Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 09/06/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta da
dr. Stefano Scarafoni - Presidente rel.
dr. Maria Gabriella Marrocco - Consigliere
dr. Vincenzo Turco - Consigliere
All'udienza pubblica del 7 giugno 2023 ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.
506/2019
TRA
OMISSISS.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. x
APPELLANTE
E
OMISSIS e OMISSIS rappresentati e difesi dagli avv.ti
Patrizia Pelliccioni e Alberto Buzzi ed elettivamente domiciliati in Roma, Via
dei Gracchi 209;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Roma n. 4321/2018 del 6 settembre 2018.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma,
iscritto il 24 febbraio 2015, x e OMISSIS, dipendenti di OMISSISS.p.a.
(d'ora in poi solo R.) e inquadrati nella ex (...) categoria, profilo
professionale di "Capo Stazione Sovrintendente", attualmente Quadro B
secondo la classificazione di cui al CCNL 2003 , in relazione alle mansioni di
fatto svolte di Dirigente Centrale Operativo (DCO) presso l'Ufficio DCO di
Lamezia Terme, richiamando le declaratorie professionali disposte con l'Acc.
sindacale del 26 luglio 1991, reclamano il diritto ad essere inquadrati con la
superiore ex (...) categoria, profilo professionale di "Capo Settore
Stazioni", ovvero Quadro A secondo il CCNL 2003, dal 19.11.2004 per G. e
dal 06.09.2008 per G..
Deducono che la loro attività, essendo particolarmente
delicata in quanto attinente alla circolazione dei treni con evidenti riflessi
sulla sicurezza del servizio, è disciplinata da specifiche disposizioni aziendali
in base alle quali hanno operato.
Allegano che la loro attività di DCO è consistita
essenzialmente nel controllare, coordinare e dirigere la circolazione dei treni
nell'ambito territoriale loro assegnato (caratterizzato dalla presenza di più
stazioni) intervenendo in tempo reale, in caso di guasti o inconvenienti, per
ristabilire la regolarità della circolazione ferroviaria.
In particolare, precisano che si possono verificare più
inconvenienti alla rete ferroviaria (frane, intralcio sui binari di altra
natura, guasti alle attrezzature di linea, ecc….) oppure ai locomotori, per cui
si verificano le c.d. perturbazioni nella circolazione dei treni che richiedono
l'intervento del DCO che, controllando l'andamento della circolazione in tempo
reale attraverso una complessa apparecchiatura elettronica, dispone i vari
interventi necessari quali la sosta dei treni nella stazione, il cambio delle
precedenze e degli incroci, il rallentamento di un determinato treno, il cambio
di binario dei treni, la modifica degli orari di partenza dalle stazioni,
l'invio di una locomotiva "di soccorso" in caso di guasto, e via
dicendo.
Precisano che tali interventi rientrano nella loro
competenza e, poiché si tratta di misure da assumere nell'immediatezza, se ne
assumono in autonomia la responsabilità, salvo poi riferire successivamente
agli uffici superiori.
Allegano di svolgere tale mansione in relazione a due
distinte linee ferroviarie: la prima riguardante la tratta tra le stazioni
Paola e Rosarno, comprendente oltre 10 stazioni intermedie; la seconda la
tratta tra le stazioni Eccellente e Rosarno comprendente oltre 11 stazioni
intermedie.
Tanto premesso in fatto, allegano che nel periodo di
svolgimento delle dedotte mansioni le declaratorie professionali contenenti i
livelli di inquadramento del personale ferroviario vigenti erano quelle di cui
all'Acc. sindacale nazionale del 26 luglio 1991. Infatti, il CCNL 1990/1992
all'articolo 21, n. 5 aveva provvisoriamente mantenuto in vigore le
declaratorie professionali di cui al D.M. n. 1085 del 1985, ma aveva rinviato a
successivi accordi sindacali la determinazione delle nuove declaratorie
professionali e le parti sociali, in esecuzione di tale rinvio, avevano
stipulato l'accordo richiamato.
Deducono, quindi, che la loro attività coincide con quella
di "vigilanza, coordinamento e controllo su più impianti, anche di
rilevante importanza nel settore e sulla circolazione" prevista dal citato
Acc. del 26 luglio 1991, nella seconda parte della declaratoria del reclamato
profilo professionale di "Capo settore Stazioni" della 9 categoria
(attualmente Quadro A).
Allegano conteggi delle differenze retributive e concludono,
quindi, chiedendo, oltre al riconoscimento della superiore qualifica, la
condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive per
il periodo dal 1 dicembre 2009 al 31 gennaio 2015 quantificate nella somma di
Euro 37.474,87 per G. e nella somma di Euro 40.621,17 per G., oltre interessi e
rivalutazione monetaria.
Si costituisce in giudizio R. che, in via preliminare,
eccepisce che il ricorso non può essere accolto per carenza di idonee e
sufficienti allegazioni probatorie.
Nel merito, contesta la domanda rilevando il corretto
inquadramento dei ricorrenti, atteso che l'attività di DCO da loro svolta è ascrivibile
al livello attribuitogli di "Capo Stazione Sovrintendente" della
(...) categoria, attualmente Quadro B.
Contesta, infine, i conteggi allegati al ricorso
introduttivo.
Il processo è istruito con i documenti prodotti dalle parti
e l'assunzione di prova testimoniale.
All'esito, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di
Roma accoglie integralmente la domanda dei ricorrenti accertando il loro
diritto al superiore inquadramento al livello Quadro A, profilo
"Professionale Senior", con la decorrenza per ciascuno indicata in
ricorso, e condannando R. al pagamento delle differenze retributive richieste.
2.Avverso tale decisione propone l'odierno appello R. sulla
base di sei motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo impugna l'insufficiente pronuncia
sull'eccezione preliminare di inaccoglibilità della domanda per carenza di
allegazioni.
Con il secondo motivo lamenta l'errata interpretazione da
parte del primo giudice delle disposizioni aziendali che disciplinano la figura
del DCO, richiamando la disciplina che ne prevede la dipendenza funzionale e
gerarchica dal DCCM (Dirigente Centrale Coordinatore Movimento).
Con il terzo motivo si duole dell'errata interpretazione
dell'Acc. del 26 luglio 1991, dovendosi piuttosto riferire le attività
valorizzate dal primo giudice alla figura del DCCM piuttosto che a quella del
Capo Settore Stazioni.
Con il quarto motivo d'appello impugna la sentenza per
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. Si duole che il giudice di
prime cure abbia travisato quanto riferito dai testimoni le cui dichiarazioni,
invece, avrebbero confermato la bontà delle tesi dell'odierna appellante.
Con il quinto motivo censura la sentenza per vizio e contraddittorietà
di motivazione.
Con il sesto motivo si duole dell'omessa valutazione delle
contestazioni avanzate, nella memoria difensiva del primo grado, ai conteggi
allegati al ricorso introduttivo.
Conclude, quindi, chiedendo, in riforma dell'impugnata
sentenza: a) in via preliminare, l'inaccoglibilità della domanda per carenza di
idonee allegazioni; b) nel merito, il rigetto della stessa perché infondata in
fatto ed in diritto; c) in subordine, in caso di conferma delle avverse
pretese, perché gli importi siano rideterminati nella minor somma risultante
dai conteggi operati da essa appellante.
Si costituiscono gli appellati G. e G. che chiedono il
rigetto dell'impugnazione perché infondata, solamente sul sesto motivo
rappresentano di non opporsi alla liquidazione delle differenze retributive
come calcolate da R., stante l'esigua differenza tra i rispettivi conteggi.
3.Per la motivazione della decisione questo Collegio si
richiama, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., al precedente conforme
reso da questa stessa Corte, medesima sezione, in altra controversia d'appello
promossa da R. contro alcuni lavoratori, avente identico oggetto e contenuto,
iscritta al RG n. 505/2019, promossa con atto d'impugnazione il cui contenuto è
interamente sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio.
Il richiamato precedente di questa Corte, n. 3471/2022 del 7
ottobre 2022, così motiva: "L'appello è solo parzialmente fondato nei
limiti segnati dalla seguente motivazione. In continuità con precedenti pronunce
di questa Corte di appello si deve confermare la sentenza di primo grado, che
ha correttamente riconosciuto ai lavoratori lo svolgimento di mansioni
superiori, riferibili all'invocato livello Quadro-A, figura professionale
"professional senior", già (...) categoria, profilo professionale di
"Capo Settore Stazioni" ed il diritto alla percezione del relativo
trattamento economico differenziale.
Esaminando partitamente i motivi di gravame, il primo
risulta del tutto privo di fondamento, atteso che dalla disamina del ricorso
introduttivo del giudizio si rileva come i lavoratori avessero compiutamente
dedotto di avere svolto attività di vigilanza, coordinamento e controllo di più
impianti, anche di rilevante importanza nel settore e sulla circolazione, come tali
previste dall'Acc. sindacale del 26 luglio 1991 proprio come tratto tipico del
Capo Settore Stazioni, vale a dire la rivendicata qualifica di Quadro-A, già
(...) categoria. Essi avevano altresì precisato che tale attività non era
affatto ricompresa nella declaratoria - pure analiticamente riportata - del
profilo professionale da loro posseduto, ossia quello di Capo Stazione
Sovrintendente di cui alla ex (...) categoria, poi divenuta Quadro-B (si vedano
a tale proposito, in particolare, le pagine 7-9 del ricorso di primo grado).
Come si nota agevolmente, da tale allegazione erano
chiaramente ricavabili i tratti distintivi dei due profili professionali,
atteso che mentre il Quadro-B dirige singoli impianti o unità organiche, sia
pure di rilievo, il Quadro-A coordina e controlla più impianti e la relativa
circolazione.
Non possiedono maggiore pregio gli ulteriori motivi di
appello, che possono essere esaminati congiuntamente, quantomeno con
riferimento a quelli dal secondo al quinto, tutti vertenti sul merito del
giudizio e sulla valutazione dell'istruttoria.
Invero, come anticipato, l'elemento differenziale tra i due
inquadramenti in esame è costituito dall'attività di vigilanza, coordinamento e
controllo di più impianti propria del Quadro-A rivendicato, in raffronto alla
direzione di singoli impianti o unità organiche da parte del Quadro-B
posseduto. Ebbene, sia il teste L. (introdotto dai lavoratori), sia il teste S.
(introdotto dalla società appellante) hanno riferito che i D.C.O. quali i
ricorrenti regolavano "la circolazione dei treni da una postazione
centrale dotata di una tecnologia per il controllo centralizzato del
traffico", vale a dire che avevano la "funzione di telecomandare a
distanza (…) gli impianti satelliti (le stazioni)" anche impartendo
comandi ai citati posti satelliti, il che integra con pienezza quelle attività
di vigilanza, controllo e coordinamento proprie della qualifica superiore. Si
aggiunga che è emerso che il D.C.O. aveva un potere autonomo di intervento in
numerose circostanze, quali i guasti agli impianti o l'istituzione di marce
parallele o il cambio di stazione sede di incroci e precedenze o l'istituzione
di un binario unico di circolazione (si legga la deposizione del teste P.),
senza che fosse previsto alcun intervento del superiore D.C.C.M., necessario
solo nel caso di vere e proprie emergenze (come riferito dai testi B. e S.) o
"per risolvere i casi più eclatanti" (si legga la deposizione del
teste L.).
Dalla disamina del materiale istruttorio emerge dunque con
evidenza sia il profilo spaziale dell'estensione delle competenze ad un ambito
territoriale ampio, ricomprendente numerosi impianti, sia il profilo
qualitativo del possesso di autonomia da parte del D.C.O., che solo nel caso di
criticità più gravi e rilevanti, e anche meno frequenti, doveva rapportarsi al
proprio superiore, facendo diversamente uso di un ampio potere di vigilanza,
coordinamento e controllo in riferimento alle numerose stazioni (oltre 20)
ricomprese nel territorio di competenza.
Va invece accolto il sesto motivo di gravame, in quanto gli
stessi appellati hanno di fatto ammesso la sostanziale correttezza del calcolo
alternativo formulato dalla società in allegato alla memoria di costituzione in
primo grado, del resto differente rispetto al proprio per poche centinaia di
Euro. Né può essere tacciata di genericità la contestazione operata da R.,
atteso che è riferita specificamente alle ricadute su tredicesima mensilità e
sul premio di esercizio della differenza non dovuta sull'ERI.".
Anche nel presente giudizio la prova testimoniale espletata
in primo grado ha dato piena contezza della pretesa degli odierni appellati.
Il testimone B.V., che ha svolto le stesse mansioni dei
ricorrenti nel periodo dal 1995 al 2016, ha confermato integralmente il punto 7
del ricorso relativo alla circostanza che i DCO decidono l'eventuale fermata
dei treni in caso di perturbazione della circolazione, scelgono le stazioni più
appropriate per le precedenze e incroci, decidono le eventuali fermate
prolungate in caso di irregolarità nella corsa dei treni, regolano i flussi di
traffico, ecc.
Lo stesso testimone ha confermato che per curare la
regolarità della circolazione secondo le modalità di cui al precedente punto 7,
i DCO emettono ordini attenendosi alle regole stabilite nel regolamento della
circolazione, senza consultarsi con un superiore per chiedere l'autorizzazione.
Il testimone ha altresì precisato che l'informazione al DCCM
è successiva all'emissione dell'ordine.
Il testimone M.N., che ha ricoperto il medesimo incarico di
DCO presso l'Ufficio di Lamezia Terme dal 2002 al 2016, ha confermato anche lui
le circostanze di cui al punto 7 del ricorso introduttivo, precisando che le
disposizioni date in tali casi al macchinista avvengono mediante ordini scritti
registrati.
Anche detto testimone ha confermato che il rapporto al DCCM
è successivo all'ordine impartito.
Il testimone della società resistente A.S., che dal 1995 al
2000 ha svolto l'incarico di DCO presso gli Uffici di Sibari e Cosenza, dal
2004 al 2006 l'incarico di DCCM di Reggio Calabria e dal 2011 al 2016
l'incarico di Capo Reparto Movimento di Paola, ha dichiarato che il DCO ha la
"funzione di telecomandare a distanza attraverso le tecnologie che ha a
disposizione nella sua postazione gli impianti satelliti (le stazioni) per dare
seguito al programma di esercizio della circolazione (treni di quel giorno). Il
DCO ha una pulsantiera sui dispositivi tecnologici attraverso la quale invia
comandi ai posti satelliti. … ADR In caso di incidenti (investimenti, principi
di incendio, svii…) il DCO è tenuto ad informare immediatamente il coordinatore
movimento che impartisce la necessaria disposizione. Se invece si verifica un
guasto agli impianti deve intervenire il DCO solo informando anche il
coordinatore movimento…".
Il testimone della società resistente G.B. ha precisato che
è il DCCM il soggetto che gestisce le emergenze che si verificano nella
circolazione, però ha confermato che l'ordine immediato al macchinista viene
impartito dal DCO, come nel caso di incendio sui binari o di animali vaganti
sugli stessi.
Da tali deposizioni emerge con chiarezza che il DCO risponde
pienamente alla declaratoria del Capo Settore Stazioni di cui all'Acc. del 26
luglio 1991, a mente della quale esercita la "vigilanza, coordinamento e
controllo su più impianti, anche di rilevante importanza nel settore e sulla
circolazione".
Tale vigilanza, coordinamento e controllo è esercitata sia
attraverso il telecomando a distanza delle stazioni satelliti per dare
esecuzione al programma giornaliero di circolazione (testimone S.), sia
attraverso gli appositi interventi con ordini scritti registrati in caso di
guasti o comunque perturbazioni della regolare circolazione ferroviaria
(testimoni V., N. e S.), competenza quest'ultima esclusiva del DCO, sia
intervenendo con ordini immediati in caso di incidenti (investimenti, principi
di incendio), nelle more del subentro del DCCM competente alla gestione di tali
emergenze (testimone B.).
Merita accoglimento solamente il sesto motivo d'appello di
R. per le stesse ragioni riportate nella sentenza di questa Corte n. 3471/2022.
Pertanto, le differenze retributive devono essere
quantificate in Euro 36.636,83, anziché Euro 37.474,87, per G. ed in Euro
40.128,32, anziché Euro 40.621,17, per G..
4. Stante il minimo accoglimento del gravame, le spese del
doppio grado del giudizio possono essere compensate per 1/5 e per la restante
parte poste a carico di R. nei termini di cui al dispositivo.
Le spese del primo grado si liquidano, per l'intero, come da
sentenza gravata, mentre quelle del presente grado d'appello si liquidano in
base al valore della controversia e tenendo conto della mancanza della fase
istruttoria.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma
della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna OMISSISS.p.A. al
pagamento in favore di x della somma di Euro 36.636,83 ed in favore di OMISSIS
della somma di Euro 40.128,32, oltre per ciascuno gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria dalla data d'insorgenza dei singoli crediti fino al
saldo.
Compensa per 1/5 le spese di lite di entrambi i gradi del
giudizio che liquida per l'intero, quanto al primo, come da sentenza gravata,
e, quanto al presente grado d'appello, in complessivi Euro 5.000,00 per
compenso, oltre iva, c.p.a. ed il 15% per spese generali, e condanna OMISSISS.p.A.
al pagamento dei 4/5 residui da distrarre in favore degli avv. Patrizia
Pelliccioni e Alberto Buzzi che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2023.
Nessun commento:
Posta un commento