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mercoledì 15 settembre 2010

No alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori



Il Garante per la Protezione dei dati personali, con un provvedimento del 10 giugno 2010, è tornato a occuparsi della tematica della videosorveglianza nei luoghi di lavoro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 10 GIUGNO 2010

No alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza, recentemente sostituito dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTA la segnalazione inviata in data 29 settembre 2009 dalla sig.ra Fiorella Vaccaro, avente ad oggetto l´installazione, presso due distinti punti vendita siti in Maida e Soverato (CZ) e gestiti dalla ditta individuale Irene Curcio (in favore della quale la segnalante ha in passato operato in qualità di dipendente), di una webcam in asserita violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della pertinente normativa di settore in tema di controlli a distanza sull´attività dei lavoratori (art. 4, legge n. 300/1970);

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco in data 26 gennaio 2010, per conto del "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza, su delega di questa Autorità;

VISTO che presso il punto vendita ubicato in Maida risulta predisposto un impianto per il quale non sono state espletate le procedure previste dall´art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970, perché ancora "non […] entrato in funzione";

VISTO che, al contrario, presso il punto vendita di Soverato è già stata "messa in funzione da circa un anno" una webcam, "in grado di riprendere l´intera sala destinata ad esposizione e vendita";

PRESO ATTO che, in base alle dichiarazioni rese dalla titolare anche ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 168 del Codice, "l´impianto di videosorveglianza [presso il punto vendita di Soverato] è stato posto in essere esclusivamente ai fini di sicurezza" (dato anche il contesto territoriale di riferimento) e che lo stesso funge altresì da "deterrente […] contro eventuali furti da parte dei clienti", peraltro già verificatisi in passato;

VISTE le precisazioni rese in relazione alle "modalità di attuazione delle disposizioni di cui all´art. 4 della legge nr. 300/1970", con specifico riferimento al fatto che alle singole dipendenti di volta in volta succedutesi presso il punto vendita di Soverato è stata "sempre rappresentat[a] la presenza della videocamera e le finalità di sicurezza cui [la stessa] era destinata", e che a ciò è sempre seguita l´acquisizione di un "consenso orale" da parte di costoro;

PRESO ATTO che la webcam, secondo quanto dichiarato, verrebbe "accesa sporadicamente", prevalentemente "nei giorni in cui [la titolare non è] presente presso […] il punto vendita";

RILEVATO che, in base alle osservazioni formulate dagli agenti verbalizzanti, non risulta essere stata "fornita alcuna informativa agli interessati" e che la medesima "informativa (minima o circostanziata) non è presente neanche all´esterno dei locali", ragion per cui non risulta che "gli avventori interessati [siano] informati del fatto che accedono in una zona videosorvegliata";

RILEVATO che tale circostanza è stata ribadita dalla titolare in sede di verbalizzazione delle operazioni compiute, alla luce delle quali risulta che non si è "provveduto alla posa di eventuali cartelli o altre segnalazioni per indicare l´esistenza della telecamera" a causa di "una […] dimenticanza";

PRESO ATTO, come da documentazione in atti, dell´attivazione dell´autonomo procedimento di contestazione della violazione amministrativa di cui all´art. 161 del Codice, rispetto alla quale la titolare ha fatto pervenire proprie osservazioni con nota del 2 marzo 2010 (da cui si evince, tra l´altro, che a seguito dell´ispezione si è provveduto a "ri-collocare l´informativa nel negozio");

PRESO ATTO di tali ultime dichiarazioni, alla luce delle quali, limitatamente a detto profilo (e ferma restando la valutazione dei presupposti per l´irrogazione della sanzione di cui al menzionato art. 161 del Codice), allo stato non si ritiene che sussistano elementi per formulare specifiche prescrizioni nei confronti della ditta individuale Curcio Irene;

RILEVATO che, in base alle risultanze degli accertamenti espletati, allo stato non risulta provato che l´installazione delle webcam ubicate presso i due punti vendita sia avvenuta nel rispetto della disciplina di settore prevista per i controlli a distanza sull´attività dei lavoratori (art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970); ciò, anche alla luce dell´orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490);

RILEVATO che, in ragione della violazione del predetto art. 4, comma 2 l. n. 300/1970, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo webcam presso il punto vendita di Soverato, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice in caso di trattamento di dati illecito o, comunque, non corretto;

RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell´eventuale espletamento delle procedure previste dall´art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato;

RILEVATO, al contrario, che la webcam installata presso il punto vendita di Maida non è risultata in funzione, sicché, ferma restando l´inosservanza delle procedure di cui al predetto art. 4, in mancanza di un effettivo (e, allo stato, non comprovato) trattamento di dati personali, non sussistono i presupposti per l´emanazione di un provvedimento da parte di questa Autorità;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni (rispettivamente penale e amministrativa) di cui agli artt. 170 e 162, comma 2-ter, del Codice;

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell´eventuale espletamento delle procedure previste dall´art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato.

Roma, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

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