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mercoledì 21 agosto 2019
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. (19G00105) (GU n.195 del 21-8-2019) Vigente al: 5-9-2019
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
(19G00105)
(GU n.195 del 21-8-2019)
Vigente al: 5-9-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi
1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunita',
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione
e la promozione dei principi di legalita', cittadinanza attiva e
digitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute e al
benessere della persona.
Art. 2
Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica
1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del
primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente
legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituito
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della societa'. Iniziative
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate
dalla scuola dell'infanzia.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle
seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone
anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non puo' essere
inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il
predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota
di autonomia utile per modificare il curricolo.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica e' affidato, in contitolarita', a docenti
sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni
scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle
scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato ai docenti
abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche,
ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
5. Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti a cui e'
affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con
compiti di coordinamento.
6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto
delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il
docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui
e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la
coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, ne'
ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio
previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di
coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita',
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che
la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a
carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico
successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati
l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonche' il
comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Art. 3
Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite linee
guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove
non gia' previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle
competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le
Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento Indicazioni
nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei
e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti,
assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione
europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e
dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni
dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al
diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle identita', delle produzioni e delle
eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica
sono altresi' promosse l'educazione stradale, l'educazione alla
salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e
della natura.
Art. 4
Costituzione e cittadinanza
1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica e' posta
la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere
introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale
sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del
secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della
responsabilita', della legalita', della partecipazione e della
solidarieta'.
2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo
istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate
iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva,
possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli
istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.
3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le
competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso
di istruzione e formazione, devono conseguire.
4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della
Costituzione possono essere promosse attivita' per sostenere
l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo
del lavoro.
Art. 5
Educazione alla cittadinanza digitale
1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione
civica, di cui all' articolo 2, e' prevista l'educazione alla
cittadinanza digitale.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa
erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede
almeno le seguenti abilita' e conoscenze digitali essenziali, da
sviluppare con gradualita' tenendo conto dell'eta' degli alunni e
degli studenti:
a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la
credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati, informazioni e
contenuti digitali;
b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare
i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un
determinato contesto;
c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso
l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare
opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa
attraverso adeguate tecnologie digitali;
d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito
dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico
specifico ed essere consapevoli della diversita' culturale e
generazionale negli ambienti digitali;
e) creare e gestire l'identita' digitale, essere in grado di
proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si
producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi,
rispettare i dati e le identita' altrui; utilizzare e condividere
informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli
altri;
f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza
applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati
personali;
g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi
per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;
essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli
in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie
digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione
sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al
bullismo e al cyberbullismo.
3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di
diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare
eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca convoca almeno ogni due anni la
Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente
digitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma
4.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le
modalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo
da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti,
delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.
5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una
relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala
eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.
6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il
tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29
maggio 2017, n. 71.
7. Per l'attivita' prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi
componenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di presenza
o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese.
Art. 6
Formazione dei docenti
1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata alla formazione
dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale
dell'educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei
docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio
2015, n. 107, e' aggiornato al fine di comprendervi le attivita' di
cui al primo periodo.
2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare
gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma
1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro
bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonche', in
conformita' al principio di sussidiarieta' orizzontale, specifici
accordi in ambito territoriale.
Art. 7
Scuola e famiglia
1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla
cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con
le famiglie, anche integrando il Patto educativo di
corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del
regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono
abrogati.
Art. 8
Scuola e territorio
1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' integrato
con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di
reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali,
con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare
riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza
attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative
del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui
la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui
all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le
istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo
periodo.
2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in
collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla
conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro
organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione
stabile di spazi verdi e spazi culturali.
Art. 9
Albo delle buone pratiche di educazione civica
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
l'Albo delle buone pratiche di educazione civica.
2. Nell'Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle
istituzioni scolastiche nonche' accordi e protocolli sottoscritti dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e
all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e
diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.
Art. 10
Valorizzazione delle migliori esperienze
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di
istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle
migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di
promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.
Art. 11
Relazione alle Camere
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione
sull'attuazione della presente legge, anche nella prospettiva
dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di
insegnamento di educazione civica.
Art. 12
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della
presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 agosto 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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