Corte dei Conti
2018: chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione
del trattamento pensionistico in applicazione dell’incremento
figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997
Corte dei Conti
Veneto 161/2018
VENETO
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
161
Pubblicazione
18/10/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:161SGVEN
Provvedimenti
collegati
Nessun provvedimento
collegato presente
REPUBBLICA ITALIANA
N°161/2018
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO
DELLE PENSIONI
Nella pubblica
udienza del 26 settembre 2018 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio
iscritto al n. 30589 del registro di segreteria, proposto con ricorso
da C. M., c.f. OMISSIS, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS,
rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Pino del Foro di Roma nel
cui studio n Roma, Via Filippo Corridoni n. 15 ha eletto domicilio
Contro
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Doni, con
domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS di Venezia,
Dorsoduro 3500/d;
MINISTERO DELLA
DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dal Col. Com. xxx xxx;
Per il
riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento
pensionistico in applicazione dell’incremento figurativo di cui
all’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997, con conseguente condanna
alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici
percepiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
ESAMINATI il ricorso
ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i
documenti di costituzione dell’I.N.P.S e del Ministero della
Difesa, Centro Unico Stipendiale;
Sentiti all’odierna
udienza i difensori delle parti come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso
depositato in data 28 marzo 2018 ed iscritto al n. 30589 del registro
di segreteria, il ricorrente, premesso di essere militare cessato dal
servizio permanente per infermità e di essere stato collocato in
congedo assoluto dal 6.10.2016, lamenta che, all’atto della
determinazione del trattamento pensionistico loro spettante, non è
stato applicato l’incremento figurativo previsto dall’art. 3,
comma 7, del D.Lgs. 165/1997 –che, con riferimento al calcolo della
pensione con sistema c.d. “misto”, prevede per i militari in
congedo che sono esclusi dall’ausiliaria l’incremento del
montante contributivo relativo alla c.d. quota C) pari a 5 volte
quello dell’ultimo anno di servizio-. nonostante l’espresso
richiamo alla citata norma da parte dell’art. 1865 del D.Lgs. n. 66
del 2010.
Richiamato il
precedente giurisprudenziale della Sez.Abruzzo n. 27/2017, il
ricorrente ha ritenuto che nel proprio caso ricorrano le condizioni
richieste dalla normativa di riferimento per l’applicazione in
proprio favore dei benefici previsti dl citato art. 3 comma 7.
Con memoria
depositata il 14 settembre 2018 si è costituita in giudizio l’INPS,
eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva in
quanto competente alla liquidazione della pensione sulla base degli
elementi forniti dall’Ente datore di lavoro.
In via tuzioristica
la resistente ha comunque osservato, che, ferma restando la carenza
di legittimazione passiva dell’INPS, l’incremento figurativo
invocato non trova applicazione, difettando il requisito del
raggiungimento dei limiti di età previsti per l’ordinamento di
appartenenza, dovendosi dare alla norma una interpretazione
restrittiva, così come chiarito da altra giurisprudenza della Corte
dei Conti ed in particolare, questa Sezione (n. 46 e 62 del 2018).
In data 17 settembre
2018 il Ministero della Difesa ha depositato una memoria difensiva
con la quale, richiamati gli artt. 992 e 1865 del C.O.M. in materia
di collocamento in ausiliaria, ha rappresentato che emerge
chiaramente la volontà del legislatore di circoscrivere
l’applicazione dell’invocato beneficio alle sole ipotesi di
cessazione dal servizio di personale che, pur avendo maturato il
diritto all’ausiliaria ne sia rimasto successivamente escluso per
sopravvenuta perdita dell’idoneità fisica “e non anche, in
senso generalizzato, al personale che sia stato dispensato dal
servizio anzitempo per la perdita dell’idoneità al servizio
militare incondizionato (riformato), senza che abbia preventivamente
acquisito i requisiti per accedere o permanere in ausiliaria”. La
corretta lettura della disposizione che prevede il beneficio ne
esclude l’applicazione al coso in esame.
All’udienza del 26
settembre 2018 le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Nel merito il
ricorso è infondato e come tale va respinto.
Quanto alla ritenuta
applicabilità al caso di cui si tratta dell’aumento figurativo del
montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/97
va rappresentato che la disposizione, espressamente richiamata
dall’art. 1865 C.O.M. ed applicabile al personale escluso
dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992 C.O.M., deve
trovare coordinamento con le altre disposizioni del medesimo codice.
Orbene, l’accesso
all’istituto dell’ausiliaria (che comporta non solo
l’applicazione della relativa indennità per il periodo, ma anche
il ricalcolo, al termine del periodo medesimo, del trattamento
pensionistico tenendo conto, appunto, della suddetta indennità)
avviene unicamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti
limiti d’età o a domanda nei casi di cui all’art. 909/4 C.O.M..
Dunque la
disposizione di cui si invoca l’applicazione, laddove fa
riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici
non può accedere all’istituto dell’ausiliaria, non può che far
riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d’età
non sia in possesso di tali requisiti, tant’è che essa si applica
non solo ai fini dell’accesso, ma anche della permanenza in
ausiliaria.
Come
condivisibilmente osservato dal Ministero della Difesa, la norma
invocata introduce un beneficio alternativo, di natura compensativa,
al solo personale che, avendo maturato il diritto ad accedere o
permanere in ausiliaria (istituto che, come sopra ricordato, incide
sul trattamento pensionistico definitivo), abbia perduto o non abbia
potuto godere, per difetto dei requisiti psico-fisici, dei vantaggi,
appunto in termini di trattamento pensionistico, derivanti
dall’accesso all’istituto, consentendo a tale personale di godere
di un trattamento equipollente a quello che avrebbero percepito se
avessero potuto proseguire la carriera in ausiliaria.
Se, inoltre, è ben
vero che coloro i quali siano dispensati dal servizio per inabilità
assoluta sono di per sé esclusi dall’ausiliaria, è altrettanto
vero che il trattamento pensionistico loro riservato (appunto, quello
di privilegio e/o di inabilità) attribuisce di per sé a tale
categoria di soggetti un vantaggio economico (e/o temporale ai fini
dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare,
appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare
ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e
conseguire il diritto alla pensione.
Seguendo l’opzione
ermeneutica proposta dal ricorrente porterebbe a riconoscere, quindi,
la cumulabilità di tale beneficio con quello di cui al citato art.
3, comma 7, D. lgs 165/97 sulla base del medesimo presupposto di
fatto e, quindi, con una non consentita interpretazione estensiva
della disposizione –che, va sottolineato, è norma speciale di
favore-, possibile unicamente con espressa previsione di legge (come
è dimostrato dalla recente novella del medesimo art. 3, comma 7, di
cui al D.L. 94 del 2017).
Il ricorrente è
cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare
e d'istituto senza aver maturato nessun requisito espressamente
previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna
"esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa
ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n°
165 può trovare applicazione nel caso di specie.
La domanda pertanto
non può trovare accoglimento.
La regolamentazione
delle spese e degli onorari di difesa tecnica segue la soccombenza ex
art. 31, comma 1, D.Lgs 174/2016 e, pertanto, il ricorrente è
condannato alla rifusione delle spese legali in favore dell’INPS
nella misura di euro 1000,00 omnicomprensivi.
P.Q.M.
Definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto da C. M. iscritto al numero 30589
del registro di segreteria, ogni diversa domanda od eccezione
respinta,
-respinge il
ricorso;
-condanna il
ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore dell’INPS
che liquida in euro 1.000,00 omnicomprensivi.
Così deciso in
Venezia, nella Camera di Consiglio all’esito della pubblica udienza
del 26 settembre 2018.
Il Giudice Unico
delle Pensioni
F.to Dott.ssa
Daniela Alberghini
Il G.U.P., ravvisati
gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs 196/03,
dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, venga apposta
l’annotazione di cui al co 3 del medesimo art. 52 nei riguardi del
ricorrente.
Il G.U.P.
F.to Dott.ssa
Daniela Alberghini
Depositata in
Segreteria il 18/10/2018
Il Funzionario
Preposto
F.to Nadia Tonolo
In esecuzione del
provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere
le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se
esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Venezia, 18/10/2018
Il Funzionario
preposto
F.to Nadia Tonolo
Nessun commento:
Posta un commento