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martedì 11 settembre 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 maggio 2018 Procedure e modalita' per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90. (18A05858) (GU n.211 del 11-9-2018)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 maggio 2018
Procedure e modalita' per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA
sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni
fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza
energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2013, n. 90. (18A05858)
(GU n.211 del 11-9-2018)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante la legge finanziaria per il 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato
con il decreto ministeriale 7 aprile 2008 e con il decreto
ministeriale 6 agosto 2009, recante disposizioni in materia di
detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 1, comma 349, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008 di attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai
fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
Visto l'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e
s.m.i.;
Visto il decreto 19 febbraio 2007, del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e
ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese
di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(di seguito: «D.M. edifici»);
Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90, come da ultimo
modificato e integrato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
norme in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza
energetica (di seguito: decreto-legge n. 63 del 2013) e, in
particolare:
il comma 2-quinquies che demanda all'ENEA l'effettuazione dei
controlli, anche a campione, sulle attestazioni di cui al comma
2-quater, nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi dello
stesso art. 14, da eseguirsi sulla base di procedure e modalita'
disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzando,
per l'esercizio di tale attivita', in favore dell'ENEA, la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2021;
il comma 3-ter che dispone, tra l'altro, che, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che
beneficiano delle agevolazioni di cui allo stesso art. 14 e che nelle
more dell'emanazione di detto decreto, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo
2008;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare,
l'art. 4-bis, comma 2, che individua le risorse a copertura delle
attivita' di cui al precedente punto;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
«Attuazione della direttiva 2002/9I/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia»;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale di energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio
2014 recante modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e
di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 74/2013;
Visto il decreto 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» (di seguito:
«D.M. requisiti minimi»);
Visto il decreto 26 giugno 2015 recante «Schemi e modalita' di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
di prestazione energetica negli edifici» (di seguito: «D.M. relazioni
tecniche»);
Visto il decreto 26 giugno 2015 recante «Adeguamento del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (di
seguito: «D.M. Linee guida APE»);
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalita' con
le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ,
volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione
delle detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63
del 2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto
di cui al 14 comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 stesso. Il
presente decreto disciplina le modalita' per la rendicontazione delle
spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione
dei relativi importi.
Art. 2
Programma dei controlli e criteri di selezione
degli interventi
1. L'ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e sottopone
alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo
economico (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione
sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di cui all'art.
14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente.
2. Il campione e' definito nel limite massimo dello 0,5% delle
istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della
detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA di cui
all'art. 5, comma 1, nell'anno precedente, tenendo conto in
particolare di quelle che soddisfano uno o piu' dei seguenti criteri:
a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una
maggiore aliquota;
b) istanze che presentano la spesa piu' elevata;
c) istanze che presentano criticita' in relazione ai requisiti di
accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
3. Il piano di controllo annuale termina entro dodici mesi
dall'approvazione da parte del MISE-DG MEREEN.
Art. 3
Avvio della procedura e documentazione attestante
la sussistenza dei requisiti richiesti
1. Per ogni istanza soggetta a verifica, l'ENEA comunica l'avvio
del procedimento di controllo, ai sensi della legge n. 241 del 1990,
al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo
effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali,
all'amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore,
mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile,
mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato
all'atto della trasmissione dei dati, ai sensi del decreto di cui
all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 1, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero
l'amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica,
trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
«enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non gia' trasmessa, la
documentazione prevista dall'art. 6 del decreto di cui all'art. 14,
comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013; la documentazione e'
sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui e'
prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o,
negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi sulle parti
comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle
singole unita' immobiliari. Nel caso di interventi che interessino
gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della
dichiarazione di conformita' rilasciata dall'installatore ai sensi
del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di
impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10
febbraio 2014.
Art. 4
Accertamenti documentali e controlli in situ
1. L'ENEA, ricevuta la documentazione di cui all'art. 3, procede
alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione
tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la
permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento
della detrazione e, nel termine di novanta giorni, comunica l'esito
del controllo al beneficiario soggetto a verifica. E' facolta' di
ENEA richiedere eventuali integrazioni istruttorie che comportano
l'interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere dalla
ricezione della documentazione richiesta.
2. L'accertamento documentale produce esito negativo nel caso in
cui la documentazione fornita ai sensi dell'art. 3 risulti carente,
anche a seguito di integrazione, e nel caso in cui risultino
insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente
decreto, dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 3-ter del
decreto-legge n. 63 del 2013 e dalle ulteriori norme nazionali o
regionali applicabili. L'accertamento produce altresi' esito negativo
a fronte dell'indisponibilita' a fornire la documentazione richiesta,
purche' strettamente connessa all'attivita' di controllo.
3. Ad integrazione dell'attivita' di cui al comma 1, l'ENEA
effettua annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione
selezionato ai sensi dell'art. 2, comma 2. L'avvio del procedimento
mediante sopralluogo e' comunicato, con un preavviso minimo di
quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove
disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC),
specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato
del controllo. A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto
beneficiario, il sopralluogo puo' essere rinviato, per una sola
volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Il controllo in situ si svolge alla presenza del soggetto
beneficiario della detrazione ovvero dell'amministratore per conto
del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei
tecnici firmatari della relazione di fine lavori di cui all'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005 o provvedimento
regionale equivalente.
4. Le attivita' di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da
personale ENEA, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed
esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che
nell'esercizio di tali attivita' riveste la qualifica di pubblico
ufficiale ed e' tenuto alla riservatezza su ogni informazione
acquisita.
5. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, i
tecnici ENEA possono richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi
tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonche' effettuare
rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi strettamente
connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento
delle suddette operazioni, i tecnici ENEA redigono un processo
verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della
documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle
eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari la relazione di
fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione ovvero
dall'amministratore del condominio, rilasciandone una copia. Nel caso
in cui il soggetto beneficiario della detrazione, ovvero
l'amministratore di condominio, rifiuti di sottoscrivere il verbale,
ne viene dato atto nel verbale stesso.
6. Il controllo in situ produce esito negativo se le dichiarazioni
contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della
detrazione ovvero dall'amministratore, per conto del condominio, ai
sensi dell'art. 3 presentino difformita' rilevanti rispetto alle
opere effettivamente realizzate. Il controllo in situ produce
altresi' esito negativo a fronte di comportamenti ostativi od
omissivi tenuti nei confronti dei tecnici incaricati, consistente
anche nel diniego di accesso all'edificio oggetto di ispezione.
7. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate una relazione
motivata riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla
valutazione circa l'eventuale decadenza dal beneficio nei casi di
esito negativo.
8. Al fine di attivare le azioni di responsabilita' previste
dall'art. 14, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 63 del 2013 nei
confronti dei professionisti coinvolti, l'ENEA provvede ad
effettuare, se del caso, la segnalazione ai corrispondenti ordini di
appartenenza.
Art. 5
Attivita' complementare e sistema informativo
1. ENEA pone in essere le attivita' necessarie e propedeutiche ad
assicurare l'efficacia dei controlli di cui al presente decreto. In
particolare, ENEA cura la realizzazione di un portale web dedicato
che consenta il caricamento dei dati, la gestione dei controlli, la
selezione dei casi da sottoporre a verifica nonche' il monitoraggio
dei dati, funzionali anche allo svolgimento di analisi e valutazioni
utili agli eventuali adeguamenti normativi.
2. Alla realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, si
provvede nel limite massimo del 10% delle risorse allocate dall'art.
14, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013 e comunque
previa approvazione da parte del MISE-DG MEREEN del programma di cui
all'art. 2, comma 1.
Art. 6
Rendicontazione attivita'
1. Entro trenta giorni dal termine del piano di controlli di cui
all'art. 2, comma 3, ENEA sottopone alla Direzione generale per il
mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il
nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), per
l'approvazione, un rapporto delle attivita' svolte nel corso
dell'annualita' precedente, ivi comprese quelle di cui all'art. 5,
completo di dettagliata rendicontazione tecnica ed economica di tutte
le spese sostenute, debitamente certificata e corredata da idonea
documentazione amministrativa e contabile.
2. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute in conformita' ai
criteri e alle modalita' di rendicontazione dei costi elencati
all'allegato 1 e comunque nei limiti delle effettive disponibilita'.
3. Gli importi saranno corrisposti, in quote annuali, attraverso
versamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto di
tesoreria unica dell'ENEA a seguito dell'approvazione da parte del
MISE-DG MEREEN della rendicontazione tecnico economica di cui al
comma 1.
4. A seguito dell'approvazione del programma di controlli di cui
all'art. 2, comma 1, previa esplicita richiesta da parte di ENEA,
puo' essere corrisposta, a titolo di anticipo, una somma pari al 15%
del corrispettivo annuale.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, di cui l'allegato 1 costituisce parte
integrante, e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed
e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2018
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 705
Allegato 1
CRITERI E MODALITA' PER LA COPERTURA
DEI COSTI RENDICONTATI
a) Costi diretti di personale: e' il costo effettivo annuo lordo
del personale in servizio impegnato sul progetto pari all'importo
totale degli elementi costitutivi, della retribuzione annua in
godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quelli
differiti, maggiorato degli oneri riflessi;
b) Costi per investimenti: include i costi per strumenti,
attrezzature, software direttamente e specificamente funzionali al
progetto.
c) Spese correnti connesse al progetto: sono i costi per i
materiali di consumo, forniture e prodotti analoghi, sostenuti
direttamente e specificamente per effetto del programma di controlli.
d) Subcontratti: costi relativi ad attivita' commissionate a
terzi, sia persone fisiche che soggetti giuridici, direttamente e
specificamente funzionali al progetto; in ogni caso, il costo del
personale non puo' essere superiore al costo del personale ENEA.
e) Viaggi e missioni: costi per trasporto, vitto e alloggio del
personale in missione esigenze direttamente e univocamente connesse
al progetto;
f) Costi indiretti di personale: sono i costi che per loro stessa
natura non sono immediatamente pertinenti al progetto, ma sono
comunque necessari alla realizzazione del progetto, quali ad esempio
il personale indirettamente coinvolto, le spese di vigilanza,
pulizia, energia, telefonia, smaltimento rifiuti, trasporti, mensa,
sicurezza, funzionalita' organizzativa, ammortamenti, manutenzioni,
etc.
Ai fini della determinazione del contributo a carico del
Ministero, si applicano i seguenti criteri:
Per le voci b), c), d) ed e), che individuano costi
direttamente e specificamente generati dal progetto, viene
riconosciuto il 100% dei costi effettivamente sostenuti e
rendicontati, nel limite dei valori massimi come sopra individuati.
2. Per le voci a) ed f), che individuano costi in parte gia'
coperti dal contributo ordinario dello Stato, il contributo
riconosciuto e' pari a una quota delle somma dei costi delle due voci
effettivamente sostenuti e rendicontati, nel limite dei valori
massimi come sopra individuati.
Il contributo riconosciuto e' pertanto determinato moltiplicando
la somma dei costi, effettivamente sostenuti e rendicontati, delle
due voci per il fattore F = (1 - Cs/Sc), riferito ai dati di
competenza (accertamenti, impegni) dell'ultimo Conto consuntivo
disponibile alla data di emanazione del decreto.
Dove:
Cs: e' il contributo ordinario dello Stato, al netto dei
trasferimenti la cui qualificazione e' demandata annualmente alla
«tabella C» della legge di stabilita';
Sc: sono le spese totali (spese correnti + spese in conto
capitale).
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