SENTENZA DEL 30/11/2023 N. 14184/6 - CORTE DI GIUSTIZIA
TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA
Registri pubblici e indirizzi PEC per le notifiche
L'art. 26 del DPR 602/73 prevede che soltanto l'indirizzo di
PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere
tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza l’indirizzo PEC
dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da
Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”. Spiega la Corte di giustizia
tributaria di primo grado di Roma che la notifica dell’atto impositivo risulta
rituale, anche sulla scorta di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione, secondo la quale “nessuna incertezza si pone invece ove sia il
mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC” (Cass.
SS.UU. n. 15979/22).
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OMISSIS. propone ricorso-reclamo ai sensi dell'art. 17-bis
del d. lgs. n. 546/1992, notificato ad OMISSIS, con PEC consegnata in data 8
settembre 2022, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229035535144000,
notificata il 20 luglio 2022, relativamente alla cartella n.
09720160102734131000, per omesso pagamento della tassa di registro, catastale e
ipotecaria anno 2011, oltre oneri e interessi, per l'importo complessivo di
euro 4.570,21.
Censura l'intimazione per:
1) inesistenza giuridica, senza possibilità di sanatoria ex
art. 156 c.p.c., poiché notificata da PEC non estratta dai pubblici registri
previsti gli articoli 4 e 16, comma 12, del D.L. 179/2012 utilizzando
notifica.acc.lazio@pec .agenziariscossione.gov.it.
2) omessa notificazione della cartella di pagamento
costituente atto presupposto dell'iscrizione a ruolo, conconseguente
inesigibilità delle relative somme per totale assenza di titolo di riscossione
e decadenza ex art. 25, comma 1, D.P.R. 602/73, s.m.i..
Conclude chiedendo volersi in via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione
impugnata, ai sensi dell'art-47 d. lgs. n. 546/1992, limitatamente alla
cartella gravata e nel merito annullarli, dichiarando non dovuta la relativa
somma.
- condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al
pagamento di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA del presente giudizio in
favore del procuratore Avv. Andrea Liguori, che si è dichiarato antistatario.
Si è costituita l'Agenzia Entrate-Riscossione ed ha dedotto:
a) che la notifica della intimazione è rituale, in quanto
avvenuta nei termini di legge anche se l'indirizzo dal quale è stata effettuata
non risulta nei pubblici registri;
b) che la notifica della cartella è stata tempestivamente
effettuata come documentato in atti, il 13 settembre 2016;
b) che non sussiste la legittimazione passiva di OMISSIS in
relazione agli atti di iscrizione a ruolo, di competenza dell'ente impositore,
per cui ha chiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate D.P. III a tenerla
indenne da ogni responsabilità.
Ha concluso chiedendo comunque il rigetto della sospensiva e
del ricorso nel merito per tardività, con vittoria di spese, da distrarsi in
favore dell'Avv. Giuseppe Nocco.
Con atto di intervento volontario ai sensi dell'art. 14 d.
lsg. n.546/1992 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Roma III ed ha concluso
chiedendo di voler dichiarare la carenza di legittimazione passiva
dell'Amministrazione finanziaria in ordine alle eccezioni relative ad attività
di competenza dell'Agente della Riscossione e, in ogni caso, il rigetto del
ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna di
parte ricorrente alle spese di giudizio.
Non essendo stata richiesta la pubblica udienza, la causa è
stata decisa all'esito della camera di consiglio, come indicato in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di rito, il ricorso è stato
tempestivamente notificato con PEC consegnata il 7 settembre 2022 e dunque
entro il termine legale di sessanta giorni dalla notifica della cartella, che è
validamente avvenuta il 20 luglio 2022, per cui non può ritenersi maturata la
decadenza di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546/92.
La definizione dell'istanza di sospensione dell'atto
impositivo, peraltro infondata, in quanto non circostanziata né supportata da
alcuna documentazione atta ad attestare la concreta situazione reddituale del
contribuente ed i presupposti legali, è sussunta nella definizione del merito.
L'eccezione di decadenza dalla riscossione per inesistenza
della notifica della intimazione in quanto effettuata da indirizzo dell'Ufficio
non risultante dai pubblici registri è infondata e deve essere respinta poiché
l'art. 26 del DPR 602/73 prevede che soltanto l'indirizzo di PEC del
destinatario sia tratto dal Registro ufficiale ivi indicato, non quello del
mittente, per cui l'indirizzo PEC dell'OMISSIS deve ritenersi valido ancorché
non estratto da Reginde, o comunque da un "pubblico elenco" e la
notifica dell'atto impositivo risulta rituale, come recentemente argomentato
dalle Sezioni Unite della Cassazione che ha chiarito che "nessuna
incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da
proprio valido indirizzo PEC" (Cass. SS.UU. n. 15979/22). Del resto l'art.
3-bis della L. n.53/1994, dettante una più stringente regola, si riferisce
soltanto alle notificazioni di avvocati e procuratori legali e non ha una
valenza generale per ogni tipo di notifica via pec (in tal senso anche Cass.
n.982/2023).
Da accogliere è anche l'eccezione della parte ricorrente
relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento prodromica alla
intimazione, in quanto, non sussiste agli atti prova della stessa, a dire
dell'Ufficio asseritamente avvenuta il 13 settembre 2016, ma non documentata in
atti.
Quindi l'intimazione è illegittima e va annullata insieme
alla cartella e il ricorso è meritevole di accoglimento.
La liquidazione delle spese, nell'importo indicato in
dispositivo, segue la soccombenza, col beneficio della distrazione in favore
dell'Avv. Andrea Liguori (ricorrente) dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla
l'intimazione e la cartella di pagamento e condanna OMISSIS a rifondere alla
parte ricorrente le spese, liquidate in euro 800,00, col beneficio della
distrazione a favore dell'Avv. Andrea Liguori, antistatario, oltre IVA CPA e
spese generali.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27
novembre 2023.
Elenco Atti Normativi citati
Codice procedura civile del 30/01/1941
Codice di procedura civile.
Articolo 156
Art. 156. Rilevanza della nullità
In vigore dal 30 gennaio 1941
Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Articolo 4
Art. 4 Domicilio digitale del cittadino
In vigore dal 19 dicembre 2012
Legge del 21/01/1994 n. 53
Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Articolo 3 bis
Art. 3-bis.(1)
In vigore dal 18 ottobre 2022
Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n
413.
Articolo 17 bis
Il reclamo e la mediazione.(3)
In vigore dal 16 settembre 2022
Articolo 21
Termine per la proposizione del ricorso.
In vigore dal 30 agosto 1993
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n.
602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Articolo 26
Notificazione della cartella di pagamento.
In vigore dal 6 dicembre 2017
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati
Decreto-legge del 2012 n° 179 - Articolo 16-com12
Decreto del Presidente della Repubblica del 1973 n° 602 -
Articolo 25-com1
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