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mercoledì 21 agosto 2019

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. (19G00105) (GU n.195 del 21-8-2019) Vigente al: 5-9-2019


LEGGE 20 agosto 2019, n. 92

Introduzione  dell'insegnamento  scolastico  dell'educazione  civica.
(19G00105)
(GU n.195 del 21-8-2019)
  Vigente al: 5-9-2019 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1


                              Principi

  1.   L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini
responsabili e attivi  e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e
consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunita',
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
  2. L'educazione civica sviluppa nelle  istituzioni  scolastiche  la
conoscenza  della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la  condivisione
e la promozione dei principi  di  legalita',  cittadinanza  attiva  e
digitale, sostenibilita'  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al
benessere della persona.
                               Art. 2


        Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre  del
primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente
legge, nel primo e nel  secondo  ciclo  di  istruzione  e'  istituito
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  che  sviluppa  la
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  profili  sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della societa'.  Iniziative
di sensibilizzazione  alla  cittadinanza  responsabile  sono  avviate
dalla scuola dell'infanzia.
  2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e  formazione
promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
226, le parole: «di competenze linguistiche»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».
  3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo  di  istituto
l'insegnamento  trasversale  dell'educazione  civica,  specificandone
anche, per ciascun anno di  corso,  l'orario,  che  non  puo'  essere
inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del  monte  orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per  raggiungere  il
predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota
di autonomia utile per modificare il curricolo.
  4.  Nelle  scuole  del  primo  ciclo,  l'insegnamento   trasversale
dell'educazione civica e'  affidato,  in  contitolarita',  a  docenti
sulla  base  del  curricolo  di  cui  al  comma  3.  Le   istituzioni
scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle
scuole del secondo  ciclo,  l'insegnamento  e'  affidato  ai  docenti
abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche,
ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
  5. Per ciascuna classe e' individuato,  tra  i  docenti  a  cui  e'
affidato  l'insegnamento  dell'educazione  civica,  un  docente   con
compiti di coordinamento.
  6. L'insegnamento trasversale  dell'educazione  civica  e'  oggetto
delle  valutazioni  periodiche  e   finali   previste   dal   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122.  Il
docente coordinatore di cui al comma 5 formula la  proposta  di  voto
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui
e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
  7. Il dirigente  scolastico  verifica  la  piena  attuazione  e  la
coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
  8.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono  derivare
incrementi o modifiche dell'organico del  personale  scolastico,  ne'
ore  d'insegnamento  eccedenti   rispetto   all'orario   obbligatorio
previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di
coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita',
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,  salvo  che
la contrattazione d'istituto  stabilisca  diversamente  con  oneri  a
carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  9.  A  decorrere  dal  1°  settembre  del  primo  anno   scolastico
successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono  abrogati
l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169,  nonche'  il
comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
                               Art. 3


       Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

  1.  In  attuazione  dell'articolo  2,  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite linee
guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano,  ove
non  gia'  previsti,  specifici  traguardi  per  lo  sviluppo   delle
competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le
Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole  dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, nonche' con il  documento  Indicazioni
nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i  licei
e le linee guida per gli istituti tecnici  e  professionali  vigenti,
assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
    a) Costituzione, istituzioni dello  Stato  italiano,  dell'Unione
europea e degli organismi internazionali;  storia  della  bandiera  e
dell'inno nazionale;
    b)  Agenda   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile,   adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
    c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni
dell'articolo 5;
    d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo  al
diritto del lavoro;
    e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e  tutela  del
patrimonio ambientale, delle  identita',  delle  produzioni  e  delle
eccellenze territoriali e agroalimentari;
    f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie;
    g) educazione al rispetto e alla  valorizzazione  del  patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni;
    h) formazione di base in materia di protezione civile.
  2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica
sono  altresi'  promosse  l'educazione  stradale,  l'educazione  alla
salute  e  al  benessere,  l'educazione  al   volontariato   e   alla
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli  animali  e
della natura.
                               Art. 4


                     Costituzione e cittadinanza

  1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica  e'  posta
la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni  devono  essere
introdotti alla conoscenza dei contenuti della  Carta  costituzionale
sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in  quella  del
secondo ciclo, per sviluppare competenze  ispirate  ai  valori  della
responsabilita',  della  legalita',  della  partecipazione  e   della
solidarieta'.
  2.  Al  fine   di   promuovere   la   conoscenza   del   pluralismo
istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate
iniziative per lo studio degli statuti  delle  regioni  ad  autonomia
ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la  cittadinanza  attiva,
possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e  degli
istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.
  3.  La  conoscenza  della  Costituzione  italiana  rientra  tra  le
competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di  ogni  percorso
di istruzione e formazione, devono conseguire.
  4.  Con  particolare  riferimento  agli  articoli  1  e   4   della
Costituzione  possono  essere  promosse   attivita'   per   sostenere
l'avvicinamento responsabile e consapevole degli  studenti  al  mondo
del lavoro.
                               Art. 5


                Educazione alla cittadinanza digitale

  1.  Nell'ambito   dell'insegnamento   trasversale   dell'educazione
civica, di  cui  all'  articolo  2,  e'  prevista  l'educazione  alla
cittadinanza digitale.
  2. Nel  rispetto  dell'autonomia  scolastica,  l'offerta  formativa
erogata nell'ambito dell'insegnamento  di  cui  al  comma  1  prevede
almeno le seguenti abilita'  e  conoscenze  digitali  essenziali,  da
sviluppare con gradualita' tenendo conto  dell'eta'  degli  alunni  e
degli studenti:
    a)   analizzare,   confrontare   e   valutare   criticamente   la
credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di  dati,  informazioni  e
contenuti digitali;
    b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e  individuare
i mezzi e le forme  di  comunicazione  digitali  appropriati  per  un
determinato contesto;
    c) informarsi e  partecipare  al  dibattito  pubblico  attraverso
l'utilizzo  di  servizi  digitali  pubblici  e   privati;   ricercare
opportunita' di crescita personale e  di  cittadinanza  partecipativa
attraverso adeguate tecnologie digitali;
    d) conoscere le norme comportamentali  da  osservare  nell'ambito
dell'utilizzo  delle  tecnologie  digitali  e   dell'interazione   in
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico
specifico  ed  essere  consapevoli  della  diversita'   culturale   e
generazionale negli ambienti digitali;
    e) creare e gestire l'identita'  digitale,  essere  in  grado  di
proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati  che  si
producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e  servizi,
rispettare i dati e le identita'  altrui;  utilizzare  e  condividere
informazioni personali identificabili proteggendo  se  stessi  e  gli
altri;
    f)  conoscere  le  politiche  sulla  tutela  della   riservatezza
applicate  dai  servizi  digitali  relativamente  all'uso  dei   dati
personali;
    g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi
per la salute e minacce al proprio benessere  fisico  e  psicologico;
essere in grado di proteggere se' e gli altri da  eventuali  pericoli
in ambienti  digitali;  essere  consapevoli  di  come  le  tecnologie
digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione
sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al
bullismo e al cyberbullismo.
  3. Al fine di verificare l'attuazione  del  presente  articolo,  di
diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati  e  di  valutare
eventuali esigenze di  aggiornamento,  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca convoca  almeno  ogni  due  anni  la
Consulta dei diritti e dei  doveri  del  bambino  e  dell'adolescente
digitale,   istituita   presso    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma
4.
  4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  sono  determinati  i  criteri  di  composizione  e  le
modalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in  modo
da assicurare la rappresentanza  degli  studenti,  degli  insegnanti,
delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita'  garante  per
l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.
  5. La Consulta  di  cui  al  comma  3  presenta  periodicamente  al
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   una
relazione sullo stato di attuazione del presente articolo  e  segnala
eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.
  6. La Consulta di cui al comma 3  opera  in  coordinamento  con  il
tavolo tecnico istituito ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  29
maggio 2017, n. 71.
  7. Per l'attivita' prestata nell'ambito  della  Consulta,  ai  suoi
componenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di  presenza
o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese.
                               Art. 6


                       Formazione dei docenti

  1. Nell'ambito delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma  125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata alla formazione
dei docenti sulle tematiche  afferenti  all'insegnamento  trasversale
dell'educazione civica.  Il  Piano  nazionale  della  formazione  dei
docenti, di cui all'articolo 1, comma  124,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, e' aggiornato al fine di comprendervi le  attivita'  di
cui al primo periodo.
  2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di  armonizzare
gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al  comma
1, le istituzioni scolastiche effettuano una  ricognizione  dei  loro
bisogni formativi e possono promuovere accordi di  rete  nonche',  in
conformita' al principio  di  sussidiarieta'  orizzontale,  specifici
accordi in ambito territoriale.
                               Art. 7


                          Scuola e famiglia

  1.   Al   fine   di    valorizzare    l'insegnamento    trasversale
dell'educazione  civica  e  di  sensibilizzare  gli   studenti   alla
cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la  collaborazione  con
le   famiglie,   anche   integrando    il    Patto    educativo    di
corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,  n.  249,
estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli  da  412  a  414  del
regolamento di cui al regio decreto 26 aprile  1928,  n.  1297,  sono
abrogati.
                               Art. 8


                         Scuola e territorio

  1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica  e'  integrato
con esperienze extra-scolastiche, a  partire  dalla  costituzione  di
reti anche di durata pluriennale con  altri  soggetti  istituzionali,
con il mondo del volontariato e del Terzo  settore,  con  particolare
riguardo a  quelli  impegnati  nella  promozione  della  cittadinanza
attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite le modalita'  attuative
del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra  cui
la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche  di  cui
all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le
istituzioni  scolastiche  possono  collaborare  ai  fini  del   primo
periodo.
  2.  I   comuni   possono   promuovere   ulteriori   iniziative   in
collaborazione  con  le  scuole,  con   particolare   riguardo   alla
conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei  loro
organi, alla conoscenza  storica  del  territorio  e  alla  fruizione
stabile di spazi verdi e spazi culturali.
                               Art. 9


           Albo delle buone pratiche di educazione civica

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
l'Albo delle buone pratiche di educazione civica.
  2.  Nell'Albo  sono  raccolte  le  buone  pratiche  adottate  dalle
istituzioni scolastiche nonche' accordi e protocolli sottoscritti dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
l'attuazione  delle  tematiche  relative  all'educazione   civica   e
all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di  condividere  e
diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.
                               Art. 10


              Valorizzazione delle migliori esperienze

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e  grado  di
istruzione,  un  concorso  nazionale  per  la  valorizzazione   delle
migliori esperienze in materia  di  educazione  civica,  al  fine  di
promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.
                               Art. 11


                        Relazione alle Camere

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
presenta,  con  cadenza   biennale,   alle   Camere   una   relazione
sull'attuazione  della  presente  legge,  anche   nella   prospettiva
dell'eventuale modifica  dei  quadri  orari  che  aggiunga  l'ora  di
insegnamento di educazione civica.
                               Art. 12


                      Clausola di salvaguardia

  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.
                               Art. 13


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  della
presente  legge  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 20 agosto 2019

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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