TAR 2018:
progressione di carriera in ambito militare. Cosa dice il Tribunale?
Pubblicato il
18/09/2018
N. 02088/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00915/2014
REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 915 del 2014, proposto da -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Rago, con domicilio
eletto presso la Segreteria del Tar in Milano via Corridoni, 39;
contro
Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di
Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
-della determina di
rigetto del ricorso gerarchico numero 0359517/2013 del 13 dicembre
2013 notificata il 20 dicembre 2013, nonché del suo atto presupposto
provvedimento del Comando Generale della Guardia di finanza numero di
protocollo 0196260/1.3 del 2 luglio 2013, notificato in data 12
settembre 2013 e di tutti gli atti conseguenti.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2018 il dott. Alberto
Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente,
maresciallo della Guardia di Finanza cessato dal servizio permanente
per infermità e collocato in congedo assoluto dal 25 ottobre 2012,
ha impugnato la decisione su ricorso gerarchico numero 0355517/2013
del 13 dicembre 2013 notificata il 20 dicembre 2013 che ha rigettato
il ricorso contro il provvedimento del 2 luglio 2013 numero
0916260/13 notificato il 2 settembre 2013 con il quale è stato
promosso al grado di Brigadiere Capo con decorrenza a tutti gli
effetti dal 24 ottobre 2012 e non dal 31 dicembre 2010.
Contro il suddetto
atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1) Eccesso di potere
per violazione di legge — violazione e falsa applicazione dell'art.
59 del D.Lgs 199/1995, così come modificato dall'articolo 6 comma 9
del D.Lgs 28 febbraio 2001.
Secondo il
ricorrente la decorrenza della promozione è fissata ex lege dal
giorno precedente al fatto causativo della inabilità permanente o
dalla morte solo se questo è anteriore al maturare del termine
minimo di permanenza nel grado e non nel caso "in cui tale
evento sia successivo e comunque non possa incidere sulla normale
attribuzione della promozione- vale a dire il periodo minimo previsto
dalla legge".
2) Eccesso di
potere: disparità di trattamento. Secondo il ricorrente si sono
verificate conseguenze ingiustamente discriminatorie e peggiorative
rispetto al regime generale e, a danno di soggetti, come il
ricorrente, che avevano già acquisito il titolo alla promozione-
salva la valutazione di idoneità a posteriori- e in quanto colpiti
da eventi sfavorevoli successivamente all' inserimento nell'
aliquota.
Al fine di evitare
questa iniqua disparità di trattamento, pertanto, l'articolo 59 del
Dlgs 199/1995 dovrà essere quindi inteso nel senso che la decorrenza
della promozione "dal giorno precedente alle intervenute cause
impeditive" non possa riguardare i militari divenuti
permanentemente inabili al servizio dopo l'inserimento nelle aliquote
e giudicati idonei con riferimento alla data di maturazione dei
presupposti per la promozione.
3) Violazione di
legge, contrasto con l'articolo 12 delle preleggi e 3 della
Costituzione
Alla luce di quanto
esposto è evidente che ogni altra e diversa interpretazione della
norma, così come esposto nei punti che precedono, comporterebbe un
chiaro contrasto sia con l'articolo 12 delle preleggi nonché con
l'articolo 3 della Costituzione.
4) Eccesso di potere
per difetto di motivazione illogicità e contraddittorietà. Infatti
da un lato l'amministrazione riconosce l'inserimento nelle aliquote
del ricorrente per la data del 31 dicembre 2010 e, quindi,
l'intervenuta maturazione dei presupposti per la promozione, d'altro
canto non riconosce la retrodatazione del diritto.
La difesa dello
Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 19
giugno 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la
decisione.
2. Il ricorso è
infondato.
2.1 Il primo motivo
di ricorso è infondato in quanto l’interpretazione sostenuta dal
ricorrente è stata smentita dalla giurisprudenza di appello
(Consiglio di Stato Sezione Quarta 13/05/2013 n. 2591) la quale ha
condivisibilmente affermato che <<L’art. 39, lett. c), del
D.L.vo 198 del 1995 risulta, infatti, del tutto inequivoco laddove
individua la decorrenza della promozione agli ispettori e ai
soprintendenti che, inclusi nell’aliquota di avanzamento, vengano a
cessare dal servizio per decesso, per riforma dal servizio permanente
nonché per il raggiungimento dei limiti di età: la decorrenza
stessa è infatti per tutti questi casi comunemente indicata come
coincidente con il giorno che precede l’evento risolutivo del
servizio.
Né può
condividersi la tesi del giudice di primo grado secondo il quale tale
lettura della disciplina medesima – eminentemente ed esaustivamente
testuale – ne determinerebbe l’incostituzionalità.
Al contrario, l’art.
39 del D.L.vo 198 del 1995 va essenzialmente e garantisticamente
configurato quale disciplina a salvaguardia della promozione, sia
pure con decorrenza meno favorevole rispetto alla previsione
generale, per tutti i militari che, pur avendo maturato i requisiti
per l’accesso al grado superiore rispetto a quello rivestito, non
avrebbero potuto conseguirlo in quanto cessati dal servizio
permanente per cause comunque indipendenti dalla loro volontà.
Né, del resto, va
sottaciuto che è insito nel “sistema” ordinamentale proprio
delle Forze Armate il principio in forza del quale la progressione di
carriera è legata alla permanenza in servizio del personale
interessato, posto che le promozioni sono disposte non soltanto
nell’interesse del personale, ma anche – e soprattutto –
dell’Amministrazione militare (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato,
Sez. IV, 7 maggio 2007 n. 1970), con la conseguenza che la deroga al
principio medesimo non può che essere circoscritta a casi ben
specifici e da disciplinare in modo rigorosamente unitario tra loro,
e non potendo quindi – a fronte di un indiscutibilmente comune
evento risolutivo del servizio – distinguersi tra coloro che hanno
già acquisito il titolo alla promozione, salva la valutazione di
idoneità effettuata a posteriori, in quanto colpiti da eventi
sfavorevoli successivamente al loro inserimento nell’aliquota, e
coloro per i quali l’evento comportante la cessazione dal servizio
è viceversa intervenuto nello stesso anno di maturazione del
requisito e sia stato ostativo all’inserimento nell’aliquota.
Altrettanto
significativa è, inoltre, la circostanza per cui la disciplina in
questione è stata integralmente riprodotta, con il medesimo tenore
letterale, privo di qualsiasi articolazione, anche nel corrispondente
art. 1077 del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, attualmente in vigore >>.
Ne consegue che deve
escludersi che la retrodatazione richiesta dal ricorrente sia
fondata.
2.1 Anche il secondo
motivo è infondato.
Infatti il
riconoscimento che la promozione è finalizzata a garantire in primo
luogo l’efficienza dell’amministrazione comporta che non sussiste
alcuna disparità di trattamento con i militari che non siano stati
colpiti da una causa di infermità sopravvenuta in quanto l’infermità
sfociata nel congedo comporta l’uscita del militare
dall’organizzazione con conseguente perdita del suo servizio, che
invece non si verifica nel caso dei militari che continuano il
servizio.
2.2 Anche il terzo
motivo è infondato in quanto, come chiarito nella sentenza citata,
non sussiste alcuna incostituzionalità nel diverso trattamento dei
militari in servizio e di quelli che divenuti inabili al servizio
incondizionato ovvero deceduti, in considerazione della loro diversa
situazione e del loro diverso contributo all’azione ed
all’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
2.3 Anche il quarto
motivo di ricorso è infondato in quanto la legge chiarisce che
l’inserimento nelle aliquote previste per l’avanzamento determina
la data di decorrenza del medesimo salvo effetti successivi di
interruzione del rapporto.
In definitiva quindi
il ricorso va respinto.
3. Sussistono
giustificati motivi per compensate le spese del giudizio tra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il
ricorrente.
Così deciso in
Milano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Alberto Di
Mario, Presidente, Estensore
Valentina Santina
Mameli, Primo Referendario
Oscar
Marongiu, Primo Referendario
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
Alberto Di Mario
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
Nessun commento:
Posta un commento