Corte dei Conti
2018: contestato ad alcuni militari un danno all’erario pubblico
pari ad € 7.401.286,36, oltre interessi e rivalutazione
Corte dei Conti 497-2018
LAZIO
Esito
SENTENZA
Materia
RESPONSABILITA'
Anno
2018
Numero
497
Pubblicazione
28/09/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:497SGLAZ
Provvedimenti
collegati
Nessun provvedimento
collegato presente
Sent. n.497/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Sigg.ri
Magistrati
dott.ssa Piera Maggi
Presidente
dott.ssa Laura
D’Ambrosio Consigliere
dott. Giovanni Guida
I Referendario rel.
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA PARZIALE
nel giudizio n.
75021 promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
o xx
Visti gli atti di
causa;
Uditi, nell’udienza
pubblica del 7 giugno 2018, il relatore, I° ref. Giovanni Guida, il
Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott. Bruno Domenico
Tridico e gli avv.ti Claudio De Feo, Susanna Carraro, Eduardo
Boursier Niutta e Rosanna Garufi.
FATTO
1. Con atto di
citazione del 19 ottobre 2016, il Pubblico ministero contabile ha
contestato ai predetti convenuti di aver solidalmente arrecato un
danno all’erario pubblico pari ad € 7.401.286,36, oltre interessi
e rivalutazione, in quanto presunti autori, nel periodo dal 5 aprile
2012 al 7 aprile 2014, di un traffico illecito di prodotti
petroliferi in danno della Marina Militare Italiana. Più nello
specifico, nella prospettazione della procura, sarebbe stata
realizzata una serie di fittizie forniture di combustibile navale
destinate al deposito della Marina Militare di xxx-xxx (xxx).
1.1. In via di
estrema sintesi, il danno si sostanzierebbe, dunque,
nell'inadempimento dei contratti di fornitura del predetto
combustibile, stipulati con lo Stato Maggiore della Marina da una
società danese, operante in Italia per il tramite di due società
italiane, i cui rappresentanti legali sono due degli odierni
convenuti (xxx e xxx) e il danno sarebbe, come detto, corrispondente
a quanto pagato dalla Marina Militare a fronte delle forniture mai
avvenute. Oltre ai convenuti – xxx e xxx – i rimanenti convenuti
sono ritenuti responsabili di tale danno, sulla base degli incarichi
ricoperti in seno alla Marina Militare, ovvero:
- xxx xxx, nella sua
qualità di Ufficiale Addetto al xx, con il grado di Capitano di
Vascello;
- xxx xxx, nella sua
qualità di Capo Deposito xx di xxx della Marina Militare, nonché
presidente della Commissione di Collaudo, con il grado di Capitano di
Corvetta;
- xxx xxx, nella sua
qualità di Capo Reparto xx Militare Marittimo di xxx della Marina
Militare nonché membro della Commissione di Collaudo, con il grado
di Luogotenente 1° Maresciallo;
- xxx xxx, nella sua
qualità di membro e segretario xx con il grado di 1° Maresciallo,
nonché di consegnatario, rectius vice consegnatario del suddetto
deposito della Marina Militare.
Giova, altresì,
rilevare che sui medesimi fatti è in corso giudizio penale, di cui
si è svolta in data 16 marzo 2017 l’udienza preliminare.
2. Si sono
regolarmente costituiti con deposito di memorie i convenuti xxx e
xxx. La difesa del primo eccepisce:
- nullità dell'atto
di citazione per genericità ed indeterminatezza;
- mancata prova
della condotta mediante la quale il convenuto avrebbe concorso alla
causazione del danno in esame, nonché della sussistenza
dell’elemento soggettivo e del nesso di causalità, essendo
l’ufficio da lui diretto competente esclusivamente ad avviare
l’iter contrattuale per la fornitura e la verifica delle
consistenze patrimoniali necessarie alla copertura di spesa, senza
alcuna possibilità di verifica sul reale svolgimento delle
procedure;
- la mancata
attività di controllo che avrebbe dovuto disporre la struttura
MARICOMMI di Roma prima di disporre i pagamenti delle predette
forniture di carburante, rilevante quale concorso di colpa della
amministrazione ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La difesa ha, con
nota di deposito del 20 novembre, depositato ulteriori documenti
pervenuti solo successivamente alla costituzione in giudizio a
seguito di istanza di accesso agli atti presso la Marina Militare.
2.1. Di contro, la
difesa del xxx, oltre ad eccepire anch’essa la nullità della
citazione per genericità dell’addebito, evidenzia come dalle
indagini svolte dalla Procura penale si ricaverebbe che la
documentazione prodotta per giustificare il pagamento delle forniture
sarebbe completamente falsa, con la conseguenza che non sarebbe mai
esistita alcuna erogazione su cui il sub-consegnatario avrebbe potuto
o dovuto effettuare accertamenti; in questo senso militerebbe
peraltro la circostanza che, nel predetto procedimento penale in
corso, la posizione del convenuto è stata stralciata ed egli è
stato anzi riconosciuto quale persona offesa dal reato.
2.2. Tardivamente ed
in limine all’udienza del 23 novembre 2017 si è costituita, con il
deposito di memoria, la difesa dei convenuti xxx e xxx, che, con
argomentazioni sostenute anche nel corso dell’udienza, evidenzia,
in particolare, come i predetti convenuti, che avrebbero posto in
essere le condotte incriminate per soggezione gerarchica, non
avrebbero ottenuto alcun arricchimento, a fronte del depauperamento
subito dalla Marina Militare. In merito a quest’ultimo profilo, si
chiede che vengano, altresì, disposti accertamenti istruttori in
riferimento all’esatta quantificazione del danno, anche alla luce
della possibile escussione, da parte della Marina Militare, di una
fideiussione bancaria per € 1.800.000,00, prevista nel contratto di
fornitura del carburante, proprio a garanzia della completa ed esatta
esecuzione delle prestazioni e lavorazioni previste in contratto.
3. Non risultano,
invece, essersi costituiti e non sono comparsi all’udienza del 23
novembre 2017 i convenuti xxx e xxx, le notifiche delle cui citazioni
in giudizio hanno avuto entrambe esito negativo. Per quanto riguarda
la notifica della citazione di:
- xxx, tentata
all’indirizzo comunicato dalla Procura e presente anche nell’atto
di citazione (Roma, via Regalia Ettore, n. 59), l’Ufficiale
giudiziale ha annotato “anzi non potuto notificare, ivi non
rinvengo il civico 59, da informazioni assunte presso l’ufficio
della toponomastica del comune di Roma tale civico in via Regalia
Ettore non esiste”;
- xxx, tentata
all’indirizzo comunicato dalla Procura e presente anche nell’atto
di citazione (Roma, via San Valentino, n. 32), “anzi non potuto
notificare in quanto sul posto non ho rinvenuto l’avv.to
destinatario né apparenti indicazioni allo stesso riconducibili. Da
informazioni assunte da un inquilino dello stabile indicato, lo
stesso risulta, da alcuni anni, trasferito altrove”.
4. A seguito della
discussione svolta nel corso dell’udienza del 23 novembre 2017, il
Collegio, alla luce della documentazione in atti, ha adottato
l’Ordinanza n. 134/2017, qui integralmente richiamata, con la
quale, fissando l’udienza del 7 giugno 2018 per la prosecuzione del
giudizio, ha disposto che la procura regionale:
1) provveda
alla rinnovazione della notificazione della citazione nei confronti
dei convenuti xxx e xxx, ove ne ricorrano i presupposti nelle forme
dell’art. art. 143 c.p.c., ovvero a seguito di ulteriori attività
d’indagine nell’attuale residenza;
2) provveda ad
un’integrazione dell’atto di citazione, volta ad assicurare il
pieno rispetto dell’art. 86, comma 2, lett. f) c.g.c., alla luce di
quanto sopra rilevato, in modo da fornire una coerente e specifica
indicazione degli elementi di prova a sostegno della propria pretesa;
3) acquisisca,
presso la Marina Militare, l’esatta quantificazione del danno
patito a seguito delle condotte in esame, nonché degli eventuali
atti posti in essere per ridurlo ovvero le ragioni per le quali non
si sia agito in tal senso e per le quali si è, di contro, proceduto
al regolare pagamento delle fittizie forniture oggetto del presente
giudizio;
4) valuti
l’opportunità di integrare la documentazione prodotta con gli atti
più recenti del procedimento penale in corso, le risultanze della
cui attività istruttoria, in sede d’indagine, sono a base della
citazione in esame;
4.1. In vista
dell’odierna udienza, la procura erariale ha dato seguito alle
predette richieste, depositando citazione integrativa, nella quale si
ribadiscono e specificano le originarie richieste, nonché si
rinuncia agli atti nei confronti del convenuto xxx; tale rinuncia è
stata già formalmente accettata dalla predetta parte; è stata
effettuata, altresì, la nuova notifica ai convenuti xxx e xxx, ai
sensi dell'art. 143 c.p.c.; è stata, infine, presentata una
relazione della Gdf del 7 marzo 2018 relativa ai nuovi elementi
richiesti dal Collegio. Le parti costituite hanno presentato nuove ed
articolate memorie e documentazione integrativa, discusse nel corso
dell’udienza.
5. All’odierna
pubblica udienza sono stati prodotti, dalla procura e dalle parti
convenute, nuovi elementi ed il Collegio ha ritenuto, con ordinanza
in pari data, di disporre ulteriori incombenti a carico della procura
attrice.
Sugli aspetti maturi
per la decisione si dirà nella parte in diritto.
DIRITTO
1. La presente
pronuncia parziale, può, allo stato, totalmente definire la sola
posizione del convenuto xxx, nei cui confronti, a seguito degli
ulteriori approfondimenti disposti dal Collegio, la procura ha
ritenuto di rinunciare agli atti, in quanto dai documenti depositati
“risulta la falsità delle sottoscrizioni a lui in un primo tempo
ricondotte, in virtù della quale il p.m. penale ha chiesto
l’archiviazione e il xxx è stato riconosciuto quale persona
offesa”, con dichiarazione già accettata dalla parte convenuta.
1.1. Qualsivoglia
decisione da assumersi, peraltro, anche relativamente alla posizione
di una sola delle parti convenute, impone di dover affrontare,
preliminarmente, il profilo inerente alla verifica della
giurisdizione di questa Corte anche perché, comunque, gli ulteriori
accertamenti demandati alla Procura, non possono prescindere da tale
verifica sulla complessiva prospettazione della Procura, tenuto
conto, in particolare, della posizione de due convenuti xxx e xxx,
che, a seguito della rinnovazione della citazione effettuata dalla
procura, devono ritenersi contumaci.
1.2. Del tutto
pacifica appare, invero, la giurisdizione di questa Corte in
riferimento agli altri convenuti, in quanto tutti militari prestanti
servizio per la Marina militare. Per quanto riguarda, invece, i due
ora richiamati convenuti, pur essendo gli stessi gli amministratori
unici di due società private, la xxe convenuti in quanto attraverso
le richiamate società si sarebbero realizzate – nella
prospettazione della procura – le fittizie forniture in esame,
appare radicabile la giurisdizione di questa Corte, in quanto detti
soggetti appaiono essersi attivamente ingeriti nell’azione
amministrativa (Corte conti, Sez. III Ap., n. 182/2013). Più in
generale, questa Sezione, anche di recente (cfr. sentenza n.
23/2017), ha avuto modo di rilevare, fondandosi su principi anche di
recente ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n.
2272/2018), che il baricentro, per discriminare la giurisdizione
ordinaria da quella contabile, si è spostato dalla qualità del
soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non
economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché,
ove il privato, per sue scelte, si ingerisca per incidere
illecitamente sull’attività della P.A. in modo da determinare uno
sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per
l'ente pubblico, di cui può essere chiamato a rispondere dinnanzi a
questa Corte.
1.3. Il radicamento
della giurisdizione di questa Corte, appare, infine, in linea di
coerenza con i principi fissati da questa Sezione nella sentenza n.
346/2018, nella quale si è fornita un’approfondita ricostruzione,
a livello sistematico, del perimetro della giurisdizione contabile.
Invero, a differenza della fattispecie esaminata nella sentenza ora
richiamata ove la giurisdizione è stata denegata, nei confronti di
una società privata convenuta, in quanto la domanda di risarcimento
è risultata “basata sulla dedotta inosservanza di norme
privatistiche da parte di un soggetto privato che opera come
controparte contrattuale della pubblica amministrazione” venendo,
quindi, in rilievo esclusivamente “il rapporto contrattuale tout
court” (cfr. in part. punto 2), nel caso oggetto dell’odierno
esame, dalla prospettazione della procura erariale, si evince che le
parti private, odierne convenute, si sono fraudolentemente ingerite
nell’apparato organizzativo pubblico al solo scopo di arrecare il
danno in esame, concorrendo allo sviamento – attraverso condotte
dolose come la falsificazione dei documenti attestanti la fornitura
di carburante - delle risorse pubbliche destinate
all’approvvigionamento di quest’ultimo dalle finalità
perseguite.
2. Ciò posto,
venendo alla posizione del convenuto xxx, avendo, come detto, la
Procura attrice chiesto la rinuncia agli atti del giudizio e avendo
la parte convenuta accettato espressamente tale rinuncia, ogni
ulteriore statuizione da parte del Collegio è preclusa e deve
dichiararsi l’estinzione del giudizio e il non luogo a pronuncia
sulle spese ai sensi dell’art. 110 c.g.c. nei confronti del
predetto convenuto.
P.Q.M.
la Corte dei Conti,
sezione giurisdizionale regione Lazio, parzialmente pronunciando,
DICHIARA
- la contumacia
dei convenuti xxx xxx e xxx xxx;
RICONOSCE
- la giurisdizione
di questa Corte nei confronti di tutti i convenuti;
DICHIARA
- l’estinzione
del giudizio in epigrafe nei confronti del convenuto xxx xxx per
rinuncia agli atti da parte della Procura regionale.
Nulla per le spese
nei confronto del xxx e spese al definitivo per gli altri.
Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2018.
Il Magistrato
Estensore Il Presidente
F.to Giovanni
Guida F.to Piera Maggi
Depositata in
Segreteria il 28 settembre 2018
Il Dirigente
F.to Paola Lo
Giudice
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