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giovedì 18 ottobre 2018
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ORDINANZA 5 ottobre 2018 Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attivita'. (Ordinanza n. 68). (18A06627) (GU n.243 del 18-10-2018)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 5 ottobre 2018
Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo
e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data
dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attivita'.
(Ordinanza n. 68). (18A06627)
(GU n.243 del 18-10-2018)
Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successivamente
dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in particolare:
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 2, comma 5, il quale prevede che i Presidenti delle
Regioni - Vice commissari, fra l'altro, assicurano, in relazione agli
eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016,
il monitoraggio degli aiuti previsti dal medesimo decreto, al fine di
verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme
europee e nazionali in materia di aiuti di Stato (lettera e-bis),
introdotta dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
l'art. 4-bis, il quale ai commi 8 e 9 detta disposizioni volte a
fronteggiare il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili
destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti
dagli eventi sismici;
l'art. 5, comma 2, come modificato dall'art. 37, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il quale prevede che
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza
con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni
effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento
delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l'altro,
agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al
danno effettivamente subito (lettera a) ed alla delocalizzazione
temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi
pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuita',
e che, allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e
zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attivita'
agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono
essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del
titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente (lettera g);
l'art. 21, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle
aziende agricole, agroalimentari e zootecniche;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e in particolare:
l'art. 2, il quale prevedeva: a) al comma 8, che per fronteggiare
l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di
tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale
del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva
imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti,
gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli
necessari allo scopo, potesse essere richiesto un aumento delle
prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario,
in deroga ai limiti di cui all'art. 106, comma 12, del decreto
legislativo n. 50 del 2016; b) al comma 9, che qualora il ricorso
alle procedure di cui al comma 8 non avesse consentito comunque di
soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione
speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti potessero essere
interpellati in ordine progressivo i soggetti che avevano partecipato
alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori
aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle
medesime condizioni alle quali era stata effettuata l'aggiudicazione
originaria;
l'art. 3, comma 6, il quale consentiva alle imprese che avessero
subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire
in locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi
urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria
attivita';
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
quale, dopo aver stabilito l'abrogazione del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, prevede che restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base di esso;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.
393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217
del 16 settembre 2016, e in particolare l'art. 7, il quale detta
disposizioni per gli interventi urgenti finalizzati al trasferimento
e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori
del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico, autorizzando tra
l'altro le aziende sanitarie locali territorialmente competenti a
operare in deroga ad una serie di norme (comma 1) e le Regioni
interessate a provvedere, nel quadro delle misure di cui all'art. 3,
comma 2, dell'ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione e messa in
opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione,
l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la
conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti
agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di
quelli dichiarati inagibili, la continuita' produttiva delle aziende
interessate (comma 3);
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.
394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222
del 22 settembre 2016, e in particolare l'art. 5, concernente
l'autorizzazione alla deroga a disposizioni del decreto legislativo
n. 50 del 2016 per particolari interventi urgenti;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.
396 del 23 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233
del 5 ottobre 2016, e in particolare l'art. 6, il quale prevede che
per l'attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore
zootecnico di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, si
puo' procedere entro i limiti e con le modalita' stabilite dall'art.
5 dell'ordinanza n. 394/2016;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.
415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 30 novembre 2016, e in particolare l'art. 1, recante ulteriori
interventi urgenti per la continuita' del settore zootecnico;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 28
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5
dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di
stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e
30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili», e in particolare:
l'art. 2, comma 4, il quale, per quanto riguarda la tipologia
degli impianti e i materiali da impiegare, fa richiamo a quelli
previsti dalla gara posta in essere dalla Regione Lazio in attuazione
delle anzidette ordinanze del Capo Dipartimento della protezione
civile, ed in cui vengono anche definite le superfici per capo
necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di benessere
degli animali;
l'art. 4, commi 1 e 2, secondo cui le strutture delocalizzate
hanno carattere temporaneo e dovranno essere rimosse a cura
dell'operatore interessato entro trenta giorni dall'ultimazione dei
lavori di ripristino o ricostruzione delle stalle, fienili o
depositi, salvo il rimborso delle spese sostenute;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017,
modificata dall'ordinanza n. 30 dell'8 settembre 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, dall'ordinanza n.
46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e
la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o
danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30
ottobre 2016» e dall'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018, recante
«Semplificazione dell'attivita' istruttoria per l'accesso ai
contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche
alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016,
n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile
2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del
10 gennaio 2018», e in particolare:
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che i contributi di cui alla
medesima ordinanza possono essere concessi anche per l'acquisto,
nello stesso comune, di interi immobili ove delocalizzare
definitivamente l'attivita' produttiva (lettera d);
l'art. 6, il quale prevede che, nei casi di cui all'art. 2, comma
2, lettera d), il contributo puo' essere destinato all'acquisto di
altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla
normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per
caratteristiche tipologiche a quello preesistente, ubicato nello
stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale,
ad ospitare l'attivita' produttiva come attestato con perizia
asseverata dal tecnico incaricato (comma 1), per poi, ai commi
successivi, dettare i criteri e le modalita' di determinazione dei
contributi per tali fattispecie;
l'art. 11, il quale stabilisce le modalita' di presentazione
della domanda di accesso ai contributi per le ipotesi di
delocalizzazione definitiva di cui al precedente art. 2, comma 2;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 65 del 6
settembre 2018, recante «Procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione della ricostruzione pubblica e privata», e in particolare
l'art. 5, il quale prevede che ai fini del monitoraggio su eventuali
sovra-compensazioni il commissario straordinario e i Presidenti di
Regione - Vice commissari si avvalgono del registro nazionale degli
aiuti di Stato istituito presso la direzione generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (DGIAI)
ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come
sostituito dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e dei
Registri dell'Agricoltura e della Pesca (comma 1), e che agli
adempimenti relativi alla comunicazione dei contributi assegnati e
del restante corredo informativo verso i Registri di cui al
precedente comma 1 provvedono i soggetti istituzionali competenti per
la concessione dei contributi, utilizzando ove possibile i servizi di
interoperabilita' messi a disposizione dalla piattaforma informatica
del Ministero dello sviluppo economico (comma 2);
Preso atto delle informazioni ricevute dagli uffici speciali per la
ricostruzione in ordine allo stato di attuazione delle ordinanze
suindicate;
Considerato, alla luce delle predette informazioni, che tutti gli
allevatori che operavano in strutture produttive risultate inagibili
dispongono, all'attualita', di tensostrutture moderne ed efficienti,
realizzate nel rispetto della vigente normativa sul benessere degli
animali;
Ritenuto che risulta vantaggioso, sotto il profilo sia sanitario
che ambientale che economico, consentire agli operatori interessati
di procedere a delocalizzazione definitiva delle strutture
zootecniche inagibili in quelle provvisorie, quale modalita'
alternativa della delocalizzazione disciplinata dagli articoli 2,
comma 2, lettera d), e 6 dell'ordinanza n. 13 del 2017;
Ritenuto, altresi', che l'opzione in esame comporta anche un
evidente risparmio per le finanze pubbliche, atteso che, in assenza
di essa, gli allevatori interessati a procedere a delocalizzazione
definitiva dovrebbero necessariamente provvedervi con le modalita' di
cui alla norme citate dell'ordinanza n. 13 del 2017 (a tanto essendo
certamente legittimati, trattandosi di titolari di attivita'
produttive e segnatamente di imprese zootecniche, espressamente
comprese fra i possibili beneficiari dei contributi dall'art. 1,
comma 2, di detta ordinanza), di modo che a carico delle risorse
commissariali graverebbero, anziche' i soli costi di adeguamento
delle strutture provvisorie esistenti, il costo integrale per
l'acquisto del nuovo edificio e i costi sostenuti dall'impresa per il
suo adeguamento, nonche' i costi per la demolizione e lo smaltimento
degli impianti esistenti;
Precisato che al monitoraggio finalizzato a evitare
sovracompensazioni si provvedera', anche in relazione ai contributi
di cui alla presente ordinanza cosi' come per tutte le altre misure
agevolative connesse agli eventi sismici, secondo le previsioni e
competenze di cui all'art. 2, comma 5, lettera e-bis), del
decreto-legge n. 189/2016 ed all'art. 5 dell'ordinanza n. 65 del
2018;
Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare con apposita ordinanza le
modalita', le condizioni e le procedure con le quali gli interessati
potranno procedere alla delocalizzazione definitiva nei termini
suindicati, merce' i necessari interventi di trasformazione delle
strutture realizzate in esecuzione delle suindicate ordinanze, in
attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera g), secondo periodo, del
decreto-legge n. 189/2016 e in alternativa alle procedure di cui
all'ordinanza n. 13 del 2017;
Ritenuto che l'adeguamento delle predette strutture appare
indispensabile, al fine di garantire la durata dei manufatti in
coerenza con l'intento della delocalizzazione definitiva, ferma
restando la necessita' del rispetto, in termini di superficie
disponibile, della normativa sul benessere animale rapportata alla
consistenza zootecnica esistente alla data del sisma, da accertare
attraverso i dati ufficiali dell'anagrafe zootecnica, nonche' in ogni
caso delle vigenti disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e in
materia sismica;
Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nelle cabine di
coordinamento del 24 maggio e del 5 settembre 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione
dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) c) e g) del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni (d'ora
innanzi denominato «decreto-legge»), disciplinano gli interventi di
adeguamento funzionale ed edilizio volti a rendere definitive le
delocalizzazioni temporanee realizzate ai sensi delle ordinanze del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre
2016 e n. 415 del 21 novembre 2016 e dell'ordinanza del commissario
straordinario per la ricostruzione n. 5 del 28 novembre 2016, degli
immobili a uso produttivo destinati alle attivita' di cui al comma 2,
distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati inagibili e
in relazione ai quali sia stato accertato un livello operativo
superiore a L0.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente
ordinanza i titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite
all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali
siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle
ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393, 394
e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione
temporanea delle proprie attivita' ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9,
del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 e dell'ordinanza del
commissario straordinario n. 5 del 2016.
3. In particolare, per le finalita' di cui al comma 1 sono concessi
contributi:
a) alle imprese, come definite al comma 2, che alla data di
presentazione della domanda di cui all'art. 3 siano assegnatarie
della struttura temporanea e proprietarie o titolari di altro diritto
reale di godimento sul terreno in cui e' collocata la struttura
temporanea;
b) ai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento
sugli immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi
sismici, i quali risultino concessi in uso ad un'impresa agricola o
zootecnica, come definita al comma 2, sulla base di un rapporto di
locazione o altro titolo giuridico legittimante, nel caso in cui la
delocalizzazione temporanea sia stata realizzata su suoli di
proprieta' dei medesimi proprietari. In tale ipotesi, l'accesso ai
contributi di cui alla presente ordinanza e' subordinato all'impegno
al mantenimento del rapporto negoziale a favore dell'impresa per
almeno due anni nonche' della destinazione d'uso esistente alla data
del sisma per almeno cinque anni.
4. Qualora la delocalizzazione temporanea sia stata effettuata con
qualsiasi modalita' su aree di proprieta' di soggetti diversi dagli
originari interessati, questi ultimi possono chiedere la
delocalizzazione definitiva a condizione che abbiano acquisito la
proprieta' o altro diritto reale di godimento sulle predette aree in
data anteriore alla presentazione della domanda di contributo
formulata ai sensi della presente ordinanza.
5. I contributi di cui alla presente ordinanza, disposti con le
modalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 5, comma 3,
del decreto-legge, sono concessi per gli interventi di cui al
successivo art. 2, a condizione che questi siano finalizzati alla
ripresa e alla piena funzionalita' dell'attivita' produttiva in tutte
le componenti fisse.
6. La presentazione della domanda finalizzata ad ottenere i
contributi di cui alla presente ordinanza comporta la rinuncia alla
ricostruzione degli impianti originari distrutti o danneggiati dagli
eventi sismici, ovvero alla loro delocalizzazione definitiva con le
modalita' di cui all'art. 6 dell'ordinanza del commissario
straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, ed alla percezione dei
relativi contributi come computati ai sensi della medesima ordinanza,
ovvero la decadenza della domanda di contributo gia' presentata ai
sensi della stessa e la revoca del contributo eventualmente gia'
concesso. In ogni caso, l'erogazione del contributo e' subordinata
alla demolizione del manufatto originario ed alla rinuncia ai diritti
edificatori allo stesso riconducibili.
Art. 2
Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai
contributi
1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono concessi per
gli interventi edilizi di adeguamento finalizzati a rendere
definitive le strutture temporanee realizzate in attuazione delle
ordinanze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1. Sono ammissibili a
contributo le opere necessarie per la trasformazione della struttura
temporanea in struttura definitiva, con particolare riferimento agli
interventi volti al contenimento energetico, al rafforzamento e al
miglioramento edilizio, nonche' ogni opera accessoria indispensabile
per la prosecuzione dell'attivita' di allevamento.
2. In alternativa all'adeguamento, ove lo stesso, in considerazione
della tipologia della struttura, risulti antieconomico e non
confacente all'obiettivo di assicurare un intervento durevole sotto
il profilo strutturale, possono essere concessi contributi per la
ricostruzione definitiva di strutture di superficie eguale a quella
della struttura temporanea, nell'area di sedime di quest'ultima o in
aree ad essa contigue, previa rimozione della medesima, fermo
restando l'importo del costo ammesso a contributo come disciplinato
dal comma 5.
3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti e' consentito
derogare al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione
della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura
definitiva, ove cio' sia consentito dagli strumenti urbanistici, nei
soli limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il rispetto
della normativa sul benessere degli animali. A tal fine, gli
interventi possono essere autorizzati anche in variante puntuale con
la determinazione della conferenza di servizi di cui al comma 3
dell'art. 5, subordinatamente all'applicazione del vincolo
quinquennale di destinazione d'uso e di non alienazione della
struttura realizzata e del divieto, per analogo periodo, di cessione
dell'attivita', in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 19
dell'ordinanza n. 13 del 2017.
4. Agli effetti della presente ordinanza, la superficie massima
concedibile e' determinata in base alla consistenza zootecnica,
ufficialmente accertata in data non successiva a quella dell'evento
sismico che ha reso inagibile l'edificio originario, ed ai parametri
relativi alle superfici/capo previsti dalla documentazione relativa
alla gara posta in essere dalla Regione Lazio in attuazione delle
ordinanze del Capo di protezione civile di cui al comma 1 dell'art.
1, come indicati all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del commissario
straordinario n. 5 del 2016 e nella tabella alla stessa allegata. A
tal fine, la relazione tecnica allegata alla domanda di contributo
attesta il calcolo della superficie assentibile.
5. Il costo ammissibile a contributo e' pari al minore importo tra
il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e
dell'IVA, se non detraibile, cosi' come risulta dal computo
metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario unico approvato
con l'ordinanza del commissario straordinario n. 58 approvata in data
10 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni, al netto dei
ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per
l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non previste per
le quali si fara' riferimento a specifiche analisi dei prezzi come
disciplinate dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, e il costo convenzionale
ricavabile dai costi parametrici della Tabella 6 dell'allegato 2
all'ordinanza n. 13 del 2017, con riferimento al livello operativo
L1, da calcolare con riferimento alla superficie della struttura
definitiva da realizzare, senza l'applicazione delle maggiorazioni
previste dall'ordinanza medesima.
Art. 3
Domanda di contributo
1. Entro il 31 ottobre 2018, i soggetti di cui all'art. 1, commi 2
e 3, possono presentare all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente domanda di contributo per gli interventi
di cui alla presente ordinanza.
2. La domanda, presentata utilizzando la piattaforma informatica
predisposta dal commissario straordinario, deve contenere
l'indicazione:
a) delle aree su cui sorgeva la struttura originaria distrutta o
danneggiata dagli eventi sismici, individuate con gli estremi
catastali, nonche' dell'ordinanza che ne abbia dichiarato
l'inagibilita';
b) della struttura o delle strutture temporanee di cui il
richiedente abbia la disponibilita', individuate anche con
riferimento ai provvedimenti di assegnazione in suo favore ovvero che
ne hanno autorizzato la realizzazione, con la specificazione
dell'eventuale rimborso di cui il richiedente abbia fruito ai sensi
dell'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016;
c) del nominativo dei proprietari e degli eventuali locatari
degli impianti in questione;
d) dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione
dei lavori e del coordinamento della sicurezza, individuati fra
quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del
decreto-legge n. 189 del 2016;
e) dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo
conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra
almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa
all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono
partecipare solo le imprese che:
risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6,
del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto
previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto
l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e
previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;
siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000
euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f) dell'istituto di credito prescelto per l'erogazione del
contributo.
3. Alla domanda devono essere altresi' allegati:
a) relazione tecnica asseverata dal tecnico incaricato della
progettazione, che attesti lo stato dei luoghi degli impianti
provvisori esistenti e gli eventuali interventi che si rendono
necessari per renderli definitivi;
b) progetto degli interventi che si intendono eseguire, con
l'indicazione puntuale delle opere edilizie da eseguire corredata da
elaborati grafici e dalla documentazione necessaria per conseguire il
titolo edilizio a norma della vigente legislazione, degli interventi
strutturali con annessa la documentazione necessaria ai sensi delle
vigenti norme tecniche, anche in materia sismica, degli eventuali
interventi di adeguamento igienico-sanitario e delle eventuali opere
di efficientamento energetico;
c) computo metrico estimativo dei lavori richiesti;
d) dichiarazione con la quale il ricorrente rinuncia
espressamente a richiedere il contributo per la ricostruzione o il
ripristino degli impianti originari di cui alla lettera a) del comma
2 ovvero revoca la domanda di contributo eventualmente gia'
presentata a norma dell'ordinanza n. 13 del 2017, impegnandosi a
demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in caso di
accoglimento della domanda, e infine rinuncia ovvero richiede di
trasferire i diritti edificatori sull'area di pertinenza degli
stessi;
e) nei casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), dichiarazione
di impegno al mantenimento del rapporto negoziale a favore
dell'impresa per almeno due anni nonche' della destinazione d'uso
esistente alla data del sisma per almeno cinque anni.
f) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per
l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito
verbale dal quale risultino i criteri di carattere economico e
tecnico adottati e le modalita' seguite per la scelta della migliore
offerta, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge;
g) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa
incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta
nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del medesimo
decreto-legge;
h) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista
incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti
di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2,
del decreto-legge e di non avere in corso ne' avere avuto negli
ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale
rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico,
dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con
l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici,
ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o
con chi riveste cariche societarie nelle stesse;
i) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del
sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico,
dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;
l) fascicolo aziendale aggiornato;
m) registro di stalla da cui risulti la consistenza alla data
dell'evento sismico;
n) piano di utilizzazione della struttura delocalizzata.
Art. 4
Istruttoria sulle domande di contributo
1. L'Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1
dell'art. 2, la trasmette immediatamente con tutta la documentazione
allegata al Comune utilizzando la procedura informatica predisposta
dal commissario straordinario, per l'istruttoria di sua competenza in
ordine alla conformita' urbanistica ed edilizia. In caso di
incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata,
l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di
cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando
all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti
mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento
delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al Vice commissario
la proposta di rigetto della domanda.
2. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di cui al
comma 1, il Comune procede allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria di propria competenza ed adotta le proprie determinazioni
dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Nei
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune in
ordine al titolo abilitativo edilizio, l'Ufficio speciale verifica
l'ammissibilita' a finanziamento dell'intervento e la congruita'
delle spese indicate, indica il contributo ammissibile e provvede a
richiedere contestualmente il Codice unico di progetto (CUP) di cui
all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG
dandone comunicazione al vice commissario mediante la procedura
informatica a tal fine predisposta.
3. Qualora l'intervento ricada in area sottoposta a vincoli
ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, nei casi di
cui al comma 3 dell'articolo ovvero nei casi in cui l'intervento non
e' conforme alla disciplina urbanistica, il progetto e' sottoposto al
parere della conferenza regionale di cui all'art. 16 del
decreto-legge. A tal fine il Presidente di Regione- Vice commissario
competente provvede a convocare la conferenza entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 2.
Nell'ambito della conferenza, il parere di compatibilita'
paesaggistica puo' essere espresso anche fuori dei casi di cui
all'art. 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, con la procedura semplificata di cui al comma 5 del medesimo art.
167. Il parere positivo espresso dalla conferenza ha effetto di
variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Il Vice commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2 ovvero dalla determinazione della
conferenza regionale di cui al comma 3, autorizza l'intervento ed
emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il
richiedente, l'istituto di credito ed il Comune competente mediante
la procedura informatica. Con la stessa modalita' e' comunicato
l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda, con l'indicazione
delle ragioni del mancato accoglimento della stessa. Qualora
l'impianto oggetto degli interventi sia stato assegnato al
richiedente sulla base delle ordinanze del Capo del Dipartimento
della protezione civile, il provvedimento di autorizzazione degli
interventi determina il trasferimento definitivo della proprieta'
dell'immobile in capo al richiedente.
5. Il provvedimento di autorizzazione e di concessione del
contributo e' trascritto nei registri immobiliari, su richiesta
dell'ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto,
sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalita'.
Art. 5
Erogazione del contributo
1. Per l'erogazione del contributo, si applicano gli articoli 16 e
17 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 13 del 2017.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si
provvede con le risorse della contabilita' speciale di cui all'art.
4, comma 3, del decreto legge.
Art. 7
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e'
trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di
legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito
internet del commissario straordinario.
2. La presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito
internet del commissario straordinario.
Roma, 5 ottobre 2018
Il commissario straordinario: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2018
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, n. 1883
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