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domenica 30 settembre 2018

Corte dei Conti 2018: recupero dell’indebito pensionistico, derivante dal conguaglio tra quanto percepito a titolo di trattamento pensionistico provvisorio e quanto spettante a titolo di trattamento definitivo. Corte dei Conti n.157/2018



Corte dei Conti 2018: recupero dell’indebito pensionistico, derivante dal conguaglio tra quanto percepito a titolo di trattamento pensionistico provvisorio e quanto spettante a titolo di trattamento definitivo


VENETO

Esito
SENTENZA

Materia
PENSIONI

Anno
2018

Numero
157

Pubblicazione
28/09/2018

Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:157SGVEN

Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente
REPUBBLICA ITALIANA N°157/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Nella pubblica udienza del 21 giugno 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 30574 del registro di segreteria, proposto con ricorso da P. A., nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS, in proprio, ma domiciliato presso lo studio legale dell’Avv. Anna Rita Moscioni in Civita Castellana (VT), Via Torquato Tasso n. 6/B

Contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Generale, in persona del Direttore Pro tempore, Via Ciro il Grande n. 21, Roma

Per la dichiarazione di irripetibilità dell’indebito di cui alla nota n. OMISSIS del OMISSIS e del conseguente diritto alla restituzione di quanto medio tempore trattenuto dall’ente erogatore sulla partita di pensione n. OMISSIS, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino all’effettivo soddisfo;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa, nonché la memoria di costituzione in giudizio ed i documenti prodotti dall’INPS;

SENTITE le parti all’odierna udienza come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19 marzo 2018 ed iscritto al n. 30574 del registro di segreteria, il ricorrente ha riassunto il giudizio a seguito della sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, depositata il OMISSIS con la quale la Seconda Sezione d’Appello di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza n. OMISSIS di questa Sezione Giurisdizionale regionale che ha definito, riunendoli, i giudizi iscritti ai nn. OMISSIS e n. OMISSIS del registro di segreteria.

I fatti sono quelli riportati nella narrativa della sentenza n OMISSIS di questa Sezione:

“Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2008, iscritto al n. OMISSIS del registro di Segreteria, il ricorrente in epigrafe nominato, già dipendente del Ministero della Difesa, cessato dal servizio a decorrere dal 15.01.1990, avversava il provvedimento n. OMISSIS del OMISSIS con il quale l’INPDAP di Treviso chiedeva il recupero dell’indebito pensionistico, derivante dal conguaglio tra quanto percepito a titolo di trattamento pensionistico provvisorio e quanto spettante a titolo di trattamento definitivo, pari a complessivi euro 14.016,69.

Lamentava, il ricorrente, principalmente la illegittimità del gravato provvedimento per violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione anche sotto il profilo della indeterminatezza del provvedimento di recupero e, in subordine, la violazione dei principi di rilevanza della buona fede e dell’affidamento del percipiente, nonché di certezza del diritto, in relazione all’ampiezza della (asserita) indebita ed erronea corresponsione, protrattasi per circa 17 anni, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per difetto di comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato e per assoluto difetto di motivazione in ordine alla prevalenza del primo sul secondo, per omessa considerazione del lungo tempo già trascorso tra l’erogazione delle somme stesse ed il loro consumo.

Chiedeva quindi la restituzione delle somme già ripetute dall’amministrazione in applicazione del gravato provvedimento con corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 del Codice civile evidenziando come per tutte le somme maturate antecedentemente al 10.05.1997 fosse intervenuta la prescrizione e, infine, richiamava i contenuti della sentenza n. 7/2007/QM emessa dalle Sezioni Riunite di questa Corte. Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento INPDAP e la restituzione delle somme già recuperate maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

Con successiva memoria depositata il 15/09/2009 parte attrice insisteva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli alla propria pretesa.

Lamentava il ricorrente le medesime doglianze poste a fondamento del precedente ricorso n. OMISSIS del 23 ottobre 2008 e concludeva chiedendo l’annullamento del gravato provvedimento n. OMISSIS e la declaratoria del proprio diritto alla riscossione di quanto dovuto con conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme nel frattempo indebitamente trattenute a far data dal mese di giugno 2005 sulla partita di pensione iscrizione n. OMISSIS intestata la ricorrente, il tutto maggiorato degli accessori di legge.

Con successiva memoria depositata il 17 novembre 2009 parte attrice insisteva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli alla propria pretesa.

L’INPDAP di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva con memoria in atti al 21 settembre 2009 formulava preliminarmente istanza per la riunione dei due giudizi stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva in considerazione della circostanza che la materia del contendere è la medesima in quanto il provvedimento n. OMISSIS emesso dall’Ente Previdenziale in data 15.01.2009 ed avversato con il ricorso iscritto al n. OMISSIS del registro di Segreteria, depositato il 18 febbraio 2009, è la risposta negativa alla previa istanza formulata in via amministrativa dall’odierno ricorrente e finalizzata all’annullamento del provvedimento n. OMISSIS di recupero del credito erariale oggetto del gravame di cui al precedente ricorso del 23 ottobre 2008, iscritto al n. OMISSIS.

In relazione alla materia del contendere, l’INPDAP rappresentava in fatto che, contrariamente a quanto asserito dall’odierno ricorrente, il provvedimento n. OMISSIS, oggetto di contestazione, non è datato 10.05.2007 bensì 10.06.2005. Il ricorrente è stato collocato in ausiliaria a decorrere dal 16.01.1990 ed è transitato nella riserva dal 01.01.1998. La relativa partita pensionistica, ancora provvisoria, veniva trasferita e gestita dall’INPDAP solo a partire dal 01.07.1998 e, attraverso la notifica di varie comunicazioni, il ricorrente veniva puntualmente avvisato della provvisorietà del trattamento pensionistico in atto. Dapprima, il Centro Pensionistico Regionale – Regione Militare Nord Est di Padova, ordinava all’Ente Previdenziale di corrispondere all’odierno ricorrente, che nel frattempo aveva terminato il periodo di permanenza in ausiliaria, transitando nella riserva dal 01.01.1998, il trattamento provvisorio nella misura di lire 89.824.932 (euro 46.390,71). L’importo comunicato si intendeva comprensivo di tutte le perequazioni automatiche, dei miglioramenti economici, della quota spettante dell’indennità di ausiliaria e dell’aumento del decimo a titolo di pensione privilegiata provvisoria ed all’interessato veniva attribuita anche la 13^ mensilità e l’I.I.S. in misura intera. Con nota del 21.01.2000 il Centro Amministrativo della Regione Militare Nord-Padova trasmetteva all’INPDAP i prospetti completi relativi agli anticipi di pensione già corrisposti in via provvisoria dal Centro Amministrativo. In data 28.04.2000 l’Ente Previdenziale sollecitava l’emissione del decreto definitivo di pensione all’Amministrazione Militare. Il decreto di conferimento della pensione ordinaria definitiva n. OMISSIS del 23.09.2003 che “faceva salvo il recupero delle somme pagate in più sul trattamento provvisorio di pensione” perveniva all’INPDAP in data 28.02.2005. Detto decreto veniva applicato nel mese di giugno 2005 con l’effetto di ridurre la pensione in godimento al ricorrente con conseguente accertamento del contestato indebito di euro 14.016,69 che veniva regolarmente comunicato al ricorrente ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.

In data 01.07.2005 perveniva il Decreto n. OMISSIS di conferimento della pensione privilegiata a favore del ricorrente, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare –Roma-, nella misura annua lorda di euro 22.424,25 dal 16.01.1990, disponendo nel contempo il recupero della metà dell’equo indennizzo pari ad euro 280,12 già corrisposto per la medesima infermità. Con l’applicazione di tale ultimo decreto (dalla rata pensionistica di novembre 2005) l’INPDAP ricalcolava il trattamento pensionistico complessivamente dovuto al ricorrente, riconoscendo ad esso un rimborso di euro 1.444,34 lordi più euro 262,04 per equo indennizzo, a seguito di:

1) correzione di errore di digitazione dell’importo della indennità di ausiliaria al 01.09.1990 nell’applicazione del decreto n. OMISSIS (euro 5.498,78 anziché 6.498,78) che determinava il rimborso di euro 1314,16;

2) abbattimento pari ad un quarto del debito maturato ante 01.01.1996 ai sensi della legge 662/96 che determinava un rimborso di euro 130,18;

3) differenza tra quanto trattenuto a titolo di ½ di Equo Indennizzo indicato sull’autorizzazione all’anticipo del decimo per pensione privilegiata e l’importo indicato allo stesso titolo sul Decreto 681 (euro 262,04 ottenuto sottraendo da euro 542,16 l’importo di euro 280,12).

Successivamente perveniva all’INPDAP un nuovo decreto di pensione, il n. OMISSIS che riliquidava la pensione annua lorda in euro 33.977,70 dal 01.01.1998, in conseguenza del quale con la rata di novembre 2008, venivano corrisposti al ricorrente gli arretrati maturati per un importo lordo di euro 5.668,73.

Alla luce di quanto sopra, quindi, a fronte dell’iniziale debito di euro 14.061,16 (comprensivo della quota di ½ Equo Indennizzo), totalmente recuperato, il ricorrente ha percepito arretrati allo stesso titolo pari ad euro 1.444,34 lordi più euro 262,04 non tassabili nel novembre 2005 ed euro 5.668,73 lordi nel novembre 2008 per un totale complessivo di euro 7.375,11, riducendo quindi il recupero reale ad euro 6.686,05.

Tanto premesso in fatto, l’INPDAP rappresentava in diritto l’infondatezza delle doglianze di parte attrice. In particolare, l’Ente eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 c.p.c.; in via principale chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, la declaratoria dell’obbligo del ricorrente alla restituzione del debito accertato. In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, l’INPDAP chiedeva di fare salvi gli effetti della prescrizione quinquennale e di dichiarare il Ministero della Difesa l’unico Ente obbligato alla restituzione del debito accertato in quanto l’Istituto Previdenziale non ha concorso nell’erronea liquidazione della pensione, ma ha preso in carico il pagamento della pensione provvisoria solo dal 01.01.2005 ed ha prontamente provveduto per quanto di competenza, in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente che prevede il recupero delle somme corrisposte a titolo di anticipo sulla successiva pensione definitiva.

Per quanto riguarda la rilevanza della buona fede e dell’affidamento del percipiente ed il lungo lasso di tempo intercorso tra la cessazione dal servizio e le liquidazione della pensione ordinaria definitiva, l’INPDAP sottolineava la circostanza che, nel caso di specie, trattasi di pensione militare per cui all’atto formale di cessazione dal servizio il dipendente ha la possibilità di essere collocato in ausiliaria, posizione questa che, da un punto di vista retributivo e contributivo, continua a produrre effetti sul trattamento pensionistico in godimento il quale potrà considerarsi stabilizzato solo all’atto del passaggio definitivo nella riserva (nel caso di specie il 01.01.1998); ne consegue che la situazione di provvisorietà del trattamento pensionistico, pur nel superamento dei termini posti dalla legge 241/90 non può considerarsi dilatata nei termini di cui al ricorso (anni 15). Veniva, altresì, sottolineata l’ulteriore circostanza della pendenza di una pratica di pensione privilegiata per la quale il Ministero aveva concesso il pagamento in via provvisoria sin dal 1992 e che l’odierno ricorrente veniva periodicamente informato sullo stato dell’iter di definizione della pensione definitiva di talchè non poteva, in esso, ingenerarsi la convinzione di percepire un trattamento definitivo. Sosteneva, quindi, l’Ente che, nel caso di specie non poteva essere invocato il principio della buona fede del percipiente avendo il ricorrente sottoscritto in data 7 febbraio 1990, una dichiarazione con cui autorizzava l’Amministrazione Militare a trattenere tutte le somme indebitamente corrisposte in sede di attribuzione del trattamento provvisorio di pensione “anche nel caso in cui dovesse emergere un debito verso l’erario per somme percepite in più presso l’Ente di provenienza”. In merito alla eccepita prescrizione decennale delle somme maturate antecedentemente al 15.05.1997, rappresentava di non aver potuto accordare la prescrizione decennale in via amministrativa in quanto l’eccezione non è mai stata formulata.

Nel sostenere quindi, l’Ente Previdenziale, la correttezza del proprio operato e, pur prendendo atto di quanto le Sezioni Riunite avevano statuito nella sentenza n. 7/2007/QM, richiamava giurisprudenza di talune Corti Territoriali che hanno avversato la trasformazione del provvedimento provvisorio di pensione in definitivo con l’esaurimento dei termini regolamentari per la sua emanazione, atteso che la norma di cui all’art. 206 è da considerarsi eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.”

Con sentenza n. OMISSIS il G.U.P. adito, respinta l’eccezione preliminare di intervenuta prescrizione decennale con riguardo alla parte di debito maturata anteriormente al 15.5.1997, rigettava i ricorsi riuniti, escludendo che potesse configurarsi in capo al pensionato il legittimo ed incolpevole affidamento nella correttezza del trattamento pensionistico erogatogli, avendo il medesimo sottoscritto in data 7 febbraio 1990 una dichiarazione con la quale autorizzava l’Amministrazione militare a trattenere tutte le somme che in sede di attribuzione del trattamento provvisorio di quiescenza gli dovessero venire corrisposte indebitamente.

Provvedeva, quindi, il ricorrente a proporre appello avverso la predetta sentenza, chiedendone l’annullamento, contestando il valore della suddetta dichiarazione, rappresentando che la medesima è stata chiesta al di fuori di ogni norma giuridica e comunque evidenziando il vizio di omessa motivazione in punto di affidamento e buona fede nonché in punto di comparazione tra interesse pubblico e privato.

L’appellata INPS, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell’appello, sottolineando la conformità della pronuncia impugnata ai consolidati principi di matrice giurisprudenziale in materia di affidamento del pensionato e che l’appellante non ha minimamente indicato le ragioni per cui la dichiarazione di impegno alla restituzione dell’indebito non costituisce riconoscimento della natura provvisoria della pensione.

Con sentenza n. OMISSIS, la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale ha accolto l’appello e rimesso la controversia innanzi a questa Sezione giurisdizionale regionale per la decisione nel merito e la liquidazione delle spese del grado di giudizio.

La Sezione centrale ha, infatti, ritenuto meritevole di accoglimento l’argomentazione dell’appellante secondo cui in merito alla valutazione dell’affidamento incolpevole la motivazione della pronuncia impugnata appare carente, non avendo preso in considerazione che tra il momento della sottoscrizione dell’impegno alla restituzione (1990) e il provvedimento di recupero è intercorso un ampio lasso di tempo che potrebbe aver generato la convinzione della legittimità delle percezioni nel frattempo intervenute.

Alla luce dell’intervenuto arresto delle Sezioni riunite n. 2/2012/QM e dei limiti della cognizione in appello in materia pensionistica, la valutazione della sussistenza in concreto della buona fede del percettore è stata rimessa a questo Giudice territoriale, anche per la regolazione delle spese del grado d’appello.

Con il ricorso depositato in data 19 marzo 2018 il ricorrente ha provveduto, tempestivamente e ritualmente, a riassumere il giudizio, limitatamente al solo giudizio originariamente iscritto al n. OMISSIS (unico di quelli richiamati) del registro di segreteria avente ad oggetto, come si è visto, il provvedimento di diniego dell’annullamento in autotutela dell’atto di recupero dell’indebito pensionistico, formulando, però, conclusioni sul provvedimento di recupero dell’indebito, oggetto, invece, del giudizio iscritto al n. OMISSIS e non oggetto di riassunzione.

Con memoria in atti dal 31 maggio 2018 si è costituito in giudizio l’INPS affermando la legittimità della ripetizione dell’indebito, anche a prescindere dalla dichiarazione resa dal ricorrente, insistendo per la reiezione del ricorso sulla base delle altre motivazioni già dedotte nell’ambito dei precedenti giudizi incardinati avanti a questa Sezione e testualmente riproposte.

All’esito della discussione nella pubblica udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione oggetto di esame verte sulla riconoscibilità dell’elemento soggettivo della buona fede e dell’affidamento dell’accipiens in relazione ad un indebito determinatosi in occasione della liquidazione definitiva della pensione, da valutarsi nel caso concreto sulla base dei principi posti da SS.RR. 2/2012/QM.

Il ricorrente risulta essere cessato dal servizio in data 15/1/1990 e contestualmente essere transitato in ausiliaria, con erogazione di un trattamento pensionistico (necessariamente) provvisorio. Il medesimo ricorrente risulta essere transitato nella riserva in data 1/1/1998.

Il decreto di conferimento della pensione ordinaria definitiva porta la data del OMISSIS e veniva trasmesso all’INPDAP in data 28/2/2005, che provvedeva a emettere il provvedimento di recupero del credito erariale di € 14.016,69 prot. OMISSIS, notificato a mani il 10/06/2005, oggetto del ricorso originariamente iscritto al n. OMISSIS del registro di Segreteria di questa Sezione.

Nel ricorso non veniva dato, però, atto di due circostanze di fatto, evidenziate dalla difesa dell’INPDAP nelle proprie memorie, comprovate per tabulas e comunque non oggetto di contestazione da parte del ricorrente.

In data OMISSIS veniva, infatti, trasmesso all’ordinatore secondario della spesa il decreto (definitivo) di conferimento della pensione privilegiata –di cui il ricorrente godeva in via provvisoria fin dal 1992- n. OMISSIS.

Con l'applicazione del decreto n. OMISSIS sulla rata di novembre 2005 (cfr. all. 15 memoria INPS) l’Inpdap ricalcolava la pensione complessivamente dovuta al Sig. P., riconoscendo un rimborso di € 1.444,34 lordi, oltre ad € 262.04non tassabili -Equo indennizzo- per effetto della correzione di un errore di digitazione dell'importo della indennità di ausiliaria al 01/09/1990 nell' applicazione del Decreto OMISSIS (€ 5.498,78 anziché 6.498,78: tale correzione ha comportato il rimborso di € 1314,16), oltre che dell’abbattimento pari ad un quarto del debito maturato ante 01/01/1996 ai sensi della L. 662/96 che ha comportato un rimborso di € 130,18 ed infine della differenza tra quanto trattenuto a titolo del 50% dell’ Equo Indennizzo indicato sull'autorizzazione all'anticipo del decimo per pensione privilegiata e l'importo indicato allo stesso titolo sul Decreto OMISSIS (€ 542,16 - € 280,12 = € 262,04).

Ma a seguito dell’applicazione del medesimo decreto veniva conseguentemente riliquidata la pensione annua lorda con decreto del OMISSIS, con il quale venivano riconosciuti arretrati per un importo lordo di € 5.668,73.

L’originario indebito di € 14.016,69 si riduceva, quindi, a € 6.686,05 avendo il ricorrente, successivamente alla rideterminazione del trattamento in applicazione del decreto di pensione definitiva n.OMISSIS, percepito arretrati allo stesso titolo pari a € 1.444,34 lordi più € 262,04 non tassabili nel novembre 2005 ed € 5.668,73 lordi nel novembre 2008, per un totale complessivo di € 7.375,11.

Conformemente alla richiesta della resistente INPS, pertanto, l’oggetto della domanda è stato rideterminato nei termini sopra descritti con la sentenza n. OMISSIS di questa Sezione. Su tale capo della sentenza, non oggetto di appello, si è formato il giudicato.

Va peraltro osservato che tali circostanze erano note al ricorrente fin dal momento della proposizione del primo ricorso, avvenuta nel settembre 2008: i provvedimenti di riliquidazione dei trattamenti pensionistici, infatti, risalgono al 2005 e al 2006 (benchè quest’ultimo sia stato applicato solo alla rata di novembre 2008: peraltro, anche nel secondo ricorso, proposto nel 2009, le circostanze vengono sottaciute) e ciò nonostante le originarie domande del ricorrente non ne davano atto, né in sede di riassunzione del giudizio il ricorrente ha ritenuto di precisare il thema decidendum, pur avendo espressamente limitato, invece, la riassunzione al solo giudizio originariamente iscritto al n. OMISSIS del registro di segreteria di questa Sezione. Di ciò questo Giudice dovrà tenere conto ai fini della valutazione del comportamento processuale delle parti e di regolazione delle spese.

Così delimitato il thema decidendum, deve essere esaminato il merito della questione sottoposta all’esame di questa Corte, alla quale la Sezione d’Appello ha rimesso il giudizio affinchè si valutasse, nel caso concreto, se sussistessero le condizioni per la declaratoria di irripetibilità dell’indebito, dovendosi in tal senso ritenere proposta la domanda del ricorrente (optando per una lettura in senso sostanziale della domanda, in ottemperanza ad un principio di favor del ricorrente -che peraltro agisce in proprio-, benchè, in realtà, la domanda sia formulata in termini di mero annullamento di un atto di diniego di accoglimento di un ricorso amministrativo e come tale stricto sensu non ammissibile).

E’ noto, infatti, l’orientamento di questa Corte espresso, in materia di indebito pensionistico, dalla sentenza n. 2/QM/2012 delle Sezioni Riunite, secondo cui “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque nel termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza dell’errore riferito alla maggiore somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento della conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.

La questione sottoposta al giudizio di questo Giudice, quindi, deve essere vagliata alla luce dei criteri di valutazione sopra indicati.

Si è già più sopra ricordato che il ricorrente è stato collocato a riposo a far data dal 15.1.1990, per entrare in ausiliaria, nella quale è rimasto fino al 1.1.1998, data nella quale è entrato nella riserva.

Conseguentemente gli è stato riconosciuto il trattamento pensionistico, necessariamente provvisorio: il ricorrente non solo era pienamente edotto, fin dal suo collocamento in congedo a domanda, del fatto che il trattamento di pensione di cui era destinatario aveva carattere provvisorio (essendo destinato ad essere ricalcolato al termine del periodo di ausiliaria con il computo nella base pensionabile della relativa indennità), ma sapeva anche che, avendo egli avanzato istanza per la concessione di un trattamento pensionistico di privilegio, il trattamento pensionistico definitivo avrebbe potuto essere liquidato solo successivamente alla definizione dell’istanza per il riconoscimento del privilegio.

Egli, quindi, non poteva certo ritenere che il trattamento di pensione provvisorio concesso dapprima, in via ordinaria, al momento della cessazione dal servizio e poi con il riconoscimento, nel 1992, della pensione (provvisoria) privilegiata potesse in qualche modo consolidarsi in assenza di un provvedimento definitorio che, da un lato, tenesse conto (in tutto o, in ipotesi, in parte o per nulla) a fini pensionistici dell’ausiliaria e, dall’altro, della pendenza dell’istanza per il riconoscimento del trattamento di privilegio.

E ciò a maggior ragione se si considera, come correttamente rilevato fin dalle prime difese dall’INPDAP (ora INPS), che tutte le comunicazioni intercorse nel tempo, anche ad intervalli (relativamente) ridotti di tempo (cfr. doc. 6, 7, 8 della difesa INPS), evidenziavano la provvisorietà del trattamento erogato.

Alla luce degli elementi di fatto sin qui enunciati, non sembrano ricorrere nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento del legittimo affidamento in capo al ricorrente, così come enunciati dalla citata sentenza n. 2/QM/2012 delle Sezioni Riunite, secondo cui la non ripetibilità dell’indebito non è connessa al solo decorso del tempo (nel caso di specie, peraltro, intervallato ed interrotto da una pluralità di provvedimenti interinali) o alla sola buona fede (di cui, però, si è detto), ma ad una pluralità di fattori che devono concorrere, così come ritiene anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, V, 12 aprile 2012 n. 2118).

Deve, quindi, escludersi che in capo al ricorrente potesse legittimamente ed in buona fede formarsi il convincimento, nonostante il decorso del tempo, che la situazione potesse ritenersi consolidata: egli ben sapeva non solo che gli era stato attribuito un trattamento provvisorio ma soprattutto sapeva che la provvisorietà discendeva direttamente da una pluralità di fattori parzialmente ad esso imputabili, come sopra ricordato.

Tali elementi concorrono a delineare il quadro escludente la sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento -inteso quest’ultimo nel senso indicato dalla più volte citata sent. n. 2/QM/2012 SS.RR. (“il principio in esame consta di tre elementi costitutivi, e precisamente: a) un elemento oggettivo, consistente in un vantaggio del privato identificabile in maniera chiara ed univoca; b) un elemento soggettivo, idoneo a rendere l’affidamento “legittimo”, nel senso che il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all’utilità ottenuta, con la conseguenza che è tutelabile solo l’affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo, e che non merita, per contro, protezione l’aspirazione all’intangibilità di quanto il privato stesso abbia ottenuto con dolo; c) un elemento temporale, che consiste all’affidamento legittimo di diventare pieno e di consolidarsi solo allorchè si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità, se non della sua definitività, sicchè il decorso del tempo più che un fattore di potenziamento dell’affidamento, finisce per esserne un elemento costitutivo”)- in capo al ricorrente.

Alla luce di quanto sopra esposto e attesa l’insussistenza del legittimo affidamento la domanda del ricorrente di dichiarazione di irripetibilità dell’indebito non può essere accolta.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Al rigetto della domanda segue la liquidazione delle spese in favore dell’INPS in euro 1.000,00 omnicomprensivi.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 30574 del registro di segreteria proposto da P. A. confronti di INPS, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

-respinge il ricorso;

-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali nei confronti di INPS, che liquida in euro 1.000,00 omnicomprensivi;

-compensa integralmente tra le parti le spese legali del giudizio d’appello iscritto al n. OMISSIS del registro di segreteria della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale;

-nulla per le spese di giudizio;

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio all’esito dell’udienza pubblica del 21 giugno 2018.

Il Giudice Unico delle Pensioni

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini


Il G.U.P., ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs 196/03, dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al co 3 del medesimo art. 52 nei riguardi del ricorrente.

Il G.U.P.

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini


Depositata in Segreteria il 28/09/2018

Il Funzionario Preposto

F.to Nadia Tonolo


In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Venezia, 28/09/2018

Il Funzionario preposto

F.to Nadia Tonolo


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