Tar 2023- l'applicazione dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, avviene, "nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione
T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., (ud. 06/12/2022) 03-07-2023, n. 956
CARABINIERI
IMPIEGO PUBBLICO
Trasferimento
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati X
contro
- Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;- Aeronautica Militare - Amendola 32 Stormo, in persona del legale rappresentante pro tempore;entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento di rigetto notificato in data 13/5/2021 dell'istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5, L. n. 104 del 1992 prodotta dal Maresciallo 3^ Cl. -OMISSIS- A/7190444, datata 8.4.2021 M D AFG001 REG20210006359 e notificata in pari data;
- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento di rigetto notificato in data 7/10/2021 dell'istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5, L. n. 104 del 1992 prodotta dal Maresciallo 3^ Cl. -OMISSIS- A/7190444, datata 8.04.2021 M D AFG001 REG2021 0006359 e notificata in pari data, avente ad oggetto il mancato del beneficio del trasferimento del ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L. n. 104 del 1992;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente è Maresciallo di III classe dell'Aeronautica Militare con professionalità "Operazioni - Antincendi", impiegato presso il X.
Con istanza in data 25 marzo 2021, ha chiesto di essere trasferito, ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992, presso la sede di lavoro più vicina alla residenza della suocera, portatrice di handicap grave, nel comune di Cariati, in provincia di Cosenza.
L'istanza è stata respinta con Provv. del 13 maggio 2021, "in quanto presso gli Enti/Reparti situati nell'ambito delle Regioni Calabria e Basilicata, le Tabelle Ordinative Organiche non prevedono utili posizioni organiche attestate al ruolo, categoria e specialità di appartenenza dell'interessato".
Con il ricorso principale, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto diniego.
Con ordinanza n. 341 dell'8 settembre 2021, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, sospendendo il diniego e ordinando all'Amministrazione militare di meglio ponderare l'interesse del militare ricorrente e i doveri di solidarietà sociale e familiare scaturenti dall'applicazione dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, ritenendo il provvedimento non adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni di diniego, in rapporto alla rilevanza degli interessi sottesi alle previsioni contenute nel ridetto art. 33 della L. n. 104 del 1992.
Con Provv. del 4 ottobre 2021, rinnovata l'istruttoria, l'Amministrazione ha nuovamente respinto l'istanza.
Il diniego è così motivato:
"… la sede di servizio dell'Aeronautica militare più vicina alla residenza del soggetto portatore e di handicap… è la 132^ Squadriglia Radar Remota A.M. di OMISSIS… Tuttavia, alla data attuale, le Tabelle Ordinative Organiche del predetto Ente/Reparto non prevedono, nemmeno in astratto, posizioni organiche tabellarmente attestate alla specifica professionalità posseduta dal nominato militare (categoria: "Operazioni" - specialità: "Antincendi"), tale da consentire un possibile impiego dello stesso".
L'Amministrazione ha, altresì, verificato le possibilità d'impiego presso i restanti reparti nella Regione Calabria, ma anche presso il Distaccamento di OMISSIS, il Teleposto di OMISSIS e il Teleposto di OMISSISvi è la medesima assenza, anche in astratto, di posizioni organiche attestate al ruolo (Maresciallo), categoria (Operazioni) e specialità (Antincendi) di appartenenza del ricorrente.
La verifica è stata estesa anche alla Basilicata e, precisamente, al Teleposto di OMISSIS (provincia di Potenza), ma anche in tale sede le Tabelle Ordinative Organiche non prevedono utili posizioni organiche attestate al ruolo e alla professionalità del ricorrente.
Avverso il predetto atto è insorto il ricorso con motivi aggiunti, deducendone l'illegittimità in quanto, per accordare il trasferimento richiesto, non sarebbe necessaria una perfetta sovrapponibilità di compiti.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
L'istanza cautelare, presentata in sede di motivi aggiunti, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 51 del 26 gennaio 2022.
In vista della pubblica udienza del 10 maggio 2022, il ricorrente, esperito l'accesso alle Tabelle Ordinative Organiche, ha dedotto l'esistenza di posizioni di maresciallo utilizzabili sia nella segreteria di OMISSIS sia in quella di OMISSIS. Nell'avviso in data 24 febbraio 2022 per la ricerca di personale sottoufficiale e graduato per l'avvicendamento ed il ripianamento di
posizioni organiche presso sedi isolate/disagiate, peraltro, presso il distaccamento Aeronautico di OMISSIS, si sarebbe ricercate figure proprio nello specifico ruolo e posizione del ricorrente maresciallo operativo antincendio.
Previo deposito da parte dell'Amministrazione della relazione di chiarimenti sul punto di cui all'ordinanza istruttoria n. 1181 del 10 maggio 2022, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 6 dicembre 2022.
2. Premessa l'evidente improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravenuta carenza d'interesse, la domanda proposta con i motivi aggiunti non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 Giova ricordare che, secondo i principi affermati dal Consiglio di Stato:
a) il trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito (Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3929; id. 27 settembre 2018, n. 5550, 3 gennaio 2018, n. 29, 31 agosto 2016, n. 3526);
b) l'inciso "ove possibile", contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018, n. 2819), nel senso, cioè, che presso la sede richiesta vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 987);
c) l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5, con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, le quali devono risultare da una congrua motivazione;
d) di conseguenza, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b), del c.o.m., secondo cui l'applicazione dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, avviene, "nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione".
2.2 Reputa il Collegio che, nel caso di specie, l'Amministrazione abbia rispettato i predetti criteri ermeneutici, avendo verificato in concreto che la "collocazione compatibile" è insussistente, in quanto, come esplicato nella relazione di chiarimenti, le varie posizioni utili (per grado) nelle sedi di OMISSIS e OMISSIS (le uniche ove esistono di posizioni di maresciallo) risultano essere tutte ad altissimo livello professionale (per le specifiche categorie e specialità presenti) e, pertanto, richiedono un iter formativo di base, e poi addestrativo specifico, estremamente articolato ed oneroso, che si sviluppa necessariamente attraverso la frequenza di corsi, attività pratiche, prove ed On Job Training. Attività queste che sono il frutto di processi molto lunghi ed estremamente onerosi (in termini economici, organizzativi nonché operativi). Inoltre, per il caso specifico del ricorrente, va considerato che le attività addestrative, per essere portare a compimento, richiedono la permanenza fuori sede per periodi più o meno lunghi, rendendo di fatto ancora più gravoso il soddisfacimento delle necessarie incombenze assistenziali di cui risulta destinatario.
2.3 I motivi aggiunti, in conclusione, sono infondati e vanno respinti.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite inter partes in ragione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
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