Translate

martedì 11 settembre 2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 maggio 2018 Procedure e modalita' per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90. (18A05858) (GU n.211 del 11-9-2018)



 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 maggio 2018

Procedure e modalita' per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA
sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle  detrazioni
fiscali  per  le  spese  sostenute  per  interventi   di   efficienza
energetica,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2-quinquies,   del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2013, n. 90. (18A05858)

(GU n.211 del 11-9-2018)


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, recante la legge finanziaria per il 2007;
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19  febbraio  2007,
come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato
con  il  decreto  ministeriale  7  aprile  2008  e  con  il   decreto
ministeriale 6  agosto  2009,  recante  disposizioni  in  materia  di
detrazioni fiscali per le spese di  riqualificazione  energetica  del
patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 1, comma 349,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo
2008 di attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge  24
dicembre 2007, n. 244,  per  la  definizione  dei  valori  limite  di
fabbisogno di energia primaria annuo e  di  trasmittanza  termica  ai
fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008, n. 37, recante regolamento concernente  l'attuazione  dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2
dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
  Visto l'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220  e
s.m.i.;
  Visto il decreto 19 febbraio 2007,  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e
ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese
di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,  ai
sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
(di seguito: «D.M. edifici»);
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90, come  da  ultimo
modificato e integrato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205,  recante
norme in materia di detrazioni fiscali per interventi  di  efficienza
energetica  (di  seguito:  decreto-legge  n.  63  del  2013)  e,   in
particolare:
    il comma 2-quinquies che  demanda  all'ENEA  l'effettuazione  dei
controlli, anche a campione,  sulle  attestazioni  di  cui  al  comma
2-quater, nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai  sensi  dello
stesso art. 14, da eseguirsi sulla  base  di  procedure  e  modalita'
disciplinate con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzando,
per l'esercizio di tale attivita', in favore dell'ENEA, la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2021;
    il comma 3-ter che dispone, tra l'altro,  che,  con  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che
beneficiano delle agevolazioni di cui allo stesso art. 14 e che nelle
more dell'emanazione di detto decreto, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo
2008;
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e,  in  particolare,
l'art. 4-bis, comma 2, che individua le  risorse  a  copertura  delle
attivita' di cui al precedente punto;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/9I/CE  relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia»;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  «Norme   per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale di energia, di risparmio energetico  e  di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia»;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10  febbraio
2014 recante modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e
di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 74/2013;
  Visto  il  decreto  26  giugno  2015  recante  «Applicazione  delle
metodologie di calcolo delle prestazioni  energetiche  e  definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» (di seguito:
«D.M. requisiti minimi»);
  Visto il decreto 26 giugno 2015  recante  «Schemi  e  modalita'  di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica  di  progetto
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi
di prestazione energetica negli edifici» (di seguito: «D.M. relazioni
tecniche»);
  Visto il decreto 26 giugno 2015 recante  «Adeguamento  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -  Linee  guida
nazionali  per la  certificazione  energetica  degli   edifici»   (di
seguito: «D.M. Linee guida APE»);

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina le procedure e le  modalita'  con
le quali ENEA effettua i controlli,  sia  documentali  che  in  situ,
volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per  la  fruizione
delle detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge  n.  63
del 2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto
di cui al 14 comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 stesso.  Il
presente decreto disciplina le modalita' per la rendicontazione delle
spese relative al programma di controlli e la  successiva  erogazione
dei relativi importi.

                               Art. 2

           Programma dei controlli e criteri di selezione
                          degli interventi

  1. L'ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e  sottopone
alla Direzione generale per il mercato elettrico,  le  rinnovabili  e
l'efficienza energetica, il nucleare  del  Ministero  dello  sviluppo
economico (MISE-DG MEREEN), un  programma  di  controlli  a  campione
sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di  cui  all'art.
14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente.
  2. Il campione e' definito nel  limite  massimo  dello  0,5%  delle
istanze, selezionate tra le richieste di accesso al  beneficio  della
detrazione fiscale caricate  sul  portale  informativo  ENEA  di  cui
all'art.  5,  comma  1,  nell'anno  precedente,  tenendo   conto   in
particolare di quelle che soddisfano uno o piu' dei seguenti criteri:
    a) istanze relative agli  interventi  che  hanno  diritto  a  una
maggiore aliquota;
    b) istanze che presentano la spesa piu' elevata;
    c) istanze che presentano criticita' in relazione ai requisiti di
accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
  3.  Il  piano  di  controllo  annuale  termina  entro  dodici  mesi
dall'approvazione da parte del MISE-DG MEREEN.

                               Art. 3

          Avvio della procedura e documentazione attestante
               la sussistenza dei requisiti richiesti

  1. Per ogni istanza soggetta a verifica,  l'ENEA  comunica  l'avvio
del procedimento di controllo, ai sensi della legge n. 241 del  1990,
al soggetto beneficiario della detrazione o,  in  caso  di  controllo
effettuato su istanze per interventi su  parti  comuni  condominiali,
all'amministratore di condominio, legale rappresentante  pro-tempore,
mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero,  ove  disponibile,
mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo  indicato
all'atto della trasmissione dei dati, ai sensi  del  decreto  di  cui
all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al  comma  1,  il  soggetto  beneficiario  della  detrazione   ovvero
l'amministratore, per  conto  del  condominio  soggetto  a  verifica,
trasmette,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata   all'indirizzo
«enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non gia'  trasmessa,  la
documentazione prevista dall'art. 6 del decreto di cui  all'art.  14,
comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;  la  documentazione  e'
sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui e'
prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici,  o,
negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi sulle  parti
comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli  interventi  sulle
singole unita' immobiliari. Nel caso di  interventi  che  interessino
gli impianti, dovranno essere  trasmesse,  inoltre,  le  copie  della
dichiarazione di conformita' rilasciata  dall'installatore  ai  sensi
del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di
impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10
febbraio 2014.

                               Art. 4

            Accertamenti documentali e controlli in situ

  1. L'ENEA, ricevuta la documentazione di cui  all'art.  3,  procede
alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione
tecnica  ed  amministrativa  dell'intervento,  la  sussistenza  e  la
permanenza dei presupposti e  dei  requisiti  per  il  riconoscimento
della detrazione e, nel termine di novanta giorni,  comunica  l'esito
del controllo al beneficiario soggetto a  verifica.  E'  facolta'  di
ENEA richiedere eventuali  integrazioni  istruttorie  che  comportano
l'interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere  dalla
ricezione della documentazione richiesta.
  2. L'accertamento documentale produce esito negativo  nel  caso  in
cui la documentazione fornita ai sensi dell'art. 3  risulti  carente,
anche a  seguito  di  integrazione,  e  nel  caso  in  cui  risultino
insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate  dal  presente
decreto, dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 3-ter del
decreto-legge n. 63 del 2013 e  dalle  ulteriori  norme  nazionali  o
regionali applicabili. L'accertamento produce altresi' esito negativo
a fronte dell'indisponibilita' a fornire la documentazione richiesta,
purche' strettamente connessa all'attivita' di controllo.
  3. Ad  integrazione  dell'attivita'  di  cui  al  comma  1,  l'ENEA
effettua annualmente controlli in situ sul  3%  almeno  del  campione
selezionato ai sensi dell'art. 2, comma 2. L'avvio  del  procedimento
mediante sopralluogo  e'  comunicato,  con  un  preavviso  minimo  di
quindici  giorni,  con   lettera   raccomandata   a/r   ovvero,   ove
disponibile,   mediante   posta   elettronica   certificata    (PEC),
specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato
del controllo. A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto
beneficiario, il sopralluogo  puo'  essere  rinviato,  per  una  sola
volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Il  controllo  in  situ  si  svolge  alla   presenza   del   soggetto
beneficiario della detrazione ovvero  dell'amministratore  per  conto
del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei
tecnici firmatari della relazione di fine lavori di cui  all'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo n.  192  del  2005  o  provvedimento
regionale equivalente.
  4. Le attivita' di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da
personale  ENEA,  dotato  di  adeguata  qualificazione   tecnica   ed
esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e  che
nell'esercizio di tali attivita' riveste  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale  ed  e'  tenuto  alla  riservatezza  su  ogni  informazione
acquisita.
  5. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, i
tecnici ENEA possono richiedere ed acquisire atti, documenti,  schemi
tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonche'  effettuare
rilievi fotografici,  purche'  si  tratti  di  elementi  strettamente
connessi alle esigenze di controllo.  Al  termine  dello  svolgimento
delle suddette  operazioni,  i  tecnici  ENEA  redigono  un  processo
verbale contenente l'indicazione delle operazioni  effettuate,  della
documentazione  esaminata,  delle  informazioni  acquisite  e   delle
eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari  la  relazione  di
fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione ovvero
dall'amministratore del condominio, rilasciandone una copia. Nel caso
in  cui   il   soggetto   beneficiario   della   detrazione,   ovvero
l'amministratore di condominio, rifiuti di sottoscrivere il  verbale,
ne viene dato atto nel verbale stesso.
  6. Il controllo in situ produce esito negativo se le  dichiarazioni
contenute  nella  documentazione  trasmessa  dal  beneficiario  della
detrazione ovvero dall'amministratore, per conto del  condominio,  ai
sensi dell'art. 3  presentino  difformita'  rilevanti  rispetto  alle
opere  effettivamente  realizzate.  Il  controllo  in  situ   produce
altresi'  esito  negativo  a  fronte  di  comportamenti  ostativi  od
omissivi tenuti nei confronti  dei  tecnici  incaricati,  consistente
anche nel diniego di accesso all'edificio oggetto di ispezione.
  7.  L'ENEA  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate  una   relazione
motivata  riguardo  gli  accertamenti   eseguiti,   funzionale   alla
valutazione circa l'eventuale decadenza dal  beneficio  nei  casi  di
esito negativo.
  8. Al fine  di  attivare  le  azioni  di  responsabilita'  previste
dall'art. 14, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 63 del 2013  nei
confronti  dei   professionisti   coinvolti,   l'ENEA   provvede   ad
effettuare, se del caso, la segnalazione ai corrispondenti ordini  di
appartenenza.

                               Art. 5

            Attivita' complementare e sistema informativo

  1. ENEA pone in essere le attivita' necessarie e  propedeutiche  ad
assicurare l'efficacia dei controlli di cui al presente  decreto.  In
particolare, ENEA cura la realizzazione di un  portale  web  dedicato
che consenta il caricamento dei dati, la gestione dei  controlli,  la
selezione dei casi da sottoporre a verifica nonche'  il  monitoraggio
dei dati, funzionali anche allo svolgimento di analisi e  valutazioni
utili agli eventuali adeguamenti normativi.
  2. Alla realizzazione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  si
provvede nel limite massimo del 10% delle risorse allocate  dall'art.
14, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 63 del  2013  e  comunque
previa approvazione da parte del MISE-DG MEREEN del programma di  cui
all'art. 2, comma 1.

                               Art. 6

                      Rendicontazione attivita'

  1. Entro trenta giorni dal termine del piano di  controlli  di  cui
all'art. 2, comma 3, ENEA sottopone alla Direzione  generale  per  il
mercato elettrico,  le  rinnovabili  e  l'efficienza  energetica,  il
nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), per
l'approvazione,  un  rapporto  delle  attivita'  svolte   nel   corso
dell'annualita' precedente, ivi comprese quelle di  cui  all'art.  5,
completo di dettagliata rendicontazione tecnica ed economica di tutte
le spese sostenute, debitamente certificata  e  corredata  da  idonea
documentazione amministrativa e contabile.
  2. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute in  conformita'  ai
criteri e  alle  modalita'  di  rendicontazione  dei  costi  elencati
all'allegato 1 e comunque nei limiti delle effettive disponibilita'.
  3. Gli importi saranno corrisposti, in  quote  annuali,  attraverso
versamento da effettuarsi mediante bonifico  bancario  sul  conto  di
tesoreria unica dell'ENEA a seguito dell'approvazione  da  parte  del
MISE-DG MEREEN della rendicontazione  tecnico  economica  di  cui  al
comma 1.
  4. A seguito dell'approvazione del programma di  controlli  di  cui
all'art. 2, comma 1, previa esplicita richiesta  da  parte  di  ENEA,
puo' essere corrisposta, a titolo di anticipo, una somma pari al  15%
del corrispettivo annuale.

                               Art. 7

                         Disposizioni finali

  1. Il presente decreto,  di  cui  l'allegato  1  costituisce  parte
integrante, e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed
e'  successivamente  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 maggio 2018

                                                   Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico
                                                     Calenda         
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 705

                                                           Allegato 1

                CRITERI E MODALITA' PER LA COPERTURA
                       DEI COSTI RENDICONTATI

    a) Costi diretti di personale: e' il costo effettivo annuo  lordo
del personale in servizio impegnato  sul  progetto  pari  all'importo
totale  degli  elementi  costitutivi,  della  retribuzione  annua  in
godimento  (con  esclusione  degli  elementi  mobili)  e  di   quelli
differiti, maggiorato degli oneri riflessi;
    b)  Costi  per  investimenti:  include  i  costi  per  strumenti,
attrezzature, software direttamente e  specificamente  funzionali  al
progetto.
    c) Spese correnti connesse  al  progetto:  sono  i  costi  per  i
materiali  di  consumo,  forniture  e  prodotti  analoghi,  sostenuti
direttamente e specificamente per effetto del programma di controlli.
    d) Subcontratti: costi  relativi  ad  attivita'  commissionate  a
terzi, sia persone fisiche che  soggetti  giuridici,  direttamente  e
specificamente funzionali al progetto; in ogni  caso,  il  costo  del
personale non puo' essere superiore al costo del personale ENEA.
    e) Viaggi e missioni: costi per trasporto, vitto e  alloggio  del
personale in missione esigenze direttamente e  univocamente  connesse
al progetto;
    f) Costi indiretti di personale: sono i costi che per loro stessa
natura non  sono  immediatamente  pertinenti  al  progetto,  ma  sono
comunque necessari alla realizzazione del progetto, quali ad  esempio
il  personale  indirettamente  coinvolto,  le  spese  di   vigilanza,
pulizia, energia, telefonia, smaltimento rifiuti,  trasporti,  mensa,
sicurezza, funzionalita' organizzativa,  ammortamenti,  manutenzioni,
etc.
    Ai  fini  della  determinazione  del  contributo  a  carico   del
Ministero, si applicano i seguenti criteri:
      Per  le  voci  b),  c),  d)  ed  e),  che   individuano   costi
direttamente  e   specificamente   generati   dal   progetto,   viene
riconosciuto  il  100%   dei   costi   effettivamente   sostenuti   e
rendicontati, nel limite dei valori massimi come sopra individuati.
    2. Per le voci a) ed f), che  individuano  costi  in  parte  gia'
coperti  dal  contributo  ordinario  dello   Stato,   il   contributo
riconosciuto e' pari a una quota delle somma dei costi delle due voci
effettivamente  sostenuti  e  rendicontati,  nel  limite  dei  valori
massimi come sopra individuati.
    Il contributo riconosciuto e' pertanto determinato  moltiplicando
la somma dei costi, effettivamente sostenuti  e  rendicontati,  delle
due voci per il  fattore  F  =  (1 -  Cs/Sc),  riferito  ai  dati  di
competenza  (accertamenti,  impegni)  dell'ultimo  Conto   consuntivo
disponibile alla data di emanazione del decreto.
    Dove:
      Cs: e' il  contributo  ordinario  dello  Stato,  al  netto  dei
trasferimenti la cui qualificazione  e'  demandata  annualmente  alla
«tabella C» della legge di stabilita';
      Sc: sono le spese totali  (spese  correnti  +  spese  in  conto
capitale).

Nessun commento: