MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 maggio 2018
Sperimentazione del nuovo concetto di accertamento qualificato come
previsto all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
2018, n. 29. (18A05852)
(GU n.210 del 10-9-2018)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, il
quale ai fini del riordino della disciplina per la gestione del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio
di cassa delega il Governo ad adottare un apposito decreto
legislativo nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'art.
42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009;
Visti, in particolare, i principi e criteri direttivi di cui alla
lettera a) del richiamato comma 1 dell'art. 42, che prevedono la
razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e
dell'impegno delle spese, nonche' di quella relativa alla formazione
ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di
assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneita' di
trattamento di analoghe fattispecie contabili;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
Visto l'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2016, che
prevede che siano individuati gli interventi da realizzare e le
modalita' da seguire per la razionalizzazione delle procedure
contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle
risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato,
anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui
attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e
dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di
riscossione, con regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di
approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica dagli uffici dell'amministrazione
economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto n.
93 del 2016;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 5 agosto
2016, che ha istituito, in attuazione del predetto art. 4 del decreto
legislativo n. 93 del 2016, un apposito gruppo di lavoro denominato
«Gruppo di lavoro per la revisione dei criteri e delle procedure di
contabilizzazione delle entrate del bilancio dello Stato» avente il
compito di elaborare proposte, da recepire anche nell'ambito del
regolamento di cui al medesimo art. 4 del decreto legislativo 12
maggio 2016, n. 93;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, contenente
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196;
Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 29 del
2018, il quale, con l'introduzione dell'art. 21-bis nella legge 31
dicembre 2009, n. 196, definisce la nozione di accertamento
qualificato, con il quale si intende l'iscrizione nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato di tutti i redditi,
proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare
corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base
della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di
riferimento e che tale nozione definisce gli importi da considerare,
quanto alla competenza, ai fini della determinazione dei risultati
differenziali di cui all'art. 25, comma 7, della citata legge n. 196
del 2009;
Visto il comma 2 del medesimo art. 6, che sostituisce la lettera
a), comma 2, art. 36, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
precisando che, anche ai fini del conto del bilancio dello Stato, le
entrate di competenza dell'anno sono accertate ai sensi della nuova
nozione di accertamento qualificato;
Visto il successivo comma 3 dell'art. 6, il quale stabilisce che
nel Rendiconto generale dello Stato sono indicati, per ogni unita' di
voto e per ogni unita' elementare del bilancio dell'entrata,
l'ammontare delle somme accertate in via amministrativa sulla base
della legislazione vigente per le quali lo Stato ha diritto alla
riscossione, nonche' le somme rimaste da riscuotere, distinte a
seconda se il relativo accertamento sia avvenuto nell'esercizio di
riferimento o negli esercizi precedenti;
Visto il comma 4 dell'art. 6, il quale prevede che, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
maggio 2018, sono definite le modalita' per l'applicazione, in via
sperimentale, delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del
medesimo art. 6, per l'introduzione della nuova nozione di
accertamento qualificato, e che, al termine della sperimentazione, il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla
Corte dei conti una relazione sui risultati della sperimentazione
compiuta;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto, in particolare, l'art. 17, comma 3, del predetto decreto
legislativo n. 123 del 2011, come modificato dall'art. 6, comma 6,
del decreto legislativo n. 29 del 2018;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato.»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e termini della sperimentazione
1. A partire dal 1° ottobre 2018 e fino al 31 luglio 2020 e'
attuata la sperimentazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto
legislativo 16 marzo 2018, n. 29. La sperimentazione riguarda la
registrazione contabile degli accertamenti delle entrate dello Stato,
secondo quanto previsto dall'art. 21-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196, come introdotto dall'art. 6, comma 1, del predetto
decreto legislativo. Con determina motivata del Ragioniere generale
dello Stato, anche in relazione agli esiti del monitoraggio di cui
all'art. 3, puo' essere disposta una proroga del periodo di
sperimentazione non superiore a dodici mesi.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 si svolge con riferimento
alla previsione, alla gestione e alla rendicontazione delle entrate
del Bilancio dello Stato, secondo le ripartizioni per titoli, natura,
tipologie, categorie e unita' elementari di bilancio, di cui all'art.
25, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 2
Modalita' della sperimentazione
1. La sperimentazione si affianca alle vigenti procedure contabili
relative all'accertamento e agli obblighi di registrazione delle
entrate, nonche' alla cura della riscossione. Essa non produce
effetti ai fini della previsione, della gestione e della
rendicontazione dei dati contabili di bilancio rilevati per la
predisposizione dei corrispondenti documenti di bilancio da
presentare al Parlamento.
2. Per lo svolgimento della sperimentazione, le registrazioni
contabili delle entrate riscosse a mezzo ruolo in base
all'accertamento qualificato, di cui all'art. 21-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono definite secondo il modello di
segmentazione dei crediti e i criteri di cui all'allegato tecnico al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Nel corso della gestione, le entrate continuano ad essere
accertate sulla base della legislazione vigente, utilizzando le
funzionalita' esistenti nel Sistema informativo entrate (SIE).
Contestualmente alle anzidette operazioni, sono altresi' registrati i
dati necessari per la rilevazione dell'accertamento qualificato. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende disponibili
le necessarie funzionalita' informatiche sul sistema «SIE» per lo
svolgimento della sperimentazione.
Art. 3
Attivita' di verifica, monitoraggio
e pubblicita' della sperimentazione
1. Nel corso della sperimentazione, gli Uffici di controllo che
costituiscono il sistema delle Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, espletano,
nell'ambito delle competenze attribuite, le verifiche inerenti la
corretta registrazione degli accertamenti di entrata.
2. Ai fini del monitoraggio della sperimentazione e' costituito,
con determina del Ragioniere generale dello Stato, un apposito gruppo
di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel
quale e' assicurata la partecipazione di rappresentanti, oltre che
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del
Dipartimento delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, nonche' dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione.
3. I risultati della sperimentazione costituiranno oggetto della
relazione da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti per
materia ed alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 6, comma 4, del
decreto legislativo n. 29 del 2018. La predetta relazione e' redatta
sulla base delle informazioni prodotte nell'ambito del monitoraggio
di cui al comma 2, dando apposita evidenza delle eventuali criticita'
riscontrate, nonche' delle soluzioni individuate.
4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in
considerazione dei progressivi sviluppi monitorati ai sensi del comma
2, invia al Ministro dell'economia e delle finanze una informativa
periodica sull'andamento della sperimentazione, per l'eventuale
successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per
materia ed alla Corte dei conti.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente decreto e dei
contenuti nell'allegato tecnico, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sentito il gruppo di cui all'art. 3, comma 2,
fornisce specifiche indicazioni, nonche' istruzioni tecniche ed
operative, anche mediante l'adozione di circolari e altri documenti
di prassi, per l'attuazione della sperimentazione.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2018
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
1140
Allegato tecnico
1. La rappresentazione dei crediti iscritti a ruolo secondo il
concetto dell'accertamento qualificato di cui all'art. 21-bis della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, comporta la segmentazione del
portafoglio dei crediti affidato all'agente della riscossione, al
fine di individuare tipologie omogenee degli stessi, sia per le
caratteristiche soggettive del debitore sia per le caratteristiche
oggettive del credito, quanto a livelli di riscuotibilita'.
2. I segmenti individuati per definire le tipologie omogenee di
crediti sono:
a) crediti di dubbio esito: probabilita' di riscossione
marginale, valutabile secondo modalita' forfetarie, in considerazione
del profilo soggettivo del debitore, connotato da elementi indicativi
della difficolta' di riscossione;
b) crediti verso procedure concorsuali: determinazione della
riscuotibilita' applicando una curva di riscossione specificamente
determinata rispetto ai tempi medi di incasso nelle procedure
fallimentari o concorsuali;
c) crediti suddivisi in classi: valutazione della
riscuotibilita' degli altri crediti iscritti a ruolo, sulla scorta
delle variabili discriminanti piu' significative emerse dall'analisi
storica, a cui applicare curve di riscossione attesa specifiche per
ogni classe di credito.
3. La suddivisione dei crediti in classi, di cui al punto 2,
lettera c), e' operata tenendo conto delle seguenti variabili, che
l'analisi storica ha evidenziato come discriminanti:
a) natura giuridica del credito;
b) origine del credito;
c) natura giuridica del debitore;
d) vetusta' dell'iscrizione a ruolo.
4. La valutazione della riscuotibilita' dei crediti di cui al
punto 2 considera, ove rilevante, l'incidenza di fattori imprevisti o
contingenti, tra cui, in particolare, l'evoluzione del contesto
normativo e lo scenario socio-economico.
5. Le operazioni di valutazione dei crediti sono effettuate nelle
seguenti fasi:
a) stesura del progetto di bilancio previsionale;
b) aggiornamento delle previsioni in corso di esercizio, ivi
incluso l'assestamento;
c) redazione del bilancio consuntivo.
Nota metodologica
Ai fini dell'analisi della riscuotibilita', come indicato, il
bacino dei crediti viene segmentato in tre macro-categorie di cui si
indicano partitamente elementi di maggior dettaglio tecnico:
a) crediti di «dubbio esito»: gli aspetti rilevanti attengono
al profilo soggettivo del debitore, cosicche' rientrano in tale
categoria i crediti iscritti verso persone fisiche decedute e verso
persone giuridiche cancellate dal registro imprese, nonche' ai
crediti di importo «eccezionale», in relazione alle possidenze
rilevabili dalle banche dati consultabili dall'Agente della
riscossione. Per tali crediti la riscuotibilita' non e' determinata
con una curva di riscossione attesa, bensi' con un tasso di
riscossione forfettario, in quanto il dato empirico evidenzia
percentuali marginali di riscossione;
b) crediti verso procedure concorsuali o fallimentari: trattasi
di una categoria che puo' essere interessata da incassi non
marginali, ma temporalmente protratti, per cui la determinazione del
recupero durante la procedura concorsuale ovvero post-fallimento e'
rilevata sulla base dell'analisi dei flussi di riscossione occorsi
per altri crediti della specie e della relativa dinamica temporale;
c) crediti suddivisi in classi: categoria residuale a sua volta
suddivisa in «classi di credito», ottenute dalla combinazione delle
variabili che l'analisi storica della riscossione ha evidenziato come
in grado di discriminare meglio e in modo significativo l'alto o
basso livello di successo atteso e, quindi, a contrario, il rischio
di mancata riscossione. Tali variabili descrittive sono
essenzialmente:
1. la natura giuridica del soggetto;
2. la natura e tipologia del credito, ambiti nei quali
assumono particolare rilevanza l'imposta sul valore aggiunto,
l'imposta sul reddito persone fisiche, l'imposta sul reddito persone
giuridiche;
3. l'origine della pretesa tributaria e, segnatamente, se si
tratti di un accertamento, di una liquidazione, o di altro atto
idoneo;
4. vetusta' dell'imposta pretesa, anche in relazione al
momento dell'affidamento del carico e dell'iscrizione a ruolo.
In ogni caso, la valutazione tiene in considerazione la vetusta'
del ruolo affidato in riscossione.
Per la redazione del bilancio di previsione, oltre alla
valutazione della riscossione prospettica derivante dal carico ruoli
affidato all'Agente della riscossione, e' stimato anche il valore
della riscossione attesa derivante dai carichi ruoli non ancora
consegnati dagli Enti impositori all'Agente medesimo.
Per i carichi delle Agenzie fiscali, in particolare, la stima e'
effettuata in contraddittorio con gli Enti impositori, anche al fine
di tener conto di eventuali elementi di discontinuita' rispetto al
trend storico degli affidamenti preso a riferimento. Per i carichi
delle altre amministrazioni centrali, la stima e' effettuata dal
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con il supporto
dell'Agente della riscossione.
Sui volumi attesi di affidamento e' applicata una curva media di
riscossione, definita dall'Agente della riscossione sull'ammontare
complessivo dei carichi gia' ricevuti in un significativo orizzonte
temporale di riferimento.
Nelle fasi di assestamento del bilancio, le previsioni sono
aggiornate tenendo conto dei dati consuntivi di affidamento e
riscossione piu' recenti disponibili, formulando previsioni sui
carichi attesi nei restanti mesi dell'anno oggetto di assestamento e
sulle correlate riscossioni.
Nel caso di eventi imprevisti o contingenti, quali, in
particolare, l'evoluzione dello scenario socio-economico o del
contesto normativo, i relativi effetti sulla prospettiva di
riscossione sono valutati, ove rilevanti, a valle dell'applicazione
del modello storico-statistico attraverso una rettifica in valore
assoluto del dato di previsione, tenendo anche conto delle
valutazioni e quantificazioni gia' formulate nelle relazioni tecniche
di eventuali provvedimenti normativi.
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