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martedì 11 settembre 2018

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106 Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (18G00133) (GU n.211 del 11-9-2018) Vigente al: 26-9-2018



DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106

Riforma  dell'attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/2102  relativa
all'accessibilita' dei siti web e  delle  applicazioni  mobili  degli
enti pubblici. (18G00133)

(GU n.211 del 11-9-2018)


 Vigente al: 26-9-2018 




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista la direttiva  UE  2016/2102  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei  siti
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare, gli articoli 1 e 14;
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l'articolo 9;
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005,  n.
75, recante regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004,  n.
4, per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
informatici;
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie  8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto
2005,  recante  requisiti   tecnici   e   i   diversi   livelli   per
l'accessibilita' agli strumenti informatici;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 21 giugno 2018;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2018;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri  per  la
famiglia e le disabilita', degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

              Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

  1. Il  titolo  della  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  di  seguito
denominata «legge  n.  4  del  2004»,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,
in  particolare,  delle  persone  con  disabilita'   agli   strumenti
informatici».
  2. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a)  le  parole:  «persone  disabili»,   ovunque   ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «persone con disabilita'»;
  b)  le  parole:  «lavoratori  disabili»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «lavoratori con disabilita'»;
  c) le parole: «alunni disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «alunni con disabilita'»;
  d)  la  parola:  «disabili»,  ovunque  ricorra  singolarmente,   e'
sostituita dalle seguenti: «persone con disabilita'»;
  d-bis) le parole: «dipendente disabile»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «dipendente con disabilita'»;
  e) le parole: «associazioni di disabili», ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «associazioni di persone con disabilita'»;
  f) le parole «siti INTERNET», ovunque  ricorrano,  sono  sostituite
dalle seguenti: «siti web e applicazioni mobili».
  3. All'articolo 2, comma  1,  della  legge  n.  4  del  2004,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera a)  dopo  le  parole:  «sistemi  informatici»  sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni
mobili,»;
  b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
  «a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e
sviluppato da parte o per conto dei soggetti  erogatori,  per  essere
utilizzato dagli utenti su dispositivi  mobili,  quali  smartphone  e
tablet;  e'  escluso  il  software  che  controlla  tali  dispositivi
(sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
  a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per
veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito  anche
sito internet;
  a-quater) contenuti di extranet o intranet:  siti  web  disponibili
soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
  a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di  cui  all'articolo
3, comma 1;
  a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati  dell'attivita'
di monitoraggio effettuata per verificare la conformita' dei siti web
e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle  prescrizioni
in materia di accessibilita' di  cui  alla  presente  legge.  I  dati
misurati comprendono informazioni quantitative sul campione  di  siti
web e applicazioni mobili sottoposti a  verifiche,  tra  i  quali  il
numero di siti web e le applicazioni  con  il  numero  potenziale  di
visitatori o utenti, nonche' informazioni quantitative sul livello di
accessibilita';».
  4. All'articolo 3 della legge n. 4  del  2004,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al comma 1,  dopo  le  parole  «di  servizi  informatici,»  sono
inserite le seguenti: «agli organismi di diritto  pubblico  ai  sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014»;
  b) al comma 2, le parole da «ai sistemi informatici» fino alla fine
del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  contenuti  che  si
trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi  utente  per
dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o  per  uso
specifico in determinati contesti e non disponibili e usati  da  ampi
segmenti di utenti. Le medesime  disposizioni  non  si  applicano  ai
contenuti di extranet o intranet, di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a  una
loro revisione sostanziale.».
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 3-bis (Principi generali per l'accessibilita'). - 1.  I  siti
web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili
se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
  2.  Sono  accessibili  i   servizi   realizzati   tramite   sistemi
informatici, inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni  mobili,  che
presentano i seguenti requisiti:
  a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente;
  b) fruibilita' delle informazioni offerte, caratterizzata da:
  1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che  le
azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni  siano  sempre
uniformi tra loro;
  2) efficienza nell'uso, assicurando, fra  l'altro,  la  separazione
tra contenuto,  presentazione  e  modalita'  di  funzionamento  delle
interfacce,  nonche'   la   possibilita'   di   rendere   disponibile
l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
  3) efficacia nell'uso  e  rispondenza  alle  esigenze  dell'utente,
assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per  ottenere  in
modo  corretto  servizi  e  informazioni   siano   indipendenti   dal
dispositivo utilizzato per l'accesso;
  4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro,  l'accesso  al
servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per
l'utente.
  3. Con le linee guida adottate  ai  sensi  dell'articolo  11,  sono
individuate le regole tecniche necessarie per garantire  il  rispetto
dei principi e dei requisiti di accessibilita' di cui ai commi 1 e 2.
  Art.   3-ter   (Individuazione   dell'onere   sproporzionato    per
l'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili).  -  1.  I
soggetti  erogatori  applicano  le   prescrizioni   in   materia   di
accessibilita' previste dalla presente legge sulla base  delle  linee
guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi  di  accessibilita'
dei siti web e delle  applicazioni  mobili,  cio'  imponga  un  onere
sproporzionato.
  2. Per onere sproporzionato si intende  un  onere  organizzativo  o
finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero  un  onere  che
pregiudica  la  capacita'  degli  stessi  di  adempiere  allo   scopo
prefissato o di pubblicare le informazioni  necessarie  o  pertinenti
per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio  o
pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per
le persone con disabilita'. Non possono costituire, di  per  se',  un
onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web  ed
applicazioni mobili ovvero la necessita' di acquisire le informazioni
occorrenti per garantire il rispetto degli  obblighi  previsti  dalla
presente legge e dalle linee guida.
  3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di
cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla  sussistenza  delle
circostanze che determinano l'onere sproporzionato.
  4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori  effettuano  la
dichiarazione  di  accessibilita'  secondo  le   modalita'   di   cui
all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a).
  Art. 3-quater (Dichiarazione di accessibilita'). -  1.  I  soggetti
erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente  una  dichiarazione
di  accessibilita'  particolareggiata,  esaustiva  e   chiara   sulla
conformita' dei  rispettivi  siti  web  e  applicazioni  mobili  alla
presente legge.
  2.  La  dichiarazione  di  accessibilita'  comprende,  altresi',  i
seguenti elementi:
  a)  indicazione  delle  parti  di  contenuto   del   sito   web   o
dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato  ai
sensi dell'articolo 3-ter, con le  motivazioni  che  ne  giustificano
l'inaccessibilita'  e  l'indicazione  di   eventuali   soluzioni   di
accessibilita' alternative fornite dai soggetti erogatori;
  b) la descrizione del meccanismo  di  feedback,  e  relativo  link,
istituito  per  consentire  a  chiunque  di  notificare  ai  soggetti
erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi  compresi  i
siti web e le applicazioni  mobili,  in  termini  di  conformita'  ai
principi  di  accessibilita'  di  cui  all'articolo  3-bis   e   alle
prescrizioni in materia di accessibilita' dettate dalle  linee  guida
di cui all'articolo 11, nonche' di  richiedere  le  informazioni  non
accessibili e l'adeguamento dei sistemi;
  c) il link alla procedura di cui all'articolo  3-quinquies  cui  e'
possibile fare ricorso in  caso  di  risposta  insoddisfacente  o  di
mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o  alla
richiesta di cui alla lettera b).
  3. Il modello di dichiarazione di accessibilita' e' definito con le
linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto  stabilito
dalla Commissione europea.
  4. La dichiarazione di accessibilita'  e'  fornita  in  un  formato
accessibile ed e' pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.
  5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilita' e'
fornita in un formato accessibile e e' resa accessibile nel sito  web
del soggetto  erogatore  che  ha  sviluppato  l'applicazione  mobile,
unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di  scaricare
l'applicazione.
  Art. 3-quinquies (Procedura di attuazione). - 1.  La  dichiarazione
di accessibilita' e' verificata dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
con riferimento alla  conformita'  al  modello  di  cui  all'articolo
3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita'.
  2. In caso di contestazione sulla dichiarazione  di  accessibilita'
ovvero in caso di  esito  insoddisfacente  del  monitoraggio  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a) e  a-bis),  il  difensore  civico
digitale di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  n.  82  del
2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente  legge
e dispone eventuali misure correttive.
  3. Il difensore civico digitale decide, altresi', nei casi  di  cui
all'articolo  3-quater,  comma  2,  lettera   c),   su   segnalazione
dell'utente, disponendo  eventuali  misure  correttive  e  informando
l'Agenzia per l'Italia digitale.».
  5. All'articolo 4 della legge n.  4  del  2004  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «con il decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti «con le linee guida», dopo le parole: «all'articolo 11» sono
inserite le seguenti: «sono  necessari»,  le  parole:  «costituiscono
motivo di  preferenza  a  parita'  di  ogni  altra  condizione  nella
valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del
bene o del servizio» sono soppresse e dopo le  parole:  «servizi  non
accessibili» sono inserite le seguenti: «e' consentita  nei  casi  di
cui  all'articolo  3,  comma  2,  ovvero  in  presenza  di  un  onere
sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed»;
  b) al comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «dal  decreto  di  cui
all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dalle  linee  guida
di cui all'articolo 11, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo
3-ter»; al secondo periodo, le  parole:  «alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  data  di
pubblicazione delle linee guida» e infine, le parole: «dalla data  di
entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla medesima  data  di  adozione  delle  predette  linee
guida»;
  c) al comma 3, le  parole:  «dal  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle linee guida».
  6. All'articolo 5, comma 2, della legge n.  4  del  2004,  dopo  le
parole: «, accessibili» e' inserita la seguente: «anche».
  7. All'articolo 7, comma  1,  della  legge  n.  4  del  2004,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  primo  periodo,  l'alinea  e'  sostituito   dal   seguente:
«L'Agenzia per l'Italia digitale:»;
  b) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
  «a-bis) effettua il monitoraggio periodico  sulla  conformita'  dei
siti web e delle applicazioni mobili in  materia  di  accessibilita',
avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione (ISCOM)»;
  c) alla lettera c), le parole: «dal decreto» sono sostituite  dalle
seguenti: «dalle linee guida»;
  d) alle lettere d), f), g) e h),  le  parole:  «di  concerto»  sono
sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministro per la  famiglia
e le disabilita' e»;
  e) alla lettera e) dopo le  parole:  «strumenti  informatici»  sono
inserite le seguenti: «, ivi inclusi i siti  web  e  le  applicazioni
mobili,»;
  f) alla lettera h) dopo le parole: «dei sistemi informatici,»  sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni
mobili,» e le parole: «programmi di formazione del  personale.»  sono
sostituite dalle seguenti: «programmi di formazione del personale, in
conformita' alla legislazione europea vigente;»;
  g) dopo la lettera h), e' aggiunta, in fine, la seguente:
  «h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre  anni,
presenta alla Commissione  europea  una  relazione  sugli  esiti  del
monitoraggio sulla conformita' dei  siti  web  e  delle  applicazioni
mobili dei soggetti erogatori  inclusi  nell'ambito  di  applicazione
della direttiva  (UE)  2016/2102,  includendo  i  dati  misurati.  Il
contenuto  delle  relazioni  e'   reso   pubblico   in   un   formato
accessibile.».
  8. All'articolo 8,  comma  3,  della  legge  n.  4  del  2004  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi
alle modalita' di creazione, gestione ed aggiornamento  di  contenuti
accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili».
  9. All'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della
presente legge» sono inserite le  seguenti:  «e'  rilevante  ai  fini
della misurazione e della valutazione della  performance  individuale
dei dirigenti responsabili e».
  10. L'articolo 11 della legge n.  4  del  2004  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art. 11 (Requisiti tecnici). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale,
sentite anche  le  associazioni  maggiormente  rappresentative  delle
persone con  disabilita',  nonche'  quelle  del  settore  industriale
coinvolto nella creazione di software per  l'accessibilita'  di  siti
web e applicazioni mobili, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
emana, in conformita' alle procedure e alle regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite
linee guida con cui, nel rispetto degli atti di  esecuzione  adottati
dalla    Commissione    europea    ai    sensi    delle     direttive
sull'accessibilita', sono stabiliti:
  a)  i  requisiti  tecnici  per  l'accessibilita'  degli   strumenti
informatici, ivi  inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni  mobili,
conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e  ai  valori  di
cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
  b) le metodologie  tecniche  per  la  verifica  dell'accessibilita'
degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili;
  c)  il  modello  della  dichiarazione  di  accessibilita'  di   cui
all'articolo 3-quater;
  d) la metodologia di monitoraggio e valutazione  della  conformita'
degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita';
  e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto  di  quanto
previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina
un  onere  sproporzionato,  per  cui  i  soggetti  erogatori  possono
ragionevolmente  limitare  l'accessibilita'  di   un   sito   web   o
applicazione mobile.
  2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura  di
cui al comma 1.».
  11. All'articolo 12 della legge n. 4 del 2004,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole «Il regolamento di cui all'articolo  10  e
il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati» sono sostituite dalle
seguenti: «Le linee guida di cui all'articolo 11 sono emanate»;
  b) il comma 2, e' abrogato.

                               Art. 2

                   Norme transitorie e abrogazioni

  1. Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle
applicazioni mobili, ad eccezione di  quanto  disposto  dall'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004,  come  sostituito
dall'articolo 1, comma 10, del  presente  decreto,  limitatamente  ai
siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue:
  a) ai siti web non  pubblicati  prima  del  23  settembre  2018:  a
decorrere dal 23 settembre 2019;
  b) ai siti web non contemplati dalla lettera a): a decorrere dal 23
settembre 2020;
  c) alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021.
  2. Gli articoli 6 e 10 della legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  sono
abrogati.  Fino  alla  pubblicazione  delle  Linee   guida   di   cui
all'articolo 11 della legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni adottate in  attuazione  dell'articolo  10
della medesima legge.
  3. L'articolo 9, comma 8, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e' abrogato e ogni  richiamo  a  tale  disposizione  si  intende
riferito all'articolo 3-quinquies della legge n.  4  del  2004,  come
introdotto dal presente decreto.
  4. Il decreto del Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie  8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto
2005, e' abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione delle linee
guida di cui  all'articolo  11  della  legge  n.  4  del  2004,  come
sostituito dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.

                               Art. 3

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Savona,  Ministro  per   gli   affari
                                europei

                                Bongiorno, Ministro per  la  pubblica
                                amministrazione

                                Fontana, Ministro per la  famiglia  e
                                le disabilita'

                                Moavero  Milanesi,   Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale

                                Bonafede, Ministro della giustizia

                                Tria, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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