MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020 14.01.13
##Intercettazioni, processi a App Immuni: ecco cosa cambia - Scheda
##Intercettazioni, processi a App Immuni: ecco cosa cambia - Scheda Primo sì del Senato al decreto Roma, 17 giu. (askanews) - L'aula del Senato ha approvato la fiducia al maxi-emendamento, interamente sostitutivo, del decreto sulla riforma delle intercettazioni, le disposizioni sulle scarcerazioni per emergenza Covid-19 e i processi, e le norme sulla App Immuni per il tracciamento dei contagi da coronavirus. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Con il voto del Senato vengono apportate modifiche alle misure in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario, con particolare riguardo alla proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, alle disposizioni in materia di detenzione domiciliare e permessi, la sospensione dei termini processuali e alle disposizioni in materia di giustizia amministrativa e contabile. Vengono introdotte anche misure per l'introduzione di un sistema di allerta Covid-19. Circa la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la riforma si applicherà non più ai procedimenti penaliiscritti dopo il 30 aprile 2020, come previsto nella disciplina vigente, ma ai soli procedimenti penaliiscritti dopo il 31 agosto 2020. Per tutti i procedimenti in corso continuerà dunque ad applicarsi la disciplina attuale. Dal 1° settembre 2020 scatterà il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introducendo un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti prevista dall'art. 144 del codice di procedura penale consentirà la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare. Gli uffici giudiziari potranno continuare ad applicare le modalità telematiche semplificate, fissate con il decreto del Ministro della giustizia, di deposito degli atti e provvedimenti relativi alle intercettazioni, anche prima del termine del 31 agosto 2020, al fine di favorire proprio nel perdurare dell'emergenza sanitaria, il ricorso a tali strumenti tecnologici.(Segue) Gca 20200617T140109Z
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020 14.01.20
##Intercettazioni, processi a App Immuni: ecco cosa cambia - Scheda -2-
##Intercettazioni, processi a App Immuni: ecco cosa cambia - Scheda -2- Roma, 17 giu. (askanews) - In materia di detenzione domiciliare e permessi, con particolare riferimento ai permessi di 'necessità', che trovano il presupposto applicativo "nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente" adesso è obbligatoria la richiesta da parte dell'autorità competente a decidere sull'istanza di permesso, di un parere obbligatorio, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto interessato, da parte del Procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nelcaso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater (associazione a delinquere semplice e mafiosa) o da parte del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis ordinamento penitenziario. La norma non prevede un termine entro il quale i pareri debbano essere resi, ma stabilisce che la misura non possa essere concessa dal magistrato di sorveglianza prima di 24 ore dalla richiesta, fatte salve le ipotesi in cui "ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza", in relazione alle quali il giudice di sorveglianza potrà procedere anche prima del citato termine.(Segue) Gca 20200617T140116Z
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020 14.01.27
##Intercettazioni, processi a App Immuni: ecco cosa cambia - Scheda -3-
##Intercettazioni, processi a App Immuni: ecco cosa cambia - Scheda -3- Roma, 17 giu. (askanews) - Ulteriore modifica concerne l'informativa trimestrale che deve essere resa al Procuratore generale presso la corte d'appello in relazione permessi concessi e del relativo esito, dagli organi che li hanno rilasciati. Il Procuratore generale, ricevuta l'informativa a sua volta deve dare comunicazione dei permessi concessi: al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza; di permessi concessi a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis ordinamento penitenziario, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Per quanto riguarda la Detenzione domiciliare, nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. È stabilito che i pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta, salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza e che decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono procedere comunque anche in assenza dei pareri.(Segue) Gca 20200617T140123Z
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020 14.01.34
##Intercettazioni, processi a App Immuni: ecco cosa cambia - Scheda -4-
##Intercettazioni, processi a App Immuni: ecco cosa cambia - Scheda -4- Roma, 17 giu. (askanews) - In merito alla sospensione dei termini processuali in materia di controversie e procedimenti, tanto civili quanto penali, caratterizzati da massima 'urgenza', per i quali non si applica la disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini adesso è stato ampliato, il già previsto novero dei procedimenti civili per cui non possono essere rinviate le udienze, né sospesi i termini, stabilendosi l'esclusione del rinvio delle udienze civili anche quando l'autorità giudiziaria dichiari - con decreto non impugnabile - l'urgenza della trattazione onde evitare un grave pregiudizio alle parti.Escluso poi il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti nei quali,nel periodo di sospensione, scadrebbero i termini di custodia cautelare. Viene demandato ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici. Per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto il giudice dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario; saranno gli altri partecipantiall'udienza - difensori, parti private, eventualmente PM - che potranno collegarsi da remoto conl'ufficio giudiziario. Sarà possibile lo svolgimento mediante collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti, consulenti e periti, stabilendo che le disposizioni di cui al medesimo comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.(Segue) Gca 20200617T140130Z
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020 14.01.41
##Intercettazioni, processi a App Immuni: ecco cosa cambia - Scheda -5-
##Intercettazioni, processi a App Immuni: ecco cosa cambia - Scheda -5- Roma, 17 giu. (askanews) - Nei procedimenti penali in Cassazione, oltre alle parti private, anche del Procuratore generale presso la Corte di cassazione potrà chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione. Anche questa disciplina speciale potrà essere applicata fino al 31 luglio 2020. Fino al 31 luglio 2020, resta consentito il deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero. In particolare, fino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. È stabilito che i decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Fino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite Per quanto riguarda la giustizia amministrativa fino al 31 luglio l'udienza può avvenire con collegamenti da remoto, i quali devono garantire che siano assicurati il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori stessi all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nei limiti delle risorse assegnateattualmente ai singoli uffici. La discussione con modalità da remoto potrà avvenire: a richiesta di tuttele parti costituite; su disposizione del presidente del collegio, o quando lo ritenga necessario anche inassenza di istanza di parte; nei casi in cui l'istanza non sia presentata congiuntamente da tutte le particostituite, previa valutazione dell'istanza e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti. Per quanto riguarda la giustizia contabile fino al 31 luglio, restano in vigore lemisure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti inmateria di giustizia contabile fino a tale data in cui è individuata la fine dello stato di emergenza.Vengono prorogate pertanto le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e voltea consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettateper prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degliuffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone Viene introdotto una novità che innalza il numero dei membri del collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo portandolo da dieci a quindici magistrati, oltre al presidente di sezione preposto al coordinamento, nonché stabilendo che lo stesso delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica con almeno dodici magistrati, in luogo dei nove previsti finora. Per quanto riguarda il sistema di allerta COVID-19, al fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, istituisce una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Gca 20200617T140137Z
Nessun commento:
Posta un commento