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martedì 21 settembre 2010
LETTERA DI UN AGENTE DI POLIZIA .” stipendio ridicolo, turni massacranti e pericoli per la vita.Non siamo noi statali il male del paese” (Commenta la notizia)
“Sono un agente della Polizia di Stato, stipendio ridicolo paragonandolo alle grosse responsabilità e alle mansioni a cui si è tenuti ad adempire (retribuzione di circa un 1/3 inferiore rispetto ai colleghi europei francesi, tedeschi, inglesi ecc…), turni che coprono le 24 ore, tutti i festivi a lavoro, compresi Natale, Pasqua e Capodanno compatibilmente al proprio turno e salvo eventuali sostituzioni di terzi, sacrifici enormi , pericoli per la propria vita ogni volta che si esce per lavoro, sempre al servizio per la sicurezza e la tutela altrui, turni che diventano sempre più lunghi (la mancanza delle nuove leve si fa sentire), straordinari spesso obbligatori, quasi sempre senza copertura finanziaria, quindi non retribuiti regolarmente nelle mensilità con arretrati vecchi più di un anno o due, in occasione dei servizi per l’ordine pubblico si resta sempre più spesso coinvolti in scontri fisici con conseguenti lesioni personali create da altri incontrollabili scalmanati, contratto collettivo scaduto nel 2006 coperto da una misera indennità di vacanza contrattuale vecchia di tre anni, si lavora al caldo al freddo con pioggia neve e altro, personalmente negli ultimi due anni lavorativi ho usufruito solamente di 10 giorni di malattia,………….E, se mi dovessi ammalare dopo una giornata passata sotto il sole a 40 gradi o sotto la pioggia o la neve , magari per soccorrere un utente stradale ferito e rilevarne l’incidente, che faccio ci rimetto pure i soldi…?! ..e allora vuol dire che non conviene più farsi il proprio dovere, avere sani ideali di altruismo e giustizia ma prevale il fatto che devo tutelare principalmente la mia salute, anche nelle situazioni più banali, soprattutto per le diagnosi più lievi nelle quali mi decurtano un tot relativo ai primi 10 gg di malattia, quindi se bisogna intervenire durante le giornate con intemperie, almeno aspettare che spiova…….E se proprio capitasse di ammalarsi, allora visto che ormai ci siamo, altro che 10gg, minimo devono essere (20;30gg) così oltre alla cura della patologia, visto che si paga, pensiamo anche ad ottenere un meritato riposo al calduccio, tra le coccole delle nostre amate famiglie, per chi può ancora permettersi una famiglia e riesce a sostenerla con il proprio ridicolo stipendio!!! Tanto se per altro non ci meritiamo nemmeno un adeguato rinnovo contrattuale tanto vale starsene a casa, almeno risparmiamo sulla benzina che giorno per giorno si fa sempre più cara perché si adegua al reale costo della vita, e che per noi pendolari “forzati” in quanto non ci è dato nemmeno scegliere la sede lavorativa più vicina alla nostra abitazione ma questa ci viene imposta da esigenze di organici e di raccomandazioni varie…!ed è per questo che Ho appena formulato la disdetta al mio sindacato, e se almeno tutti, come me, lo facessero almeno temporaneamente, anche i relativi rappresentanti capirebbero cosa significhi non ricevere l’adeguato compenso per il proprio servizio e magari imparano a tutelarci meglio!!! Cari cittadini, ma sapete poi quele sarebbe il mio misuratore di produttività e quello dei ?mio o meglio quello legato ai colleghi che fanno Polizia Stradale? Viene calcolato e inviato ai vari signori ministri in base alle sanzioni che affliggiamo a voi ignari Utenti, e se per caso un giorno si rientra in caserma con il blocchetto verbali non usato sono rimproveri e provvedimenti ricattatori su concessioni di ferie e permessi vari… perchè se la pattuglia rientra senza verbali il comandante non ci fa bella figura nei confronti delle statistiche e del suo redditometro!!!! beati voi che ce l’avete con tutti gli statali e pensate che siano loro il male dello spreco del Paese!
Garante Privacy: sul regime dei controlli dei file porno scaricati dal lavoratore sul pc aziendale
Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento 10.06.10, n.1736780
Garante Privacy: sul regime dei controlli dei file porno scaricati dal lavoratore sul pc aziendale
Provvedimento 10.06.10, n.1736780
Garante Privacy: sul regime dei controlli dei file porno scaricati dal lavoratore sul pc aziendale
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 5 marzo 2010, presentato da XY nei confronti di Telepost S.p.A., con il quale il ricorrente, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare cui ha fatto seguito il licenziamento senza preavviso anche a causa di una verifica effettuata sul disco fisso del computer datogli in dotazione dall'azienda e dalla quale è emersa la presenza, nello stesso, di numerosi files contenenti "materiale pornografico", ha ribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volta ad opporsi all'ulteriore trattamento dei dati personali, anche sensibili, che lo riguardano e a chiederne la cancellazione; ad avviso del ricorrente, gli stessi sarebbero stati illecitamente acquisiti dal datore di lavoro accedendo indebitamente al computer datogli in uso, "in sua assenza e alla presenza di un terzo esterno all'azienda"; ciò, in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza, sottoponendo a verifica il pc aziendale e "portando via fisicamente l'hard disk" al fine di effettuare "un esame tecnico specialistico approfondito dell'apparecchiatura che consenta di individuare tutto il reale contenuto non ancora verificato"; rilevato che, ad avviso del ricorrente, il trattamento dei predetti dati sarebbe avvenuto in violazione dei principi di liceità e correttezza, tenuto anche conto che "la normativa per l'utilizzo dei servizi informatici aziendali è stata inviata per e-mail dal direttore della società il giorno 13.1.2010, appena 24 ore solari prima del controllo individuale (…)" e che, nella stessa, "si esplicitano solo controlli difensivi aziendali relativi ad accessi, indirizzi/siti internet visitati, e-mail in entrata/uscita, non includendo tra essi, quindi, i controlli su file giacenti nel disco fisso (…)"; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 26 aprile 2010 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;
VISTE le note datate 12 e 14 aprile 2010 con le quali la società resistente, nel ricostruire l'accaduto, ha rappresentato che: a) già in data 1 febbraio 2009 la società capogruppo TNT Post Italia (di cui Telepost s.p.a. è parte) ha adottato la "Policy di gruppo relativa alle procedure di sicurezza informatica destinata a tutti i dipendenti, consulenti e terze parti delle società del gruppo", nella quale è specificato che "il servizio di connessione internet aziendale non deve essere utilizzato per commettere azioni punibili e/o reprensibili quali ad esempio (…) infrangere i diritti di proprietà intellettuale (…) e visitare siti pornografici (…)" e che, successivamente, in data 13 gennaio 2010, la resistente stessa ha "provveduto ad inoltrare nuovamente a tutti i dipendenti la normativa per l'utilizzo dei servizi informatici aziendali" (in cui, alla lett. A), punto 5, è specificato che "non si può scaricare né produrre copie di software e/o file protetti da licenza d'uso, né aziendali né esterni all'azienda" (documentazione di cui ha allegato copia); b) in data 7 gennaio 2010 Telecom Italia s.p.a., in qualità di fornitore dei servizi di posta elettronica ed accesso ad internet per tutti i computer in uso in Telepost s.p.a, ha inviato "a tutto il personale della resistente due e-mails con le quali informava Telepost della presenza su host ad essa assegnato di materiale presumibilmente coperto da diritto d'autore, chiedendo quindi di procedere alla sua immediata rimozione (…)"; successivamente Telecom Italia s.p.a. ha contattato la resistente "affermando che tali illegittime operazioni di scarico di materiale erano state effettuate dall'user id n. (…)", che è stato accertato corrispondere a quella del ricorrente; c) in data 14 gennaio 2010, dopo che nel corso della giornata precedente la resistente aveva tentato invano di contattare l'interessato (che aveva richiesto per l'indomani un giorno di ferie) per rappresentargli l'esigenza che lo stesso fosse presente in ufficio a causa di specifiche esigenze di servizio, "il direttore centrale della società Sig. (…), unitamente a personale tecnico del fornitore dell'hardware Sig. (…), hanno proceduto ad aprire la busta sigillata contenente la password di accesso al pc fornito in dotazione esclusiva al ricorrente (…) ed hanno ispezionato alcune cartelle presenti nella memoria del pc ed in particolare una cartella di files denominata "travaso", nella quale è stata rinvenuta una grande quantità di materiale pornografico (almeno 50 filmati pornografici, nonché centinaia di foto pornografiche) ed altro materiale che è sembrato – ad una prima superficiale analisi – totalmente estraneo all'attività lavorativa"; si è quindi provveduto "a rimuovere e custodire l'unità centrale del pc" e, "una volta depositato formale atto di denuncia-querela nei confronti dell'interessato, a porlo a disposizione della polizia postale per lo svolgimento delle indagini che riterrà opportune";
VISTA la nota datata 22 aprile 2010 con la quale il ricorrente, nel rilevare che la richiamata "Policy TNT del 2.2.2009 è stata disattesa da Telepost s.p.a.", laddove la stessa recita che "non ci saranno controlli individuali sull'uso di internet. In caso siano riscontrati problemi di banda, (…) il gruppo TNT Post ha diritto di monitare anche la singola connessione" e che la stessa "normativa per l'uso dei servizi informatici aziendali in Telepost (pervenuta per e-mail appena 24 ore prima dell'ispezione), nella parte relativa a verifica da parte dell'azienda, nulla specifica sulle modalità da seguire per eventuali controlli sia occasionali che consensuali" (facendo piuttosto riferimento ai "c.d. controlli difensivi che prevedono verifiche su indirizzi/siti internet visitati o e-mail in entrata/uscita ad eccezione dei contenuti delle e-mail e dei relativi allegati"), ha sottolineato come, nella contestazione disciplinare, "nulla mi è stato contestato in proposito e la verifica è stata effettuata sul contenuto del disco fisso"; rilevato che il ricorrente, oltre a lamentare che "non risulta che il tecnico HP intervenuto alla verifica sia un soggetto autorizzato all'assolvimento di tali compiti" (ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali), ha inoltre rimarcato che, mentre nella memoria di controparte vi sono riferimenti a "connessioni ad internet e al divieto di scaricare e produrre copie di software e/o file protetti da licenza d'uso", la contestazione di addebito "contiene solo un generico riferimento alla presunta "presenza" di materiale pornografico";
VISTA la nota datata 5 maggio 2010 con la quale la società resistente ha affermato che "l'indagine condotta era diretta ad accertate la presenza sull'host di materiale coperto da diritto d'autore e non alla verifica della periodicità e continuità degli accessi ad internet" e che "la contestazione effettuata fa esplicito riferimento a filmati presenti nel pc in uso presso la società e quindi a scarico di "file protetti da licenza d'uso""; rilevato che la resistente ha altresì sottolineato che "al riguardo, la policy aziendale prevede chiaramente al punto 4.3 che il servizio di connessione internet aziendale non deve essere utilizzato per commettere azioni punibili e/o reprensibili, quali ad esempio infrangere diritti o interessi di terze parti, i diritti di proprietà intellettuale ovvero divulgare o reperire materiale osceno, ingiurioso o offensivo di qualsiasi genere (…), visitare siti pornografici (…), scaricare, visionare o usare software e/o informazioni illegali o provenienti da fonti pirata o non correttamente licenziate"; rilevato che la resistente ha altresì affermato che il tecnico che ha ispezionato il pc dell'interessato è dipendente della "società HP, che si occupa della manutenzione del software e hardware in uso presso la società Telepost" e che il trattamento dei dati personali dell'interessato da parte della predetta società è lecito in quanto previsto nell'informativa fornita ai dipendenti il 20 dicembre 2004 (per il trattamento dei dati da parte di società esterne e/o fornitori); visto che, secondo la resistente, la presenza del predetto tecnico "era necessaria, essendo l'unico soggetto in grado sia di verificare sull'hard disk la presenza di materiale coperto da diritto d'autore senza danneggiare o manomettere il contenuto del disco fisso sia di capire quale tipo di file avrebbe potuto avere tale provenienza così evitando il controllo su dati ed elementi che esulavano dall'indagine stessa";
VISTA la nota datata 17 maggio 2010 con la quale il ricorrente, nel ribadire quanto già rappresentato nelle memorie precedenti, ha insistito sulle proprie richieste sottolineando, in particolare, che: a) nella contestazione di addebito "non si fa alcuna menzione di avere scaricato file protetti da licenza d'uso, ma solo di presunta generica presenza nel disco fisso di materiale pornografico"; b) nella "policy di gruppo" e nella "normativa per l'uso dei servizi informatici in Telepost" inviata via e-mail il 13.1.2010 non vi è alcuna "specificazione in merito ad un eventuale controllo di tutto il contenuto del disco fisso, come in realtà accaduto"; c) non appare chiaro il collegamento tra l'indagine effettuata e "la segnalazione di Telecom diretta a più di 300 indirizzi mail di ogni parte d'Italia" né se la stessa sia stata intrapresa sulla base di "precise segnalazioni di irregolarità oppure se si sia trattato di controllo a campione come dichiarato nella contestazione e nel provvedimento di licenziamento";
VISTE le note datate 3 e 10 giugno 2010 con le quali la resistente, nel fornire riscontro a una richiesta di informazioni di questa Autorità, ha ribadito la correttezza e pertinenza del controllo effettuato sul pc del ricorrente, "a prescindere dalle ragioni che hanno condotto a tale controllo";
RILEVATO che il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.), ma che lo stesso, anche nell'esercizio di tale prerogativa, deve rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice; ciò tenuto anche conto che tali controlli, indipendentemente dalla loro liceità, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonee a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (cfr. § 5.2 e 6.1 del provv. del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007, di seguito "Linee guida per posta elettronica e Internet");
RILEVATO che, nel caso di specie, la società resistente ha affermato di avere effettuato un controllo sull'hard disk del computer in uso al ricorrente allo scopo di "accertare la presenza sull'host di materiale coperto da diritto d'autore", dichiarando altresì che il predetto controllo è stato determinato da una segnalazione – non documentata - proveniente da Telecom s.p.a. di "illegittime operazioni di scarico effettuate dall'user id" dell'interessato; considerato che, dalla documentazione acquisita al procedimento, risulta che la resistente ha esperito l'anzidetto controllo informatico in assenza di una previa idonea informativa all'interessato relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e, più specificamente, al trattamento di dati che il datore di lavoro potrebbe effettuare in attuazione di eventuali controlli sugli strumenti informatici affidati ai lavoratori per esclusive finalità professionali, ovvero alle modalità da seguire per gli stessi (ad es., circa la presenza dell'interessato, di rappresentanti sindacali, di personale all'uopo incaricato); rilevato infatti che, a tal fine, non possono ritenersi sufficienti le indicazioni che la società ha dichiarato di avere impartito ai propri dipendenti, contenute nella "Policy di gruppo relativa alle procedure di sicurezza informatica" e nella "Normativa per l'uso dei servizi informatici in Telepost" (quest'ultima, peraltro, diramata al personale solo il giorno precedente all'ispezione);
CONSIDERATO che, fermo restando il diritto della società di verificare la violazione da parte del ricorrente degli obblighi a cui lo stesso era soggetto in qualità di prestatore di lavoro (e ciò avendo conservato su uno strumento messo a sua disposizione per l'attività lavorativa file ad essa non attinenti), la società resistente ha effettuato un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite. Nel caso di specie, stante il divieto, contenuto nella citata "normativa per l'uso dei servizi informatici in Telepost" di "visitare siti e /o memorizzare file che abbiano un contenuto contrario a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume", la resistente avrebbe potuto accertare la non conformità del comportamento del ricorrente agli obblighi contrattuali in tema di uso corretto degli strumenti affidati sul luogo di lavoro, limitandosi a constatare l'esistenza, nel computer, di una cartella - "travaso_XY - che già nella denominazione rimandava ad un contenuto di carattere personale, senza la necessità di prendere conoscenza degli specifici "contenuti" della cartella medesima, rispetto ai quali è scaturito un trattamento di informazioni personali eccedenti e non pertinenti (art. 11 del Codice);
RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere il ricorso e di dover disporre, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente le informazioni relative agli specifici file conservati nella cartella "travaso_XY" contenuti nell'hard disk del pc in uso al ricorrente e raccolte nei modi contestati con il ricorso;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della peculiarità della vicenda esaminata;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) accoglie il ricorso e dispone, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente le informazioni conservate nella cartella "travaso_XY" contenuti nell'hard disk del pc in uso al ricorrente e raccolte nei modi contestati con il ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 10 giugno 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 5 marzo 2010, presentato da XY nei confronti di Telepost S.p.A., con il quale il ricorrente, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare cui ha fatto seguito il licenziamento senza preavviso anche a causa di una verifica effettuata sul disco fisso del computer datogli in dotazione dall'azienda e dalla quale è emersa la presenza, nello stesso, di numerosi files contenenti "materiale pornografico", ha ribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volta ad opporsi all'ulteriore trattamento dei dati personali, anche sensibili, che lo riguardano e a chiederne la cancellazione; ad avviso del ricorrente, gli stessi sarebbero stati illecitamente acquisiti dal datore di lavoro accedendo indebitamente al computer datogli in uso, "in sua assenza e alla presenza di un terzo esterno all'azienda"; ciò, in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza, sottoponendo a verifica il pc aziendale e "portando via fisicamente l'hard disk" al fine di effettuare "un esame tecnico specialistico approfondito dell'apparecchiatura che consenta di individuare tutto il reale contenuto non ancora verificato"; rilevato che, ad avviso del ricorrente, il trattamento dei predetti dati sarebbe avvenuto in violazione dei principi di liceità e correttezza, tenuto anche conto che "la normativa per l'utilizzo dei servizi informatici aziendali è stata inviata per e-mail dal direttore della società il giorno 13.1.2010, appena 24 ore solari prima del controllo individuale (…)" e che, nella stessa, "si esplicitano solo controlli difensivi aziendali relativi ad accessi, indirizzi/siti internet visitati, e-mail in entrata/uscita, non includendo tra essi, quindi, i controlli su file giacenti nel disco fisso (…)"; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 26 aprile 2010 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;
VISTE le note datate 12 e 14 aprile 2010 con le quali la società resistente, nel ricostruire l'accaduto, ha rappresentato che: a) già in data 1 febbraio 2009 la società capogruppo TNT Post Italia (di cui Telepost s.p.a. è parte) ha adottato la "Policy di gruppo relativa alle procedure di sicurezza informatica destinata a tutti i dipendenti, consulenti e terze parti delle società del gruppo", nella quale è specificato che "il servizio di connessione internet aziendale non deve essere utilizzato per commettere azioni punibili e/o reprensibili quali ad esempio (…) infrangere i diritti di proprietà intellettuale (…) e visitare siti pornografici (…)" e che, successivamente, in data 13 gennaio 2010, la resistente stessa ha "provveduto ad inoltrare nuovamente a tutti i dipendenti la normativa per l'utilizzo dei servizi informatici aziendali" (in cui, alla lett. A), punto 5, è specificato che "non si può scaricare né produrre copie di software e/o file protetti da licenza d'uso, né aziendali né esterni all'azienda" (documentazione di cui ha allegato copia); b) in data 7 gennaio 2010 Telecom Italia s.p.a., in qualità di fornitore dei servizi di posta elettronica ed accesso ad internet per tutti i computer in uso in Telepost s.p.a, ha inviato "a tutto il personale della resistente due e-mails con le quali informava Telepost della presenza su host ad essa assegnato di materiale presumibilmente coperto da diritto d'autore, chiedendo quindi di procedere alla sua immediata rimozione (…)"; successivamente Telecom Italia s.p.a. ha contattato la resistente "affermando che tali illegittime operazioni di scarico di materiale erano state effettuate dall'user id n. (…)", che è stato accertato corrispondere a quella del ricorrente; c) in data 14 gennaio 2010, dopo che nel corso della giornata precedente la resistente aveva tentato invano di contattare l'interessato (che aveva richiesto per l'indomani un giorno di ferie) per rappresentargli l'esigenza che lo stesso fosse presente in ufficio a causa di specifiche esigenze di servizio, "il direttore centrale della società Sig. (…), unitamente a personale tecnico del fornitore dell'hardware Sig. (…), hanno proceduto ad aprire la busta sigillata contenente la password di accesso al pc fornito in dotazione esclusiva al ricorrente (…) ed hanno ispezionato alcune cartelle presenti nella memoria del pc ed in particolare una cartella di files denominata "travaso", nella quale è stata rinvenuta una grande quantità di materiale pornografico (almeno 50 filmati pornografici, nonché centinaia di foto pornografiche) ed altro materiale che è sembrato – ad una prima superficiale analisi – totalmente estraneo all'attività lavorativa"; si è quindi provveduto "a rimuovere e custodire l'unità centrale del pc" e, "una volta depositato formale atto di denuncia-querela nei confronti dell'interessato, a porlo a disposizione della polizia postale per lo svolgimento delle indagini che riterrà opportune";
VISTA la nota datata 22 aprile 2010 con la quale il ricorrente, nel rilevare che la richiamata "Policy TNT del 2.2.2009 è stata disattesa da Telepost s.p.a.", laddove la stessa recita che "non ci saranno controlli individuali sull'uso di internet. In caso siano riscontrati problemi di banda, (…) il gruppo TNT Post ha diritto di monitare anche la singola connessione" e che la stessa "normativa per l'uso dei servizi informatici aziendali in Telepost (pervenuta per e-mail appena 24 ore prima dell'ispezione), nella parte relativa a verifica da parte dell'azienda, nulla specifica sulle modalità da seguire per eventuali controlli sia occasionali che consensuali" (facendo piuttosto riferimento ai "c.d. controlli difensivi che prevedono verifiche su indirizzi/siti internet visitati o e-mail in entrata/uscita ad eccezione dei contenuti delle e-mail e dei relativi allegati"), ha sottolineato come, nella contestazione disciplinare, "nulla mi è stato contestato in proposito e la verifica è stata effettuata sul contenuto del disco fisso"; rilevato che il ricorrente, oltre a lamentare che "non risulta che il tecnico HP intervenuto alla verifica sia un soggetto autorizzato all'assolvimento di tali compiti" (ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali), ha inoltre rimarcato che, mentre nella memoria di controparte vi sono riferimenti a "connessioni ad internet e al divieto di scaricare e produrre copie di software e/o file protetti da licenza d'uso", la contestazione di addebito "contiene solo un generico riferimento alla presunta "presenza" di materiale pornografico";
VISTA la nota datata 5 maggio 2010 con la quale la società resistente ha affermato che "l'indagine condotta era diretta ad accertate la presenza sull'host di materiale coperto da diritto d'autore e non alla verifica della periodicità e continuità degli accessi ad internet" e che "la contestazione effettuata fa esplicito riferimento a filmati presenti nel pc in uso presso la società e quindi a scarico di "file protetti da licenza d'uso""; rilevato che la resistente ha altresì sottolineato che "al riguardo, la policy aziendale prevede chiaramente al punto 4.3 che il servizio di connessione internet aziendale non deve essere utilizzato per commettere azioni punibili e/o reprensibili, quali ad esempio infrangere diritti o interessi di terze parti, i diritti di proprietà intellettuale ovvero divulgare o reperire materiale osceno, ingiurioso o offensivo di qualsiasi genere (…), visitare siti pornografici (…), scaricare, visionare o usare software e/o informazioni illegali o provenienti da fonti pirata o non correttamente licenziate"; rilevato che la resistente ha altresì affermato che il tecnico che ha ispezionato il pc dell'interessato è dipendente della "società HP, che si occupa della manutenzione del software e hardware in uso presso la società Telepost" e che il trattamento dei dati personali dell'interessato da parte della predetta società è lecito in quanto previsto nell'informativa fornita ai dipendenti il 20 dicembre 2004 (per il trattamento dei dati da parte di società esterne e/o fornitori); visto che, secondo la resistente, la presenza del predetto tecnico "era necessaria, essendo l'unico soggetto in grado sia di verificare sull'hard disk la presenza di materiale coperto da diritto d'autore senza danneggiare o manomettere il contenuto del disco fisso sia di capire quale tipo di file avrebbe potuto avere tale provenienza così evitando il controllo su dati ed elementi che esulavano dall'indagine stessa";
VISTA la nota datata 17 maggio 2010 con la quale il ricorrente, nel ribadire quanto già rappresentato nelle memorie precedenti, ha insistito sulle proprie richieste sottolineando, in particolare, che: a) nella contestazione di addebito "non si fa alcuna menzione di avere scaricato file protetti da licenza d'uso, ma solo di presunta generica presenza nel disco fisso di materiale pornografico"; b) nella "policy di gruppo" e nella "normativa per l'uso dei servizi informatici in Telepost" inviata via e-mail il 13.1.2010 non vi è alcuna "specificazione in merito ad un eventuale controllo di tutto il contenuto del disco fisso, come in realtà accaduto"; c) non appare chiaro il collegamento tra l'indagine effettuata e "la segnalazione di Telecom diretta a più di 300 indirizzi mail di ogni parte d'Italia" né se la stessa sia stata intrapresa sulla base di "precise segnalazioni di irregolarità oppure se si sia trattato di controllo a campione come dichiarato nella contestazione e nel provvedimento di licenziamento";
VISTE le note datate 3 e 10 giugno 2010 con le quali la resistente, nel fornire riscontro a una richiesta di informazioni di questa Autorità, ha ribadito la correttezza e pertinenza del controllo effettuato sul pc del ricorrente, "a prescindere dalle ragioni che hanno condotto a tale controllo";
RILEVATO che il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.), ma che lo stesso, anche nell'esercizio di tale prerogativa, deve rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice; ciò tenuto anche conto che tali controlli, indipendentemente dalla loro liceità, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonee a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (cfr. § 5.2 e 6.1 del provv. del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007, di seguito "Linee guida per posta elettronica e Internet");
RILEVATO che, nel caso di specie, la società resistente ha affermato di avere effettuato un controllo sull'hard disk del computer in uso al ricorrente allo scopo di "accertare la presenza sull'host di materiale coperto da diritto d'autore", dichiarando altresì che il predetto controllo è stato determinato da una segnalazione – non documentata - proveniente da Telecom s.p.a. di "illegittime operazioni di scarico effettuate dall'user id" dell'interessato; considerato che, dalla documentazione acquisita al procedimento, risulta che la resistente ha esperito l'anzidetto controllo informatico in assenza di una previa idonea informativa all'interessato relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e, più specificamente, al trattamento di dati che il datore di lavoro potrebbe effettuare in attuazione di eventuali controlli sugli strumenti informatici affidati ai lavoratori per esclusive finalità professionali, ovvero alle modalità da seguire per gli stessi (ad es., circa la presenza dell'interessato, di rappresentanti sindacali, di personale all'uopo incaricato); rilevato infatti che, a tal fine, non possono ritenersi sufficienti le indicazioni che la società ha dichiarato di avere impartito ai propri dipendenti, contenute nella "Policy di gruppo relativa alle procedure di sicurezza informatica" e nella "Normativa per l'uso dei servizi informatici in Telepost" (quest'ultima, peraltro, diramata al personale solo il giorno precedente all'ispezione);
CONSIDERATO che, fermo restando il diritto della società di verificare la violazione da parte del ricorrente degli obblighi a cui lo stesso era soggetto in qualità di prestatore di lavoro (e ciò avendo conservato su uno strumento messo a sua disposizione per l'attività lavorativa file ad essa non attinenti), la società resistente ha effettuato un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite. Nel caso di specie, stante il divieto, contenuto nella citata "normativa per l'uso dei servizi informatici in Telepost" di "visitare siti e /o memorizzare file che abbiano un contenuto contrario a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume", la resistente avrebbe potuto accertare la non conformità del comportamento del ricorrente agli obblighi contrattuali in tema di uso corretto degli strumenti affidati sul luogo di lavoro, limitandosi a constatare l'esistenza, nel computer, di una cartella - "travaso_XY - che già nella denominazione rimandava ad un contenuto di carattere personale, senza la necessità di prendere conoscenza degli specifici "contenuti" della cartella medesima, rispetto ai quali è scaturito un trattamento di informazioni personali eccedenti e non pertinenti (art. 11 del Codice);
RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere il ricorso e di dover disporre, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente le informazioni relative agli specifici file conservati nella cartella "travaso_XY" contenuti nell'hard disk del pc in uso al ricorrente e raccolte nei modi contestati con il ricorso;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della peculiarità della vicenda esaminata;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) accoglie il ricorso e dispone, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente le informazioni conservate nella cartella "travaso_XY" contenuti nell'hard disk del pc in uso al ricorrente e raccolte nei modi contestati con il ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 10 giugno 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
Garante Privacy: no alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori
Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento 10.06.10, n.1736167
Garante Privacy: no alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori
Provvedimento 10.06.10, n.1736167
Garante Privacy: no alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza, recentemente sostituito dal provvedimento generale dell'8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTA la segnalazione inviata in data 29 settembre 2009 dalla sig.ra Fiorella Vaccaro, avente ad oggetto l'installazione, presso due distinti punti vendita siti in Maida e Soverato (CZ) e gestiti dalla ditta individuale Irene Curcio (in favore della quale la segnalante ha in passato operato in qualità di dipendente), di una webcam in asserita violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della pertinente normativa di settore in tema di controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, legge n. 300/1970);
VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco in data 26 gennaio 2010, per conto del "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza, su delega di questa Autorità;
VISTO che presso il punto vendita ubicato in Maida risulta predisposto un impianto per il quale non sono state espletate le procedure previste dall'art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970, perché ancora "non […] entrato in funzione";
VISTO che, al contrario, presso il punto vendita di Soverato è già stata "messa in funzione da circa un anno" una webcam, "in grado di riprendere l'intera sala destinata ad esposizione e vendita";
PRESO ATTO che, in base alle dichiarazioni rese dalla titolare anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice, "l'impianto di videosorveglianza [presso il punto vendita di Soverato] è stato posto in essere esclusivamente ai fini di sicurezza" (dato anche il contesto territoriale di riferimento) e che lo stesso funge altresì da "deterrente […] contro eventuali furti da parte dei clienti", peraltro già verificatisi in passato;
VISTE le precisazioni rese in relazione alle "modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge nr. 300/1970", con specifico riferimento al fatto che alle singole dipendenti di volta in volta succedutesi presso il punto vendita di Soverato è stata "sempre rappresentat[a] la presenza della videocamera e le finalità di sicurezza cui [la stessa] era destinata", e che a ciò è sempre seguita l'acquisizione di un "consenso orale" da parte di costoro;
PRESO ATTO che la webcam, secondo quanto dichiarato, verrebbe "accesa sporadicamente", prevalentemente "nei giorni in cui [la titolare non è] presente presso […] il punto vendita";
RILEVATO che, in base alle osservazioni formulate dagli agenti verbalizzanti, non risulta essere stata "fornita alcuna informativa agli interessati" e che la medesima "informativa (minima o circostanziata) non è presente neanche all'esterno dei locali", ragion per cui non risulta che "gli avventori interessati [siano] informati del fatto che accedono in una zona videosorvegliata";
RILEVATO che tale circostanza è stata ribadita dalla titolare in sede di verbalizzazione delle operazioni compiute, alla luce delle quali risulta che non si è "provveduto alla posa di eventuali cartelli o altre segnalazioni per indicare l'esistenza della telecamera" a causa di "una […] dimenticanza";
PRESO ATTO, come da documentazione in atti, dell'attivazione dell'autonomo procedimento di contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 161 del Codice, rispetto alla quale la titolare ha fatto pervenire proprie osservazioni con nota del 2 marzo 2010 (da cui si evince, tra l'altro, che a seguito dell'ispezione si è provveduto a "ri-collocare l'informativa nel negozio");
PRESO ATTO di tali ultime dichiarazioni, alla luce delle quali, limitatamente a detto profilo (e ferma restando la valutazione dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui al menzionato art. 161 del Codice), allo stato non si ritiene che sussistano elementi per formulare specifiche prescrizioni nei confronti della ditta individuale Curcio Irene;
RILEVATO che, in base alle risultanze degli accertamenti espletati, allo stato non risulta provato che l'installazione delle webcam ubicate presso i due punti vendita sia avvenuta nel rispetto della disciplina di settore prevista per i controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970); ciò, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490);
RILEVATO che, in ragione della violazione del predetto art. 4, comma 2 l. n. 300/1970, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo webcam presso il punto vendita di Soverato, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice);
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice in caso di trattamento di dati illecito o, comunque, non corretto;
RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato;
RILEVATO, al contrario, che la webcam installata presso il punto vendita di Maida non è risultata in funzione, sicché, ferma restando l'inosservanza delle procedure di cui al predetto art. 4, in mancanza di un effettivo (e, allo stato, non comprovato) trattamento di dati personali, non sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento da parte di questa Autorità;
RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni (rispettivamente penale e amministrativa) di cui agli artt. 170 e 162, comma 2-ter, del Codice;
RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato.
Roma, 10 giugno 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza, recentemente sostituito dal provvedimento generale dell'8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTA la segnalazione inviata in data 29 settembre 2009 dalla sig.ra Fiorella Vaccaro, avente ad oggetto l'installazione, presso due distinti punti vendita siti in Maida e Soverato (CZ) e gestiti dalla ditta individuale Irene Curcio (in favore della quale la segnalante ha in passato operato in qualità di dipendente), di una webcam in asserita violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della pertinente normativa di settore in tema di controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, legge n. 300/1970);
VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco in data 26 gennaio 2010, per conto del "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza, su delega di questa Autorità;
VISTO che presso il punto vendita ubicato in Maida risulta predisposto un impianto per il quale non sono state espletate le procedure previste dall'art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970, perché ancora "non […] entrato in funzione";
VISTO che, al contrario, presso il punto vendita di Soverato è già stata "messa in funzione da circa un anno" una webcam, "in grado di riprendere l'intera sala destinata ad esposizione e vendita";
PRESO ATTO che, in base alle dichiarazioni rese dalla titolare anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice, "l'impianto di videosorveglianza [presso il punto vendita di Soverato] è stato posto in essere esclusivamente ai fini di sicurezza" (dato anche il contesto territoriale di riferimento) e che lo stesso funge altresì da "deterrente […] contro eventuali furti da parte dei clienti", peraltro già verificatisi in passato;
VISTE le precisazioni rese in relazione alle "modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge nr. 300/1970", con specifico riferimento al fatto che alle singole dipendenti di volta in volta succedutesi presso il punto vendita di Soverato è stata "sempre rappresentat[a] la presenza della videocamera e le finalità di sicurezza cui [la stessa] era destinata", e che a ciò è sempre seguita l'acquisizione di un "consenso orale" da parte di costoro;
PRESO ATTO che la webcam, secondo quanto dichiarato, verrebbe "accesa sporadicamente", prevalentemente "nei giorni in cui [la titolare non è] presente presso […] il punto vendita";
RILEVATO che, in base alle osservazioni formulate dagli agenti verbalizzanti, non risulta essere stata "fornita alcuna informativa agli interessati" e che la medesima "informativa (minima o circostanziata) non è presente neanche all'esterno dei locali", ragion per cui non risulta che "gli avventori interessati [siano] informati del fatto che accedono in una zona videosorvegliata";
RILEVATO che tale circostanza è stata ribadita dalla titolare in sede di verbalizzazione delle operazioni compiute, alla luce delle quali risulta che non si è "provveduto alla posa di eventuali cartelli o altre segnalazioni per indicare l'esistenza della telecamera" a causa di "una […] dimenticanza";
PRESO ATTO, come da documentazione in atti, dell'attivazione dell'autonomo procedimento di contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 161 del Codice, rispetto alla quale la titolare ha fatto pervenire proprie osservazioni con nota del 2 marzo 2010 (da cui si evince, tra l'altro, che a seguito dell'ispezione si è provveduto a "ri-collocare l'informativa nel negozio");
PRESO ATTO di tali ultime dichiarazioni, alla luce delle quali, limitatamente a detto profilo (e ferma restando la valutazione dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui al menzionato art. 161 del Codice), allo stato non si ritiene che sussistano elementi per formulare specifiche prescrizioni nei confronti della ditta individuale Curcio Irene;
RILEVATO che, in base alle risultanze degli accertamenti espletati, allo stato non risulta provato che l'installazione delle webcam ubicate presso i due punti vendita sia avvenuta nel rispetto della disciplina di settore prevista per i controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970); ciò, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490);
RILEVATO che, in ragione della violazione del predetto art. 4, comma 2 l. n. 300/1970, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo webcam presso il punto vendita di Soverato, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice);
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice in caso di trattamento di dati illecito o, comunque, non corretto;
RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato;
RILEVATO, al contrario, che la webcam installata presso il punto vendita di Maida non è risultata in funzione, sicché, ferma restando l'inosservanza delle procedure di cui al predetto art. 4, in mancanza di un effettivo (e, allo stato, non comprovato) trattamento di dati personali, non sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento da parte di questa Autorità;
RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni (rispettivamente penale e amministrativa) di cui agli artt. 170 e 162, comma 2-ter, del Codice;
RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato.
Roma, 10 giugno 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
lunedì 20 settembre 2010
news della settimana da www.laboratoriopoliziademocratica.org (13 al 19 settembre 2010)
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Consiglio di Stato "...Polizia di Stato - Azione disciplinare - Natura giuridica, effetti. I termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 che cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato non hanno natura perentoria con la conseguenza che la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta ..."
Consiglio di Stato "...Vero è infatti che il ricorrente è venuto a conoscenza alle ore 18,45 dell'ordine di servizio che lo vedeva impegnato alle ore diciannove dello stesso giorno 13 novembre 2004, ma è anche vero che il breve lasso di tempo che è stato ritenuto da questo TAR giustificativo del ritardo nel prendere servizio, è stato determinato dal comportamento del ricorrente che non ha tempestivamente contattato il proprio ufficio dopo essere stato dichiarato idoneo ai servizi interni a decorrere dallo stesso giorno 13/11/04, a seguito di visita medica cui si era sottoposto alle ore dieci dello stesso giorno, la cui certificazione è stata ricevuta dall'ufficio alle ore 12,40..."
Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'interno riferisce che con atto in data 5 settembre 1996 il Questore di ##################### ebbe a promuovere un'azione disciplinare a carico dell'odierno appellato (all'epoca dei fatti, agente di P.S.), assumendo che lo stesso avesse prestato attività privata in favore di un'agenzia privata di investigazioni...."
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 8-9-2010
Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2010, n. 216.
Ministero dell'interno
Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/3
Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale.
Agenzia delle dogane
Det. 8-9-2010 n. 114450
Istituzione e attivazione della Sezione Operativa Territoriale Marittima del porto di Venezia.
Pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 13 settembre 2010, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Ministero dell'interno
Cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale coniugati, con cittadini italiani e dell'Unione europea, in seguito a matrimonio celebrato in altro Stato.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere - Ufficio stato civile.
Ingresso per motivi di studio per periodi inferiori a 90 giorni.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 5-8-2010 n. 147
Regolamento recante sistemi dischi freni per motocicli.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 2010, n. 211, S.O.
Cassazione "...La Cassazione si pronuncia sulle responsabilità del RSPP. Il RSPP non riveste una posizione di garanzia e non può direttamente interferire per rimuovere le situazioni di rischio, ma in caso di infortuni può essere chiamato a rispondere se sono riconducibili ad una sua omessa segnalazione..."
Cassazione "...Stranieri. Presupposti e limiti per l'autorizzazione alla temporanea permanenza in Italia (ex art. 31, co. 3, D.Lgs n. 286/98)..."
Cassazione "...Prescrizione e decadenza civile. Il lavoratore ha dieci anni di tempo, dal momento in cui il danno si è manifestato, per chiederne il risarcimento..."
Consiglio di Stato "...Deve essere precisato che il Collegio non esclude affatto che l'Amministrazione, nel dare applicazione all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, in vista dell'accesso di un candidato alle Forze di Polizia, possa basarsi su elementi indiziari, tali da mettere in dubbio la sicura affidabilità del medesimo candidato nell'esercizio dei delicatissimi compiti, propri di un appartenente alle Forze dell'Ordine...."
Consiglio di Stato "... Guardia di Finanza....altri fatti mobbizzanti si sono verificati prima dell'infortunio al ginocchio e altri prima della diagnosi della patologia psichica avvenuta in data 8.3.2002;..."
Consiglio di Stato "...gli ha rammentato gli obblighi derivanti dal suo status di militare, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dal Comando generale della Guardia di Finanza in materia di attività extraprofessionali, sia per la parte inerente ad eventuali cointeressenze con attività commerciali e sia per quel che concerne le conseguenti interferenze con gli interessi dell'Amministrazione;..."
Consiglio di Stato "...Svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata: i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione..."
La Cassazione sulle prescrizioni di igiene del lavoro
Cassazione "...Non rispetta stop e precedenza: il responsabile dell'incidente paga alla vittima il danno morale solo nella misura di un terzo del biologico..."
Cassazione "...Non è reato esporre una fotocopia in bianco e nero del permesso invalidi Esporre una copia in bianco e nero del permesso di parcheggio per invalidi non integra gli estremi del reato previsto e punito dall'art. 489 del codice penale ......"
Consiglio di Stato "...E' impugnata la sentenza del Tar Lazio n. 9118 del 14 settembre 2004 che ha accolto il ricorso proposto dal signor ##################### avverso il decreto ministeriale n. 1955 del 24 maggio 1995 con il quale è stato negato al ricorrente il beneficio economico dell' equo indennizzo in relazione alla sua infermità, diagnosticata quale " spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatia....P.Q.M. Condanna l'Amministrazione appellante alla rifusione delle spese processuali per questo grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre IVA e CAP come per legge...."
Consiglio di Stato "...Con sentenza n. ##################### del 2004 il T.A.R. per l'Abruzzo ha accolto il ricorso proposto da sottufficiali della Guardia di Finanza per ottenere la corresponsione dell'indennità di cui alla legge n. 100 del 1987 in relazione al loro trasferimento dalla sede di #####################...."
Consiglio di Stato "...Con le sentenze impugnate il primo giudice ha respinto i ricorsi proposti dagli odierni appellanti avverso le ordinanze con cui il Prefetto di Roma ha ordinato il rilascio con effetto immediato degli alloggi individuali di servizio, in passato concesso agli odierni appellanti, in quanto dipendenti della Polizia di Stato...."
Consiglio di Stato "..Infortuni sul lavoro - Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio, previa riunione, ha: 1) accolto in parte il ricorso n.2532\2004, proposto un gruppo di associazioni imprenditoriali e di imprenditori, tra cui le attuali appellanti, avverso la circolare INAIL n.71 del 17 dicembre 2003, riguardante i disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro, il relativo rischio e la diagnosi di malattia professionale, nonché le modalità di trattamento delle relative pratiche; 2) respinto il ricorso n.9497\2004 proposto dai medesimi soggetti per l'annullamento del DM 27 aprile 2004, recante l'elenco della malattie per cui è obbligatoria la denuncia ex art.139 del DPR 30 giugno 1965, n.1124, nella parte in cui inserisce nella lista II, il gruppo 7), "malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro"...."
Consiglio di Stato "...L'ispettore della Guardia di finanza #####################, in servizio presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo ##################### con sede in #####################, aspirando per motivi di assistenza familiare ad essere assegnato al Comando Compagnia di ##################### (località più vicina al paese di residenza del nucleo familiare di origine, in data 4 gennaio 2007 presentava al Comandante regionale apposita domanda di trasferimento...."
Cassazione "...Multa fatta da agenti in movimento? Valida. Uso telefono alla guida? Solo se serve ad evitare danno grave per se o altri..."
Cassazione "...Rischia il carcere il capo che costringe autista a turni massacranti provocando incidente..."
RAI: AG.ENTRATE, ARRIVA VADEMECUM SU ESENZIONE CANONE PER OVER 75
"Il Giudice del lavoro contro il Questore di Napoli"
"Tutor" e "Autovelox": strumenti spenti se non c'è una segnalazione "ad hoc"
Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178) (GU n. 219 del 18-9-2010 )
Riordino del processo amministrativo (Link diretto al sito dell'autore)
Comparto sicurezza e Difesa Firma contratto
I certificati di malattia verranno inviati ai datori di lavoro anche con la Posta Elettronica Certificata
ENGINE SRL dispositivo CELERITAS: estensione a CELERITAS 1.1 (rilevazione in modalità automatica). Approvato il sistema Celeritas per il controllo della velocità media fuori delle autostrade.
Invio dei certificati di malattia tramite PEC.
Inpdap 10560/2010 Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 - Interventi in materia previdenziale
"La manovra, le pensioni...".."Chi continuerà ad avvantaggiarsi delle vecchie finestre.."
Inpdap 12341/2010 Nuove tabelle per il calcolo delle ricongiunzioni - Art. 12-decies della Legge 30 luglio 2010 n. 122Cassazione "...La Cassazione si pronuncia sulle responsabilità del RSPP. Il RSPP non riveste una posizione di garanzia e non può direttamente interferire per rimuovere le situazioni di rischio, ma in caso di infortuni può essere chiamato a rispondere se sono riconducibili ad una sua omessa segnalazione..."
Danno biologico da contaminazione da uranio impoverito. Condannato il Ministero della Difesa a risarcire anche il danno biologico per contaminazione da uranio impoverito
‘Formazione antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio Prevenzione ProtezioneCosa fare in caso di innalzamento del PSA ? Chiedi al medico
Alcol e lavoro: valutazione dei rischi, gli accertamenti sanitari, gli obblighi e le istruzioni da impartire ai lavoratori. Esperienze, opportunità, punti deboli della normativa”, a cura del Dr. Valentino Patussi e della Dott.ssa Anna Muran (Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Azienda per i Servizi Sanitari n°1 “Triestina”), intervento al convegno “Alcol e lavoro. analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore”
Valutazione del rischio da parte del medico competente: assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente
“Linee di indirizzo per la valutazione dell'organizzazione aziendale della sicurezza” (a cura della Regione Veneto)
Salute: troppo sport fa tremare il cuore, decuplica rischio fibrillazione
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quarantaquattro posti di direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato. (GU n. 73 del 14-9-2010 )
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RAI: AG.ENTRATE, ARRIVA VADEMECUM SU ESENZIONE CANONE PER OVER 75
=
(AGI) - Roma, 20 set. - Buone notizie per gli abbonati Rai "di
lungo corso". Gli ultra 75enni non dovranno piu' versare il
canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo dovuto a
partire dal 2008. Possono fruire del beneficio i contribuenti
con un reddito proprio e del coniuge non superiore
complessivamente a 6713,98 euro (516,46 per tredici mensilita')
e che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge
stesso. Gli interessati che, pur avendo i requisiti hanno gia'
provveduto al pagamento, possono chiedere il rimborso. Con la
circolare 46/E, diffusa oggi, l'Agenzia delle Entrate fornisce
i chiarimenti utili per ottenere l'agevolazione e ricorda che
gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa compresa
tra 500 e 2mila euro per ogni annualita' oltre al pagamento del
canone evaso.
L'Agenzia spiega che il limite di 6713,98 euro va calcolato
sommando il reddito del soggetto interessato e quello del
coniuge convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata
indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a Irpef o meno
secondo le regole ordinarie. Cio' in virtu' del fatto che la
finalita' della norma e' quella di tutelare i soggetti che
versano in una condizione di reale disagio economico. Gli
interessati possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia per
compilare e inviare il modulo di richiesta di esenzione,
disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si tratta
di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di
identita') che prova il possesso dei requisiti previsti dalla
norma (Legge 244/2007). Coloro che fruiscono dell'esenzione per
la prima volta dovranno presentare la richiesta entro il 30
aprile di ciascun anno; chi, invece, ne beneficera' a partire
dal secondo semestre dell'anno, potra' presentarla entro il 31
luglio, e per il 2010, entro il prossimo 30 novembre. Per le
annualita' successive, i contribuenti potranno continuare ad
avvalersi dell'agevolazione senza dover presentare nuove
dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell'anno attiva per la
prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve
inviare la dichiarazione entro 60 giorni.
I contribuenti che hanno gia' pagato il canone per gli anni
2008, 2009 e 2010 potranno chiederne il rimborso presentando un
apposito modello disponibile presso gli uffici dell'Agenzia o
sul sito Internet, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva
attestante il possesso dei requisiti. (AGI)
Red/Cli
201335 SET 10
NNNN
Apc-Fisco/ Vademecum Agenzia Entrate su esenzione Rai per over 75enni
Stop versamento, possono usufruire del beneficio
Roma, 20 set. (Apcom) - Buone notizie per gli abbonati Rai 'di
lungo corso". Gli ultra 75enni non dovranno pi versare il canone
di abbonamento al servizio radiotelevisivo dovuto a partire dal
2008. Possono fruire del beneficio i contribuenti con un reddito
proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6713,98
euro (516,46 per tredici mensilit) e che non convivono con altri
soggetti diversi dal coniuge stesso.
Gli interessati che, pur avendo i requisiti hanno gi provveduto
al pagamento, possono chiedere il rimborso. Con la circolare
46/E, diffusa oggi, l`Agenzia delle Entrate fornisce i
chiarimenti utili per ottenere l`agevolazione e ricorda che gli
abusi sono puniti con una sanzione amministrativa compresa tra
500 e 2mila euro per ogni annualit oltre al pagamento del canone
evaso.
(Segue)
Red/Gab
201330 set 10
Apc-Fisco/ Vademecum Agenzia Entrate su esenzione canone Rai... -2-
Rimborso per i contribuenti che hanno gi pagato
Roma, 20 set. (Apcom) - Cosa si intende per reddito - Il limite
di 6713,98 euro, spiega l'Agenzia delle Entrate, va calcolato
sommando il reddito del soggetto interessato e quello del
coniuge convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata
indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a Irpef o meno
secondo le regole ordinarie. Ci in virt del fatto che la
finalit della norma quella di tutelare i soggetti che versano
in una condizione di reale disagio economico.
Come ottenere l`esenzione - Gli interessati possono rivolgersi
agli uffici dell`Agenzia per compilare e inviare il modulo di
richiesta di esenzione, disponibile anche sul sito
www.agenziaentrate.gov.it. Si tratta di una dichiarazione
sostitutiva (accompagnata da documento di identit) che prova il
possesso dei requisiti previsti dalla norma (Legge 244/2007).
Coloro che fruiscono dell`esenzione per la prima volta dovranno
presentare la richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno; chi,
invece, ne beneficer a partire dal secondo semestre dell`anno,
potr presentarla entro il 31 luglio, e per il 2010, entro il
prossimo 30 novembre. Per le annualit successive, i contribuenti
potranno continuare ad avvalersi dell`agevolazione senza dover
presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell`anno
attiva per la prima volta un abbonamento al servizio
radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.
Ok al rimborso - I contribuenti che hanno gi pagato il canone
per gli anni 2008, 2009 e 2010 potranno chiederne il rimborso
presentando un apposito modello disponibile presso gli uffici
dell`Agenzia o sul sito Internet, accompagnato dalla
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti.
Red/Gab
201331 set 10
(AGI) - Roma, 20 set. - Buone notizie per gli abbonati Rai "di
lungo corso". Gli ultra 75enni non dovranno piu' versare il
canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo dovuto a
partire dal 2008. Possono fruire del beneficio i contribuenti
con un reddito proprio e del coniuge non superiore
complessivamente a 6713,98 euro (516,46 per tredici mensilita')
e che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge
stesso. Gli interessati che, pur avendo i requisiti hanno gia'
provveduto al pagamento, possono chiedere il rimborso. Con la
circolare 46/E, diffusa oggi, l'Agenzia delle Entrate fornisce
i chiarimenti utili per ottenere l'agevolazione e ricorda che
gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa compresa
tra 500 e 2mila euro per ogni annualita' oltre al pagamento del
canone evaso.
L'Agenzia spiega che il limite di 6713,98 euro va calcolato
sommando il reddito del soggetto interessato e quello del
coniuge convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata
indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a Irpef o meno
secondo le regole ordinarie. Cio' in virtu' del fatto che la
finalita' della norma e' quella di tutelare i soggetti che
versano in una condizione di reale disagio economico. Gli
interessati possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia per
compilare e inviare il modulo di richiesta di esenzione,
disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si tratta
di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di
identita') che prova il possesso dei requisiti previsti dalla
norma (Legge 244/2007). Coloro che fruiscono dell'esenzione per
la prima volta dovranno presentare la richiesta entro il 30
aprile di ciascun anno; chi, invece, ne beneficera' a partire
dal secondo semestre dell'anno, potra' presentarla entro il 31
luglio, e per il 2010, entro il prossimo 30 novembre. Per le
annualita' successive, i contribuenti potranno continuare ad
avvalersi dell'agevolazione senza dover presentare nuove
dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell'anno attiva per la
prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve
inviare la dichiarazione entro 60 giorni.
I contribuenti che hanno gia' pagato il canone per gli anni
2008, 2009 e 2010 potranno chiederne il rimborso presentando un
apposito modello disponibile presso gli uffici dell'Agenzia o
sul sito Internet, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva
attestante il possesso dei requisiti. (AGI)
Red/Cli
201335 SET 10
NNNN
Apc-Fisco/ Vademecum Agenzia Entrate su esenzione Rai per over 75enni
Stop versamento, possono usufruire del beneficio
Roma, 20 set. (Apcom) - Buone notizie per gli abbonati Rai 'di
lungo corso". Gli ultra 75enni non dovranno pi versare il canone
di abbonamento al servizio radiotelevisivo dovuto a partire dal
2008. Possono fruire del beneficio i contribuenti con un reddito
proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6713,98
euro (516,46 per tredici mensilit) e che non convivono con altri
soggetti diversi dal coniuge stesso.
Gli interessati che, pur avendo i requisiti hanno gi provveduto
al pagamento, possono chiedere il rimborso. Con la circolare
46/E, diffusa oggi, l`Agenzia delle Entrate fornisce i
chiarimenti utili per ottenere l`agevolazione e ricorda che gli
abusi sono puniti con una sanzione amministrativa compresa tra
500 e 2mila euro per ogni annualit oltre al pagamento del canone
evaso.
(Segue)
Red/Gab
201330 set 10
Apc-Fisco/ Vademecum Agenzia Entrate su esenzione canone Rai... -2-
Rimborso per i contribuenti che hanno gi pagato
Roma, 20 set. (Apcom) - Cosa si intende per reddito - Il limite
di 6713,98 euro, spiega l'Agenzia delle Entrate, va calcolato
sommando il reddito del soggetto interessato e quello del
coniuge convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata
indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a Irpef o meno
secondo le regole ordinarie. Ci in virt del fatto che la
finalit della norma quella di tutelare i soggetti che versano
in una condizione di reale disagio economico.
Come ottenere l`esenzione - Gli interessati possono rivolgersi
agli uffici dell`Agenzia per compilare e inviare il modulo di
richiesta di esenzione, disponibile anche sul sito
www.agenziaentrate.gov.it. Si tratta di una dichiarazione
sostitutiva (accompagnata da documento di identit) che prova il
possesso dei requisiti previsti dalla norma (Legge 244/2007).
Coloro che fruiscono dell`esenzione per la prima volta dovranno
presentare la richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno; chi,
invece, ne beneficer a partire dal secondo semestre dell`anno,
potr presentarla entro il 31 luglio, e per il 2010, entro il
prossimo 30 novembre. Per le annualit successive, i contribuenti
potranno continuare ad avvalersi dell`agevolazione senza dover
presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell`anno
attiva per la prima volta un abbonamento al servizio
radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.
Ok al rimborso - I contribuenti che hanno gi pagato il canone
per gli anni 2008, 2009 e 2010 potranno chiederne il rimborso
presentando un apposito modello disponibile presso gli uffici
dell`Agenzia o sul sito Internet, accompagnato dalla
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti.
Red/Gab
201331 set 10
Apc-Sicurezza/Da oggi il 112 di Varese accessibile anche a non udenti
Novit in linea con direttiva europea su Numero unico emergenza
Milano, 20 set. (Apcom) - Anche le persone non-udenti di Varese
(quelle che hanno il prefisso telefonico 0331 e 0332) potranno da
oggi accedere al call center del numero unico dell'emergenza 112
varesino. Lo annuncia l'Azienda regionale emergenza urgenza
(Areu) spiegando che "dopo un periodo di test, stato infatti
individuato un numero telefonico cui possibile inviare un
messaggio di aiuto: il numero sar diffuso in forma riservata
alle sole associazioni per non-udenti accreditate"
I cittadini non-udenti nel loro messaggio dovranno specificare il
proprio nome e cognome, l'indirizzo del luogo dove necessario
portare soccorso e la tipologia di soccorso richiesto: emergenza
sanitaria, polizia, carabinieri, vigili del fuoco.
L'attivazione del servizio consente alla sperimentazione di
Varese di essere completamente in linea con la direttiva europea
che riguarda il Numero unico dell'emergenza.
Red-Alp
201107 set 10
Milano, 20 set. (Apcom) - Anche le persone non-udenti di Varese
(quelle che hanno il prefisso telefonico 0331 e 0332) potranno da
oggi accedere al call center del numero unico dell'emergenza 112
varesino. Lo annuncia l'Azienda regionale emergenza urgenza
(Areu) spiegando che "dopo un periodo di test, stato infatti
individuato un numero telefonico cui possibile inviare un
messaggio di aiuto: il numero sar diffuso in forma riservata
alle sole associazioni per non-udenti accreditate"
I cittadini non-udenti nel loro messaggio dovranno specificare il
proprio nome e cognome, l'indirizzo del luogo dove necessario
portare soccorso e la tipologia di soccorso richiesto: emergenza
sanitaria, polizia, carabinieri, vigili del fuoco.
L'attivazione del servizio consente alla sperimentazione di
Varese di essere completamente in linea con la direttiva europea
che riguarda il Numero unico dell'emergenza.
Red-Alp
201107 set 10
Modulistica
Se avete modulistica che ritenete possa essere di interesse collettivo inviatemela che verrà pubblicata nell'apposita area di modulistica indicando costestualmente la fonte che ha messo a disposizione la norma, la sentenza, la massima o il modulo fornito
Se riscontrate delle inesattezze nella modulistica già presente vi invito a segnalarla. Grazie
Passaporto
Passaporto
Questa sezione del sito vi aiuterà a trovare tutte le informazioni che riguardano il passaporto.Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Attualmente, in Italia, si rilascia il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina. Dal 20 maggio 2010 ci sono delle novità di particolare rilevanza, per saperne di più vi rimandiamo alle pagine del rilascio.
Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. Ora il minore dovrà essere dotato di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. Per informazioni più dettagliate consultate le pagine del passaporto per i minori
Tutti i cittadini che hanno richiesto il passaporto in data antecedente a quella del 25 novembre 2009 e che hanno richiesto l’iscrizione del figlio minore avranno il documento così come richiesto all’atto della consegna in questura. Farà fede il timbro con la data di accettazione dell’istanza.
Tutti gli uffici emittenti in Italia e all'estero rilasciano il passaporto di ultima generazione, che prevede foto e firma digitalizzate con impronte digitali in un nuovo tipo di libretto.
Per i minori la procedura prevede che dal 25 novembre 2009 vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età.
- Il Rilascio
- Dove richiedere il passaporto e quali documenti presentare
- Passaporto temporaneo
- In alcuni casi si può richiedere un passaporto temporaneo che ha validita per un massimo di 12 mesi. Scopri come
- Duplicato
- In caso di furto, smarrimento, pagine esaurite
- Per i minori
- Le varie possibilità per i minori
- Passaporto collettivo
- Un solo documento per un viaggio di gruppo
- Per gli U.S.A.
- Passaporto valido senza bisogno del visto
- Avvertenze
- È bene sapere fonte: www.poliziadistato.it
Caccia: come comportarsi con le armi
Come si devono trasportare le armi? Le regole sono uguali in ogni provincia? Come leggere la licenza di caccia? La terza domenica di settembre come di consueto si apre la stagione venatoria: per saperne di più e conoscere meglio le regole sulle armi, la caccia e le varie tipologie di versamenti e di licenze, si possono consultare i consigli elaborati dagli esperti della Polizia di Stato e la sezione dedicata alle armi del nostro sito internet.
La Polizia di Stato, infatti, ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di controllare le attività legate alle armi e alle munizioni. Emette provvedimenti limitativi nei confronti, ad esempio, di chi ha precedenti penali o di chi abusa di sostanze alcoliche o fa uso di droghe.
Nell'ambito delle proprie province, inoltre, i questori hanno facoltà di imporre ai cittadini prescrizioni particolari sul modo di conservare le armi: l'utilizzo di un armadio blindato. Nel caso di trasferimenti in località diverse da quella di residenza, quindi, è bene informarsi sulla presenza o meno di tali possibili restrizioni.
fonte
http://www.poliziadistato.it
La Polizia di Stato, infatti, ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di controllare le attività legate alle armi e alle munizioni. Emette provvedimenti limitativi nei confronti, ad esempio, di chi ha precedenti penali o di chi abusa di sostanze alcoliche o fa uso di droghe.
Nell'ambito delle proprie province, inoltre, i questori hanno facoltà di imporre ai cittadini prescrizioni particolari sul modo di conservare le armi: l'utilizzo di un armadio blindato. Nel caso di trasferimenti in località diverse da quella di residenza, quindi, è bene informarsi sulla presenza o meno di tali possibili restrizioni.
fonte
http://www.poliziadistato.it
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