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giovedì 7 novembre 2019

Antitrust: Tar conferma sanzione 1mln a Acea Ato5

GIOVEDÌ 07 NOVEMBRE 2019 14.59.13


Antitrust: Tar conferma sanzione 1mln a Acea Ato5

ZCZC5666/SXA XCI10911_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Antitrust: Tar conferma sanzione 1mln a Acea Ato5 Accusata di pratiche commerciali aggressive (ANSA) - ROMA, 07 NOV - Nessuna sospensione della sanzione da un milione di euro inflitta dall'Antitrust nel luglio scorso ad Acea Ato5, societa' del gruppo Acea che gestisce il Servizio Idrico Integrato in 86 Comuni della provincia di Frosinone, accusata di aver realizzato pratiche commerciali aggressive nei confronti dei consumatori. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta della societa' di sospensione del provvedimento sanzionatorio. A chiusura di una complessa istruttoria, avviata in seguito a numerose segnalazioni di consumatori e associazioni, l'Autorita' accerto' che la ricorrente aveva realizzato pratiche commerciali aggressive con riferimento: "all'inadeguata gestione dei reclami degli utenti (risposte tardive o non risolutive) e mancata sospensione delle procedure di riscossione degli importi contestati e di distacco della fornitura; al mancato trattamento delle istanze di prescrizione relative a fatture risalenti a oltre cinque anni dalla data del consumo o mancato riconoscimento della stessa, a causa della non corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione e degli atti interruttivi della stessa, anche in tale caso senza sospensione delle procedure di riscossione e di distacco in pendenza di reclamo; alla mancata gestione delle istanze di rettifica delle fatture in presenza di perdite idriche occulte, ovvero applicando criteri stringenti e ostativi ai fini dello storno parziale degli importi fatturati in caso di perdita occulta, relativi ai canoni di depurazione e fognatura". Il Tar oggi ha considerato che "nel caso di specie, in relazione alla entita' della comminata sanzione pecuniaria e alle paventate conseguenze sull'attivita' di impresa, non appaiono ravvisabili profili di estrema gravita' e urgenza per la concessione della tutela cautelare richiesta, tenuto anche conto del fatto che la societa' ricorrente e' comunque facoltizzata a presentare istanza di rateizzazione del relativo pagamento". L'effetto e': istanza cautelare respinta e conferma del provvedimento sanzionatorio. YJ1-PAT 07-NOV-19 14:58 NNNN

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