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giovedì 18 ottobre 2018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ORDINANZA 5 ottobre 2018 Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attivita'. (Ordinanza n. 68). (18A06627) (GU n.243 del 18-10-2018)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 5 ottobre 2018
Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso  agricolo
e  zootecnico  distrutti   o   danneggiati   dagli   eventi   sismici
verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data
dal 24 agosto  2016  e  per  la  ripresa  delle  relative  attivita'.
(Ordinanza n. 68). (18A06627)
(GU n.243 del 18-10-2018)


Il commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  e  successivamente
dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in particolare:
  l'art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo;
  l'art. 2,  comma  5,  il  quale  prevede  che  i  Presidenti  delle
Regioni - Vice commissari, fra l'altro, assicurano, in relazione agli
eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto  2016,
il monitoraggio degli aiuti previsti dal medesimo decreto, al fine di
verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto  delle  norme
europee e nazionali in materia di aiuti  di  Stato  (lettera  e-bis),
introdotta dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
  l'art. 4-bis, il quale ai commi 8 e 9 detta  disposizioni  volte  a
fronteggiare il fabbisogno di tecnostrutture  per  stalle  e  fienili
destinate al ricovero invernale del bestiame  nei  territori  colpiti
dagli eventi sismici;
  l'art. 5, comma 2, come modificato dall'art. 37, comma  1,  lettera
b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il quale prevede che
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza
con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla  base  dei  danni
effettivamente verificatisi, i contributi,  fino  al  100  per  cento
delle spese occorrenti, sono erogati per  far  fronte,  tra  l'altro,
agli interventi di  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli
immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, in  relazione  al
danno effettivamente subito  (lettera  a)  ed  alla  delocalizzazione
temporanea delle attivita' economiche  o  produttive  e  dei  servizi
pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la  continuita',
e che, allo scopo di favorire la ripresa  dell'attivita'  agricola  e
zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
definitiva delocalizzazione in strutture temporanee  delle  attivita'
agricole e zootecniche che,  per  le  loro  caratteristiche,  possono
essere utilizzate in via definitiva e' assentita,  su  richiesta  del
titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente (lettera g);
  l'art. 21, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle
aziende agricole, agroalimentari e zootecniche;
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e in particolare:
  l'art. 2, il quale prevedeva: a) al comma 8, che  per  fronteggiare
l'aggravarsi delle esigenze abitative  rurali  ed  il  fabbisogno  di
tecnostrutture per stalle e fienili destinate al  ricovero  invernale
del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici  verificatisi
a  far  data  dal  24  agosto  2016  e  in  ragione  della  oggettiva
imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione  dei  contratti,
gia' stipulati ovvero  da  stipulare,  aventi  ad  oggetto  i  moduli
necessari allo scopo,  potesse  essere  richiesto  un  aumento  delle
prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario,
in deroga ai limiti di  cui  all'art.  106,  comma  12,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; b) al comma 9,  che  qualora  il  ricorso
alle procedure di cui al comma 8 non avesse  consentito  comunque  di
soddisfare i fabbisogni di assistenza  in  corso  di  quantificazione
speditiva, in  deroga  alle  disposizioni  vigenti  potessero  essere
interpellati in ordine progressivo i soggetti che avevano partecipato
alla  procedura  di  gara  per  addivenire  a  nuove   ed   ulteriori
aggiudicazioni delle forniture oggetto  delle  gare  espletate,  alle
medesime condizioni alle quali era stata effettuata  l'aggiudicazione
originaria;
  l'art. 3, comma 6, il quale consentiva alle  imprese  che  avessero
subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare  o  acquisire
in locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori  interventi
urgenti  necessari  a  garantire  la   prosecuzione   della   propria
attivita';
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n.  229,  il
quale,  dopo  aver  stabilito  l'abrogazione  del  decreto-legge   11
novembre 2016, n. 205, prevede  che  restano  validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla base di esso;
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217
del 16 settembre 2016, e in particolare  l'art.  7,  il  quale  detta
disposizioni per gli interventi urgenti finalizzati al  trasferimento
e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte  degli  operatori
del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico, autorizzando  tra
l'altro le aziende sanitarie  locali  territorialmente  competenti  a
operare in deroga ad una serie  di  norme  (comma  1)  e  le  Regioni
interessate a provvedere, nel quadro delle misure di cui all'art.  3,
comma 2, dell'ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione  e  messa  in
opera  di  ricoveri  e  impianti  temporanei  per  la   stabulazione,
l'alimentazione  e  la  mungitura  degli  animali,  nonche'  per   la
conservazione e trasformazione  del  latte  e  degli  altri  prodotti
agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di
quelli dichiarati inagibili, la continuita' produttiva delle  aziende
interessate (comma 3);
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222
del 22  settembre  2016,  e  in  particolare  l'art.  5,  concernente
l'autorizzazione alla deroga a disposizioni del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016 per particolari interventi urgenti;
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
396 del 23 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233
del 5 ottobre 2016, e in particolare l'art. 6, il quale  prevede  che
per l'attuazione degli interventi temporanei a supporto  del  settore
zootecnico di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, si
puo' procedere entro i limiti e con le modalita' stabilite  dall'art.
5 dell'ordinanza n. 394/2016;
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  280
del 30 novembre 2016, e in particolare l'art.  1,  recante  ulteriori
interventi urgenti per la continuita' del settore zootecnico;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  straordinario  n.  5  del  28
novembre 2016, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  5
dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata  e  temporanea  di
stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26  e
30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili», e in particolare:
    l'art. 2, comma 4, il quale, per  quanto  riguarda  la  tipologia
degli impianti e i materiali  da  impiegare,  fa  richiamo  a  quelli
previsti dalla gara posta in essere dalla Regione Lazio in attuazione
delle anzidette ordinanze  del  Capo  Dipartimento  della  protezione
civile, ed in cui  vengono  anche  definite  le  superfici  per  capo
necessarie a garantire il  rispetto  delle  condizioni  di  benessere
degli animali;
    l'art. 4, commi 1 e 2, secondo  cui  le  strutture  delocalizzate
hanno  carattere  temporaneo  e  dovranno  essere  rimosse   a   cura
dell'operatore interessato entro trenta giorni  dall'ultimazione  dei
lavori  di  ripristino  o  ricostruzione  delle  stalle,  fienili   o
depositi, salvo il rimborso delle spese sostenute;
  Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
modificata dall'ordinanza n. 30  dell'8  settembre  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, dall'ordinanza  n.
46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino  e
la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso   produttivo   distrutti   o
danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e  produttive
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24  agosto,  26  e  30
ottobre 2016» e dall'ordinanza n.  62  del  3  agosto  2018,  recante
«Semplificazione  dell'attivita'   istruttoria   per   l'accesso   ai
contributi per gli interventi  di  ricostruzione  privata.  Modifiche
alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre  2016,
n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7  aprile
2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del
10 gennaio 2018», e in particolare:
    l'art. 2, comma 2, il quale prevede che i contributi di cui  alla
medesima ordinanza possono  essere  concessi  anche  per  l'acquisto,
nello  stesso  comune,   di   interi   immobili   ove   delocalizzare
definitivamente l'attivita' produttiva (lettera d);
    l'art. 6, il quale prevede che, nei casi di cui all'art. 2, comma
2, lettera d), il contributo puo' essere  destinato  all'acquisto  di
altro  edificio  esistente  agibile,  non  abusivo,   conforme   alla
normativa  urbanistica,   edilizia   e   sismica,   equivalente   per
caratteristiche tipologiche  a  quello  preesistente,  ubicato  nello
stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale,
ad  ospitare  l'attivita'  produttiva  come  attestato  con   perizia
asseverata dal tecnico  incaricato  (comma  1),  per  poi,  ai  commi
successivi, dettare i criteri e le modalita'  di  determinazione  dei
contributi per tali fattispecie;
    l'art. 11, il quale  stabilisce  le  modalita'  di  presentazione
della  domanda  di  accesso  ai  contributi   per   le   ipotesi   di
delocalizzazione definitiva di cui al precedente art. 2, comma 2;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  straordinario  n.  65  del  6
settembre 2018, recante «Procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di
attuazione della ricostruzione pubblica e privata», e in  particolare
l'art. 5, il quale prevede che ai fini del monitoraggio su  eventuali
sovra-compensazioni il commissario straordinario e  i  Presidenti  di
Regione - Vice commissari si avvalgono del registro  nazionale  degli
aiuti di  Stato  istituito  presso  la  direzione  generale  per  gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (DGIAI)
ai sensi dell'art. 52 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  come
sostituito dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015,  n.  115,  e  dei
Registri dell'Agricoltura  e  della  Pesca  (comma  1),  e  che  agli
adempimenti relativi alla comunicazione dei  contributi  assegnati  e
del  restante  corredo  informativo  verso  i  Registri  di  cui   al
precedente comma 1 provvedono i soggetti istituzionali competenti per
la concessione dei contributi, utilizzando ove possibile i servizi di
interoperabilita' messi a disposizione dalla piattaforma  informatica
del Ministero dello sviluppo economico (comma 2);
  Preso atto delle informazioni ricevute dagli uffici speciali per la
ricostruzione in ordine allo  stato  di  attuazione  delle  ordinanze
suindicate;
  Considerato, alla luce delle predette informazioni, che  tutti  gli
allevatori che operavano in strutture produttive risultate  inagibili
dispongono, all'attualita', di tensostrutture moderne ed  efficienti,
realizzate nel rispetto della vigente normativa sul  benessere  degli
animali;
  Ritenuto che risulta vantaggioso, sotto il  profilo  sia  sanitario
che ambientale che economico, consentire agli  operatori  interessati
di  procedere   a   delocalizzazione   definitiva   delle   strutture
zootecniche  inagibili  in  quelle   provvisorie,   quale   modalita'
alternativa della delocalizzazione  disciplinata  dagli  articoli  2,
comma 2, lettera d), e 6 dell'ordinanza n. 13 del 2017;
  Ritenuto, altresi',  che  l'opzione  in  esame  comporta  anche  un
evidente risparmio per le finanze pubbliche, atteso che,  in  assenza
di essa, gli allevatori interessati a  procedere  a  delocalizzazione
definitiva dovrebbero necessariamente provvedervi con le modalita' di
cui alla norme citate dell'ordinanza n. 13 del 2017 (a tanto  essendo
certamente  legittimati,  trattandosi  di   titolari   di   attivita'
produttive  e  segnatamente  di  imprese  zootecniche,  espressamente
comprese fra i possibili  beneficiari  dei  contributi  dall'art.  1,
comma 2, di detta ordinanza), di modo  che  a  carico  delle  risorse
commissariali graverebbero, anziche'  i  soli  costi  di  adeguamento
delle  strutture  provvisorie  esistenti,  il  costo  integrale   per
l'acquisto del nuovo edificio e i costi sostenuti dall'impresa per il
suo adeguamento, nonche' i costi per la demolizione e lo  smaltimento
degli impianti esistenti;
  Precisato   che   al    monitoraggio    finalizzato    a    evitare
sovracompensazioni si provvedera', anche in relazione  ai  contributi
di cui alla presente ordinanza cosi' come per tutte le  altre  misure
agevolative connesse agli eventi sismici,  secondo  le  previsioni  e
competenze  di  cui  all'art.  2,  comma  5,  lettera   e-bis),   del
decreto-legge n. 189/2016 ed all'art.  5  dell'ordinanza  n.  65  del
2018;
  Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare con apposita ordinanza le
modalita', le condizioni e le procedure con le quali gli  interessati
potranno  procedere  alla  delocalizzazione  definitiva  nei  termini
suindicati, merce' i necessari  interventi  di  trasformazione  delle
strutture realizzate in esecuzione  delle  suindicate  ordinanze,  in
attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera  g),  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 189/2016 e in  alternativa  alle  procedure  di  cui
all'ordinanza n. 13 del 2017;
  Ritenuto  che  l'adeguamento  delle   predette   strutture   appare
indispensabile, al fine di  garantire  la  durata  dei  manufatti  in
coerenza  con  l'intento  della  delocalizzazione  definitiva,  ferma
restando  la  necessita'  del  rispetto,  in  termini  di  superficie
disponibile, della normativa sul benessere  animale  rapportata  alla
consistenza zootecnica esistente alla data del  sisma,  da  accertare
attraverso i dati ufficiali dell'anagrafe zootecnica, nonche' in ogni
caso delle vigenti disposizioni  urbanistiche,  paesaggistiche  e  in
materia sismica;
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nelle  cabine  di
coordinamento del 24 maggio e del 5 settembre 2018;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;

                              Dispone:

                               Art. 1


            Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione
dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) c) e  g)  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e  integrazioni  (d'ora
innanzi denominato «decreto-legge»), disciplinano gli  interventi  di
adeguamento funzionale ed edilizio  volti  a  rendere  definitive  le
delocalizzazioni temporanee realizzate ai sensi delle  ordinanze  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre
2016 e n. 415 del 21 novembre 2016 e dell'ordinanza  del  commissario
straordinario per la ricostruzione n. 5 del 28 novembre  2016,  degli
immobili a uso produttivo destinati alle attivita' di cui al comma 2,
distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati inagibili  e
in relazione ai  quali  sia  stato  accertato  un  livello  operativo
superiore a L0.
  2. Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dalla  presente
ordinanza i titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite
all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014,  i  quali
siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi  delle
ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393,  394
e 396  del  2016,  ovvero  abbiano  proceduto  alla  delocalizzazione
temporanea delle proprie attivita' ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9,
del decreto-legge 11 novembre  2016,  n.  205  e  dell'ordinanza  del
commissario straordinario n. 5 del 2016.
  3. In particolare, per le finalita' di cui al comma 1 sono concessi
contributi:
    a) alle imprese, come definite al  comma  2,  che  alla  data  di
presentazione della domanda di  cui  all'art.  3  siano  assegnatarie
della struttura temporanea e proprietarie o titolari di altro diritto
reale di godimento sul terreno  in  cui  e'  collocata  la  struttura
temporanea;
    b) ai proprietari o titolari di altro diritto reale di  godimento
sugli  immobili  distrutti  o  gravemente  danneggiati  dagli  eventi
sismici, i quali risultino concessi in uso ad un'impresa  agricola  o
zootecnica, come definita al comma 2, sulla base di  un  rapporto  di
locazione o altro titolo giuridico legittimante, nel caso in  cui  la
delocalizzazione  temporanea  sia  stata  realizzata  su   suoli   di
proprieta' dei medesimi proprietari. In tale  ipotesi,  l'accesso  ai
contributi di cui alla presente ordinanza e' subordinato  all'impegno
al mantenimento del rapporto  negoziale  a  favore  dell'impresa  per
almeno due anni nonche' della destinazione d'uso esistente alla  data
del sisma per almeno cinque anni.
  4. Qualora la delocalizzazione temporanea sia stata effettuata  con
qualsiasi modalita' su aree di proprieta' di soggetti  diversi  dagli
originari   interessati,   questi   ultimi   possono   chiedere    la
delocalizzazione definitiva a condizione  che  abbiano  acquisito  la
proprieta' o altro diritto reale di godimento sulle predette aree  in
data  anteriore  alla  presentazione  della  domanda  di   contributo
formulata ai sensi della presente ordinanza.
  5. I contributi di cui alla presente  ordinanza,  disposti  con  le
modalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 5, comma  3,
del decreto-legge,  sono  concessi  per  gli  interventi  di  cui  al
successivo art. 2, a condizione che  questi  siano  finalizzati  alla
ripresa e alla piena funzionalita' dell'attivita' produttiva in tutte
le componenti fisse.
  6.  La  presentazione  della  domanda  finalizzata  ad  ottenere  i
contributi di cui alla presente ordinanza comporta la  rinuncia  alla
ricostruzione degli impianti originari distrutti o danneggiati  dagli
eventi sismici, ovvero alla loro delocalizzazione definitiva  con  le
modalita'  di  cui  all'art.   6   dell'ordinanza   del   commissario
straordinario n. 13 del  9  gennaio  2017,  ed  alla  percezione  dei
relativi contributi come computati ai sensi della medesima ordinanza,
ovvero la decadenza della domanda di contributo  gia'  presentata  ai
sensi della stessa e la  revoca  del  contributo  eventualmente  gia'
concesso. In ogni caso, l'erogazione del  contributo  e'  subordinata
alla demolizione del manufatto originario ed alla rinuncia ai diritti
edificatori allo stesso riconducibili.
                               Art. 2


Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai
                             contributi

  1. I contributi di cui alla presente ordinanza  sono  concessi  per
gli  interventi  edilizi  di  adeguamento   finalizzati   a   rendere
definitive le strutture temporanee  realizzate  in  attuazione  delle
ordinanze di cui ai commi 1 e  2  dell'art.  1.  Sono  ammissibili  a
contributo le opere necessarie per la trasformazione della  struttura
temporanea in struttura definitiva, con particolare riferimento  agli
interventi volti al contenimento energetico, al  rafforzamento  e  al
miglioramento edilizio, nonche' ogni opera accessoria  indispensabile
per la prosecuzione dell'attivita' di allevamento.
  2. In alternativa all'adeguamento, ove lo stesso, in considerazione
della  tipologia  della  struttura,  risulti  antieconomico   e   non
confacente all'obiettivo di assicurare un intervento  durevole  sotto
il profilo strutturale, possono essere  concessi  contributi  per  la
ricostruzione definitiva di strutture di superficie eguale  a  quella
della struttura temporanea, nell'area di sedime di quest'ultima o  in
aree  ad  essa  contigue,  previa  rimozione  della  medesima,  fermo
restando l'importo del costo ammesso a contributo  come  disciplinato
dal comma 5.
  3. Per gli interventi di cui  ai  commi  precedenti  e'  consentito
derogare al principio di equivalenza tra gli indici  di  edificazione
della  struttura  danneggiata  e  quelli  relativi   alla   struttura
definitiva, ove cio' sia consentito dagli strumenti urbanistici,  nei
soli limiti in cui cio' sia necessario  per  assicurare  il  rispetto
della  normativa  sul  benessere  degli  animali.  A  tal  fine,  gli
interventi possono essere autorizzati anche in variante puntuale  con
la determinazione della conferenza di  servizi  di  cui  al  comma  3
dell'art.   5,   subordinatamente   all'applicazione   del    vincolo
quinquennale  di  destinazione  d'uso  e  di  non  alienazione  della
struttura realizzata e del divieto, per analogo periodo, di  cessione
dell'attivita',  in  aggiunta  agli  obblighi  di  cui  all'art.   19
dell'ordinanza n. 13 del 2017.
  4. Agli effetti della presente  ordinanza,  la  superficie  massima
concedibile e'  determinata  in  base  alla  consistenza  zootecnica,
ufficialmente accertata in data non successiva a  quella  dell'evento
sismico che ha reso inagibile l'edificio originario, ed ai  parametri
relativi alle superfici/capo previsti dalla  documentazione  relativa
alla gara posta in essere dalla Regione  Lazio  in  attuazione  delle
ordinanze del Capo di protezione civile di cui al comma  1  dell'art.
1, come indicati all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del  commissario
straordinario n. 5 del 2016 e nella tabella alla stessa  allegata.  A
tal fine, la relazione tecnica allegata alla  domanda  di  contributo
attesta il calcolo della superficie assentibile.
  5. Il costo ammissibile a contributo e' pari al minore importo  tra
il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e
dell'IVA,  se  non  detraibile,  cosi'  come  risulta   dal   computo
metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario  unico  approvato
con l'ordinanza del commissario straordinario n. 58 approvata in data
10 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni,  al  netto  dei
ribassi  conseguiti  a  seguito   della   procedura   selettiva   per
l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non  previste  per
le quali si fara' riferimento a specifiche analisi  dei  prezzi  come
disciplinate dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 207 del  5  ottobre  2010,  e  il  costo  convenzionale
ricavabile dai costi parametrici  della  Tabella  6  dell'allegato  2
all'ordinanza n. 13 del 2017, con riferimento  al  livello  operativo
L1, da calcolare con  riferimento  alla  superficie  della  struttura
definitiva da realizzare, senza  l'applicazione  delle  maggiorazioni
previste dall'ordinanza medesima.
                               Art. 3


                        Domanda di contributo

  1. Entro il 31 ottobre 2018, i soggetti di cui all'art. 1, commi  2
e 3, possono presentare all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
territorialmente competente domanda di contributo per gli  interventi
di cui alla presente ordinanza.
  2. La domanda, presentata utilizzando  la  piattaforma  informatica
predisposta   dal   commissario   straordinario,    deve    contenere
l'indicazione:
    a) delle aree su cui sorgeva la struttura originaria distrutta  o
danneggiata  dagli  eventi  sismici,  individuate  con  gli   estremi
catastali,   nonche'   dell'ordinanza   che   ne   abbia   dichiarato
l'inagibilita';
    b) della  struttura  o  delle  strutture  temporanee  di  cui  il
richiedente  abbia   la   disponibilita',   individuate   anche   con
riferimento ai provvedimenti di assegnazione in suo favore ovvero che
ne  hanno  autorizzato  la  realizzazione,  con   la   specificazione
dell'eventuale rimborso di cui il richiedente abbia fruito  ai  sensi
dell'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016;
    c) del nominativo dei  proprietari  e  degli  eventuali  locatari
degli impianti in questione;
    d) dei tecnici incaricati della  progettazione,  della  direzione
dei lavori e  del  coordinamento  della  sicurezza,  individuati  fra
quelli  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.   34   del
decreto-legge n. 189 del 2016;
    e) dell'impresa incaricata di eseguire i lavori,  scelta  tenendo
conto in misura significativa del ribasso sui prezzi  di  elenco  tra
almeno   tre   ditte   mediante   procedura   concorrenziale   intesa
all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale  possono
partecipare solo le imprese che:
      risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30,  comma  6,
del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che,  fermo  restando  quanto
previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;
      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  150.000
euro,  della  qualificazione  ai  sensi  dell'art.  84  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    f)  dell'istituto  di  credito  prescelto  per  l'erogazione  del
contributo.
  3. Alla domanda devono essere altresi' allegati:
    a) relazione tecnica  asseverata  dal  tecnico  incaricato  della
progettazione,  che  attesti  lo  stato  dei  luoghi  degli  impianti
provvisori esistenti  e  gli  eventuali  interventi  che  si  rendono
necessari per renderli definitivi;
    b) progetto degli  interventi  che  si  intendono  eseguire,  con
l'indicazione puntuale delle opere edilizie da eseguire corredata  da
elaborati grafici e dalla documentazione necessaria per conseguire il
titolo edilizio a norma della vigente legislazione, degli  interventi
strutturali con annessa la documentazione necessaria ai  sensi  delle
vigenti norme tecniche, anche in  materia  sismica,  degli  eventuali
interventi di adeguamento igienico-sanitario e delle eventuali  opere
di efficientamento energetico;
    c) computo metrico estimativo dei lavori richiesti;
    d)  dichiarazione   con   la   quale   il   ricorrente   rinuncia
espressamente a richiedere il contributo per la  ricostruzione  o  il
ripristino degli impianti originari di cui alla lettera a) del  comma
2  ovvero  revoca  la  domanda  di  contributo   eventualmente   gia'
presentata a norma dell'ordinanza n.  13  del  2017,  impegnandosi  a
demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in  caso  di
accoglimento della domanda, e  infine  rinuncia  ovvero  richiede  di
trasferire  i  diritti  edificatori  sull'area  di  pertinenza  degli
stessi;
    e) nei casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), dichiarazione
di  impegno  al  mantenimento  del  rapporto   negoziale   a   favore
dell'impresa per almeno due anni  nonche'  della  destinazione  d'uso
esistente alla data del sisma per almeno cinque anni.
    f) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per
l'individuazione  dell'impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito
verbale dal quale  risultino  i  criteri  di  carattere  economico  e
tecnico adottati e le modalita' seguite per la scelta della  migliore
offerta, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge;
    g)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l'impresa
incaricata  di  eseguire  i  lavori  attesti   di   essere   iscritta
nell'Anagrafe  di  cui   all'art.   30,   comma   6,   del   medesimo
decreto-legge;
    h) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista
incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesti
di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma  2,
del decreto-legge e di non avere  in  corso  ne'  avere  avuto  negli
ultimi tre anni  rapporti  non  episodici,  quali  quelli  di  legale
rappresentante, titolare, amministratore, socio,  direttore  tecnico,
dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con
l'impresa appaltatrice e con le  eventuali  imprese  subappaltatrici,
ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita'  ovvero
rapporti  giuridicamente  rilevanti  ai  sensi  e  per  gli   effetti
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare  o
con chi riveste cariche societarie nelle stesse;
    i) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data  del
sisma per il risarcimento dei danni conseguenti  all'evento  sismico,
dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;
    l) fascicolo aziendale aggiornato;
    m) registro di stalla da cui risulti  la  consistenza  alla  data
dell'evento sismico;
    n) piano di utilizzazione della struttura delocalizzata.
                               Art. 4


               Istruttoria sulle domande di contributo

  1. L'Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma  del  comma  1
dell'art. 2, la trasmette immediatamente con tutta la  documentazione
allegata al Comune utilizzando la procedura  informatica  predisposta
dal commissario straordinario, per l'istruttoria di sua competenza in
ordine  alla  conformita'  urbanistica  ed  edilizia.  In   caso   di
incompletezza della domanda o della documentazione ad essa  allegata,
l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di
cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando
all'istante  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni   per   la
presentazione  di  osservazioni  e/o  la  produzione  dei   documenti
mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato  accoglimento
delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al  Vice  commissario
la proposta di rigetto della domanda.
  2. Entro trenta giorni dalla trasmissione  degli  atti  di  cui  al
comma  1,  il  Comune   procede   allo   svolgimento   dell'attivita'
istruttoria di propria competenza ed adotta le proprie determinazioni
dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione.  Nei
sessanta giorni dal ricevimento della  comunicazione  del  Comune  in
ordine al titolo abilitativo edilizio,  l'Ufficio  speciale  verifica
l'ammissibilita' a  finanziamento  dell'intervento  e  la  congruita'
delle spese indicate, indica il contributo ammissibile e  provvede  a
richiedere contestualmente il Codice unico di progetto (CUP)  di  cui
all'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  il  codice  CIG
dandone comunicazione  al  vice  commissario  mediante  la  procedura
informatica a tal fine predisposta.
  3.  Qualora  l'intervento  ricada  in  area  sottoposta  a  vincoli
ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, nei casi di
cui al comma 3 dell'articolo ovvero nei casi in cui l'intervento  non
e' conforme alla disciplina urbanistica, il progetto e' sottoposto al
parere  della  conferenza  regionale   di   cui   all'art.   16   del
decreto-legge. A tal fine il Presidente di Regione- Vice  commissario
competente provvede a convocare la conferenza entro dieci giorni  dal
ricevimento della  comunicazione  del  Comune  di  cui  al  comma  2.
Nell'ambito   della   conferenza,   il   parere   di   compatibilita'
paesaggistica puo' essere  espresso  anche  fuori  dei  casi  di  cui
all'art. 167, comma 4, del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, con la procedura semplificata di cui al comma 5 del medesimo art.
167. Il parere positivo  espresso  dalla  conferenza  ha  effetto  di
variante agli strumenti urbanistici vigenti.
  4. Il Vice commissario, entro dieci giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di cui al comma 2  ovvero  dalla  determinazione  della
conferenza regionale di cui al comma  3,  autorizza  l'intervento  ed
emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il
richiedente, l'istituto di credito ed il Comune  competente  mediante
la procedura informatica.  Con  la  stessa  modalita'  e'  comunicato
l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda, con l'indicazione
delle  ragioni  del  mancato  accoglimento  della   stessa.   Qualora
l'impianto  oggetto  degli  interventi   sia   stato   assegnato   al
richiedente sulla base delle  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile, il  provvedimento  di  autorizzazione  degli
interventi determina il  trasferimento  definitivo  della  proprieta'
dell'immobile in capo al richiedente.
  5.  Il  provvedimento  di  autorizzazione  e  di  concessione   del
contributo e'  trascritto  nei  registri  immobiliari,  su  richiesta
dell'ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo  o  diritto,
sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalita'.
                               Art. 5


                      Erogazione del contributo

  1. Per l'erogazione del contributo, si applicano gli articoli 16  e
17 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 13 del 2017.
                               Art. 6


                          Norma finanziaria

  1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente  ordinanza  si
provvede con le risorse della contabilita' speciale di  cui  all'art.
4, comma 3, del decreto legge.
                               Art. 7


                   Entrata in vigore ed efficacia

  1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del  Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e'
trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di
legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito
internet del commissario straordinario.
  2. La presente ordinanza e' dichiarata immediatamente  efficace  ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito
internet del commissario straordinario.

    Roma, 5 ottobre 2018

                             Il commissario straordinario: De Micheli


Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2018
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri del Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari
esteri, n. 1883

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