Corte dei Conti
2018: chiesta la corresponsione dell'incremento del 18%
sull'Indennità integrativa speciale, a decorrere dall'1/1/2008,
oltre interessi e rivalutazione monetaria
Corte dei Conti
73/2018
MOLISE
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
73
Pubblicazione
28/09/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:73SGMOL
Provvedimenti
collegati
Nessun provvedimento
collegato presente
Sent. N. 73/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE UNICO
DELLE PENSIONI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Sul ricorso in
materia di pensioni, iscritto al n. 2960 del registro di segreteria,
promosso dal patronato xxx dell'xxx xxx dei xxx xxx, per conto del
Signor A. M., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente a
Omissis, Omissis, contro INPDAP (oggi Inps), per la corresponsione
dell'incremento del 18% sull'Indennità integrativa speciale, a
decorrere dall'1/1/2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
FATTO
Con ricorso
depositato in data 9/4/2009, il patronato xxx, in rappresentanza del
signor A. M., ha domandato la corresponsione dell'incremento del 18%
sull'Indennità integrativa speciale, a decorrere dall'1/1/2008,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, ex
sovrintendente della Polizia di Stato cessato dal servizio per
dimissioni a decorrere dal giorno 1/11/1995, risulta titolare di
trattamento pensionistico n. 11456635 con decorrenza dal collocamento
a riposo e a vita, giusta Decreto n. 5909 del 14/07/1999 - Prefettura
di Isernia, Decreto n. 2563 del 27/02/2002 - Prefettura di Isernia,
Decreto n. 2970 del 16/11/2004 - Ministero dell'Interno e Decreto n.
3017 del 01/09/2005 - Prefettura di Isernia.
Con istanza del
20/5/2009, il ricorrente ha chiesto all'Inpdap la corresponsione
dell'incremento del 18% sull'IIS, ai fini del calcolo della base
pensionabile, domanda negativamente riscontrata dall'Ente
previdenziale con nota n. 7077/U del 30/6/2009.
Il pensionato ha
dunque presentato, nelle forme già descritte, ricorso
giurisdizionale insistendo nella sua rivendicazione, menzionando
precedente giurisprudenziale (C. Conti, sez. giur. Emilia Romagna,
sent. n. 946/2007).
Con memoria in atti
al 18/9/2019, si è costituito l'Inps, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avv.ti Ugo Nucciarone
(avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it - FAX 0874/480312) e
Antonella Testa (C.F. TSTNNL58B68Z133Q - PEC
avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312),
giusta procura generale alle liti del 21/07/2015, rep.80974/21569,
per notar Paolo Castellini di Roma, con i quali è elettivamente
domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11.
Parte resistente ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo
in quanto manca il nominativo di difensore abilitato, risultando
sottoscritto dal responsabile del Patronato xxx, come da consolidata
giurisprudenza di questa Corte.
In subordine e nel
merito, l'Ente previdenziale ha evidenziato l'infondatezza del
gravame, stante il puntuale disposto dell'art. 15, comma 1, della
legge n.724/94 nonchè considerato che l’indennità integrativa
speciale, pur essendo conglobata nella retribuzione, mantiene una
propria specifica autonomia rispetto allo stipendio in senso stretto
e non può quindi essere ricompresa nella base di calcolo per
l’incremento del 18% previsto dall'art. 43 della L. n.177/76.
L’Inps ha quindi
concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero
comunque di rigettarlo perché infondato, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Alla pubblica
udienza odierna, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa
Petrollino Donatella, si è svolta la discussione per come
documentato nel relativo verbale.
La causa, ritenuta
matura, è trattenuta e decisa come da dispositivo letto
pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000.
DIRITTO
[1] In limine litis
occorre evidenziare che l’art. 21, comma 1, del decreto legge 06
dicembre 2011, n. 201 (Gazz. Uff. suppl. ord. n. 251 della Ser. Gen.
n. 284, del 06 dicembre 2011), convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214, del 22 dicembre 2011 (Gazz. Uff. n. 300, del 27
dicembre 2011), ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l’I.N.P.D.A.P.,
originaria controparte del ricorrente, con attribuzione delle
relative funzioni all’I.N.P.S., che succede (universalmente ex art.
110c.p.c.) in tutti i rapporti attivi e passivi del predetto Ente.
[2] Sempre in via
preliminare, questa Corte rileva l'inammissibilità del ricorso
introduttivo.
Come noto, nel
giudizio pensionistico dinanzi questa Corte la legge riconosce alla
parte la possibilità di costituirsi in giudizio personalmente senza
il ministero di un avvocato, ma ove la stessa non intenda rinunciare
ad una difesa tecnica, l’interessato (ex art. 26 del Reg. di proc.
per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto
1933, n. 1038) deve conferire la procura ad litem ai sensi art. 83
c.p.c. ad un soggetto legalmente abilitato all’esercizio della
professione legale. In tal caso, ove non sia conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, la procura, ai sensi
dell’art. 83, comma 3, c.p.c., può essere apposta a margine o in
calce all’atto introduttivo e l’autografia della sottoscrizione
deve essere certificata dal difensore.
Quanto agli istituti
di patronato ed assistenza sociale, essi possono assicurare la tutela
in sede giudiziaria dei propri iscritti mediante apposite convenzioni
con avvocati (art.9 L.30/03/2001 n. 152), in mancanza delle quali è
dunque precluso l’esercizio della rappresentanza in giudizio, così
come non è ammessa la sottoscrizione del ricorso da parte degli
stessi soggetti, per carenza di legittimazione attiva (c.f.r. Corte
dei conti Sez. Lombardia sent. n. 605/06; 562/96; Sez. Lazio sent. n.
34/97; Sez. Marche sent. n. 1044/97; Sez. Calabria sent. n. 383/00).
Orbene, nella specie
il ricorso risulta sottoscritto dal responsabile del Patronato xxx
(Ass. Crist. Art. It.), in forza di un allegato mandato di assistenza
e rappresentanza su modello a stampa, senza l'indicazione della
persona fisica del difensore.
Ne consegue che,
incidendo il difetto di procura ad litem sulla valida costituzione
del rapporto processuale, lo stesso può, anche in mancanza di
specifica eccezione di parte, essere rilevato dal giudice d’ufficio
in ogni stato e grado del procedimento.
Alla stregua delle
suesposte considerazioni il ricorso va, in via preliminare,
dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva del
Patronato xxx, il cui responsabile ha sottoscritto l’atto
introduttivo del giudizio.
[3] Avuto riguardo
al tecnicismo della materia e alla sussistenza, illo tempore, di
contrasti giurisprudenziali in ordine alla spettanza della
maggiorazione sull'IIS, si dispone la compensazione delle spese
legali.
P.Q.M.
La Corte dei conti,
Sezione Giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice Unico delle
Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione,
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso e
compensa le spese processuali.
Manda alla
segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.
Così deciso in
Campobasso, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica
udienza del giorno 19 settembre 2018.
Il GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Natale Longo
Depositato in
segreteria il 28 settembre 2018
Il Responsabile della segreteria
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