DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali. (20G00043)
(GU n.94 del 8-4-2020)
Vigente al: 9-4-2020
CAPO I
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in
legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo
2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020
recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli
effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure
di sostegno alla liquidita' delle imprese e di copertura di rischi di
mercato particolarmente significativi;
Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto
all'export e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione
del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una
quota preponderante degli impegni derivanti dall'attivita'
assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai
sensi della normativa dell'Unione europea;
Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti
economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure
specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato
per operazioni di esportazione in alcuni settori;
Considerato, altresi', che SACE S.p.A. in virtu' della
specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito
delle aziende e dei rischi, nonche' nella determinazione del prezzo
congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la
funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando,
tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli
impegni da questa assunti, la capacita' finanziaria di rilascio di
garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;
Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con le quali il Governo e' stato autorizzato, nel dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
prevedere misure in materia di continuita' delle imprese, di
adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonche' sanitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, della
salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la
pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie,
per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e
lo sport, per le pari opportunita' e la famiglia e per gli affari
europei;;
E M AN A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese con
sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche
e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita' con
la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di
cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente
utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti
condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24
mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore
al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al
2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione
fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al
2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se
l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia
iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra
garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del
finanziamento, copre il:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con
meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con
valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu'
di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato
superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio
della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100
punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per
capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo
garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e
il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che
essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte
del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del
2020;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del
rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato
risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di
entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni
delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante
impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che
siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito
indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da
parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo
ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti
si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo
quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi
di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia
indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo,
qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa
richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del
finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare
alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e
condizioni previsti dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in
favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore
del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non
ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura
semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e
documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento
garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con
altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo
Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del
finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e
quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del
processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento
assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato
superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della
garanzia e del corrispondente codice unico e' subordinato altresi'
alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla
base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia
svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le
percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di
percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto,
subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione
alle aree e ai profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a
SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte
dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e
delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere disciplinate ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle
operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata all'approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
concessa, in conformita' con la normativa dell'Unione europea, la
garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una
riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da
"COVID-19" e che prevedano modalita' tali da assicurare la
concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per
effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima richiesta,
incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche' di quelle concesse ai
sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo,
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per
la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto
corrente di tesoreria centrale.
Art. 2.
(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione
e agli investimenti delle imprese)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore
produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici
per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per
operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.";
b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies,
9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:
"9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla
normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del
dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato in
conformita' con il presente articolo, senza vincolo di solidarieta'.
La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli
impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in
nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati
rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di
controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio
complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero
dell'economia e delle finanze, e' preventivamente autorizzato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi
del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono
che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza
sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo a
copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente
articolo. Tale fondo e' alimentato con i premi riscossi da SACE
S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al
periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La
gestione del fondo e' affidata a SACE S.p.A. che opera secondo
adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A.
sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo e' autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE
S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata
con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei
conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita'
istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere
ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle
coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non e' prevista
l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e
delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a
tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e
delle finanze, delle facolta' previste nella polizza di
assicurazione, nonche' la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei
confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la
quota di pertinenza e le modalita' di escussione della garanzia dello
Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la
remunerazione della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni
dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da
assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini
dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste
di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da
parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al
Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo
all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni
assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo
di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le
riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero dell'economia e
delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo
ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da
SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico
all'esportazione. Il Comitato e' copresieduto dal Direttore Generale
del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del
Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li
sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate,
rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico,
dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione
con diritto di voto. Il presidente del Comitato puo' invitare a
partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie
all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il
Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti
il Comitato e puo' richiedere pareri all'IVASS su specifiche
questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI
- assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione
al Comitato non da' diritto ad emolumenti. Dall'istituzione del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane,
finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione
vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di
SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attivita' di cui al comma
9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da
assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori,
evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre
all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema dei limiti di
rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea
con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare
riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di
concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti
connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi
nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema degli limiti di rischio
sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico
all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma
9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da
rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificata
la conformita' dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del
relativo impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla
convenzione, nonche' il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis.
Il decreto del Ministro e' sottoposto al controllo preventivo di
legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Il Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema
di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione,
anche predisponendo relazioni e formulando proposte.";
c) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: "14-bis. Ai fini
del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. e' abilitata a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla normativa
dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse
controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attivita' di
cui al presente comma e' svolta con contabilita' separata rispetto
alle attivita' di cui al comma 9. E' accordata di diritto per gli
impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a
prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri,
modalita' e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della garanzia
dello Stato, in conformita' con la normativa dell'Unione europea, e
sono altresi' individuate le attivita' che SACE S.p.A. svolge per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie rilasciate dallo
Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto
sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni
primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle
medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto
ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie rilasciate dallo
Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle
norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo
quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato
di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta
completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13
febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1
gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli
impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei
rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea
sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura
rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del
capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come dal
comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai
sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto legge n.
269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo
6, comma 9-quater del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato
dal comma 1 del presente articolo.
4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-bis
e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore
crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che
costituisce parte integrante del presente decreto:
a) operazioni gia' autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della
delibera CIPE n. 75/2019;
b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state
gia' presentate da SACE S.p.A.;
c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo
massimo di 2,6 miliardi di euro.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020,
salvo quanto previsto dal comma 4, e' autorizzato a rilasciare la
garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di
cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i
seguenti limiti:
a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in
favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso
dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non
puo' eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi
di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE
S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la
quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in
essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo
Stato;
b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di
SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte
sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non puo' eccedere
l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi euro; il
totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di
quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la quota
massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere
complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La
garanzia dello Stato e' rilasciata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo
parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta -
limitatamente alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato, nel
principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari
accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di
rischiosita' sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere
sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla
data del 6 aprile 2020.
6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere
a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla
normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e'
gia' stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali e'
stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si
verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente
di sinistro, nonche' di quelli per i quali e' stata rilasciata
garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente
decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli
attivi in cui sono investite le riserve tecniche e' trasferito da
SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione
di tali attivi e' affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli
indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il
Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono
procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve
tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto
dell'assenza di remunerazione di questa.
7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai
commi 4 e 5, puo' essere riassicurato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, che approva altresi' la forma di
remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui
all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal
comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione
di cui al periodo precedente e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul
conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis
del decreto-legge n. 269 del 2003.".
8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale e' prevista
la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota
degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma
9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del
6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota
riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia
pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE
S.p.A.
9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione
patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione
sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.
10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare, con apposito
disciplinare, a societa' a totale partecipazione pubblica un incarico
di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere
nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
e' abrogato.
Art. 3.
(SACE S.p.A.)
1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP
S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di
massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del
sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione
delle imprese e di rilancio dell'economia.
2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per
l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e
all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli
investimenti:
a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti
di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le
deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero
dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia
e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della
partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera
a);
c) SACE S.p.A. non e' soggetta all'attivita' di direzione e
coordinamento di CDP S.p.A.;
d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali
rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio
degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni
relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali
rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento
alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei
crediti;
f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di
attivita', tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte
dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.111.
3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132.
CAPO II
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19
Art. 4.
(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e
126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei
contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti,
conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle
disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di
cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il
proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica
non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi
siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in
corso di validita' del contraente, facciano riferimento ad un
contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al
contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la sicurezza,
l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di
copia del contratto e' soddisfatto mediante la messa a disposizione
del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole;
l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla
prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere
il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso
previsto dalla legge.
Art. 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14)
1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021,
salvo quanto previsto al comma 2.».
Art. 6.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi
nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,
commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo
stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Art. 7.
(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)
1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31
dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della
continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, comma
primo, n. 1), del codice civile puo' comunque essere operata se
risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data
anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui
all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio
di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci
chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Art. 8
(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle societa')
1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa' dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31
dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del
codice civile.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di
ristrutturazione)
1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli
accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra
il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e
degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio
2020 il debitore puo' presentare, sino all'udienza fissata per
l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una
nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di
ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui
il Tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e'
inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di
concordato preventivo nel corso del quale e' gia' stata tenuta
l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze
stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di
adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di
ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una
memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando
altresi' la documentazione che comprova la necessita' della modifica
dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di
sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per
omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere
del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza
dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto
delle nuove scadenze.
4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui
all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale, puo', prima della
scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore
proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui e' stato
depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza
indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della
proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il
parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga
quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati
motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal debitore
che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo
182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il
Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti
previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando
ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che
continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo
182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 10.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la
dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30
giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla
richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e'
fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15,
comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi
presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione
di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei
termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
Art. 11.
(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)
1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di
scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30
aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di
credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente
decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella
stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera
a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di
garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi
espressamente.
2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di
sospensione e' pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione
di cui al comma 1 opera su
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni
equivalenti;
c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b),
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonche' all'articolo 9-bis,
comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo
2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non
sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove
gia' pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro
cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le
informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della
legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Art. 12.
(Fondo solidarieta' mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini)
1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i
soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge
n. 18 del 2020.
2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del
Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' ammesso anche nell'ipotesi di mutui in
ammortamento da meno di un anno.
Art. 13.
(Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di
euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del
Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna
operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata
fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario
(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel
sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei
subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso
di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo
massimo del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel
2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno e'
attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445;
d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di
durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura
della riassicurazione e' incrementata, anche mediante il concorso
delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108
del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene
conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino
all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla
predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e
alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono
incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia
diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la
riassicurazione di cui alla presente lettera d);
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia
diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella
misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i
finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del
soggetto beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda
l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo
in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito
accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari
finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola
quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei
finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione
del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto gia' previsto all'articolo 6, comma 2,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017, n. 157, e fatto
salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla
lettera m), la garanzia e' concessa senza applicazione del modello di
valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini
della definizione delle misure di accantonamento a titolo di
coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola
operazione finanziaria, la probabilita' di inadempimento delle
imprese e' calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel
modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con
frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni
finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli
accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo e' corretta in
funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti
dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste
di ammissione alla garanzia. La garanzia e' concessa anche in favore
di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di
garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti
deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272
del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni,
purche' la predetta classificazione non sia precedente alla data del
31 gennaio 2020. La garanzia e' concessa anche alle imprese che, in
data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla
procedura del concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis
del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato
di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purche', alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano piu' in una situazione che ne determinerebbe la classificazione
come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato
successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma
6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini dell'ammissione
alla garanzia non e' necessario che sia trascorso un anno dalla data
in cui sono state accordate le misure di concessione o, se
posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate
come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47-bis, comma 6,
lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le
imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai
sensi della disciplina bancaria;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
decreto ministeriale 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori
turistico - alberghiero e delle attivita' immobiliari, con durata
minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia
acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti,
anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento,
a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50 per
cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di
intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo,
con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in
riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore
di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attivita'
di impresa, arti o professioni la cui attivita' d'impresa e' stata
danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali finanziamenti
prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi
dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non
superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto
beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda
di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1°
gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante
autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia,
l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei
confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente
decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra
le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra
le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o
affitto di azienda con prosecuzione della medesima attivita' si
considera altresi' l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal
cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il
soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di
garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola
copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione
finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con
durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della
differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come
definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia
pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore
di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso automaticamente,
gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il
finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla
verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non
superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita' d'impresa e' stata
danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla
lettera c) puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da
confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del
finanziamento concesso. La predetta garanzia puo' essere rilasciata
per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del
soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito
della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare
complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni
detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le
parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli
enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di
Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al
Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a
sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori
economici o filiere d'impresa;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla
garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate ed erogate dal soggetto
finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della
richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo
una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese
danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel
portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla
base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della
scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le
seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti e'
innalzato a
euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo
previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati,
perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della
richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in
data successiva al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del
merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di
finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto
interministeriale del 14 novembre 2017, non puo' superare il 15
percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 percento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio
garantito, il Fondo copre il 90 percento della perdita registrata sul
singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle
imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio e' stata disposta la
limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei
fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti "fino al 10 aprile 2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria,
nazionale, regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della
quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della
documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e'
concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, e'
disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi
3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e
privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond,
sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di
risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su
singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 percento della
dotazione disponibile del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola
media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima
dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente
alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria
attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del
Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci
approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia
del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e
intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei
medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di
beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle
finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle
nuove disposizioni.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per
l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore
delle imprese agricole e della pesca. Per le finalita' di cui al
presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di
tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e'
abrogato.
13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
di cui al comma 12 e per 249 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56,
comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Art. 14.
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le
esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi
sui finanziamenti)
1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre
2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate,
degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle
societa' sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n.
242. A tali fini, e' costituito un apposito comparto del predetto
Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la
gestione di tale comparto del fondo e' autorizzata l'apertura di un
conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il
Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di
liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle
associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel
registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23
luglio 1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di
Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo.
Per tale funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato
di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini
di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo
13, comma 12.
CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18
novembre 2019, n. 133)
1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 133, e' sostituito dai seguenti:
"3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma
1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come
modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui
al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012
l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore
finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:
a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere,
gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e
rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a),
b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel
settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' di
detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in
relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2,
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti
nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo
2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti
a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri,
anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da
determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e'
oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti
esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente
possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o
superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le
acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;
c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a),
del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il
controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica
di uno Stato membro dell'Unione europea.
3- ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e
7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal
presente articolo.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi
vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di
delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti di partecipazioni,
rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale
obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la notifica
sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi,
anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti
e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali
in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del
predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri
speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e
relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del
regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario,
quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui
la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela
della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo
articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una
specifica regolamentazione di settore."
Art. 16.
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)
1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 8-bis, e' aggiunto infine il seguente
periodo: "Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al
presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4
e 5, la Presidenza del Consiglio puo' avviare il procedimento ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b)
e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previste dal presente articolo, nonche' dal regolamento
di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai
commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di
accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";
b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole
"l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano"
sono inserite le seguenti: ", compresi quelli individuati sulla base
dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e
dall'Unione europea";
c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis:
1) al decimo periodo, le parole "dall'ultimo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'undicesimo periodo";
2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Nei casi di
violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo,
anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio puo'
avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta giorni
di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento
di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.";
d) all'articolo 2, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente
comma: "8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di
cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai
commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio puo' avviare il
procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A
tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali
previste dal presente articolo, nonche' dal regolamento di cui al
comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6
decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della
violazione dell'obbligo di notifica.";
e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione
degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 2014 puo' richiedere a pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano
in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.
3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, la Presidenza
del Consiglio puo' stipulare convenzioni o protocolli di intesa con
istituti o enti di ricerca."
Art. 17.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58)
1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, le parole "ad elevato valore corrente di
mercato e" sono soppresse;
b) al comma 4-bis, e' aggiunto infine il seguente periodo: "La
CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli
investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del
controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un
limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo
periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad
azionariato particolarmente diffuso."
CAPO IV
MISURE FISCALI E CONTABILI
ART. 18.
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono
sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i
termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi', per i
mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.
3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori
a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del
precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo
stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi,
rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei
versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi', per i
mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.
5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa,
di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I
versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonche'
quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, che svolgono attivita' istituzionale di
interesse generale non in regime d'impresa.
6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal
volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno
subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese
di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo
mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di
aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e
maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei
versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle
entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la
sospensione del versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai
commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli
adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente,
comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri
effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui
corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e termini
definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura
si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Art. 19.
(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle
provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
d'affari)
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi
non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio
2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a
condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 e' abrogato.
Art. 20.
(Metodo previsionale acconti giugno)
1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il
caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle
somme dovute se l'importo versato non e' inferiore all'ottanta per
cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla
base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente
agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019.
Art. 21.
(Rimessione in termini per i versamenti)
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di
cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono
considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Art. 22.
(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione
telematica della Certificazione Unica 2020)
1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma
6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e' prorogato al 30 aprile.
2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle
certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non
si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del
medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia
delle entrate entro il 30 aprile.
Art. 23.
(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di
febbraio 2020)
1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29
febbraio 2020, conservano la loro validita' fino al 30 giugno 2020.
Art. 24.
(Termini agevolazioni prima casa)
1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della
Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' il
termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Art. 25.
(Assistenza fiscale a distanza)
1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare
le difficolta' determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le
restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla
cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari
dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo
34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono
inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la
copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione
precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria,
unitamente alla copia del documento di identita'. In caso di
necessita', in luogo della sottoscrizione della delega, il
contribuente puo' inviare al CAF o al professionista abilitato, in
via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione
predisposta in forma libera e sottoscritta.
2. Le modalita' di cui al comma 1 sono consentite anche per la
presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande
di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.
3. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle
citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale.
Art. 26.
(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle
fatture elettroniche)
1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. Al fine di
semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento
dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza applicazione di
interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento
dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di
riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia
inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il
versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno
di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le
fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare
dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.".
Art. 27.
(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)
1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per
le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso
compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017,
n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei
confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto.
2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo
85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 28.
(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)
1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,", le parole "dalle
societa' e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dalle societa'
e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e
d),";
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole "sono soggetti a
tassazione con applicazione", le parole "di una ritenuta a titolo
d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600",
sono sostituite dalle seguenti: "della ritenuta di cui all'articolo
27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel
medesimo articolo 27";
c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
"c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla
formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per
la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello
Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta
nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti
non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la
misura della predetta ritenuta e' pari a quella stabilita dal
medesimo comma 3-ter.";
d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Resta fermo
il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
e) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Sugli utili
derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle
azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una
societa' di gestione accentrata, e' applicata, in luogo della
ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel
medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente
articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono
operate sulla base delle informazioni fornite dalla societa'
semplice.";
f) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi
percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni
di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti
da partecipazioni in societa' ed enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa', formatesi con utili prodotti fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31
dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a
quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.".
Art. 29.
(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti
sanzionatori relativi al contributo unificato e attivita' del
contenzioso degli enti impositori)
1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato
che si sono costituite in giudizio con modalita' analogiche, sono
tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonche' i
provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalita'
telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione
contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, e'
notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica
certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del
domicilio, e' depositata presso l'ufficio.".
3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui
all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attivita' del
contenzioso degli enti impositori.
Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei
luoghi di lavoro)
1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a
evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il
credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di
spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute
nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i
lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a
garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto on il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, sono stabiliti altresi' i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente
articolo.
Art. 31.
(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di
maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle
attivita' di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane
interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, le risorse
variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui
finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al
comma 2.
2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e'
abrogato.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i
dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono
dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che
prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi
altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono
equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei
limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse,
anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
dall'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente
comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei
limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione
vigente.
Art. 32.
(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per
l'emergenza COVID-19)
1 Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19,
limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga
al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le
regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province
autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture
inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione
di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento
tariffario per le attivita' rese a pazienti COVID. Il riconoscimento
avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per le finalita' emergenziali previste dai
predetti piani.
2.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di
determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilita'
con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione delle attivita' da parte degli erogatori privati, un
corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del
presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
Art. 33.
(Proroga organi e rendiconti)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli
enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta' metropolitane,
delle Province, dei Comuni, delle Comunita' montane e dei loro
consorzi e associazioni, ed altresi' con esclusione delle Societa',
che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo
degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo,
i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello
stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino
al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a
base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli
organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure
di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli
organi.
2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti
dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la lettera "c-bis)
rendiconti di contabilita' speciale concernenti i pagamenti degli
interventi europei o della programmazione complementare di cui
all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 123 del 2011, le parole: "nonche' dei pagamenti di cui
alla lettera e-bis)", sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dei
pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)"."
Art. 34.
(Divieto di cumulo pensioni e redditi)
1. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui all'articolo
44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10
febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento
pensionistico e iscritti in via esclusiva.
Art. 35.
(Pin Inps)
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo
ivi considerato, l'Inps e' autorizzato a rilasciare le proprie
identita' digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo
telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del
richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto,
ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI
Art. 36.
(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale,
amministrativa, contabile, tributaria e militare)
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1
e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11
maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo
previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio
2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83
del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti
penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di
procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo
sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi,
esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso
codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si
applica altresi' a tutte le funzioni e attivita' della Corte dei
conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo
previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e' fissato al 12 maggio
2020.
Art. 37.
(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti
amministrativi in scadenza)
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5
dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e'
prorogato al 15 maggio 2020;
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO
Art. 38.
(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina
convenzionata)
1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative
in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo
nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera
Scelta, per le necessita' connesse al contenimento dell'emergenza
pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo
quanto previsto dal comma 2, e' riconosciuto l'adeguamento immediato
della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai
Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto
di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della
medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore
Regioni-Sanita' in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere
positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il
2018, nonche' i relativi arretrati.
2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative
per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla
fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo
conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la
parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in
cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini
previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche
per garantire la reperibilita' a distanza dei medici per tutta la
giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da
contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di
contagio dei medici e del personale stesso.
4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si
dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme
digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i
pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso
in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale
idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per
la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in
fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.
5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti
di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che
permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione
a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca
durante il videoconsulto. Il medico si avvarra' delle fasi di
osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal
paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni
cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello
regionale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e' riconosciuto
l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli
specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto
di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della
medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore
Regioni-Sanita' in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del
Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 39.
(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature
medico-radiologiche)
1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela
dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle
radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche
medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza
presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso
il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze
assistite, e' assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai
Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con
la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello
stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio
dell'attivita', corredata dal benestare dell'esperto qualificato,
comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui
all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui
all'articolo 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di
pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e
strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini
dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto sia gia' stata inoltrata agli
organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della
comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo benestare
dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.
3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Art. 40.
(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per
l'emergenza epidemiologica da COVID)
1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacita' di
coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili
sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) puo' accedere a
tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei
programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con
COVID-19.
2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di
fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei
programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente
valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che
ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico
dell'Unita' di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli
studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della
Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.
3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31gennaio 2020, il
Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per
la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso
umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso
terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il
parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS
dell'AIFA.
4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori
tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli
studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV,
degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso
terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19,
nonche' eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole
richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni
gia' vigenti in materia.
5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA,
e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo
approvato sul proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare
l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in
deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle
domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico
nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le
procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande
nonche' per le modalita' di adesione agli studi.
6. Per gli studi sperimentali non profit di cui al presente
articolo non e' richiesta la stipula di una specifica polizza
assicurativa.
7. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente sui propri bilanci.
8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato.
Art. 41.
(Disposizioni in materia di lavoro)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24
febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di
bollo.4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo,
valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6,
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di
fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13,
comma 12.
Art. 42.
(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome, e' nominato un commissario straordinario per
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario
assume, per il periodo in cui e' in carica, tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto
dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data
18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale ed
al consiglio di amministrazione che decadono automaticamente con
l'insediamento del commissario. Il commissario e' scelto tra esperti
di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione,
programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario,
anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del
commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla
scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento
della nomina, abbia altro incarico in corso, puo' continuare a
svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario e' corrisposto un
compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, salva
l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale gia' percepisca
un compenso.
2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e
supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo
2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di
potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al
fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria all'emergenza,
monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani
adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute
prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni;
assicura il necessario supporto tecnico operativo e
giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le
eventuali criticita' riscontrate e per garantire, nella fase
emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettivita'
della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani
e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui
all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni
supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in
coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per
l'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il
Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta,
attraverso l'esercizio delle attivita' istituzionali proprie
dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle
direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento
agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al
potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con
gli erogatori pubblici e privati, nonche' alle disposizioni di cui al
decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore atto normativo
ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza,
come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi
operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18,
comma 1.
Supporta altresi' le direzioni generali del Ministero e le Regioni
nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro
della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della
funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.
Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della
protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
Art. 43.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,
la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 44.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Lamorgese, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Guerini, Ministro della difesa
Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Bellanova, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Costa, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Catalfo, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo
Speranza, Ministro della salute
Pisano, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione
Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Provenzano, Ministro per il sud e la
coesione territoriale
Spadafora, Ministro per le politiche
giovanili e lo sport
Bonetti, Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia
Amendola, Ministro per gli affari
europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato 1
TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2,
comma 4 del decreto-legge
Parte di provvedimento in formato grafico
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