Corte dei Conti
2018: mancato riconoscimento del beneficio di cui all’art. 3, comma
7, del d. lgs. n. 165/1997.
Corte dei Conti
Marche n. 159/2018
Sezione
MARCHE
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
159
Pubblicazione
18/09/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:159SGMAR
Provvedimenti
collegati
Nessun provvedimento
collegato presente
SENT. 159 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo
italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione
giurisdizionale regionale per le Marche
in composizione
monocratica, nella persona del Giudice Unico nella materia
pensionistica Cons. Fabio Gaetano Galeffi, ha pronunciato, nella
pubblica udienza dell’11 settembre 2018, con l’assistenza del
Segretario sig.ra Manuela Brutti, la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto
al n. 22169/PM/NC del registro di segreteria, presentato il 3 gennaio
2018 da XXXXXXXXXXX, c.f. XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX
ed elettivamente domiciliato a Teramo, Via Fonte Regina 23, presso lo
studio dell’avv. Massimo Vitelli, c.f. VTL MSM 59L04 L103S, dal
quale è rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso,
pec massimo.vitelli@pec-avvocatiteramo.it
CONTRO
INPS – Istituto
nazionale della previdenza sociale (gestione ex Inpdap), sede di
Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore;
AVVERSO
il mancato
riconoscimento del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del d.
lgs. n. 165/1997.
Uditi, nella
pubblica udienza dell’11 settembre 2018, l’avv. Massimo Vitelli
per il ricorrente, e l’avv. Antonio Cimmino per l’Inps.
Visti gli atti e
documenti di causa.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con il ricorso
all’esame, la parte, già Luogotenente della Guardia di finanza,
riferisce: - di essere stato posto in congedo assoluto dal
XXXXXXXXXX, per riforma dal servizio d’istituto per infermità; -
di essere titolare di un trattamento pensionistico sulla base del
sistema c.d. misto; - che nel calcolo del proprio trattamento non è
stato conteggiato l’incremento previsto dall’art. 3, comma 7, del
d. lgs. n. 165/1997; - che in data XXXXXXXXXX provvedeva a inviare
atto di diffida alla p.a.; - che l’amministrazione (Inps di
Macerata) rispondeva negativamente con nota telematica del
XXXXXXXXXX.
Il ricorrente
contesta il mancato riconoscimento del beneficio di cui al citato
art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, richiamando copiosa
giurisprudenza in materia, sul presupposto di non aver potuto
accedere alla posizione di ausiliaria per l’intervenuta condizione
di infermità.
Conclude chiedendo
di: - accertare e dichiarare l’illegittimità della determinazione
pensionistica censurata, nella parte in cui non attribuisce il
beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997; -
per l’effetto dichiarare il diritto al beneficio stesso; -
condannare la p.a. a rideterminare il trattamento ed a versare le
somme spettanti, nonché quelle arretrate, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria come per legge, da ogni singola scadenza al
soddisfo, a decorrere dal collocamento in quiescenza; spese vinte; -
in via istruttoria, acquisire presso la p.a. la documentazione
inerente il procedimento
Si è costituito
l’Inps con memoria del 23 maggio 2018, evidenziando che il
ricorrente è stato posto in quiescenza in data XXXXXXXXXX con un’età
anagrafica di 56 anni, 2 mesi e 23 giorni e un’anzianità di
servizio di 35 anni, 8 mesi e 9 giorni, senza aver maturato il
requisito per il collocamento in ausiliaria.
Secondo l’Inps, la
disposizione in questione (art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997)
consentirebbe di attribuire il beneficio (rideterminazione del
montante individuale dei contributi con incremento di un importo pari
a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio
moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione) soltanto al
personale che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite
d’età, e quindi non per il personale che cessa dal servizio per
riforma, come nel caso di specie.
In via preliminare
l’Inps chiede l’integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti della Guardia di finanza – Ministero
dell’economia e delle finanze, in quanto si verserebbe in ipotesi
di litisconsorzio necessario.
In subordine,
formula istanza di essere autorizzato a chiamare nel processo, ex
art. 106 c.p.c., la Guardia di finanza – Ministero dell’economia
e delle finanze, per comunanza di causa, affinché l’istituto
previdenziale possa spiegare rivalsa e manleva nei confronti della
stessa amministrazione datrice di lavoro; i calcoli compiuti
dall’Inps si baserebbero infatti sui dati trasmessi
dall’amministrazione; - l’Inps chiede inoltre di essere garantito
e manlevato dalla Guardia di finanza – Ministero dell’economia e
delle finanze; - l’Inps eccepisce infine intervenuta decadenza in
capo al ricorrente dal proporre ricorso per errore di calcolo, ai
sensi degli art. 204 e 205 d.p.r. n. 1092/1973.
Nel merito l’Inps
ritiene che la competenza a pronunciarsi sia della Guardia di finanza
e che, ove la predetta eccezione non sia considerata preclusiva
dell’ulteriore corso del giudizio, parte ricorrente non
rientrerebbe tra i destinatari della norma in questione, in quanto
non ha raggiunto i limiti di età previsti per l’ordinamento di
appartenenza. La disposizione stessa va inoltre interpretata in senso
restrittivo, considerando che altrimenti andrebbe ad attribuire un
generalizzato beneficio. La giurisprudenza sul punto non sarebbe
inoltre affatto univoca, essendo state emesse pronunce anche in senso
contrario. Per la domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione,
chiede infine l’Inps che sia applicata la normativa di riferimento.
Conclude quindi
l’Inps: - disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti della Guardia di finanza – Ministero
dell’economia e delle finanze, vertendosi in ipotesi di
litisconsorzio necessario; - disporre l’estromissione dell’Inps
dal giudizio, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva
dell’Inps con riguardo alla sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, del d. lgs.
n. 165/1997, col favore delle spese; - in via subordinata autorizzare
l’Inps a chiamare nel processo la Guardia di finanza – Ministero
dell’economia e delle finanze, ex art. 106 c.p.c., per comunanza di
causa, affinché l’istituto previdenziale possa spiegare rivalsa e
manleva nei confronti della stessa amministrazione datrice di lavoro;
- dichiarare decaduta parte ricorrente dal proporre domanda; - nel
merito rigettare l’avverso ricorso in quando infondato in fatto e
in diritto; - in via subordinata ridursi la condanna alla maggior
importo tra rivalutazione e interessi, con esclusione di ogni
anatocismo; - in via di ulteriore subordine, condannare, in
accoglimento della domanda di garanzia e regresso, la Guardia di
finanza – Ministero dell’economia e delle finanze a rifondere
l’istituto previdenziale di quanto sia condannato a pagare
all’esito del ricorso.
La difesa del
ricorrente ha depositato memoria datata 24 agosto 2018, richiamando
ulteriore giurisprudenza intervenuta, ed eccependo: - manifesta
infondatezza della richiesta di controparte di chiamare in giudizio
altra amministrazione; - intervenuta decadenza dell’Inps ex art.
269, comma 2, c.p.c., per la chiamata in giudizio di altro soggetto;
- esclusione di qualsiasi decadenza ex art. 204 e 205 d.p.r. n.
1092/1973 per il proponimento di azione giurisdizionale. Secondo la
difesa del ricorrente, l’Inps nella memoria di costituzione avrebbe
compiuto affermazioni errate, come nel caso dell’inabilità ex art.
2, comma 2, l. n. 335/1995 (di cui il ricorrente non ha fruito) e
della pensione privilegiata (di cui parimenti il ricorrente non ha
fruito); il ricorrente non avrebbe inoltre mai chiesto di essere
collocato in ausiliaria. Nel merito il ricorrente insiste per
l’accoglimento del ricorso sulla base dell’indirizzo
giurisprudenziale favorevole.
Nell’udienza
dell’11 settembre 2018, le parti si riportano rispettivamente alle
conclusioni formulate in atti.
La causa è
trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
La Sezione è
chiamata a pronunciarsi sulla domanda giudiziale svolta dalla
ricorrente, tendente ad ottenere il riconoscimento del beneficio di
cui all’art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997.
1) In via
preliminare vanno trattate talune questioni introdotte dall’Inps.
In ordine alla
richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei
confronti della Guardia di finanza – Ministero dell’economia e
delle finanze, in quanto si verserebbe in ipotesi di litisconsorzio
necessario, osserva il giudicante che in alcun modo gli effetti della
decisione giudiziale si ripercuotono direttamente sulla pubblica
amministrazione ex datrice di lavoro. Come precisato da parte
ricorrente e come risultante in atti, l’atto impugnato è stato
emanato dall’Inps, il quale ha anche sostenuto un contraddittorio
preprocessuale, ed il fatto che i dati di riferimento per
l’attribuzione del trattamento pensionistico provengano dalla
pubblica amministrazione non è sufficiente ad estendere
necessariamente il contraddittorio all’amministrazione stessa.
Non è accoglibile,
inoltre, la domanda intesa ad ottenere autorizzazione per chiamare
nel processo, ex art. 106 c.p.c., la Guardia di finanza – Ministero
dell’economia e delle finanze, per comunanza di causa, affinché
l’istituto previdenziale possa spiegare rivalsa e manleva nei
confronti della stessa amministrazione datrice di lavoro, in quanto
nella giurisdizione del giudice contabile rientrano le controversie
previdenziali, mentre restano estranee le controversie circa i
rapporti creditori o debitori tra l’istituto previdenziale e le
pubbliche amministrazioni; conformemente non è accoglibile la
domanda di chiamata in garanzia, mancando il presupposto di una
cognizione in questa sede sui relativi diritti.
Va infine respinta
l’eccezione di decadenza ad esperire l’azione giudiziale da parte
del ricorrente, fatta valere ai sensi degli art. 204 e 205 d.p.r. n.
1092/1973, non costituendo la fattispecie in esame un mero errore di
calcolo, bensì una domanda aggiuntiva, come tale resa ammissibile
dall’art. 207 del medesimo d.p.r.
2) Va
rilevato che, nella specifica materia, è rinvenibile un contrasto
giurisprudenziale tra le pronunce sinora rese dai giudici contabili
territoriali, non ancora definito in sede di appello, da cui emerge
un orientamento che accoglie il beneficio in questione (Abruzzo
28/2012 e 27/2017; Basilicata 39/2018; Calabria 350/2017, 81/2018 e
171/2018; Emilia Romagna 29/2018, 115/2018 e 151/2018; Lazio 94/2018;
Lombardia 97/2018; Molise 53/2017 e 49/2018; Piemonte 3/2018 e
55/2018; Sardegna 156/2017, 162/2017, 15/2018, 16/2018, 146/2018 e
221/18; Toscana 146/2018, 198/2018 e 200/2018), mentre altro
orientamento lo respinge (Emilia Romagna 88/2018; Friuli Venezia
Giulia 36/2018, 54/2018, 55/2018, 56/2018, 57/2018 e 58/2018; Liguria
111/2018, 128/2018 e 209/2018; Lombardia 99/2018 e 187/2018; Puglia
572/2018 e 573/2018; Veneto 46/2018 e 62/2018). In grado di appello
risulta peraltro l’ordinanza n. 30/2018 della Seconda sezione
centrale, che accoglie la richiesta di sospensione degli effetti
proposta dalle amministrazioni soccombenti avverso la predetta
sentenza della Sezione Calabria n. 350/2017.
3) Nel
merito, l’art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, rubricato
“Ausiliaria”, dispone:
“Per il personale
di cui all'articolo 1 [personale militare delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco] escluso dall'applicazione
dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di
appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei
requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di
ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.
335, il montante individuale dei contributi è determinato con
l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile
dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo
della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al
collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.
Ai sensi dell’art.
924 del d. lgs. n. 66/2010 “1. I militari cessano dal servizio
permanente al raggiungimento del 60° anno di età, salvo quanto
disposto dagli articoli seguenti. 2. Il militare che ha raggiunto i
limiti d’età indicati dal presente codice, in relazione al ruolo
di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente
ed è collocato in congedo. 3. Il militare può essere collocato in
congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se
non conserva l’idoneità al servizio militare incondizionato, in
congedo assoluto.”
Il successivo art.
992 dello stesso decreto legislativo, stabilisce che “il
collocamento in ausiliaria del personale militare avviene
esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per
raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito”.
Dal predetto
contesto normativo, per il collocamento in ausiliaria occorre il
possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale militare;
cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età; idoneità
psico-fisica.
Il d. lgs. n.
165/1997, recante “Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo
2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi
97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia
di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti
pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego”, prevede all’art. 3,
comma 7, che il beneficio dallo stesso contemplato si applichi ai
trattamenti pensionistici da liquidarsi al personale che, cessato dal
servizio per limiti di età, è escluso dall’ausiliaria nonché al
personale che pur appartenendo a categoria non esclusa dall’accesso
all’ausiliaria non può farlo per mancanza del requisito
psico-fisico. Deve però trattarsi, in quest’ultimo caso, di
soggetti in possesso degli altri requisiti per potere accedere
all’ausiliaria, stante che la deroga viene prevista dalla norma
solo con riferimento al requisito psico-fisico e non con riferimento
all’altro requisito necessariamente richiesto per accedere
all’istituto, vale a dire la cessazione dal servizio per raggiunti
limiti di età.
Non è, pertanto,
l’infermità che esclude il personale militare dal beneficio
previsto dall’art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, ma il
mancato raggiungimento del limite di età che è previsto quale
requisito essenziale per tutti i soggetti di cui all’art. 1 dello
decreto.
Risultano in tal
modo equiparati in sede di trattamento pensionistico (questa appare
la ratio della disposizione in questione) i soggetti che pur avendo
raggiunto i limiti di età previsti dalla legge, non possono accedere
all’ausiliaria, o perché appartenenti a categorie escluse
dall’accesso all’istituto o perché impediti dalla mancanza dei
necessari requisiti psico-fisici. Questi ultimi infatti, pur
trovandosi nella stessa situazione di fatto dei primi (esclusione
dall’ausiliaria per circostanze indipendenti dalla loro volontà)
sarebbero stati discriminati, ove fosse stato loro negato il
beneficio concesso agli esclusi dall’ausiliaria.
Ove invece si
dovesse ritenere che nel caso di militari non idonei al servizio
militare incondizionato, il beneficio di cui trattasi possa essere
concesso anche in assenza dell’altro requisito del raggiungimento
dei limiti di età, previsto dalla legge per accedere all’ausiliaria,
verrebbe a determinarsi una disparità di trattamento non
giustificata tra corpi ad ordinamento militare e corpi ad ordinamento
civile in quanto, nell’ipotesi di esclusione per entrambi (per
motivi diversi) dall’accesso all’ausiliaria, i primi godrebbero
del beneficio indipendentemente dal requisito della cessazione per
limiti di età, requisito, invece, necessario per i secondi.
Deve,
conclusivamente, ritenersi che il beneficio di cui all’art. 3,
comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997, invocato dal
ricorrente, non possa prescindere dal presupposto della cessazione
dal servizio per raggiunti limiti di età.
4)
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le
quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e
comunque inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Conclusivamente il
ricorso va respinto.
Le difficoltà
interpretative e l’esistenza di pronunce difformi sulla questione
giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese
compensate.
Così deciso ad
Ancona, nella Camera di Consiglio dell’11 settembre 2018
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Fabio Gaetano Galeffi
PUBBLICATA IL
18/09/2018
IL DIRETTORE DELLA
SEGRETERIA F.to Dr.ssa Tiziana Camaioni
DECRETO. Il Giudice
unico delle pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione
dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, dispone che a cura della
Segreteria sia apposta annotazione di cui al terzo comma del predetto
art. 52.
Ancona, 11 settembre
2018
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Fabio Gaetano Galeffi
In esecuzione del
provvedimento del Giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art.
52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere
generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA
SEGRETERIA F.to Dr.ssa Tiziana Camaioni
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