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni  di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di atti giudiziari»;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», ed in particolare l'art. 201;
  Visto l'art. 1, commi 56 e 57, della legge 4 agosto  2017,  n.  205
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
  Vista la delibera n.  77/18/CONS  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni del 20  febbraio  2018  con  la  quale  e'  stato
approvato il «Regolamento in materia di rilascio  delle  licenze  per
svolgere  il  servizio  di  notificazione  a  mezzo  posta  di   atti
giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.  890)
e di violazioni  del  codice  della  strada  (art.  201  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)» (di seguito «Regolamento»);
  Considerato che il Ministero dello sviluppo economico  (di  seguito
«Ministero») e' competente al  rilascio  dei  titoli  abilitativi  in
materia di servizi postali ed a disciplinarne le relative procedure;

                              Decreta:

                               Art. 1


      Procedura di rilascio delle licenza individuale speciale

  1. Le licenze  individuali  speciali  disciplinate  dalla  delibera
AGCOM 77/18/CONS con la quale e' stato approvato il  «Regolamento  in
materia di  rilascio  delle  licenze  per  svolgere  il  servizio  di
notificazione a  mezzo  posta  di  atti  giudiziari  e  comunicazioni
connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del  codice
della strada (art. 201 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285)» - di seguito «Regolamento» - sono classificate  nelle  seguenti
tipologie:
    A1 per la notificazione a mezzo posta  degli  atti  giudiziari  e
delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
    A2 per la notificazione a mezzo posta  degli  atti  giudiziari  e
delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale;
    B1 per la notificazione a mezzo posta di  violazioni  del  codice
della strada, in ambito nazionale;
    B2 per la notificazione a mezzo posta di  violazioni  del  codice
della strada, in ambito regionale.
  2. Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1  sono
presentate alla Divisione VI -  servizi  postali  -  della  Direzione
generale   per   i   servizi   di   comunicazione   elettronica    di
radiodiffusione e postali  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
tramite raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  tramite  posta
elettronica certificata  all'indirizzo  div.06.pec@mise.gov.it  -  in
base  agli   appositi   modelli   disponibili   sul   sito   internet
ministeriale.
  3. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale  o
per il rifiuto della stessa e' di quarantacinque  giorni,  decorrenti
dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.
  4. Qualora la domanda non risulti completa, il termine  di  cui  al
comma 2 resta sospeso fino al ricevimento  di  quanto  richiesto  dal
Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni  dal  ricevimento
della richiesta comporta la rinuncia alla domanda.
  5. L'offerta  del  servizio  non  puo'  essere  avviata  prima  del
rilascio della licenza individuale speciale.
  6. Il rilascio della licenza individuale speciale  e'  soggetto  al
pagamento  di  un  contributo  a  titolo  di   rimborso   spese   per
l'istruttoria e di un contributo, da versare entro trenta giorni  dal
ricevimento del provvedimento, dovuto per verifiche e controlli sulla
permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al  primo
anno di decorrenza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo  n.
261/1999.
                               Art. 2


    Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale

  1. I requisiti e le  situazioni  ostative  per  il  rilascio  della
licenza  individuale  speciale  sono   previsti   dall'art.   5   del
Regolamento generale in materia di titoli abilitativi  (di  cui  alla
delibera  n.  129/15/CONS  dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
comunicazioni dell'11 marzo 2015) e dagli articoli 5, 6, 7  e  8  del
Regolamento.
  2. La licenza speciale puo' essere rilasciata  anche  all'operatore
capogruppo  per  il  servizio  di  notificazione   svolto   in   modo
continuativo e  stabile  con  il  medesimo  segno  distintivo  e  con
un'organizzazione  unitaria  di  piu'  operatori  postali  che  siano
titolari di licenza individuale rilasciata  in  base  al  Regolamento
generale.
  Al momento della presentazione della domanda l'operatore capogruppo
indica gli operatori postali, titolari di  licenza  individuale,  che
compongono l'organizzazione unitaria, incluse le sedi  mandatarie,  e
presenta la documentazione di natura contrattuale richiesta dall'art.
5, comma 4, del Regolamento  per  comprovare  l'unitarieta'  di  tale
organizzazione.
  L'operatore capogruppo titolare della licenza individuale  speciale
comunica ogni variazione dell'organizzazione  unitaria  fornendo  gli
estremi degli operatori che entrano a  far  parte  della  rete  e  di
quelli che ne escono.
  3. I soggetti che intendono presentare la  domanda  devono  inoltre
provare il possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere in regola con il  pagamento  dei  contributi,  previsti
dall'art. 15  del  decreto  legislativo  n.  261/1999,  a  titolo  di
rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativo
al primo anno dal quale decorre la licenza speciale;
    b) fornire, con riferimento  all'attivita'  di  notifica  per  la
quale si chiede il rilascio della licenza,  le  informazioni  di  cui
all'art. 5, commi 8  e  9,  del  Regolamento  generale  di  cui  alla
delibera 129/15/CONS e trasmettere  i  segni  distintivi  (marchio  e
logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio;
    c) affidabilita'.
  1 - Per la licenza del tipo A1 tale requisito  si  attesta  tramite
fideiussione autonoma,  irrevocabile  e  a  prima  richiesta  per  un
importo pari  ad  euro  100.000,00  rilasciata  da  banche,  societa'
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa' di revisione.
  2 - Per la licenza del tipo A2 tale requisito si attesta tramite la
fideiussione di cui al punto 1, per un importo pari ad euro 20.000,00
con il limite di euro 100.000,00 ove sia chiesto il rilascio di  piu'
licenze a livello regionale.
  3 - Per la licenza del tipo A1 occorre la presentazione di  bilanci
depositati nel registro delle imprese  ovvero,  per  i  soggetti  non
obbligati al deposito annuale del bilancio  di  esercizio  presso  il
suddetto registro, una dichiarazione, resa ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  sul  fatturato  globale
d'impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui  ammontare  non
risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 1.000.000,00.
  4 - Per la licenza del tipo A2 occorre la presentazione di  bilanci
di cui al punto 3, ovvero, la  dichiarazione  sul  fatturato  globale
d'impresa il cui ammontare non risulti inferiore alla  soglia  minima
stabilita in euro 200.000,00.
  5 - Per le licenze di  tipo  A1  e  A2  occorre  una  dichiarazione
relativa alle situazioni di cui all'art. 80,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti:
    a) l'assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di  salute
e sicurezza sul lavoro nonche' agli  obblighi  di  cui  all'art.  30,
comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (di  seguito
«Codice degli appalti»);
    b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuita' aziendale, o di non avere in  corso  un  procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'art. 110 del Codice degli appalti;
    c) di non trovarsi  in  una  delle  situazioni  che  danno  luogo
all'esclusione  dalla  partecipazione  ad  una  procedura  d'appalto,
previste dalla lettera l), del medesimo art. 80, comma 5, del  Codice
degli appalti;
    d)  di  non  essere  stato  destinatario,  nell'ultimo   triennio
precedente alla presentazione della domanda  per  il  rilascio  della
licenza  individuale  speciale,  di   provvedimenti   definitivi   di
esclusione da gare ad evidenza  pubblica  a  causa  di  irregolarita'
contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.
  6 - Per la licenza del tipo B1 il richiedente attesta unicamente il
requisito indicato dalla lettera c), punto 3.
  7 - Per la licenza del tipo B2 il richiedente attesta unicamente il
requisito indicato dalla lettera c), punto 4.
  8 - Con specifico riferimento al procedimento di notifica  a  mezzo
posta,  tutti  i  richiedenti  la  licenza  speciale  sono  tenuti  a
dimostrare, comunque entro e non oltre un  anno  dal  rilascio  della
licenza, il possesso delle certificazioni di qualita' ISO 9001 e  ISO
27001, anche in modalita' multisito ove ne ricorrano le condizioni ai
sensi della specifica normativa tecnica;
    d) professionalita'.
  Per tutte le tipologie di licenza speciale deve  essere  dimostrata
con la produzione di dati di bilancio del biennio precedente  da  cui
risulti l'attivita' svolta nel  settore  postale  relativa  ad  invii
certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non
inferiore al 10% del biennio; ovvero, l'attivita'  svolta  attraverso
messi notificatori comprovata da  almeno  tre  attestazioni  positive
qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale
nel  biennio.  Per  attestazioni  qualificate  si  intendono   quelle
relative ad affidamenti da parte di pubbliche  amministrazioni,  enti
locali,  compagnie  di  servizi  di  pubblica  utilita'  e,  piu'  in
generale, grandi utenti;
    e) onorabilita'.
  1 - Per tutte  le  tipologie  di  licenza  speciale  i  richiedenti
forniscono  le  seguenti  dichiarazioni  previste  dall'art.  8   del
Regolamento e richiamate anche nel presente disciplinare:
    non  aver  commesso  violazioni  definitivamente  accertate,  nel
triennio anteriore alla data della  domanda  per  il  rilascio  della
licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato  in  cui
risiedono;
    non  aver  subito,   nel   triennio   anteriore   alla   domanda,
l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di  contrarre  con
la pubblica amministrazione;
    aver adempiuto, all'interno delle  proprie  strutture  aziendali,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
    non aver commesso  una  grave  negligenza  nell'esecuzione  delle
prestazioni affidate da una  pubblica  amministrazione  nel  triennio
anteriore alla data della domanda;
    non versare in stato di interdizione  legale  o  di  interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone  giuridiche  e  delle
imprese  ovvero  di  incapacita'  a  contrarre   con   le   pubbliche
amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici  perpetua  o  di
durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
    non essere stato e non essere sottoposto a misure di  prevenzione
personale o reale, anche in forza  di  un  provvedimento  non  ancora
definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai  sensi
dell'art. 178 c.p.;
    essere in regola con il pagamento,  ove  dovuto,  dei  contributi
alle spese di  funzionamento  dell'Autorita';  al  finanziamento  del
costo di fornitura del servizio universale  ai  sensi  dell'art.  10,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  261/1999;  alle  spese  per
l'istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all'art. 15, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 261/1999.
  2 - I richiedenti  forniscono  apposita  documentazione  attestante
l'adozione di una struttura amministrativa che espleti  il  controllo
di conformita' delle attivita'  aziendali  a  disposizioni  normative
applicabili all'impresa ovvero di un modello organizzativo  ai  sensi
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
                               Art. 3


                              Obblighi

  1. I soggetti titolari di licenza individuale speciale sono  tenuti
al  rispetto  degli  obblighi  connessi  al  rilascio  della  licenza
individuale di cui all'art. 6 del Regolamento generale e di quelli in
materia di personale dipendente e di qualita' del  servizio  previsti
dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
  2. Ogni variazione delle informazioni di cui all'art. 5, commi 8  e
9, del Regolamento generale  e  di  cui  all'art.  2,  comma  6,  del
Disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico
del 29 luglio 2015 che sia intervenuta  successivamente  al  rilascio
della licenza speciale,  e'  comunicata  al  Ministero  entro  trenta
giorni dall'avvenuta variazione. Il  Ministero,  entro  i  successivi
trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza.
                               Art. 4


       Validita' della licenza speciale, modalita' di rinnovo
                         e cessione a terzi

  1. La licenza speciale, sia in ambito nazionale che  regionale,  ha
una validita' non superiore a sei  anni,  ed  e'  rinnovabile  previa
richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.
  2. La licenza speciale non puo' essere  ceduta  a  terzi  senza  il
previo consenso del Ministero. Il soggetto  interessato  al  subentro
deve essere in possesso  dei  requisiti,  delle  informazioni  e  dei
documenti di cui al  precedente  art.  2  e  presentare  la  relativa
documentazione.
                               Art. 5


                  Procedure di diffida, sospensione
                       e revoca della licenza

  1. Qualora l'Autorita', ai  sensi  dell'art.  11  del  Regolamento,
accerti nel corso del triennio la seconda violazione  degli  obblighi
di cui agli articoli 9 e 10 del  Regolamento  stesso,  il  Ministero,
previa richiesta dell'Autorita' stessa, diffida il licenziatario  dal
violare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo  che  un'ulteriore
violazione integrera' i presupposti della sospensione e della revoca.
  2. Le violazioni degli obblighi di cui al  comma  1  comportano  la
sospensione o la revoca della licenza  ove  risultino  accertate  con
provvedimento   sanzionatorio   dell'Autorita'   o   con   atto    di
contestazione qualora il destinatario si  sia  avvalso  dell'istituto
del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).
  3. Il Ministero, su proposta dell'Autorita', dispone:
    a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni in caso  di
violazione per tre volte, nell'arco di tre anni,  degli  obblighi  di
frequenza al corso di formazione nonche' di quelli  di  realizzazione
del piano di gestione digitale del procedimento di notificazione e di
realizzazione del programma per l'associazione dei codici relativi  a
tutti gli invii raccomandati, di cui rispettivamente agli articoli 9,
comma 1, lettera c), e 10, comma 1, lettere e) e g), del Regolamento;
    b) la revoca della licenza in caso di violazione per  tre  volte,
nell'arco di tre anni, degli obblighi di sottoscrivere esclusivamente
contratti  di  lavoro  subordinato  e  di  impiegare  un  numero   di
dipendenti non inferiore ai limiti previsti, di cui all'art. 9, comma
1, lettere a) e b), del Regolamento. La revoca e' parimenti  disposta
per le violazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere  a),  b),  c),
d), f) ed h) del Regolamento, relative rispettivamente alla carta  di
servizi; agli obiettivi di qualita'; alla  sicurezza  nella  gestione
dei dati; ai locali per le  lavorazioni  degli  invii  postali;  alla
garanzia  di  tracciabilita'  dell'invio  ed  alla  realizzazione   e
gestione di un adeguato numero  di  punti  di  giacenza  o  modalita'
alternative per la consegna degli invii inesitati al destinatario.
  4.  Il  Ministero,  previa  proposta   dell'Autorita',   avvia   il
procedimento di sospensione o revoca  nel  rispetto  dei  principi  e
delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241.
  5. Il termine per l'adozione  del  procedimento  di  sospensione  o
revoca e' di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica  della
comunicazione  di  avvio  del  procedimento.  Il  licenziatario  puo'
presentare memorie scritte e  documenti  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di avvio  del  procedimento.  Decorso
inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
                               Art. 6


                  Decadenza dalla licenza speciale

  1. Il Ministero, su proposta dell'Autorita', dispone  la  decadenza
dalla licenza speciale quando venga meno uno dei  requisiti  previsti
dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento.
  2. La decadenza dalla licenza speciale e'  disposta  dal  Ministero
nel rispetto dei principi  e  delle  garanzie  di  partecipazione  al
procedimento previsti dalla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  anche  a
seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di cui
all'art. 14, comma 1, del Regolamento.
  3. La decadenza e' disposta  dal  Ministero  nei  casi  di  mancata
richiesta di rinnovo entro il termine di cui al  precedente  art.  4,
comma 1.
  4. Il termine per l'adozione del procedimento di  decadenza  e'  di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione
di avvio del procedimento. Il licenziatario puo'  presentare  memorie
scritte e documenti  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di avvio del  procedimento.  Decorso  inutilmente  tale
termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
  5. Nel caso di decadenza dalla  licenza  i  contributi  versati  ai
sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo  n.  261/1999
rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
                               Art. 7


                             Contributi

  1. Il titolare di licenza speciale e' tenuto, ai sensi dell'art. 15
del decreto legislativo n. 261/1999, al pagamento  del  contributo  a
titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute   dal   Ministero   per
l'istruttoria per il rilascio della licenza individuale ed  a  quello
annuale per l'attivita' di controllo e verifica sulla permanenza  dei
requisiti richiesti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 19 luglio 2018

                                                 Il Ministro: Di Maio


Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 707

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