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domenica 21 gennaio 2024

Cassazione 2023-Benefici fiscali e competenza del giudice tributario

 

SENTENZA DEL 14/11/2023 N. 31682/5 - CORTE DI CASSAZIONE

Benefici fiscali e competenza del giudice tributario

Spetta al giudice tributario decidere sull’impugnativa della revoca dei benefici fiscali. In particolare, secondo la Suprema Corte, il taglio dell'accisa gravante sul gasolio deve essere considerato un'agevolazione tributaria, poiché riduce l'importo dell'imposta che altrimenti sarebbe a tutti gli effetti dovuta. A supporto della decisione assunta i giudici di Cassazione richiamano quanto stabilito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 9841 del 05/05/2011. In base a tale pronuncia, infatti, l’impugnativa del credito d'imposta, previsto dalla Legge 24 dicembre 2003 n. 350 art. 4, a favore delle imprese editrici per la spesa sulla carta utilizzata per stampare testate edite e libri, in quanto beneficio fiscale, è devoluta al giudice tributario, come indicato dal Decreto Legislativo n. 546/1992, articolo 19, lettera

Intitolazione:


Processo tributario - Agevolazioni sulle accise - Giurisdizione.



Massima:


In materia di revoca di agevolazioni, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito d'imposta, previsto dalla Legge 24 dicembre 2003 n. 350, art. 4, commi da 181 a 186 e 189, a favore delle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell'anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l'effetto di ridurre l'importo dell'imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un'agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all'espressa previsione del Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 19, lettera h). Nel caso di specie, vertendosi su un'ontologia giuridica molto chiara, ossia su provvedimenti di cui la decisione sul ricorso gerarchico è soltanto il segmento conclusivo di una sequenza procedimentale nella quale altri provvedimenti sono stati emessi univocamente mirati alla revoca di un'agevolazione fiscale (accise sul gasolio), si ritiene che debba essere applicata l'interpretazione legislativa sopra evidenziata.


Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.



Testo:


FATTI DI CAUSA


Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di (------), in riforma della sentenza n. 172/1/18 della Commissione tributaria provinciale di (------), dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, indicando la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, sull'impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico proposto da (------) - (------) Srl contro il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale di (------), che aveva revocato il codice attribuitole al fine del godimento dell'agevolazione sull'accisa gravante sul gasolio impiegato nella percorrenza di due tratte ferroviarie gestite nell'interesse di un soggetto terzo (Solvay Chimica spa).


La CTR osservava in particolare che l'atto impugnato e quello sul quale aveva provveduto non potevano ricondursi alla giurisdizione tributaria, specificamente ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. h), non incidendo su di un rapporto d'imposta concreto, ma soltanto valutando in astratto la concedibilità (revocata) di un'agevolazione fiscale (in materia di accise su olii minerali combustibili).


Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, nel frattempo ridenominatasi Mercitalia Shunting e Terminal Srl deducendo un motivo unico.


Resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


RAGIONI DELLA DECISIONE


Con l'unico motivo dedotto la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19, Cost., 24, poichè la CTR ha negato la giurisdizione tributaria ed affermato quella del giudice amministrativo.


La censura è fondata.


Va anzitutto rilevato che il giudizio può essere definito al livello di questa Sezione semplice, posto che le SU civili si sono già espresse sulla questione di giurisdizione in materia di "revoca di agevolazioni", com'è pacificamente oggetto del processo in esame, esprimendo il principio di diritto che "E' devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito imposta, previsto dalla l. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi da 181 a 186 e 189, a favore delle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell'anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l'effetto di ridurre l'importo dell'imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un'agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all'espressa previsione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. h)" (Sez. U, Sentenza n. 9841 del 05/05/2011, Rv. 617552 01).


Pur trattandosi di una diversa fattispecie concreta, a tale arresto deve tuttavia attribuirsi una portata interpretativa di ordine generale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h) alla quale il Collegio intende senz'altro dare seguito.


Del resto il caso che occupa ha un'ontologia giuridica molto chiara, vertendo su provvedimenti di cui la decisione sul ricorso gerarchico è soltanto il segmento conclusivo di una sequenza procedimentale nella quale altri provvedimenti sono stati emessi (come puntualmente, per autosufficienza, allegato dalla ricorrente) univocamente mirati alla revoca di un'agevolazione fiscale (accise sul gasolio).


Non può pertanto dubitarsi circa la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine agli atti impugnati, essendo il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 7, non pertinente.


In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata sezione staccata di (Omissis), in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.


Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.


Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2023

Elenco Atti Normativi citati


Legge del 24/12/2003 n. 350

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".


Legge del 27/07/2000 n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.


Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

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