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martedì 11 settembre 2018
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106 Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (18G00133) (GU n.211 del 11-9-2018) Vigente al: 26-9-2018
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106
Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa
all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli
enti pubblici. (18G00133)
(GU n.211 del 11-9-2018)
Vigente al: 26-9-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei siti
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare, gli articoli 1 e 14;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l'articolo 9;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.
75, recante regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.
4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto
2005, recante requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilita' agli strumenti informatici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 21 giugno 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per la
famiglia e le disabilita', degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4
1. Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito
denominata «legge n. 4 del 2004», e' sostituito dal seguente:
«Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e,
in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici».
2. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «persone disabili», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «persone con disabilita'»;
b) le parole: «lavoratori disabili», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «lavoratori con disabilita'»;
c) le parole: «alunni disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «alunni con disabilita'»;
d) la parola: «disabili», ovunque ricorra singolarmente, e'
sostituita dalle seguenti: «persone con disabilita'»;
d-bis) le parole: «dipendente disabile», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «dipendente con disabilita'»;
e) le parole: «associazioni di disabili», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «associazioni di persone con disabilita'»;
f) le parole «siti INTERNET», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «siti web e applicazioni mobili».
3. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «sistemi informatici» sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili,»;
b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e
sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere
utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e
tablet; e' escluso il software che controlla tali dispositivi
(sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per
veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche
sito internet;
a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili
soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo
3, comma 1;
a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati dell'attivita'
di monitoraggio effettuata per verificare la conformita' dei siti web
e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni
in materia di accessibilita' di cui alla presente legge. I dati
misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti
web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il
numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di
visitatori o utenti, nonche' informazioni quantitative sul livello di
accessibilita';».
4. All'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «di servizi informatici,» sono
inserite le seguenti: «agli organismi di diritto pubblico ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014»;
b) al comma 2, le parole da «ai sistemi informatici» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai contenuti che si
trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per
dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso
specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi
segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai
contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una
loro revisione sostanziale.».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Principi generali per l'accessibilita'). - 1. I siti
web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili
se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi
informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che
presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente;
b) fruibilita' delle informazioni offerte, caratterizzata da:
1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che le
azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre
uniformi tra loro;
2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione
tra contenuto, presentazione e modalita' di funzionamento delle
interfacce, nonche' la possibilita' di rendere disponibile
l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente,
assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in
modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal
dispositivo utilizzato per l'accesso;
4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al
servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per
l'utente.
3. Con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11, sono
individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto
dei principi e dei requisiti di accessibilita' di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3-ter (Individuazione dell'onere sproporzionato per
l'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili). - 1. I
soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di
accessibilita' previste dalla presente legge sulla base delle linee
guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilita'
dei siti web e delle applicazioni mobili, cio' imponga un onere
sproporzionato.
2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o
finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che
pregiudica la capacita' degli stessi di adempiere allo scopo
prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti
per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o
pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per
le persone con disabilita'. Non possono costituire, di per se', un
onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed
applicazioni mobili ovvero la necessita' di acquisire le informazioni
occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla
presente legge e dalle linee guida.
3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di
cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle
circostanze che determinano l'onere sproporzionato.
4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la
dichiarazione di accessibilita' secondo le modalita' di cui
all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a).
Art. 3-quater (Dichiarazione di accessibilita'). - 1. I soggetti
erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione
di accessibilita' particolareggiata, esaustiva e chiara sulla
conformita' dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla
presente legge.
2. La dichiarazione di accessibilita' comprende, altresi', i
seguenti elementi:
a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o
dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai
sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano
l'inaccessibilita' e l'indicazione di eventuali soluzioni di
accessibilita' alternative fornite dai soggetti erogatori;
b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link,
istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti
erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i
siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformita' ai
principi di accessibilita' di cui all'articolo 3-bis e alle
prescrizioni in materia di accessibilita' dettate dalle linee guida
di cui all'articolo 11, nonche' di richiedere le informazioni non
accessibili e l'adeguamento dei sistemi;
c) il link alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui e'
possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di
mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla
richiesta di cui alla lettera b).
3. Il modello di dichiarazione di accessibilita' e' definito con le
linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito
dalla Commissione europea.
4. La dichiarazione di accessibilita' e' fornita in un formato
accessibile ed e' pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.
5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilita' e'
fornita in un formato accessibile e e' resa accessibile nel sito web
del soggetto erogatore che ha sviluppato l'applicazione mobile,
unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare
l'applicazione.
Art. 3-quinquies (Procedura di attuazione). - 1. La dichiarazione
di accessibilita' e' verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale
con riferimento alla conformita' al modello di cui all'articolo
3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita'.
2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilita'
ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico
digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del
2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge
e dispone eventuali misure correttive.
3. Il difensore civico digitale decide, altresi', nei casi di cui
all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione
dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e informando
l'Agenzia per l'Italia digitale.».
5. All'articolo 4 della legge n. 4 del 2004 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con il decreto» sono sostituite dalle
seguenti «con le linee guida», dopo le parole: «all'articolo 11» sono
inserite le seguenti: «sono necessari», le parole: «costituiscono
motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizione nella
valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del
bene o del servizio» sono soppresse e dopo le parole: «servizi non
accessibili» sono inserite le seguenti: «e' consentita nei casi di
cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere
sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal decreto di cui
all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida
di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3-ter»; al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in
vigore del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di
pubblicazione delle linee guida» e infine, le parole: «dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla medesima data di adozione delle predette linee
guida»;
c) al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle linee guida».
6. All'articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 2004, dopo le
parole: «, accessibili» e' inserita la seguente: «anche».
7. All'articolo 7, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«L'Agenzia per l'Italia digitale:»;
b) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformita' dei
siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilita',
avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione (ISCOM)»;
c) alla lettera c), le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle linee guida»;
d) alle lettere d), f), g) e h), le parole: «di concerto» sono
sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministro per la famiglia
e le disabilita' e»;
e) alla lettera e) dopo le parole: «strumenti informatici» sono
inserite le seguenti: «, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili,»;
f) alla lettera h) dopo le parole: «dei sistemi informatici,» sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili,» e le parole: «programmi di formazione del personale.» sono
sostituite dalle seguenti: «programmi di formazione del personale, in
conformita' alla legislazione europea vigente;»;
g) dopo la lettera h), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni,
presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del
monitoraggio sulla conformita' dei siti web e delle applicazioni
mobili dei soggetti erogatori inclusi nell'ambito di applicazione
della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il
contenuto delle relazioni e' reso pubblico in un formato
accessibile.».
8. All'articolo 8, comma 3, della legge n. 4 del 2004 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi
alle modalita' di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti
accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili».
9. All'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della
presente legge» sono inserite le seguenti: «e' rilevante ai fini
della misurazione e della valutazione della performance individuale
dei dirigenti responsabili e».
10. L'articolo 11 della legge n. 4 del 2004 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 11 (Requisiti tecnici). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale,
sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita', nonche' quelle del settore industriale
coinvolto nella creazione di software per l'accessibilita' di siti
web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
emana, in conformita' alle procedure e alle regole tecniche di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite
linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati
dalla Commissione europea ai sensi delle direttive
sull'accessibilita', sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici per l'accessibilita' degli strumenti
informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,
conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di
cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita'
degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili;
c) il modello della dichiarazione di accessibilita' di cui
all'articolo 3-quater;
d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformita'
degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita';
e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina
un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono
ragionevolmente limitare l'accessibilita' di un sito web o
applicazione mobile.
2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di
cui al comma 1.».
11. All'articolo 12 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Il regolamento di cui all'articolo 10 e
il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati» sono sostituite dalle
seguenti: «Le linee guida di cui all'articolo 11 sono emanate»;
b) il comma 2, e' abrogato.
Art. 2
Norme transitorie e abrogazioni
1. Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle
applicazioni mobili, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004, come sostituito
dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto, limitatamente ai
siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue:
a) ai siti web non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a
decorrere dal 23 settembre 2019;
b) ai siti web non contemplati dalla lettera a): a decorrere dal 23
settembre 2020;
c) alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021.
2. Gli articoli 6 e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono
abrogati. Fino alla pubblicazione delle Linee guida di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 10
della medesima legge.
3. L'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e' abrogato e ogni richiamo a tale disposizione si intende
riferito all'articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004, come
introdotto dal presente decreto.
4. Il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto
2005, e' abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione delle linee
guida di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come
sostituito dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Savona, Ministro per gli affari
europei
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Fontana, Ministro per la famiglia e
le disabilita'
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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