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mercoledì 14 novembre 2018

N. 194 SENTENZA 26 settembre - 8 novembre 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Disciplina del contratto di lavoro a tutele crescenti - Tutela meramente economica dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, licenziati illegittimamente (in assenza di giustificato motivo soggettivo o oggettivo ovvero di giusta causa) - Misura dell'indennita' risarcitoria. - Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), art. 1, comma 7, lettera c); decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), artt. 2, 3 e 4. - (GU n.45 del 14-11-2018 )



N. 194 SENTENZA 26 settembre - 8 novembre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Disciplina del contratto di  lavoro  a  tutele  crescenti  -
  Tutela meramente economica dei lavoratori assunti con  contratto  a
  tempo indeterminato  a  decorrere  dal  7  marzo  2015,  licenziati
  illegittimamente (in assenza di giustificato  motivo  soggettivo  o
  oggettivo  ovvero  di  giusta  causa)  -   Misura   dell'indennita'
  risarcitoria.
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo  in  materia  di
  riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il  lavoro  e
  delle politiche  attive,  nonche'  in  materia  di  riordino  della
  disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e  di
  tutela e conciliazione  delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
  lavoro), art. 1, comma 7, lettera c); decreto legislativo  4  marzo
  2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
  indeterminato a tutele crescenti,  in  attuazione  della  legge  10
  dicembre 2014, n. 183), artt. 2, 3 e 4.


(GU n.45 del 14-11-2018 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giuliano  AMATO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio  BARBERA,  Giovanni  AMOROSO,   Francesco   VIGANO',   Luca
  ANTONINI,

     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al  Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e
di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
lavoro) e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo  2015,
n. 23 (Disposizioni  in  materia  di  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato a  tutele  crescenti,  in  attuazione  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183), promosso dal  Tribunale  ordinario  di  Roma,
terza sezione lavoro, nel procedimento vertente tra Francesca Santoro
e Settimo senso s.r.l., con ordinanza del 26 luglio 2017, iscritta al
n. 195 del  registro  ordinanze  2017  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.  3,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2018.
    Visti l'atto di costituzione di Francesca  Santoro,  nonche'  gli
atti di intervento della Confederazione generale italiana del  lavoro
(CGIL) e del Presidente del Consiglio dei ministri;
    udito nella udienza pubblica del 25  settembre  2018  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra;
    uditi gli avvocati Amos Andreoni per la  Confederazione  generale
italiana del lavoro (CGIL), Carlo de  Marchis  e  Amos  Andreoni  per
Francesca Santoro e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ordinanza del 26 luglio 2017 (reg. ord. n. 195 del 2017),
il Tribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro,  ha  sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo  comma,  76  e
117, primo comma, della Costituzione - questi ultimi due articoli  in
relazione  all'art.  30  della   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000  e
adattata a Strasburgo il  12  dicembre  2007,  alla  Convenzione  sul
licenziamento n. 158 del 1982  (Convenzione  sulla  cessazione  della
relazione di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro),  adottata  a
Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione  internazionale
del lavoro (OIL) il 22 giugno 1982 (e non ratificata  dall'Italia)  e
all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta
a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e  resa  esecutiva  con  la
legge  9  febbraio  1999,  n.  30   -   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma  7,  lettera  c),  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e  delle  politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei  rapporti
di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e  di  tutela  e  conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3  e  4
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in  materia
di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele  crescenti,  in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
    Va precisato che l'ordinanza di rimessione aveva  indicato  quali
disposizioni censurate (in particolare, al secondo rigo del punto  2.
e al secondo rigo  del  dispositivo),  oltre  all'art.  7,  comma  1,
lettera c), della legge n. 183 del 2014, gli «artt. 2, 4  e  10»  del
d.lgs. n. 23 del 2015. Su richiesta della ricorrente nel  giudizio  a
quo, il giudice rimettente, con  provvedimento  del  2  agosto  2017,
rilevato che l'ordinanza di rimessione  «indica  erroneamente  sia  a
pag. 4 che a pag. 10 gli articoli del D.Lgs. n. 23/2015 sospettati di
incostituzionalita', come si evince chiaramente dal resto della parte
motiva dell'ordinanza, che invece li riporta con esattezza anche  nel
contenuto», ha disposto la correzione di questa «nel senso che, nella
seconda riga del parg. 2 e nella seconda riga dopo  il  "P.Q.M.",  in
luogo delle parole "artt. 2, 4 e 10" debbano  intendersi  scritte  le
parole "artt. 2, 3 e 4"». Il provvedimento di  correzione  di  errore
materiale  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica, prima serie speciale, n. 3 del 17 gennaio  2018,  insieme
con l'ordinanza di rimessione.
    Va altresi' dato atto che, su richiesta della  Cancelleria  della
Corte costituzionale,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,
prima serie speciale, n. 7 del 14 febbraio 2018, e' stato  pubblicato
il seguente avviso di rettifica, relativo all'ordinanza  n.  195  del
2017: «Nell'ordinanza citata in epigrafe,  emessa  dal  Tribunale  di
Roma, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 41
e seguenti, sia nel titolo che nel testo, il  nome  della  parte  nel
giudizio a quo e' Santoro Francesca anziche' Santoro Federica».
    1.1.- Il giudice rimettente riferisce,  in  punto  di  fatto:  di
essere investito del ricorso proposto da Francesca Santoro avverso il
licenziamento intimatole dalla Settimo senso s.r.l.  il  15  dicembre
2015, dopo pochi mesi dall'assunzione, avvenuta l'11 maggio 2015; che
tale licenziamento era basato sulla motivazione che,  «a  seguito  di
crescenti problematiche di carattere economico-produttivo che non  ci
consentono il regolare proseguimento del rapporto di lavoro,  la  Sua
attivita' lavorativa non puo' piu'  essere  proficuamente  utilizzata
dall'azienda.   Rilevato   che   non   e'   possibile,    all'interno
dell'azienda, reperire  un'altra  posizione  lavorativa  per  poterLa
collocare, siamo costretti  a  licenziarLa  per  giustificato  motivo
oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio  1966  n.  604»;
che la societa' convenuta e' rimasta contumace.
    Il  giudice  a  quo  prende  atto  che  quest'ultima,  dichiarata
contumace, non ha adempiuto l'onere di dimostrare la fondatezza della
citata motivazione del licenziamento ne' ha contestato di possedere i
requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla  tutela  della  liberta'  e
dignita' dei lavoratori, della liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
sindacale  nei  luoghi  di  lavoro   e   norme   sul   collocamento),
implicitamente allegati  dalla  ricorrente  con  l'invocazione  della
tutela prevista dall'art. 3 (e non anche dall'art. 9) del  d.lgs.  n.
23 del 2015.
    Cio' premesso, il giudice  a  quo  rappresenta  che,  poiche'  la
lavoratrice ricorrente e' stata assunta dopo  il  6  marzo  2015,  la
tutela a essa applicabile e' costituita dagli artt. 3 e 4 del  d.lgs.
n. 23 del 2015 e, in particolare, dai citati comma 1  dell'art.  3  e
comma unico dell'art. 4.
    Invece, per i lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015, la  tutela
avverso i licenziamenti illegittimi e' quella prevista  dall'art.  18
della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla  legge  28  giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in  materia  di  riforma  del  mercato  del
lavoro in una  prospettiva  di  crescita),  e,  in  particolare:  dal
settimo comma dell'art. 18,  «per  il  caso  di  assenza  del  motivo
oggettivo  (definito  come  difetto  di  giustificazione,   manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento), che richiama
il comma 4 e il comma 5 a seconda  della  gravita'  del  vizio»;  dal
sesto comma dell'art. 18, «per il caso di difetto di motivazione».
    Cio' esposto, il giudice a quo afferma di ritenere che, «a fronte
della estrema genericita' della motivazione addotta e della  assoluta
mancanza di  prova  della  fondatezza  di  alcune  delle  circostanze
laconicamente accennate nell'espulsione, il vizio ravvisabile sia  il
piu' grave fra quelli indicati, vale a dire la "non ricorrenza  degli
estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo"».
    Lo stesso giudice osserva quindi che la  lavoratrice  ricorrente:
se fosse stata assunta prima del 7  marzo  2015,  avrebbe  usufruito,
applicando il quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del  1970,
della tutela reintegratoria e di un'indennita' commisurata  a  dodici
mensilita' e, applicando il quinto comma dello stesso art. 18,  della
tutela indennitaria tra dodici e ventiquattro mensilita'; poiche'  e'
stata assunta a decorrere dal 7 marzo 2015, «ha  diritto  soltanto  a
quattro mensilita', e solo in  quanto  la  contumacia  del  convenuto
consente  di  ritenere  presuntivamente   dimostrato   il   requisito
dimensionale, altrimenti le mensilita' risarcitorie  sarebbero  state
due». Il rimettente soggiunge che, «[a]nche nel caso si ravvisasse un
mero vizio della motivazione,  la  tutela  nel  vigore  dell'art.  18
sarebbe stata molto piu' consistente (6-12 mensilita' risarcitorie  a
fronte di 2)».
    1.2.-  Con  riguardo  alla   non   manifesta   infondatezza,   il
rimettente, prima di  esporre  piu'  diffusamente  le  ragioni  della
violazione dei singoli parametri costituzionali invocati, afferma, in
generale, che i censurati artt. 1, comma 7, lettera c),  della  legge
n. 183 del 2014 e 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015,  «priva[no  la]
ricorrente di gran parte delle tutele tuttora vigenti per coloro  che
sono stati assunti  a  tempo  indeterminato  prima  del  7.3.2015»  e
«preclud[ono] qualsiasi discrezionalita' valutativa del giudice» - in
precedenza esercitabile, ancorche' nel rispetto dei criteri  previsti
dall'art.  8  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604   (Norme   sui
licenziamenti individuali) e dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970
- «imponendo[gli] un automatismo  in  base  al  quale  al  lavoratore
spetta, in caso di [...] illegittimita' del licenziamento, la piccola
somma risarcitoria [da essi] prevista».
    Lo stesso rimettente anticipa che le successive considerazioni in
tema di non manifesta infondatezza saranno incentrate  sul  contrasto
delle disposizioni censurate con: l'art. 3 Cost., perche' «l'importo»
dell'indennita' risarcitoria  da  esse  prevista  non  ha  «carattere
compensativo ne' dissuasivo  ed  ha  conseguenze  discriminatorie»  e
perche' la totale eliminazione della discrezionalita' valutativa  del
giudice  «finisce  per  disciplinare  in  modo  uniforme  casi  molto
dissimili fra loro»; gli artt. 4 e 35 Cost., perche' «al  diritto  al
lavoro, valore fondante della Carta, e'  attribuito  un  controvalore
monetario irrisorio e fisso»; gli artt. 76 e 117, primo comma, Cost.,
perche' le sanzioni previste per il  licenziamento  illegittimo  sono
«inadeguat[e]» rispetto a quanto previsto dagli obblighi discendenti,
tra l'altro, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
e dalla Carta sociale europea.
    Il giudice a quo precisa ancora, sempre in via  preliminare,  che
il contrasto con la Costituzione non e' da lui ravvisato  in  ragione
dell'eliminazione della tutela reintegratoria  -  tranne  che  per  i
licenziamenti nulli e discriminatori  e  per  specifiche  ipotesi  di
licenziamento disciplinare ingiustificato - e, quindi, dell'integrale
monetizzazione della garanzia assicurata al lavoratore, ma in ragione
della disciplina dell'indennita' risarcitoria dettata dagli  articoli
censurati.  Quest'ultima  sostituirebbe   la   reintegrazione   quale
risarcimento in forma specifica e dunque avrebbe dovuto  essere  «ben
piu' consistente ed adeguata». Il rimettente  afferma  che  la  Corte
costituzionale ha piu' volte  statuito  che  la  regola  generale  di
integralita' della riparazione  e  di  equivalenza  della  stessa  al
pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale,
purche'  sia  garantita  l'adeguatezza  del  risarcimento.   Profilo,
quest'ultimo,  rispetto  al  quale  la  normativa  censurata  non  si
sottrarrebbe al dubbio di legittimita' costituzionale.
    1.2.1.- Il rimettente espone, in  primo  luogo,  le  ragioni  del
contrasto di tale normativa con l'art. 3 Cost.
    Egli asserisce  anzitutto  che  la  previsione  di  un'indennita'
«cosi' modesta, fissa e crescente solo in  base  alla  anzianita'  di
servizio» non  costituisce  un  adeguato  ristoro  per  i  lavoratori
assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 e  illegittimamente  licenziati.
Tale «regresso di tutela  per  come  irragionevole  e  sproporzionato
viola l'art. 3 Cost.  differenziando  tra  vecchi  e  nuovi  assunti,
pertanto non soddisfa il  test  del  bilanciamento  dei  contrapposti
interessi in gioco imposto dal giudizio di ragionevolezza».
    La  mancanza  di  «carattere  compensativo»  dell'indennita'   si
evincerebbe da due circostanze. Anzitutto, dal fatto che l'assunzione
della lavoratrice ricorrente ha consentito al datore  di  lavoro  «la
fruizione di uno sgravio contributivo per 36  mesi»,  previsto  dalla
legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2015)», di importo molto piu' consistente di quello  della
condanna che egli potra' ricevere nel  giudizio  a  quo.  In  secondo
luogo, dal fatto che la «misura fissa» dell'indennita'  non  consente
al giudice di valutare in  concreto  il  pregiudizio  sofferto  dalla
lavoratrice - tenuto conto che la motivazione del  licenziamento  «e'
tautologica e generica  al  massimo»  -  e  comporta  di  «apprestare
identica tutela a situazioni molto dissimili nella sostanza».
    Le stesse circostanze sarebbero sintomatiche della mancanza anche
di «carattere dissuasivo» della prevista indennita', dato  che,  come
detto, il licenziamento illegittimo dopo pochi  mesi  dall'assunzione
per la quale e' riconosciuto lo sgravio contributivo  costituisce  un
«affare» per il datore di  lavoro.  Il  rimettente  ribadisce  quindi
l'inadeguatezza,    sul    piano    dissuasivo    e    sanzionatorio,
dell'indennita'  prevista,  il   cui   importo   «contenuto,   scisso
dall'effettivo   pregiudizio   provocato,   sottratto,   nella    sua
quantificazione, alla valutazione del  giudice  [...]  e  addirittura
inferiore al correlato beneficio contributivo» non induce le  imprese
a condotte virtuose ma si risolve,  al  contrario,  in  un  incentivo
all'inadempimento dell'impegno da esse assunto  con  la  stipulazione
del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
    Il  rimettente  deduce  ancora  che  un  tale   sistema   risulta
discriminatorio nei confronti dei  lavoratori  assunti,  anche  nella
stessa azienda, successivamente al 6  marzo  2015,  essendo  evidente
che, a fronte  di  un  medesimo  contratto  di  lavoro,  in  caso  di
necessita' di ridurre il personale, l'azienda privilegera' sempre  il
meno costoso e  problematico  licenziamento  dei  lavoratori  cui  si
applica il regime di tutela previsto dal d.lgs. n. 23  del  2015.  Il
giudice  a  quo  precisa  di  conoscere  l'orientamento  della  Corte
costituzionale secondo cui «il fluire del tempo  puo'  costituire  un
valido elemento  di  diversificazione  delle  situazioni  giuridiche»
(sentenza n. 254 del 2014), ma ritiene che  «la  data  di  assunzione
appare come un dato accidentale ed estrinseco a ciascun rapporto  che
in nulla e' idoneo a differenziare un rapporto da un altro a  parita'
di ogni altro profilo sostanziale».
    Il giudice a quo afferma poi che  l'XI  Commissione  lavoro  «del
Parlamento», nella seduta del 17 febbraio 2015,  aveva  approvato  lo
schema di decreto legislativo, poi divenuto il d.lgs. n. 23 del 2015,
ritenendo tuttavia che, «per i licenziamenti ingiustificati ai  quali
non si applica la  sanzione  conservativa,  occorra  incrementare  la
misura minima e la misura massima dell'indennizzo economico dovuto al
lavoratore»; invito disatteso, pero', dal Governo.
    L'irragionevole  disparita'  di  trattamento  determinata   dalle
disposizioni impugnate  emergerebbe  dal  confronto,  oltre  che  tra
lavoratori assunti prima o  a  decorrere  dal  7  marzo  2015  e  tra
«lavoratori licenziati con provvedimenti  affetti  da  illegittimita'
macroscopiche   ovvero   da    vizi    meramente    formali,    tutti
irragionevolmente tutelati, oggi,  con  un  indennizzo  del  medesimo
importo», anche, «quanto agli assunti dopo il 7.3.2015, fra dirigenti
e lavoratori privi della qualifica dirigenziale, dal  momento  che  i
primi, non soggetti alla nuova disciplina, continueranno a godere  di
indennizzi di importo minimo e massimo ben piu' consistente».
    1.2.2.- Il giudice a quo espone, in secondo luogo, le ragioni del
contrasto della normativa denunciata con gli artt. 4, primo comma,  e
35, primo comma, Cost. e asserisce che  tali  parametri  non  possono
ritenersi rispettati da una normativa  come  quella  denunciata,  che
«sostanzialmente "valuta" il diritto al lavoro,  [...]  strumento  di
realizzazione della persona  e  mezzo  di  emancipazione  sociale  ed
economico, con una quantificazione tanto modesta ed  evanescente,  in
comparazione con la normativa ex  lege  92/2012  ancora  vigente,  ed
oltretutto  fissa  e  crescente  in  base  al  parametro  della  mera
anzianita'».
    Il rimettente sottolinea come la tutela  contro  i  licenziamenti
illegittimi trascenda la  vicenda  del  recesso  e  la  tutela  della
stabilita' dell'occupazione e del reddito, giacche' sostiene la forza
contrattuale del lavoratore nelle relazioni quotidiane sul  luogo  di
lavoro e ne protegge le liberta' fondamentali in tale luogo.
    Il giudice a quo conclude sul punto affermando di ritenere che la
quantificazione dell'indennita' operata dalle disposizioni  censurate
sia  costruita  «su  una  consapevole  rottura   del   principio   di
uguaglianza e solidarieta' nei luoghi  di  lavoro»;  rottura  che  ha
effetto anche sugli  altri  diritti  costituzionali  dei  lavoratori,
quali la liberta' di espressione e sindacale.
    1.2.3.- Il rimettente espone  infine  le  ragioni  del  contrasto
della normativa denunciata con gli artt. 76 e 117, primo comma, Cost.
    Dopo avere richiamato il contenuto  dell'art.  35,  terzo  comma,
Cost., e avere rammentato che l'art.  7,  comma  1,  della  legge  di
delegazione n.  183  del  2014  detta  il  criterio  direttivo  della
«coerenza con la regolazione dell'Unione  europea  e  le  convenzioni
internazionali»,  il  giudice  a  quo  asserisce  che  gli   invocati
parametri costituzionali sarebbero violati in relazione: all'art.  30
CDFUE, che «impone [...] di garantire una adeguata tutela in caso  di
licenziamento ingiustificato»; alla Convenzione OIL n. 158  del  1982
sul licenziamento (e' citato, in particolare, il testo  dell'art.  10
di tale  Convenzione);  all'art.  24  della  Carta  sociale  europea,
secondo cui, «[p]er assicurare l'effettivo esercizio del  diritto  ad
una  tutela  in  caso  di  licenziamento,  le  Parti  s'impegnano   a
riconoscere: a) il diritto dei lavoratori di  non  essere  licenziati
senza un valido motivo  legato  alle  loro  attitudini  o  alla  loro
condotta o basato sulle  necessita'  di  funzionamento  dell'impresa,
dello stabilimento o del  servizio;  b)  il  diritto  dei  lavoratori
licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo  o  altra
adeguata riparazione» (primo comma).
    Il giudice a quo rappresenta che la  congruita'  e  l'adeguatezza
del ristoro da garantire ai lavoratori licenziati senza valido motivo
ai sensi di quest'ultima disposizione sono stati oggetto  di  diverse
decisioni del Comitato europeo dei diritti  sociali  che,  pur  dando
atto che la tutela puo' essere anche solo indennitaria, ha  affermato
che il suddetto ristoro deve essere adeguato (dal punto di vista  del
lavoratore) e dissuasivo (dal punto di vista del datore  di  lavoro).
Cio'  che  confermerebbe,  sul  piano   internazionale,   quanto   in
precedenza argomentato.
    Il rimettente cita, in particolare, le decisioni del  31  gennaio
2017 emesse su due reclami collettivi proposti dalla Finnish  Society
of Social Rights contro  la  Finlandia  (reclami  n.  106/2014  e  n.
107/2014) e relativi alla lamentata  violazione  dell'art.  24  della
Carta  sociale  europea  da  parte  delle  disposizioni  della  legge
finlandese  che  disciplinano,  rispettivamente,  la  responsabilita'
datoriale nel caso di licenziamento illegittimo e le  condizioni  per
intimare un licenziamento economico.  Il  rimettente  deduce  che  il
Comitato, dopo avere affermato che, ai sensi del citato art. 24 della
Carta, ai lavoratori licenziati senza un valido  motivo  deve  essere
attribuito un  adeguato  indennizzo  o  altro  adeguato  rimedio,  ha
specificato che deve  ritenersi  adeguata  compensazione  quella  che
include, tra le altre, la compensazione a un livello sufficientemente
elevato per dissuadere il datore  di  lavoro  e  risarcire  il  danno
subito dal dipendente.
    Da  tali  decisioni  deriverebbe  che,  in  linea  di  principio,
qualsiasi  limite  risarcitorio  che   precluda   una   compensazione
commisurata alla perdita subita  dal  lavoratore  e  sufficientemente
dissuasiva per il datore di lavoro sarebbe in contrasto con la Carta.
Lo stesso Comitato avrebbe rilevato - sempre secondo il giudice a quo
- che  la  previsione  di  un  limite  massimo  dell'indennizzo  puo'
condurre a situazioni in cui il risarcimento attribuito al lavoratore
non  e'  commisurato  alla  perdita  da  lui   subita;   sicche'   il
«plafonnement dell'indennita'» integrerebbe una violazione  dell'art.
24 della Carta.
    Il rimettente rappresenta ancora che lo stesso  Comitato  europeo
dei  diritti  sociali,  nelle  conclusioni  del  2016  relative  alla
legislazione italiana vigente nel 2014 (e, quindi, alla legge  n.  92
del  2012),  ha  rammentato  il  divieto  di  qualunque  tetto   alle
indennita' riconoscibili al lavoratore tale da determinare  che  esse
non  siano  in  rapporto  con  il  pregiudizio  da   lui   subito   e
sufficientemente dissuasive per il datore di lavoro.
    1.3.-  Con  riguardo  alla  rilevanza,  il  rimettente,  oltre  a
rinviare a quanto esposto in ordine ai fatti di causa,  alle  ragioni
dell'illegittimita' del licenziamento della ricorrente e alle  tutele
a  essa  spettanti,  afferma  che  l'accoglimento   delle   questioni
sollevate «consentirebbe [...] di  riconoscere  alla  ricorrente  una
tutela compensativa del reale pregiudizio subito, che sarebbe in  tal
caso costituita dalla tutela di cui all'art. 18,  commi  4  e  7  (in
subordine, comma 5) della legge n.  300/1970  come  modificata  dalla
legge n. 92/2012».
    Il  giudice  a  quo  afferma   altresi'   l'impraticabilita'   di
un'interpretazione  costituzionalmente  conforme  delle  disposizioni
denunciate,  in  particolare,  di  quell'interpretazione  consistente
nell'ampliare  l'ambito  applicativo  della   tutela   reintegratoria
stabilita per gli «altri casi di nullita' previsti dalla legge». Tale
opzione   costituirebbe,   pero',   una   «forzatura   interpretativa
(consentita solo se la Corte costituzionale  adita  dovesse  indicare
tale via con una pronuncia interpretativa di rigetto del quesito)» e,
«[i]n  assenza  di  riscontro   nelle   conclusioni   del   ricorso»,
contrasterebbe con il principio  che  la  causa  petendi  dell'azione
proposta dal lavoratore per contestare la validita' e l'efficacia del
licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimita'
dedotto nel ricorso introduttivo.
    1.4.-   Il   rimettente   dichiara   quindi   rilevanti   e   non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 7, lettera c), della legge  n.  183  del  2014,  e
degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 «per contrasto con gli
artt.  3,  4,  76  e  117,  comma  1,   della   Costituzione,   letti
autonomamente ed anche in correlazione tra loro».
    2.- Si e' costituita nel giudizio Francesca  Santoro,  ricorrente
nel processo principale, chiedendo che le questioni siano  dichiarate
fondate.
    La  parte  costituita  indica  e  argomenta  quattro  profili  di
contrasto con la Costituzione delle disposizioni impugnate.
    2.1.- In primo luogo, queste  determinerebbero  un'ingiustificata
disparita' di trattamento tra i lavoratori assunti con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015
- per i quali l'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n.  183  del
2014 e «gli articoli attuativi contenuti nella delega» prevedono «una
sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di tutela» -  e  i
lavoratori  assunti  con  identico  contratto,  anche  nella   stessa
azienda, prima del 7 marzo 2015.
    Secondo  la  parte  costituita,  l'affievolimento  della   tutela
apprestata  dalle   disposizioni   denunciate   rispetto   a   quella
concorrente prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 sarebbe
evidente ove si consideri che, per il licenziamento economico,  dette
disposizioni, da un lato, escludono la reintegrazione e,  dall'altro,
stabiliscono  che  «l'indennizzo  nella  misura  massima  si  ottiene
decorsi 12 anni di  lavoro»;  il  menzionato  art.  18,  invece,  non
esclude a priori la reintegrazione, mentre «la  tutela  massima  puo'
essere immediatamente  accordata  in  ragione  di  vari  fattori  che
concorrono a determinare la misura, permettendo quella  "elasticita'"
applicativa che costituisce la regula iuris nel caso concreto  tipica
della funzione del magistrato, vanificata dalla riforma».
    Operato il raffronto  tra  le  concorrenti  e  differenti  tutele
apprestate,  rispettivamente,   dalle   disposizioni   denunciate   e
dall'art. 18 della legge  n.  300  del  1970,  la  parte  afferma  la
mancanza  di   una   ragionevole   giustificazione   dell'evidenziata
disparita' di trattamento.
    A tale proposito, essa sottolinea che il denunciato nuovo sistema
di tutela non introduce un diverso modello  di  contratto  di  lavoro
subordinato ma si limita a disciplinare diversamente  le  conseguenze
sanzionatorie del recesso illegittimo da tale  contratto  di  lavoro,
sicche' le due fattispecie poste a raffronto «sono [...] identiche  e
diversificate solo dal distinto e sostanzialmente difforme  grado  di
tutela».
    Il fattore di differenziazione del medesimo  rapporto  di  lavoro
«sul quale insistono i due diversi  regimi  sanzionatori»  e'  dunque
costituito «dal  decorso  del  tempo  che  separa  i  due  interventi
normativi». Tale fattore, tuttavia, «non assume  [...]  rilevanza  ai
fini della disparita' normativa», atteso che «non ha  generato  alcun
elemento di valida "novita'" nel rapporto di lavoro».
    La  parte  ritiene  dunque  che  il   tempo,   «ove   non   abbia
concretamente  determinato   una   modifica   delle   condizioni   di
applicazione della normativa modificata, non rappresenta, quindi, una
valida ragione per  giustificare  un  trattamento  differenziato  che
diviene, pertanto, irragionevole con riferimento a identici  rapporti
contestuali ma assoggettati a diverse sanzioni».
    2.2.- In secondo luogo, le disposizioni  censurate  sarebbero  in
se' irragionevoli «rispetto alla finalita' dichiarata e agli  effetti
prodotti», atteso che, costituendo una tutela del  tutto  inadeguata,
inidonea a dissuadere il datore di lavoro dall'intimare licenziamenti
non conformi al paradigma  normativo,  lo  stesso  datore  di  lavoro
esercitera' il potere di  recesso  «sulla  base  di  una  valutazione
soggettiva di convenienza e non oggettiva dell'esigenza».
    Risulterebbe allora evidente l'intrinseca irragionevolezza  della
normativa denunciata rispetto al fine di «rafforzare le  opportunita'
di ingresso nel mondo del lavoro». Essa, infatti, lungi dal  favorire
l'ingresso  in  una   realta'   aziendale,   «incentiva,   viceversa,
l'estromissione» del lavoratore assunto dopo il  6  marzo  2015,  non
bilanciando adeguatamente gli effetti dell'insufficiente garanzia del
posto di  lavoro  sugli  altri  diritti  fondamentali  della  persona
coinvolti in un rapporto di  durata  connotato  in  senso  fortemente
gerarchico  e  verticistico;  i  quali  vengono,  cosi',  del   tutto
sacrificati.
    L'intrinseca irrazionalita' della normativa censurata rispetto al
suo obiettivo dichiarato sarebbe evidente, atteso che il  legislatore
avrebbe depotenziato la sanzione posta a presidio della  legittimita'
del recesso datoriale «in una prospettiva  a  favore  dell'iniziativa
privata, non controbilanciata da  concreti  risultati  occupazionali,
con sacrifici abnormi di pari e contrapposti diritti sociali».
    2.3.- In terzo luogo, le disposizioni censurate sarebbero in  se'
irragionevoli   «rispetto   all'omesso   bilanciamento   di    valori
costituzionali coinvolti».
    Premesso che la giustificazione del licenziamento  corrisponde  a
un valore costituzionale, la parte afferma che la  previsione  di  un
risarcimento tanto modesto e inadeguato, limitando la tutela efficace
a fattispecie marginali o a rapporti di lunga durata, non costituisce
un corretto bilanciamento dei diritti costituzionali che spettano  al
lavoratore a prescindere dalla sua anzianita' lavorativa, per il solo
fatto di vantare la titolarita' di un diritto sociale in  virtu'  del
rapporto in essere. Infatti, la radicale assenza di protezione contro
il licenziamento ingiustificato, che rende vano  il  principio  della
causalita' del recesso, specie per i neo  assunti,  comporta  che  il
diritto al lavoro, nella sua connotazione di garanzia di  stabilita',
venga sottoposto a un sacrificio sproporzionato.
    La sanzione contro il licenziamento ingiustificato, che  assicura
un  ristoro  inadeguato,  costituirebbe,  in  effetti,  «una   misura
repressiva irragionevole rispetto al bene protetto perche'  priva  la
norma a presidio del diritto del carattere di proporzionalita'  e  di
concreta efficacia dissuasiva alla violazione»; irragionevolezza  che
riguarderebbe sia «l'entita' che [...] la  rigidita'  intrinseca  del
modello».
    Ne consegue - sempre ad  avviso  della  parte  costituita  -  che
«[l]'unico interesse effettivamente  "protetto"  finisce  per  essere
quello del datore di lavoro (e quindi dell'iniziativa  privata)»;  in
specie, l'interesse «a  vedere  consolidati  gli  effetti  della  sua
iniziativa  organizzativa  e   prescindendo   dalle   condizioni   di
legittimita'  sulla  base  di  una  sanzione  inadeguata  che   rende
discrezionale un potere,  viceversa,  vincolato».  Sarebbe,  infatti,
incontestabile  che  la  prevista  misura  indennitaria,   «nel   suo
automatismo,  svincolata  dagli  effetti  concretamente  verificatisi
dalla   condotta   e   dalle   caratteristiche   che   connotano   il
licenziamento», vanifica il contrapposto interesse del lavoratore  al
mantenimento del posto di lavoro, tutelato dagli  artt.  1,  4  e  35
Cost.
    La degradazione della tutela del lavoro operata dagli artt. 3 e 4
del d.lgs. n. 23 del 2015, basati  su  un  «meccanismo  "anonimo"  di
monetizzazione», si porrebbe, pertanto, in evidente collisione con la
promozione del lavoro  e  la  garanzia  di  stabilita'  del  relativo
rapporto imposte dagli artt. 4 e 35 Cost.
    L'assenza  di  gradazione  della  tutela,   assicurata   mediante
automatismi legislativi che  privano  l'ordinamento  di  un'effettiva
capacita'  di  reazione  alle  violazioni,  e  la  misura  inadeguata
dell'indennizzo violerebbero «il principio di uguaglianza  che  esige
[...]  che  la  sanzione  sia  proporzionata  al  disvalore  e   alle
conseguenze del  fatto  illecito  commesso».  La  sanzione  prevista,
«improntata su un sistema di tetti progressivi legati  a  un  fattore
neutro, quale l'anzianita' lavorativa», da un lato, impedirebbe  ogni
valutazione e gradazione rispetto all'effettiva lesione  causata,  al
disvalore dell'atto e alle circostanze del caso concreto, dando luogo
a un sistema connotato da  irragionevolezza  intrinseca,  dall'altro,
renderebbe «pressoche' privo di una adeguata causalita' il potere  di
recesso che, non adeguatamente sanzionato, non trova di fatto  limiti
al suo esercizio».
    2.4.-  Infine,  le   disposizioni   denunciate   violerebbero   i
«parametri  della  legge  delega  rappresentati  dal  rispetto  della
regolazione dell'Unione europea e  delle  convenzioni  internazionali
nonche' degli art. 10 e 117 Cost.».
    La parte afferma anzitutto che l'art. 1,  comma  7,  lettera  c),
della legge di delegazione n. 183 del  2014,  nello  stabilire,  come
parametro per l'esercizio della delega, «per le nuove assunzioni», un
modello sanzionatorio «crescente  con  l'anzianita'  di  servizio»  e
«certo»  nell'ammontare  del  «plafond»,  con   esclusione,   per   i
licenziamenti economici,  della  reintegrazione  del  lavoratore  nel
posto di lavoro, fornirebbe al legislatore delegato criteri direttivi
in  contrasto  con  i  principi  di   effettivita',   adeguatezza   e
dissuasivita'  della  misura  sanzionatoria  stabiliti  dalle   norme
dell'Unione europea e dai trattati internazionali, che pure la stessa
legge di delegazione, contraddittoriamente, richiama. Ne consegue che
tale legge presenta «in se'» i vizi di costituzionalita'  evidenziati
dal rimettente,  perche'  impone  principi  e  criteri  direttivi  in
contrasto con i parametri dallo stesso invocati.
    I  censurati  artt.  2,  3  e  4  del  d.lgs.  n.  23  del  2015,
nell'attuare una delega illegittima, in quanto in  contrasto  con  le
norme internazionali  pur  da  essa  stessa  richiamate,  si  pongono
necessariamente  in   conflitto   con   tali   norme   internazionali
interposte, che sono tenuti a rispettare.
    Sulla  base  di  tali  considerazioni,  la   parte   afferma   di
condividere la scelta, operata dal giudice a quo, di censurare sia la
legge di delegazione che il decreto delegato.
    Quanto al  merito  di  tali  censure,  la  parte  afferma  che  i
«principi di effettivita', deterrenza e adeguatezza della  sanzione»,
violati dalla normativa denunciata, costituiscono i parametri che,  a
livello sia interno sia internazionale, connotano le norme  a  tutela
del posto di lavoro; principi che risulterebbero dall'art.  24  della
Carta sociale europea, le cui previsioni «assumono diretta  efficacia
nell'ordinamento interno quale norma interposta».
    Le decisioni del Comitato europeo dei diritti  sociali  avrebbero
individuato, quali requisiti  che  devono  caratterizzare  la  misura
sanzionatoria, quelli di adeguatezza,  effettivita'  e  dissuasivita'
(nei confronti del datore di lavoro).
    Il  carattere  universale  del  diritto  sociale  affermato   dal
Comitato  europeo  dei  diritti  sociali  sarebbe  alla  base   della
valutazione dello stesso che, ai fini della tutela, non  rilevano  le
dimensioni dell'azienda (la parte cita, in proposito, le  Conclusioni
2003 del Comitato, riguardanti l'art. 24 della Carta sociale  europea
in  riferimento  alla  Bulgaria).  A  maggior  ragione,  si  dovrebbe
ritenere che «il "valore" del  diritto  universale  fondamentale  non
puo' [...] variare, sulla base  di  tetti  prestabiliti,  in  ragione
dell'anzianita' lavorativa», dovendo, invece, la tutela assicurata  a
un tale diritto «garantire un valore in se' che nella sua assolutezza
non puo' essere limitata da aspetti estranei al suo riconoscimento».
    In tale prospettiva, un sistema caratterizzato  da  un  «plafond»
progressivo legato all'anzianita' di servizio,  come  quello  imposto
dalla legge di delegazione e attuato  dal  d.lgs.  n.  23  del  2015,
sarebbe incompatibile con la Carta  sociale  europea  atteso  che  il
Comitato europeo dei  diritti  sociali  avrebbe  ritenuto  che  «ogni
risarcimento per licenziamento illegittimo deve essere  proporzionale
alla perdita subita dal danneggiato e sufficientemente dissuasivo per
il datore di lavoro. E' vietato qualunque tetto  nella  misura  della
compensazione che precluda  la  valutazione  di  danni  e  renda  non
dissuasiva la sanzione si ponga come ostacolo  alla  valutazione  del
danno».
    E' infine citata la decisione del 31  gennaio  2017,  emessa  sul
reclamo collettivo proposto dalla Finnish Society  of  Social  Rights
contro la Finlandia (reclamo n. 106/2014), nella  quale  il  Comitato
avrebbe affermato l'incompatibilita' con la Carta sociale europea  di
una normativa che preveda la reintegrazione nel posto di lavoro  solo
nel  caso  di  licenziamenti  discriminatori  e  che  -  come  quella
censurata  -  introduca  un  meccanismo  sanzionatorio   indennitario
caratterizzato da un tetto e dall'esclusione dell'azione contrattuale
generale civilistica.
    Secondo la parte costituita, i rapporti del Comitato europeo  dei
diritti sociali - sia quelli sui rapporti periodici presentati  dagli
Stati  contraenti  sull'applicazione  della  Carta,  sia  quelli  sui
reclami  collettivi  -  costituirebbero   atti   interpretativi   del
contenuto materiale, vivente e dinamico, della Carta, vincolanti  per
gli stessi Stati con riguardo all'ampiezza e ai contenuti dei diritti
sociali previsti dalla Carta.
    La parte ricorda ancora che, ai sensi dell'art. 151 del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  (TFUE),  i  diritti  definiti
nella  Carta  sociale  europea  sono  «tenuti  presenti»  dall'Unione
europea e dagli  Stati  membri  nell'ambito  della  politica  sociale
dell'Unione.
    La stessa parte rappresenta  poi  che  il  sistema  sanzionatorio
previsto dal d.lgs. n. 23 del 2015, in particolare, quello  stabilito
dalle disposizioni censurate dal giudice a quo, e' stato  oggetto  di
un  reclamo  collettivo  -  presentato  ai   sensi   del   Protocollo
addizionale alla Carta sociale europea  che  prevede  un  sistema  di
reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995, ratificato
e reso esecutivo con la legge 28 agosto 1997, n. 298 - ai fini  della
verifica della sua compatibilita' con la Carta.
    Il principio di adeguatezza della tutela avverso il licenziamento
illegittimo  sarebbe  poi   sancito,   nell'ordinamento   dell'Unione
europea, dall'art. 30 CDFUE.
    Ne'  si  potrebbe  negare  la  sussistenza,  nelle   disposizioni
denunciate,  di  una   «fattispecie   europea»,   atteso   che   esse
costituiscono  l'attuazione  del  modello  di  flexsecurity  promosso
dall'Unione europea e oggetto di numerose raccomandazioni e  «trovano
applicazione  anche  con  riferimento  ai   licenziamenti   economici
comprensivi  di  quelli   collettivi,   attuativi   della   direttiva
comunitaria 98/59/CE».
    Infine,  anche  la  Convenzione  OIL  n.   158   del   1982   sul
licenziamento, come interpretata  dal  Consiglio  di  amministrazione
dell'Organizzazione, nel privilegiare la reintegrazione nel posto  di
lavoro,  stabilisce  il  principio  di  effettivita'   della   misura
risarcitoria, in quanto idonea a garantire  un  ristoro  effettivo  e
adeguato del danno subito dal lavoratore in conseguenza della lesione
del suo diritto fondamentale.
    La necessaria adeguatezza  della  sanzione  assumerebbe  «diretta
rilevanza come obbligo per lo Stato di non attuare, nelle more  della
ratifica [della  Convenzione],  una  legislazione  in  contrasto  con
l'obbligazione assunta a livello internazionale».
    La parte afferma quindi che il «combinato disposto degli art. 3 e
4 [del d.lgs. n. 23 del 2015] letti autonomamente anche  in  concorso
con la legge delega» introduce un sistema di tutela  inadeguato,  che
contrasta con  l'obbligo  internazionale,  sancito  dalle  tre  fonti
invocate, di «assicurare la piena tutela satisfattiva di  un  diritto
sociale fondamentale assicurando al contempo  una  adeguata  funzione
deterrente».
    3.- E' intervenuta la Confederazione generale italiana del lavoro
(CGIL),  chiedendo  che  le  questioni  sollevate  siano   dichiarate
fondate.
    3.1.- La CGIL afferma anzitutto la rilevanza  e  l'idoneita'  del
petitum delle questioni sollevate.
    3.2.-  La  stessa  Confederazione  argomenta   poi   la   propria
legittimazione   a   intervenire   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale, ancorche' non sia stata parte del giudizio a quo.
    Essa asserisce,  in  particolare,  che  l'interesse  qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in  giudizio,
idoneo a legittimare tale  intervento,  ben  puo'  consistere  in  un
interesse che si distingue da quelli di cui sono  titolari  le  parti
del giudizio a quo, per il suo carattere collettivo o comunque  sopra
individuale, di rilievo  pubblicistico  e  costituzionale;  interesse
che, come tale, viene a essere  direttamente  inciso  dall'esito  del
giudizio davanti alla Corte costituzionale.
    Tanto premesso, la CGIL riporta il contenuto dagli artt. 4  e  13
del proprio statuto, approvato l'8 maggio 2014, nonche'  la  delibera
10, attuativa dello stesso.
    In  aggiunta,  l'interveniente  sottolinea  che  una   disciplina
vincolistica dei licenziamenti e  un'efficace  sanzione  dei  recessi
illegittimi, oltre a garantire l'effettivita' dei diritti individuali
afferenti al rapporto  di  lavoro,  consente  il  libero  dispiegarsi
dell'azione sindacale senza i severi  condizionamenti  datoriali  che
sono  propri  dei  rapporti  resolubili  ad  nutum.  Il  tema   posto
all'attenzione   della   Corte   costituzionale   dall'ordinanza   di
rimessione  presenterebbe  dunque  un  «indissolubile  intreccio  tra
diritti individuali e diritti collettivi».
    La CGIL rappresenta ancora come lo  Stato  sociale  riconosca  ai
gruppi non solo la dignita' di formazioni sociali, ai sensi dell'art.
2 Cost., ma anche il «diritto alla autotutela come il potere di agire
non solo per la promozione degli interessi  del  gruppo  (collettivi)
ma, attraverso la contrapposizione e la composizione degli  interessi
delle collettivita' professionali, anche  per  la  modificazione  dei
rapporti  di  organizzazione  economica  e   sociale   interne   allo
stato-comunita'».  Cio'  costituirebbe  una  ragione  in   piu'   per
ammettere l'intervento adesivo.
    3.3.-  Quanto  al  merito  delle  questioni,  la  CGIL  prospetta
deduzioni identiche a quelle della parte costituita.
    4.- E' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le  questioni  sollevate  siano  dichiarate  non
fondate.
    L'interveniente deduce che, con la tutela  prevista  all'art.  3,
comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 per il caso in cui venga accertato
che non ricorrono gli  estremi  del  licenziamento  per  giustificato
motivo oggettivo, il legislatore ha inteso «riequilibrare i  rapporti
tra datore di lavoro e  lavoratore  con  il  ridimensionamento  della
tutela c.d. reale della reintegrazione del lavoratore  nel  posto  di
lavoro».
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  nega  che,  in  tale
quadro, siano riscontrabili i  vizi  di  legittimita'  costituzionale
denunciati dal rimettente, atteso che  rientrerebbe  nella  sfera  di
discrezionalita' del legislatore  la  determinazione  dell'indennita'
risarcitoria, da porre a carico del datore di  lavoro,  nella  misura
compresa tra un minimo e un massimo.
    Il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che la  Corte
costituzionale ha affermato, da un lato, che la  regola  generale  di
integralita' della riparazione  e  di  equivalenza  della  stessa  al
pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura  costituzionale
(e' citata la sentenza  n.  148  del  1999),  purche'  sia  garantita
l'adeguatezza del risarcimento (sono citate le sentenze  n.  303  del
2011, n. 199 del 2005 e n. 420 del 1991); dall'altro, che  la  tutela
reintegratoria non  costituisce  l'unico  paradigma  attuativo  degli
artt. 4 e 35 Cost. (e' nuovamente  citata  la  sentenza  n.  303  del
2011).
    L'interveniente passa poi a esaminare le  singole  censure  mosse
dal giudice a quo alle disposizioni denunciate.
    Egli  esamina  anzitutto  la  censura  basata   sul   fatto   che
l'indennita' risarcitoria da queste  prevista  in  misura  fissa  non
avrebbe carattere compensativo perche' l'assunzione della  ricorrente
nel giudizio a quo ha consentito al datore di lavoro di fruire  dello
sgravio contributivo  previsto  dalla  legge  n.  190  del  2014.  Il
Presidente del Consiglio dei ministri osserva anzitutto che, nel caso
di specie, il beneficio goduto dalla societa' resistente nel giudizio
a quo, corrispondente ai contributi previdenziali per il  periodo  di
sette mesi dal cui versamento e' stata esonerata,  non  e'  superiore
all'indennizzo dovuto alla  lavoratrice  ai  sensi  dell'art.  3  del
d.lgs. n. 23 del 2015, che ammonta  a  quattro  mensilita'.  In  ogni
caso, il rapporto tra lo sgravio contributivo usufruito dal datore di
lavoro  e  l'indennizzo  da   lui   eventualmente   dovuto   per   il
licenziamento ingiustificato non assumerebbe alcuna rilevanza ai fini
della  valutazione   della   costituzionalita'   delle   disposizioni
impugnate, atteso che detto sgravio e' stato previsto in misura piena
solo per i rapporti di lavoro costituiti nel 2015 (art. 1, commi  118
e 119, della legge n. 190 del 2014) e nella misura ridotta del 40 per
cento per i rapporti di lavoro costituiti nel  2016  (art.  1,  comma
178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)»).
    Quanto  alla  censura  della  disparita'   di   trattamento   tra
lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 e lavoratori  assunti
prima di tale data,  l'interveniente  richiama  l'orientamento  della
giurisprudenza  costituzionale  secondo  cui  non  contrasta  con  il
principio  di   eguaglianza   la   previsione   di   un   trattamento
differenziato  applicato  alle  stesse  fattispecie  ma  in   momenti
temporalmente diversi, dato che il fluire del tempo  puo'  costituire
un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche.
    Infine, quanto alla denunciata inadeguatezza - anche in relazione
alla CDFUE, alla Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento  e
alla Carta sociale  europea  -  della  forma  e  della  misura  della
riparazione prevista dalle  disposizioni  censurate,  l'interveniente
rappresenta  che  l'indennita'  da  queste  stabilita  «e'  superiore
rispetto a quanto previsto nella  maggior  parte  degli  altri  Paesi
Europei».
    5.- In  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  la  ricorrente  nel
giudizio a quo ha depositato una memoria con  la  quale,  dopo  avere
argomentato l'ammissibilita' delle questioni sollevate, ne  ribadisce
la fondatezza sotto tutti i profili prospettati nel proprio  atto  di
costituzione in giudizio.
    La stessa parte costituita evidenzia che, nelle more del giudizio
di legittimita' costituzionale, e' intervenuto  il  decreto-legge  12
luglio  2018,  n.  87  (Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei
lavoratori e delle imprese),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 9 agosto 2018, n. 96, il cui art. 3, comma 1, ha modificato  il
censurato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in particolare,
elevando le misure minima e massima dell'indennita' prevista da  tale
disposizione, rispettivamente, da quattro a sei e da  ventiquattro  a
trentasei mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento  per  il
calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
    Ad avviso  della  parte,  peraltro,  tale  ius  superveniens  non
«incide [...] ai fini del giudizio  di  legittimita'  costituzionale»
atteso che, da un lato, «[l]a fattispecie rimessa al  giudice  a  quo
dovra' [...] essere [...] decisa ratione temporis  sulla  base  della
disciplina oggetto del giudizio di rimessione», dall'altro,  che  «la
struttura anelastica e per tetti [...]  propria  del  d.lgs.  23/2015
[...] rimane invariata nella "filosofia" del  d.l.  87/18  mentre  la
tutela  massima  di  36  mensilita'  trovera'  attuazione  solo   nei
confronti di rapporti di lavoro instaurati nel  2015  e  cessati  nel
2030».
    6.- In prossimita' della  pubblica  udienza,  anche  la  CGIL  ha
depositato una memoria con la quale, dopo avere ribadito  la  propria
legittimazione   a   intervenire   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale e  ulteriormente  argomentato  l'ammissibilita'  delle
questioni sollevate, ne riafferma la fondatezza sotto tutti i profili
prospettati   nel   proprio   atto   di   intervento,    precisandoli
ulteriormente.
    Anche ad avviso della CGIL l'emanazione del decreto-legge  n.  87
del 2018 «e' irrilevante  per  il  caso  in  discussione  in  ragione
dell'applicabilita'   del   decreto   ai   licenziamenti    comminati
successivamente alla data della sua pubblicazione».

                       Considerato in diritto

    1.- Il Tribunale ordinario di  Roma,  terza  sezione  lavoro,  ha
sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale:  dell'art.  1,
comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro); e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4  marzo
2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro  a  tempo
indeterminato a  tutele  crescenti,  in  attuazione  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183).
    1.1.- L'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014,
al dichiarato «scopo di rafforzare le opportunita'  di  ingresso  nel
mondo  del  lavoro  da  parte  di  coloro  che  sono  in   cerca   di
occupazione», delego' il Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi, «in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le
convenzioni internazionali», nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi della «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianita' di
servizio, escludendo per i licenziamenti  economici  la  possibilita'
della reintegrazione del lavoratore nel posto di  lavoro,  prevedendo
un  indennizzo  economico  certo  e  crescente  con  l'anzianita'  di
servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai  licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche  fattispecie  di  licenziamento
disciplinare ingiustificato, nonche'  prevedendo  termini  certi  per
l'impugnazione del licenziamento».
    Gli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n.  23  del  2015  -  adottato  dal
Governo nell'esercizio di tale delega - dettano il regime  di  tutela
del   lavoratore    contro    i    licenziamenti,    rispettivamente,
«discriminatorio, nullo e intimato in forma  orale»  (art.  2),  «per
giustificato motivo  e  giusta  causa»  quando  si  accerti  che  non
ricorrono gli estremi di tali causali (art. 3) e affetto  da  «[v]izi
formali e procedurali» (art. 4).
    Come previsto, in generale, per il  regime  di  tutela  contro  i
licenziamenti illegittimi introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, anche
i denunciati  artt.  2,  3  e  4  si  applicano  ai  lavoratori,  con
«qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del [...] decreto» (art. 1, comma 1, del d.lgs.  n.
23 del 2015); quindi, ai rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato
instaurati a decorrere dal 7 marzo 2015. Ai lavoratori assunti  prima
di tale data continua pertanto ad applicarsi il  "precedente"  regime
dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme  sulla  tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale  e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge  28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di  riforma  del  mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita).
    1.2.- Ad  avviso  del  rimettente,  le  disposizioni  denunciate,
prevedendo che, nei casi di licenziamento illegittimo, al  lavoratore
assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato  a
decorrere dal 7 marzo 2015  spetta  un'indennita'  «in  misura  [...]
modesta», stabilita in modo «automati[co]» - con esclusione,  quindi,
di «qualsiasi  discrezionalita'  valutativa  del  giudice»  -  e,  in
particolare, «crescente solo in base alla  anzianita'  di  servizio»,
contrastano con gli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo  comma,  76  e
117, primo comma, della Costituzione.
    1.2.1.- Con riferimento  all'art.  3  Cost.,  il  giudice  a  quo
prospetta quattro distinti profili di illegittimita' costituzionale.
    Con il primo, lamenta che le disposizioni denunciate  violano  il
principio di eguaglianza perche'  tutelano  i  lavoratori  assunti  a
decorrere dal 7 marzo  2015  in  modo  ingiustificatamente  deteriore
rispetto a quelli assunti, anche nella stessa azienda, prima di  tale
data - i quali continuano a godere  del  piu'  favorevole  regime  di
tutela previsto dall'art. 18  della  legge  n.  300  del  1970,  come
modificato dall'art. 1, comma 42, della  legge  n.  92  del  2012  -,
considerato  che  «la  data  di  assunzione  appare  come   un   dato
accidentale ed estrinseco a ciascun rapporto che in nulla e' idoneo a
differenziare un rapporto da un altro a parita' di ogni altro profilo
sostanziale».
    Con il secondo profilo, deduce che le stesse disposizioni violano
il principio di eguaglianza anche perche', nell'ambito degli  assunti
a decorrere  dal  7  marzo  2015,  tutelano  i  lavoratori  privi  di
qualifica dirigenziale in modo ingiustificatamente deteriore rispetto
ai  dirigenti,  i  quali,  «non  soggetti  alla   nuova   disciplina,
continueranno a godere di indennizzi di importo minimo e massimo  ben
piu' consistente».
    Con il terzo profilo, viene dedotto che le disposizioni censurate
violano, ancora una volta, il principio  di  eguaglianza  perche'  il
carattere  «fiss[o]  e  crescente  solo  in  base  all'anzianita'  di
servizio»  dell'indennita'  da  esse  prevista  comporta  anche   che
«situazioni molto dissimili nella sostanza» (quanto, in  particolare,
alla gravita' del pregiudizio subito dal lavoratore) vengano tutelate
in modo ingiustificatamente identico.
    Con  il  quarto  profilo,  e'  dedotta  l'irragionevolezza  delle
disposizioni censurate perche'  l'indennita'  da  esse  prevista,  in
quanto «modesta, fissa e crescente solo  in  base  all'anzianita'  di
servizio», non costituisce  ne'  un  adeguato  ristoro  del  concreto
pregiudizio  subito  dal  lavoratore  a   causa   del   licenziamento
illegittimo ne' un'adeguata dissuasione  del  datore  di  lavoro  dal
licenziare illegittimamente, sicche' «non [e'] soddisfa[tto] il  test
del bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco».
    1.2.2.- Con riferimento agli artt. 4, primo comma,  e  35,  primo
comma, Cost., il giudice a quo deduce che la normativa denunciata non
puo' ritenersi rispettosa del valore attribuito  al  lavoro  da  tali
parametri  costituzionali  giacche'  «sostanzialmente   "valuta"   il
diritto al lavoro [...] con  una  quantificazione  [...]  modesta  ed
evanescente  [...]  ed  oltretutto  fissa  e  crescente  in  base  al
parametro della mera anzianita'» e considerato anche che «[l]e tutele
dei  licenziamenti  [...]  sostengono  la  forza   contrattuale   del
lavoratore  nella  relazione  quotidiana  sul  luogo  di  lavoro»   e
«protegg[ono] le liberta' fondamentali di lavoratrici  e  lavoratori»
in tale luogo.
    1.2.3.- Con riferimento, infine,  agli  artt.  76  e  117,  primo
comma, Cost., il rimettente deduce che le disposizioni denunciate non
rispettano, quanto all'art. 76 Cost., il criterio direttivo,  dettato
dall'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del  2014,  della  «coerenza
con   la   regolazione   dell'Unione   europea   e   le   convenzioni
internazionali»  e,  quanto  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  i
«vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali»,  perche'  si  pongono  in  contrasto  con  le  norme
dell'Unione europea e internazionali che sanciscono  il  diritto  del
lavoratore «a una tutela efficace nei confronti di  un  licenziamento
[...] ingiustificato».
    I  suddetti  parametri  costituzionali  sarebbero   violati,   in
particolare, per il tramite di tre norme interposte.
    Anzitutto, per il tramite dell'art. 30 della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,  che,  con
lo stabilire che «[o]gni lavoratore ha il diritto alla tutela  contro
ogni   licenziamento   ingiustificato,   conformemente   al   diritto
dell'Unione e alle legislazioni e  prassi  nazionali»,  «impone  agli
Stati  membri  di  garantire  una  adeguata   tutela   in   caso   di
licenziamento ingiustificato».
    In secondo luogo, per il tramite dell'art. 10  della  Convenzione
sul licenziamento n. 158 del 1982 (Convenzione sulla cessazione della
relazione di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro),  adottata  a
Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione  internazionale
del lavoro (OIL) il 22 giugno 1982 (e  non  ratificata  dall'Italia),
la' dove  stabilisce  che  se  il  giudice  o  l'organismo  arbitrale
competenti che abbiano reputato ingiustificato il  licenziamento  non
hanno il potere di annullarlo, e/o  di  ordinare  o  di  proporre  la
reintegrazione del lavoratore, o non ritengono che cio' sia possibile
nella situazione data, «dovranno  essere  abilitati  ad  ordinare  il
versamento  di  un  indennizzo  adeguato  o  ogni  altra   forma   di
riparazione considerata come appropriata».
    In terzo luogo, per il tramite dell'art. 24 della  Carta  sociale
europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio  1996,
ratificata e resa esecutiva con la legge  9  febbraio  1999,  n.  30,
secondo cui, «[p]er assicurare l'effettivo esercizio del  diritto  ad
una  tutela  in  caso  di  licenziamento,  le  Parti  s'impegnano   a
riconoscere: a) il diritto dei lavoratori di  non  essere  licenziati
senza un valido motivo  legato  alle  loro  attitudini  o  alla  loro
condotta o basato sulle  necessita'  di  funzionamento  dell'impresa,
dello stabilimento o del  servizio;  b)  il  diritto  dei  lavoratori
licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo  o  altra
adeguata riparazione» (primo paragrafo).
    2.- Per prima cosa, deve essere confermata  la  dichiarazione  di
inammissibilita'  dell'intervento   spiegato   dalla   Confederazione
generale  italiana  del  lavoro  (CGIL),  per  le   ragioni   esposte
nell'ordinanza letta nel corso dell'udienza pubblica e allegata  alla
presente sentenza.
    3.- In linea preliminare, occorre rilevare  che,  successivamente
all'ordinanza di rimessione, e' entrato in vigore il decreto-legge 12
luglio  2018,  n.  87  (Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei
lavoratori e delle imprese),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 9 agosto 2018, n. 96. Tale decreto, all'art.  3,  comma  1,  ha
modificato una delle disposizioni oggetto del  presente  giudizio,  e
cioe' l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n.  23  del  2015,  limitatamente
alla parte in cui stabilisce il limite minimo  e  il  limite  massimo
entro cui e' possibile determinare l'indennita' da  corrispondere  al
lavoratore ingiustamente licenziato. Il citato art. 3, comma  1,  del
d.l. n. 87 del 2018 ha innalzato  tali  limiti,  rispettivamente,  da
quattro  a  sei  mensilita'  (limite  minimo)  e  da  ventiquattro  a
trentasei mensilita' (limite  massimo)  dell'ultima  retribuzione  di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
    Il rimettente denuncia l'art. 3, comma 1, del d.lgs.  n.  23  del
2015, in quanto dispone che il giudice, una volta accertato  che  non
ricorrono gli  estremi  del  licenziamento  per  giustificato  motivo
oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o  per  giusta  causa,
condanna il datore di  lavoro  al  pagamento  di  un'indennita',  non
assoggettata  a  contribuzione  previdenziale,  che  deve  essere  di
importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio,  entro  una  soglia
minima e una soglia massima.
    Non e' dunque il quantum delle soglie minima e massima entro  cui
puo' essere stabilita l'indennita' al cuore delle  doglianze,  ma  il
meccanismo di determinazione dell'indennita', configurato dalla norma
censurata. Il rimettente lamenta, infatti,  che  la  norma  in  esame
introduce un criterio rigido e automatico, basato sull'anzianita'  di
servizio, tale da precludere qualsiasi  «discrezionalita'  valutativa
del  giudice»,  in  violazione  dei  principi  di  eguaglianza  e  di
ragionevolezza, in quanto in contrasto con l'esigenza  di  assicurare
un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito  dal  lavoratore,
nonche' un'adeguata dissuasione del datore di lavoro  dal  licenziare
ingiustamente.
    Poiche' il contenuto della novella legislativa e' circoscrivibile
entro questi confini, ben puo' questa Corte autonomamente valutare in
che  misura  lo  ius  superveniens  incida  sul   presente   giudizio
incidentale e se si spinga fino  a  modificare  «la  norma  censurata
quanto   alla   parte   oggetto   delle   censure   di   legittimita'
costituzionale» (sentenza n. 125 del 2018). Nel caso in esame non  e'
stato intaccato  il  meccanismo  contestato,  sicche'  non  mutano  i
termini essenziali della questione posta dal giudice a quo.
    Tanto basta per escludere la necessita' di restituire gli atti al
giudice rimettente perche' valuti la permanenza o  no  dei  dubbi  di
legittimita' costituzionale espressi nell'ordinanza di rimessione.
    4.-   Prima   di   esaminare   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale sollevate,  va  rilevato  che,  nel  proprio  atto  di
costituzione   in   giudizio,   Francesca    Santoro    ha    dedotto
l'irragionevolezza delle disposizioni  censurate  sotto  il  profilo,
ulteriore rispetto a quelli indicati  nell'ordinanza  di  rimessione,
che esse sarebbero inidonee  a  conseguire  lo  scopo  dichiarato  di
«rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte
di coloro che sono in cerca di occupazione».
    Tale censura si  traduce  in  una  questione  non  sollevata  dal
giudice rimettente ed e', percio', inammissibile.
    Infatti, in base alla costante giurisprudenza  di  questa  Corte,
«"l'oggetto  del  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via
incidentale e' limitato alle disposizioni  e  ai  parametri  indicati
nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi  in
considerazione ulteriori questioni  o  profili  di  costituzionalita'
dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice  a
quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il  contenuto
delle stesse ordinanze" (ex plurimis, sentenze n. 251  del  2017,  n.
214 del 2016, n. 231 e n. 83 del 2015)»  (sentenza  n.  4  del  2018,
punto 2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza  n.
29 del 2017).
    5.-  Sempre  in  via  preliminare,   devono   essere   esaminati,
d'ufficio, alcuni  profili  che  attengono  all'ammissibilita'  delle
questioni sollevate dal giudice rimettente.
    5.1.- Anzitutto, e' necessario verificare, alla  luce  di  quanto
risulta dall'ordinanza di rimessione, l'effettiva applicabilita'  nel
giudizio   a   quo   delle   diverse   disposizioni   denunciate   e,
conseguentemente,   l'effettiva   rilevanza   delle   questioni    di
costituzionalita' delle stesse.
    Va osservato che, nel descrivere la fattispecie al suo esame,  il
giudice rimettente espone che la  lavoratrice  ricorrente  era  stata
licenziata, il 15 dicembre 2015, «per giustificato  motivo  oggettivo
ai sensi dell'art. 3 della legge 15  luglio  1966  n.  604»  e  aveva
impugnato il licenziamento «invoca[ndo] la tutela di cui  all'art.  3
del D.Lgs. 23/2015». Lo stesso rimettente  afferma  poi  di  ritenere
che, «a fronte della estrema genericita' della motivazione addotta  e
della assoluta mancanza di prova della  fondatezza  di  alcune  delle
circostanze  laconicamente  accennate   nell'espulsione,   il   vizio
ravvisabile sia il piu' grave fra quelli indicati,  vale  a  dire  la
"non ricorrenza degli  estremi  del  licenziamento  per  giustificato
motivo oggettivo"» e che, poiche' la lavoratrice ricorrente e'  stata
assunta a decorrere dal 7 marzo 2015, «ha diritto soltanto a  quattro
mensilita'».
    Dall'esposizione  del  giudice  a   quo   si   evince   in   modo
inequivocabile  che  il  giudizio  principale   ha   a   oggetto   un
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che  la  lavoratrice
ricorrente ha chiesto la tutela prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 23
del 2015 per i casi in cui non ricorrono gli estremi, tra  le  altre,
di tale causale e  che  anche  il  rimettente  ritiene  che  il  caso
sottoposto al suo  esame  sia  inquadrabile  in  tale  fattispecie  e
comporti la tutela («quattro mensilita'») di cui all'art. 3 (comma 1)
del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo originario.
    5.1.1.- Alla luce di questi elementi, quali emergono dalla stessa
ordinanza di rimessione, e' del tutto evidente l'inapplicabilita' nel
giudizio a quo dell'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015.
    Quest'ultimo,  infatti,  stabilisce  la  tutela  per  i  casi  di
licenziamento discriminatorio,  nullo  o  intimato  in  forma  orale,
completamente estranei allo stesso giudizio.
    Da cio' l'irrilevanza delle questioni aventi a oggetto  l'art.  2
del d.lgs. n. 23 del 2015.
    5.1.2.- Parimenti inapplicabile nel giudizio a quo  e'  l'art.  4
del d.lgs. n. 23 del 2015.
    Questo articolo, infatti, stabilisce la tutela per le ipotesi, in
esso indicate, di vizi formali e procedurali del  recesso  datoriale,
anch'esse estranee al medesimo giudizio.
    E' lo  stesso  rimettente  a  considerare  il  vizio  formale  di
motivazione del licenziamento in termini di mera ipotesi, ipotesi che
egli stesso pero' scarta, in favore del vizio sostanziale della  «non
ricorrenza degli estremi del licenziamento  per  giustificato  motivo
oggettivo».
    Da cio' l'irrilevanza anche  delle  questioni  aventi  a  oggetto
l'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015.
    5.1.3.- Passando all'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, nonostante
il rimettente lo censuri nella sua interezza,  risulta  evidente  che
egli non deve fare applicazione ne' del comma 2 ne' del  comma  3  di
tale articolo. Comunque, egli non  fornisce  alcuna  motivazione  sul
perche' debba fare applicazione degli stessi.
    5.1.3.1.- Quanto al comma 2, esso stabilisce la tutela per i casi
di «licenziamento per giustificato motivo  soggettivo  o  per  giusta
causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio  l'insussistenza
del fatto materiale contestato al lavoratore», cioe' per  fattispecie
diverse da quella oggetto del giudizio a quo.  Inoltre,  il  comma  2
dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 prevede una tutela che consiste
nell'annullamento del licenziamento e nella condanna  del  datore  di
lavoro alla reintegrazione del lavoratore, oltre che al pagamento  di
un'indennita'. Si tratta  di  una  tutela  completamente  diversa  da
quella, meramente monetaria, che  lo  stesso  rimettente  afferma  di
dovere applicare, prevista non dal comma 2 ma dal comma 1 dell'art. 3
del d.lgs. n. 23 del 2015.
    Da cio' l'irrilevanza delle questioni aventi a oggetto il comma 2
di tale articolo.
    5.1.3.2.- Quanto al comma 3, esso stabilisce che al licenziamento
dei lavoratori che, a norma dell'art. 1 del d.lgs. n.  23  del  2015,
rientrano nel campo di  applicazione  di  tale  decreto,  «non  trova
applicazione l'articolo 7 della legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
successive modificazioni».
    Questo articolo, come sostituito dall'art.  1,  comma  40,  della
legge n. 92 del 2012, prevede che il licenziamento  per  giustificato
motivo oggettivo disposto dai datori di lavoro che hanno i  requisiti
dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della legge n. 300 del
1970, deve essere preceduto da una procedura preventiva  conciliativa
obbligatoria. Il comma 3 dell'art.  3  del  d.lgs.  n.  23  del  2015
dispone dunque che tale procedura non si applica ai licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo, rientranti nel campo  di  applicazione
del d.lgs. n. 23 del 2015.
    Sul perche' debba fare applicazione di tale comma, il  rimettente
nulla dice.
    Sotto altro profilo, non spiega neppure perche' dubiti  che  esso
contrasti  con  i  parametri  costituzionali   invocati.   Nulla   si
eccepisce, in effetti, a proposito dell'esclusione  dell'applicazione
dell'art.  7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604   (Norme   sui
licenziamenti individuali) ai licenziamenti per  giustificato  motivo
oggettivo che rientrano nel campo di applicazione del  d.lgs.  n.  23
del 2015, prevista dal comma 3 dell'art. 3 di tale decreto.
    Da cio' l'inammissibilita',  per  difetto  di  motivazione  sulla
rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, delle questioni  aventi
a oggetto il comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015.
    5.1.4.-  Da  quanto  sin  qui  esposto  risulta   che,   tra   le
disposizioni del d.lgs. n. 23 del 2015  denunciate,  l'unica  che  il
rimettente deve effettivamente applicare e' l'art. 3, comma 1.
    Esso stabilisce che «[s]alvo quanto disposto  dal  comma  2,  nei
casi in cui risulta accertato  che  non  ricorrono  gli  estremi  del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo  o  per  giustificato
motivo soggettivo o giusta causa,  il  giudice  dichiara  estinto  il
rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna  il  datore
di  lavoro  al  pagamento  di  un'indennita'   non   assoggettata   a
contribuzione  previdenziale  di  importo  pari  a   due   mensilita'
dell'ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del
trattamento di fine rapporto per ogni anno  di  servizio,  in  misura
comunque non inferiore a  quattro  e  non  superiore  a  ventiquattro
mensilita'».
    Del resto, le censure e le relative argomentazioni dell'ordinanza
di  rimessione  riguardano  tutte  il  contrasto  con  gli   invocati
parametri  costituzionali  dell'indennita'   disciplinata   da   tale
disposizione.
    5.2.- Quest'ultimo rilievo  consente  di  valutare  un  ulteriore
profilo di inammissibilita' che riguarda le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera c), della legge  n.  183
del 2014.
    L'unico specifico riferimento che l'ordinanza  di  rimessione  fa
all'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del  2014,  quale
oggetto del giudizio di  legittimita'  costituzionale  (nella  stessa
ordinanza, l'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014  e'  anche,
come si e' visto, parametro interposto delle questioni  sollevate  in
riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost.),  e'  costituito
dall'affermazione che le tutele previste dagli artt. 3 e 4 del d.lgs.
n. 23 del 2015 sono «frutto della delega  contenuta  nella  legge  n.
183/2014»
    Questa    laconica    frase    non    fornisce,     all'evidenza,
un'argomentazione sufficiente del contrasto del  denunciato  art.  1,
comma 7, lettera c), con i parametri costituzionali invocati.
    Del  resto,  si  deve  osservare  che,  ancorche'   non   intenda
chiaramente censurare tutti i principi e  criteri  direttivi  dettati
dall'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del  2014  -  si
pensi, oltre a quello «generale», invocato come parametro interposto,
della  «coerenza  con  la  regolazione  dell'Unione  europea   e   le
convenzioni internazionali», all'«esclu[sione]  per  i  licenziamenti
economici [del]la possibilita' della  reintegrazione  del  lavoratore
nel posto di  lavoro»,  che  nell'ordinanza  di  rimessione  si  nega
espressamente di voler contestare - il giudice a quo omette  finanche
di specificare quali di essi ritenga  possano  recare  un  vulnus  ai
parametri costituzionali invocati.
    Da  cio'  l'inammissibilita'  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera c), della legge  n.  183
del 2014 per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
    5.3.- Dalle argomentazioni che precedono consegue, pertanto,  che
le questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  7,
lettera c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3, commi 2 e
3,  e  4  del  d.lgs.  n.  23  del  2015  devono  essere   dichiarate
inammissibili per difetto, rispettivamente, di rilevanza (artt. 2, 3,
comma 2, e 4 del  d.lgs.  n.  23  del  2015),  di  motivazione  sulla
rilevanza e sulla non manifesta infondatezza (art. 3, comma 3)  e  di
motivazione sulla  non  manifesta  infondatezza  (art.  1,  comma  7,
lettera c, della legge n. 183 del 2014).
    5.4.- Il giudizio di legittimita' costituzionale  resta,  dunque,
circoscritto al solo art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015.
    Prima di scrutinare il merito delle questioni  aventi  a  oggetto
tale disposizione,  occorre  verificare  l'ammissibilita'  di  quella
sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in
relazione allo specifico  parametro  interposto  dell'art.  10  della
Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento.
    Questa   convenzione    internazionale,    che    ha    vocazione
costituzionale, nello spirito dell'art. 35, terzo comma,  Cost.,  non
e'  stata  ratificata  dall'Italia,  pertanto  non  e'  da  ritenersi
vincolante, ne' puo' integrare il parametro  costituzionale  evocato,
poiche' l'art. 117, primo comma, Cost., fa  riferimento  al  rispetto
dei «vincoli» derivanti dagli «obblighi internazionali».
    Non si puo' pervenire a diversa conclusione neanche con  riguardo
alla possibile idoneita' di tale Convenzione a integrare il parametro
dell'art. 76 Cost. Se e' vero, infatti,  che  l'alinea  dell'art.  1,
comma 7, della legge di delegazione n. 183 del 2014  fa  riferimento,
senza ulteriori specificazioni, alle «convenzioni internazionali», da
tale  generica  dicitura  non  si  puo'  certamente  far   discendere
l'obbligo per il legislatore delegato del rispetto di convenzioni cui
l'Italia, non avendo inteso ratificarle, non e' vincolata.
    Dall'inidoneita' della  Convenzione  OIL  n.  158  del  1982  sul
licenziamento, in quanto non ratificata dall'Italia,  a  integrare  i
parametri  degli  artt.  76  e  117,  primo  comma,  Cost.,  discende
l'inammissibilita'  della  questione  sollevata  dal  rimettente   in
relazione all'art. 10 della stessa.
    Tale conclusione deve essere ribadita  anche  con  riferimento  a
quanto sembrerebbe ritenere la parte costituita  Francesca  Santoro.,
secondo cui la Convenzione sul licenziamento n. 158 del 1982  «assume
diretta rilevanza come obbligo per lo Stato  di  non  attuare,  nelle
more della ratifica, una legislazione in contrasto con l'obbligazione
assunta a livello internazionale».
    L'obbligo di buona fede stabilito dall'art. 18 della  Convenzione
sul diritto dei trattati,  adottata  a  Vienna  il  23  maggio  1969,
ratificata e resa esecutiva con la legge 12 febbraio  1974,  n.  112,
che si  sostanzia,  tra  l'altro,  nell'astensione  degli  Stati  dal
compiere atti suscettibili di privare un trattato del suo  oggetto  e
del  suo  scopo,   non   puo'   spingersi   fino   a   escludere   la
discrezionalita' della ratifica e l'ineludibilita' di  essa  ai  fini
dell'obbligatorieta'  del  trattato  -  per  l'Italia  -  sul   piano
internazionale. Si conferma,  pertanto,  l'inidoneita'  dell'invocata
Convenzione OIL a integrare il parametro dell'art. 117, primo  comma,
Cost.
    6.-  Si  puo'  ora  passare  allo  scrutinio  della  prima  delle
questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., con la quale  il
rimettente deduce che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n.  23  del  2015
viola il  principio  di  eguaglianza,  perche'  tutela  i  lavoratori
assunti a decorrere dal 7  marzo  2015  in  modo  ingiustificatamente
deteriore rispetto a quelli  assunti,  anche  nella  stessa  azienda,
prima di tale data.
    La questione non e' fondata.
    Va anzitutto dato atto della correttezza del presupposto - da cui
il rimettente muove nel sollevarla - secondo cui il regime di  tutela
dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23  del  2015,  applicabile  agli
assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, e' meno  favorevole  di  quello
dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, applicabile  ai  lavoratori
assunti  prima  di  tale  data.   Infatti,   quando   sia   accertata
l'insussistenza degli  estremi  del  licenziamento  per  giustificato
motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo  o  per  giusta
causa, il censurato art. 3, comma 1, prevede, in ogni caso, la tutela
solo economica costituita  dall'indennita'  di  importo  pari  a  due
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio, col minimo di quattro (ora sei)  e  il
massimo di ventiquattro (ora trentasei) mensilita'. L'art.  18  della
legge n. 300 del  1970  prevede  invece  la  tutela  specifica  della
reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla tutela per equivalente
del risarcimento del danno fino a un  massimo  di  dodici  mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto,  nei  casi  di  «manifesta
insussistenza  del  fatto  posto  a  base   del   licenziamento   per
giustificato motivo oggettivo» (settimo comma, secondo periodo, prima
frase, secondo cui il giudice «[p]uo'»  applicare  tale  disciplina),
nonche', nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo  o  per
giusta causa, nei casi di «insussistenza del fatto contestato» e  nei
casi in cui tale fatto «rientra tra  le  condotte  punibili  con  una
sanzione conservativa  sulla  base  [...]  dei  contratti  collettivi
ovvero dei codici  disciplinari  applicabili»  (quarto  comma,  primo
periodo). Negli altri casi prevede  la  tutela  per  equivalente  del
risarcimento del danno tra un  minimo  di  dodici  e  un  massimo  di
ventiquattro mensilita' dell'ultima  retribuzione  globale  di  fatto
(quinto comma, cui pure rinvia il  settimo  comma,  secondo  periodo,
seconda frase).
    Si deve osservare che, denunciando la disparita'  di  trattamento
tra nuovi assunti (cui si applica il meno favorevole regime di tutela
del d.lgs. n. 23 del 2015) e vecchi assunti (cui si applica  il  piu'
favorevole regime di tutela dell'art.  18  della  legge  n.  300  del
1970),  il  rimettente,  diversamente  che  nelle   altre   questioni
sollevate, non censura la disciplina sostanziale del  primo  di  tali
regimi, ma  il  criterio  di  applicazione  temporale  della  stessa,
costituito dalla  data  di  assunzione  del  lavoratore  a  decorrere
dall'entrata in vigore del decreto. L'asserita  irragionevolezza  del
deteriore  trattamento  dei  nuovi  assunti   e'   infatti   motivata
censurando non tanto il regime di tutela per essi dettato dal  d.lgs.
n. 23 del  2015,  quanto,  piuttosto,  il  criterio  di  applicazione
temporale di tale regime. Si  afferma  che  «la  data  di  assunzione
appare come un dato accidentale ed estrinseco a ciascun rapporto  che
in nulla e' idoneo a differenziare un rapporto da un altro a  parita'
di ogni altro profilo sostanziale».
    Se questo  e'  il  contenuto  della  censura  in  esame,  occorre
ricordare  che,  a  proposito  della  delimitazione  della  sfera  di
applicazione ratione temporis  di  normative  che  si  succedono  nel
tempo,   nella   giurisprudenza   di   questa   Corte   e'   costante
l'affermazione  -  nota  anche  al  giudice  rimettente  -  che  «non
contrasta, di per se', con il principio di eguaglianza un trattamento
differenziato  applicato  alle  stesse  fattispecie,  ma  in  momenti
diversi nel tempo, poiche' il fluire del  tempo  puo'  costituire  un
valido  elemento  di  diversificazione  delle  situazioni  giuridiche
(ordinanze n. 25 del 2012, n. 224 del 2011, n. 61 del  2010,  n.  170
del 2009, n. 212 e n. 77 del 2008)» (sentenza n. 254 del 2014,  punto
3.  del  Considerato  in  diritto).  Questa  Corte  ha  al   riguardo
argomentato  che  «[s]petta   difatti   alla   discrezionalita'   del
legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la
sfera temporale di applicazione delle norme [...]  (sentenze  n.  273
del 2011, punto 4.2. del Considerato in diritto, e n.  94  del  2009,
punto 7.2. del Considerato in diritto)» (sentenza n.  104  del  2018,
punto 7.1. del Considerato in diritto).
    E' proprio tale «canone  di  ragionevolezza»  che  il  rimettente
mostra di ritenere violato, quando afferma che «la data di assunzione
appare come un dato accidentale ed estrinseco a ciascun rapporto  che
in nulla e' idoneo a differenziare un rapporto da un altro a  parita'
di ogni altro profilo sostanziale».
    La modulazione temporale dell'applicazione del d.lgs. n.  23  del
2015, censurata dal rimettente,  non  contrasta  con  il  «canone  di
ragionevolezza» e, quindi, con il principio di eguaglianza, se a essa
si guarda  alla  luce  della  ragione  giustificatrice  -  del  tutto
trascurata  dal  giudice  rimettente  -  costituita  dallo   «scopo»,
dichiaratamente  perseguito  dal  legislatore,  «di   rafforzare   le
opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro  che
sono in cerca di occupazione» (alinea dell'art.  1,  comma  7,  della
legge n. 183 del 2014).
    Lo scopo  dell'intervento,  cosi'  esplicitato,  mostra  come  la
predeterminazione   e   l'alleggerimento   delle   conseguenze    del
licenziamento  illegittimo  dei  lavoratori   subordinati   a   tempo
indeterminato siano misure  dirette  a  favorire  l'instaurazione  di
rapporti  di  lavoro  per  chi  di  un  lavoro  fosse  privo,  e,  in
particolare,  a  favorire  l'instaurazione  di  rapporti  di   lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
    Il regime temporale di applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015  si
rivela coerente con tale  scopo.  Poiche'  l'introduzione  di  tutele
certe e piu'  attenuate  in  caso  di  licenziamento  illegittimo  e'
diretta a incentivare le assunzioni  a  tempo  indeterminato,  appare
coerente  limitare  l'applicazione  delle  stesse  tutele   ai   soli
lavoratori assunti a decorrere dalla loro entrata in vigore,  quelli,
cioe', la cui assunzione avrebbe potuto essere da esse favorita.
    Pertanto, l'applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015 ai  lavoratori
assunti con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  a  decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in  quanto  conseguente  allo
scopo  che  il  legislatore  si  e'  prefisso,  non  puo'   ritenersi
irragionevole. Di  conseguenza,  il  deteriore  trattamento  di  tali
lavoratori rispetto a quelli assunti prima di tale data non viola  il
principio di eguaglianza.
    Tanto chiarito  circa  la  non  irragionevolezza  del  contestato
regime  temporale,  non  spetta  a  questa   Corte   addentrarsi   in
valutazioni sui risultati che la  politica  occupazionale  perseguita
dal legislatore puo' aver conseguito.
    7.- Con la  seconda  delle  questioni  sollevate  in  riferimento
all'art. 3 Cost., il rimettente deduce che l'art.  3,  comma  1,  del
d.lgs. n. 23 del 2015 viola  il  principio  di  eguaglianza  perche',
nell'ambito degli assunti a decorrere dal  7  marzo  2015,  tutela  i
lavoratori    privi    di    qualifica    dirigenziale    in     modo
ingiustificatamente deteriore rispetto ai dirigenti,  i  quali,  «non
soggetti alla nuova disciplina, continueranno a godere di  indennizzi
di importo minimo e massimo ben piu' consistente».
    La questione non e' fondata.
    Questa  Corte  ha  da  tempo  chiarito  che  il  dirigente,   pur
rientrando, per espressa previsione dell'art. 2095, primo comma,  del
codice civile, tra i lavoratori  subordinati,  «si  caratterizza  per
alcune  significative  diversita'  rispetto  alle  altre  figure  dei
quadri, impiegati ed operai» (sentenza 228 del  2001,  punto  2.  del
Considerato in diritto). Sicche' «le due categorie non  sono  affatto
omogenee ed i due rapporti di lavoro sono  nettamente  differenziati»
(sentenza 309 del 1992, punto 3. del Considerato in diritto).
    La diversita' del lavoro dei dirigenti ha indotto questa Corte  a
piu' riprese  a  ribadire  che  non  contrasta  con  l'art.  3  Cost.
l'esclusione degli stessi dall'applicazione della generale disciplina
legislativa sui licenziamenti individuali, compresa la  regola  della
necessaria giustificazione del licenziamento  (sentenze  n.  228  del
2001, n. 309 del 1992 e n. 121 del 1972, ordinanza n. 404  del  1992;
queste ultime due pronunce  riguardano,  in  particolare,  l'art.  10
della  legge   n.   604   del   1966,   che   esclude   i   dirigenti
dall'applicazione, tra l'altro, dell'art.  1  di  tale  legge,  cioe'
della disposizione che richiede l'esistenza di una «giusta  causa»  o
di un «giustificato motivo» di licenziamento).
    In ragione di questa perdurante  esclusione  si  deve  confermare
che, anche nel sistema vigente, i dirigenti non sono comparabili alle
altre categorie dei prestatori di lavoro di cui all'art. 2095,  primo
comma del codice civile.
    8.- Del pari non fondata e' la prima delle questioni sollevate in
riferimento agli artt. 76 e 117,  primo  comma,  Cost.,  con  cui  il
giudice rimettente deduce che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del
2015 viola  tali  disposizioni  costituzionali  per  il  tramite  del
parametro  interposto  dell'art.   30   della   Carta   dei   diritti
fondamentali dell'Unione europea.
    A norma dell'art. 51 CDFUE,  «[l]e  disposizioni  della  presente
Carta  si  applicano   [...]   agli   Stati   membri   esclusivamente
nell'attuazione del diritto dell'Unione» (comma  1,  primo  periodo).
Sulla base di tale disposizione, la Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea ha costantemente asserito che  le  disposizioni  della  CDFUE
sono applicabili agli Stati membri «quando  agiscono  nell'ambito  di
applicazione del diritto dell'Unione» (ex plurimis,  Grande  sezione,
sentenza 26 febbraio 2013,  causa  C-617/10,  Åklagaren  contro  Hans
Åkerberg Fransson e, piu' recentemente, Ottava sezione, ordinanza  26
ottobre 2017, causa C-333/17, Caixa Economica Montepio  Geral  contro
Carlos Samuel Pimenta  Marinh  e  altri).  Questa  Corte  ha  percio'
affermato che, «perche' la Carta dei diritti UE sia invocabile in  un
giudizio di legittimita'  costituzionale,  occorre,  dunque,  che  la
fattispecie oggetto di legislazione  interna  "sia  disciplinata  dal
diritto europeo - in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad  atti  e
comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto  dell'Unione,
ovvero alle giustificazioni addotte  da  uno  Stato  membro  per  una
misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto  dell'Unione
- e non gia' da sole norme nazionali prive di ogni  legame  con  tale
diritto" (sentenza n. 80 del 2011)» (sentenza n. 63 del  2016,  punto
7. del Considerato in diritto; nello stesso senso,  sentenza  n.  111
del 2017 e ordinanza n. 138 del 2011).
    Nessun elemento consente di ritenere che la censurata  disciplina
dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 sia stata adottata in
attuazione del  diritto  dell'Unione,  in  particolare,  per  attuare
disposizioni nella materia dei licenziamenti individuali.
    Piu' nel dettaglio,  ai  fini  dell'applicabilita'  della  CDFUE,
l'art. 3, comma 1, del d.lgs.  n.  23  del  2015  dovrebbe  rientrare
nell'ambito di applicazione di  una  norma  del  diritto  dell'Unione
diversa  da  quelle  della  Carta  stessa  (ex  plurimis,  Corte   di
giustizia, terza sezione, sentenza 1° dicembre 2016, causa  C-395/15,
Mohamed Daouidi contro Bootes Plus  SL  e  altri,  punto  64;  ottava
sezione, ordinanze 8 dicembre 2016,  causa  C-27/16,  Angel  Marinkov
contro Predsedatel na Darzhavna agentsia za  balgarite  v  chuzhbina,
punto 49, e 16 gennaio 2014,  causa  C-332/13,  Ferenc  Weigl  contro
Nemzeti Innovacios Hivatal, punto 14;  terza  sezione,  ordinanza  12
luglio  2012,  causa  C-466/11,  Gennaro  Curra'   e   altri   contro
Bundesrepublik Deutschland, punto 26).
    Il solo fatto che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n.  23  del  2015
ricada in un settore  nel  quale  l'Unione  e'  competente  ai  sensi
dell'art.  153,  paragrafo  2,   lettera   d),   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE)   non   puo'   comportare
l'applicabilita' della Carta dato che, riguardo alla  disciplina  dei
licenziamenti  individuali   (e,   tanto   meno,   nella   situazione
specificamente regolata dall'art. 3, comma 1),  l'Unione  non  ha  in
concreto  esercitato  tale  competenza,  ne'  ha  adottato,  mediante
direttive, prescrizioni minime  (ex  plurimis,  Corte  di  giustizia,
decima sezione, sentenza 5 febbraio 2015, causa C-117/14, Grima Janet
Nisttahuz Poclava contro Jose Maria Ariza Toledano, punto 41;  quinta
sezione, sentenza 10  luglio  2014,  causa  C-198/13,  Victor  Manuel
Julian Hernandez e altri contro Regno di Spagna e altri, punti  36  e
46; settima sezione,  ordinanza  16  gennaio  2008,  causa  C-361/07,
Olivier Polier contro Najar EURL, punto 13).
    Contrariamente a quanto mostra di reputare la difesa della  parte
costituita, non si puo' ritenere che la normativa censurata sia stata
adottata in attuazione della direttiva 20 luglio  1998,  n.  98/59/CE
(Direttiva  del  Consiglio  concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni  degli  Stati  membri  in   materia   di   licenziamenti
collettivi), poiche', come e' chiaro, l'art. 3, comma 1,  del  d.lgs.
n. 23 del 2015 disciplina i licenziamenti individuali.
    Al  fine  di  sostenere  la   sussistenza,   nelle   disposizioni
denunciate, di una «fattispecie  europea»,  la  parte  costituita  ha
argomentato  -  in  verita',  in  modo  assai  generico  -  che  esse
ricadrebbero nell'ambito della politica dell'occupazione  dell'Unione
e, in particolare, nell'ambito delle misure adottate in risposta alle
raccomandazioni  del  Consiglio.   Tali   raccomandazioni,   previste
dall'art. 148, paragrafo 4, TFUE all'esito dell'esame annuale  svolto
dalle  istituzioni  europee  circa  la  situazione   dell'occupazione
nell'Unione, rientrano nella discrezionalita' del  Consiglio  e  sono
prive di forza vincolante.
    Non vi sono  dunque  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  che
impongano specifici obblighi agli Stati membri -  ne'  all'Italia  in
particolare - nella materia disciplinata dal censurato art. 3,  comma
1, del d.lgs. n. 23 del 2015. Si deve pertanto escludere che la CDFUE
sia applicabile alla fattispecie e che l'art. 30 della  stessa  Carta
possa essere invocato, quale  parametro  interposto,  nella  presente
questione di legittimita' costituzionale. Da cio' la  non  fondatezza
della stessa.
    9.- Le ulteriori questioni, con cui  il  rimettente  lamenta  che
l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, prevedendo  una  tutela
contro i licenziamenti ingiustificati rigida e inadeguata, viola  gli
artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 76 e  117,  primo  comma,
Cost. - questi ultimi due articoli in  relazione  all'art.  24  della
Carta sociale europea - sono  fondate  nei  limiti  che  saranno  ora
indicati.
    Prima di esaminarle singolarmente, e'  utile  prendere  le  mosse
dalla giurisprudenza di questa Corte che, sin da epoca risalente,  si
e'  soffermata  sugli  aspetti   peculiari   della   disciplina   dei
licenziamenti per delineare i confini della  giustificazione,  da  un
lato, e della tutela avverso quelli illegittimi, dall'altro.
    9.1.- Nel dichiarare non fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2118 cod.  civ.,  sollevata  in  riferimento
all'art. 4 Cost., questa Corte affermo' che  il  diritto  al  lavoro,
«fondamentale diritto di  liberta'  della  persona  umana»,  pur  non
garantendo «il  diritto  alla  conservazione  del  lavoro»,  tuttavia
«esige che il  legislatore  [...]  adegui  [...]  la  disciplina  dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare
a tutti la continuita' del lavoro, e circondi  di  doverose  garanzie
[...] e di opportuni temperamenti i casi in cui si  renda  necessario
far luogo a licenziamenti» (sentenza n. 45 del 1965, punti  3.  e  4.
del Considerato in diritto). Questa esortazione,  come  e'  noto,  fu
accolta con l'approvazione della legge n. 604 del 1966,  che  sanci',
all'art.  1,  il  principio  della  necessaria  giustificazione   del
licenziamento, da considerarsi illegittimo se  non  sorretto  da  una
«giusta causa» o da un «giustificato motivo».
    Si e' in seguito affermato il  «diritto  [garantito  dall'art.  4
Cost.]  a  non  essere  estromesso   dal   lavoro   ingiustamente   o
irragionevolmente» (sentenza n. 60 del 1991, punto 9. del Considerato
in diritto) e si e' poi ribadita la  «garanzia  costituzionale  [del]
diritto di non subire un licenziamento arbitrario» (sentenza  n.  541
del 2000, punto 2. del Considerato in diritto e ordinanza n.  56  del
2006).
    L'«indirizzo  di  progressiva  garanzia  del  diritto  al  lavoro
previsto dagli artt. 4 e 35 Cost.,  che  ha  portato,  nel  tempo,  a
introdurre temperamenti al potere di recesso del  datore  di  lavoro»
(sentenza n. 46 del 2000, punto 5. del Considerato  in  diritto),  si
riscontra in una successiva pronuncia, in  cui  si  afferma  che  «la
materia dei licenziamenti individuali e' oggi regolata,  in  presenza
degli artt. 4 e 35 della Costituzione, in  base  al  principio  della
necessaria giustificazione del recesso» (sentenza  n.  41  del  2003,
punto 2.1. del Considerato in diritto).
    L'affermazione sempre piu' netta del «diritto al lavoro» (art. 4,
primo comma, Cost.), affiancata alla «tutela» del lavoro «in tutte le
sue  forme  ed  applicazioni»  (art.  35,  primo  comma,  Cost.),  si
sostanzia nel riconoscere, tra l'altro, che i limiti posti al  potere
di recesso del datore di lavoro correggono un disequilibrio di  fatto
esistente nel contratto di  lavoro.  Il  forte  coinvolgimento  della
persona umana - a differenza di quanto accade in  altri  rapporti  di
durata - qualifica il diritto al lavoro  come  diritto  fondamentale,
cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele.
    9.2.-  Al  percorso  della  giurisprudenza   costituzionale   ora
evocato, si e' affiancato quello - parallelo e qui piu'  direttamente
rilevante  -  concernente  la  tutela  del  lavoratore  nel  caso  di
licenziamento illegittimo.
    Questa giurisprudenza  ha  valorizzato  la  discrezionalita'  del
legislatore in materia.
    Gia' la sentenza n. 194 del 1970,  dopo  avere  affermato  che  i
principi  cui  si  ispira  l'art.  4  della  Costituzione  «esprimono
l'esigenza di un contenimento della liberta' del recesso  del  datore
di lavoro dal contratto di lavoro, e  quindi  dell'ampliamento  della
tutela  del  lavoratore,  quanto  alla  conservazione  del  posto  di
lavoro»,  preciso'  che  «[l]'attuazione  di  questi  principi  resta
tuttavia affidata alla discrezionalita'  del  legislatore  ordinario,
quanto alla scelta dei tempi e dei modi, in rapporto ovviamente  alla
situazione economica generale» (punto 4. del Considerato in diritto).
    Nello stesso senso si sono successivamente espresse  le  sentenze
n. 55 del 1974, n. 189 del 1975 e n. 2 del 1986.
    Piu' di recente, questa Corte  ha  espressamente  negato  che  il
bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno  su
cui non puo' non esercitarsi  la  discrezionalita'  del  legislatore,
imponga un determinato regime di tutela (sentenza  n.  46  del  2000,
punto 5. del Considerato in diritto).
    Il   legislatore   ben    puo',    nell'esercizio    della    sua
discrezionalita',  prevedere  un  meccanismo  di  tutela  anche  solo
risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011),  purche'  un  tale
meccanismo si articoli nel rispetto del principio di  ragionevolezza.
Il diritto alla stabilita' del posto, infatti, «non  ha  una  propria
autonomia  concettuale,   ma   e'   nient'altro   che   una   sintesi
terminologica dei  limiti  del  potere  di  licenziamento  sanzionati
dall'invalidita' dell'atto non conforme» (sentenza n. 268  del  1994,
punto 5. del Considerato in diritto).
    10.- Questa breve disamina dell'evoluzione  della  giurisprudenza
costituzionale in materia di licenziamenti serve a enucleare l'ambito
delle tutele fondate sugli artt. 4, primo comma, e 35,  primo  comma,
Cost.,  interpretati  congiuntamente.  Su  questo  sfondo   si   deve
collocare l'analisi della tutela prevista dal censurato art. 3, comma
1.
    Si  tratta  di  una  tutela  non  specifica  dell'interesse   del
lavoratore  all'adempimento  del  contratto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato - la reintegrazione e',  infatti,  preclusa  -  ma  per
equivalente e, quindi, soltanto economica.
    E' necessario fin da ora chiarire che questo meccanismo di tutela
sorregge   l'intero   impianto   della   disciplina   delineata   dal
legislatore, anche nei casi in cui  non  ricorrono  gli  estremi  del
licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per  giusta  causa
(salve le ipotesi, disciplinate dal comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n.
23  del  2015,  in  cui  «sia  direttamente  dimostrata  in  giudizio
l'insussistenza  del  fatto  materiale  contestato  al  lavoratore»).
Questa Corte non puo' dunque esimersi da  uno  scrutinio  complessivo
del denunciato art. 3, comma 1, entro cui rientra anche  il  caso  in
cui non ricorrono gli  estremi  del  licenziamento  per  giustificato
motivo oggettivo, fattispecie quest'ultima che ricorre nel giudizio a
quo.
    La qualificazione come  «indennita'»  dell'obbligazione  prevista
dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015  non  ne  esclude  la
natura  di  rimedio  risarcitorio,  a  fronte  di  un  licenziamento.
Quest'ultimo, anche se efficace, in quanto  idoneo  a  estinguere  il
rapporto di lavoro, costituisce pur sempre un atto illecito,  essendo
adottato  in  violazione  della  preesistente  non  modificata  norma
imperativa secondo cui «il licenziamento del prestatore di lavoro non
puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice
civile o per giustificato motivo» (art. 1  della  legge  n.  604  del
1966).
    Quanto alla misura della  stessa  indennita'  -  e,  quindi,  del
risarcimento riconosciuto al lavoratore  per  il  danno  causato  dal
licenziamento  illegittimo,  che  specularmente  incide  nella  sfera
economica del datore di lavoro - essa e' interamente prestabilita dal
legislatore in due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.
    Il meccanismo di quantificazione  indicato  connota  l'indennita'
come rigida, in  quanto  non  graduabile  in  relazione  a  parametri
diversi dall'anzianita' di servizio, e la rende uniforme per tutti  i
lavoratori con la stessa  anzianita'.  L'indennita'  assume  cosi'  i
connotati di una liquidazione legale forfetizzata  e  standardizzata,
proprio  perche'  ancorata  all'unico  parametro  dell'anzianita'  di
servizio, a fronte del danno derivante al lavoratore dall'illegittima
estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato.
    Il meccanismo  di  quantificazione  dell'indennita'  opera  entro
limiti predefiniti sia verso il basso  sia  verso  l'alto.  Verso  il
basso la previsione di una misura minima dell'indennita'  e'  pari  a
quattro (ora sei) mensilita' dell'ultima retribuzione di  riferimento
per il calcolo del TFR, verso l'alto  la  previsione  di  una  misura
massima  dell'indennita'  e'  pari  a  ventiquattro  (ora  trentasei)
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR.
    Una tale  predeterminazione  forfetizzata  del  risarcimento  del
danno da licenziamento illegittimo non  risulta  incrementabile,  pur
volendone fornire la relativa prova. Nonostante il censurato art.  3,
comma 1 - diversamente dal vigente art. 18, quinto comma, della legge
n. 300 del 1970 - non definisca l'indennita' «onnicomprensiva», e' in
effetti  palese  la  volonta'  del  legislatore   di   predeterminare
compiutamente  le  conseguenze  del  licenziamento  illegittimo,   in
conformita' al principio e criterio direttivo dettato dalla legge  di
delegazione di prevedere un indennizzo economico «certo».
    11.- Ricostruite le caratteristiche  della  tutela  prevista  dal
denunciato art. 3, comma 1, tale disposizione,  nella  parte  in  cui
determina  l'indennita'  in  un  «importo  pari  a   due   mensilita'
dell'ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di  servizio»,  contrasta,
anzitutto,  con  il  principio  di  eguaglianza,  sotto  il   profilo
dell'ingiustificata omologazione di  situazioni  diverse  (terzo  dei
profili di violazione dell'art. 3 Cost. prospettati dal rimettente).
    Come si e' visto, nel prestabilirne  interamente  il  quantum  in
relazione all'unico parametro dell'anzianita' di servizio, la  citata
previsione connota l'indennita', oltre che come rigida, come uniforme
per tutti i lavoratori con la stessa anzianita'.
    E' un dato di  comune  esperienza,  ampiamente  comprovato  dalla
casistica giurisprudenziale, che il pregiudizio  prodotto,  nei  vari
casi, dal licenziamento ingiustificato dipende da una  pluralita'  di
fattori. L'anzianita' nel lavoro,  certamente  rilevante,  e'  dunque
solo uno dei tanti.
    Prima dell'entrata in  vigore  del  d.lgs.  n.  23  del  2015  il
legislatore  ha  ripetutamente  percorso  la   strada   che   conduce
all'individuazione di tali molteplici fattori.
    L'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (come  sostituito  dall'art.
2, comma 3, della legge n. 108  del  1990),  ad  esempio,  lascia  al
giudice determinare l'obbligazione alternativa indennitaria, sia pure
all'interno di un minimo  e  un  massimo  di  mensilita'  dell'ultima
retribuzione  globale  di  fatto,  «avuto  riguardo  al  numero   dei
dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita'  di
servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni
delle parti». Inoltre, a conferma dell'esigenza di scrutinare in modo
accurato  l'entita'  della   misura   risarcitoria   e   di   calarla
nell'organizzazione aziendale, la  stessa  disposizione  da'  rilievo
all'anzianita'   di   servizio   per   ampliare   ulteriormente    la
discrezionalita' del giudice, relativamente ai datori di  lavoro  che
occupano piu' di  quindici  prestatori  di  lavoro.  L'anzianita'  di
servizio superiore a dieci o  a  venti  anni  consente,  infatti,  la
maggiorazione dell'indennita' fino,  rispettivamente,  a  dieci  e  a
quattordici mensilita'. Anche l'art. 18, quinto comma, della legge n.
300 del 1970 (come sostituito dall'art. 1, comma 42, lettera b, della
legge n. 92 del  2012)  prevede  che  l'indennita'  risarcitoria  sia
determinata dal giudice tra un minimo e  un  massimo  di  mensilita',
seguendo criteri  in  larga  parte  analoghi  a  quelli  indicati  in
precedenza, avuto  riguardo  anche  alle  «dimensioni  dell'attivita'
economica».
    Il  legislatore  ha  dunque,   come   appare   evidente,   sempre
valorizzato la molteplicita' dei fattori  che  incidono  sull'entita'
del   pregiudizio   causato   dall'ingiustificato   licenziamento   e
conseguentemente sulla misura del risarcimento.
    Da tale percorso si  discosta  la  disposizione  censurata.  Cio'
accade proprio quando viene meno la tutela reale, esclusa, come  gia'
detto, per i lavoratori assunti dopo il 6 marzo 2015, salvo  che  nei
casi di cui al comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015.
    In una vicenda  che  coinvolge  la  persona  del  lavoratore  nel
momento  traumatico  della  sua  espulsione  dal  lavoro,  la  tutela
risarcitoria   non   puo'   essere   ancorata   all'unico   parametro
dell'anzianita' di servizio. Non  possono  che  essere  molteplici  i
criteri  da  offrire  alla  prudente  discrezionale  valutazione  del
giudice chiamato a dirimere la controversia. Tale discrezionalita' si
esercita, comunque,  entro  confini  tracciati  dal  legislatore  per
garantire una calibrata modulazione del  risarcimento  dovuto,  entro
una soglia minima e una massima.
    All'interno di un sistema equilibrato di tutele, bilanciato con i
valori  dell'impresa,  la  discrezionalita'  del  giudice   risponde,
infatti, all'esigenza  di  personalizzazione  del  danno  subito  dal
lavoratore, pure essa imposta dal principio di eguaglianza.
    La previsione di una misura risarcitoria  uniforme,  indipendente
dalle peculiarita' e dalla diversita' delle vicende dei licenziamenti
intimati dal datore di lavoro, si traduce in un'indebita omologazione
di situazioni che possono essere - e sono, nell'esperienza concreta -
diverse.
    12.- L'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in
cui determina l'indennita' in  un  «importo  pari  a  due  mensilita'
dell'ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del
trattamento di fine rapporto per ogni anno  di  servizio»,  contrasta
altresi'  con  il  principio  di  ragionevolezza,  sotto  il  profilo
dell'inidoneita' dell'indennita' medesima a  costituire  un  adeguato
ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore  a  causa  del
licenziamento illegittimo e un'adeguata  dissuasione  del  datore  di
lavoro  dal  licenziare  illegittimamente  (quarto  dei  profili   di
violazione dell'art. 3 Cost. prospettati dal rimettente).
    12.1.- Quanto al primo aspetto, si e'  detto  che  la  previsione
denunciata, nel prestabilire interamente la  misura  dell'indennita',
la connota, oltre che come «certa», anche come  rigida,  perche'  non
graduabile  in  relazione  a  parametri  diversi  dall'anzianita'  di
servizio. Inoltre,  l'impossibilita'  di  incrementare  l'indennita',
fornendo la relativa prova, la configura come una liquidazione legale
forfetizzata, in relazione, appunto, all'unico  parametro  prefissato
dell'anzianita' di servizio.
    In  occasione  dell'esame   di   disposizioni   introduttive   di
forfetizzazioni legali limitative del risarcimento del danno,  questa
Corte  ha  piu'  volte  affermato  che  «"la   regola   generale   di
integralita' della riparazione  e  di  equivalenza  della  stessa  al
pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale"
(sentenza n. 148 del 1999), purche' sia garantita  l'adeguatezza  del
risarcimento (sentenze n. 199 del 2005 e n. 420 del 1991)»  (sentenza
n. 303 del  2011,  punto  3.3.1.  del  Considerato  in  diritto).  Il
risarcimento,  dunque,  ancorche'  non  necessariamente   riparatorio
dell'intero  pregiudizio  subito   dal   danneggiato,   deve   essere
necessariamente equilibrato.
    Dalle stesse  pronunce  emerge  altresi'  che  l'adeguatezza  del
risarcimento forfetizzato richiede che esso sia tale da realizzare un
adeguato contemperamento degli interessi in  conflitto  (sentenze  n.
235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 482 del 2000, n. 132 del 1985).
    Non contrasta con  tale  nozione  di  adeguatezza  il  limite  di
ventiquattro (ora  trentasei)  mensilita',  fissato  dal  legislatore
quale soglia massima del risarcimento.
    Si deve infine osservare che la  rigida  dipendenza  dell'aumento
dell'indennita'  dalla  sola  crescita  dell'anzianita'  di  servizio
mostra la sua incongruenza soprattutto  nei  casi  di  anzianita'  di
servizio non elevata, come nel giudizio a quo. In tali  casi,  appare
ancor  piu'  inadeguato  il  ristoro  del  pregiudizio  causato   dal
licenziamento illegittimo, senza che a cio' possa sempre  ovviare  la
previsione della misura minima dell'indennita' di quattro (e, ora, di
sei) mensilita'.
    12.2.- Quanto al secondo aspetto, l'inadeguatezza dell'indennita'
forfetizzata stabilita dalla previsione denunciata rispetto alla  sua
primaria funzione riparatorio-compensativa  del  danno  sofferto  dal
lavoratore ingiustamente licenziato e'  suscettibile  di  minare,  in
tutta  evidenza,  anche  la  funzione  dissuasiva  della  stessa  nei
confronti  del  datore  di  lavoro,  allontanandolo  dall'intento  di
licenziare  senza   valida   giustificazione   e   di   compromettere
l'equilibrio degli obblighi assunti nel contratto.
    12.3.-  Sulla  base  di  quanto  argomentato,  si   deve   dunque
concludere che il denunciato art. 3, comma 1, del d.lgs.  n.  23  del
2015, nella parte in cui determina l'indennita' in un «importo pari a
due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto per  ogni  anno  di  servizio»,  non
realizza un equilibrato componimento degli  interessi  in  gioco:  la
liberta' di organizzazione dell'impresa da un lato e  la  tutela  del
lavoratore ingiustamente licenziato dall'altro. Con il prevedere  una
tutela economica che puo' non  costituire  un  adeguato  ristoro  del
danno prodotto, nei vari casi,  dal  licenziamento,  ne'  un'adeguata
dissuasione del datore di lavoro  dal  licenziare  ingiustamente,  la
disposizione censurata comprime l'interesse del lavoratore in  misura
eccessiva, al punto da risultare incompatibile con  il  principio  di
ragionevolezza.
    Il legislatore finisce cosi' per tradire  la  finalita'  primaria
della  tutela  risarcitoria,   che   consiste   nel   prevedere   una
compensazione  adeguata  del  pregiudizio   subito   dal   lavoratore
ingiustamente licenziato.
    13.- Dalla ritenuta irragionevolezza del censurato art. 3,  comma
1, nella parte in cui determina l'indennita' in un  «importo  pari  a
due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», discende
anche il vulnus recato da tale previsione agli artt. 4, primo  comma,
e 35, primo comma, Cost. (lesione che  il  rimettente  prospetta,  in
effetti, come dipendente dal vizio, denunciato  come  principale,  di
violazione dell'art. 3 Cost.).
    Alla luce di quanto si e' sopra argomentato circa  il  fatto  che
l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23  del  2015,  nella  parte  appena
citata, prevede una tutela  economica  che  non  costituisce  ne'  un
adeguato  ristoro  del   danno   prodotto,   nei   vari   casi,   dal
licenziamento, ne' un'adeguata dissuasione del datore di  lavoro  dal
licenziare ingiustamente, risulta evidente che  una  siffatta  tutela
dell'interesse del lavoratore alla  stabilita'  dell'occupazione  non
puo' ritenersi rispettosa degli artt. 4, primo  comma,  e  35,  primo
comma, Cost., che tale interesse, appunto, proteggono.
    L'irragionevolezza del rimedio previsto dall'art. 3, comma 1, del
d.lgs. n. 23 del 2015 assume, in realta', un rilievo  ancor  maggiore
alla luce del particolare valore che la Costituzione  attribuisce  al
lavoro (artt. 1, primo comma, 4 e 35 Cost.), per realizzare un  pieno
sviluppo della personalita' umana (sentenza n. 163 del 1983, punto 6.
del Considerato in diritto).
    Il «diritto al lavoro» (art. 4, primo comma, Cost.) e la «tutela»
del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni»  (art.  35,  primo
comma, Cost.) comportano la garanzia  dell'esercizio  nei  luoghi  di
lavoro di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Il
nesso che lega queste sfere  di  diritti  della  persona,  quando  si
intenda procedere  a  licenziamenti,  emerge  nella  gia'  richiamata
sentenza n. 45 del 1965, che fa riferimento ai «principi fondamentali
di  liberta'  sindacale,  politica  e  religiosa»   (punto   4.   del
Considerato in diritto), oltre che nella sentenza n. 63 del 1966, la'
dove si afferma che «il timore del recesso, cioe' del  licenziamento,
spinge o puo' spingere il lavoratore sulla via della rinuncia  a  una
parte dei propri diritti» (punto 3. del Considerato in diritto).
    14.- L'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in
cui determina l'indennita' in  un  «importo  pari  a  due  mensilita'
dell'ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», viola  anche
gli artt. 76 e 117, primo comma,  Cost.,  in  relazione  all'art.  24
della Carta sociale europea.
    Tale articolo prevede che, per assicurare  l'effettivo  esercizio
del  diritto  a  una  tutela  in  caso  di  licenziamento,  le  Parti
contraenti si impegnano a  riconoscere  «il  diritto  dei  lavoratori
licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo  o  altra
adeguata riparazione» (primo comma, lettera b).
    Nella  decisione  resa  a  seguito  del  reclamo  collettivo   n.
106/2014, proposto dalla Finnish Society of Social Rights  contro  la
Finlandia, il Comitato europeo dei diritti sociali  ha  chiarito  che
l'indennizzo e' congruo se e' tale da assicurare un adeguato  ristoro
per il concreto pregiudizio subito dal lavoratore licenziato senza un
valido motivo e da dissuadere il  datore  di  lavoro  dal  licenziare
ingiustificatamente.
    Il filo argomentativo che  guida  il  Comitato  si  snoda  dunque
attraverso  l'apprezzamento  del  sistema  risarcitorio   in   quanto
dissuasivo e, al tempo  stesso,  congruo  rispetto  al  danno  subito
(punto 45).
    Questa Corte ha gia' affermato l'idoneita'  della  Carta  sociale
europea a integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost.  e
ha anche riconosciuto l'autorevolezza delle decisioni  del  Comitato,
ancorche' non vincolanti per i giudici nazionali (sentenza n. 120 del
2018).
    A  ben  vedere,  l'art.  24,  che  si  ispira  alla  gia'  citata
Convenzione OIL n. 158 del 1982, specifica sul piano  internazionale,
in armonia con l'art. 35, terzo comma, Cost.  e  e  con  riguardo  al
licenziamento ingiustificato, l'obbligo  di  garantire  l'adeguatezza
del risarcimento, in linea con quanto affermato da questa Corte sulla
base del  parametro  costituzionale  interno  dell'art.  3  Cost.  Si
realizza, in tal modo, un'integrazione tra fonti e -  cio'  che  piu'
rileva - tra le tutele da esse garantite (sentenza n. 317  del  2009,
punto 7. del Considerato in  diritto,  secondo  cui  «[i]l  risultato
complessivo dell'integrazione delle  garanzie  dell'ordinamento  deve
essere di segno positivo»).
    Per  il  tramite  dell'art.  24  della  Carta  Sociale   Europea,
risultano pertanto violati sia l'art. 76 -  nel  riferimento  operato
dalla  legge   di   delegazione   al   rispetto   delle   convenzioni
internazionali - sia l'art. 117, primo comma, Cost..
    15.- In conclusione, in  parziale  accoglimento  delle  questioni
sollevate in riferimento agli artt. 3 (in relazione sia al  principio
di eguaglianza, sotto il profilo dell'ingiustificata omologazione  di
situazioni diverse, sia al principio  di  ragionevolezza),  4,  primo
comma, 35, primo comma, e 76 e 117, primo comma, Cost. (questi ultimi
due articoli in relazione all'art. 24 della Carta  sociale  europea),
il   denunciato   art.   3,   comma   1,   deve   essere   dichiarato
costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «di  importo
pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per  il
calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,».
    Le «mensilita'», cui fa ora riferimento l'art. 3,  comma  1,  del
d.lgs.  n.  23  del  2015  sono  da  intendersi  relative  all'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  TFR,  cosi'  come  si
evince dal d.lgs. n. 23 del 2015 nel suo complesso, con riguardo alla
commisurazione dei risarcimenti.
    Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui
va quantificata l'indennita' spettante al lavoratore illegittimamente
licenziato, il giudice terra' conto innanzi tutto dell'anzianita'  di
servizio - criterio che e' prescritto dall'art. 1, comma 7, lett.  c)
della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno  riformatore  del
d.lgs. n.23 del  2015  -  nonche'  degli  altri  criteri  gia'  prima
richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla  evoluzione  della
disciplina  limitativa  dei  licenziamenti  (numero  dei   dipendenti
occupati,  dimensioni  dell'attivita'  economica,   comportamento   e
condizioni delle parti).

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in  materia
di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele  crescenti,  in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.  183)  -  sia  nel  testo
originario sia  nel  testo  modificato  dall'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87  (Disposizioni  urgenti  per  la
dignita'  dei  lavoratori   e   delle   imprese),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente  alle
parole «di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione  di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per  ogni
anno di servizio,»;
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma  7,  lettera  c),  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e  delle  politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei  rapporti
di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e  di  tutela  e  conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)  e  degli  artt.  2,  3,
commi 2 e 3, e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma,
della Costituzione - questi ultimi due articoli in relazione all'art.
30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre 2007, alla Convenzione sul licenziamento  n.  158  del  1982
(Convenzione sulla cessazione della relazione di lavoro ad iniziativa
del datore di lavoro), adottata a Ginevra dalla  Conferenza  generale
dell'Organizzazione internazionale del  lavoro  (OIL)  il  22  giugno
1982, e all'art.  24  della  Carta  sociale  europea,  riveduta,  con
annesso, fatta a Strasburgo il  3  maggio  1996,  ratificata  e  resa
esecutiva con la legge 9  febbraio  1999,  n.  30  -,  dal  Tribunale
ordinario di Roma, terza sezione lavoro, con l'ordinanza indicata  in
epigrafe;
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1,  del  d.lgs.  n.  23  del  2015,
sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 10 della Convenzione  OIL  n.  158  del  1982  sul
licenziamento, dal Tribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro,
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1,  del  d.lgs.  n.  23  del  2015,
sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 30 CDFUE, dal Tribunale ordinario di  Roma,  terza
sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                     Silvana SCIARRA, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


                                                            Allegato:
                    Ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018

                              ORDINANZA

    Visti  gli  atti  del  giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10  dicembre  2014,  n.
183 (Deleghe al Governo in materia di  riforma  degli  ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,  nonche'
in materia di riordino della disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  e
dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione  delle  esigenze
di cura, di vita e di lavoro), e degli artt. 2, 3  e  4  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto
di lavoro a tempo indeterminato a  tutele  crescenti,  in  attuazione
della legge  10  dicembre  2014,  n.  183),  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Roma, terza sezione lavoro, con ordinanza del 26  luglio
2017 (reg. ord. n. 195 del 2017).
    Rilevato che in tale giudizio ha depositato atto di intervento la
Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL).
    Considerato che tale soggetto non e' parte del giudizio a quo;
    che, secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  nei
giudizi incidentali di legittimita' costituzionale,  l'intervento  di
soggetti estranei al giudizio principale  e'  ammissibile,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale,  soltanto  per  i  terzi  titolari  di  un
interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura (ex  plurimis,  sentenza  n.  120  del  2018  e  la  relativa
ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, sentenze  n.  77  del
2018 e n. 275 del 2017);
    che tale orientamento e' stato  piu'  volte  espresso  da  questa
Corte anche con riguardo alla richiesta di  intervento  da  parte  di
soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di  categoria  (ex
plurimis, sentenza n. 120 del 2018  e  la  relativa  ordinanza  letta
all'udienza del 10 aprile 2018, sentenza n. 77 del 2018);
    che la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),  oltre
a non essere parte del giudizio principale, non  e'  titolare  di  un
interesse   qualificato,   immediatamente   inerente   al    rapporto
sostanziale dedotto  in  giudizio,  che  ne  legittimi  l'intervento,
atteso che essa non vanta una  posizione  giuridica  suscettibile  di
essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del
giudizio incidentale bensi'  un  mero  indiretto,  e  piu'  generale,
interesse connesso agli scopi statutari  di  tutela  degli  interessi
economici e professionali dei propri iscritti;
    che il suo intervento nel presente giudizio deve, percio', essere
dichiarato inammissibile.

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara inammissibile l'intervento della Confederazione generale
italiana del lavoro (CGIL).

                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente


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