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giovedì 18 ottobre 2018

Corte dei Conti 2018: chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997 Corte dei Conti Veneto 161/2018




Corte dei Conti 2018: chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997
Corte dei Conti Veneto 161/2018


VENETO

Esito
SENTENZA

Materia
PENSIONI

Anno
2018

Numero
161

Pubblicazione
18/10/2018

Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:161SGVEN

Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente


REPUBBLICA ITALIANA N°161/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Nella pubblica udienza del 26 settembre 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 30589 del registro di segreteria, proposto con ricorso da C. M., c.f. OMISSIS, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Pino del Foro di Roma nel cui studio n Roma, Via Filippo Corridoni n. 15 ha eletto domicilio

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Doni, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Col. Com. xxx xxx;

Per il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997, con conseguente condanna alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici percepiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell’I.N.P.S e del Ministero della Difesa, Centro Unico Stipendiale;

Sentiti all’odierna udienza i difensori delle parti come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28 marzo 2018 ed iscritto al n. 30589 del registro di segreteria, il ricorrente, premesso di essere militare cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato collocato in congedo assoluto dal 6.10.2016, lamenta che, all’atto della determinazione del trattamento pensionistico loro spettante, non è stato applicato l’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997 –che, con riferimento al calcolo della pensione con sistema c.d. “misto”, prevede per i militari in congedo che sono esclusi dall’ausiliaria l’incremento del montante contributivo relativo alla c.d. quota C) pari a 5 volte quello dell’ultimo anno di servizio-. nonostante l’espresso richiamo alla citata norma da parte dell’art. 1865 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

Richiamato il precedente giurisprudenziale della Sez.Abruzzo n. 27/2017, il ricorrente ha ritenuto che nel proprio caso ricorrano le condizioni richieste dalla normativa di riferimento per l’applicazione in proprio favore dei benefici previsti dl citato art. 3 comma 7.

Con memoria depositata il 14 settembre 2018 si è costituita in giudizio l’INPS, eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva in quanto competente alla liquidazione della pensione sulla base degli elementi forniti dall’Ente datore di lavoro.

In via tuzioristica la resistente ha comunque osservato, che, ferma restando la carenza di legittimazione passiva dell’INPS, l’incremento figurativo invocato non trova applicazione, difettando il requisito del raggiungimento dei limiti di età previsti per l’ordinamento di appartenenza, dovendosi dare alla norma una interpretazione restrittiva, così come chiarito da altra giurisprudenza della Corte dei Conti ed in particolare, questa Sezione (n. 46 e 62 del 2018).

In data 17 settembre 2018 il Ministero della Difesa ha depositato una memoria difensiva con la quale, richiamati gli artt. 992 e 1865 del C.O.M. in materia di collocamento in ausiliaria, ha rappresentato che emerge chiaramente la volontà del legislatore di circoscrivere l’applicazione dell’invocato beneficio alle sole ipotesi di cessazione dal servizio di personale che, pur avendo maturato il diritto all’ausiliaria ne sia rimasto successivamente escluso per sopravvenuta perdita dell’idoneità fisica “e non anche, in senso generalizzato, al personale che sia stato dispensato dal servizio anzitempo per la perdita dell’idoneità al servizio militare incondizionato (riformato), senza che abbia preventivamente acquisito i requisiti per accedere o permanere in ausiliaria”. La corretta lettura della disposizione che prevede il beneficio ne esclude l’applicazione al coso in esame.

All’udienza del 26 settembre 2018 le parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito il ricorso è infondato e come tale va respinto.

Quanto alla ritenuta applicabilità al caso di cui si tratta dell’aumento figurativo del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/97 va rappresentato che la disposizione, espressamente richiamata dall’art. 1865 C.O.M. ed applicabile al personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992 C.O.M., deve trovare coordinamento con le altre disposizioni del medesimo codice.

Orbene, l’accesso all’istituto dell’ausiliaria (che comporta non solo l’applicazione della relativa indennità per il periodo, ma anche il ricalcolo, al termine del periodo medesimo, del trattamento pensionistico tenendo conto, appunto, della suddetta indennità) avviene unicamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti d’età o a domanda nei casi di cui all’art. 909/4 C.O.M..

Dunque la disposizione di cui si invoca l’applicazione, laddove fa riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici non può accedere all’istituto dell’ausiliaria, non può che far riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d’età non sia in possesso di tali requisiti, tant’è che essa si applica non solo ai fini dell’accesso, ma anche della permanenza in ausiliaria.

Come condivisibilmente osservato dal Ministero della Difesa, la norma invocata introduce un beneficio alternativo, di natura compensativa, al solo personale che, avendo maturato il diritto ad accedere o permanere in ausiliaria (istituto che, come sopra ricordato, incide sul trattamento pensionistico definitivo), abbia perduto o non abbia potuto godere, per difetto dei requisiti psico-fisici, dei vantaggi, appunto in termini di trattamento pensionistico, derivanti dall’accesso all’istituto, consentendo a tale personale di godere di un trattamento equipollente a quello che avrebbero percepito se avessero potuto proseguire la carriera in ausiliaria.

Se, inoltre, è ben vero che coloro i quali siano dispensati dal servizio per inabilità assoluta sono di per sé esclusi dall’ausiliaria, è altrettanto vero che il trattamento pensionistico loro riservato (appunto, quello di privilegio e/o di inabilità) attribuisce di per sé a tale categoria di soggetti un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e conseguire il diritto alla pensione.

Seguendo l’opzione ermeneutica proposta dal ricorrente porterebbe a riconoscere, quindi, la cumulabilità di tale beneficio con quello di cui al citato art. 3, comma 7, D. lgs 165/97 sulla base del medesimo presupposto di fatto e, quindi, con una non consentita interpretazione estensiva della disposizione –che, va sottolineato, è norma speciale di favore-, possibile unicamente con espressa previsione di legge (come è dimostrato dalla recente novella del medesimo art. 3, comma 7, di cui al D.L. 94 del 2017).

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

La domanda pertanto non può trovare accoglimento.

La regolamentazione delle spese e degli onorari di difesa tecnica segue la soccombenza ex art. 31, comma 1, D.Lgs 174/2016 e, pertanto, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese legali in favore dell’INPS nella misura di euro 1000,00 omnicomprensivi.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C. M. iscritto al numero 30589 del registro di segreteria, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

-respinge il ricorso;

-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore dell’INPS che liquida in euro 1.000,00 omnicomprensivi.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio all’esito della pubblica udienza del 26 settembre 2018.

Il Giudice Unico delle Pensioni

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini



Il G.U.P., ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs 196/03, dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al co 3 del medesimo art. 52 nei riguardi del ricorrente.

Il G.U.P.

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini



Depositata in Segreteria il 18/10/2018

Il Funzionario Preposto

F.to Nadia Tonolo


In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Venezia, 18/10/2018

Il Funzionario preposto

F.to Nadia Tonolo

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