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mercoledì 15 gennaio 2020

N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 2019 Ordinanza del 15 maggio 2019 del Tribunale di Cagliari nel procedimento civile promosso da P. S. P. contro Prefettura di Nuoro e Ministero dell'interno.. Circolazione stradale - Patente di guida - Requisiti morali per ottenere il rilascio - Soggetti sottoposti a misure di prevenzione - Previsione che il Prefetto "provvede", anziche' "puo' provvedere", alla revoca della patente. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 120, comma 2. (GU n.3 del 15-1-2020 )

N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 2019

Ordinanza  del  15  maggio  2019  del  Tribunale  di   Cagliari   nel
procedimento civile promosso da P. S. P. contro Prefettura di Nuoro e
Ministero dell'interno..

Circolazione stradale - Patente  di  guida  -  Requisiti  morali  per
  ottenere il rilascio - Soggetti sottoposti a misure di  prevenzione
  -  Previsione  che   il   Prefetto   "provvede",   anziche'   "puo'
  provvedere", alla revoca della patente.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 120, comma 2.
(GU n.3 del 15-1-2020 )

                        TRIBUNALE DI CAGLIARI
                        sezione prima civile

    Il giudice ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento
iscritto al n. 11398/2017 R.G., promosso da P. S. P. , nato a ...  il
..., residente in  ...,  via  ...  n.  ...,  rappresentato  e  difeso
dall'avvocato Daniela Russo, ricorrente;
    Contro la  Prefettura  di  Nuoro  e  il  Ministero  dell'interno,
rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
resistente.
1. Premessa: sui fatti di causa.
    Con  ricorso  ex  art.  702-bis  codice   di   procedura   civile
ritualmente notificato l'ing. S.  P.  P.  ha  convenuto  in  giudizio
dinanzi a questo Tribunale la Prefettura  di  Nuoro,  richiedendo  la
revoca, previa sospensione, del  provvedimento  adottato  in  data  2
novembre 2017, con il quale il  Prefetto  di  Nuoro  ha  disposto  la
revoca della patente di cui egli e' titolare, in  applicazione  della
previsione  di  cui  all'art.  120,  secondo   comma,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  come
sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge  15  luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
    Il provvedimento prefettizio e' stato adottato in conseguenza del
decreto depositato in data 5 luglio 2017 (n. 2/2017  R.M.P.)  con  il
quale il giudice penale  del  Tribunale  di  Nuoro  ha  disposto  nei
confronti del P. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza per !a durata  di  anni  due,  con  obbligo  di
soggiorno nel Comune di ...
    Il ricorrente  ha,  in  particolare,  affermato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 120 del Codice della strada  per  violazione
degli articoli 1 , 2, 10 e 32 della Costituzione, nella parte in  cui
dispone che il Prefetto «provvede» alla revoca della patente di guida
nei confronti di  coloro  che  sono  stati  sottoposti  a  misura  di
prevenzione.
    Il ricorrente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale
n. 22/2018, che ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  della
citata  disposizione  dell'art.  120  del  Codice  della  strada  con
riguardo alla diversa ipotesi di  condanna  per  reati  di  cui  agli
articoli 73 e 74 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990, ha esteso le  considerazioni  della  Corte  all'ipotesi  in
esame. ritenendo irragionevole l'automatismo delineato  dall'articolo
censurato.
    Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Nuoro, costituiti in
giudizio, si  sono  opposti  all'accoglimento  dell'avverso  ricorso,
ritenendo che il provvedimento di revoca della patente di  guida  sia
un  atto  dovuto,  strettamente  consequenziale  all'insorgere  delle
situazioni indicate dal legislatore nell'art. 120, ai ricorrere delle
quali vengono meno i «requisiti morali»  che  ciascun  soggetto  deve
possedere per detenere un titolo abilitativo alla guida.
    Quanto  ai  sospetti   di   illegittimita'   costituzionale,   le
Amministrazioni dello Stato resistenti hanno  ritenuto  infondate  ed
irrilevanti  le  prospettate  questioni,  sostenendo  che  la  citata
sentenza n. 22/2018 debba essere circoscritta alle  soie  ipotesi  di
cui agli articoli 73 e 74 decreto del Presidente della Repubblica  n.
309/1990.
    Hanno    quindi    sostenuto    che    la    valutazione    circa
l'inconciliabilita' del  possesso  della  patente  di  guida  con  la
condizione di sorvegliato speciale sia stata  compiuta  a  monte  dal
Legislatore che ha ritenuto, in tal modo, di limitare le possibilita'
di movimento di tali  categorie  di  soggetti  sacrificando  le  loro
esigenze di liberta' in nome dell'interesse alla sicurezza  pubblica.
Tale interesse prevarrebbe, quindi,  sempre  e  comunque,  su  quelli
particolari  del  sorvegliato,  superflua  essendo  sul   punto   una
valutazione comparativa dell'autorita' amministrativa.
    Al termine  del  procedimento  il  giudice  si  e'  riservato  la
decisione.
2. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
    L'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52,  lettera
a), della legge 15 luglio 2009, n. 94  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza pubblica), sotto la rubrica «Requisiti morali per  ottenere
il rilascio dei titoli abilitativi di cui  all'art.  116»,  nei  suoi
commi 1, 2 e 3, cosi' testualmente dispone:
        «1. Non possono conseguire la patente di guida i  delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati
sottoposti  a  misure  di  sicurezza  personali  o  alle  misure   di
prevenzione previste dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  ad
eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio  1965,
n. 575»;
        «2. [...] Se  le  condizioni  soggettive  indicate  al  primo
periodo del comma  1  del  presente  articolo  intervengono  in  data
successiva al  rilascio,  il  prefetto  provvede  alla  revoca  della
patente di  guida.  La  revoca  non  puo'  essere  disposta  se  sono
trascorsi piu'  di  tre  anni  dalla  data  [...]  del  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna per i reati  indicati  al  primo
periodo del medesimo comma 1»;
        «3. La persona destinataria del provvedimento  di  revoca  di
cui al comma 2 non puo' conseguire una nuova patente di  guida  prima
che siano trascorsi almeno tre anni». Come chiarito  a  piu'  riprese
dalla giurisprudenza (ex multis Cassazione Civ., SS.UU.,  6  febbraio
2006, n. 2446), salvo quanto precisato dalla  pronuncia  della  Corte
costituzionale n. 22 del 2018 per quanto concerne i reati in  materia
di stupefacenti, il provvedimento di revoca della patente non esprime
esercizio di discrezionalita' amministrativa, trattandosi di un  atto
necessitato,  manifestazione  di  un   accertamento   avente   natura
vincolata  ed  incidente  sulla  posizione  giuridica  della  persona
abilitata alla guida, qualificata in termini di diritto soggettivo.
    Per tale ragione, la giurisdizione  a  conoscere  delle  relative
controversie non  appartiene  al  giudice  amministrativo,  bensi'  a
quello ordinario, cosi' come di recente affermato  anche  dalla  gia'
richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 22 del 2018.
    Tra le misure di prevenzione alle quali si applica in  automatico
l'art. 120 del Nuovo codice della strada  vi  rientra  -  per  quanto
rileva nel caso di specie -  la  sorveglianza  speciale  di  pubblica
sicurezza.
    La questione di legittimita' costituzionale e' quindi  rilevante,
in quanto  l'unico  vizio  del  provvedimento  di  revoca  impugnato,
costituente,  come  detto,  un  atto   amministrativo   a   carattere
vincolato, consiste nella ravvisata illegittimita' costituzionale del
piu' volte citato art. 120 del Nuovo codice della strada.
3. Sulla non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale.
    Questo  giudice  ritiene  di  dover  sollevare  la  questione  di
legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi  1  e  2
dell'art. 120 citato, nella parte in cui rende un atto  vincolato  la
revoca della patente a colui il quale sia sottoposto ad una misura di
prevenzione personale.
    Il quadro normativo di riferimento.
    Tali misure non solo risultano applicabili ad  una  molteplicita'
di destinatari incolpati per reati molto differenti tra loro, ma esse
stesse  possono   variare   a   seconda   della   pericolosita'   dei
destinatario, cosi' da delineare un quadro  di  forte  disomogeneita'
tra le varie fattispecie cui si applica automaticamente la previsione
in commento, pur senza  consentire  all'autorita'  amministrativa  il
potere  di  valutare  discrezionalmente  l'esigenza  di  revocare  la
patente in ragione dell'interesse pubblico sotteso.
    Per  avere  contezza  della  riserva  di  costituzionalita',   e'
opportuno esaminare l'applicabilita' della revoca della patente sotto
il profilo soggettivo e oggettivo.
    Sotto il profilo soggettivo, l'art. 120 in  esame  si  applica  a
tutti  i  destinatari  della  sorveglianza   speciale   di   pubblica
sicurezza.
    Il decreto legislativo n.  159  del  6  settembre  2011,  che  ha
abrogato la legge n. 1423 del 1956 e disciplinato ex novo  le  misure
di prevenzione, prevede all'art. 6 l'applicazione della misura  della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza alle persone  ritenute
«pericolose per la sicurezza pubblica», rientranti in un lungo elenco
di  categorie  descritte  dall'art.  4  («soggetti  destinatari»)   e
precisamente:
        «a) agli indiziati di appartenere alle  associazioni  di  cui
all'art. 416-bis del codice penale;
        b) ai soggetti indiziali di uno dei reati previsti  dall'art.
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di
cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno  1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.
356 , o del delitto di cui all'art. 418 del codice penale;
        c) ai soggetti di cui all'art. 1;
        d) agli indiziati di uno dei  reati  previsti  dall'art.  51,
comma 3-quater, del codice  di  procedura  penale  e  a  coloro  che,
operanti  in  gruppi  o  isolatamente,   pongano   in   essere   atti
preparatori, obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei
reati previsti dal capo I del titolo  VI  del  libro  II  del  codice
penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello
stesso codice, nonche' alla commissione dei reati  con  finalita'  di
terrorismo  anche  internazionale  ovvero  a  prendere  parte  ad  un
conflitto in territorio estero a sostegno  di  un'organizzazione  che
persegue le finalita' terroristiche di cui  all'art.  270-sexies  del
codice penale;
        e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche
disciolte ai sensi  della  legge  20  giugno  1952,  n.  645.  e  nei
confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo,
che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente;
        f) a coloro che  compiano  atti  preparatori,  obiettivamente
rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione  del  partito
fascista ai sensi dell'art.  1  della  legge  n.  645  del  1952,  in
particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
        g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f),  siano
stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge  2  ottobre
1967. n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della  legge  14  ottobre
1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per
il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere  un
reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
        h) agli istigatori, ai mandanti e  ai  finanziari  dei  reati
indicati nelle lettere precedenti. E'  finanziatore  colui  il  quale
fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo  cui  sono
destinati;
        i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone
che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle  manifestazioni
di violenza di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989,  n.  401,
nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi,
anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime
manifestazioni,  ovvero  della  reiterata   applicazione   nei   loro
confronti del divieto previsti dallo stesso articolo, che sono dediti
alla commissione di reati che  mettono  in  pericolo  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o
a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
        i-bis) ai soggetti indiziali  del  delitto  di  cui  all'art.
640-bis o  del  delitto  di  cui  all'art.  416  del  codice  penale,
finalizzato alla commissione  di  taluno  dei  delitti  di  cui  agli
articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
        i-ter) ai soggetti indiziati  del  delitto  di  cui  all'art.
612-bis del codice penale».
    Tra i soggetti menzionati alla lettera  c),  vi  rientrano  anche
quelli indicati all'art. 1 decreto legislativo citato ovvero:
        «b) coloro che per la condotta ed il  tenore  di  vita  debba
ritenersi, sullo base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;
        c) coloro che per  il  loro  comportamento  debba  ritenersi,
sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del
foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonche' dei divieti  di
frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa
che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono  in
pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la  sanita',  la
sicurezza o la tranquillita' pubblica».
    Come noto, la Corte  costituzionale,  con  sentenza  27  febbraio
2019, n.  24  (in  Gazzetta  Ufficiale  6  marzo  2019,  n.  10),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4,  lettera  c),
nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti  dal  capo
II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera  a),
ovvero «coloro che debbano  ritenersi,  sulla  base  di  elementi  di
fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi».
    Tale  ultima  ipotesi  e'  stata  ritenuta  affetta  da  vizi  di
imprecisione, indeterminatezza  e  imprevedibilita',  non  emendabili
dalla giurisprudenza in via ermeneutica. Una locuzione  assolutamente
vaga come  quella  di  «traffici  delittuosi»  non  e'  in  grado  di
selezionare  i  delitti  la  cui  commissione  possa  costituire   il
ragionevole  presupposto  per  un  giudizio  di   pericolosita'   del
potenziale destinatario della misura.
    Pertanto, anche all'esito della pronuncia della  consulta  teste'
riportata, le fattispecie  soggettive  di  pericolosita'  attualmente
previste dal legislatore sono riconducibili sostanzialmente  a  sette
categorie.
    La  prima,  tratteggiata  dall'art.  1,  lettera  b),  include  i
soggetti connotati da «pericolosita' generica».
    Nella seconda categoria, vi rientrano i soggetti di cui  all'art.
1, lettera c), dediti ad offendere o mettere in pericolo l'integrita'
fisica o  morale  dei  minorenni,  la  sanita',  la  sicurezza  o  la
tranquillita' pubblica.
    La terza categoria, delineata all'art. 4, comma 1, lettera  a)  e
b), comprende invece le «fattispecie di  pericolosita'  qualificata»,
cosi'  definite  perche'  strettamente  connesse  alla   criminalita'
organizzata di stampo mafioso.
    La quarta categoria, disciplinata  dall'art.  4,  comma  1,  alle
lettera d), e), f), g) e h), abbraccia  situazioni  di  pericolosita'
connesse a fenomeni di eversione  e  di  terrorismo,  comprensive  di
tutti quei fatti che aggrediscono gli interessi politici dello Stato,
ovvero valori di alto rango concernenti la vita dello Stato nella sua
essenza unitaria.
    La quinta tipologia di destinatari delle misure  di  prevenzione.
codificata all'art. 4, comma 1, lettera i), riguarda gli  episodi  di
violenza commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
    La sesta categoria di destinatari, prevista all'art. 4,  inserita
dalla riforma di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161 riguarda  gli
indiziati del delitto di  cui  all'art.  640-bis  o  del  delitto  di
associazione a delinquere, finalizzato alla commissione  di  numerosi
delitti contro la pubblica amministrazione.
    La settima categoria, infine, anch'essa introdotta dalla legge 17
ottobre 2017, n. 161 riguarda  gli  indiziati  del  delitto  di  atti
persecutori cui all'art. 612-bis del codice penale.
    L'art. 120 in commento, mentre da un lato  esclude  l'irrogazione
della sanzione amministrativa qualora  sia  disposta  la  misura  del
foglio di via obbligatorio (ex all'art. 2, legge  27  dicembre  1956,
attuale art. 2 decreto legislativo n. 159/2011), dall'altro impone la
revoca  automatica  della  patente  a  coloro  che  siano  sottoposti
all'avviso orale ex art. 3 comma 4 cit.
    Infatti, per costante giurisprudenza,  mentre  il  «mero»  avviso
orale ex art. 4 legge 27 dicembre 1956,  n.  1423  (ora  art.  3  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159),  non  rientra  fra  le
misure di prevenzione personali, quello accompagnato dalle  eventuali
prescrizioni ai sensi dell'art. 3, comma 4,  decreto  legislativo  n.
159 e' pacificamente considerato una misura antimafia (sul  punto  si
veda Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n.  722;  Cons.  Stato,
sez. III, 5 maggio 2014, n. 2291; Tribunale amministrativo  regionale
Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2017, n. 551; Tribunale  amministrativo
regionale Veneto, sez. I, 11 dicembre 2018, n. 1159).
    Sono soggetti all'avviso orale i  «pericolosi  generici»  di  cui
all'art.  1,  decreto legislativo  n.  159/2011,  lettera  b)  e   c)
(risultando come gia' detto la lettera a)  espunta  a  seguito  della
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale).  La   misura   e'
applicata dal questore nell'ipotesi in cui il destinatario sia  stato
condannato per un reato non colposo in via definitiva.
    I dubbi di legittimita' costituzionale.
    a) Alla luce dell'impianto normativo cosi tratteggiato, la revoca
automatica della patente riguarda un elenco di destinatari di  misure
di prevenzione assai variegato ed eterogeneo.
    La progressiva estensione del novero  dei  soggetti  passivi  del
sistema di prevenzione, accentuata sempre di piu' negli ultimi  anni,
ha reso assai difficoltosa la  riconoscibilita'  di  un  denominatore
comune tra i destinatari, rappresentato unicamente  dal  giudizio  di
pericolosita' sociale, effettuato in base agli  articoli  203  e  133
c.p.
    Tra i destinatari delle misure, in particolare, spiccano soggetti
tanto condannati, quanto indiziati  del  la  commissione  di  ipotesi
delittuose   molto   differenti,   caratterizzate   da    trattamenti
sanzionatori non omogenei in ragione del differente grado di gravita'
riconosciuto dal legislatore penale.
    Insieme  a  reati  di  elevato   allarme   sociale   (terrorismo,
associazione di stampo mafioso, attentato alla integrita' dello Stato
etc.), convivono reati di meno intenso pericolo sociale (reati contro
la pubblica amministrazione, contro il  patrimonio)  fino  a  ipotesi
piu'  vaghe  (accusato  di  vivere  con  i  proventi   di   attivita'
delittuose).
    Sotto questo profilo, sembra irragionevole che, a fronte  di  una
tale varieta' di ipotesi, sia prevista l'automaticita'  della  revoca
del titolo di guida di  cui  all'art.  120,  indipendentemente  dalla
valutazione circa  la  rilevanza  pubblicistica  della  revoca  della
patente in ragione della condotta contestata.
    Le  perplessita'  relative   alla   legittimita'   della   revoca
automatica della patente assumono ancor piu' rilievo alla luce  della
recente declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 120,  comma  2,
con riguardo alle ipotesi di condanna per reati di cui agli  articoli
73 e 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.
    La Corte costituzionale, con la gia' citata pronuncia n.  22  del
2018, ha censurato la norma, per quanto qui rileva, sotto il  profilo
dell'automatismo della revoca della patente  per  una  pluralita'  di
fattispecie di reato non ornogenee ed eventualmente  anche  risalenti
nel tempo (v. par. 7.: «La disposizione denunciata - sul  presupposto
di  una  indifferenziaia  valutazione  di   sopravvenienza   di   una
condizione ostariva al mantenimento del titolo di  abilitazione  alla
guida - ricollega, infatti, in via automatica, il  medesimo  effetto,
la revoca di  quel  titolo,  ad  una  varieta'  di  fattispecie,  non
sussumibili in termini di omogeneita', atteso che la condanna, cui la
norma fa riferimento,  puo'  riguardare  reati  di  diversa,  se  non
addirittura di lieve, entita'. Reati che, per di piu', possono  (come
nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di
definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne  l'attitudine  a
fondare,  nei  confronti  del  condannato,  dopo  un  tak  intetvallo
temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti  soggettivi  per  il
mantenimento del titolo di abilitazione alla guida. riferito, in  via
automatica, all'attualita'» (...).
    Ad  avviso  del  Tribunale   analoghi   dubbi   di   legittimita'
costituzionale concernono  il  previsto  automatismo  in  ipotesi  di
revoca del titolo di guida a seguito di decreto  di  applicazione  di
una misura di prevenzione.
    Benche'  le  misure  di  prevenzione  presentino  caratteristiche
indubbiamente  differenti   rispetto   ai   reati   in   materia   di
stupefacenti, le medesime considerazioni  di  fondo  possono  trovare
applicazione anche al caso in esame.
    Infatti anche le misure di prevenzione, sebbene  siano  connotate
da attualita', sono applicabili nei confronti di un'ampia varieta' di
destinatari,  in  relazione  a  fatti  connotati  da  caratteristiche
intrinseche molto diverse tra loro.
    b) Inoltre, non tutte le condotte che danno luogo ad  una  misura
di  prevenzione  sono  perpetrate,  agevolate,  o  in  qualche   modo
collegate all'uso della patente di guida o financo alla  circolazione
stradale.  Ipotesi  di  reato  come   quelle   contro   la   pubblica
amministrazione o contro il patrimonio o come  quelle  attribuite  al
ricorrente di bancarotta fraudolenta, appaiono del tutto slegate  dal
possesso  della  patente  di  guida,  tanto  da   risultare   smodata
l'applicazione di una misura afflittiva  come  la  revoca  in  esame,
capace  di  pregiudicare  una  sfera  personale  del   prevenuto   di
particolare sensibilita', quale il diritto di circolazione.
    Ne' pare si possa  obiettare  che  la  revoca  della  patente  e'
finalizzata a implementare il controllo  dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza sul destinatario della misura, atteso che  le  prescrizioni
previste dall'art. 8 decreto legislativo  n.  159/2011  non  incidono
sulla possibilita' del destinatario della misura di circolare  in  un
ambito piu' o meno ristretto del territorio, salvi  gli  obblighi  di
avviso all'autorita'. Tanto e' vero che non  e'  previsto  un  potere
generale di sospensione o revoca della patente in capo  all'autorita'
giudiziaria.
    In altri termini, in alcuni  casi,  quale  quello  in  esame,  la
revoca assume una funzione meramente afflittiva, non svolgendo alcuna
funzione di  deterrenza  o  di  prevenzione  sul  destinatario  della
misura.
    Appare pertanto  irragionevole  l'applicazione  automatica  della
revoca in assenza di valutazione della rilevanza  della  patente  con
riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche delle condotte di cui
il destinatario della misura si e' reso colpevole.
    c) Dubbi di costituzionalita' sorgono altresi'  in  relazione  ai
fatto che le misure di prevenzione  possono  essere  configurate  dal
giudice penale in funzione della gravita' della condotta.
    La sorveglianza speciale di  pubblica  sicurezza,  applicata  nel
caso di specie, puo' essere disposta in una pluralita'  di  modalita'
alternative: nella forma «semplice» oppure,  qualora  le  circostanze
del caso concreto  lo  richiedano,  con  l'aggiunta  del  divieto  di
soggiorno in uno o piu' comuni o dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale qualora le altre misure  non  siano
ritenute idonee: l'obbligo di soggiorno e' disposto per  fronteggiare
le ipotesi  di  elevata  pericolosita',  richiedenti  un  continuo  e
costante controllo della persona da parte dell'autorita' di  pubblica
sicurezza, attuabile solo circoscrivendo la presenza del soggetto  ad
un determinato ambito territoriale.
    Inoltre, in base all'art. 6, comma 3-bis, decreto legislativo  n.
159/2011, ai  fini  della  sicurezza  pubblica,  gli  obblighi  e  le
prescrizioni  inerenti  alla  sorveglianza  speciale  possono  essere
disposti, cori il consenso dell'interessato, anche con la particolare
modalita' di controllo del c.d. «braccialetto  elettronico»  prevista
all'art. 275-bis del codice di procedura penale, incidente in maniera
considerevole   sulla   liberta'   personale   del   sottoposto   (la
disposizione e' infatti dettata in relazione  alla  misura  cautelare
degli arresti domiciliari).
    In altri termini, il giudice  puo'  realizzare  in  concreto  una
limitazione  della  sfera  giuridica  del  sorvegliato  modulata   in
funzione della pericolosita' del soggetto.
    Ancora, mediante la misura di sorveglianza speciale,  il  giudice
puo'  prescrivere  obblighi   di   condotta   con   contenuti   molto
diversificati in base alla peculiarita' del caso  concreto.  In  base
all'art. 8, comma 3 decreto legislativo  cit.,  qualora  il  soggetto
passivo sia indiziato di vivere col provento  di  reati,  il  giudice
deve prescrivergli di darsi, entro un congruo termine,  alla  ricerca
di un lavoro, di fissare la propria dimora, di  farla  conoscere  nel
termine  stesso  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  e   di   non
allontanarsene senza preventivo  avviso.  Viceversa,  per  gli  altri
indiziati tali comandi non necessariamente devono essere imposti.
    L'art. 8, comma 5 riconosce al giudice il potere discrezionale di
stabilire una serie di prescrizioni al  sorvegliato,  avuto  riguardo
alle esigenze di difesa sociale, ed, in particolare,  il  divieto  di
soggiorno in uno o piu' comuni  o  in  una  o  piu'  regioni  ovvero,
esclusivamente con riferimento ai soggetti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera  c),  il  divieto  di  avvicinarsi  a  determinati  luoghi
frequentati abitualmente da  minori  (strumento  che  presenta  molte
affinita' con la misura cautelare coercitiva di cui all'art.  282-ter
c.p.p.).
    Anche la durata della  misura  di  prevenzione  puo'  variare  in
relazione alla pericolosita' sociale  del  soggetto  passivo,  da  un
minimo di un anno ad un massimo di cinque.
    Non appare ragionevole che, a fronte della  possibilita'  per  il
giudice di conformare la misura in funzione  del  caso  concreto,  il
prefetto sia invece tenuto a revocare automaticamente  il  titolo  di
guida, senza poter  ponderare  l'interesse  pubblico  alla  sicurezza
della circolazione ed alla prevenzione di reati, con l'interesse  del
privato al mantenimento del titolo abilitativo.
    d) Nell'applicare la misura di prevenzione, non  e'  riconosciuto
in capo al Tribunale il potere di sospendere o revocare  la  patente,
come invece previsto per i reati in materia di stupefacenti.
    Non sussiste, pertanto, quella contraddizione  messa  in  rilievo
dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.  22/2018,  tra   la
«facolta'» del giudice penale di disporre il ritiro della patente  ex
art. 85 decreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/90,  ed  il
«dovere»  dell'autorita'  prefettizia  di  procedere  alla  revoca  a
seguito di condanna per reati di droga, ai sensi dell'art. 120.
    Se cio' e' vero, puo' peraltro accadere che l'automaticita' della
misura di revoca disposta dal Prefetto possa entrare in contrasto con
i provvedimenti che il giudice penale abbia  adottato  nei  confronti
del prevenuto.
    Nel caso di specie il P. , con provvedimenti emessi dai  medesimo
Tribunale di Nuoro successivamente al  decreto  che  ha  disposto  la
misura di prevenzione:
        e'  stato  autorizzato  a  far  visita  alla  madre  anziana,
residente in , il mercoledi' pomeriggio  ed  il  sabato  mattina  (v.
decreto del 24 ottobre 2017);
        e' stato autorizzato a svolgere, nei territori delle Province
di Nuoro ed Oristano, attivita' lavorativa per due giorni a settimana
(v. decreto del 28 giugno 2018).
    Ne  consegue  che  la  revoca  della  patente   di   guida   puo'
rappresentare un concreto ostacolo al compimento delle attivita'  pur
autorizzate dal giudice penale.
    Anche per questo motivo, non e' ragionevole sottrarre al Prefetto
un potere discrezionale di valutazione degli interessi  sottesi  alla
revoca della patente.
    Da quanto sopra esposto consegue che  la  disposizione  in  esame
presenta dunque profili, non manifestamente infondati:
        1)   di   contrasto   con   i   principi   di    eguaglianza,
proporzionalita'  e  ragionevolezza   di   cui   all'art.   3   della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  la  misura  di
prevenzione comporta in automatico,  per  qualsiasi  soggetto  e  per
qualsiasi ipotesi, il venir meno  dei  «requisiti  morali»  richiesti
dalla legge per il possesso del titolo di guida;
        2)  di  sproporzionalita'  ed  irragionevolezza,  nonche'  di
disparita' di trattamento, comportando una  forte  limitazione  della
liberta' di circolazione, con  conseguente  lesione  del  diritto  ai
lavoro dei destinatari delle misure di prevenzione, in contrasto  con
gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione.
    Si segnala al riguardo  che  Tribunale  amministrativo  regionale
Marche, con ordinanza del 24 luglio 2018,  n.  519  ha  sollevato  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  120,  comma  2,
C.d.S. in riferimento alle misure di sicurezza, per ragioni in  parte
coincidenti a quelle qui evidenziate.
    Analoga questione e' stata  sollevata  da  questo  Tribunale  con
ordinanza del 22 aprile 2019.
    Si ritiene di non dover disporre la sospensione del provvedimento
impugnato, non avendo il P. proposto un autonomo ricorso ex art.  700
codice di procedura civile in corso di causa, secondo quanto previsto
dagli art. 669-bis e ss. del codice di procedura civile.
    Per quanto sopra esposto, si  rimettono  gli  atti  rimessi  alla
Corte costituzionale, mentre il procedimento  e'  sospeso  in  attesa
della definizione dell'incidente di legittimita' costituzionale.

                               P.Q.M.

    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  120,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della  strada),  per
contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35  della  Costituzione,  nella
parte in cui dispone che il Prefetto  «provvede»  alla  revoca  della
patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di
prevenzione;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Dispone la sospensione del presente giudizio;
    Ordina che, a cura della cancelleria del Tribunale,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Cagliari, in data 15 maggio 2019.

                       Il Giudice: Bernardino

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