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martedì 11 settembre 2018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 maggio 2018 Sperimentazione del nuovo concetto di accertamento qualificato come previsto all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29. (18A05852) (GU n.210 del 10-9-2018)

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 maggio 2018

Sperimentazione del nuovo concetto di accertamento  qualificato  come
previsto all'articolo 6, comma 4, del decreto  legislativo  16  marzo
2018, n. 29. (18A05852)

(GU n.210 del 10-9-2018)


                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
  Visto l'art. 1, comma 5, della legge 23  giugno  2014,  n.  89,  il
quale ai fini del riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del  bilancio
di  cassa  delega  il  Governo  ad  adottare  un   apposito   decreto
legislativo nel rispetto dei principi e criteri  stabiliti  dall'art.
42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009;
  Visti, in particolare, i principi e criteri direttivi di  cui  alla
lettera a) del richiamato comma 1  dell'art.  42,  che  prevedono  la
razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate  e
dell'impegno delle spese, nonche' di quella relativa alla  formazione
ed al regime contabile dei residui  attivi  e  passivi,  al  fine  di
assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneita' di
trattamento di analoghe fattispecie contabili;
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del  bilancio  di  cassa  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
  Visto l'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2016, che
prevede che siano individuati  gli  interventi  da  realizzare  e  le
modalita'  da  seguire  per  la  razionalizzazione  delle   procedure
contabili  e  per  il  miglioramento  della  rappresentazione   delle
risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato,
anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui
attivi,  nell'ottica  del  potenziamento  del  bilancio  di  cassa  e
dell'avvicinamento  del  concetto  di  accertamento   a   quello   di
riscossione, con regolamento da  adottare,  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle  finanze,  anche  sulla  base  degli  esiti  di
approfondimenti da effettuare senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza     pubblica      dagli      uffici      dell'amministrazione
economico-finanziaria  in  collaborazione  con  la   Presidenza   del
Consiglio dei ministri  e  sentiti  i  Ministeri  interessati,  entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del citato  decreto  n.
93 del 2016;
  Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 5 agosto
2016, che ha istituito, in attuazione del predetto art. 4 del decreto
legislativo n. 93 del 2016, un apposito gruppo di  lavoro  denominato
«Gruppo di lavoro per la revisione dei criteri e delle  procedure  di
contabilizzazione delle entrate del bilancio dello Stato»  avente  il
compito di elaborare proposte,  da  recepire  anche  nell'ambito  del
regolamento di cui al medesimo art.  4  del  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93;
  Visto il decreto legislativo  16  marzo  2018,  n.  29,  contenente
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196;
  Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 29 del
2018, il quale, con l'introduzione dell'art. 21-bis  nella  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  definisce  la  nozione   di   accertamento
qualificato, con il quale si  intende  l'iscrizione  nello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato di tutti i  redditi,
proventi  e  crediti   di   qualsiasi   natura   per   un   ammontare
corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla  base
della legislazione vigente, prevede di  riscuotere  nel  triennio  di
riferimento e che tale nozione definisce gli importi da  considerare,
quanto alla competenza, ai fini della  determinazione  dei  risultati
differenziali di cui all'art. 25, comma 7, della citata legge n.  196
del 2009;
  Visto il comma 2 del medesimo art. 6, che  sostituisce  la  lettera
a), comma  2,  art.  36,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
precisando che, anche ai fini del conto del bilancio dello Stato,  le
entrate di competenza dell'anno sono accertate ai sensi  della  nuova
nozione di accertamento qualificato;
  Visto il successivo comma 3 dell'art. 6, il  quale  stabilisce  che
nel Rendiconto generale dello Stato sono indicati, per ogni unita' di
voto  e  per  ogni  unita'  elementare  del  bilancio   dell'entrata,
l'ammontare delle somme accertate in via  amministrativa  sulla  base
della legislazione vigente per le quali  lo  Stato  ha  diritto  alla
riscossione, nonche' le  somme  rimaste  da  riscuotere,  distinte  a
seconda se il relativo accertamento sia  avvenuto  nell'esercizio  di
riferimento o negli esercizi precedenti;
  Visto il comma 4 dell'art. 6, il quale prevede che, con decreto del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  31
maggio 2018, sono definite le modalita' per  l'applicazione,  in  via
sperimentale, delle disposizioni di  cui  ai  commi  da  1  a  3  del
medesimo  art.  6,  per  l'introduzione  della   nuova   nozione   di
accertamento qualificato, e che, al termine della sperimentazione, il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere  e  alla
Corte dei conti una relazione  sui  risultati  della  sperimentazione
compiuta;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
  Visto, in particolare, l'art. 17, comma  3,  del  predetto  decreto
legislativo n. 123 del 2011, come modificato dall'art.  6,  comma  6,
del decreto legislativo n. 29 del 2018;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato.»;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato»;

                              Decreta:

                               Art. 1

               Oggetto e termini della sperimentazione

  1. A partire dal 1° ottobre 2018  e  fino  al  31  luglio  2020  e'
attuata la sperimentazione di cui all'art. 6, comma  4,  del  decreto
legislativo 16 marzo 2018, n.  29.  La  sperimentazione  riguarda  la
registrazione contabile degli accertamenti delle entrate dello Stato,
secondo quanto previsto dall'art.  21-bis  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, come introdotto dall'art.  6,  comma  1,  del  predetto
decreto legislativo. Con determina motivata del  Ragioniere  generale
dello Stato, anche in relazione agli esiti del  monitoraggio  di  cui
all'art.  3,  puo'  essere  disposta  una  proroga  del  periodo   di
sperimentazione non superiore a dodici mesi.
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 si svolge  con  riferimento
alla previsione, alla gestione e alla rendicontazione  delle  entrate
del Bilancio dello Stato, secondo le ripartizioni per titoli, natura,
tipologie, categorie e unita' elementari di bilancio, di cui all'art.
25, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

                               Art. 2

                   Modalita' della sperimentazione

  1. La sperimentazione si affianca alle vigenti procedure  contabili
relative all'accertamento e  agli  obblighi  di  registrazione  delle
entrate, nonche'  alla  cura  della  riscossione.  Essa  non  produce
effetti  ai  fini  della   previsione,   della   gestione   e   della
rendicontazione dei  dati  contabili  di  bilancio  rilevati  per  la
predisposizione  dei  corrispondenti   documenti   di   bilancio   da
presentare al Parlamento.
  2. Per  lo  svolgimento  della  sperimentazione,  le  registrazioni
contabili  delle   entrate   riscosse   a   mezzo   ruolo   in   base
all'accertamento qualificato, di cui all'art. 21-bis della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  sono  definite  secondo  il   modello   di
segmentazione dei crediti e i criteri di cui all'allegato tecnico  al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
  3. Nel corso  della  gestione,  le  entrate  continuano  ad  essere
accertate sulla  base  della  legislazione  vigente,  utilizzando  le
funzionalita'  esistenti  nel  Sistema  informativo  entrate   (SIE).
Contestualmente alle anzidette operazioni, sono altresi' registrati i
dati necessari per la rilevazione dell'accertamento  qualificato.  Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende  disponibili
le necessarie funzionalita' informatiche sul  sistema  «SIE»  per  lo
svolgimento della sperimentazione.

                               Art. 3

                 Attivita' di verifica, monitoraggio
                 e pubblicita' della sperimentazione

  1. Nel corso della sperimentazione, gli  Uffici  di  controllo  che
costituiscono il sistema delle Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  giugno  2011,   n.   123,   espletano,
nell'ambito delle competenze attribuite,  le  verifiche  inerenti  la
corretta registrazione degli accertamenti di entrata.
  2. Ai fini del monitoraggio della  sperimentazione  e'  costituito,
con determina del Ragioniere generale dello Stato, un apposito gruppo
di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  nel
quale e' assicurata la partecipazione di  rappresentanti,  oltre  che
del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   del
Dipartimento delle finanze, dell'Agenzia delle entrate,  dell'Agenzia
delle   dogane   e   dei   monopoli,   nonche'   dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione.
  3. I risultati della sperimentazione  costituiranno  oggetto  della
relazione da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti per
materia ed alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 6,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 29 del 2018. La predetta relazione e'  redatta
sulla base delle informazioni prodotte nell'ambito  del  monitoraggio
di cui al comma 2, dando apposita evidenza delle eventuali criticita'
riscontrate, nonche' delle soluzioni individuate.
  4. Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  in
considerazione dei progressivi sviluppi monitorati ai sensi del comma
2, invia al Ministro dell'economia e delle  finanze  una  informativa
periodica  sull'andamento  della  sperimentazione,  per   l'eventuale
successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti  per
materia ed alla Corte dei conti.

                               Art. 4

                         Disposizioni finali

  1. Nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente decreto e dei
contenuti nell'allegato tecnico,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, sentito il gruppo di cui all'art. 3,  comma  2,
fornisce  specifiche  indicazioni,  nonche'  istruzioni  tecniche  ed
operative, anche mediante l'adozione di circolari e  altri  documenti
di prassi, per l'attuazione della sperimentazione.
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 maggio 2018

                                                  Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
1140

                          Allegato tecnico

    1. La rappresentazione dei crediti iscritti a  ruolo  secondo  il
concetto dell'accertamento qualificato di cui all'art.  21-bis  della
legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  comporta  la  segmentazione  del
portafoglio dei crediti affidato  all'agente  della  riscossione,  al
fine di individuare tipologie  omogenee  degli  stessi,  sia  per  le
caratteristiche soggettive del debitore sia  per  le  caratteristiche
oggettive del credito, quanto a livelli di riscuotibilita'.
    2. I segmenti individuati per definire le tipologie  omogenee  di
crediti sono:
      a)  crediti  di  dubbio  esito:  probabilita'  di   riscossione
marginale, valutabile secondo modalita' forfetarie, in considerazione
del profilo soggettivo del debitore, connotato da elementi indicativi
della difficolta' di riscossione;
      b) crediti verso procedure  concorsuali:  determinazione  della
riscuotibilita' applicando una curva  di  riscossione  specificamente
determinata  rispetto  ai  tempi  medi  di  incasso  nelle  procedure
fallimentari o concorsuali;
      c)   crediti   suddivisi   in   classi:    valutazione    della
riscuotibilita' degli altri crediti iscritti a  ruolo,  sulla  scorta
delle variabili discriminanti piu' significative emerse  dall'analisi
storica, a cui applicare curve di riscossione attesa  specifiche  per
ogni classe di credito.
    3. La suddivisione dei crediti in classi,  di  cui  al  punto  2,
lettera c), e' operata tenendo conto delle  seguenti  variabili,  che
l'analisi storica ha evidenziato come discriminanti:
      a) natura giuridica del credito;
      b) origine del credito;
      c) natura giuridica del debitore;
      d) vetusta' dell'iscrizione a ruolo.
    4. La valutazione della riscuotibilita' dei  crediti  di  cui  al
punto 2 considera, ove rilevante, l'incidenza di fattori imprevisti o
contingenti, tra  cui,  in  particolare,  l'evoluzione  del  contesto
normativo e lo scenario socio-economico.
    5. Le operazioni di valutazione dei crediti sono effettuate nelle
seguenti fasi:
      a) stesura del progetto di bilancio previsionale;
      b) aggiornamento delle previsioni in corso  di  esercizio,  ivi
incluso l'assestamento;
      c) redazione del bilancio consuntivo.
Nota metodologica
    Ai fini dell'analisi della  riscuotibilita',  come  indicato,  il
bacino dei crediti viene segmentato in tre macro-categorie di cui  si
indicano partitamente elementi di maggior dettaglio tecnico:
      a) crediti di «dubbio esito»: gli aspetti  rilevanti  attengono
al profilo soggettivo  del  debitore,  cosicche'  rientrano  in  tale
categoria i crediti iscritti verso persone fisiche decedute  e  verso
persone  giuridiche  cancellate  dal  registro  imprese,  nonche'  ai
crediti  di  importo  «eccezionale»,  in  relazione  alle  possidenze
rilevabili  dalle  banche   dati   consultabili   dall'Agente   della
riscossione. Per tali crediti la riscuotibilita' non  e'  determinata
con  una  curva  di  riscossione  attesa,  bensi'  con  un  tasso  di
riscossione  forfettario,  in  quanto  il  dato  empirico   evidenzia
percentuali marginali di riscossione;
      b) crediti verso procedure concorsuali o fallimentari: trattasi
di  una  categoria  che  puo'  essere  interessata  da  incassi   non
marginali, ma temporalmente protratti, per cui la determinazione  del
recupero durante la procedura concorsuale ovvero  post-fallimento  e'
rilevata sulla base dell'analisi dei flussi  di  riscossione  occorsi
per altri crediti della specie e della relativa dinamica temporale;
      c) crediti suddivisi in classi: categoria residuale a sua volta
suddivisa in «classi di credito», ottenute dalla  combinazione  delle
variabili che l'analisi storica della riscossione ha evidenziato come
in grado di discriminare meglio e  in  modo  significativo  l'alto  o
basso livello di successo atteso e, quindi, a contrario,  il  rischio
di   mancata   riscossione.   Tali   variabili    descrittive    sono
essenzialmente:
        1. la natura giuridica del soggetto;
        2. la natura  e  tipologia  del  credito,  ambiti  nei  quali
assumono  particolare  rilevanza  l'imposta  sul   valore   aggiunto,
l'imposta sul reddito persone fisiche, l'imposta sul reddito  persone
giuridiche;
        3. l'origine della pretesa tributaria e, segnatamente, se  si
tratti di un accertamento, di  una  liquidazione,  o  di  altro  atto
idoneo;
        4. vetusta'  dell'imposta  pretesa,  anche  in  relazione  al
momento dell'affidamento del carico e dell'iscrizione a ruolo.
    In ogni caso, la valutazione tiene in considerazione la  vetusta'
del ruolo affidato in riscossione.
    Per  la  redazione  del  bilancio  di  previsione,   oltre   alla
valutazione della riscossione prospettica derivante dal carico  ruoli
affidato all'Agente della riscossione, e'  stimato  anche  il  valore
della riscossione attesa  derivante  dai  carichi  ruoli  non  ancora
consegnati dagli Enti impositori all'Agente medesimo.
    Per i carichi delle Agenzie fiscali, in particolare, la stima  e'
effettuata in contraddittorio con gli Enti impositori, anche al  fine
di tener conto di eventuali elementi di  discontinuita'  rispetto  al
trend storico degli affidamenti preso a riferimento.  Per  i  carichi
delle altre amministrazioni centrali,  la  stima  e'  effettuata  dal
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato  con  il  supporto
dell'Agente della riscossione.
    Sui volumi attesi di affidamento e' applicata una curva media  di
riscossione, definita dall'Agente  della  riscossione  sull'ammontare
complessivo dei carichi gia' ricevuti in un  significativo  orizzonte
temporale di riferimento.
    Nelle fasi di  assestamento  del  bilancio,  le  previsioni  sono
aggiornate  tenendo  conto  dei  dati  consuntivi  di  affidamento  e
riscossione  piu'  recenti  disponibili,  formulando  previsioni  sui
carichi attesi nei restanti mesi dell'anno oggetto di assestamento  e
sulle correlate riscossioni.
    Nel  caso  di  eventi  imprevisti  o   contingenti,   quali,   in
particolare,  l'evoluzione  dello  scenario  socio-economico  o   del
contesto  normativo,  i  relativi  effetti   sulla   prospettiva   di
riscossione sono valutati, ove rilevanti, a  valle  dell'applicazione
del modello storico-statistico attraverso  una  rettifica  in  valore
assoluto  del  dato  di  previsione,  tenendo   anche   conto   delle
valutazioni e quantificazioni gia' formulate nelle relazioni tecniche
di eventuali provvedimenti normativi.

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