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sabato 15 luglio 2023

Tar 2023- L'indennità oggetto del ricorso in esame è erogata per un importo pari al 50% della misura economica prevista dall'art. 9 della L. 78/1983 esclusivamente al personale dei Corpi di Polizia

 

Tar 2023- L'indennità oggetto del ricorso in esame è erogata per un importo pari al 50% della misura economica prevista dall'art. 9 della L. 78/1983 esclusivamente al personale dei Corpi di Polizia


T.A.R. Veneto Venezia Sez. IV, Sent., (ud. 29/06/2023) 10-07-2023, n. 1029 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2017, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato -

contro 

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63; 

per l'annullamento 

del provvedimento del Ministero dell'Interno, dipartimento di pubblica sicurezza, assunto al prot. n. -OMISSIS-, del 3 novembre 2016, che ha riscontrato negativamente le istanze proposte dai ricorrenti in data 28.9.2016; 

e per il conseguente accertamento e riconoscimento: 

-dell'attività usurante espletata dai ricorrenti durante la funzione teleologica di operatore subacqueo, considerando le medesime condizioni operative di impiego ed anzianità di servizio del personale subacqueo delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare quali l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza; 

-della cumulabilità dell'indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici; 

-dell'indennità di operatore subacqueo al 100% per tutti i ricorrenti, avuto riguardo al possesso in capo agli stessi del brevetto militare di operatore subacqueo al pari del personale della Marina Militare; 

nonché per la conseguente condanna al pagamento delle somme oggetto di accertamento, oltre gli interessi e la rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2023 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Gli odierni ricorrenti appartengono tutti al corpo di Polizia dello Stato, e risultano in servizio presso la Questura -OMISSIS- con la qualifica di operatori subacquei. 

Con nove istanze tutte protocollate in data 28.9.2016 essi hanno sollecitato l'Amministrazione di appartenenza ad uniformarsi a quanto disposto dalle L. n. 183 del 2010 e L. n. 78 del 1983, nonché dai dd.PP.RR. n. 164/2002, n. 51/2009 e n. 254/1999, con specifica domanda di accoglimento delle seguenti richieste di: 

"1) Accertamento e riconoscimento dell'attività usurante espletata durante la funzione teleologica di operatore subacqueo ogni cinque anni, considerando le medesime condizioni operative di impiego ed anzianità di servizio, al pari del suindicato personale subacqueo delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, quali l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza; 

2) Accertamento e riconoscimento della cumulabilità dell'indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici; 

3) Riconoscimento e corresponsione al 100% dell'indennità di operatore subacqueo per i ricorrenti -OMISSIS-, in considerazione del fatto che i sommozzatori della Polizia di Stato, in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo espletano la funzione teleologica, ovvero sia la mansione di operatore subacqueo, attività altamente delicata ed usurante fino ad un massimo di 60 metri di profondità, al pari della Marina Militare, necessitando un pieno riconoscimento della mansione usurante, oltre quella prevista per l'espletamento della funzione istituzionale di Polizia di Stato; non considerando a tal uopo, quale indicazione, nella voce dello stipendio, della indennità pensionabile". 

2. Le dette istanze sono state tutte riscontrate in senso negativo dal Ministero dell'Interno, che con provvedimento assunto al prot. n. -OMISSIS- del 3 novembre 2016 ha precisato: 

- quanto alla domanda di accertamento ai fini pensionistici dell'attività usurante espletata durante la funzione teleologica di operatore subacqueo, con pedissequa richiesta di cumulabilità, ai medesimi fini, della relativa indennità con quella di imbarco, che le norme vigenti non prevedono ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle già applicate né "supervalutazioni" del servizio svolto, mentre invece quelle richiamate dai ricorrenti non consentono di applicare all'indennità supplementare di operatore subacqueo i criteri di pensionabilità previsti per l'indennità di imbarco; 

- quanto alla domanda di riconoscimento della corresponsione al 100% dell'indennità di imbarco o di operatore subacqueo, che la prima di queste non è cumulabile con le altre indennità operative previste ex artt. 2, 3, 5, 6, 7 della L. n. 83 del 1983, essendo invece cumulabile con l'indennità pensionabile al 55% del 185% dell'impiego operativo di base previsto dall'art. 2 della L. n. 83 del 1978, mentre invece la seconda (indennità da sommozzatore) è cumulabile con ogni altra indennità accessoria solo nella misura del 50%. 

3. I ricorrenti hanno indi promosso l'impugnativa in epigrafe tesa all'annullamento del provvedimento ministeriale appena richiamato, con il conseguente accoglimento delle pretese contenute nelle nove istanze a suo tempo presentate (e trascritte nel 1). 

Il ricorso è affidato a cinque motivi così rubricati: "1) Violazione ed omessa applicazione dell'art. 18, commi 1 e 5 della L. 23 marzo 1983, n. 78(indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei pensionabile), che dell'art. 5 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (indennità mensile pensionabile); art. 10 (indennità pensionabile) primo comma del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51; del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195; violazione e falsa applicazione dell'art.17 della L. n. 78 del 1983; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.9, comma 2 della L. n. 78 del 1983 (indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei) e 52, comma 2 del D.P.R. n. 254 del 1999, del D.P.R. n. 394 del 1995, del D.P.R. n. 359 del 1996 in relazione all'art.17 della L. n. 78 del 1983, pena la vulnerazione dei principi di cui agli artt. 3, 36, 97 Cost; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta, disparità di trattamento; 3) violazione e falsa applicazione dell'art.19, primo comma della L. 4 novembre 2010, n. 183; 4) Violazione dell'art.2, secondo comma della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata adozione del provvedimento nel termine perentorio di trenta giorni, ai sensi della L. 7 agosto 2015, n. 124, attraverso il meccanismo del silenzio inadempimento, silenzio non significativo, avverso le istanze presentate, sopra elencate; 5) Violazione degli artt.3 e 7 L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l'Amministrazione non ha evidenziato i motivi posti a base del diniego". 

In estrema sintesi i ricorrenti, assegnati al reparto sommozzatori del Corpo della Polizia di Stato, mirano ad ottenere il riconoscimento di benefici economici e pensionistici connessi allo svolgimento dell'attività di operatore subacqueo. Essi, in particolare, hanno chiesto essenzialmente che il proprio trattamento giuridico ed economico venga parificato a quello spettante a chi svolge analoghe funzioni nelle forze armate e in quelle di polizia ad ordinamento militare (Marina Militare). E nello specifico il ricorso è teso ad ottenere: 

- il riconoscimento come "attività usurante" del servizio prestato quale operatore subacqueo dai ricorrenti, con conseguente spettanza, ai fini pensionistici, della maggiorazione prevista per tale servizio; 

- il riconoscimento, sempre ai fini pensionistici, della cumulabilità dell'indennità di operatore subacqueo e di imbarco; 

- la corresponsione dell'indennità di operatore subacqueo nella misura del 100%, cumulabile con l'indennità di imbarco nella misura del 50%, al pari degli operatori subacquei della Marina Militare. 

4. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e depositando una relazione dell'Ufficio personale della Questura -OMISSIS- a migliore illustrazione delle ragioni di rigetto dell'impugnativa. 

5. Nell'approssimarsi dell'udienza pubblica del 29.6.2023 i ricorrenti hanno depositato in giudizio una consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa -OMISSIS-, medico chirurgo specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, la quale ha concluso esponendo che da un punto di vista medico-legale "l'attività di sommozzatore, quantunque le misure preventive e la sorveglianza sanitaria mirata possano essere scrupolose, comporta un logorio psico-fisico eccezionale, in grado di accelerare in modo significativo l'invecchiamento fisiologico, dal momento che compromette prematuramente le funzioni osteoarticolare, uditiva, polmonare, neuropsichica, ecc". 

6. Alla detta udienza pubblica il legale dei ricorrenti ha rinunciato alla pretesa concernente il "riconoscimento e la corresponsione al 100% dell'indennità di operatore subacqueo per i ricorrenti -OMISSIS-", pretesa corrispondente al punto n. 3 del ricorso (contrassegnato, a pag. 4, dalla lettera c), e dopo aver ampiamente illustrato il contenuto delle residue richieste ha insistito per il loro accoglimento. 

La causa è stata quindi assunta in decisione. 

7. In via preliminare il Collegio ritiene di disattendere la richiesta istruttoria tesa all'acquisizione "al procedimento di tutti gli atti ad esso relativi, comprovanti le richieste aspettative dei ricorrenti, per appurare: 

- la mancata percezione dell'indennità di immersione in servizio al pari dei sommozzatori della Marina Militare; 

-la mancata erogazione dell'indennità pensionabile di immersione al pari degli operatori subacquei in quiescenza della Marina Militare; 

-il mancato riconoscimento dell'attività usurante per l'espletamento della funzione teleologica di operatore subacqueo ogni cinque anni". 

Si tratta infatti di una pretesa inammissibile anzitutto perché formulata in via del tutto generica, riguardando "tutti gli atti" relativi a non meglio specificate "richieste aspettative" dei ricorrenti, i quali non hanno in proposito indicato le circostanze di tempo e di luogo necessarie a individuare i documenti di interesse e/o a contestualizzare le loro affermazioni al fine di indirizzare l'eventuale ordine di acquisizione documentale richiesto a questo Tribunale. 

In ogni caso, l'istanza istruttoria formulata dalla parte ricorrente non può sopperire all'onere della prova su di essa incombente in ordine ai fatti proposti a fondamento delle domande azionate in giudizio (cfr. l'art. 64 del cod. proc. amm.). E invero non risulta agli atti del giudizio alcun documento in grado di offrire anche solo un principio di prova in ordine alle pretese effettivamente avanzate nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, e/o agli emolumenti da essi concretamente percepiti a fini retributivi e/o pensionistici in rapporto a quelli che a loro dire avrebbero diritto di conseguire, anche avuto riguardo alla specifica posizione di ciascun singolo ricorrente, anche questa non debitamente documentata a livello istruttorio. 

Da qui il sicuro rigetto dell'istanza di esibizione documentale. 

8. Ciò posto, il Tribunale deve subito dare atto della rinuncia alla domanda di accertamento e riconoscimento del preteso diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione dell'indennità per l'attività di immersione nella misura del 100%, con la conseguente condanna al pagamento delle relative somme oggetto del detto accertamento. In tal senso i ricorrenti, all'udienza pubblica del 29.6.2023, hanno espressamente abdicato alle pretese di cui al punto 3 del ricorso (contenute a pag. 4, lett. c, dell'atto introduttivo). 

Il Collegio è dunque chiamato in questa sede a procedere all'esame delle residue domande di accertamento e riconoscimento dell'attività asseritamente usurante espletata dai ricorrenti durante la funzione teleologica di operatore subacqueo -al pari del personale subacqueo delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare quali l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza-, onde vedere accertata e dichiarata la cumulabilità della indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici. 

Tali pretese non sono fondate. 

8.1. Anzitutto non merita seguito la censura di violazione, da parte della Questura -OMISSIS-, dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso sulle istanze proposte in via amministrativa dai ricorrenti in data 28.9.2016. Secondo gli assunti attorei l'Amministrazione avrebbe infatti violato l'art. 2 della L. n. 241 del 1990, rimanendo inerte e/o inadempiente a fronte delle loro richieste. 

Il fatto è però che gli stessi ricorrenti, che in proposito non hanno proposto una rituale azione avverso il silenzio dell'Amministrazione limitandosi a dedurre il presunto inadempimento quale motivo di illegittimità del provvedimento gravato, hanno versato agli atti del giudizio l'atto assunto al prot. n. -OMISSIS- del 3 novembre 2016. E tale provvedimento reca una compiuta e dettagliata indicazione delle ragioni che hanno condotto il Ministero dell'Interno a rigettare le pretese attoree, con precisi e analitici riferimenti alle norme applicate. 

Tanto basta a rigettare la censura di violazione dell'art. 2, 2 comma, della L. n. 241 del 1990, per l'asserita mancata adozione del provvedimento nei termini di legge, corrispondente al motivo di ricorso sub n. 4. 

Il Collegio deve per completezza solo precisare che l'eventuale ritardo nell'adozione del provvedimento conclusivo rileverebbe al più quale fonte di possibile responsabilità dell'Amministrazione procedente e non già, ex se, come pretendono i ricorrenti, quale ragione di illegittimità del provvedimento comunque adottato. 

8.2. Sotto altro profilo il Tribunale non può mancare di evidenziare come l'impianto del ricorso in esame ruoti attorno alla considerazione della presunta identità, quanto alla formazione, ai compiti, all'addestramento, ai controlli sanitari e/o di sorveglianza sanitaria, tra il personale sommozzatore delle forze dell'ordine, nella fattispecie in questione della Polizia di Stato, e quello della Marina Militare. Nello specifico, i ricorrenti hanno dedotto di essere in possesso, quali appartenenti alla Questura -OMISSIS- in qualità di sommozzatori, dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dei richiesti riconoscimenti, operando in servizio nelle medesime condizioni di impiego operativo ed espletando identiche mansioni di soccorso e di salvataggio possedendo un analogo brevetto militare di operatore subacqueo, conseguito presso il COM.SUB.IN della Marina Militare al pari dei sommozzatori della Marina Militare. 

Tali affermazioni sono tuttavia rimaste a livello meramente declamatorio, non avendo la parte ricorrente comunque fornito il debito supporto probatorio sul punto di fatto del possesso dei requisiti, specie di carattere soggettivo, che consentirebbero l'effettiva e sostanziale equiparazione con il personale della Marina Militare. 

Agli atti del giudizio non risulta versato nemmeno un certificato di servizio attestante, per ciascuno dei ricorrenti, l'espletamento di compiti e funzioni specifiche e il conseguimento, al termine del rispettivo corso di specializzazione, del brevetto militare di operatore subacqueo asseritamente conseguito presso il COM.SUB.IN della Marina Militare. 

Le pretese dei ricorrenti non possono quindi essere accolte anzitutto perché sfornite di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti ritenuti necessari per godere pienamente, sia a fini retributivi che pensionistici, del trattamento indennitario per le attività di immersione. 

8.3. In ogni caso, le (residue) pretese avanzate dai ricorrenti a fini pensionistici non avrebbero comunque potuto trovare esito favorevole atteso che l'indennità di immersione non è pensionabile secondo i medesimi criteri applicati ai sommozzatori della Marina Militare. 

Occorre subito chiarire che ai fini del decidere troverà applicazione al presente gravame la disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 74 del cod. proc. amm., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme". 

L'evidenza dell'infondatezza dell'impugnativa in epigrafe è infatti acclarata dall'ampio e condivisibile indirizzo pretorio formatosi su questioni del tutto analoghe a quella in esame, avanzate da altri soggetti sempre appartenenti alla Polizia di Stato i quali avevano proposto la medesima richiesta di riconoscimento, ai fini pensionistici, della cumulabilità dell'indennità di operatore subacqueo e di imbarco, con pedissequa domanda di accertamento del servizio prestato come operatore subacqueo quale "attività usurante" e conseguente spettanza della maggiorazione dei servizi ai fini pensionistici. 

È stato in proposito chiarito che "Gli emolumenti connessi all'indennità di imbarco e di sommozzatore vengono erogati dall'Amministrazione in applicazione della L. 28 marzo 1983, n. 78 e dei successivi DPR di recepimento degli accordi sindacali, nel rispetto delle modalità di cumulabilità e di corresponsione in tali norme contenute. 

L'indennità di imbarco, come disposto al comma 1, dell'art. 17 L. n. 78 del 1983, non è cumulabile con le altre indennità operative di cui agli articoli nn. 2, 3, 5, 6 e 7 della medesima legge. È invece cumulabile con l'indennità pensionabile secondo i criteri stabiliti dall'art.1 della L. n. 505 del 1978. La misura economica spettante per tale emolumento è quella disposta all'art. 4 della L. n. 78 del 1983 e successivi D.P.R.. del 11 ottobre 1988, n. 163 del 2002 e D.P.R. n.164 del 2002 (attualmente corrispondente al 55% del 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2 della L. n. 78 del 1983). 

L'indennità di sommozzatore è cumulabile al 50% con ogni altra indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile, come previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile dall'art. 13 del D.P.R. n. 254 del 1999 (e non dall'art. 52 del D.P.R. n. 254 del 1999, applicabile ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare). 

In particolare, il comma 2 dell'art. 13 del D.P.R. n. 254 del 1999 prevede che "le indennità di cui all'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono dal 1 gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile. 

Pertanto, in applicazione di tale disposto normativo, la misura economica prevista all'art.9 della L. n. 78 del 1983 nella percentuale pari al 180% dell'indennità di impiego operativo di cui al succitato art.2 viene dimezzata del 50%. Trattasi di conferma di quanto già indicato nell'art.17 della L. n. 78 del 1983 laddove è disposto che l'indennità di cui all'art.9 non è cumulabile con l'attuale indennità pensionabile, salvo quanto previsto dall'art.1 della L. n. 505 del 1978 (che consente sì di cumularle, ma una in misura intera e l'altra soltanto in misura ridotta del 50%). 

Non sussiste alcuna estensione normativa al personale sommozzatore della Polizia di Stato del D.P.C.M. 30 aprile 2010 (applicabile esclusivamente al personale destinatario del trattamento economico dirigenziale), né del comma 1 dell'art. 9 della L. n. 78 del 1983 - art. 9 del D.P.R. n. 52 del 2009 di concertazione per le Forze Armate (rivolto esclusivamente al personale in servizio presso Unità da Sbarco o Anfibie e non in Reparti Subacquei). 

L'indennità di immersione (di cui si chiede il riconoscimento in misura superiore) è riferita all'indennità di operatore subacqueo di cui all'art. 9 della L. n. 78 del 1983, la cui misura economica tabellare è ridotta al 50% in applicazione del già citato art. 13 del D.P.R. n. 254 del 1999. Diversa è l'indennità di rischio per immersione che viene erogata nella misura economica tabellare corrispondente al 100% dell'importo previsto dall'art. 10 D.P.R. n. 51 del 2009 per ogni immersione effettuata dall'operatore subacqueo. 

Attualmente il personale sommozzatore della Polizia di Stato è destinatario sia dell'indennità mensile per sommozzatori (art. 9, L. n. 78 del 1983), in quanto impiegato in modo continuativo in attività subacquea presso un Reparto Sommozzatori, sia dell'indennità di rischio per ogni immersione effettuata durante operazioni di specie (D.P.R. n. 146 del 1975). 

L'indennità oggetto del ricorso in esame è erogata per un importo pari al 50% della misura economica prevista dall'art. 9 della L. n. 78 del 1983 esclusivamente al personale dei Corpi di Polizia in quanto destinatari dell'indennità mensile pensionabile, mentre il personale sommozzatore della Marina Militare percepisce l'emolumento in misura intera perché non destinatario dell'indennità pensionabile. 

Il Consiglio di Stato si è occupato (dopo l'avvio del presente contenzioso) di analoga questione concernente il diniego al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di volo ai VVFF, di aerosoccorso e dei benefici previdenziali correlativi, con la sentenza n. 3597 del 10.8.2016 (confermando le sentenze del TAR del Lazio, Sezione I Bis, n. 1456, 1457, 3238, 1455 del 2011). 

In tale pronuncia si è affermato che: 

"è ingiustificata la pretesa di ottenere, in nome del principio di eguaglianza (nel trattamento di prestazioni di lavoro corrispondenti) l'estensione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia. 

Ciò, in considerazione della natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati. E, più sostanzialmente, in ragione del fatto che gli istituti che compongono il trattamento di un comparto sono disciplinati nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali di quel comparto, e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo. 

Per cui, sotto il profilo formale, non è ammissibile un'interpretazione analogica dell'art. 6 della L. n. 78 del 1993, mentre mancano i presupposti sostanziali per la stessa possibilità di applicazioni estensive al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 17." 

Il Consiglio di Stato ha deciso un "petitum" sostanzialmente analogo (indennità di elisoccorso) affermando che sussistendo autonomia ordinamentale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e alla Polizia di Stato, la richiesta parificazione non poteva essere riconosciuta. 

L'amministrazione, nel caso di specie, coerentemente al quadro normativo specifico, eroga al personale sommozzatore gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente: 

indennità di imbarco di cui all'art.4 della L. n. 78 del 1983; indennità sommozzatore di cui all'art.9 della L. n. 78 del 1983, indennità di rischio per operatori subacquei di cui D.P.R. n. 146 del 1975, le cui misure economiche sono state aggiornate con l'art.10 del D.P.R. n. 51 del 2009. 

Non è quindi fondata la pretesa di ottenere (in via interpretativa) l'estensione dell'applicazione sia degli artt. 9, comma 2 e 18 della L. 23 marzo 1983, n. 78, dell'art.5 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, dell'art.10, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, art.52, comma 2 del D.P.R. n. 254 del 1999 in relazione all'art.19 della L. 4 novembre 2010. n. 183, 1 comma, in favore dei ricorrenti sommozzatori della Polizia di Stato … 

Per l'attività di "operatore subacqueo" le norme vigenti prevedono le maggiorazioni di 1/5, ex L. n. 284 del 1977, e di 1/3 per il "personale imbarcato". 

Il compiuto richiamo all'articolo 19 1 comma della L. n. 183 del 2010 non è rilevante, ai fini della prospettazione dei ricorrenti, in quanto tale disposizione prevede che "la disciplina attuativa dei principi degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie". 

Risulta quindi confermato, anche per tale aspetto, che una eventuale "equiparazione" dei comparti non può prescindere da un intervento legislativo che disciplini i nuovi assetti ordinamentali (con previsione della correlata copertura finanziaria). 

L'art. 18 della L. n. 78 del 1983 al 1 comma prevedeva la pensionabilità dell'indennità di impiego operativo e non anche dell'indennità supplementare di immersione, oggetto del presente giudizio. 

L'art. 19 della L. n. 183 del 2010, rubricato "specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", al secondo comma, dispone che la disciplina attuativa è definita con successivi provvedimenti legislativi con i quali si dovrà provvedere a stanziare le necessarie risorse finanziarie. 

Non può essere accolta la richiesta formulata in ricorso di interpretazione essenzialmente estensivo-analogica per ottenere identica rilevanza, a fini pensionistici, dell' attività di immersione, degli artt. 18, commi 1 e 5 L. 23 marzo 1983, n. 78 (pensionabilità dell' indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei), dell'art.5 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (indennità mensile pensionabile); dell'art.10 (indennità pensionabile) primo comma del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 in riferimento sia alla L. n. 573 del 9 luglio 1967 che alla L. 27 dicembre 1997, n. 449 e D.M. 30 marzo 1998 in relazione all'art.19, primo comma L. 4 novembre 2010, n. 183. 

Essenzialmente per carenza di disposizione "propria" applicabile allo specifico settore. 

In tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici l'attività amministrativa è del tutto vincolata e non è consentito al datore di lavoro pubblico "estendere" benefici previsti per il personale appartenente a tutt'altra categoria e disciplinato da diversa fonte normativa e/o contrattuale. 

Del resto anche il "Codice dell'ordinamento militare", D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, prevede, all'. art. 1866 la "Base contributiva e pensionabile", stabilendo che "la pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092." 

L'indennità supplementare di operatore subacqueo (cui all'articolo 9 comma 2 della L. n. 78 del 1983), è pensionabile, dal 1/1/1996, in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 2 comma 9, 10 e 11 della L. n. 335 del 1995; con computo nella base pensionabile per la quota eccedente il 18%, nella cosiddetta "quota B" e in "quota C" per la parte contributiva. 

L'indennità supplementare di operatore subacqueo ha, dunque, una disciplina autonoma e ad essa non sono applicabili i criteri di pensionabilità previsti per l'indennità di imbarco. Conseguentemente l'articolo 18 della L. n. 78 del 1983 non trova applicazione per i periodi di servizio prestato con la percezione dell'indennità di sommozzatore" (così T.A.R. Sardegna, n. 920/2018. Vedasi in senso analogo le pronunce del T.A.R. Campania, Napoli, n. 4762/2021, e del Tar Liguria, n. 752/2022). 

9. Dalle considerazioni che precedono, che non risultano superate nel caso di specie, discende, in conclusione, il rigetto dell'impugnativa nonché delle residue domande di accertamento dell'attività usurante asseritamente espletata dai ricorrenti durante la funzione teleologica di operatore subacqueo, nonché di cumulabilità dell'indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici. 

10. Sussistono, cionondimeno, giuste ed eccezionali ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: 

-dà atto della rinuncia alla domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione dell'indennità per attività di immersione nella misura del 100%; 

-respinge l'azione annullatoria e quelle residue di accertamento e condanna proposte dai ricorrenti; 

-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Ida Raiola, Presidente 

Stefano Mielli, Consigliere 

Francesco Avino, Referendario, Estensore 


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