Translate

venerdì 12 ottobre 2018

Corte dei Conti 2018: il ricorrente contesta la nota dell’INPS, con cui ha negato il riconoscimento beneficio previsto art. 3, comma 7, del D.L.vo n. 165 del 1997, chiedendo l'accertamento del diritto all'aumento del montante contributivo Corte dei Conti Veneto 152/2018



Corte dei Conti 2018:  il ricorrente contesta la nota dell’INPS, con cui ha negato il riconoscimento beneficio previsto art. 3, comma 7, del D.L.vo n. 165 del 1997, chiedendo l'accertamento del diritto all'aumento del montante contributivo
Corte dei Conti Veneto 152/2018



Sezione
VENETO
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
152
Pubblicazione
18/09/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:152SGVEN
Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente
                        REPUBBLICA ITALIANA     n. 152/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa,
nella pubblica udienza del giorno 11-9-2018, ha pronunziato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30588, del registro di segreteria, proposto con ricorso da   R. A., nato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Pino, presso il cui studio in Roma, via Filippo Corridoni 15, ha eletto domicilio,
                                                                  RICORRENTE
contro
I.N.P.S. (quale successore universale dell’I.N.P.D.A.P., ex art. 21, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214), rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Doni, con il quale è elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d,
                                                                  RESISTENTE
Per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.
VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205;
ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
      Con ricorso, depositato il 28 marzo 2018 e notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto quanto precisato in epigrafe.
Con memoria difensiva depositata il 26 luglio 2018 si costituiva in giudizio l’INPS chiedendo pregiudizialmente: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto con riguardo alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 7, d.lgs. 165/97; nel merito: rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; nel merito, in via subordinata: - computarsi tutta l'eventuale maggior contribuzione utile in quota B, in quanto il periodo di riserva si sarebbe svolto tutto successivamente al 2011; - non superarsi il tetto di cui alla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1, commi 707 e 709 1. 190/2014; - ridursi la condanna per gli accessori del credito alla maggior misura tra rivalutazione ed interessi legali, con esclusione di ogni anatocismo.
Con memoria trasmessa il 30.08.2018 si è costituito il Centro Unico Stipendiale Esercito, che ha chiesto il rigetto del presente ricorso, in quanto il ricorrente - cessato dal servizio e collocato in congedo assoluto (per riforma) in data 13 gennaio 2017 per perdita dell'idoneità fisica senza aver maturato il diritto ad accedere all'ausiliaria - non può essere destinatario della maggiorazione prevista dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997 (c.d. "montante contributivo").
Nell’udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’INPS convenuto, in quanto in relazione al petitum ed alla causa poetendi ha svolto funzione di ordinatore secondario di spesa, attesa la sua specifica competenza nel procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico quale ente previdenziale competente, per cui esiste comunque l’interesse a contraddire.
Le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo.
Quando nei giudizi pensionistici l’attore abbia provveduto a chiamare in causa, oltre l’amministrazione che ha emesso l’atto, anche l’ente eventualmente tenuto al pagamento, deve riconoscersi la sussistenza di un suo interesse a che la sentenza faccia stato nei confronti di entrambi, quanto meno ai fini della individuazione del soggetto tenuto a pagare le spese di lite in funzione della soccombenza.
      La questione sottoposta all'esame di questo Giudice, concerne il riconoscimento o meno del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.
Questo Giudice ritiene che la domanda del ricorrente deve essere respinta per le ragioni su cui si fonda la sentenza della Sezione Emilia Romagna n. 20 del 18/01/2018, a cui si fa espresso rinvio ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174).
Nel caso di specie il ricorrente contesta la nota dell’INPS del 23/02/2017, con cui ha negato il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, chiedendo l'accertamento del diritto all'aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con la conseguente rideterminazione della pensione in godimento.
L'art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), introduce rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell'importo dell'indennità.
L'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, prevede che nei confronti del personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".
L'ausiliaria, giova ricordare, è la posizione giuridica in cui viene collocato, al termine del servizio effettivo, il personale appartenente alle forze armate, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo delle Guardie di finanza, giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario.
Ai soggetti collocati in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento pensionistico, un'indennità pari all'80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio. Al termine del periodo di ausiliaria, la cui durata è di 8 anni, viene liquidato un nuovo trattamento pensionistico, comprensivo anche del suddetto periodo, sulla base della retribuzione pensionabile al momento della cessazione dal servizio permanente, maggiorata degli aumenti maturati nel periodo di ausiliaria e dell'indennità di ausiliaria stessa.
 Con il Dlgs 165/97, questo istituto ha subito una profonda modifica.
 Innanzitutto, il collocamento in ausiliaria può avvenire soltanto a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (art. 3, comma 1). Viene, pertanto, eliminata in via definitiva la possibilità di accedere all'ausiliaria nel caso di pensionamento anticipato.
 Per quanto concerne il periodo massimo di permanenza in ausiliaria, si è passati, pertanto, da 8 a 5 anni (art. 3, comma 2), mediante una graduale riduzione di un anno ogni tre (art. 7 comma 2).
 In sintesi, la disposizione in esame prevede, nei casi di cessazione dal servizio ex art. 992, comma 1, del D. Lgs n. 66 del 2010, in un sistema di calcolo della pensione liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, un meccanismo di incremento della base pensionabile per le seguenti categorie di personale:
 "per il personale di cui all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria".
Tale inciso riguarda il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile non destinatario dell'ausiliaria;
ovvero, "per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria"
nonché
"per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza)"
in alternativa al collocamento in ausiliaria previa opzione dell'interessato.
Il collocamento in ausiliaria disciplinato dal Capo VII- Sezione III — articoli 886 e 992 e seguenti approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avviene:
Esclusivamente a seguito di cessazione per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza.
A domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, come modificato dall'art. 2, comma 3 dell'art. 2229 C.O.M. . Tale collocamento in ausiliaria è " equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età".
In tutti i casi sopra delineati, la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria avviene sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dei "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3, comma 7, della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria" e non anche a coloro che sono esclusi dall'ausiliaria in quanto dispensati dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, come nel caso in esame.
Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiama alcune pronunce della Corte dei Conti della Regione Abruzzo che, in un caso del tutto analogo a quello del ricorrente, ha riconosciuto anche "al ex militare cessato anticipatamente dal servizio per infermità, il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 165/1997".
 Questo giudice, tuttavia, ritiene di non condividere quanto affermato dall'isolata giurisprudenza richiamata dal ricorrente, ostando il chiaro e consolidato quadro normativo di riferimento relativo al collocamento in ausiliaria che può avvenire soltanto a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dei "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3, comma 7 della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria".
Per i motivi esposti il nominato in oggetto, appuntato scelto della Guardia di Finanza, non è destinatario del diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997, in quanto collocato in congedo per infermità dal 17/01/2017, né risulta destinatario della facoltà di opzione per l'incremento di montante, in alternativa al collocamento in ausiliaria, dal momento che è escluso dal collocamento in tale situazione essendo cessato per dispensa (Corte dei conti, sez. Veneto n. 62 del 2018).
Pertanto il ricorrente non ha diritto al riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, e quindi il ricorso deve essere respinto.
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso de quo deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente liquidazione delle spese legali come da dispositivo. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
 Considerata la integrale soccombenza, si deve disporre la condanna della parte soccombente a rimborsare le spese di lite.
La materia è ora disciplinata dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2014, che ai sensi dell’art. 29 entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e ai sensi del precedente art. 28 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la entrata in vigore, in particolare dall’art. 4 del decreto che prevede i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.
Pertanto, considerato il valore della causa, la soccombenza egli altri parametri sopra indicati, si deve condannare la parte ricorrente a rimborsare all’INPS le spese di lite nella misura complessiva indicata nel dispositivo.
Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.
In applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di 20 giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso in epigrafe.
CONDANNA
La parte ricorrente, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS, liquidandole nella misura di euro 300,00 (trecento) oltre a rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 20 giorni dalla data dell’udienza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.
Così deciso in Venezia, il 11-9-2018.       
IL GIUDICE
                                               F.to  (Cons. Maurizio Massa)


Depositata in Segreteria il  18/09/2018
Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo

Nessun commento: