Con la Circolare n. 119 del 7 settembre 2010 l’INPS ha fornito indicazioni circa le modalità d’invio alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia dei dipendenti.
Si tratta di una ulteriore modalità prevista dal decreto del Ministero della salute del 26.2.2010 oltre al flusso di comunicazione con il SAC e la disponibilità di funzioni di consultazione dei certificati o degli attestati di malattia, da parte dei soggetti abilitati, sul proprio sito web.
I datori di lavoro, sia pubblici che privati, che siano interessati devono fare richiesta di invio degli attestati tramite PEC all’indirizzo di Posta certificata delle Strutture territoriali Inps e ciò utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici.
La richiesta deve contenere:
Per le Pubbliche Amministrazioni l’identificazione del richiedente espressa con il codice fiscale della stessa e con il progressivo INPDAP relativo alla “Sede di Servizio”. Queste amministrazioni possono chiedere l’invio “accentrato” degli attestati di tutti i propri dipendenti; in tal caso, dovranno precisare che autorizzano l’Inps a tener conto del solo codice fiscale di identificazione dell’Amministrazione e a trascurare i progressivi INPDAP che, nelle denunce contributive, risultano essere le Sedi di servizio di dipendenza dei lavoratori;
Per le Aziende private l’identificazione da comunicare è la matricola Inps. Nel messaggio l’azienda può chiedere, specificandole, di abbinare all’indirizzo di P.E.C. mittente più matricole Inps riferite all’azienda stessa;
Per tutti, l’indicazione del formato di invio dei documenti scelto tra: TXT, XML, entrambi. Fonte: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
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