"Tutor" e "Autovelox": strumenti spenti se non c'è una segnalazione "ad hoc"
Spenti 60 tutor fuorilegge
Limiti di velocità non adeguatamente segnalati
Già spenti una sessantina di tutor autostradali fuorilegge. Si tratta di tutti quegli strumenti sprovvisti del necessario cartello di segnalazione del limite di velocità posizionato ad almeno un chilometro di distanza dal rilevatore stesso, come prescritto dalla recente riforma del codice della strada (legge 120/2010).
Il Tutor è uno strumento approvato dal ministero per l'accertamento automatico dell'eccesso di velocità. Anche se non specificamente omologato il suo uso è quindi conforme al dl 121/2002 e alle altre regole stradali. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 58422/2010 conseguente ad una censura di non omologazione del diffuso e temuto sistema elettronico. Dopo la circolare ministeriale emanata il 12 agosto alla vigilia dell'entrata in vigore della legge 120/2010, secondo quanto risulta ad ItaliaOggi, sono già una sessantina gli impianti per il controllo della velocità media spenti lungo le tratte autostradali per mancato rispetto della distanza minima di 1 km tra il limite di velocità e il sistema Tutor. Si tratta in particolare degli impianti posizionati nei tratti autostradali con limiti di velocità più bassi degli ordinari 130 km/h. Dal 13 agosto, infatti, ogni impianto fisso per il rilevamento elettronico della velocità deve essere segnalato e posizionato ad almeno 1 km dall'inizio del limite per consentire agli utenti di adeguare meno repentinamente la propria andatura. In attesa della messa a regime della necessaria segnaletica la polizia stradale ha pertanto deciso di spegnere i Tutor fuori legge. Questi temuti strumenti, specifica quindi il parere 58422, non sono omologati ma semplicemente approvati. Lo stesso articolo 4 del dl 121/2002, convertito con modificazioni nella legge 168/2002, «afferma testualmente che i dispositivi utilizzati per accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 c. 6 del nuovo codice della strada». In buona sostanza l'approvazione o l'omologazione sono ritenute equivalenti per ammettere la legittimità di questi impianti. La differenza tra procedura di approvazione o omologazione è squisitamente tecnica. Si ricorre all'approvazione di uno strumento quando non esistono norme di riferimento circa le caratteristiche fondamentali dello strumento da esaminare. In questo caso sarà il Consiglio superiore dei lavori pubblici ad esprimere una parere tecnico determinante. Nel caso del Tutor il parere è stato emanato nell'adunanza del 28 aprile 2004, conclude la nota centrale. Ai fini dell'impiego, dunque, approvazione o omologazione risultano del tutto equivalenti.
Il Tutor è uno strumento approvato dal ministero per l'accertamento automatico dell'eccesso di velocità. Anche se non specificamente omologato il suo uso è quindi conforme al dl 121/2002 e alle altre regole stradali. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 58422/2010 conseguente ad una censura di non omologazione del diffuso e temuto sistema elettronico. Dopo la circolare ministeriale emanata il 12 agosto alla vigilia dell'entrata in vigore della legge 120/2010, secondo quanto risulta ad ItaliaOggi, sono già una sessantina gli impianti per il controllo della velocità media spenti lungo le tratte autostradali per mancato rispetto della distanza minima di 1 km tra il limite di velocità e il sistema Tutor. Si tratta in particolare degli impianti posizionati nei tratti autostradali con limiti di velocità più bassi degli ordinari 130 km/h. Dal 13 agosto, infatti, ogni impianto fisso per il rilevamento elettronico della velocità deve essere segnalato e posizionato ad almeno 1 km dall'inizio del limite per consentire agli utenti di adeguare meno repentinamente la propria andatura. In attesa della messa a regime della necessaria segnaletica la polizia stradale ha pertanto deciso di spegnere i Tutor fuori legge. Questi temuti strumenti, specifica quindi il parere 58422, non sono omologati ma semplicemente approvati. Lo stesso articolo 4 del dl 121/2002, convertito con modificazioni nella legge 168/2002, «afferma testualmente che i dispositivi utilizzati per accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 c. 6 del nuovo codice della strada». In buona sostanza l'approvazione o l'omologazione sono ritenute equivalenti per ammettere la legittimità di questi impianti. La differenza tra procedura di approvazione o omologazione è squisitamente tecnica. Si ricorre all'approvazione di uno strumento quando non esistono norme di riferimento circa le caratteristiche fondamentali dello strumento da esaminare. In questo caso sarà il Consiglio superiore dei lavori pubblici ad esprimere una parere tecnico determinante. Nel caso del Tutor il parere è stato emanato nell'adunanza del 28 aprile 2004, conclude la nota centrale. Ai fini dell'impiego, dunque, approvazione o omologazione risultano del tutto equivalenti.
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