SENTENZA DEL 09/11/2023 N. 6331/11 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO
Agevolazioni prima casa in caso di separazione coniugale
In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall'art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”. Peraltro secondo i giudici romani che è irrilevante che la vendita sia avvenuta, con ripartizione del ricavato, in fase di separazione e di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi. In base a tali considerazioni la Corte ha accolto l’appello dell’ufficio e dichiarato decadute le agevolazioni. Nel caso di specie, infatti, la cessione dell'immobile in esame non è avvenuta nell'ambito dell'accordo patrimoniale in fase di separazione, ma in via autonoma. Di conseguenza, non è stata rispettata la disposizione che vieta l'alienazione di un bene che ha usufruito dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa entro i cinque anni, ovvero in caso di vendita anticipata non viene acquisito un altro immobile entro un anno.
Intitolazione:
Agevolazioni ed Esenzioni - Acquisto prima casa dai coniugi in costanza di matrimonio - Vendita prima del quinquennio in fase di separazione ma non in esecuzione dell'accordo tra coniugi e sotto il controllo del giudice - Mancato riacquisto - Decadenza dall'agevolazione - Consegue.
Massima:
Sussiste la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. l della tariffa parte prima, allegato al d.P.R. 131/86 perché il contribuente ha rivenduto la sua quota di proprietà dell'immobile, acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio, prima del quinquennio senza aver riacquistato entro l'anno altro immobile ad uso abitazione principale, a nulla rilevando che la vendita sia avvenuta, con ripartizione del ricavato, in fase di separazione e di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ma non realizzata invece in esecuzione dell'accordo tra coniugi, sotto il controllo del giudice. La Corte, condannando il contribuente alle spese di ? 3.500,00, ha riformato la sentenza di I° Grado che aveva invece accolto il ricorso avendo ritenuto che l'operazione, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione, meritasse tutela trovando la propria causa nello spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. l tariffa parte prima, all. d.P.R. 131/86; art. 19 l. n. 74/1987.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass nn. 799/2019; 7966/2019.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L. AdE DP I di Roma ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso in epigrafe, con il quale rileva la "decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. I delta tariffa parte prima allegato ai Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"; ciò perché il contribuente ha rivenduto la sua quota di proprietà dell'immobile, acquistato con i benefici della prima casa, prima del quinquennio, senza aver riacquistato entro l'anno un altro immobile ad uso abitazione principale. Procede, pertanto, alla revoca delle agevolazioni fiscali richieste, riliquidando le relative imposte e sanzioni,
Il sig. C. A., parte contribuente, ricorre avverso l'avviso.
Fa presente di aver acquistato l'immobile insieme con il coniuge il 21/10/2015, ma poi lo ha venduto a terzi il 02/07/2018, con riparto del ricavato tra i coniugi, senza avere la possibilità economica di procedere a nuovo acquisto, Precisa che, con sent. del 15/02/2019, è stato pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dal Tribunale di Roma.
Sostiene che non possa non ritenersi meritevole di tutela l'atto stipulato di comune accordo dai coniugi comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione, in quanto lo stesso rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa nello "spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale", Sarebbe un "non senso" esc!udere dal beneficio dell'esenzione dalle imposte fiscali atti rivolti a regolare i rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale.
In diritto, eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 della i. 6 marzo 1987, n. 74: il regime di esenzione previsto dalla menzionata norma è esteso, per effetto di corte cast, n. 154 del 10/05/1999, anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi e, quindi, anche al trasferimento di immobili in comunione nei confronti dei terzi.
AdE DP I di Roma si è costituita sostenendo che, per non produrre la decadenza dall'agevolazione de qua, che il trasferimento debba avvenire in esecuzione dell'accordo tra i coniugi, sotto il controllo del giudice.
La contribuente, con memorie, insiste e richiama Cass. 7966/2019.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso
Il Collegio ritiene il ricorso fondato alla luce della recente ord, Cass. n. 799/2019, la quale ha chiarito che l'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale del rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate nella circolare n, 27/E del 2 giugno 2012 nello "spirito dj sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale ",
Appella l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della sentenza impugnata, ' con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ha riproposto gran parte delle doglianze già avanzale con il giudizio di primo grado.
Si è costituito il Ricorrente chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
In particolare, la questione all'esame del Collegio verte sulla decadenza dal beneficio relativo all'acquisto di una prima casa.
L'Agenzia de!!e Entrate ha disposto la decadenza del beneficio concesso in precedenza ai coniugi in fase di acquisto della prima casa, sostenendo che la vendita dell'immobile per non produrre la decadenza dall'agevolazione de qua, debba avvenire in esecuzione dell'accordo tra i coniugi, sotto il controllo del giudice.
La Corte ritiene che la vendita dell'immobile in esame non è avvenuta nell'ambito dell'accordo patrimoniale in fase di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma in via autonoma, per cui non è stata rispettata la disposizione che vieta la vendita di un bene che ha usufruito dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa entro cinque, ovvero in caso di vendita anticipata non viene acquistato un altro immobile entro un anno.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale del Lazio, Sezione XI, accoglie l'appello
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in ? 3.500,00.
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati
Decreto del Presidente della Repubblica del 26/04/1986 n° 131
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